Articolo 1 della Legge 20 ottobre 1978, n. 669
Articolo 2
Versione
19 novembre 1978
Art. 1.
I lavoratori dello spettacolo, o loro aventi causa, che alla data di entrata in vigore della presente legge possano fornire prove di data certa relative all'effettivo svolgimento di periodi lavorativi svolti tra il 1 gennaio 1929 ed il 31 dicembre 1946, nelle attivita' indicate dal n. 1 al n. 14 dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708 , nel testo modificato dalla legge 29 novembre 1952, numero 2388 , scoperti di contribuzione obbligatoria ai fini pensionistici, possono richiedere il riconoscimento dei periodi stessi ai fini della liquidazione o della riliquidazione del trattamento di pensione da parte dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo.
Per ogni giornata di lavoro relativa ai periodi previsti dal precedente comma, e' attribuito un contributo assicurativo figurativo pari ad un sesto di quello settimanale minimo in vigore, per i corrispondenti periodi, nell'assicurazione generale obbligatoria gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Per il riconoscimento dei periodi lavorativi di cui al primo comma del presente articolo, i lavoratori interessati, o loro aventi causa, devono presentare domanda all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo, entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto ministeriale di cui al successivo articolo 3, terzo comma, n. 1. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale deve avvenire entro trenta giorni dalla data di approvazione del decreto.
Entrata in vigore il 19 novembre 1978
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