Sentenza 16 febbraio 2007
Massime • 1
Nell'esercizio del potere di attribuzione dell'immobile ritenuto non comodamente divisibile, il giudice non trova alcun limite nelle disposizioni dettate dall'art. 720 cod. civ., da cui gli deriva, al contrario, un potere prettamente discrezionale nella scelta del condividente cui assegnarlo, potere che trova il suo temperamento esclusivamente nell'obbligo di indicare i motivi in base ai quali ha ritenuto di dover dare la preferenza all'uno piuttosto che all'altro degli aspiranti all'assegnazione, e si risolve in un tipico apprezzamento di fatto, sottratto come tale al sindacato di legittimità, potendo essere oggetto di controllo in questa sede soltanto la logicità intrinseca e la sufficienza del ragionamento operato dal giudice di merito.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 16/02/2007, n. 3646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3646 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ELEFANTE Antonino - Presidente -
Dott. ODDO Massimo - Consigliere -
Dott. GOLDONI Umberto - rel. Consigliere -
Dott. BUCCIANTE Ettore - Consigliere -
Dott. MALPICA Emilio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SU DA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FABIO MASSIMO 60, presso lo studio dell'avvocato MASTROBUONO SEBASTIANO, che lo difende unitamente all'avvocato SERGIO MOZE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ZA NA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA MONTE ZEBIO 32, presso lo studio dell'avvocato LORENTI PIERLUIGI, che la difende unitamente all'avvocato PIERUMBERTO STARACE, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 145/03 della Corte d'Appello di TRIESTE, depositata il 11/03/03;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 11/12/06 dal Consigliere Dott. Umberto GOLDONI;
udito l'Avvocato MASTROBUONO Sebastiano, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e della memoria successivamente depositata;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LECCISI Giampaolo, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 9.2.1995, KO UT conveniva di fronte al tribunale di Trieste IN ZA assumendo di essere comproprietario con costei, siccome in comunione legale di beni tra coniugi, di alcuni immobili di cui, pendendo giudizio di separazione, in mancanza di accordo, chiedeva la divisione, peraltro invocandone la non comoda divisibilità e chiedendo per sè l'attribuzione della quota altrui per un dato prezzo.
Si costituiva la convenuta, la quale, per quanto qui ancora interessa, chiedeva per sè l'attribuzione della quota;
con sentenza del 6/26.6.2001, l'adito tribunale, previo espletamento di una CTU, dichiarava lo scioglimento della comunione ed attribuiva alla convenuta la quota di proprietà dell'attore dietro versamento di L. 228.839.500. Avverso tale decisione proponeva appello il UT, cui resisteva la controparte;
con sentenza 26.11.2002/11.3.2003, la Corte di appello di Trieste respingeva il gravame e regolava le spese;
rilevato come fosse passata in giudicato la sentenza di divorzio tra le parti e come il fabbricato de quo fosse costruito in aderenza ad altro, di proprietà esclusiva della ZA sullo stesso appezzamento di terreno delimitato da recinzione, osservava la Corte giuliana che non si era mai indetta un'asta, ma solo si era proceduto alla comparazione delle offerte di acquisto presentate dalle parti, da valutarsi nel contesto della situazione e, segnatamente, con le conseguenze che sarebbero derivate nei due casi. Si rilevava poi che sussistevano problemi di confinazione, vi era un solo ingresso sul lato fronte strada, che insiste esclusivamente su particella di proprietà dei condividenti, cosa che avrebbe richiesto, in caso di assegnazione al UT, la creazione di una servitù; che sussistevano ancora problemi di relativa interclusione, che avrebbero richiesto la costituzione di altra apposita servitù, da costituirsi altresì in relazione al sottotetto. Tali constatazioni avvaloravano la decisione del giudice di prime cure che, plausibilmente aveva ritenuto irrilevante il modesto scarto quantitativo tra le due offerte. Per la cassazione di tale sentenza ricorre, sulla base di due motivi, il UT;
resiste con controricorso l'intimata. Il ricorrente ha altresì presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, ci si duole di una non meglio precisata violazione di legge, sostanzialmente lamentando, al di là ed oltre considerazioni di natura prettamente legate alla posizione di parte e di opportunità, che per acquistare la quota dell'altro comunista, avendo il giudice istruttore indetto un'asta, che il UT aveva fatto una offerta superiore a quella della controparte e che quindi doveva risultare assegnatario del bene.
Sia la sentenza di primo che quella di secondo grado hanno escluso che il giudice avesse formalmente indetto tra le parti una asta nel senso tecnico del termine;
in effetti, egli aveva invitato le parti ad avanzare una offerta per l'acquisto della quota dell'altro comunista, ma senza attribuire a tale invito la formale valenza di un'asta tra le parti, cosa questa che per un verso aveva il senso di valutare la serietà delle avanzate pretese e, per altro verso, quella di considerare il valore che ciascuno attribuiva alla quota dell'altro, da valutarsi nel contesto della situazione e in relazione alle conseguenze che sarebbero derivate dall'adozione di un sistema esclusivamente monetario;
che a tanto si sia pervenuti attraverso un percorso che ha visto altri tentativi, tra cui quello di indire un'asta con il concorso di terzi, tra cui quello del figlio delle parti, attiene a momenti pregressi della procedura, che non possono avere qui rilievo, proprio in quanto non sfociati in risultatati concreti.
Va utilmente ricordato che la giurisprudenza di questa Corte ha condivisibilmente affermato (v. Cass. 19.3.2003, n 4013) che il criterio di assegnazione prescelto dal giudice non è sindacabile in sede di legittimità, atteso che il suo potere discrezionale al riguardo è completo, purché indichi i motivi su cui ha basato la sua decisione;
escluso dunque il profilo attinente all'asta tra le parti, che non risulta essere stata mai formalmente (e quindi in maniera rilevante) indetta, rimane da esaminare se il giudice del merito ha indicato o meno validi motivi per giustificare la sua opzione a favore della controricorrente.
La semplice lettura della sentenza qui impugnata dimostra inequivocamente la sussistenza di una ampia e logica motivazione a sostegno dell'assegnazione come effettuata: la sussistenza di problemi di confinazione come la conseguente creazione di plurime servitù sono infatti elementi utili ai fini del decidere e completamente atti a fondare una ponderata decisione, a fronte, come peraltro evidenziato nella sentenza impugnata, di una differenza di offerta modesta, in quanto ammontante complessivamente a L. cinque milioni.
Ciò posto, il motivo in esame, peraltro ai limiti dell'inammissibilità per la generica indicazione delle fonti normative che ivi si assumono violate, solo faticosamente ricostruibili in base all'argomentare poi sviluppato, non può trovare accoglimento. Con il secondo mezzo, questo addirittura privo della prescritta intestazione e pertanto anch'esso ai limiti dell'inammissibilità, ma presumibilmente ed approssimativamente riconducibile ad un vizio motivazionale, peraltro ancorato alla valutazione delle risultanze peritali, ci si duole del fatto che le conclusioni del CTU non siano state adeguatamente valutate, segnatamente in relazione ad elementi deducibili dalla documentazione allegata alla relazione conclusiva, che avrebbero dimostrato che non sarebbe stato necessario ricorrere alla necessaria creazione di servitù in caso di assegnazione al ricorrente, va rilevato che una critica del genere impinge necessariamente in valutazioni di fatto, del tutto precluse in questa sede di legittimità, non suffragate dalla messa in evidenza di elementi atti in nuce a svilire la effettuata valutazione delle risultanze peritali, che, in ogni modo, hanno tenuto presente la situazione di fatto esistente e la necessità di interventi significativi, per far coesistere su di uno stesso immobile, pur se diviso da tempo, diritti di comunisti oltretutto in contrasto tra loro per motivi diversi, ma non trascurabili. Anche tale secondo motivo non può pertanto trovare accoglimento e deve essere pertanto respinto;
ne consegue la reiezione del ricorso. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 3.100,00 (tremilacento), di cui 3.000,00 Euro per onorari, nonché degli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2007