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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/02/2025, n. 4190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4190 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
La Corte di Appello di Napoli – Sezione lavoro – I unità - nelle persone dei Magistrati dott. Mariavittoria Papa Presidente rel. est. dott. Giovanna Guarino Consigliere dott. Nicoletta Giammarino Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunziato in grado di appello alla udienza del
27/11/2024 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2584 dell'anno 2022
TRA
n. il 18.4.1974 in S. Prisco (CE) – - Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, in virtù di mandato depositato nel fascicolo telematico, dall'avv.
LUIGI RUSSO presso lo studio del quale, in MADDALONI alla VIA ROMA n.43, è elettivamente domiciliata
APPELLANTE
E
a mutualità prevalente quale incorporante Controparte_1
della società in persona del Direttore del personale e Controparte_2
institore dottor - giusta procura per Notar del 5 febbraio Controparte_3 Per_1
2018 - rappresentato e difeso, in forza del mandato depositato nel fascicolo telematico, dall'avv. Gian Paolo Schembri
APPELLATO
NONCHE'
in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_4
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Nicola Croce
APPELLATO - NON COSTITUITO
FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso depositato il 20/10/2022, ha proposto Parte_1
appello avverso la sentenza n. 1098 del 27/04/2022 con la quale il Tribunale di S. Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del lavoro, aveva rigettato la domanda proposta con atto del 12 maggio 2017.
1.1 Ha dedotto che erroneamente il primo Giudice aveva escluso la natura subordinata del rapporto intercorso tra essa appellante e la società alla luce del CP_2
principio generale vigente nell'ordinamento italiano di responsabilità in capo al soggetto che si giova della prestazione lavorativa.
Nel caso di specie, ha precisato, in cui non poteva configurarsi un contratto di appalto lecito né una somministrazione regolare non appariva revocabile in dubbio che essa lavoratrice dovesse essere qualificata come dipendente della società che si era avvantaggiata della prestazione resa.
1.2 Con il secondo motivo d'appello la ha dedotto l'erronea valutazione Parte_1
delle risultanze probatorie ed in particolare la sottovalutazione delle dichiarazioni rese dai testi e . Tes_1 Tes_2
Con la gravata sentenza, ha evidenziato, era stata attribuita maggiore rilevanza ai testi e che non potevano ritenersi attendibili vuoi perché non Tes_3 Tes_4
avevano mai assistito alla prestazione lavorativa vuoi perché avevano interesse a salvaguardare la posizione della dalla quale dipendevano. Controparte_4
Analogamente, i testi indicati dalla non avevano fornito elementi sufficienti CP_2
per ritenere legittima la ricostruzione fornita dall'appellata società.
1.3 Ha concluso, pertanto, chiedendo che, in riforma della gravata sentenza, fosse accertata e dichiarata la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra essa appellante e la dal 5 dicembre 2015 al 4 Febbraio 2017. CP_2
Ha chiesto, altresì, che fosse dichiarato nullo o illegittimo il licenziamento intimatole oralmente in data 4 Febbraio 2017 e conseguentemente ha chiesto che fosse ordinata la reintegra nel posto di lavoro, con condanna delle appellate in solido al risarcimento del danno in misura pari a 5 mensilità di retribuzione nonché al pagamento di tutte le retribuzioni maturate e non percepite dal recesso alla reintegra con vittoria delle spese del doppio grado.
2. Ricostituito il contraddittorio la società ha evidenziato la infondatezza CP_2
delle avverse censure e la corretta valutazione del materiale probatorio ad opera del primo Giudice.
Ha, pertanto, concluso per il rigetto dell'appello, vinte le spese.
3. Alla odierna udienza la causa è stata decisa con separato dispositivo.
4. L'appello proposto non è fondato e deve essere rigettato.
4.1 Giova premettere che, con il ricorso introduttivo del giudizio, la odierna appellante aveva dedotto di avere lavorato con contratto di collaborazione ed a far tempo dal 3 Febbraio 2015 per la in qualità di promoter di prodotti Controparte_4
alimentari all'interno di supermercati ed ipermercati.
Aveva allegato che, con decorrenza dal 5 dicembre 2015 senza alcuna formalizzazione del rapporto, era stata addetta in modo esclusivo e senza soluzioni di continuità presso un supermercato sito in Santa Maria Capua Vetere. Controparte_2
Aveva precisato che, nel detto ipermercato, era stata addetta al reparto gastronomia ed era stata stata soggetta alle direttive ed al controllo di un dipendente della CP_2
.
[...]
Aveva evidenziato di essere stata stabilmente inserita nell'organizzazione lavorativa dell'Ipermercato e di essere stata addetta anche al banco pasticceria o panetteria.
Aveva indicato quale orario di lavoro tre ore giornaliere dalle 08:30 alle 11:30 per tre giorni alla settimana, quattro ore nella giornata del venerdì e dalle 08:30 alle 16 il sabato ed ha precisato di essere stata retribuita con una somma di € 5,00 per ora che le veniva corrisposta dalla . Controparte_4
Aveva dedotto, infine, che in data 4 Febbraio 2017 i responsabili dell'ipermercato l'avevano invitata a non recarsi più al lavoro.
Aveva, quindi, evidenziato che si era configurata una interposizione illecita ovvero una somministrazione irregolare di manodopera e che pertanto doveva essere accertata e dichiarata la instaurazione di un rapporto di alle dipendenze della e Controparte_2
dichiarata l'illegittimità del recesso orale intimato in data 4 Febbraio 2017 con conseguente condanna dell' a reintegrarla nel posto di lavoro ed a CP_2
corrisponderle tutte le retribuzioni maturate e non percette dal recesso alla reintegra.
4.2 , costituitasi in giudizio, aveva precisato di non avere intrattenuto alcun CP_2
rapporto contrattuale né con la ricorrente né con la Controparte_4
Detta società, infatti, era un'agenzia specializzata che, su mandato dei fornitori di prodotti alimentari, svolgeva un'attività di promozione all'interno dei supermercati gestiti da . CP_2
Aveva precisato che era stato lo a selezionare la ricorrente e ad CP
inviarla presso il supermercato di Santa Maria Capua Vetere dove avrebbe dovuto promuovere generi alimentari di diversi produttori.
Aveva allegato che la ricorrente era stata presente in alcuni specifici giorni dei mesi di Marzo 2015 e, di poi, dal febbraio al dicembre 2016 e per i primi tre mesi dell'anno 2017 sempre in qualità di addetta alla promozione di vari prodotti ed incaricata da soggetti di volta in volta diversi.
Aveva, da ultimo, dedotto che la società le aveva comunicato che dal CP
4 Febbraio 2017 la aveva dismesso il rapporto di collaborazione. Parte_1
In diritto aveva evidenziato che la aveva sempre espletato le mansioni Parte_1
proprie del contratto di promozione instaurato e che non era mai stata inserita nell'organico aziendale di né era stata soggetta stata al potere direttivo Controparte_2
o disciplinare o gerarchico di essa società resistente.
Aveva concluso, pertanto, per il rigetto della domanda.
4.3 Nel giudizio di primo grado si era costituita, altresì, la Controparte_4
contestando l'ammissibilità e la fondatezza delle avverse pretese.
Aveva, in particolare, allegato la insussistenza di un rapporto di lavoro subordinato poiché la veniva occasionalmente convocata da essa società per essere Parte_1
destinata in regime di autonomia allo svolgimento di attività di promozione nell'interno di supermercati ed aveva concluso per il rigetto della domanda.
5. All'esito dell'istruttoria orale il Tribunale ha rigettato la domanda ritenendo che poteva configurarsi un contratto così detto di merchandising in virtù del quale alcune imprese produttrici di generi alimentari avevano incaricato l'agenzia CP
, specializzata nelle promozioni commerciali, di rendere più visibili ed appetibili
[...] per i clienti dell'Ipermercato Coop sito in S. Maria Capua Vetere i loro prodotti.
La aveva organizzato le promozioni e stipulato con gli incaricati dell'attività CP all'interno del locale, ed in particolare con la , contratti di collaborazione. Parte_1
Poiché la prova testimoniale raccolta non aveva consentito di accertare una modalità di esecuzione della prestazione della diversa da quanto pattuito, non poteva Parte_1
configurarsi un rapporto di lavoro subordinato tra la ricorrente e la così detta Agenzia né, conseguentemente, un appalto di mere prestazioni di lavoro o una somministrazione irregolare di manodopera che presupponevano la subordinazione del prestatore all'intermediario.
6. Con il primo motivo di appello, la censura la gravata sentenza Parte_1
esclusivamente quanto alla valutazione della prova orale e di quella documentale.
Non impugna, per contro, la ricostruzione del rapporto intercorso tra la CP
, i produttori dei generi alimentari posti in vendita nel supermercato gestito dalla
[...]
e detta ultima società in termini di merchandising. CP_2 Dunque, detta ricostruzione deve ritenersi ormai coperta dal giudicato come anche non risulta impugnato l'accertamento del rapporto intercorso tra la e la Parte_1 [...]
in termini di collaborazione coordinata e continuativa. Controparte_5
In buona sostanza, dunque la difesa della ripropone esclusivamente una Parte_1
domanda di accertamento della natura subordinata del rapporto fondata sulle modalità concrete di espletamento della prestazione.
In diritto una simile ricostruzione ben può essere condivisa poiché qualora il prestatore sia soggetto al potere direttivo e disciplinare di colui che si avvale e si giova della prestazione, il rapporto deve essere sussunto nella fattispecie di cui all'art. 2094 cod. civ. a prescindere dalla esistenza di un contratto tra il beneficiario della prestazione ed un soggetto terzo che sia stato il tramite per l'instaurazione del rapporto.
In altri termini, l'accertamento della natura subordinata di un rapporto di lavoro prescinde dalla preventiva qualificazione nel rapporto intercorso tra prestatore di lavoro ed intermediario tutte le volte in cui possa essere dimostrato che il rapporto medesimo si è atteggiato, in concreto, come rapporto di lavoro subordinato.
6.1 Secondo la ricostruzione contenuta nell'atto di appello nel caso di specie la prova testimoniale, ed in particolare le dichiarazioni rese dai testi indicati dall'appellante
, era sufficiente a qualificare il rapporto in termini di subordinazione. Parte_1
La censura non può ritenersi fondata.
Secondo il consolidato orientamento del Giudice di legittimità, infatti, nella valutazione della credibilità dei testi deve farsi ricorso ad elementi soggettivi ed oggettivi, quali la loro qualità e vicinanza alle parti, all'intrinseca congruenza delle dichiarazioni ed alla convergenza con gli eventuali elementi di prova acquisiti, per poi esplicitare le ragioni che inducono a ritenere più attendibile una testimonianza rispetto all'altra (cfr. tra molte altre Cass. Sez. VI Ord. n. 1547 del 27/01/2015).
Nel caso di specie, il primo Giudice ha, correttamente, valutato ed esposto le ragioni oggettive per le quali aveva ritenuto meno attendibili le dichiarazioni dei testi indicati dalla ed in particolare del . Parte_1 Tes_1
Contrariamente a quanto sostenuto con l'appello, per altro, dette ragioni non sono rappresentate dal contrasto con quanto dichiarato dai testi indicati dalla CP
ma dalla intrinseca contraddittorietà delle dichiarazioni e dalla incompatibilità della ricostruzione fornita con le stesse allegazioni di cui al ricorso.
In particolare, correttamente il primo Giudice ha evidenziato che il , Tes_1
Caporeparto del reparto gastronomia ove venivano venduti i prodotti che la Parte_1 doveva promuovere, non ha fornito una articolata ricostruzione delle modalità di espletamento della prestazione tale da contrastare con la qualificazione del rapporto dedotta dalle parti resistenti.
Quanto alle mansioni, infatti, il teste ha dichiarato che la ricorrente tramite agenzia, si occupava del merchandising di diverse aziende di gastronomia, di formaggi, salumi olive. Per vero ha, poi, aggiunto che la doveva allestire il banco dei prodotti Parte_1
delle aziende pubblicizzate dalla ma che era lui stesso a dare le direttive CP relative alla gestione delle aziende che avevano dato l'incarico alla ricorrente ed in particolare quelle relative allo spostamento della merce, al caricamento sul bancone.
Ad avviso della Corte una simile dichiarazione non implica esercizio del potere direttivo ma sostanzia, semplicemente, il necessario coordinamento dell'attività della promoter con quella di vendita del supermercato.
Le stesse allegazioni di cui al ricorso, infatti, individuano quale elemento significativo della subordinazione, la assegnazione di mansioni tipiche del reparto gastronomia: riassortimento del banco frigo, taglio e confezionamento degli alimenti e, ove necessario, vendita ai clienti.
Di detti compiti, però, non vi è conferma nelle dichiarazioni del teste che, in particolare, dopo l'affermazione iniziale sopra riportata non precisa se la si Parte_1
occupasse anche di generi alimentari diversi da quelli che era tenuta a pubblicizzare.
La affermata adibizione della odierna appellante a molteplici svariate mansioni - sostituzione personale al banco taglio, per servire eventualmente i clienti del CP_2
banco di pasticceria, per provvedere al caricamento e tagli di altri prodotti non rientranti nel suo mandato a vendere – viene, poi, collocata dal teste in epoca successiva a quella in cui era addetto al reparto gastronomia.
Il , tuttavia, non dichiara di avere avuto diretta cognizione di detti compiti ma Tes_1 soltanto di esserne venuto a conoscenza (…quando io sono stato rimosso dall'incarico di responsabile di gastronomia, nell'aprile 2016, mi risulta che la ricorrente fosse stata utilizzata all'interno dell' in tutti i modi possibili ed immaginabili) CP_2
Analogamente, come pure evidenziato nella gravata sentenza, quanto all'orario di lavoro, le affermazioni del teste secondo il quale era lui stesso ad indicare i giorni in cui la doveva essere presente, risultano in contrasto con le allegazioni di cui al Parte_1
ricorso.
La lavoratrice ha, infatti, precisato di avere lavorato tutti i giorni e sempre con gli stessi orari. Per altro, il teste ha precisato che l'indicazione circa la presenza della era Parte_1
limitata ai giorni che la Agenzia proponeva e che la richiesta veniva rivolta alla S.r.l. e non direttamente alla . Parte_1
Valutata globalmente, dunque, la deposizione non è certamente sufficiente a fondare la pretesa della lavoratrice.
6.2 Analoghe considerazioni possono valere per le dichiarazioni rese dalla teste
. Tes_5
Questa ha dichiarato che la era promotrice… e doveva occuparsi di Parte_1
mettere a posto i prodotti delle aziende che rappresentava… comunque l'ho vista vendere al banco, anche mettere a posto i prodotti che non erano di clienti suoi..
La teste ha, però, indicato genericamente in un anno il periodo di lavoro della odierna appellante né ha saputo indicare i giorni in cui la stessa era presente.
Non appare, dunque, credibile che fosse esattamente a conoscenza dei prodotti che la promuoveva che, per concorde allegazione delle parti, sono anche mutati nel Parte_1
corso del rapporto.
7. La ricostruzione del primo Giudice in ordine alla insufficienza della prova della subordinazione, dunque, deve condividersi integralmente né può omettersi di sottolineare che nessuno dei testi escussi ha confermato che il rapporto sia stato risolto per volontà del preteso datore di lavoro.
Poiché, secondo il consolidato orientamento interpretativo di legittimità (cfr. tra le altre Cass. Sez. lav. Sentenza n. 13195 del 16/05/2019) l'onere di provare il fatto costitutivo della pretesa, id est la intimazione del licenziamento, incombe sulla parte ricorrente, anche sotto il detto profilo non può che confermarsi il rigetto della domanda.
8. La deve essere condannata alla rifusione delle spese del grado di Parte_1
appello, liquidate in dispositivo secondo i criteri dettati dai DD.MM. 55/2014 e
147/2022, in favore della . Controparte_1
8.1 Nulla per le spese in favore della rimasta contumace. CP
P. Q. M.
La Corte così provvede:
-rigetta l'appello;
- condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado in favore della CP_1
che liquida in € 1.983,00 oltre spese generali come per legge, IVA e CPA;
[...]
- nulla per le spese in favore della Controparte_4
In Napoli, il 27/11/2024 Il Presidente Estensore
Mariavittoria Papa
In Nome Del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
La Corte di Appello di Napoli – Sezione lavoro – I unità - nelle persone dei Magistrati dott. Mariavittoria Papa Presidente rel. est. dott. Giovanna Guarino Consigliere dott. Nicoletta Giammarino Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunziato in grado di appello alla udienza del
27/11/2024 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2584 dell'anno 2022
TRA
n. il 18.4.1974 in S. Prisco (CE) – - Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, in virtù di mandato depositato nel fascicolo telematico, dall'avv.
LUIGI RUSSO presso lo studio del quale, in MADDALONI alla VIA ROMA n.43, è elettivamente domiciliata
APPELLANTE
E
a mutualità prevalente quale incorporante Controparte_1
della società in persona del Direttore del personale e Controparte_2
institore dottor - giusta procura per Notar del 5 febbraio Controparte_3 Per_1
2018 - rappresentato e difeso, in forza del mandato depositato nel fascicolo telematico, dall'avv. Gian Paolo Schembri
APPELLATO
NONCHE'
in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_4
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Nicola Croce
APPELLATO - NON COSTITUITO
FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso depositato il 20/10/2022, ha proposto Parte_1
appello avverso la sentenza n. 1098 del 27/04/2022 con la quale il Tribunale di S. Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del lavoro, aveva rigettato la domanda proposta con atto del 12 maggio 2017.
1.1 Ha dedotto che erroneamente il primo Giudice aveva escluso la natura subordinata del rapporto intercorso tra essa appellante e la società alla luce del CP_2
principio generale vigente nell'ordinamento italiano di responsabilità in capo al soggetto che si giova della prestazione lavorativa.
Nel caso di specie, ha precisato, in cui non poteva configurarsi un contratto di appalto lecito né una somministrazione regolare non appariva revocabile in dubbio che essa lavoratrice dovesse essere qualificata come dipendente della società che si era avvantaggiata della prestazione resa.
1.2 Con il secondo motivo d'appello la ha dedotto l'erronea valutazione Parte_1
delle risultanze probatorie ed in particolare la sottovalutazione delle dichiarazioni rese dai testi e . Tes_1 Tes_2
Con la gravata sentenza, ha evidenziato, era stata attribuita maggiore rilevanza ai testi e che non potevano ritenersi attendibili vuoi perché non Tes_3 Tes_4
avevano mai assistito alla prestazione lavorativa vuoi perché avevano interesse a salvaguardare la posizione della dalla quale dipendevano. Controparte_4
Analogamente, i testi indicati dalla non avevano fornito elementi sufficienti CP_2
per ritenere legittima la ricostruzione fornita dall'appellata società.
1.3 Ha concluso, pertanto, chiedendo che, in riforma della gravata sentenza, fosse accertata e dichiarata la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra essa appellante e la dal 5 dicembre 2015 al 4 Febbraio 2017. CP_2
Ha chiesto, altresì, che fosse dichiarato nullo o illegittimo il licenziamento intimatole oralmente in data 4 Febbraio 2017 e conseguentemente ha chiesto che fosse ordinata la reintegra nel posto di lavoro, con condanna delle appellate in solido al risarcimento del danno in misura pari a 5 mensilità di retribuzione nonché al pagamento di tutte le retribuzioni maturate e non percepite dal recesso alla reintegra con vittoria delle spese del doppio grado.
2. Ricostituito il contraddittorio la società ha evidenziato la infondatezza CP_2
delle avverse censure e la corretta valutazione del materiale probatorio ad opera del primo Giudice.
Ha, pertanto, concluso per il rigetto dell'appello, vinte le spese.
3. Alla odierna udienza la causa è stata decisa con separato dispositivo.
4. L'appello proposto non è fondato e deve essere rigettato.
4.1 Giova premettere che, con il ricorso introduttivo del giudizio, la odierna appellante aveva dedotto di avere lavorato con contratto di collaborazione ed a far tempo dal 3 Febbraio 2015 per la in qualità di promoter di prodotti Controparte_4
alimentari all'interno di supermercati ed ipermercati.
Aveva allegato che, con decorrenza dal 5 dicembre 2015 senza alcuna formalizzazione del rapporto, era stata addetta in modo esclusivo e senza soluzioni di continuità presso un supermercato sito in Santa Maria Capua Vetere. Controparte_2
Aveva precisato che, nel detto ipermercato, era stata addetta al reparto gastronomia ed era stata stata soggetta alle direttive ed al controllo di un dipendente della CP_2
.
[...]
Aveva evidenziato di essere stata stabilmente inserita nell'organizzazione lavorativa dell'Ipermercato e di essere stata addetta anche al banco pasticceria o panetteria.
Aveva indicato quale orario di lavoro tre ore giornaliere dalle 08:30 alle 11:30 per tre giorni alla settimana, quattro ore nella giornata del venerdì e dalle 08:30 alle 16 il sabato ed ha precisato di essere stata retribuita con una somma di € 5,00 per ora che le veniva corrisposta dalla . Controparte_4
Aveva dedotto, infine, che in data 4 Febbraio 2017 i responsabili dell'ipermercato l'avevano invitata a non recarsi più al lavoro.
Aveva, quindi, evidenziato che si era configurata una interposizione illecita ovvero una somministrazione irregolare di manodopera e che pertanto doveva essere accertata e dichiarata la instaurazione di un rapporto di alle dipendenze della e Controparte_2
dichiarata l'illegittimità del recesso orale intimato in data 4 Febbraio 2017 con conseguente condanna dell' a reintegrarla nel posto di lavoro ed a CP_2
corrisponderle tutte le retribuzioni maturate e non percette dal recesso alla reintegra.
4.2 , costituitasi in giudizio, aveva precisato di non avere intrattenuto alcun CP_2
rapporto contrattuale né con la ricorrente né con la Controparte_4
Detta società, infatti, era un'agenzia specializzata che, su mandato dei fornitori di prodotti alimentari, svolgeva un'attività di promozione all'interno dei supermercati gestiti da . CP_2
Aveva precisato che era stato lo a selezionare la ricorrente e ad CP
inviarla presso il supermercato di Santa Maria Capua Vetere dove avrebbe dovuto promuovere generi alimentari di diversi produttori.
Aveva allegato che la ricorrente era stata presente in alcuni specifici giorni dei mesi di Marzo 2015 e, di poi, dal febbraio al dicembre 2016 e per i primi tre mesi dell'anno 2017 sempre in qualità di addetta alla promozione di vari prodotti ed incaricata da soggetti di volta in volta diversi.
Aveva, da ultimo, dedotto che la società le aveva comunicato che dal CP
4 Febbraio 2017 la aveva dismesso il rapporto di collaborazione. Parte_1
In diritto aveva evidenziato che la aveva sempre espletato le mansioni Parte_1
proprie del contratto di promozione instaurato e che non era mai stata inserita nell'organico aziendale di né era stata soggetta stata al potere direttivo Controparte_2
o disciplinare o gerarchico di essa società resistente.
Aveva concluso, pertanto, per il rigetto della domanda.
4.3 Nel giudizio di primo grado si era costituita, altresì, la Controparte_4
contestando l'ammissibilità e la fondatezza delle avverse pretese.
Aveva, in particolare, allegato la insussistenza di un rapporto di lavoro subordinato poiché la veniva occasionalmente convocata da essa società per essere Parte_1
destinata in regime di autonomia allo svolgimento di attività di promozione nell'interno di supermercati ed aveva concluso per il rigetto della domanda.
5. All'esito dell'istruttoria orale il Tribunale ha rigettato la domanda ritenendo che poteva configurarsi un contratto così detto di merchandising in virtù del quale alcune imprese produttrici di generi alimentari avevano incaricato l'agenzia CP
, specializzata nelle promozioni commerciali, di rendere più visibili ed appetibili
[...] per i clienti dell'Ipermercato Coop sito in S. Maria Capua Vetere i loro prodotti.
La aveva organizzato le promozioni e stipulato con gli incaricati dell'attività CP all'interno del locale, ed in particolare con la , contratti di collaborazione. Parte_1
Poiché la prova testimoniale raccolta non aveva consentito di accertare una modalità di esecuzione della prestazione della diversa da quanto pattuito, non poteva Parte_1
configurarsi un rapporto di lavoro subordinato tra la ricorrente e la così detta Agenzia né, conseguentemente, un appalto di mere prestazioni di lavoro o una somministrazione irregolare di manodopera che presupponevano la subordinazione del prestatore all'intermediario.
6. Con il primo motivo di appello, la censura la gravata sentenza Parte_1
esclusivamente quanto alla valutazione della prova orale e di quella documentale.
Non impugna, per contro, la ricostruzione del rapporto intercorso tra la CP
, i produttori dei generi alimentari posti in vendita nel supermercato gestito dalla
[...]
e detta ultima società in termini di merchandising. CP_2 Dunque, detta ricostruzione deve ritenersi ormai coperta dal giudicato come anche non risulta impugnato l'accertamento del rapporto intercorso tra la e la Parte_1 [...]
in termini di collaborazione coordinata e continuativa. Controparte_5
In buona sostanza, dunque la difesa della ripropone esclusivamente una Parte_1
domanda di accertamento della natura subordinata del rapporto fondata sulle modalità concrete di espletamento della prestazione.
In diritto una simile ricostruzione ben può essere condivisa poiché qualora il prestatore sia soggetto al potere direttivo e disciplinare di colui che si avvale e si giova della prestazione, il rapporto deve essere sussunto nella fattispecie di cui all'art. 2094 cod. civ. a prescindere dalla esistenza di un contratto tra il beneficiario della prestazione ed un soggetto terzo che sia stato il tramite per l'instaurazione del rapporto.
In altri termini, l'accertamento della natura subordinata di un rapporto di lavoro prescinde dalla preventiva qualificazione nel rapporto intercorso tra prestatore di lavoro ed intermediario tutte le volte in cui possa essere dimostrato che il rapporto medesimo si è atteggiato, in concreto, come rapporto di lavoro subordinato.
6.1 Secondo la ricostruzione contenuta nell'atto di appello nel caso di specie la prova testimoniale, ed in particolare le dichiarazioni rese dai testi indicati dall'appellante
, era sufficiente a qualificare il rapporto in termini di subordinazione. Parte_1
La censura non può ritenersi fondata.
Secondo il consolidato orientamento del Giudice di legittimità, infatti, nella valutazione della credibilità dei testi deve farsi ricorso ad elementi soggettivi ed oggettivi, quali la loro qualità e vicinanza alle parti, all'intrinseca congruenza delle dichiarazioni ed alla convergenza con gli eventuali elementi di prova acquisiti, per poi esplicitare le ragioni che inducono a ritenere più attendibile una testimonianza rispetto all'altra (cfr. tra molte altre Cass. Sez. VI Ord. n. 1547 del 27/01/2015).
Nel caso di specie, il primo Giudice ha, correttamente, valutato ed esposto le ragioni oggettive per le quali aveva ritenuto meno attendibili le dichiarazioni dei testi indicati dalla ed in particolare del . Parte_1 Tes_1
Contrariamente a quanto sostenuto con l'appello, per altro, dette ragioni non sono rappresentate dal contrasto con quanto dichiarato dai testi indicati dalla CP
ma dalla intrinseca contraddittorietà delle dichiarazioni e dalla incompatibilità della ricostruzione fornita con le stesse allegazioni di cui al ricorso.
In particolare, correttamente il primo Giudice ha evidenziato che il , Tes_1
Caporeparto del reparto gastronomia ove venivano venduti i prodotti che la Parte_1 doveva promuovere, non ha fornito una articolata ricostruzione delle modalità di espletamento della prestazione tale da contrastare con la qualificazione del rapporto dedotta dalle parti resistenti.
Quanto alle mansioni, infatti, il teste ha dichiarato che la ricorrente tramite agenzia, si occupava del merchandising di diverse aziende di gastronomia, di formaggi, salumi olive. Per vero ha, poi, aggiunto che la doveva allestire il banco dei prodotti Parte_1
delle aziende pubblicizzate dalla ma che era lui stesso a dare le direttive CP relative alla gestione delle aziende che avevano dato l'incarico alla ricorrente ed in particolare quelle relative allo spostamento della merce, al caricamento sul bancone.
Ad avviso della Corte una simile dichiarazione non implica esercizio del potere direttivo ma sostanzia, semplicemente, il necessario coordinamento dell'attività della promoter con quella di vendita del supermercato.
Le stesse allegazioni di cui al ricorso, infatti, individuano quale elemento significativo della subordinazione, la assegnazione di mansioni tipiche del reparto gastronomia: riassortimento del banco frigo, taglio e confezionamento degli alimenti e, ove necessario, vendita ai clienti.
Di detti compiti, però, non vi è conferma nelle dichiarazioni del teste che, in particolare, dopo l'affermazione iniziale sopra riportata non precisa se la si Parte_1
occupasse anche di generi alimentari diversi da quelli che era tenuta a pubblicizzare.
La affermata adibizione della odierna appellante a molteplici svariate mansioni - sostituzione personale al banco taglio, per servire eventualmente i clienti del CP_2
banco di pasticceria, per provvedere al caricamento e tagli di altri prodotti non rientranti nel suo mandato a vendere – viene, poi, collocata dal teste in epoca successiva a quella in cui era addetto al reparto gastronomia.
Il , tuttavia, non dichiara di avere avuto diretta cognizione di detti compiti ma Tes_1 soltanto di esserne venuto a conoscenza (…quando io sono stato rimosso dall'incarico di responsabile di gastronomia, nell'aprile 2016, mi risulta che la ricorrente fosse stata utilizzata all'interno dell' in tutti i modi possibili ed immaginabili) CP_2
Analogamente, come pure evidenziato nella gravata sentenza, quanto all'orario di lavoro, le affermazioni del teste secondo il quale era lui stesso ad indicare i giorni in cui la doveva essere presente, risultano in contrasto con le allegazioni di cui al Parte_1
ricorso.
La lavoratrice ha, infatti, precisato di avere lavorato tutti i giorni e sempre con gli stessi orari. Per altro, il teste ha precisato che l'indicazione circa la presenza della era Parte_1
limitata ai giorni che la Agenzia proponeva e che la richiesta veniva rivolta alla S.r.l. e non direttamente alla . Parte_1
Valutata globalmente, dunque, la deposizione non è certamente sufficiente a fondare la pretesa della lavoratrice.
6.2 Analoghe considerazioni possono valere per le dichiarazioni rese dalla teste
. Tes_5
Questa ha dichiarato che la era promotrice… e doveva occuparsi di Parte_1
mettere a posto i prodotti delle aziende che rappresentava… comunque l'ho vista vendere al banco, anche mettere a posto i prodotti che non erano di clienti suoi..
La teste ha, però, indicato genericamente in un anno il periodo di lavoro della odierna appellante né ha saputo indicare i giorni in cui la stessa era presente.
Non appare, dunque, credibile che fosse esattamente a conoscenza dei prodotti che la promuoveva che, per concorde allegazione delle parti, sono anche mutati nel Parte_1
corso del rapporto.
7. La ricostruzione del primo Giudice in ordine alla insufficienza della prova della subordinazione, dunque, deve condividersi integralmente né può omettersi di sottolineare che nessuno dei testi escussi ha confermato che il rapporto sia stato risolto per volontà del preteso datore di lavoro.
Poiché, secondo il consolidato orientamento interpretativo di legittimità (cfr. tra le altre Cass. Sez. lav. Sentenza n. 13195 del 16/05/2019) l'onere di provare il fatto costitutivo della pretesa, id est la intimazione del licenziamento, incombe sulla parte ricorrente, anche sotto il detto profilo non può che confermarsi il rigetto della domanda.
8. La deve essere condannata alla rifusione delle spese del grado di Parte_1
appello, liquidate in dispositivo secondo i criteri dettati dai DD.MM. 55/2014 e
147/2022, in favore della . Controparte_1
8.1 Nulla per le spese in favore della rimasta contumace. CP
P. Q. M.
La Corte così provvede:
-rigetta l'appello;
- condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado in favore della CP_1
che liquida in € 1.983,00 oltre spese generali come per legge, IVA e CPA;
[...]
- nulla per le spese in favore della Controparte_4
In Napoli, il 27/11/2024 Il Presidente Estensore
Mariavittoria Papa