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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 11/04/2025, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova – Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Giorgio Bertola - Presidente-
2) Dott.ssa Valeria Monti - Giudice rel.-
3) Dott.ssa Elisabetta Pagliarini - Giudice-
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2280 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: adempimento dei genitori all'obbligo di mantenimento dei figli vertente
TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Stefania Magnani, presso cui elettivamente domicilia, alla Piazza G. Matteotti n. 59, in Gonzaga (MN)
RICORRENTE
E
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
) rappresentati e difesi dall'avv. Elisa Ghizzi, presso cui elettivamente C.F._3 domiciliano, alla via G. Chiassi n. 20, in Mantova (MN)
RESISTENTI
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Mantova.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI All'udienza del 08.04.2025 le parti hanno raggiunto un accordo e i procuratori hanno concluso congiuntamente nel seguente modo: “pagamento del canone di locazione e spese accessorie di casa a carico del ricorrente;
pagamento delle tasse universitarie a carico dei genitori fino a aprile 2026
e pagamento di una somma mensile di euro 400,00, sempre fino a aprile 2026, entro il giorno 10 di ogni mese, senza ulteriori richieste economiche da parte del ricorrente;
spese di giudizio compensate”.
Il pubblico ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento e conferma del provvedimento dell'Autorità Giudiziaria in data 08.11.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato, ha chiesto disporsi un onere di Parte_1 corresponsione di un assegno di mantenimento in suo favore e a carico dei genitori, per consentirgli di proseguire gli studi universitari fuorisede, oltre al pagamento delle tasse universitarie e di ulteriori somme, qualora si rendessero necessarie ai fini del superamento degli esami universitari.
I resistenti, costituendosi in giudizio, si sono opposti a tutto quanto dedotto da parte ricorrente, chiedendo il rigetto delle domande dallo stesso formulate.
All'udienza del 08.04.2025, le parti hanno raggiunto un accordo e i rispettivi difensori hanno precisato congiuntamente le conclusioni.
Poiché i patti non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter recepire l'accordo raggiunto tra le parti.
Quanto alle spese di giudizio ritiene il Tribunale che, tenuto conto dell'esito della controversia e dell'accordo intercorso tra le parti, ricorrano i motivi per l'integrale compensazione delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile sopra indicata, così provvede:
1. regolamenta l'obbligo di mantenimento del figlio gravante sui genitori in conformità dell'accordo raggiunto tra le parti, riportato nelle conclusioni;
2. spese di giudizio compensate.
Così deciso in Mantova nella camera di consiglio del 10.04.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Valeria Monti Dott. Giorgio Bertola