TRIB
Sentenza 24 maggio 2024
Sentenza 24 maggio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 24/05/2024, n. 953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 953 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Giovanni Piccolo , all'udienza del 24/05/2024, ha pronunciato, ex art. 221, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 3442 /2016 R.G., promossa da:
, nato a [...] il [...] cf: Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. BONINA CARMELA , giusta procura in atti;
C.F._1
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. FOTI MICHELA , elettivamente domiciliato presso il proprio Ufficio
Legale in Messina;
- resistente -
OGGETTO: disconoscimento rapporto agricolo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 02/12/2016 , il ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro premettendo di essere bracciante agricola, e di aver svolto attività lavorativa, nel 2012 e 2013 per 51 e 52 giornate annue alle dipendenze della ditta . Organizzazione_1
Lamentava che l' , aveva immotivatamente disconosciuto tali giornate e che la stessa ne era CP_2 venuta a conoscenza solo a seguito della consultazione dell'estratto conto previdenziale. Rilevava che inutile era stato il successivo ricorso amministrativo.
Chiedeva, pertanto, la condanna dell' a reiscriverla presso gli elenchi anagrafici per l'anno CP_2
e le giornate cancellati, come sopra indicati, con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del procuratore antistatario. L' resisteva in giudizio eccependo l'inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza, CP_2
e contestava nel merito la fondatezza della domanda, della quale chiedeva il rigetto con vittoria di spese e compensi.
La causa veniva istruita documentalmente.
All'udienza odierna, sullo scambio di note di trattazione scritta, la causa veniva decisa con la presente sentenza. hiede accertarsi il proprio diritto ad essere iscritto Controparte_1
presso gli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per le annualità dedotte, deducendo l'esistenza di un rapporto di lavoro di tipo subordinato in agricoltura per 51 e 52 giornate alle dipendenze della ditta
[...]
. Organizzazione_1
La domanda ha ad oggetto l'accertamento del dedotto rapporto di lavoro in agricoltura con i caratteri propri della subordinazione con conseguente condanna dell'Istituto previdenziale a ripristinare l'iscrizione della lavoratrice negli elenchi anagrafici per i periodi e le giornate già indicate.
Va, preliminarmente, verificata la tempestività del ricorso.
Nel caso di specie PARTE RICORRENTE chiede l'iscrizione nelle liste anagrafiche dei lavoratori agricoli del Comune di residenza per l'anno 2012 e per l'anno 2013 dalle quali è stata cancellata con la 4^ variazione del 2015, pubblicata dal 10/03/2016 al 25/03/2016. Avverso il provvedimento di cancellazione il Sig. non ha proposto ricorso alla Controparte_1
commissione CI (il ricorso in via amministrativa è stato proposto solo avverso la nota del 29.04.2016 di contestazione dell'indebito), sicché dopo 30 giorni dal 25/03/2016, hanno cominciato a decorrere altresì i termini decadenziali di cui all'art. 22, comma 1, del d.l. 7/70, pari a complessivi 120 e venuti a spirare il 22/08/2016, quando il ricorso de quo è stato iscritto a ruolo il 3/12/2016.
Va rilevato, inoltre, come l'operatività della decadenza di cui all'art. 22 L. n. 83/1970 trovi conforto nell'orientamento della Suprema Corte, pienamente condiviso da questo giudicante, secondo il quale “il termine di centoventi giorni previsto dall'art. 22 D.L. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito con modifiche nella legge 11 marzo 1970 n. 83, per la proposizione dell'azione giudiziaria a seguito della notifica o della presa di conoscenza del provvedimento definitivo di iscrizione o mancata iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dai suddetti elenchi, si configura come un termine di natura sostanziale, senza possibilità di sanatoria ex art. 8 legge n. 533 del 1973 (e senza che la disposizione in esame possa ritenersi implicitamente abrogata dall'art. 148 disp. att. cod. proc. civ.); né la previsione normativa di un tale specifico termine di decadenza può suscitare dubbi di illegittimità costituzionale per disparità di trattamento, potendosi rinvenire nell'ordinamento altre ipotesi analoghe (quali i termini, originariamente di dieci o cinque anni, previsti dall'art. 47 d.p.r. n. 639 del 1970, espressamente dichiarati termini di decadenza dalla norma di interpretazione autentica di cui all'art. 6
D.L. n. 103 del 1991, convertito in legge n. 166 del 1991, e successivamente ridotti a tre e ad un anno dall'art. 4 D.L. n. 384 del 1992, convertito in legge n. 438 del 1992” (in tal senso, Cass. Civ. Sez. Lav.
21.04.2001 n. 5942; Cass. Civ. Sez. Lav. 01.10.1997 n. 9595).
Sulla base di tali elementi normativi e giurisprudenziali, va rilevata d'ufficio la decadenza di dal poter chiedere il ripristino dell'iscrizione negli elenchi Controparte_1
anagrafici dei lavoratori agricoli relativamente alle giornate lavorative riferibili al periodo oggetto di causa.
Tale decadenza è, infatti, rilevabile d'ufficio e potrebbe essere eccepita dal convenuto anche oltre i limiti posti dall'art. 416 cod. proc. civ. In tal senso, Cass. Ord. n. 3990 del 29.2.2016, secondo cui la stessa “è dettata a protezione dell'interesse pubblico alla definitività e certezza dei provvedimenti concernenti l'erogazione di spese gravanti sui bilanci pubblici, sicché è sottratta alla disponibilità della parte, è rilevabile d'ufficio - salvo il limite del giudicato - in ogni stato e grado del giudizio ed è opponibile, anche tardivamente, dall'istituto previdenziale”.
Ancora, pacificamente, la decadenza ha natura sostanziale e, dunque, insuscettibile di interruzione ovvero rimessione in termini (sul punto, Cass. civ. Sez. lav. 10.12.2009 n. 25892; Cass. civ.
Sez. lav. 06.07.2009 n. 25892).
Dunque, è ormai definitiva la mancata iscrizione/cancellazione della parte ricorrente dagli elenchi agricoli per il periodo di cui in domanda.
In conseguenza di ciò la domanda va dichiarata inammissibile.
Tenuto conto della complessità e della natura delle questioni affrontate, va disposta la compensazione delle spese processuali anche in ragione del continuo mutamento giurisprudenziale in termini più rigorosi e stringenti.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, lette le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro l' con ricorso depositato il Controparte_1 CP_2
02/12/2016 , disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Dichiara inammissibile la domanda;
- Esonera parte ricorrente dal pagamento delle spese del giudizio.
Così deciso in Patti, 24/05/2024 .
Il Giudice Giovanni Piccolo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Giovanni Piccolo , all'udienza del 24/05/2024, ha pronunciato, ex art. 221, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 3442 /2016 R.G., promossa da:
, nato a [...] il [...] cf: Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. BONINA CARMELA , giusta procura in atti;
C.F._1
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. FOTI MICHELA , elettivamente domiciliato presso il proprio Ufficio
Legale in Messina;
- resistente -
OGGETTO: disconoscimento rapporto agricolo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 02/12/2016 , il ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro premettendo di essere bracciante agricola, e di aver svolto attività lavorativa, nel 2012 e 2013 per 51 e 52 giornate annue alle dipendenze della ditta . Organizzazione_1
Lamentava che l' , aveva immotivatamente disconosciuto tali giornate e che la stessa ne era CP_2 venuta a conoscenza solo a seguito della consultazione dell'estratto conto previdenziale. Rilevava che inutile era stato il successivo ricorso amministrativo.
Chiedeva, pertanto, la condanna dell' a reiscriverla presso gli elenchi anagrafici per l'anno CP_2
e le giornate cancellati, come sopra indicati, con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del procuratore antistatario. L' resisteva in giudizio eccependo l'inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza, CP_2
e contestava nel merito la fondatezza della domanda, della quale chiedeva il rigetto con vittoria di spese e compensi.
La causa veniva istruita documentalmente.
All'udienza odierna, sullo scambio di note di trattazione scritta, la causa veniva decisa con la presente sentenza. hiede accertarsi il proprio diritto ad essere iscritto Controparte_1
presso gli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per le annualità dedotte, deducendo l'esistenza di un rapporto di lavoro di tipo subordinato in agricoltura per 51 e 52 giornate alle dipendenze della ditta
[...]
. Organizzazione_1
La domanda ha ad oggetto l'accertamento del dedotto rapporto di lavoro in agricoltura con i caratteri propri della subordinazione con conseguente condanna dell'Istituto previdenziale a ripristinare l'iscrizione della lavoratrice negli elenchi anagrafici per i periodi e le giornate già indicate.
Va, preliminarmente, verificata la tempestività del ricorso.
Nel caso di specie PARTE RICORRENTE chiede l'iscrizione nelle liste anagrafiche dei lavoratori agricoli del Comune di residenza per l'anno 2012 e per l'anno 2013 dalle quali è stata cancellata con la 4^ variazione del 2015, pubblicata dal 10/03/2016 al 25/03/2016. Avverso il provvedimento di cancellazione il Sig. non ha proposto ricorso alla Controparte_1
commissione CI (il ricorso in via amministrativa è stato proposto solo avverso la nota del 29.04.2016 di contestazione dell'indebito), sicché dopo 30 giorni dal 25/03/2016, hanno cominciato a decorrere altresì i termini decadenziali di cui all'art. 22, comma 1, del d.l. 7/70, pari a complessivi 120 e venuti a spirare il 22/08/2016, quando il ricorso de quo è stato iscritto a ruolo il 3/12/2016.
Va rilevato, inoltre, come l'operatività della decadenza di cui all'art. 22 L. n. 83/1970 trovi conforto nell'orientamento della Suprema Corte, pienamente condiviso da questo giudicante, secondo il quale “il termine di centoventi giorni previsto dall'art. 22 D.L. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito con modifiche nella legge 11 marzo 1970 n. 83, per la proposizione dell'azione giudiziaria a seguito della notifica o della presa di conoscenza del provvedimento definitivo di iscrizione o mancata iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dai suddetti elenchi, si configura come un termine di natura sostanziale, senza possibilità di sanatoria ex art. 8 legge n. 533 del 1973 (e senza che la disposizione in esame possa ritenersi implicitamente abrogata dall'art. 148 disp. att. cod. proc. civ.); né la previsione normativa di un tale specifico termine di decadenza può suscitare dubbi di illegittimità costituzionale per disparità di trattamento, potendosi rinvenire nell'ordinamento altre ipotesi analoghe (quali i termini, originariamente di dieci o cinque anni, previsti dall'art. 47 d.p.r. n. 639 del 1970, espressamente dichiarati termini di decadenza dalla norma di interpretazione autentica di cui all'art. 6
D.L. n. 103 del 1991, convertito in legge n. 166 del 1991, e successivamente ridotti a tre e ad un anno dall'art. 4 D.L. n. 384 del 1992, convertito in legge n. 438 del 1992” (in tal senso, Cass. Civ. Sez. Lav.
21.04.2001 n. 5942; Cass. Civ. Sez. Lav. 01.10.1997 n. 9595).
Sulla base di tali elementi normativi e giurisprudenziali, va rilevata d'ufficio la decadenza di dal poter chiedere il ripristino dell'iscrizione negli elenchi Controparte_1
anagrafici dei lavoratori agricoli relativamente alle giornate lavorative riferibili al periodo oggetto di causa.
Tale decadenza è, infatti, rilevabile d'ufficio e potrebbe essere eccepita dal convenuto anche oltre i limiti posti dall'art. 416 cod. proc. civ. In tal senso, Cass. Ord. n. 3990 del 29.2.2016, secondo cui la stessa “è dettata a protezione dell'interesse pubblico alla definitività e certezza dei provvedimenti concernenti l'erogazione di spese gravanti sui bilanci pubblici, sicché è sottratta alla disponibilità della parte, è rilevabile d'ufficio - salvo il limite del giudicato - in ogni stato e grado del giudizio ed è opponibile, anche tardivamente, dall'istituto previdenziale”.
Ancora, pacificamente, la decadenza ha natura sostanziale e, dunque, insuscettibile di interruzione ovvero rimessione in termini (sul punto, Cass. civ. Sez. lav. 10.12.2009 n. 25892; Cass. civ.
Sez. lav. 06.07.2009 n. 25892).
Dunque, è ormai definitiva la mancata iscrizione/cancellazione della parte ricorrente dagli elenchi agricoli per il periodo di cui in domanda.
In conseguenza di ciò la domanda va dichiarata inammissibile.
Tenuto conto della complessità e della natura delle questioni affrontate, va disposta la compensazione delle spese processuali anche in ragione del continuo mutamento giurisprudenziale in termini più rigorosi e stringenti.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, lette le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro l' con ricorso depositato il Controparte_1 CP_2
02/12/2016 , disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Dichiara inammissibile la domanda;
- Esonera parte ricorrente dal pagamento delle spese del giudizio.
Così deciso in Patti, 24/05/2024 .
Il Giudice Giovanni Piccolo