Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/04/2025, n. 2579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2579 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III Sezione Civile
composta dai signori magistrati
Dott.ssa Silvia Di Matteo Presidente
Dott.Paolo Andrea Taviano Consigliere Est.
Dott. Pasquale Cabato Giud. Aus.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. 5740/2020 RGAC riservata in decisione in data 4/12/2024 e vertente tra
(c.f. ) n. Roma 9/1/1948 ivi res. via D. Lupatelli n. 76, Parte_1 C.F._1 nella qualità di erede legittima di rappresentata e difesa giusta delega in atti Persona_1 dall'Avv. Luigi Parenti (c.f. ) presso il cui studio in Roma viale delle C.F._2
Milizie n. 114 è elettivamente domiciliata, il quale ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni al n. fax 063728993, pec , appellante Email_1
contro
(c.f. ) con sede in p.zza Salimbeni n. Controparte_1 P.IVA_1 CP_1
3 in persona del LRPT rappresentato e difeso giusta delega in atti dall'Avv. Massimo Luconi (c.f.
) pec , fax 0623317590, presso C.F._3 Email_2 il cui studio in Roma via Antonio Bosio n.2 è elettivamente domiciliato appellato
Nonché contro
1
Saverio Teofrasto (c.f. ) presso il cui studio in Molfetta via Maggiore C.F._5
Giacomo Mazzara n. 32 è elettivamente domiciliato pec Email_3 appellato
Oggetto: risarcimento danni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
quale nipote erede testamentaria della defunta ha chiamato Parte_1 Persona_1 in giudizio il la quale chiamava in giudizio il terzo Avv. Marco Controparte_1
OL, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
-in via principale accertata e dichiarata la responsabilità contrattuale della Controparte_2
per la violazione dell'art. 43 RD n.1736/1933 per avere consentito l'incasso da parte
[...] dell'Avv. Marco OL, soggetto non legittimato, dell'assegno non trasferibile intestato alla recante n. 0073889328-06 Unipol Banca spa dell'importo di € Persona_1 Parte_2
4.600,00, condannare l'istituto di credito al risarcimento di tutti i danni patrimoniali subiti dalla quantificati nella misura di € 4.600,00, nonché dei danni non patrimoniali Persona_1 quantificati nella misura di € 5.000,00 o nella diversa misura ritenuta di giustizia da liquidarsi in via equitativa, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal 14/10/2024 (data di emissione dell'assegno) al soddisfo, con vittoria delle spese di lite.
Si è costituito in primo grado il chiedendo il rigetto della domanda Controparte_1 attorea in quanto infondata atteso che l'incasso dell'assegno è avvenuto presso uno sportello
ATM con conseguente impossibilità per la banca di verificare l'identità di chi ha messo all'incasso il titolo, sostenendo altresì la propria buona fede confidando nella correttezza del OL quale correntista della banca, soggetto dal quale l'istituto chiedeva di essere manlevato in caso di soccombenza.
Si costituiva altresì il terzo chiamato OL il quale ha rappresentato che l'assegno era stato da lui legittimamente incassato quale mandatario all'incasso in virtù di procura alle liti, avendo assistito la in una controversia per danni da infiltrazioni conclusasi con una Persona_1 transazione con il riconoscimento alla di un ristoro di € 4.600,00 di cui all'assegno emesso Per_1 dalla Unipol Banca spa, chiedendo il rigetto delle domande formulate dall'attrice in quanto aveva legittimamente incassato l'assegno il cui importo, peraltro, era stato versato dal OL alla in data 10/12/2014 mediante assegno del . Per_1 Controparte_1
2 Con le memorie 183 c.6 n. 1 cpc la chiedeva la condanna delle controparti al pagamento Per_1 della somma di € 4.000,00 ex art. 96 cpc per avere le stesse resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.
Con sentenza n. 13144/2020 il Tribunale di Roma ha rigettato le domande della in quanto Per_1 infondate ed in quanto non provato il danno, condannando l'attrice al pagamento delle spese di lite.
La ha proposto appello avverso la sentenza chiedendone l'integrale riforma, lamentando: Per_1
1)l'omessa pronuncia in ordine alla responsabilità contrattuale dell'istituto di credito
2)l'omessa diversa qualificazione da parte del Giudice della domanda nei confronti della banca quale responsabilità extracontrattuale chiedendo, in subordine la riqualificazione della domanda quale responsabilità aquiliana con condanna della banca al risarcimento del danno derivato all'appellante dal mancato incasso del titolo;
3)l'illegittimità della condanna della alle spese del giudizio di primo grado;
Per_1
4)l'erronea valutazione circa la sussistenza dei presupposti per la condanna dei convenuti ex art.96 cpc per avere resistito in giudizio con dolo e/o colpa grave, omettendo di comporre la vicenda in sede di mediazione.
Si è costituta in questo grado l'appellata contestando l'impugnazione e Controparte_1 chiedendone il rigetto in quanto inammissibile e infondata, chiedendo altresì in via subordinata che in caso di condanna la banca sia tenuta indenne dal pagamento e manlevata dal terzo chiamato
OL.
Si è altresì costituito l'appellato OL il quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità e comunque il rigetto nel merito dell'appello in quanto infondato, e in subordine la richiesta di contenere al minimo il risarcimento in caso di eventuale condanna, con vittoria di spese.
All'udienza del 4/12/2024 la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente osserva la Corte l'infondatezza del primo e del secondo motivo di impugnazione inerente la lamentata omessa pronuncia da parte del Tribunale in ordine alla responsabilità dell'istituto di credito ed alla natura giuridica contrattuale o extracontrattuale della stessa, motivi che in quanto connessi devono essere trattati unitariamente.
In proposito va rilevato che la sentenza impugnata, premessa una breve valutazione a pagina 4 in ordine alla natura contrattuale della responsabilità che si fonderebbe sugli obblighi di diligenza
3 professionale gravanti sull'istituto di credito, alla successiva pagina 5, sebbene in modo succintamente argomentato, afferma la “illiceità” della condotta della banca inerente l'incasso dell'assegno da soggetto diverso dal beneficiario, valutandola in relazione all'onere probatorio incombente sull'attore della sussistenza del nesso causale tra la condotta illecita ed il danno che da tale condotta sarebbe derivato.
In proposito si rammenta che la giurisprudenza di legittimità fonda la responsabilità dell'istituto di credito sulla “teoria del contatto sociale qualificato” secondo la quale la banca, in virtù del suo status qualificato è gravata da un generale obbligo di comportamento nei confronti di chi entra in contatto con lei e fa affidamento su tale status, ragion per cui il semplice contatto sociale rappresenta un fatto idoneo ex art. 1173 c.c. a far sorgere particolari nella banca obblighi di protezione nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon esito dell'operazione in cui interviene l'istituto di credito, obblighi che, con particolare riferimento alla negoziazione degli assegni, consistono nel fatto che il titolo sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformità delle regole che ne presidiano la circolazione e l'incasso, la cui violazione si connota come responsabilità di natura contrattuale (Cass. SS.UU. n. 12477/2019).
La natura contrattuale della responsabilità della banca nell'ipotesi di violazione della disciplina sul pagamento degli assegni esclude la possibilità di qualificare detta responsabilità come extracontrattuale, come invocato nell'atto di appello della la cui domanda subordinata Per_1 formulata in tal senso deve, quindi, essere respinta.
La Banca appellata ha incentrato la propria difesa sulla circostanza che non sarebbe ravvisabile alcuna sua responsabilità in quanto l'assegno è stato versato attraverso una operazione effettuata presso uno sportello ATM ragion per cui, non essendo intervenuto nell'operazione di incasso dell'assegno alcun dipendente della Banca, non era possibile verificare in alcun modo che il soggetto che incassava il titolo era una persona diversa dal beneficiario.
Sul punto si rileva che ai fini della configurabilità di una responsabilità contrattuale della Banca in ordine alle operazioni bancarie eseguite a mezzo sportello ATM, la particolare diligenza richiesta all'istituto di credito ha natura tecnica e deve essere valutata tenendo conto dei rischi tipici dell'attività svolta assumendo come parametro di riferimento la figura dell' “accorto banchiere” proprio in virtù del contatto sociale qualificato di cui si è detto e, quindi, la Banca, anche per quanto concerne le operazioni eseguite a mezzo sportelli ATM, deve adottare tutte le misure idonee a garantire la sicurezza del servizio in quanto la particolare diligenza a lei richiesta concerne sia l'attività di esecuzione contrattuale in senso stretto, sia ogni tipo di atto od
4 operazione riferibile ai servizi contrattualmente forniti dalla Banca (ex multis Cass. n. 806/2016,
n. 16333/2016).
Nel caso in esame è incontestato che il versamento da parte del OL, soggetto diverso dal beneficiario, dell'assegno di cui era beneficiaria la è avvenuto con l'utilizzo di uno sportello Per_1
ATM, quindi senza intervento del dipendente della Banca che poteva accertare che l'incasso del titolo era effettuato da soggetto diverso dal beneficiario.
Occorre al contempo evidenziare che la negoziazione dell'assegno in stanza di compensazione, è avvenuta seguendo la modalità di presentazione e pagamento elettronico del titolo prevista dal relativo Regolamento della Banca d'Italia emanato ai sensi dell'art. 8 c. 7 lett. E), DL n. 70/2011, conv. in Legge n. 106/2011.
La disciplina dettata dalla Banca Centrale in proposito prevede che il negoziatore del titolo, nella specie il , generi una immagine digitale del titolo sulla quale deve essere Controparte_1 apposta la firma digitale di un soggetto che per tale attività può impegnare il negoziatore, il quale attesta soltanto la conformità dell'immagine digitale all'originale cartaceo del titolo (art. 3 del
Regolamento).
La presentazione al pagamento in forma elettronica dell'assegno da parte del negoziatore avviene, poi, con la trasmissione in via telematica all'emittente dell'immagine digitale dell'assegno (art. 7 del Regolamento) e dei dati di cui all'art. 8 del Regolamento e cioè a) codici identificativi ABI e
CAB del negoziatore, b) codici identificativi ABI e CAB dell'emittente o del trattario, c) importo,
d) data di emissione del titolo, e) numero dell'assegno, f) nome del beneficiario.
Da quanto sopra emerge che, nel caso che occupa, l'incasso dell'assegno è avvenuto senza che sia mai intervenuto un addetto allo sportello del che potesse verificare Controparte_1 che chi incassava l'assegno non era il beneficiario dello stesso, titolo che peraltro è stato posto all'incasso dal OL presso l'istituto di credito del quale è cliente, ed è stato incassato in virtù di procura alle liti conferita dalla all'Avv. OL ex art. 83 cpc, in relazione Persona_1 al procedimento risarcitorio transatto con la Unipol, emittente dell'assegno.
Alla luce di quanto sopra non appaiono configurabili profili di responsabilità contrattuale ascrivibili all'appellata con conseguente rigetto del primo e secondo Controparte_1 motivo di impugnazione.
L'insussistenza di profili di responsabilità della Banca esclude altresì la sussistenza del danno lamentato dall'appellante e ciò anche in considerazione del fatto che è documentalmente provato in atti che il OL ha corrisposto alla a mezzo assegno, l'importo di € Persona_1
5 4.600,00 portato dall'assegno emesso dalla Unipol nel giudizio risarcitorio oggetto di transazione, danno che, peraltro, è solo asserito ma del quale non è fornita alcuna prova né sotto il profilo della perdita patrimoniale né tanto meno sotto il profilo del richiesto danno morale.
Del pari completamente sfornito di prova è infine l'assunto di parte appellante secondo il quale la restituzione dell'importo di € 4.600,00 da parte dell'Avv. OL sarebbe relativo non solo alla causa transatta con la Unipol, ma anche ad altre cause patrocinate dal legale in favore della cause delle quali non vi è alcuna indicazione né in ordine al numero di ruolo Persona_1 ed alle A.G davanti alle quali penderebbero, né al valore ed all'oggetto delle stesse, ragion per cui quanto asserito dall'appellata rimane una mera asserzione priva di qualsivoglia riscontro.
Dal rigetto per infondatezza dei primi due motivi di impugnazione, inerenti il merito della controversia, discende come logica conseguenza il rigetto del terzo motivo con il quale l'appellante lamenta l'illegittimità della sua condanna alle spese in primo grado, condanna da ritenersi legittima in quanto la è risultata soccombente in primo grado, nonché del quarto Per_1 motivo con il quale l'appellante lamenta l'omessa condanna degli appellati ex art. 96 cpc per avere resistito in giudizio in mala fede, atteso che in primo grado gli appellati hanno visto accolte le loro tesi e sono risultati vittoriosi nel giudizio.
Conclusivamente l'appello deve, quindi, essere rigettato con conferma dell'impugnata sentenza.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri medi di cui al DM 55/2014 oltre rimborso spese forfettarie, Iva e Cpa come per legge con riferimento allo scaglione di cause di valore compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00.
(valore della causa € 14.600,00).
Va dichiarata la sussistenza dei presupposti per la debenza in capo all' appellante di una somma pari al contributo unificato.
PQM
La Corte di Appello di Roma definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
avverso la sentenza n. n. 13144/2020 del Tribunale di Roma, così decide:
[...]
-rigetta l'appello in quanto infondato confermando la sentenza impugnata
-condanna l' appellante al pagamento in favore della parte appellata Controparte_1 delle spese processuali del presente grado che liquida in complessivi euro 3.966,00, oltre a rimborso forfettario 15% e ad oneri accessori (IVA e Cpa) come per legge.
6 -condanna l' appellante al pagamento in favore dell' appellato Marco OL delle spese processuali del presente grado che liquida in complessivi euro 3.966,00, oltre a rimborso forfettario 15% e ad oneri accessori (IVA e Cpa) come per legge.
-dichiara la sussistenza dei presupposti per la debenza in capo all' appellante di una somma pari al contributo unificato.
Così deciso in Roma il 16/4/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Dott. Paolo Andrea Taviano Dott.ssa Silvia Di Matteo
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