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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 12/06/2025, n. 873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 873 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2002/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI sezione lavoro 1° grado
Il Tribunale in composizione monocratica in persona della dott.ssa Raffaella Falcione, quale Giudice del lavoro, all'udienza del 12/06/2025 ha pronunciato mediante pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente
SENTENZA AI SENSI DELL'ART.429 C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2002/2023 R.G.A.L. vertente tra
Ricorrente Parte_1
Rappresentato e difeso dall'Avv.to Claudio Capasso
E
in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, Resistente
Rappresentato e difeso dall'Avv.to Pierfrancesco Damasco
Oggetto: Riconoscimento malattia professionale.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione
1. Dichiara improponibile la domanda di riconoscimento della malattia professionale dell'ipoacusia.
2. Accerta e dichiara che è affetto da: “Discopatia degenerativa lombare Parte_1 diffusa con protrusioni discali ed ernia L5-S1, a modesto impegno funzionale” di pagina 1 di 7 natura tecnopatica, comportante Inabilità lavorativa Permanente pari all'8% della totale.
3. Per l'effetto, condanna l' in persona del l.r. pro-tempore, al pagamento in CP_1 favore del medesimo dell'indennizzo in capitale previsto dall'art. 13 Parte_1 lett. a), prima parte, D.lgs. n. 38/2000 per la menomazione permanente all'integrità psico-fisica di cui sub 1), con decorrenza dalla presentazione della domanda amministrativa, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo.
4. Compresa di 1/3 le spese processuali e condanna l' in persona del l.r. pro- CP_1 tempore, a rimborsare al ricorrente il residuo che liquida in complessivi € 1.500,00 oltre IVA CPA e spese generali come per legge, da distrarre in favore del procuratore antistatario.
5. Pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico dell' CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente epigrafato con ricorso depositato il 14.04.2023 ritualmente notificato, conviene in giudizio l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, e chiede al CP_1
Tribunale adito di accertare l'origine professionale della malattie denunciate all'Istituto con domanda dell'11.03.2022 (patologia del rachide lombo sacrale, anterolistesi L4-SI e ipoacusia) comportanti menomazione permanente della propria integrità psico-fisica e, per l'effetto, condannare l'Istituto ai relativi adempimenti di legge (art. 13 L. 38/2000).
Riferisce che dall'1.02.1980 al 17.06.2017 ha lavorato nel settore dell'edilizia svolgendo le mansioni di muratore alle dipendenze di varie ditte, come risulta dall'estratto conto previdenziale che produce. Precisa che in ragione delle mansioni assegnategli, è stato sottoposto a notevoli sforzi fisici conseguenti alla movimentazione manuale di carichi con esposizione al rischio da sovraccarico biomeccanico, nonché è stato esposto al rischio rumore a causa dell'utilizzo quotidiano di strumenti quali martelli pneumatici, trapani, martelli demolitori strumenti rotanti come mole e frullini. Riferisce, infine, che l ha CP_1 rigettato la domanda per la ritenuta insufficienza della documentazione prodotta per poter esprimere un giudizio medico legale, e che avverso tale provvedimento ha proposto ricorso in opposizione anch'esso respinto come da nota del 17.12.2022 con cui l CP_1 confermava il giudizio precedentemente espresso. Allega documentazione.
L' si costituisce in giudizio ed eccepisce l'improponibilità della domanda di CP_1 riconoscimento come malattia professionale dell'ipoacusia per la quale il ricorrente non ha presentato la domanda amministrativa. Per il resto chiede il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto. Afferma, infatti, che, il rischio lavorativo a cui è
pagina 2 di 7 stato esposto il ricorrente non è stato provato e in ogni caso è cessato nel 2017 mentre invece la patologia del rachide lombare è stata diagnosticata solo nel 2022. Allega documentazione.
La causa veniva istruita con la documentazione prodotta dalle parti, con la prova per testi e a mezzo Ctu medico-legale nei limiti de seguito precisati. All'odierna udienza, dopo la discussione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti negli scritti difensivi e a verbale, la causa veniva decisa con lettura della sentenza con motivazione contestuale, ex art. 429 c.p.c.
Prima di affrontare il merito del giudizio, giova premettere che la S.C. di Cassazione afferma, con giurisprudenza consolidata, che qualora sia la lavorazione sia la malattia di cui è affetto l'assicurato siano incluse nelle apposite Tabelle, e sempre che la malattia si sia manifestata entro il periodo anch'esso indicato in Tabella, si applica la presunzione
(ancorché non assoluta) di eziologia professionale della patologia sofferta dal lavoratore, con il conseguente onere di fornire la prova contraria a carico dell' Com'è noto, in CP_1 materia di tutela assicurativa delle malattie professionali, la tabellazione rappresenta l'approdo e la cristallizzazione di giudizi scientifici specifici sull'esistenza del nesso di causalità. La tabella è, infatti, prevista dalla legge, viene redatta ed aggiornata in base alla legge, proprio allo scopo di agevolare il lavoratore esposto a determinati rischi nella dimostrazione del nesso eziologico sul terreno assicurativo CP_1
Pertanto, in tali ipotesi, al lavoratore è sufficiente dimostrare di essere affetto dalla patologia e di essere stato addetto alla lavorazione nociva, anch'essa tabellata.
L'Istituto, invece, dovrà dimostrare la dipendenza dell'infermità da una causa extra- lavorativa, oppure il fatto che, per la sua rapida evolutività, o per altra ragione, la malattia non sia ricollegabile all'esposizione al rischio, avuto riguardo ai tempi di esposizione allo stesso e di manifestazione della patologia.
In sintesi, per escludere la tutela assicurativa, è necessario accertare, rigorosamente e inequivocabilmente, che vi sia stato l'intervento di un diverso fattore patogeno, che da solo abbia cagionato la tecnopatia.
Diversamente, in tema di malattia professionale derivante da lavorazione non tabellata, o a cd “eziologia multifattoriale”, la prova del nesso eziologico grava sul lavoratore, e deve essere valutato dal giudice in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere ravvisata solo se vi sia un rilevante grado di probabilità.
pagina 3 di 7 Ciò posto, in via preliminare, va accolta l'eccezione sollevata dal procuratore dell' di CP_1 improponibilità della domanda di riconoscimento della malattia professionale dell'ipoacusia, per la mancata proposizione della relativa domanda amministrativa (doc 3
e 6 memoria . Ed infatti, come è noto, la consolidata giurisprudenza di legittimità ha CP_1 affermato che, qualora si ricorre all'autorità giudiziaria per ottenere l'accertamento del diritto ad una prestazione previdenziale e/o di assistenza obbligatoria, l'interessato deve preventivamente proporre domanda amministrativa all'Ente interessato, nonché presentare ricorso amministrativo. Il principio di diritto si ricava dall'interpretazione dell'articolo 443 c.p.c. a norma del quale: “La domanda relativa alle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie di cui al primo comma dell'articolo 442 non
è procedibile se non quando siano esauriti i procedimenti prescritti dalle leggi speciali per la composizione in sede amministrativa o siano decorsi i termini ivi fissati per il compimento dei procedimenti stessi o siano, comunque, decorsi 180 giorni dalla data in cui
è stato proposto il ricorso amministrativo”. La Cassazione ha al riguardo precisato che il principio opera anche nei casi in cui la presentazione della domanda non è prescritta specificamente dalla legge (considerato che il TU 1164/1965 non prevende espressamente che il lavoratore presenti una domanda all'Istituto ma prevede che sia il datore di lavoro a fare denuncia della sospetta malattia professionale), costituendo presupposto processuale indefettibile che l'avente diritto abbia almeno tentato di ottenere soddisfazione esperendo il procedimento amministrativo prescritto a tal scopo dalla legge.
Con riferimento alla domanda di accertamento della malattia professionale del rachide lombare, per il riconoscimento della quale l'assicurato ha presentato regolare domanda amministrativa l'11.03.2022, considerato che l' non ne ha riconosciuto la natura di CP_1 tecnopatia per la ritenuta assenza di prova circa la sussistenza del rischio lavorativo dedotto in ricorso (sovraccarico biomeccanico) e del conseguente nesso di causalità tra lavorazione e patologia, si è reso necessario disporre la prova per testi al fine di accertare le mansioni svolte in concreto dall' el periodo d'interesse. Pt_1
Al riguardo i testimoni di parte ricorrente esaminati nel corso dell'istruttoria, Tes_1
e che hanno lavorato per alcuni anni con il
[...] Testimone_2 Tes_3 ricorrente (in particolare dal 2002 al 2016 presso i vari cantieri aperti dalle società datrici di lavoro dell' , sulla cui attendibilità oggettiva e soggettiva non sussistono motivi di Pt_1 sospetto, hanno dato pieno riscontro alle allegazioni attoree. Hanno, infatti, riferito che il lavoratore ha sempre svolto le mansioni di muratore occupandosi della costruzione o ristrutturazione di manufatti edili utili e che, per svolgere le predette mansioni,
pagina 4 di 7 movimentava manualmente carichi del peso anche di 25-30 kg, quali sacchi di cemento, mattoni, piastrelle, ecc., lavorando da lunedì al venerdì per 8 ore al giorno.
Alla luce dell'emergenze del testimoniale veniva quindi ammessa la CTU medico-legale sia pure limitatamente all'accertamento della patologia della colonna lombare.
Il CTU, all'esito delle operazioni peritali, svolte tenuto conto della documentazione sanitaria in atti, delle dichiarazioni rese dai testimoni nel corso dell'istruttoria, e di quanto direttamente ed obiettivamente riscontrato nel corso della visita medico legale, pone la diagnosi di: “Discopatia degenerativa lombare diffusa con protrusioni discali ed ernia L5-
S1, a modesto impegno funzionale”.
Ciò posto, premette che il ricorrente è stato riscontrato affetto da '… Discopatia degenerativa diffusa … Note di artrosi interapofisaria. I piatti vertebrali compresi tra L5-S1 mostrano … fenomeni degenerativi di tipo cronico … A livello L2-L3, L3-L4 e L4-L5 sono presenti due protrusioni discali mediane ad ampio raggio che determinano effetti compressivi sulla faccia anteriore del sacco durale giungendo a contatto con le radici nervose emergenti di entrambi i lati. A livello L5-S1, coesiste un'ernia discale mediana- paramediana sinistra che determina effetti complessivi sulla faccia anteriore del sacco durale e sulla radice nervosa emergente omolaterale …' (cfr. Villa dei Pini, 14/02/2022 non risulta documentazione sanitaria antecedente), e per tale ragione inoltrava all CP_1 istanza di riconoscimento di tecnopatia professionale dell'infermità 'Malattia da sovraccarico rachide lombare'. Conferma, quindi, la sussistenza della discopatia degenerativa del rachide lombare con protrusioni discali ed ernia discale L5-S1, ad impegno funzionale modesto stante l'assenza di segni clinicamente rilevabili di disturbi sensitivi, in ogni caso non riferiti (cfr. “esame obiettivo” ed “anamnesi patologica prossima”).
Conclude, pertanto, ritenuto che le noxae su esposte costituiscono fattore eziopatogenetico dell'infermità di che trattasi e che le stesse hanno agito per un periodo congruo al determinismo della malattia, che la patologia denunciata all' va CP_1 riconosciuta come malattia professionale, in quanto la prestazione lavorativa svolta in concreto ha costituito fattore di rischio specifico ed idoneo agendo quale causa, o perlomeno quale concausa efficiente e determinante. In considerazione delle caratteristiche clinico-strumentali riscontrate ritiene che l'IP è di entità moderata ed è, quindi, da valutarsi nella misura del 8% tenuto conto della Tabella delle menomazioni di cui al D.lgs. 38/00 (cod. 193 e 213, in parte), con decorrenza da individuarsi alla CP_1 data della denuncia di malattia professionale.
In replica alle osservazioni critiche del procuratore dell' precisa che la data di CP_1 insorgenza (manifestazione) della patologia non può ritenersi coincidente con la data del pagina 5 di 7 riscontro diagnostico, ossia con la data in cui il lavoratore ha avuto contezza della stessa e della sua eventuale correlazione con l'attività svolta. Rileva, infatti, che la malattia in esame ha natura cronico-degenerativa, ossia richiede anni di esposizione per insorgere e presenta un decorso evolutivo in senso peggiorativo nel corso degli anni. Ciò che rileva, quindi, ai fini della sussistenza del nesso causale, non è l'epoca in cui la patologia viene diagnosticata ma la durata e l'intensità di esposizione a fattori di rischio, che nel caso di specie risultano essere stati sussistenti e congrui per intensità (v prove testimoniali e la stessa relazione riportata nella bozza) e durata (37 anni, dal 1980 al 2017, con CP_1 certezza). Precisa, infine, di non concordare pienamente con l'affermazione dell CP_1 secondo cui l'incidenza dell'ernia del disco lombare nel corso della vita sia pari all'1-3% è un complesso morboso di “comune riscontro”, poiché nel caso di specie la pluridecennale esposizione a fattori di rischio lavorativo specifico ha assunto un ruolo perlomeno concausale, diretto ed efficiente, nel determinismo della malattia in esame.
Tutto ciò premesso e considerato, a parere di questo giudicante, non sussistono motivi per disattendere, o comunque discostarsi, dalle conclusioni medico-legali cui è pervenuto il Ctu, in quanto il perito dell'ufficio ha basato l'accertamento sulla base della certificazione sanitaria prodotta dal ricorrente, in virtù delle risultanze istruttorie e su quanto direttamente riscontrato all'esame obiettivo. Il ragionamento tecnico-scientifico risulta, altresì, completo, logico, coerente, e sorretto da condivisibili argomentazioni medico-legali.
Peraltro, a parere del giudicante, la contestazione dell' è generica posto che l'Ente CP_1 avrebbe dovuto indicare l'esistenza di rischi extralavorativi a cui il ricorrente è stato esposto dal 17.06.2017 al 14.02.2022 ma soprattutto ciò che maggiormente rileva è la circostanza che lo stesso sanitario dell'Istituto nella nota del 27.04.2022 conclude CP_1 che si è in presenza di una lombo-sciatalgia cronica, discopatie e protrusioni multiple, ossia di una serie di elementi obiettivi che mal si conciliano con la asserita insorgenza della patologia nel periodo successivo alla cessazione dell'attività lavorativa dal 17.06.2017 al
14.02.2022.
In altri termini si dovrebbe ritenere che 37 anni di esposizione ad un rischio specifico e idoneo in un soggetto oggi ultrasettantenne non abbiano avuto alcuna efficienza causale nel determinismo della patologia cronica accertata (neanche a livello di concausa), e che la stessa sia invece insorta dopo il mese di giugno 2017 e abbia avuto un decorso evolutivo degenerativo di siffatta gravità in poco meno di cinque anni a causa di un ipotetico rischio extralavorativo.
Il ricorso è, dunque, in parte fondato e merita di essere accolto nei limiti innanzi precisati pagina 6 di 7 Il parziale accoglimento del ricorso giustifica compensazione di 1/3 delle spese processuali, ex art. 92 c.p.c., che vengono liquidate come in dispositivo con distrazione in favore del procuratore del ricorrente che se ne dichiara antistatario, ai sensi dell'art. 93
c.p.c..
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell' CP_1
Velletri, 12 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Falcione
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI sezione lavoro 1° grado
Il Tribunale in composizione monocratica in persona della dott.ssa Raffaella Falcione, quale Giudice del lavoro, all'udienza del 12/06/2025 ha pronunciato mediante pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente
SENTENZA AI SENSI DELL'ART.429 C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2002/2023 R.G.A.L. vertente tra
Ricorrente Parte_1
Rappresentato e difeso dall'Avv.to Claudio Capasso
E
in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, Resistente
Rappresentato e difeso dall'Avv.to Pierfrancesco Damasco
Oggetto: Riconoscimento malattia professionale.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione
1. Dichiara improponibile la domanda di riconoscimento della malattia professionale dell'ipoacusia.
2. Accerta e dichiara che è affetto da: “Discopatia degenerativa lombare Parte_1 diffusa con protrusioni discali ed ernia L5-S1, a modesto impegno funzionale” di pagina 1 di 7 natura tecnopatica, comportante Inabilità lavorativa Permanente pari all'8% della totale.
3. Per l'effetto, condanna l' in persona del l.r. pro-tempore, al pagamento in CP_1 favore del medesimo dell'indennizzo in capitale previsto dall'art. 13 Parte_1 lett. a), prima parte, D.lgs. n. 38/2000 per la menomazione permanente all'integrità psico-fisica di cui sub 1), con decorrenza dalla presentazione della domanda amministrativa, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo.
4. Compresa di 1/3 le spese processuali e condanna l' in persona del l.r. pro- CP_1 tempore, a rimborsare al ricorrente il residuo che liquida in complessivi € 1.500,00 oltre IVA CPA e spese generali come per legge, da distrarre in favore del procuratore antistatario.
5. Pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico dell' CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente epigrafato con ricorso depositato il 14.04.2023 ritualmente notificato, conviene in giudizio l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, e chiede al CP_1
Tribunale adito di accertare l'origine professionale della malattie denunciate all'Istituto con domanda dell'11.03.2022 (patologia del rachide lombo sacrale, anterolistesi L4-SI e ipoacusia) comportanti menomazione permanente della propria integrità psico-fisica e, per l'effetto, condannare l'Istituto ai relativi adempimenti di legge (art. 13 L. 38/2000).
Riferisce che dall'1.02.1980 al 17.06.2017 ha lavorato nel settore dell'edilizia svolgendo le mansioni di muratore alle dipendenze di varie ditte, come risulta dall'estratto conto previdenziale che produce. Precisa che in ragione delle mansioni assegnategli, è stato sottoposto a notevoli sforzi fisici conseguenti alla movimentazione manuale di carichi con esposizione al rischio da sovraccarico biomeccanico, nonché è stato esposto al rischio rumore a causa dell'utilizzo quotidiano di strumenti quali martelli pneumatici, trapani, martelli demolitori strumenti rotanti come mole e frullini. Riferisce, infine, che l ha CP_1 rigettato la domanda per la ritenuta insufficienza della documentazione prodotta per poter esprimere un giudizio medico legale, e che avverso tale provvedimento ha proposto ricorso in opposizione anch'esso respinto come da nota del 17.12.2022 con cui l CP_1 confermava il giudizio precedentemente espresso. Allega documentazione.
L' si costituisce in giudizio ed eccepisce l'improponibilità della domanda di CP_1 riconoscimento come malattia professionale dell'ipoacusia per la quale il ricorrente non ha presentato la domanda amministrativa. Per il resto chiede il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto. Afferma, infatti, che, il rischio lavorativo a cui è
pagina 2 di 7 stato esposto il ricorrente non è stato provato e in ogni caso è cessato nel 2017 mentre invece la patologia del rachide lombare è stata diagnosticata solo nel 2022. Allega documentazione.
La causa veniva istruita con la documentazione prodotta dalle parti, con la prova per testi e a mezzo Ctu medico-legale nei limiti de seguito precisati. All'odierna udienza, dopo la discussione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti negli scritti difensivi e a verbale, la causa veniva decisa con lettura della sentenza con motivazione contestuale, ex art. 429 c.p.c.
Prima di affrontare il merito del giudizio, giova premettere che la S.C. di Cassazione afferma, con giurisprudenza consolidata, che qualora sia la lavorazione sia la malattia di cui è affetto l'assicurato siano incluse nelle apposite Tabelle, e sempre che la malattia si sia manifestata entro il periodo anch'esso indicato in Tabella, si applica la presunzione
(ancorché non assoluta) di eziologia professionale della patologia sofferta dal lavoratore, con il conseguente onere di fornire la prova contraria a carico dell' Com'è noto, in CP_1 materia di tutela assicurativa delle malattie professionali, la tabellazione rappresenta l'approdo e la cristallizzazione di giudizi scientifici specifici sull'esistenza del nesso di causalità. La tabella è, infatti, prevista dalla legge, viene redatta ed aggiornata in base alla legge, proprio allo scopo di agevolare il lavoratore esposto a determinati rischi nella dimostrazione del nesso eziologico sul terreno assicurativo CP_1
Pertanto, in tali ipotesi, al lavoratore è sufficiente dimostrare di essere affetto dalla patologia e di essere stato addetto alla lavorazione nociva, anch'essa tabellata.
L'Istituto, invece, dovrà dimostrare la dipendenza dell'infermità da una causa extra- lavorativa, oppure il fatto che, per la sua rapida evolutività, o per altra ragione, la malattia non sia ricollegabile all'esposizione al rischio, avuto riguardo ai tempi di esposizione allo stesso e di manifestazione della patologia.
In sintesi, per escludere la tutela assicurativa, è necessario accertare, rigorosamente e inequivocabilmente, che vi sia stato l'intervento di un diverso fattore patogeno, che da solo abbia cagionato la tecnopatia.
Diversamente, in tema di malattia professionale derivante da lavorazione non tabellata, o a cd “eziologia multifattoriale”, la prova del nesso eziologico grava sul lavoratore, e deve essere valutato dal giudice in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere ravvisata solo se vi sia un rilevante grado di probabilità.
pagina 3 di 7 Ciò posto, in via preliminare, va accolta l'eccezione sollevata dal procuratore dell' di CP_1 improponibilità della domanda di riconoscimento della malattia professionale dell'ipoacusia, per la mancata proposizione della relativa domanda amministrativa (doc 3
e 6 memoria . Ed infatti, come è noto, la consolidata giurisprudenza di legittimità ha CP_1 affermato che, qualora si ricorre all'autorità giudiziaria per ottenere l'accertamento del diritto ad una prestazione previdenziale e/o di assistenza obbligatoria, l'interessato deve preventivamente proporre domanda amministrativa all'Ente interessato, nonché presentare ricorso amministrativo. Il principio di diritto si ricava dall'interpretazione dell'articolo 443 c.p.c. a norma del quale: “La domanda relativa alle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie di cui al primo comma dell'articolo 442 non
è procedibile se non quando siano esauriti i procedimenti prescritti dalle leggi speciali per la composizione in sede amministrativa o siano decorsi i termini ivi fissati per il compimento dei procedimenti stessi o siano, comunque, decorsi 180 giorni dalla data in cui
è stato proposto il ricorso amministrativo”. La Cassazione ha al riguardo precisato che il principio opera anche nei casi in cui la presentazione della domanda non è prescritta specificamente dalla legge (considerato che il TU 1164/1965 non prevende espressamente che il lavoratore presenti una domanda all'Istituto ma prevede che sia il datore di lavoro a fare denuncia della sospetta malattia professionale), costituendo presupposto processuale indefettibile che l'avente diritto abbia almeno tentato di ottenere soddisfazione esperendo il procedimento amministrativo prescritto a tal scopo dalla legge.
Con riferimento alla domanda di accertamento della malattia professionale del rachide lombare, per il riconoscimento della quale l'assicurato ha presentato regolare domanda amministrativa l'11.03.2022, considerato che l' non ne ha riconosciuto la natura di CP_1 tecnopatia per la ritenuta assenza di prova circa la sussistenza del rischio lavorativo dedotto in ricorso (sovraccarico biomeccanico) e del conseguente nesso di causalità tra lavorazione e patologia, si è reso necessario disporre la prova per testi al fine di accertare le mansioni svolte in concreto dall' el periodo d'interesse. Pt_1
Al riguardo i testimoni di parte ricorrente esaminati nel corso dell'istruttoria, Tes_1
e che hanno lavorato per alcuni anni con il
[...] Testimone_2 Tes_3 ricorrente (in particolare dal 2002 al 2016 presso i vari cantieri aperti dalle società datrici di lavoro dell' , sulla cui attendibilità oggettiva e soggettiva non sussistono motivi di Pt_1 sospetto, hanno dato pieno riscontro alle allegazioni attoree. Hanno, infatti, riferito che il lavoratore ha sempre svolto le mansioni di muratore occupandosi della costruzione o ristrutturazione di manufatti edili utili e che, per svolgere le predette mansioni,
pagina 4 di 7 movimentava manualmente carichi del peso anche di 25-30 kg, quali sacchi di cemento, mattoni, piastrelle, ecc., lavorando da lunedì al venerdì per 8 ore al giorno.
Alla luce dell'emergenze del testimoniale veniva quindi ammessa la CTU medico-legale sia pure limitatamente all'accertamento della patologia della colonna lombare.
Il CTU, all'esito delle operazioni peritali, svolte tenuto conto della documentazione sanitaria in atti, delle dichiarazioni rese dai testimoni nel corso dell'istruttoria, e di quanto direttamente ed obiettivamente riscontrato nel corso della visita medico legale, pone la diagnosi di: “Discopatia degenerativa lombare diffusa con protrusioni discali ed ernia L5-
S1, a modesto impegno funzionale”.
Ciò posto, premette che il ricorrente è stato riscontrato affetto da '… Discopatia degenerativa diffusa … Note di artrosi interapofisaria. I piatti vertebrali compresi tra L5-S1 mostrano … fenomeni degenerativi di tipo cronico … A livello L2-L3, L3-L4 e L4-L5 sono presenti due protrusioni discali mediane ad ampio raggio che determinano effetti compressivi sulla faccia anteriore del sacco durale giungendo a contatto con le radici nervose emergenti di entrambi i lati. A livello L5-S1, coesiste un'ernia discale mediana- paramediana sinistra che determina effetti complessivi sulla faccia anteriore del sacco durale e sulla radice nervosa emergente omolaterale …' (cfr. Villa dei Pini, 14/02/2022 non risulta documentazione sanitaria antecedente), e per tale ragione inoltrava all CP_1 istanza di riconoscimento di tecnopatia professionale dell'infermità 'Malattia da sovraccarico rachide lombare'. Conferma, quindi, la sussistenza della discopatia degenerativa del rachide lombare con protrusioni discali ed ernia discale L5-S1, ad impegno funzionale modesto stante l'assenza di segni clinicamente rilevabili di disturbi sensitivi, in ogni caso non riferiti (cfr. “esame obiettivo” ed “anamnesi patologica prossima”).
Conclude, pertanto, ritenuto che le noxae su esposte costituiscono fattore eziopatogenetico dell'infermità di che trattasi e che le stesse hanno agito per un periodo congruo al determinismo della malattia, che la patologia denunciata all' va CP_1 riconosciuta come malattia professionale, in quanto la prestazione lavorativa svolta in concreto ha costituito fattore di rischio specifico ed idoneo agendo quale causa, o perlomeno quale concausa efficiente e determinante. In considerazione delle caratteristiche clinico-strumentali riscontrate ritiene che l'IP è di entità moderata ed è, quindi, da valutarsi nella misura del 8% tenuto conto della Tabella delle menomazioni di cui al D.lgs. 38/00 (cod. 193 e 213, in parte), con decorrenza da individuarsi alla CP_1 data della denuncia di malattia professionale.
In replica alle osservazioni critiche del procuratore dell' precisa che la data di CP_1 insorgenza (manifestazione) della patologia non può ritenersi coincidente con la data del pagina 5 di 7 riscontro diagnostico, ossia con la data in cui il lavoratore ha avuto contezza della stessa e della sua eventuale correlazione con l'attività svolta. Rileva, infatti, che la malattia in esame ha natura cronico-degenerativa, ossia richiede anni di esposizione per insorgere e presenta un decorso evolutivo in senso peggiorativo nel corso degli anni. Ciò che rileva, quindi, ai fini della sussistenza del nesso causale, non è l'epoca in cui la patologia viene diagnosticata ma la durata e l'intensità di esposizione a fattori di rischio, che nel caso di specie risultano essere stati sussistenti e congrui per intensità (v prove testimoniali e la stessa relazione riportata nella bozza) e durata (37 anni, dal 1980 al 2017, con CP_1 certezza). Precisa, infine, di non concordare pienamente con l'affermazione dell CP_1 secondo cui l'incidenza dell'ernia del disco lombare nel corso della vita sia pari all'1-3% è un complesso morboso di “comune riscontro”, poiché nel caso di specie la pluridecennale esposizione a fattori di rischio lavorativo specifico ha assunto un ruolo perlomeno concausale, diretto ed efficiente, nel determinismo della malattia in esame.
Tutto ciò premesso e considerato, a parere di questo giudicante, non sussistono motivi per disattendere, o comunque discostarsi, dalle conclusioni medico-legali cui è pervenuto il Ctu, in quanto il perito dell'ufficio ha basato l'accertamento sulla base della certificazione sanitaria prodotta dal ricorrente, in virtù delle risultanze istruttorie e su quanto direttamente riscontrato all'esame obiettivo. Il ragionamento tecnico-scientifico risulta, altresì, completo, logico, coerente, e sorretto da condivisibili argomentazioni medico-legali.
Peraltro, a parere del giudicante, la contestazione dell' è generica posto che l'Ente CP_1 avrebbe dovuto indicare l'esistenza di rischi extralavorativi a cui il ricorrente è stato esposto dal 17.06.2017 al 14.02.2022 ma soprattutto ciò che maggiormente rileva è la circostanza che lo stesso sanitario dell'Istituto nella nota del 27.04.2022 conclude CP_1 che si è in presenza di una lombo-sciatalgia cronica, discopatie e protrusioni multiple, ossia di una serie di elementi obiettivi che mal si conciliano con la asserita insorgenza della patologia nel periodo successivo alla cessazione dell'attività lavorativa dal 17.06.2017 al
14.02.2022.
In altri termini si dovrebbe ritenere che 37 anni di esposizione ad un rischio specifico e idoneo in un soggetto oggi ultrasettantenne non abbiano avuto alcuna efficienza causale nel determinismo della patologia cronica accertata (neanche a livello di concausa), e che la stessa sia invece insorta dopo il mese di giugno 2017 e abbia avuto un decorso evolutivo degenerativo di siffatta gravità in poco meno di cinque anni a causa di un ipotetico rischio extralavorativo.
Il ricorso è, dunque, in parte fondato e merita di essere accolto nei limiti innanzi precisati pagina 6 di 7 Il parziale accoglimento del ricorso giustifica compensazione di 1/3 delle spese processuali, ex art. 92 c.p.c., che vengono liquidate come in dispositivo con distrazione in favore del procuratore del ricorrente che se ne dichiara antistatario, ai sensi dell'art. 93
c.p.c..
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell' CP_1
Velletri, 12 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Falcione
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