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Sentenza 19 novembre 2024
Sentenza 19 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 19/11/2024, n. 854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 854 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2024 |
Testo completo
N. 10480/2024 V.G.
Tribunale di Padova
Volontaria giurisdizione
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, volontaria giurisdizione, composto dai signori Magistrati: dott. Barbara De Munari Presidente rel. dott. Luisa Bettio Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 10480/2024 V.G. promosso con ricorso congiunto depositato in data 11.09.2024 da
nato a [...] il [...] con l'avv. Giulia De Campo;
Parte_1
e
nata a [...] il [...] con l'avv. Giulia De Campo, Controparte_1 con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero in punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Per i ricorrenti: “dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
23.08.2008 in Romania, con relativa comunicazione agli Uffici Preposti, a cura della Cancelleria alle seguenti condizioni:
1. la residenza familiare, di proprietà dei sig.ri e in Parte_1 Controparte_1
Cadoneghe (PD), Via Bordin n. 10/8, rimane assegnata al ricorrente con ogni Parte_1
arredo e corredo. Il sig. continuerà a pagare autonomamente i ratei di mutuo, Parte_1
coerentemente con il piano di ammortamento indicato dalla Banca erogante. Qualora le parti decidessero di mettere in vendita l'immobile coniugale, la sig.ra si impegna a Controparte_1
versare la quota prezzo di sua spettanza, che verrà ricavata dalla stipula notarile, in due conti correnti e/o libretti intestati singolarmente ai figli e;
Persona_1 Persona_2
2. i minori e rimangono vengono affidati ai ricorrenti in regime di Persona_1 Per_2
condivisione genitoriale, con residenza prevalente presso la casa paterna. La sig.ra CP_1
terrà con sé i figli un fine settimana alternato dal venerdì dopo l'uscita della scuola sino
[...]
alla domenica dopo cena. In ogni caso i genitori si accorderanno sul diritto di visita materno, nel rispetto del dialogo reciproco ed in sintonia con le esigenze scolastiche e sportive dei minori. Durante le vacanze Natalizie i minori staranno con ciascun ricorrente per un tempo eguale, in vicendevole alternanza : per il periodo Natalizio del corrente anno dalla Vigilia di Natale al 31 dicembre 2023 staranno con la madre e dal 01 gennaio 2024 sino al 06.01.2024 compreso staranno con il padre;
durante le vacanza Pasquali, sempre in regime di vicendevole alternanza tra i genitori, in modo che la prole trascorra con un genitore la domenica di Pasqua (e il periodo precedente, a partire dalla fine della scuola), mentre trascorrerà con l'altro genitore il Lunedì dell'EL (e il periodo successivo, fino al rientro a scuola). In ogni caso il diritto di visita in queste festività (natalizie, pasquali e vacanze di Carnevale comprese) potrà essere modificato su accordo tra i genitori, tenendo ferma la pari durata di tenuta tra i due genitori. Durante le vacanze estive la madre terrà i figli almeno quindici giorni (due settimane consecutive o non consecutive) che verranno indicate al sig. entro il 31 maggio Pt_1
di ogni anno;
3. la madre, a titolo di contributo per il mantenimento ordinario dei figli minori continuerà a corrispondere al sig. l'importo omnia mensile di € 200,00 (€ 100,00 per Parte_1
figlio) entro il giorno 15 di ogni mese con bonifico bancario sulle coordinate iban del sig. Pt_1
4. a titolo di contributo per le spese straordinarie, la sig.ra si impegna a rimborsare Controparte_1
al sig. il 50% degli esborsi, debitamente documentati, entro il 15 del mese Parte_1
successivo il pagamento. In ogni caso, ci si riporta al Protocollo del Tribunale di Padova, sia per la natura degli esborsi, sia per la modalità di accordo e di comunicazione tra i genitori;
5. l'assegno unico (ex assegni famigliari) spetta al sig. , mentre per la Parte_1
detrazione delle spese mediche / scolastiche / sportive per i figli a carico (con indicazione dei codici fiscali dei soli minori) queste verranno equamente poste in favore di entrambi i coniugi (nella quota del 50%). Nel caso in cui la sig.ra sia esentata dall'incombente della dichiarazione Controparte_1
dei redditi, il sig. dovrà rimborsare alla stessa il 50% del beneficio fiscale entro quindici Pt_1
giorni dall'accredito ricevuto dal beneficiario;
6. il mutuo ipotecario (Monte dei Paschi di Siena – BPRGQ91030409838000000), afferente la proprietà immobiliare condivisa in Cadoneghe Via I. Bordin n. 10/8, verrà pagato esclusivamente dal sig. sino al saldo completo del finanziamento, tenendo manlevata la sig.ra Parte_2
da eventuali solleciti di pagamento per ratei impagati. La detrazione fiscale Controparte_1
riguardante gli interessi di cui al mutuo, sopra indicato, sarà unicamente versata in favore del sig.
; Parte_1
7. finanziamenti ancora in essere, intestati ad entrambi in coniugi, verranno pagati con le modalità indicate nel ricorso di separazione;
8. l'autovettura Opel Tg. EW424HW intestata al sig. rimane in uso alla sig.ra Parte_1
che manleva l'intestatario della vettura dal pagamento di eventuali sanzioni Controparte_1
amministrative per violazione del codice della strada. Bollo ed assicurazione verranno regolarmente pagate dalla sig.ra in qualità di detentrice del predetto bene mobile registrato;
Controparte_1 9. l'autovettura Ford Tg. FT130LS intestata al sig. rimane nel suo regolare Parte_1
possesso;
10. i coniugi si danno atto di essere economicamente autonomi e non si prevede, pertanto, allo stato, alcuna forma di mantenimento.
11. Il conto corrente cointestato nr. 12998.87 Antonveneta Monte dei Paschi di Siena – Filiale di
Padova rimane attivo affinchè i coniugi possano regolarmente utilizzarlo per il pagamento dei finanziamenti ancora in essere;
12. i coniugi si danno reciproco assenso per il rilascio e rinnovo dei rispettivi passaporti e per il rinnovo/rilascio di documenti di identità e passaporto per i figli seguiranno la normativa indicata dall'Autorità territorialmente competente”.
FATTO E DIRITTO
I signori e hanno contratto matrimonio in Romania in Controparte_1 Parte_1 data 23.08.2008 e dall'unione matrimoniale sono nati i figli (nato in [...] Persona_1
il 28.11.2010) e (nato in [...] il [...]). Per_2
Nel giudizio di separazione i coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale di Padova il
12.09.2023 e la separazione è stata omologata in pari data (sentenza n. 1750/2023 pubbl. il
18.09.2023).
Attesa la natura dell'unione in questione che presenta elementi di estraneità (le parti sono entrambe nate in Galati, Romania), appare quindi necessario verificare per ogni domanda proposta se sussiste la competenza giurisdizionale del giudice adito e, in caso positivo, verificare quale sia la legge applicabile alla medesima.
Quanto alla domanda di divorzio, sussiste la competenza giurisdizionale del Giudice italiano adito sulla base dell'art. 3, lett. a), punto iv) del Regolamento (CE) n. 1111/2019 che attribuisce la competenza a decidere sulle questioni inerenti al divorzio alle “autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio si trova, in caso di domanda congiunta, la residenza abituale di uno dei coniugi” che, come allegato dalle parti, è in Italia.
In particolare, detto regolamento, ai sensi dell'art. 100, punto 1., si applica alle azioni proposte “il o posteriormente al 1° agosto 2022”, ricorso che nel caso in esame è stato depositato dai coniugi congiuntamente in data 11.09.2024.
Per quanto riguarda la legge applicabile alla domanda di divorzio, l'art. 8 lett. A) del Regolamento
UE n. 1259/2010 prevede che, in assenza di una scelta della legge applicabile da parte dei coniugi, non sussistente nel caso in esame, si applichi la legge dello Stato “della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è stata adita l'autorità giurisdizionale”. Nel caso di specie i coniugi risiedono in
Italia e, pertanto, si applica la legge italiana. Ciò premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale di Padova.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
In relazione, poi, alle domande sulla responsabilità genitoriale comprendenti il diritto di affidamento e l'esercizio del diritto di visita, l'articolo 7 del Regolamento (CE) n. 1111/2019 attribuisce la competenza giurisdizionale alle Autorità dello Stato membro nel cui territorio il minore risiede abitualmente alla data della proposizione della domanda. Va ricordato sul punto che, nel diritto europeo, la nozione di “residenza abituale” nel caso di figli minori si identifica con quel “luogo che denota una certa integrazione del minore in un ambiente sociale e familiare, tenendo conto della durata, della regolarità, delle condizioni e delle ragioni del soggiorno nel territorio di uno Stato membro e del trasloco della famiglia in tale Stato, della cittadinanza del minore, del luogo e delle condizioni della frequentazione scolastica, delle conoscenze linguistiche nonché delle relazioni familiari e sociali del minore nel detto Stato” (CGUE 2.04.2009 C-523/07 A;
CGUE 28.06.2018
C512/17 HR). Nel caso di specie, i figli della coppia risiedono in Italia, pertanto sussiste la competenza giurisdizionale del giudice italiano adito.
Riguardo, inoltre, alla legge applicabile a tale domanda va rilevato che, fermo restando il disposto dell'art. 36 della legge 31/5/1995 n. 218 (che sottopone i rapporti tra genitori e figli, compresa la responsabilità genitoriale, alla legge nazionale del figlio), secondo la giurisprudenza di legittimità i provvedimenti in materia di minori devono essere valutati in relazione alla funzione svolta;
di conseguenza, quei provvedimenti che, pur incidendo sulla responsabilità dei genitori, perseguono una finalità di protezione del minore, rientrano nel campo di applicazione non dell'art. 36, ma dell'art. 42 della legge 31/5/1995 n. 218, il quale rinvia alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori, resa esecutiva con la legge 24/10/1980 n. 742 (si veda Cass. Sez. Un. 9.01.2001, n. 1), oggi sostituita dalla
Convenzione dell'Aja del 19.10.1996, che all'art. 16 indica quale criterio di collegamento la legge dello Stato di residenza abituale del minore. Si ricorda, peraltro, che detta convenzione è stata ratificata dall'Italia con applicabilità a partire dal 2016. Ne consegue che, nel caso in esame, essendo i figli minori residenti in modo stabile in Italia, trova senz'altro applicazione la legge italiana.
Quanto alla domanda di mantenimento dei figli della coppia, sussiste la competenza giurisdizionale dell'adito tribunale italiano sulla base del Regolamento CE n. 4/2009 “relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari”. In particolare, ai sensi dell'articolo 3, lettera b) è competente “l'autorità giurisdizionale del luogo in cui il creditore della prestazione alimentare risiede abitualmente” e, nel caso in esame, creditori sono i figli, i quali risiedono stabilmente in Italia;
inoltre l'art. 3, lett. d), del suddetto regolamento prevede che sia competente a pronunciarsi in materia di obbligazioni alimentari negli Stati membri “l'autorità giurisdizionale competente secondo la legge del foro a conoscere di un'azione relativa alla responsabilità genitoriale qualora la domanda relativa a un'obbligazione alimentare sia accessoria a detta azione”, e nel caso di specie pacifica è l'accessorietà della domanda esaminata rispetto a quella riguardante l'esercizio della responsabilità genitoriale con riferimento ai figli stessi. Riguardo alla legge applicabile alla regolamentazione dell'obbligo di mantenimento dei figli minori o maggiorenni ma non economicamente indipendenti, l'art. 15 del Regolamento CE n.
4/2009 statuisce che “la legge applicabile alle obbligazioni alimentari è determinata secondo il
Protocollo dell'Aja del 23 novembre 2007 relativo alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari negli Stati membri vincolati da tale strumento”. Tale Protocollo all'art. 3 prevede che si applichi “la legge dello Stato di residenza abituale del creditore” e nel caso di specie i creditori dell'obbligazione alimentare sono i figli che risiedono, appunto, in Italia, pertanto si applica la legge italiana.
Ciò premesso, poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi e ai sensi dell'art. 337 bis e ss. c.c. a quelli dei figli (nato il Persona_1
28.11.2010) e (nato il [...]) entrambi minorenni e non economicamente Per_2
indipendenti, e le condizioni sono prive di profili di illegittimità, delle stesse va preso atto.
Quanto ai punti 5., 6., 7., 8., 9. e 11. delle conclusioni di cui in premessa, si dà atto che pur essendo volte alla definizione degli accordi nascenti dal matrimonio, sono libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti, vertendo su diritti disponibili e, pertanto, non necessitano di essere recepite dal
Tribunale al fine della loro validità ed efficacia.
Alla luce della natura e dell'esito del procedimento nulla si dispone sulle spese di lite.
P.Q.M.
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e , Controparte_1 Parte_1
matrimonio contratto in Romania in data 23.08.2008;
2. provvede in conformità alle rassegnate conclusioni;
3. nulla sulle spese.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 14.11.2024
Il Presidente rel. dott.ssa Barbara De Munari
Tribunale di Padova
Volontaria giurisdizione
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, volontaria giurisdizione, composto dai signori Magistrati: dott. Barbara De Munari Presidente rel. dott. Luisa Bettio Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 10480/2024 V.G. promosso con ricorso congiunto depositato in data 11.09.2024 da
nato a [...] il [...] con l'avv. Giulia De Campo;
Parte_1
e
nata a [...] il [...] con l'avv. Giulia De Campo, Controparte_1 con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero in punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Per i ricorrenti: “dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
23.08.2008 in Romania, con relativa comunicazione agli Uffici Preposti, a cura della Cancelleria alle seguenti condizioni:
1. la residenza familiare, di proprietà dei sig.ri e in Parte_1 Controparte_1
Cadoneghe (PD), Via Bordin n. 10/8, rimane assegnata al ricorrente con ogni Parte_1
arredo e corredo. Il sig. continuerà a pagare autonomamente i ratei di mutuo, Parte_1
coerentemente con il piano di ammortamento indicato dalla Banca erogante. Qualora le parti decidessero di mettere in vendita l'immobile coniugale, la sig.ra si impegna a Controparte_1
versare la quota prezzo di sua spettanza, che verrà ricavata dalla stipula notarile, in due conti correnti e/o libretti intestati singolarmente ai figli e;
Persona_1 Persona_2
2. i minori e rimangono vengono affidati ai ricorrenti in regime di Persona_1 Per_2
condivisione genitoriale, con residenza prevalente presso la casa paterna. La sig.ra CP_1
terrà con sé i figli un fine settimana alternato dal venerdì dopo l'uscita della scuola sino
[...]
alla domenica dopo cena. In ogni caso i genitori si accorderanno sul diritto di visita materno, nel rispetto del dialogo reciproco ed in sintonia con le esigenze scolastiche e sportive dei minori. Durante le vacanze Natalizie i minori staranno con ciascun ricorrente per un tempo eguale, in vicendevole alternanza : per il periodo Natalizio del corrente anno dalla Vigilia di Natale al 31 dicembre 2023 staranno con la madre e dal 01 gennaio 2024 sino al 06.01.2024 compreso staranno con il padre;
durante le vacanza Pasquali, sempre in regime di vicendevole alternanza tra i genitori, in modo che la prole trascorra con un genitore la domenica di Pasqua (e il periodo precedente, a partire dalla fine della scuola), mentre trascorrerà con l'altro genitore il Lunedì dell'EL (e il periodo successivo, fino al rientro a scuola). In ogni caso il diritto di visita in queste festività (natalizie, pasquali e vacanze di Carnevale comprese) potrà essere modificato su accordo tra i genitori, tenendo ferma la pari durata di tenuta tra i due genitori. Durante le vacanze estive la madre terrà i figli almeno quindici giorni (due settimane consecutive o non consecutive) che verranno indicate al sig. entro il 31 maggio Pt_1
di ogni anno;
3. la madre, a titolo di contributo per il mantenimento ordinario dei figli minori continuerà a corrispondere al sig. l'importo omnia mensile di € 200,00 (€ 100,00 per Parte_1
figlio) entro il giorno 15 di ogni mese con bonifico bancario sulle coordinate iban del sig. Pt_1
4. a titolo di contributo per le spese straordinarie, la sig.ra si impegna a rimborsare Controparte_1
al sig. il 50% degli esborsi, debitamente documentati, entro il 15 del mese Parte_1
successivo il pagamento. In ogni caso, ci si riporta al Protocollo del Tribunale di Padova, sia per la natura degli esborsi, sia per la modalità di accordo e di comunicazione tra i genitori;
5. l'assegno unico (ex assegni famigliari) spetta al sig. , mentre per la Parte_1
detrazione delle spese mediche / scolastiche / sportive per i figli a carico (con indicazione dei codici fiscali dei soli minori) queste verranno equamente poste in favore di entrambi i coniugi (nella quota del 50%). Nel caso in cui la sig.ra sia esentata dall'incombente della dichiarazione Controparte_1
dei redditi, il sig. dovrà rimborsare alla stessa il 50% del beneficio fiscale entro quindici Pt_1
giorni dall'accredito ricevuto dal beneficiario;
6. il mutuo ipotecario (Monte dei Paschi di Siena – BPRGQ91030409838000000), afferente la proprietà immobiliare condivisa in Cadoneghe Via I. Bordin n. 10/8, verrà pagato esclusivamente dal sig. sino al saldo completo del finanziamento, tenendo manlevata la sig.ra Parte_2
da eventuali solleciti di pagamento per ratei impagati. La detrazione fiscale Controparte_1
riguardante gli interessi di cui al mutuo, sopra indicato, sarà unicamente versata in favore del sig.
; Parte_1
7. finanziamenti ancora in essere, intestati ad entrambi in coniugi, verranno pagati con le modalità indicate nel ricorso di separazione;
8. l'autovettura Opel Tg. EW424HW intestata al sig. rimane in uso alla sig.ra Parte_1
che manleva l'intestatario della vettura dal pagamento di eventuali sanzioni Controparte_1
amministrative per violazione del codice della strada. Bollo ed assicurazione verranno regolarmente pagate dalla sig.ra in qualità di detentrice del predetto bene mobile registrato;
Controparte_1 9. l'autovettura Ford Tg. FT130LS intestata al sig. rimane nel suo regolare Parte_1
possesso;
10. i coniugi si danno atto di essere economicamente autonomi e non si prevede, pertanto, allo stato, alcuna forma di mantenimento.
11. Il conto corrente cointestato nr. 12998.87 Antonveneta Monte dei Paschi di Siena – Filiale di
Padova rimane attivo affinchè i coniugi possano regolarmente utilizzarlo per il pagamento dei finanziamenti ancora in essere;
12. i coniugi si danno reciproco assenso per il rilascio e rinnovo dei rispettivi passaporti e per il rinnovo/rilascio di documenti di identità e passaporto per i figli seguiranno la normativa indicata dall'Autorità territorialmente competente”.
FATTO E DIRITTO
I signori e hanno contratto matrimonio in Romania in Controparte_1 Parte_1 data 23.08.2008 e dall'unione matrimoniale sono nati i figli (nato in [...] Persona_1
il 28.11.2010) e (nato in [...] il [...]). Per_2
Nel giudizio di separazione i coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale di Padova il
12.09.2023 e la separazione è stata omologata in pari data (sentenza n. 1750/2023 pubbl. il
18.09.2023).
Attesa la natura dell'unione in questione che presenta elementi di estraneità (le parti sono entrambe nate in Galati, Romania), appare quindi necessario verificare per ogni domanda proposta se sussiste la competenza giurisdizionale del giudice adito e, in caso positivo, verificare quale sia la legge applicabile alla medesima.
Quanto alla domanda di divorzio, sussiste la competenza giurisdizionale del Giudice italiano adito sulla base dell'art. 3, lett. a), punto iv) del Regolamento (CE) n. 1111/2019 che attribuisce la competenza a decidere sulle questioni inerenti al divorzio alle “autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio si trova, in caso di domanda congiunta, la residenza abituale di uno dei coniugi” che, come allegato dalle parti, è in Italia.
In particolare, detto regolamento, ai sensi dell'art. 100, punto 1., si applica alle azioni proposte “il o posteriormente al 1° agosto 2022”, ricorso che nel caso in esame è stato depositato dai coniugi congiuntamente in data 11.09.2024.
Per quanto riguarda la legge applicabile alla domanda di divorzio, l'art. 8 lett. A) del Regolamento
UE n. 1259/2010 prevede che, in assenza di una scelta della legge applicabile da parte dei coniugi, non sussistente nel caso in esame, si applichi la legge dello Stato “della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è stata adita l'autorità giurisdizionale”. Nel caso di specie i coniugi risiedono in
Italia e, pertanto, si applica la legge italiana. Ciò premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale di Padova.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
In relazione, poi, alle domande sulla responsabilità genitoriale comprendenti il diritto di affidamento e l'esercizio del diritto di visita, l'articolo 7 del Regolamento (CE) n. 1111/2019 attribuisce la competenza giurisdizionale alle Autorità dello Stato membro nel cui territorio il minore risiede abitualmente alla data della proposizione della domanda. Va ricordato sul punto che, nel diritto europeo, la nozione di “residenza abituale” nel caso di figli minori si identifica con quel “luogo che denota una certa integrazione del minore in un ambiente sociale e familiare, tenendo conto della durata, della regolarità, delle condizioni e delle ragioni del soggiorno nel territorio di uno Stato membro e del trasloco della famiglia in tale Stato, della cittadinanza del minore, del luogo e delle condizioni della frequentazione scolastica, delle conoscenze linguistiche nonché delle relazioni familiari e sociali del minore nel detto Stato” (CGUE 2.04.2009 C-523/07 A;
CGUE 28.06.2018
C512/17 HR). Nel caso di specie, i figli della coppia risiedono in Italia, pertanto sussiste la competenza giurisdizionale del giudice italiano adito.
Riguardo, inoltre, alla legge applicabile a tale domanda va rilevato che, fermo restando il disposto dell'art. 36 della legge 31/5/1995 n. 218 (che sottopone i rapporti tra genitori e figli, compresa la responsabilità genitoriale, alla legge nazionale del figlio), secondo la giurisprudenza di legittimità i provvedimenti in materia di minori devono essere valutati in relazione alla funzione svolta;
di conseguenza, quei provvedimenti che, pur incidendo sulla responsabilità dei genitori, perseguono una finalità di protezione del minore, rientrano nel campo di applicazione non dell'art. 36, ma dell'art. 42 della legge 31/5/1995 n. 218, il quale rinvia alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori, resa esecutiva con la legge 24/10/1980 n. 742 (si veda Cass. Sez. Un. 9.01.2001, n. 1), oggi sostituita dalla
Convenzione dell'Aja del 19.10.1996, che all'art. 16 indica quale criterio di collegamento la legge dello Stato di residenza abituale del minore. Si ricorda, peraltro, che detta convenzione è stata ratificata dall'Italia con applicabilità a partire dal 2016. Ne consegue che, nel caso in esame, essendo i figli minori residenti in modo stabile in Italia, trova senz'altro applicazione la legge italiana.
Quanto alla domanda di mantenimento dei figli della coppia, sussiste la competenza giurisdizionale dell'adito tribunale italiano sulla base del Regolamento CE n. 4/2009 “relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari”. In particolare, ai sensi dell'articolo 3, lettera b) è competente “l'autorità giurisdizionale del luogo in cui il creditore della prestazione alimentare risiede abitualmente” e, nel caso in esame, creditori sono i figli, i quali risiedono stabilmente in Italia;
inoltre l'art. 3, lett. d), del suddetto regolamento prevede che sia competente a pronunciarsi in materia di obbligazioni alimentari negli Stati membri “l'autorità giurisdizionale competente secondo la legge del foro a conoscere di un'azione relativa alla responsabilità genitoriale qualora la domanda relativa a un'obbligazione alimentare sia accessoria a detta azione”, e nel caso di specie pacifica è l'accessorietà della domanda esaminata rispetto a quella riguardante l'esercizio della responsabilità genitoriale con riferimento ai figli stessi. Riguardo alla legge applicabile alla regolamentazione dell'obbligo di mantenimento dei figli minori o maggiorenni ma non economicamente indipendenti, l'art. 15 del Regolamento CE n.
4/2009 statuisce che “la legge applicabile alle obbligazioni alimentari è determinata secondo il
Protocollo dell'Aja del 23 novembre 2007 relativo alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari negli Stati membri vincolati da tale strumento”. Tale Protocollo all'art. 3 prevede che si applichi “la legge dello Stato di residenza abituale del creditore” e nel caso di specie i creditori dell'obbligazione alimentare sono i figli che risiedono, appunto, in Italia, pertanto si applica la legge italiana.
Ciò premesso, poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi e ai sensi dell'art. 337 bis e ss. c.c. a quelli dei figli (nato il Persona_1
28.11.2010) e (nato il [...]) entrambi minorenni e non economicamente Per_2
indipendenti, e le condizioni sono prive di profili di illegittimità, delle stesse va preso atto.
Quanto ai punti 5., 6., 7., 8., 9. e 11. delle conclusioni di cui in premessa, si dà atto che pur essendo volte alla definizione degli accordi nascenti dal matrimonio, sono libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti, vertendo su diritti disponibili e, pertanto, non necessitano di essere recepite dal
Tribunale al fine della loro validità ed efficacia.
Alla luce della natura e dell'esito del procedimento nulla si dispone sulle spese di lite.
P.Q.M.
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e , Controparte_1 Parte_1
matrimonio contratto in Romania in data 23.08.2008;
2. provvede in conformità alle rassegnate conclusioni;
3. nulla sulle spese.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 14.11.2024
Il Presidente rel. dott.ssa Barbara De Munari