Art. 2. 1. Al primo comma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 728 , sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "fatto salvo quanto disposto dall'art. 4".
Nota all'art. 2:
Il testo dell' art. 7 del D.P.R. n. 728/1982 , come modificato dal presente provvedimento, e il seguente:
"Art. 7. - Il marchio distintivo apposto dal fabbricante sul materiale attesta che il medesimo e' conforme al tipo che ha ottenuto un certificato di conformita' o di controllo e che e' stato sottoposto a prove individuali eventualmente previste dalle norme armonizzate e risponde alle condizioni imposte con il certificato di conformita' o con quello di controllo, fatto salvo quanto disposto dall'art. 4.
Il fabbricante puo' apporre tale marchio solo se possiede un valido certificato di conformita' o di controllo ed ha ottemperato alle disposizioni necessarie a garantire che il materiale corrisponde alle norme tecniche armonizzate.
Per garantire tale corrispondenza il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato procede, tramite gli organismi autorizzati, alla necessaria sorveglianza della fabbricazione e cura che il materiale venga sottoposto alle prove individuali previste e che non venga fatto uso improprio del marchio.
Se il certificato di conformita' o di controllo lo esige, il materiale deve essere accompagnato da istruzioni che ne precisino le particolari condizioni d'uso".
Nota all'art. 2:
Il testo dell' art. 7 del D.P.R. n. 728/1982 , come modificato dal presente provvedimento, e il seguente:
"Art. 7. - Il marchio distintivo apposto dal fabbricante sul materiale attesta che il medesimo e' conforme al tipo che ha ottenuto un certificato di conformita' o di controllo e che e' stato sottoposto a prove individuali eventualmente previste dalle norme armonizzate e risponde alle condizioni imposte con il certificato di conformita' o con quello di controllo, fatto salvo quanto disposto dall'art. 4.
Il fabbricante puo' apporre tale marchio solo se possiede un valido certificato di conformita' o di controllo ed ha ottemperato alle disposizioni necessarie a garantire che il materiale corrisponde alle norme tecniche armonizzate.
Per garantire tale corrispondenza il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato procede, tramite gli organismi autorizzati, alla necessaria sorveglianza della fabbricazione e cura che il materiale venga sottoposto alle prove individuali previste e che non venga fatto uso improprio del marchio.
Se il certificato di conformita' o di controllo lo esige, il materiale deve essere accompagnato da istruzioni che ne precisino le particolari condizioni d'uso".