Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 24/03/2025, n. 1075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1075 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. …….................sent.
N………………….R.G.
N………………….cron.
N…………………...rep.
OGGETTO……………....
…………………………. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
…………………………. NOTIF. SENTENZA Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del G.M., Dott.ssa Lucia Esposito, ha pronunciato la seguente
…………………………. SENTENZA NOTIF. APPELLO
nella causa iscritta al n. 1955/2019 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESSA DI
…………………………. PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente TRA
“ Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, dr. , C.f. e
[...] Parte_1
P.Iva n. con sede legale in Fisciano (Sa), alla Piazza A. De Gasperi n.3, P.IVA_1
, nato a [...] il [...], residente a [...]
Delle Industrie n.9 (C.F. ), C.F._1
, C.F. , nata a [...] il Parte_2 C.F._2
01/07/1974, residente in [...], tutti rappresentati e difesa dall' Avv. Angelo De Nicolais, C.F. C.F._3 giusta procure in calce all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Benevento alla via delle Puglie, 92 OPPONENTI E
(già società a responsabilità limitata con unico socio) Controparte_1 sede in Lainate - Viale Italia n. 60 - P.Iva n. in persona del Consigliere P.IVA_2
Delegato nato a [...] il [...] CF Controparte_2
, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente tra C.F._4 loro dall'Avv. FRANCESCA ROMANA SOLAZZO ( ) e C.F._5 dall'AVV. ALESSANDRA SOLAZZO ( ), entrambi iscritti C.F._6 presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli, ed elettivamente domiciliata ai fini della presente procedura presso il loro studio in via Pietro Castellino n. 91 – Napoli giusta mandato generale alle liti in autentica Notaio Dott. di Persona_1
Milano Rep. N. 197394 Racc. 25671 registrato a Lodi il 28/12/17 al n. 9744 Serie 1T depositata nel fascicolo monitorio OPPOSTA
CONCLUSIONI Con note sostitutive dell'udienza del 4/12/20204 le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate. MOTIVI DELLA DECISIONE La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.,
N.R.G. 1995/2019 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 1
[...]
, e Parte_1 Parte_1 [...]
, proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 84/2019, del Pt_2
16/01/2019, con cui veniva loro ingiunto il pagamento della somma di € 21.473,61, oltre interessi e spese, in forza di fatture non onorate. Parte opponente eccepiva l'inesistenza del rapporto sottostante e l'inidoneità della documentazione prodotta a provare il credito, non essendo provata l'avvenuta consegna della merce indicata in fattura. Concludeva dunque chiedendo di: 1) Rigettare la eventuale richiesta di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, che voglia essere avanzata da controparte nel corso del giudizio di merito, stante la mancanza dei requisiti all'uopo richiesti. 2) Nel merito, accertare e dichiarare, per l'effetto, l'infondatezza del diritto avanzato dalla “ , con conseguente declaratoria di Parte_3 nullità ed improduttività di effetti giuridici del decreto ingiuntivo n.84/2019 e quindi revocarlo adottando tutti i provvedimenti del caso;
3) Condannare, in ogni caso, parte opposta al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario. In data 3/9/2019 si costituiva la , eccependo la Controparte_1 dilatorietà dell'opposizione, essendo il credito provato dalle fatture e dai DDT regolarmente sottoscritti, a conferma della consegna della merce. Concludeva, dunque, chiedendo: IN VIA PRELIMINARE: Concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto Tribunale di Nocera Inferiore n° 84/19 – R.g. n° 2010/17 ricorrendo i presupposti di cui all'art. 648 c.p.c. poiché l'opposizione non è fondata su prova scritta e non è di pronta soluzione. NEL MERITO: In via principale, rigettare la proposta opposizione nonché ogni ulteriore domanda ex adverso proposta nei confronti della
[...]
poiché infondata in merito e diritto oltreché non provata e per l'effetto Controparte_1 confermare la piena validità ed efficacia del decreto ingiuntivo Tribunale di Nocera Inferiore n° 84/19
– R.g. n° 2010/17; In subordine, condannare la Dott. Pt_1 Parte_1 nonché i soci illimitatamente responsabili e ,
[...] Parte_1 Parte_2 tutti in solido tra loro, al pagamento in favore della dell'importo Controparte_1 di € 21.473,61 quale corrispettivo delle forniture di merce di cui alle fatture prodotte ovvero di quella diversa somma che risulterà in corso di giudizio. Oltre interessi dalla data di maturazione e sino all'integrale soddisfo. Con provvedimento del 19/9/2019, il giudice concedeva la provvisoria esecutorietà al decreto opposto. La causa veniva riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1. Sul merito. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, con l'instaurazione del presente giudizio di opposizione valgono le regole in tema riparto dell'onere probatorio proprie del giudizio ordinario di cognizione (art. 2697 c.c.), tenuto conto della posizione sostanziale delle parti, per cui il creditore opposto riveste la posizione sostanziale di attore ai sensi dell'art. 2697, co. 1, c.c., mentre il debitore opponente quella di convenuto ai sensi dell'art. 2697, co. 2, c.c.
N.R.G. 1995/2019 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 2 “Nel procedimento per ingiunzione per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto;
ciò esplica i suoi effetti non solo nell'ambito dell'onere della prova, ma anche in ordine ai poteri e alle preclusioni processuali rispettivamente previsti per ciascuna delle parti” (cfr. ex multis, Cass. civ., sez. I, n. 22113/2015). Pertanto, in ossequio ai principi statuiti dalle Sezioni Unite sul riparto dell'onere probatorio in materia di obbligazioni di fonte contrattuale, il creditore opposto è tenuto a fornire la prova della titolarità e dell'esigibilità del credito, potendo limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore, mentre il debitore opponente è tenuto a provare l'avvenuto adempimento ovvero la non imputabilità dell'inadempimento (cfr. SS.UU. civ. n. 13533/2001, testualmente: “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte;
sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”; “le richiamate esigenze di omogeneità del regime probatorio inducono ad estendere anche all'ipotesi dell'inesatto adempimento il principio della sufficienza dell'allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando anche in tale eventualità sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento”). Parte opposta, attrice in senso sostanziale, ha provato il titolo su cui si fonda il proprio credito, attraverso il deposito delle fatture, delle scritture contabili e dei documenti di trasporto debitamente sottoscritti, che provano la consegna della merce della quale si richiede il pagamento.
Parte opponente, invece, non ha assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante, non deducendo né tantomeno provando alcun fatto estintivo e/o impeditivo della pretesa. L'opposizione va pertanto rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
2.Sulle spese di lite. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, applicando i parametri minimi per la non complessità della controversia e con esclusione della fase decisoria virgola non avendo le parti depositato comparse conclusionali e/o memorie di replica.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 1955/2019 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESSA DI PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente tra Parte_4
, e Parte_1 Parte_2 Parte_3 ogni contraria istanza disattesa così provvede:
N.R.G. 1995/2019 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 3 1. rigetta, e per le causali di cui in motivazione, l'opposizione e per l'effetto:
2. conferma il decreto ingiuntivo n. 89/2019, che va dichiarato definitivamente esecutivo;
3. condanna il Parte_4
, , al
[...] Parte_1 Parte_2 pagamento, in favore di delle spese di Parte_3 giudizio che si liquidano in € 1689,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge. Così deciso in Nocera Inferiore, il 20/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Esposito
N.R.G. 1995/2019 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 4