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Sentenza 7 dicembre 2024
Sentenza 7 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/12/2024, n. 18728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 18728 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 16282/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott. Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Teresa Moretti Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20355/2022 promossa da:
nata a [...] il 07/07/1972 Parte_1 con il patrocinio dell'avv.to DEPERU IDA
RICORRENTE contro nata a [...] il 06/06/1973 CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale con l'omologa resa dal Tribunale di Roma in data 4 giugno 2015; da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati e il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
In assenza di figli minori e di domande a contenuto patrimoniale – il ricorrente ha rinunciato alla domanda di assegno divorzile originariamente formulata – nessun'altra statuizione deve essere assunta.
Spese irrepetibili stante la natura del giudizio e la contumacia della parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
pagina 1 di 2 dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai e Parte_1
n Roma in data 20 maggio 1995; CP_1 dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di Roma
(registro degli atti di matrimonio dell'anno 1995, atto n. 403, parte 2 serie A03);
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 03/12/2024
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Maria Teresa Moretti dott.ssa Marta Ienzi
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott. Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Teresa Moretti Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20355/2022 promossa da:
nata a [...] il 07/07/1972 Parte_1 con il patrocinio dell'avv.to DEPERU IDA
RICORRENTE contro nata a [...] il 06/06/1973 CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale con l'omologa resa dal Tribunale di Roma in data 4 giugno 2015; da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati e il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
In assenza di figli minori e di domande a contenuto patrimoniale – il ricorrente ha rinunciato alla domanda di assegno divorzile originariamente formulata – nessun'altra statuizione deve essere assunta.
Spese irrepetibili stante la natura del giudizio e la contumacia della parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
pagina 1 di 2 dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai e Parte_1
n Roma in data 20 maggio 1995; CP_1 dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di Roma
(registro degli atti di matrimonio dell'anno 1995, atto n. 403, parte 2 serie A03);
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 03/12/2024
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Maria Teresa Moretti dott.ssa Marta Ienzi
pagina 2 di 2