CA
Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 03/04/2025, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 236/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Emanuele De Gregorio Presidente dr.ssa Maria Lucia Insinga Consigliere dr. Gaetano Sole Consigliere rel. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 236/2021 R.G. vertente tra
(C.F. , nato ad [...] il [...], residente in [...] C.F._1
dei Caduti n. 5, (C.F. ), nata a [...] il [...], residente in Parte_2 C.F._2
Pietraperzia alla Via Volpe n. 30, (C.F. ), nato a [...] il Parte_3 C.F._3
01.07.1992, residente in [...]alla P.zza Terruccia n. 1, in proprio e nella qualità di eredi di , Persona_1
tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Romano Francesco Nicoletti, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore;
Appellanti
e
Avv. (C.F. ), nato a [...] il [...], e residente in Controparte_1 C.F._4 Pietraperzia al V.le della Pace n. 50, Avv. (C.F. ), nata a Controparte_2 C.F._5
Pietraperzia il 10.05.1972 ed ivi residente al V.le della Pace n. 50, rappresentati e difesi dall'Avv. Flaviana Vicari, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliati in Barrafranca al V.le della Pace n. 37, presso lo studio dell'Avv.
Controparte_1
Appellati
e
(C.F. ), in persona del procuratore Controparte_3 P.IVA_1
speciale Dott. rappresentata e difesa dall'Avv. Chiara Vedovati e dall'Avv. Pietro Rosso, giusta CP_4
procura in atti, ed elettivamente domiciliata in Enna, alla Via Falautano n. 16, presso lo studio del difensore;
Appellata
****
Oggetto: responsabilità professionale
Conclusioni delle parti:
Per gli appellanti: “Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello Adita, in totale riforma dell'impugnata sentenza, contrariis rejectis, così giudicare: - in accoglimento delle superiori ragioni, previo accertamento della dedotta responsabilità dei convenuti Avvocati CP_1
e accogliere la domanda e, per l'effetto, condannarli al risarcimento dei danni causati agli odierni
[...] Controparte_2
attori/appellanti per la responsabilità professionale nella misura pari ad Euro 792.959,20 (somma di cui alla sentenza 512/2017 del Tribunale di Enna) o nella diversa misura ritenuta di giustizia, oltre interessi legali fino all'effettivo soddisfo (il cui tasso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1284 comma 4 c.c., così come modificato dal D.L. 12.09.2014 n. 132 convertito in legge
162/2014, a decorrere dalla data della domanda giudiziale di primo grado, andrà determinato nella misura prevista dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali). Con vittoria di spese e compensi professionali relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Per e appellati: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Caltanissetta, disattesa ogni Controparte_1 Controparte_2
contraria istanza, eccezione e deduzione e previe le opportune declaratorie, previo rigetto di ogni eccezione, domanda e/o istanza avversaria così giudicare: IN VIA PRELIMINARE, - dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., oppure inammissibile ai sensi dell'art.
345 c.p.c. l'impugnazione.
NEL MERITO, - rigettare, in quanto inammissibili e infondati, tutti i motivi di appello proposti dagli appellanti, confermando la sentenza n. 366/2021 resa dal Tribunale di Enna in data 8.6.2021, oggi oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute;
- respingere, con la miglior formula, le domande svolte dagli appellanti contro i professionisti, per i motivi esposti in narrativa. - in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea dichiarare il terzo chiamato
[...]
, tenuto a rifondere gli attori e, per l'effetto, condannare quest'ultimo al pagamento di quanto Controparte_5
sarà rigorosamente provato.
Con vittoria di spese, compensi di difesa”.
Per terza chiamata: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa e respinta ogni contraria istanza, Controparte_3
eccezione, deduzione e domanda, sia di merito, sia istruttoria, previo ogni necessario accertamento e declaratoria, così giudicare:
In via preliminare:
1. dichiarare inammissibile l'appello ex art. 348-bis c.p.c. e, per l'effetto, confermare la Sentenza impugnata, per tutte le ragioni indicate nel presente atto.
Nel merito:
2. rigettare integralmente l'appello proposto dai Sigg.ri e in quanto Parte_1 Parte_2 Parte_3
infondato in fatto ed in diritto e, conseguentemente, confermare la Sentenza di primo grado.
In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di riforma dell'impugnata Sentenza e di accoglimento, anche parziale, della domanda di condanna al risarcimento dei danni formulata da parte appellante nei confronti degli Avv.ti e Controparte_1 [...]
3. accertare e dichiarare la decadenza degli stessi dal diritto all'indennizzo ovvero la perdita di quest'ultimo e/o la non CP_2
operatività delle garanzie di cui alla IZ UN (n. ICNF000001.003135, sub ns. doc. 2 fasc. primo grado) e alla IZ
NN (n. ICNF000001.003136, sub ns. doc. 3 fasc. primo grado) per una o più delle ragioni esposte nel presente atto e nelle difese di primo grado, qui richiamate e, per l'effetto, rigettare la domanda di manleva eventualmente riproposta dagli Avv.ti
e nei confronti di Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
In via di ulteriore subordine: nella denegata e non creduta ipotesi di riforma dell'impugnata Sentenza e di accoglimento, anche parziale, della domanda di condanna al risarcimento dei danni formulata da parte appellante nei confronti degli Avv.ti CP_1
e e di accertata operatività della garanzia prestata da con le rispettive Polizze: 4.
[...] Controparte_2 Controparte_3
accertare e dichiarare l'obbligo indennitario di nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dai citati contratti, Controparte_3 e comunque: (i) previa riduzione dell'indennizzo ex art. 1893, secondo comma, c.c. ovvero ex art. 1898, quinto comma, seconda parte, c.c., in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose, da determinarsi in via equitativa o comunque facendo ricorso all'equo apprezzamento;
(ii) entro il limite di massimale pari a € 700.000,00 per sinistro per anno assicurativo, sempre che il predetto massimale non sia già stato eroso, in tutto o in parte,
a seguito del pagamento di indennizzi per effetto di eventuali altri e diversi “sinistri” ricadenti nelle stesse annualità di polizza;
(iii) nonché tenuto conto di altra disposizione negoziale e/o di legge ritenuta applicabile.
In ogni caso:
5. con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% e accessori di legge, per entrambi i gradi di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 366/2021 del 22.06.2021, il Tribunale di Enna rigettava la domanda proposta dagli attori (odierni appellanti) avente ad oggetto una richiesta di risarcimento dei danni, per responsabilità professionale degli odierni appellati, in relazione alla prestazione professionale resa in qualità di avvocati in un giudizio di responsabilità extracontrattuale incardinato dagli eredi di due soggetti che perdevano la vita in un sinistro stradale;
segnatamente la responsabilità professionale sarebbe derivata dalla mancata chiamata in giudizio, da parte dei professionisti, dell' in qualità di società che assicurava la R.C. del mezzo su cui erano Controparte_6
trasportati i deceduti congiunti degli attori, così provocando – secondo la loro prospettazione – la prescrizione del relativo diritto.
Per una migliore comprensione dei fatti di causa giova evidenziare che in data 07.07.2008, a causa di un grave sinistro occorso tra una AT 500, condotta da , e una AT AV (di proprietà di ) Persona_2 Parte_4
condotta da perdevano la vita , (fratello degli odierni appellanti) e Controparte_7 Persona_2 Persona_3
(madre degli odierni appellanti). Persona_4
All'indomani del sinistro, gli eredi e ottenevano stragiudizialmente (con l'assistenza degli odierni Pt_1 Per_2
appellati) un risarcimento dalla compagnia che assicurava la R.C. del veicolo AT AV di proprietà CP_8
dello , nei limiti del relativo massimale di € 700.000,00. In seguito, e (in Pt_4 Parte_3 Persona_1
proprio e n.q. di genitore esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori e insieme agli Pt_2 Pt_1
eredi , in considerazione dell'esaurimento del massimale della adivano il Tribunale di Per_2 Parte_5 Enna, affidando il relativo incarico agli Avv. e al fine di ottenere l'ulteriore risarcimento CP_1 CP_2
dovuto nei loro confronti da parte di e . E tuttavia in tale giudizio non veniva Controparte_7 Parte_4
convenuta l' compagnia assicurativa del veicolo su cui viaggiavano gli eredi degli attori come terzi CP_9
trasportati.
All'esito del giudizio in questione veniva accertata la responsabilità concorsuale dei conducenti e Per_2
e venivano condannati e al risarcimento dei danni nei confronti degli CP_7 Controparte_7 Parte_4
eredi (in complessivi € 101.531,64, in virtù della riduzione del 50%) e (in complessivi € Per_2 Pt_1
792.959,20).
Successivamente, nel 2018, gli eredi (stante il decesso di nel 2017) incoavano, dinnanzi al Pt_1 Persona_1
Tribunale di Enna, il giudizio per cui è causa volto ad accertare la responsabilità professionale degli Avv.ti CP_1
e lamentando la mancata proposizione della richiesta risarcitoria nei confronti della compagnia CP_2
assicurativa del veicolo su cui le vittime viaggiavano come terzi trasportati ( : condotta Controparte_6
processuale che avrebbe determinato la prescrizione del relativo diritto.
Il giudizio di primo grado si concludeva con il rigetto della domanda attorea in considerazione del fatto che nessuna ipotesi di imperizia o negligenza fosse stata posta in essere dai professionisti convenuti, anche perché le statuizioni della sentenza n. 512/2017 emessa dal Tribunale di Enna, nel giudizio conclusosi con il patrocinio dei difensori e erano risultate comunque favorevoli per gli eredi . CP_1 CP_2 Pt_1
Il Giudice di prime cure sosteneva che la scelta di non promuovere l'azione nei confronti dell fosse CP_10
il risultato di una meditata scelta processuale, voluta e concordata da con propri i difensori, in Persona_1
considerazione del fatto che l'esperimento di un'azione nei confronti della società assicurativa avrebbe presupposto la chiamata in giudizio dei congiunti del defunto quali litisconsorti necessari ex art. 149 Per_2
cod. ass., e tale possibilità sarebbe stata espressamente esclusa dall' in virtù del forte legame affettivo che Pt_1
univa le due famiglie coinvolte nel sinistro.
Inoltre, il Tribunale di Enna sottolineava, da un lato, che non sarebbe stato possibile provare ex post l'esito del giudizio non instaurato, dall'altro, che gli eredi avrebbero dovuto fornire la prova dell'effettivo danno Pt_1
subito: segnatamente non era stata fornita la prova della impossidenza dei danneggianti, i quali essendo impiegati (ovvero produttori di reddito) risulterebbero solvibili.
Con atto di appello del 25.09.2021, gli eredi e impugnavano la Parte_1 Parte_2 Parte_3
richiamata pronuncia innanzi a questa Corte, affidando le proprie censure a sei motivi di gravame.
Con il primo contestavano l'erronea ricostruzione da parte del Tribunale della volontà del padre Persona_1
in merito all'azione da esperire nei confronti degli eredi Per_2
In particolare, gli appellanti deducevano:
- che la conclusione cui è giunto il Giudice di prime cure non potrebbe giustificarsi sulla base del tenore letterale del mandato conferito dall' agli Avv.ti e in data 08.07.2008, che Pt_1 CP_1 CP_2
attribuiva loro il potere di “formulare apposita azione legale nei confronti della Compagnia d'assicurazione debitrice onde ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti”;
- che nessuna rilevanza assumerebbe il fatto che le missive inviate dagli Avv.ti e ella CP_1 CP_2
fase stragiudiziale, in merito alle richieste risarcitorie, fossero state destinate esclusivamente alle compagnie di assicurazione e non anche agli eredi del Per_2
- che non potrebbe rilevare la circostanza per cui nel 2012 gli avevano promosso l'azione risarcitoria Pt_1
nei soli confronti dei Sig.ri e , insieme agli eredi CP_7 Pt_4 Per_2
- che il motivo per il quale, fin dal 2009, non veniva intentata alcuna causa nei confronti degli eredi
[...]
risiedeva nel fatto che i professionisti e rappresentavano le posizioni di Per_2 CP_1 CP_2
entrambe le famiglie danneggiate, in una situazione di potenziale conflitto di interesse;
- che i professionisti sarebbero responsabili di non aver correttamente individuato la strategia difensiva più opportuna né al momento del conferimento dell'incarico, né successivamente, omettendo di informare adeguatamente il cliente sulle possibili strategie da intraprendere;
- che i professionisti sarebbero responsabili della prescrizione del diritto risarcitorio esperibile nei confronti dell' non avendo posto in essere alcun un atto interruttivo della prescrizione;
CP_9
- che i professionisti avrebbero dovuto approfondire la dinamica del sinistro al fine di verificare la sussistenza di qualche forma di responsabilità in capo al al fine di ottenere l'integrazione del Per_2
risarcimento da parte della relativa società assicurativa. Con il secondo motivo di gravame, contestavano l'affermazione contenuta nella sentenza appellata circa la presunta infruttuosità di una estensione della domanda risarcitoria nei confronti dell' per esaurimento CP_10
del massimale. Ed invero, gli appellanti censuravano l'accoglimento dell'eccezione (di inammissibilità ed intervenuta prescrizione del diritto) sollevata dall' volta ad estendere la pretesa risarcitoria nei propri CP_9
confronti.
Con il terzo motivo, gli eredi censuravano il capo della sentenza che sostiene la non prevedibilità ex post Pt_1
dell'esito della domanda che i professionisti avrebbero dovuto avanzare contro gli eredi e Per_2 CP_10
Evidenziavano sul punto che “appare molto più probabile che non che se gli avvocati e non avessero fatto CP_1 CP_2
prescrivere l'azione nei confronti dell' ed avessero promosso, per conto di , il relativo giudizio risarcitorio Controparte_6 Pt_1
nei confronti della detta compagnia e degli eredi del avrebbero ottenuto una sentenza di accertamento della Persona_2
corresponsabilità del nella verificazione del sinistro e, quindi, della condanna dell all'integrale Per_2 Controparte_11
risarcimento dei danni”.
Con il quarto motivo contestavano la statuizione in merito alla mancata prova del danno patito dagli appellanti.
Deducevano in proposito che il credito di € 792.959,20 vantato nei confronti dei Sig.ri e fosse Pt_4 CP_7
“un credito sulla carta non sussistendo alcuna ragionevole possibilità di recupero”, in considerazione del fatto che gli obbligati sono due impiegati pubblici, incapaci di adempiere la relativa obbligazione risarcitoria, non essendo inoltre titolari di beni immobili, se non di minime quote in comunione ereditaria. Ne discenderebbe, dunque, un danno concreto ed attuale.
Con il quinto motivo di impugnazione, gli appellanti si dolevano del capo della sentenza relativo alla regolamentazione delle spese di lite, chiedendo la condanna alla rifusione a carico dei convenuti o, in subordine,
l'integrale compensazione, atteso che gli appellanti, al tempo dei fatti di causa, non avrebbero avuto alcun rapporto con i professionisti, in considerazione della loro minore età.
Con l'ultima doglianza, gli appellanti prendevano posizione su un aspetto, invero, non trattato dalla sentenza impugnata: quello dell'efficacia del documento di revoca del mandato e successiva “restituzione dei documenti” prodotto dagli appellati in primo grado. Ed invero, evidenziavano la carenza di autenticità del documento con il quale il 4.11.2009 avrebbe revocato l'incarico degli Avv.ti e con contestuale Persona_1 CP_1 CP_2 restituzione dei documenti. Rilevavano come in primo grado avessero disconosciuto tempestivamente la firma riferibile a in quanto non conforme all'originale e non autentica. Sottolineavano che anche a Persona_1
ritenere valida la revoca del mandato da parte dello stesso , i professionisti si sarebbero resi Persona_1
responsabili dell'intervenuta prescrizione del diritto risarcitorio nei confronti della società assicurativa, in quanto avrebbero dovuto informare l' che il credito risarcitorio verso l era Persona_1 Controparte_11
soggetto a termine prescrizionale e che, in una certa data, si sarebbe prescritto.
Alla luce di tali motivi, gli appellanti chiedevano la condanna dei due professionisti al risarcimento dei danni per responsabilità professionale nella misura pari ad € 792.959,20.
Con comparsa del 10.02.2022 si costituivano nel presente giudizio gli Avv.ti e che, in via CP_1 CP_2
preliminare, eccepivano l'improcedibilità dell'appello proposto in violazione dell'art. 342 c.p.c., nonché
l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 c.p.c. o, in subordine, ex art. 345 c.p.c.
Nel merito, evidenziavano la correttezza della sentenza impugnata, contestando quanto dedotto ex adverso dagli appellanti.
In via istruttoria, chiedevano disporsi accertamenti tecnici necessari al fine di verificare giudizialmente l'autenticità della firma del congiunto, disconosciuta dagli appellati, nonché prova per testi.
Si costituiva n.q. di società di assicurazione per i rischi professionali collegati alla responsabilità Controparte_3
civile degli Avv.ti e con comparsa del 10.02.2022, eccependo, in via principale, CP_1 CP_2
l'inammissibilità dell'appello, ex art. 348 bis c.p.c., per manifesta infondatezza. Sempre in via preliminare veniva eccepita l'inammissibilità dell'appello poiché contenente una domanda nuova: ed invero, gli appellanti avrebbero abbandonato la prospettazione con cui lamentavano della mancata proposizione di una domanda ex art. 141
c.d.a.. per formulare ora una censura della sentenza in relazione alla mancata proposizione di una domanda ex art. 144 o 149 c.d.a.
Nel merito, chiedeva il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto, non potendosi ravvisare forme di responsabilità professionale in capo agli appellati. In via subordinata, nel caso di riforma della sentenza di primo grado, chiedeva accertarsi la decadenza dei professionisti dal diritto all'indennizzo per comportamento doloso nonché il rigetto della domanda di manleva eventualmente proposta dagli assicurati. In ulteriore Con subordine chiedeva la riduzione dell'indennizzo ex art. 1893 c.c., ovvero la copertura del danno entro il massimale assicurativo di € 700.000,00.
La Corte, con ordinanza del 30.03.2022, rigettava le eccezioni ex artt. 348 bis e 348 ter c.p.c. sollevate dagli appellati e dichiarava inammissibili le richieste istruttorie, rinviando per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 31.10.2024, svolta in modalità cartolare, la Corte, all'esito del deposito delle note ex art. 127ter c.p.c. poneva la causa in decisione previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c. La Suprema Corte ha chiarito che
“Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. Sez.
Un. -, Sentenza n. 27199 del 16/11/2017, Rv. 645991 - 01).
Nel caso di specie l'impugnazione contiene una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuta e contrasta le ragioni addotte dal primo Giudice.
Sempre in via preliminare va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per proposizione di domanda nuova da parte appellante: è sufficiente dare lettura alla memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 c.p.c. depositata nel giudizio di primo grado per avvedersi del fatto che gli attori lamentavano la mancata proposizione di domanda non solo
Cont nei confronti della sola ai sensi dell'art. 141 c.d.a., ma anche ai sensi dell'art. 144 c.d.a. (testualmente: “gli odierni attori avrebbero potuto agire nei confronti della compagnia anche ai sensi dell'art. 144 del cod. ass. (se Controparte_6
l'azione non fosse stata dichiarata prescritta), in quanto quest'ultima ad oggi riveste la qualità di assicurazione del veicolo che ha causato in concorso il sinistro stradale mortale”).
Nel merito, l'appello risulta infondato, sebbene si renda necessaria una correzione dell'iter motivazionale posto a sostegno della decisione.
Segnatamente, in relazione al motivo di impugnazione teso a censurare il ragionamento del Tribunale laddove ha escluso la volontà di di agire nei confronti degli eredi , è evidente che la questione oggetto di Pt_1 Per_2
scrutinio attiene all'individuazione dell'esatta portata non soltanto dell'incarico professionale ma, a monte, degli obblighi professionali gravanti sull'avvocato.
A tal proposito non può che prendersi le mosse da quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza della
Corte di Cassazione, secondo cui nell'adempimento dell'incarico professionale conferitogli, l'obbligo di diligenza da osservare ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1176, comma 2, e 2236 c.c. impone all'avvocato di assolvere, “sia all'atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto, (anche) ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente, essendo tenuto a rappresentare a quest'ultimo tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi;
di richiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso;
di sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole. A tal fine incombe su di lui l'onere di fornire la prova della condotta mantenuta, insufficiente al riguardo, dovendo ritenersi il rilascio da parte del cliente delle procure necessarie all'esercizio dello "jus postulandi", attesa la relativa inidoneità ad obiettivamente ed univocamente deporre per la compiuta informazione in ordine a tutte le circostanze indispensabili per l'assunzione da parte del cliente di una decisione pienamente consapevole sull'opportunità o meno d'iniziare un processo o intervenire in giudizio”. (Cass. Sez. 3,
19/07/2019, n. 19520)
Sulla scorta dell'insegnamento che precede, risulta del tutto evidente che – al di là della generica portata del mandato conferito – spetta all'avvocato il compito di indirizzare i propri assistiti anche in relazione alla possibilità di promuovere un'azione che possa risultare funzionale al raggiungimento dell'obiettivo prefissato dal proprio cliente: nel caso di specie, ovviamente, il risarcimento di tutti i danni conseguenti al sinistro verificatosi in data
07/07/2008. Difatti, come chiaramente affermato dalla giurisprudenza di legittimità “la procura alle liti (art. 83 cod. proc. civ.), che abilita il difensore ad esercitare i poteri normativamente spettantigli nel processo, presuppone un rapporto di mandato, con rappresentanza speciale processuale, tra lo stesso e il cliente, il cui contenuto è determinato dalla natura del rapporto controverso
e dal risultato perseguito dal mandante nell' intentare la lite o nel resistere ad essa” (Cass. Sent. n. 6264 del 18/04/2003).
Ne consegue che le valutazioni espresse dal giudice di prime cure, circa la rilevanza determinante della volontà Cont di e di non agire nei confronti degli eredi di (e quindi dell ai Parte_3 Persona_1 Persona_2
sensi dell'art. 145-149 c.d.a.), non possono condividersi poiché fondate su un ragionamento meramente induttivo, certamente opinabile, e soprattutto in difetto di una prova documentale circa la delimitazione del mandato ricevuto.
In altri termini, nel caso di specie, in assenza di prova diretta su quale fosse la effettiva volontà dei clienti (non essendo stata espletata alcuna attività istruttoria nel corso del giudizio di primo grado), la stessa non può desumersi solo sulla base del fatto che le parti avessero rapporti di amicizia, trattandosi di mera congettura e non di presunzione desumibile da indizi gravi, precisi e concordanti.
Ciò posto, l'aspetto che, a ben vedere, assume rilevanza logica prioritaria ai fini del decidere, attiene alla verifica dello spazio temporale nel corso del quale il rapporto professionale tra e gli odierni appellati ebbe Persona_1
a svolgersi. Ed invero, tale questione, controversa tra i litiganti, sebbene di fondamentale importanza, risulta sostanzialmente ignorata dalla pronuncia di prime cure.
Ebbene, mentre gli appellanti ritengono che il rapporto professionale tra le parti si sia svolto ininterrottamente sin dal giorno 8.7.2008 (data di conferimento del primo incarico professionale), secondo gli appellati il rapporto si sarebbe interrotto il 4.11.2009, sulla scorta della scrittura datata 4.11.2009 con cui provvedeva a Persona_1
revocare il mandato ai difensori con contestuale richiesta di restituzione della documentazione inerente al sinistro con invito agli odierni appellati “di astenersi dal compiere qualsiasi ulteriore attività difensiva in senso al superiore sinistro”,
per poi riprendere successivamente al 14.3.2012 a seguito del conferimento della procura funzionale alla promozione del giudizio conclusosi con sentenza 512/2017 del Tribunale di Enna.
È evidente la decisiva rilevanza di tale questione, posto che, in base al chiaro tenore testuale del documento,
a decorrere da quel momento (e cioè dal 4.11.2009) dovrebbe ritenersi venuto meno ogni rapporto professionale tra il padre degli appellanti (successivamente deceduto) e gli appellati, difettando quindi in radice – in un momento in cui nessuna delle azioni che astrattamente avrebbero potuto essere spiegate era ancora prescritta – qualsivoglia rapporto contrattuale tra le parti sulla base del quale fondare una responsabilità professionale degli appellati.
Gli appellanti ritengono che tale documento sia inutilizzabile essendo stato disconosciuto nel corso del giudizio di primo grado, ed essendo gli appellati decaduti dal potere di chiederne la verificazione, poiché decaduti dalla prova per non averne reiterato la richiesta in sede di precisazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado.
Quanto dedotto non coglie nel segno.
Ed invero, sul punto va rilevato che la giurisprudenza di legittimità ha recentemente chiarito che “L'art. 2719
c.c. - che esige un espresso disconoscimento della conformità con l'originale delle copie fotografiche o fotostatiche - è applicabile tanto alla ipotesi di disconoscimento della conformità della copia al suo originale, quanto a quella di disconoscimento della autenticità di scrittura o di sottoscrizione, ed entrambe le ipotesi sono disciplinate dagli artt. 214 e 215 c.p.c., con la conseguenza che la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta, tanto nella sua conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione del loro autore, se la parte comparsa non la disconosce in modo specifico ed inequivoco alla prima udienza o nella prima risposta successiva alla sua produzione;
tale effetto si produce anche quando uno o più eredi non dichiarino entro tali termini - in modo rituale, chiaro ed inequivoco - di non conoscerle. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto idoneo il disconoscimento effettuato dall'erede che si era limitato a dichiarare di "nutrire forti dubbi" sull'autenticità delle contestate scritture private anche se prodotte solo in fotocopia e di non escludere la possibilità che le stesse fossero state composte e firmate dall'apparente sottoscrittrice per uno scopo di pacificazione familiare). (Cass. Sez. 2, 18/07/2024, n. 19850, Rv. 671778 - 01)
Ed invero “Il disconoscimento della conformità all'originale della copia informatica di scrittura analogica depositata telematicamente
è disciplinato dall'art. 2719 c.c., e non dalla normativa in tema di processo civile telematico, sicché tale disconoscimento deve essere effettuato, a pena di inefficacia, mediante dichiarazione che evidenzia in modo chiaro e univoco il documento che si intende contestare
e gli aspetti differenziali rispetto all'originale, essendo poi rimesso al giudice l'accertamento di detta conformità attraverso le prove offerte in giudizio, comprese le presunzioni, a differenza di quanto si verifica per il disconoscimento della scrittura privata ex art.
215, comma 1, n. 2), c.p.c. che, in mancanza di verificazione, ne impedisce l'utilizzabilità.” (Cass. Sez. L., 07/10/2024, n.
26200, Rv. 672585 - 01)
Ancora, sempre sul disconoscimento formale (di copie fotografiche) la S.C. ha chiarito che esso “deve avvenire, a pena di inefficacia, attraverso una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni.” (così Cass. n. 16557/2019 e Cass. n. 24634/2021).
Nel caso di specie gli appellanti (in seno alla memoria 183 co. 6 n. 1 c.p.c.) deducevano “la irrilevanza ed inconducenza del predetto documento, non avendo alcun valore di prova documentale, essendo non conforme all'originale, con riserva di contestarne
l'autenticità della sottoscrizione al momento dell'eventuale deposito dell'originale.”
E' evidente, sulla scorta del tenore testuale dell'eccezione, così come formulata dagli odierni appellati, che essi non abbiano inteso disconoscere l'autenticità della scrittura, in relazione alla sua provenienza (mettendo in discussione l'autenticità della sottoscrizione del loro defunto padre), riservandosi solo la possibilità di farlo in seguito.
E' altrettanto evidente che una mera dichiarazione di intenti non ha valenza di disconoscimento.
Peraltro la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il cd. diniego di originale, con cui viene contestata la stessa esistenza dell'originale di un documento prodotto in copia, richiede “la querela di falso, al fine di espungere dall'ordinamento la copia artificiosamente creata, privandola di efficacia probatoria” (Cass. Sez. 5, 05/01/2025, n. 134).
Quindi, sulla scorta delle stesse difese di parte appellante, deve ritenersi che il documento di revoca del mandato sia stato effettivamente posto in essere. Ma a ben vedere, sotto il secondo profilo, e cioè quello del disconoscimento di conformità della copia all'originale, non risulta che gli appellanti abbiano in alcun modo chiarito quali sarebbero gli aspetti differenziali che presenterebbe l'atto di revoca del mandato (allegato in copia informatica dagli odierni appellati) rispetto all'originale, utilizzando una formula di stile e così contravvenendo alle chiare indicazioni fornite dalla giurisprudenza di legittimità.
In definitiva, sulla scorta delle considerazioni che precedono, deve concludersi per la piena utilizzabilità, ai fini del decidere, del documento in questione, in base al quale deve ritenersi provato che a decorrere dal 4.11.2009 venne interrotto ogni rapporto professionale tra i due professionisti ed il padre degli odierni appellanti.
Ne consegue che, una volta interrotto il primo rapporto professionale, il secondo rapporto professionale ebbe a sorgere tra le parti solo a seguito del conferimento della procura funzionale all'incardinamento del giudizio civile poi conclusosi con sentenza 512/2017 del Tribunale di Enna, e cioè a partire dal decorrere dal 14.3.2012.
E' quindi evidente che alla data del 4.11.2009 nessuna delle azioni astrattamente esperibili a tutela degli interessi delle odierne parti appellanti poteva ritenersi prescritta, donde l'insussistenza di alcuna ipotesi di responsabilità in relazione a tale primo lasso temporale. Difatti, deve ritenersi che le conseguenze negative dello spirare del termine di prescrizione biennale previsto dall'art. 2947 c.c. siano direttamente addebitabili ad Persona_1 (dante causa degli odierni appellanti) che, avendo revocato il mandato ai due professionisti, rimase poi inerte anziché rivolgersi ad altro legale (arg. ex art. 1227 co. 2 c.c.).
Peraltro, del tutto inammissibile deve ritenersi la deduzione evidenziata, in via subordinata, dagli appellanti, solo con l'atto introduttivo del presente giudizio, volta a far valere la violazione di un obbligo informativo in capo ai difensori, trattandosi evidentemente di mutatio libelli (non essendo tale aspetto mai stato dedotto nel corso del primo grado di giudizio), come tale integrante domanda nuova, inammissibile ex art. 345 c.p.c. (“La modificazione della domanda ammessa in corso di causa può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa ("petitum" e "causa petendi"), purchè la domanda così modificata risulti comunque inerente alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e siano rispettate le preclusioni processuali previste dall'art. 183 c.p.c.. Ne consegue che detta modificazione, qualora avvenga dopo la scadenza del termine ex art. 183, comma 6, c.p.c., risulta inammissibile;
qualora formulata per la prima volta in appello, costituisce un "novum" inammissibile, vietato dall'art. 345, comma 1, c.p.c..”; Cass. Sez. 3, 21/11/2017, n. 27566).
Quanto al secondo periodo temporale, successivo al conferimento dell'incarico professionale avvenuto in data
Cont 14.3.2012, è pacifico che a quell'epoca qualsiasi azione esperibile nei confronti di fosse già prescritta, ai sensi dell'art. 2947 co. 2 c.c., per come peraltro statuito dalla richiamata pronuncia del Tribunale di Enna intercorsa nel 2017, con statuizione emessa nei confronti delle stesse parti appellanti e passata in giudicato.
Donde il mancato esperimento dell'azione nell'ambito di quel giudizio non può certamente ritenersi frutto di negligenza professionale, ma al contrario scelta opportuna. Le considerazioni che precedono consentono di ritenere assorbiti tutti i motivi d'appello, dovendosi confermare, seppur con una diversa motivazione, la corretta statuizione finale del Tribunale di Enna circa l'assenza di responsabilità professionale in capo agli odierni appellati.
Quanto al motivo di gravame inerente la regolamentazione delle spese di lite esso non può trovare accoglimento in quanto la statuizione di condanna in favore dei convenuti e del terzo chiamato in garanzia è giuridica conseguenza, per un verso, della soccombenza degli attori rispetto alla domanda da loro proposta nei confronti dei convenuti e, per altro verso, la condanna degli attori al pagamento delle spese in favore del terzo chiamato in causa è conseguenza, stante l'infondatezza della domanda proposta nei confronti dei convenuti, del principio di causalità, per avere gli attori dato causa al processo giustificando, in tal modo, la chiamata in causa del terzo da parte dei convenuti (cfr. ex plurimis
Cass. 2492/2016).
Anche le spese del presente grado di giudizio seguono ex art. 91 c.p.c. il principio della soccombenza e, liquidate sulla scorta dei parametri indicati dal DM 55/2014 e succ. mod., sono poste carico degli appellanti, in solido, e liquidate in favore di ciascuno degli appellati, nella misura pari a € 9.256,00 per compensi (valore dichiarato della causa pari a € 792.959,20, fase studio, fase introduttiva, fase decisoria;
parametri minimi;
escluso il compenso per la fase istruttoria in ragione del mancato svolgimento di attività riconducibili a tale fase), oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, oneri fiscali e previdenziali come per legge.
Ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater, d.P.R.n.115/2002, deve darsi atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico degli appellanti, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per l'impugnazione ex art. 13, co. 1, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Caltanissetta, Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello iscritto al n.
236/2021 R.G. proposto da e avverso la sentenza del Tribunale Parte_1 Parte_2 Parte_3
di Enna n. 366/2021, pubblicata in data 22/06/2021, così provvede:
- rigetta l'appello e conferma, per l'effetto, la sentenza appellata;
- condanna gli appellanti, in solido, alla rifusione delle spese di lite affrontate dalle parti appellate nell'ambito dell'odierno giudizio di appello, liquidate, per ciascuna di esse, in € 9.256,00 per compensi, oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, oneri fiscali e previdenziali come per legge;
- dà atto, ai sensi dell'art.13, co.
1-quater, d.P.R.n.115/2002, che sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico degli appellanti, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione ex art.13 co. 1, se dovuto.
Così deciso a Caltanissetta, nella Camera di Consiglio della sezione civile, il 28.2.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Gaetano Sole Dott. Emanuele De Gregorio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Emanuele De Gregorio Presidente dr.ssa Maria Lucia Insinga Consigliere dr. Gaetano Sole Consigliere rel. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 236/2021 R.G. vertente tra
(C.F. , nato ad [...] il [...], residente in [...] C.F._1
dei Caduti n. 5, (C.F. ), nata a [...] il [...], residente in Parte_2 C.F._2
Pietraperzia alla Via Volpe n. 30, (C.F. ), nato a [...] il Parte_3 C.F._3
01.07.1992, residente in [...]alla P.zza Terruccia n. 1, in proprio e nella qualità di eredi di , Persona_1
tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Romano Francesco Nicoletti, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore;
Appellanti
e
Avv. (C.F. ), nato a [...] il [...], e residente in Controparte_1 C.F._4 Pietraperzia al V.le della Pace n. 50, Avv. (C.F. ), nata a Controparte_2 C.F._5
Pietraperzia il 10.05.1972 ed ivi residente al V.le della Pace n. 50, rappresentati e difesi dall'Avv. Flaviana Vicari, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliati in Barrafranca al V.le della Pace n. 37, presso lo studio dell'Avv.
Controparte_1
Appellati
e
(C.F. ), in persona del procuratore Controparte_3 P.IVA_1
speciale Dott. rappresentata e difesa dall'Avv. Chiara Vedovati e dall'Avv. Pietro Rosso, giusta CP_4
procura in atti, ed elettivamente domiciliata in Enna, alla Via Falautano n. 16, presso lo studio del difensore;
Appellata
****
Oggetto: responsabilità professionale
Conclusioni delle parti:
Per gli appellanti: “Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello Adita, in totale riforma dell'impugnata sentenza, contrariis rejectis, così giudicare: - in accoglimento delle superiori ragioni, previo accertamento della dedotta responsabilità dei convenuti Avvocati CP_1
e accogliere la domanda e, per l'effetto, condannarli al risarcimento dei danni causati agli odierni
[...] Controparte_2
attori/appellanti per la responsabilità professionale nella misura pari ad Euro 792.959,20 (somma di cui alla sentenza 512/2017 del Tribunale di Enna) o nella diversa misura ritenuta di giustizia, oltre interessi legali fino all'effettivo soddisfo (il cui tasso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1284 comma 4 c.c., così come modificato dal D.L. 12.09.2014 n. 132 convertito in legge
162/2014, a decorrere dalla data della domanda giudiziale di primo grado, andrà determinato nella misura prevista dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali). Con vittoria di spese e compensi professionali relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Per e appellati: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Caltanissetta, disattesa ogni Controparte_1 Controparte_2
contraria istanza, eccezione e deduzione e previe le opportune declaratorie, previo rigetto di ogni eccezione, domanda e/o istanza avversaria così giudicare: IN VIA PRELIMINARE, - dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., oppure inammissibile ai sensi dell'art.
345 c.p.c. l'impugnazione.
NEL MERITO, - rigettare, in quanto inammissibili e infondati, tutti i motivi di appello proposti dagli appellanti, confermando la sentenza n. 366/2021 resa dal Tribunale di Enna in data 8.6.2021, oggi oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute;
- respingere, con la miglior formula, le domande svolte dagli appellanti contro i professionisti, per i motivi esposti in narrativa. - in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea dichiarare il terzo chiamato
[...]
, tenuto a rifondere gli attori e, per l'effetto, condannare quest'ultimo al pagamento di quanto Controparte_5
sarà rigorosamente provato.
Con vittoria di spese, compensi di difesa”.
Per terza chiamata: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa e respinta ogni contraria istanza, Controparte_3
eccezione, deduzione e domanda, sia di merito, sia istruttoria, previo ogni necessario accertamento e declaratoria, così giudicare:
In via preliminare:
1. dichiarare inammissibile l'appello ex art. 348-bis c.p.c. e, per l'effetto, confermare la Sentenza impugnata, per tutte le ragioni indicate nel presente atto.
Nel merito:
2. rigettare integralmente l'appello proposto dai Sigg.ri e in quanto Parte_1 Parte_2 Parte_3
infondato in fatto ed in diritto e, conseguentemente, confermare la Sentenza di primo grado.
In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di riforma dell'impugnata Sentenza e di accoglimento, anche parziale, della domanda di condanna al risarcimento dei danni formulata da parte appellante nei confronti degli Avv.ti e Controparte_1 [...]
3. accertare e dichiarare la decadenza degli stessi dal diritto all'indennizzo ovvero la perdita di quest'ultimo e/o la non CP_2
operatività delle garanzie di cui alla IZ UN (n. ICNF000001.003135, sub ns. doc. 2 fasc. primo grado) e alla IZ
NN (n. ICNF000001.003136, sub ns. doc. 3 fasc. primo grado) per una o più delle ragioni esposte nel presente atto e nelle difese di primo grado, qui richiamate e, per l'effetto, rigettare la domanda di manleva eventualmente riproposta dagli Avv.ti
e nei confronti di Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
In via di ulteriore subordine: nella denegata e non creduta ipotesi di riforma dell'impugnata Sentenza e di accoglimento, anche parziale, della domanda di condanna al risarcimento dei danni formulata da parte appellante nei confronti degli Avv.ti CP_1
e e di accertata operatività della garanzia prestata da con le rispettive Polizze: 4.
[...] Controparte_2 Controparte_3
accertare e dichiarare l'obbligo indennitario di nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dai citati contratti, Controparte_3 e comunque: (i) previa riduzione dell'indennizzo ex art. 1893, secondo comma, c.c. ovvero ex art. 1898, quinto comma, seconda parte, c.c., in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose, da determinarsi in via equitativa o comunque facendo ricorso all'equo apprezzamento;
(ii) entro il limite di massimale pari a € 700.000,00 per sinistro per anno assicurativo, sempre che il predetto massimale non sia già stato eroso, in tutto o in parte,
a seguito del pagamento di indennizzi per effetto di eventuali altri e diversi “sinistri” ricadenti nelle stesse annualità di polizza;
(iii) nonché tenuto conto di altra disposizione negoziale e/o di legge ritenuta applicabile.
In ogni caso:
5. con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% e accessori di legge, per entrambi i gradi di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 366/2021 del 22.06.2021, il Tribunale di Enna rigettava la domanda proposta dagli attori (odierni appellanti) avente ad oggetto una richiesta di risarcimento dei danni, per responsabilità professionale degli odierni appellati, in relazione alla prestazione professionale resa in qualità di avvocati in un giudizio di responsabilità extracontrattuale incardinato dagli eredi di due soggetti che perdevano la vita in un sinistro stradale;
segnatamente la responsabilità professionale sarebbe derivata dalla mancata chiamata in giudizio, da parte dei professionisti, dell' in qualità di società che assicurava la R.C. del mezzo su cui erano Controparte_6
trasportati i deceduti congiunti degli attori, così provocando – secondo la loro prospettazione – la prescrizione del relativo diritto.
Per una migliore comprensione dei fatti di causa giova evidenziare che in data 07.07.2008, a causa di un grave sinistro occorso tra una AT 500, condotta da , e una AT AV (di proprietà di ) Persona_2 Parte_4
condotta da perdevano la vita , (fratello degli odierni appellanti) e Controparte_7 Persona_2 Persona_3
(madre degli odierni appellanti). Persona_4
All'indomani del sinistro, gli eredi e ottenevano stragiudizialmente (con l'assistenza degli odierni Pt_1 Per_2
appellati) un risarcimento dalla compagnia che assicurava la R.C. del veicolo AT AV di proprietà CP_8
dello , nei limiti del relativo massimale di € 700.000,00. In seguito, e (in Pt_4 Parte_3 Persona_1
proprio e n.q. di genitore esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori e insieme agli Pt_2 Pt_1
eredi , in considerazione dell'esaurimento del massimale della adivano il Tribunale di Per_2 Parte_5 Enna, affidando il relativo incarico agli Avv. e al fine di ottenere l'ulteriore risarcimento CP_1 CP_2
dovuto nei loro confronti da parte di e . E tuttavia in tale giudizio non veniva Controparte_7 Parte_4
convenuta l' compagnia assicurativa del veicolo su cui viaggiavano gli eredi degli attori come terzi CP_9
trasportati.
All'esito del giudizio in questione veniva accertata la responsabilità concorsuale dei conducenti e Per_2
e venivano condannati e al risarcimento dei danni nei confronti degli CP_7 Controparte_7 Parte_4
eredi (in complessivi € 101.531,64, in virtù della riduzione del 50%) e (in complessivi € Per_2 Pt_1
792.959,20).
Successivamente, nel 2018, gli eredi (stante il decesso di nel 2017) incoavano, dinnanzi al Pt_1 Persona_1
Tribunale di Enna, il giudizio per cui è causa volto ad accertare la responsabilità professionale degli Avv.ti CP_1
e lamentando la mancata proposizione della richiesta risarcitoria nei confronti della compagnia CP_2
assicurativa del veicolo su cui le vittime viaggiavano come terzi trasportati ( : condotta Controparte_6
processuale che avrebbe determinato la prescrizione del relativo diritto.
Il giudizio di primo grado si concludeva con il rigetto della domanda attorea in considerazione del fatto che nessuna ipotesi di imperizia o negligenza fosse stata posta in essere dai professionisti convenuti, anche perché le statuizioni della sentenza n. 512/2017 emessa dal Tribunale di Enna, nel giudizio conclusosi con il patrocinio dei difensori e erano risultate comunque favorevoli per gli eredi . CP_1 CP_2 Pt_1
Il Giudice di prime cure sosteneva che la scelta di non promuovere l'azione nei confronti dell fosse CP_10
il risultato di una meditata scelta processuale, voluta e concordata da con propri i difensori, in Persona_1
considerazione del fatto che l'esperimento di un'azione nei confronti della società assicurativa avrebbe presupposto la chiamata in giudizio dei congiunti del defunto quali litisconsorti necessari ex art. 149 Per_2
cod. ass., e tale possibilità sarebbe stata espressamente esclusa dall' in virtù del forte legame affettivo che Pt_1
univa le due famiglie coinvolte nel sinistro.
Inoltre, il Tribunale di Enna sottolineava, da un lato, che non sarebbe stato possibile provare ex post l'esito del giudizio non instaurato, dall'altro, che gli eredi avrebbero dovuto fornire la prova dell'effettivo danno Pt_1
subito: segnatamente non era stata fornita la prova della impossidenza dei danneggianti, i quali essendo impiegati (ovvero produttori di reddito) risulterebbero solvibili.
Con atto di appello del 25.09.2021, gli eredi e impugnavano la Parte_1 Parte_2 Parte_3
richiamata pronuncia innanzi a questa Corte, affidando le proprie censure a sei motivi di gravame.
Con il primo contestavano l'erronea ricostruzione da parte del Tribunale della volontà del padre Persona_1
in merito all'azione da esperire nei confronti degli eredi Per_2
In particolare, gli appellanti deducevano:
- che la conclusione cui è giunto il Giudice di prime cure non potrebbe giustificarsi sulla base del tenore letterale del mandato conferito dall' agli Avv.ti e in data 08.07.2008, che Pt_1 CP_1 CP_2
attribuiva loro il potere di “formulare apposita azione legale nei confronti della Compagnia d'assicurazione debitrice onde ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti”;
- che nessuna rilevanza assumerebbe il fatto che le missive inviate dagli Avv.ti e ella CP_1 CP_2
fase stragiudiziale, in merito alle richieste risarcitorie, fossero state destinate esclusivamente alle compagnie di assicurazione e non anche agli eredi del Per_2
- che non potrebbe rilevare la circostanza per cui nel 2012 gli avevano promosso l'azione risarcitoria Pt_1
nei soli confronti dei Sig.ri e , insieme agli eredi CP_7 Pt_4 Per_2
- che il motivo per il quale, fin dal 2009, non veniva intentata alcuna causa nei confronti degli eredi
[...]
risiedeva nel fatto che i professionisti e rappresentavano le posizioni di Per_2 CP_1 CP_2
entrambe le famiglie danneggiate, in una situazione di potenziale conflitto di interesse;
- che i professionisti sarebbero responsabili di non aver correttamente individuato la strategia difensiva più opportuna né al momento del conferimento dell'incarico, né successivamente, omettendo di informare adeguatamente il cliente sulle possibili strategie da intraprendere;
- che i professionisti sarebbero responsabili della prescrizione del diritto risarcitorio esperibile nei confronti dell' non avendo posto in essere alcun un atto interruttivo della prescrizione;
CP_9
- che i professionisti avrebbero dovuto approfondire la dinamica del sinistro al fine di verificare la sussistenza di qualche forma di responsabilità in capo al al fine di ottenere l'integrazione del Per_2
risarcimento da parte della relativa società assicurativa. Con il secondo motivo di gravame, contestavano l'affermazione contenuta nella sentenza appellata circa la presunta infruttuosità di una estensione della domanda risarcitoria nei confronti dell' per esaurimento CP_10
del massimale. Ed invero, gli appellanti censuravano l'accoglimento dell'eccezione (di inammissibilità ed intervenuta prescrizione del diritto) sollevata dall' volta ad estendere la pretesa risarcitoria nei propri CP_9
confronti.
Con il terzo motivo, gli eredi censuravano il capo della sentenza che sostiene la non prevedibilità ex post Pt_1
dell'esito della domanda che i professionisti avrebbero dovuto avanzare contro gli eredi e Per_2 CP_10
Evidenziavano sul punto che “appare molto più probabile che non che se gli avvocati e non avessero fatto CP_1 CP_2
prescrivere l'azione nei confronti dell' ed avessero promosso, per conto di , il relativo giudizio risarcitorio Controparte_6 Pt_1
nei confronti della detta compagnia e degli eredi del avrebbero ottenuto una sentenza di accertamento della Persona_2
corresponsabilità del nella verificazione del sinistro e, quindi, della condanna dell all'integrale Per_2 Controparte_11
risarcimento dei danni”.
Con il quarto motivo contestavano la statuizione in merito alla mancata prova del danno patito dagli appellanti.
Deducevano in proposito che il credito di € 792.959,20 vantato nei confronti dei Sig.ri e fosse Pt_4 CP_7
“un credito sulla carta non sussistendo alcuna ragionevole possibilità di recupero”, in considerazione del fatto che gli obbligati sono due impiegati pubblici, incapaci di adempiere la relativa obbligazione risarcitoria, non essendo inoltre titolari di beni immobili, se non di minime quote in comunione ereditaria. Ne discenderebbe, dunque, un danno concreto ed attuale.
Con il quinto motivo di impugnazione, gli appellanti si dolevano del capo della sentenza relativo alla regolamentazione delle spese di lite, chiedendo la condanna alla rifusione a carico dei convenuti o, in subordine,
l'integrale compensazione, atteso che gli appellanti, al tempo dei fatti di causa, non avrebbero avuto alcun rapporto con i professionisti, in considerazione della loro minore età.
Con l'ultima doglianza, gli appellanti prendevano posizione su un aspetto, invero, non trattato dalla sentenza impugnata: quello dell'efficacia del documento di revoca del mandato e successiva “restituzione dei documenti” prodotto dagli appellati in primo grado. Ed invero, evidenziavano la carenza di autenticità del documento con il quale il 4.11.2009 avrebbe revocato l'incarico degli Avv.ti e con contestuale Persona_1 CP_1 CP_2 restituzione dei documenti. Rilevavano come in primo grado avessero disconosciuto tempestivamente la firma riferibile a in quanto non conforme all'originale e non autentica. Sottolineavano che anche a Persona_1
ritenere valida la revoca del mandato da parte dello stesso , i professionisti si sarebbero resi Persona_1
responsabili dell'intervenuta prescrizione del diritto risarcitorio nei confronti della società assicurativa, in quanto avrebbero dovuto informare l' che il credito risarcitorio verso l era Persona_1 Controparte_11
soggetto a termine prescrizionale e che, in una certa data, si sarebbe prescritto.
Alla luce di tali motivi, gli appellanti chiedevano la condanna dei due professionisti al risarcimento dei danni per responsabilità professionale nella misura pari ad € 792.959,20.
Con comparsa del 10.02.2022 si costituivano nel presente giudizio gli Avv.ti e che, in via CP_1 CP_2
preliminare, eccepivano l'improcedibilità dell'appello proposto in violazione dell'art. 342 c.p.c., nonché
l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 c.p.c. o, in subordine, ex art. 345 c.p.c.
Nel merito, evidenziavano la correttezza della sentenza impugnata, contestando quanto dedotto ex adverso dagli appellanti.
In via istruttoria, chiedevano disporsi accertamenti tecnici necessari al fine di verificare giudizialmente l'autenticità della firma del congiunto, disconosciuta dagli appellati, nonché prova per testi.
Si costituiva n.q. di società di assicurazione per i rischi professionali collegati alla responsabilità Controparte_3
civile degli Avv.ti e con comparsa del 10.02.2022, eccependo, in via principale, CP_1 CP_2
l'inammissibilità dell'appello, ex art. 348 bis c.p.c., per manifesta infondatezza. Sempre in via preliminare veniva eccepita l'inammissibilità dell'appello poiché contenente una domanda nuova: ed invero, gli appellanti avrebbero abbandonato la prospettazione con cui lamentavano della mancata proposizione di una domanda ex art. 141
c.d.a.. per formulare ora una censura della sentenza in relazione alla mancata proposizione di una domanda ex art. 144 o 149 c.d.a.
Nel merito, chiedeva il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto, non potendosi ravvisare forme di responsabilità professionale in capo agli appellati. In via subordinata, nel caso di riforma della sentenza di primo grado, chiedeva accertarsi la decadenza dei professionisti dal diritto all'indennizzo per comportamento doloso nonché il rigetto della domanda di manleva eventualmente proposta dagli assicurati. In ulteriore Con subordine chiedeva la riduzione dell'indennizzo ex art. 1893 c.c., ovvero la copertura del danno entro il massimale assicurativo di € 700.000,00.
La Corte, con ordinanza del 30.03.2022, rigettava le eccezioni ex artt. 348 bis e 348 ter c.p.c. sollevate dagli appellati e dichiarava inammissibili le richieste istruttorie, rinviando per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 31.10.2024, svolta in modalità cartolare, la Corte, all'esito del deposito delle note ex art. 127ter c.p.c. poneva la causa in decisione previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c. La Suprema Corte ha chiarito che
“Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. Sez.
Un. -, Sentenza n. 27199 del 16/11/2017, Rv. 645991 - 01).
Nel caso di specie l'impugnazione contiene una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuta e contrasta le ragioni addotte dal primo Giudice.
Sempre in via preliminare va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per proposizione di domanda nuova da parte appellante: è sufficiente dare lettura alla memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 c.p.c. depositata nel giudizio di primo grado per avvedersi del fatto che gli attori lamentavano la mancata proposizione di domanda non solo
Cont nei confronti della sola ai sensi dell'art. 141 c.d.a., ma anche ai sensi dell'art. 144 c.d.a. (testualmente: “gli odierni attori avrebbero potuto agire nei confronti della compagnia anche ai sensi dell'art. 144 del cod. ass. (se Controparte_6
l'azione non fosse stata dichiarata prescritta), in quanto quest'ultima ad oggi riveste la qualità di assicurazione del veicolo che ha causato in concorso il sinistro stradale mortale”).
Nel merito, l'appello risulta infondato, sebbene si renda necessaria una correzione dell'iter motivazionale posto a sostegno della decisione.
Segnatamente, in relazione al motivo di impugnazione teso a censurare il ragionamento del Tribunale laddove ha escluso la volontà di di agire nei confronti degli eredi , è evidente che la questione oggetto di Pt_1 Per_2
scrutinio attiene all'individuazione dell'esatta portata non soltanto dell'incarico professionale ma, a monte, degli obblighi professionali gravanti sull'avvocato.
A tal proposito non può che prendersi le mosse da quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza della
Corte di Cassazione, secondo cui nell'adempimento dell'incarico professionale conferitogli, l'obbligo di diligenza da osservare ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1176, comma 2, e 2236 c.c. impone all'avvocato di assolvere, “sia all'atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto, (anche) ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente, essendo tenuto a rappresentare a quest'ultimo tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi;
di richiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso;
di sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole. A tal fine incombe su di lui l'onere di fornire la prova della condotta mantenuta, insufficiente al riguardo, dovendo ritenersi il rilascio da parte del cliente delle procure necessarie all'esercizio dello "jus postulandi", attesa la relativa inidoneità ad obiettivamente ed univocamente deporre per la compiuta informazione in ordine a tutte le circostanze indispensabili per l'assunzione da parte del cliente di una decisione pienamente consapevole sull'opportunità o meno d'iniziare un processo o intervenire in giudizio”. (Cass. Sez. 3,
19/07/2019, n. 19520)
Sulla scorta dell'insegnamento che precede, risulta del tutto evidente che – al di là della generica portata del mandato conferito – spetta all'avvocato il compito di indirizzare i propri assistiti anche in relazione alla possibilità di promuovere un'azione che possa risultare funzionale al raggiungimento dell'obiettivo prefissato dal proprio cliente: nel caso di specie, ovviamente, il risarcimento di tutti i danni conseguenti al sinistro verificatosi in data
07/07/2008. Difatti, come chiaramente affermato dalla giurisprudenza di legittimità “la procura alle liti (art. 83 cod. proc. civ.), che abilita il difensore ad esercitare i poteri normativamente spettantigli nel processo, presuppone un rapporto di mandato, con rappresentanza speciale processuale, tra lo stesso e il cliente, il cui contenuto è determinato dalla natura del rapporto controverso
e dal risultato perseguito dal mandante nell' intentare la lite o nel resistere ad essa” (Cass. Sent. n. 6264 del 18/04/2003).
Ne consegue che le valutazioni espresse dal giudice di prime cure, circa la rilevanza determinante della volontà Cont di e di non agire nei confronti degli eredi di (e quindi dell ai Parte_3 Persona_1 Persona_2
sensi dell'art. 145-149 c.d.a.), non possono condividersi poiché fondate su un ragionamento meramente induttivo, certamente opinabile, e soprattutto in difetto di una prova documentale circa la delimitazione del mandato ricevuto.
In altri termini, nel caso di specie, in assenza di prova diretta su quale fosse la effettiva volontà dei clienti (non essendo stata espletata alcuna attività istruttoria nel corso del giudizio di primo grado), la stessa non può desumersi solo sulla base del fatto che le parti avessero rapporti di amicizia, trattandosi di mera congettura e non di presunzione desumibile da indizi gravi, precisi e concordanti.
Ciò posto, l'aspetto che, a ben vedere, assume rilevanza logica prioritaria ai fini del decidere, attiene alla verifica dello spazio temporale nel corso del quale il rapporto professionale tra e gli odierni appellati ebbe Persona_1
a svolgersi. Ed invero, tale questione, controversa tra i litiganti, sebbene di fondamentale importanza, risulta sostanzialmente ignorata dalla pronuncia di prime cure.
Ebbene, mentre gli appellanti ritengono che il rapporto professionale tra le parti si sia svolto ininterrottamente sin dal giorno 8.7.2008 (data di conferimento del primo incarico professionale), secondo gli appellati il rapporto si sarebbe interrotto il 4.11.2009, sulla scorta della scrittura datata 4.11.2009 con cui provvedeva a Persona_1
revocare il mandato ai difensori con contestuale richiesta di restituzione della documentazione inerente al sinistro con invito agli odierni appellati “di astenersi dal compiere qualsiasi ulteriore attività difensiva in senso al superiore sinistro”,
per poi riprendere successivamente al 14.3.2012 a seguito del conferimento della procura funzionale alla promozione del giudizio conclusosi con sentenza 512/2017 del Tribunale di Enna.
È evidente la decisiva rilevanza di tale questione, posto che, in base al chiaro tenore testuale del documento,
a decorrere da quel momento (e cioè dal 4.11.2009) dovrebbe ritenersi venuto meno ogni rapporto professionale tra il padre degli appellanti (successivamente deceduto) e gli appellati, difettando quindi in radice – in un momento in cui nessuna delle azioni che astrattamente avrebbero potuto essere spiegate era ancora prescritta – qualsivoglia rapporto contrattuale tra le parti sulla base del quale fondare una responsabilità professionale degli appellati.
Gli appellanti ritengono che tale documento sia inutilizzabile essendo stato disconosciuto nel corso del giudizio di primo grado, ed essendo gli appellati decaduti dal potere di chiederne la verificazione, poiché decaduti dalla prova per non averne reiterato la richiesta in sede di precisazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado.
Quanto dedotto non coglie nel segno.
Ed invero, sul punto va rilevato che la giurisprudenza di legittimità ha recentemente chiarito che “L'art. 2719
c.c. - che esige un espresso disconoscimento della conformità con l'originale delle copie fotografiche o fotostatiche - è applicabile tanto alla ipotesi di disconoscimento della conformità della copia al suo originale, quanto a quella di disconoscimento della autenticità di scrittura o di sottoscrizione, ed entrambe le ipotesi sono disciplinate dagli artt. 214 e 215 c.p.c., con la conseguenza che la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta, tanto nella sua conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione del loro autore, se la parte comparsa non la disconosce in modo specifico ed inequivoco alla prima udienza o nella prima risposta successiva alla sua produzione;
tale effetto si produce anche quando uno o più eredi non dichiarino entro tali termini - in modo rituale, chiaro ed inequivoco - di non conoscerle. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto idoneo il disconoscimento effettuato dall'erede che si era limitato a dichiarare di "nutrire forti dubbi" sull'autenticità delle contestate scritture private anche se prodotte solo in fotocopia e di non escludere la possibilità che le stesse fossero state composte e firmate dall'apparente sottoscrittrice per uno scopo di pacificazione familiare). (Cass. Sez. 2, 18/07/2024, n. 19850, Rv. 671778 - 01)
Ed invero “Il disconoscimento della conformità all'originale della copia informatica di scrittura analogica depositata telematicamente
è disciplinato dall'art. 2719 c.c., e non dalla normativa in tema di processo civile telematico, sicché tale disconoscimento deve essere effettuato, a pena di inefficacia, mediante dichiarazione che evidenzia in modo chiaro e univoco il documento che si intende contestare
e gli aspetti differenziali rispetto all'originale, essendo poi rimesso al giudice l'accertamento di detta conformità attraverso le prove offerte in giudizio, comprese le presunzioni, a differenza di quanto si verifica per il disconoscimento della scrittura privata ex art.
215, comma 1, n. 2), c.p.c. che, in mancanza di verificazione, ne impedisce l'utilizzabilità.” (Cass. Sez. L., 07/10/2024, n.
26200, Rv. 672585 - 01)
Ancora, sempre sul disconoscimento formale (di copie fotografiche) la S.C. ha chiarito che esso “deve avvenire, a pena di inefficacia, attraverso una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni.” (così Cass. n. 16557/2019 e Cass. n. 24634/2021).
Nel caso di specie gli appellanti (in seno alla memoria 183 co. 6 n. 1 c.p.c.) deducevano “la irrilevanza ed inconducenza del predetto documento, non avendo alcun valore di prova documentale, essendo non conforme all'originale, con riserva di contestarne
l'autenticità della sottoscrizione al momento dell'eventuale deposito dell'originale.”
E' evidente, sulla scorta del tenore testuale dell'eccezione, così come formulata dagli odierni appellati, che essi non abbiano inteso disconoscere l'autenticità della scrittura, in relazione alla sua provenienza (mettendo in discussione l'autenticità della sottoscrizione del loro defunto padre), riservandosi solo la possibilità di farlo in seguito.
E' altrettanto evidente che una mera dichiarazione di intenti non ha valenza di disconoscimento.
Peraltro la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il cd. diniego di originale, con cui viene contestata la stessa esistenza dell'originale di un documento prodotto in copia, richiede “la querela di falso, al fine di espungere dall'ordinamento la copia artificiosamente creata, privandola di efficacia probatoria” (Cass. Sez. 5, 05/01/2025, n. 134).
Quindi, sulla scorta delle stesse difese di parte appellante, deve ritenersi che il documento di revoca del mandato sia stato effettivamente posto in essere. Ma a ben vedere, sotto il secondo profilo, e cioè quello del disconoscimento di conformità della copia all'originale, non risulta che gli appellanti abbiano in alcun modo chiarito quali sarebbero gli aspetti differenziali che presenterebbe l'atto di revoca del mandato (allegato in copia informatica dagli odierni appellati) rispetto all'originale, utilizzando una formula di stile e così contravvenendo alle chiare indicazioni fornite dalla giurisprudenza di legittimità.
In definitiva, sulla scorta delle considerazioni che precedono, deve concludersi per la piena utilizzabilità, ai fini del decidere, del documento in questione, in base al quale deve ritenersi provato che a decorrere dal 4.11.2009 venne interrotto ogni rapporto professionale tra i due professionisti ed il padre degli odierni appellanti.
Ne consegue che, una volta interrotto il primo rapporto professionale, il secondo rapporto professionale ebbe a sorgere tra le parti solo a seguito del conferimento della procura funzionale all'incardinamento del giudizio civile poi conclusosi con sentenza 512/2017 del Tribunale di Enna, e cioè a partire dal decorrere dal 14.3.2012.
E' quindi evidente che alla data del 4.11.2009 nessuna delle azioni astrattamente esperibili a tutela degli interessi delle odierne parti appellanti poteva ritenersi prescritta, donde l'insussistenza di alcuna ipotesi di responsabilità in relazione a tale primo lasso temporale. Difatti, deve ritenersi che le conseguenze negative dello spirare del termine di prescrizione biennale previsto dall'art. 2947 c.c. siano direttamente addebitabili ad Persona_1 (dante causa degli odierni appellanti) che, avendo revocato il mandato ai due professionisti, rimase poi inerte anziché rivolgersi ad altro legale (arg. ex art. 1227 co. 2 c.c.).
Peraltro, del tutto inammissibile deve ritenersi la deduzione evidenziata, in via subordinata, dagli appellanti, solo con l'atto introduttivo del presente giudizio, volta a far valere la violazione di un obbligo informativo in capo ai difensori, trattandosi evidentemente di mutatio libelli (non essendo tale aspetto mai stato dedotto nel corso del primo grado di giudizio), come tale integrante domanda nuova, inammissibile ex art. 345 c.p.c. (“La modificazione della domanda ammessa in corso di causa può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa ("petitum" e "causa petendi"), purchè la domanda così modificata risulti comunque inerente alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e siano rispettate le preclusioni processuali previste dall'art. 183 c.p.c.. Ne consegue che detta modificazione, qualora avvenga dopo la scadenza del termine ex art. 183, comma 6, c.p.c., risulta inammissibile;
qualora formulata per la prima volta in appello, costituisce un "novum" inammissibile, vietato dall'art. 345, comma 1, c.p.c..”; Cass. Sez. 3, 21/11/2017, n. 27566).
Quanto al secondo periodo temporale, successivo al conferimento dell'incarico professionale avvenuto in data
Cont 14.3.2012, è pacifico che a quell'epoca qualsiasi azione esperibile nei confronti di fosse già prescritta, ai sensi dell'art. 2947 co. 2 c.c., per come peraltro statuito dalla richiamata pronuncia del Tribunale di Enna intercorsa nel 2017, con statuizione emessa nei confronti delle stesse parti appellanti e passata in giudicato.
Donde il mancato esperimento dell'azione nell'ambito di quel giudizio non può certamente ritenersi frutto di negligenza professionale, ma al contrario scelta opportuna. Le considerazioni che precedono consentono di ritenere assorbiti tutti i motivi d'appello, dovendosi confermare, seppur con una diversa motivazione, la corretta statuizione finale del Tribunale di Enna circa l'assenza di responsabilità professionale in capo agli odierni appellati.
Quanto al motivo di gravame inerente la regolamentazione delle spese di lite esso non può trovare accoglimento in quanto la statuizione di condanna in favore dei convenuti e del terzo chiamato in garanzia è giuridica conseguenza, per un verso, della soccombenza degli attori rispetto alla domanda da loro proposta nei confronti dei convenuti e, per altro verso, la condanna degli attori al pagamento delle spese in favore del terzo chiamato in causa è conseguenza, stante l'infondatezza della domanda proposta nei confronti dei convenuti, del principio di causalità, per avere gli attori dato causa al processo giustificando, in tal modo, la chiamata in causa del terzo da parte dei convenuti (cfr. ex plurimis
Cass. 2492/2016).
Anche le spese del presente grado di giudizio seguono ex art. 91 c.p.c. il principio della soccombenza e, liquidate sulla scorta dei parametri indicati dal DM 55/2014 e succ. mod., sono poste carico degli appellanti, in solido, e liquidate in favore di ciascuno degli appellati, nella misura pari a € 9.256,00 per compensi (valore dichiarato della causa pari a € 792.959,20, fase studio, fase introduttiva, fase decisoria;
parametri minimi;
escluso il compenso per la fase istruttoria in ragione del mancato svolgimento di attività riconducibili a tale fase), oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, oneri fiscali e previdenziali come per legge.
Ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater, d.P.R.n.115/2002, deve darsi atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico degli appellanti, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per l'impugnazione ex art. 13, co. 1, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Caltanissetta, Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello iscritto al n.
236/2021 R.G. proposto da e avverso la sentenza del Tribunale Parte_1 Parte_2 Parte_3
di Enna n. 366/2021, pubblicata in data 22/06/2021, così provvede:
- rigetta l'appello e conferma, per l'effetto, la sentenza appellata;
- condanna gli appellanti, in solido, alla rifusione delle spese di lite affrontate dalle parti appellate nell'ambito dell'odierno giudizio di appello, liquidate, per ciascuna di esse, in € 9.256,00 per compensi, oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, oneri fiscali e previdenziali come per legge;
- dà atto, ai sensi dell'art.13, co.
1-quater, d.P.R.n.115/2002, che sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico degli appellanti, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione ex art.13 co. 1, se dovuto.
Così deciso a Caltanissetta, nella Camera di Consiglio della sezione civile, il 28.2.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Gaetano Sole Dott. Emanuele De Gregorio