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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 08/04/2025, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 29/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Cecilia Branca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 29/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CLAUDIO Parte_1 C.F._1
MISEROCCHI, presso il quale è elettivamente domiciliato
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CLAUDIO Parte_2 C.F._2
MISEROCCHI, presso il quale è elettivamente domiciliata
ATTORI contro
C.F. ), già contumace Controparte_1 CodiceFiscale_3
(P.IVA ), con il patrocinio dell'avv. PAOLO BAROZZI, dell'avv. CP_2 P.IVA_1
LUCIA OSTONI e dell'avv. ROBERTO ROCCARI, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. ROBERTO ROCCARI
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Forlì, ogni contraria istanza disattesa, eccezione e difesa, così provvedere:
IN VIA PRINCIPALE, accertata e dichiarata la violazione degli articoli 81 cpv 640 cp (truffa aggravata) in relazione all'art. 67 n. 2 (nesso eziologico), art. 67 n. 7 (danno ingente), art. 67 n. 11
(abuso relazioni domestiche, d'ufficio e d'opera), e/o dell'art. 168 D.Lgs. 24.2.1958 n. 98 (TUF:
pagina 1 di 16 confusione patrimoni), e/o dell'art. 167 D.Lgs. 24.2.1958 n. 98 (TUF: gestione infedele), e/o dell'art.
646 cp (appropriazione indebita aggravata) in relazione all'art. 67 n. 11 (abuso relazioni domestiche,
d'ufficio e d'opera), da parte del Sig. , Promotore finanziario AZ PI Controparte_1
Management SGR Spa, per le causali e per i fatti descritti in atto di citazione;
conseguentemente,
CONDANNARE i convenuti in solido tra loro ed ognuno per il proprio titolo e per gli effetti dell'art.
31 comma 3 D.Lgs. 58/1998, a pagare agli attori a titolo di risarcimento danni la somma di €
52.620,00 e/o, sempre per i fatti e causali di cui in premessa, a restituire la somma di € 52.620,00, ovvero quella minor somma che dovesse risultare di giustizia, oltre in ogni caso la somma di €
10.000,00 a titolo di risarcimento ex delicto (danno non patrimoniale, morale), oltre rivalutazione monetaria ed interessi moratori dal dì del dovuto al saldo effettivo;
in ogni caso, accertato quanto sopra, condannare AZ PI Management SGR Spa in persona del suo Lrpt, in solido con il Sig. , a corrispondere e/o restituire all'attore la somma Controparte_1 di € 52.620,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi moratori dal dì del dovuto al saldo effettivo;
in ogni caso accertare e dichiarare che la condotta del Promotore finanziario Sig. Controparte_1 ha integrato un illecito civile e, per l'effetto, condannare i convenuti in solido tra loro al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dalla Sig.ra (morale), danni che si indicano Parte_2 presuntivamente in € 10.000,00 ovvero quella minor somma che sarà ritenuta di giustizia.
Vinte le spese”.
Per parte convenuta – AZ S.p.A.:
“Voglia il Tribunale:
- nel merito, in via principale, rigettare interamente le domande avversarie, in quanto infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, dichiarare che AZ nulla deve agli attori ad alcun titolo;
- in via subordinata, accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del sig. nel Controparte_1
verificarsi del danno dedotto da controparte e condannarlo di conseguenza;
- in via gradatamente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande ex adverso formulate nei confronti della Società, accertare e dichiarare che nella fattispecie dedotta in giudizio gli investitori de quibus hanno mantenuto una condotta gravemente colposa, concorrendo così alla determinazione dei pretesi danni di cui e causa e, per l'effetto, ridurre ex art. 1227 c.c. l'eventuale condanna al risarcimento dei danni richiesti da parte attrice nella misura che sarà ritenuta di giustizia;
- in via istruttoria, rigettare le istanze istruttorie avversarie per le ragioni esposte in atti.
Con vittoria di spese e competenze come per legge”.
pagina 2 di 16 Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, in qualità di erede di Parte_1 Per_1
e in proprio e in qualità di erede di (quest'ultimo
[...] Parte_2 Persona_1
rispettivamente padre e marito degli odierni attori, deceduto in data 26 ottobre 2019, come da doc. 6 di parte attrice), convenivano in giudizio e AZ S.p.A., rassegnando le conclusioni Controparte_1
riportate in epigrafe.
A sostegno delle loro domande, gli attori esponevano che:
- e con posizione cliente AZ n. 58964, avevano investito con Persona_1 Parte_2
profilo equilibrato/moderato, sin dal 1994, somme per oltre 185.000 euro, avvalendosi esclusivamente della consulenza del promotore il quale aveva ottenuto, a fronte della proficua Controparte_1
attività prestata in favore dei coniugi sino al 2010, la totale fiducia dei risparmiatori;
- A far data dal 2010, però, cambiando modus operandi, aveva indotto i settantenni CP_1 Per_1
e – attraverso raggiri consistiti nella promessa di risparmi pari alle commissioni
[...] Parte_2
per le operazioni di investimento – a consegnargli somme di denaro in contanti, promettendo loro di investirli personalmente, in modo da accedere ai benefici che AZ S.p.A. riservava ai propri dipendenti e che avrebbe “girato” ai risparmiatori, per conto dei quali egli avrebbe operato;
- Le somme complessive che i coniugi avevano così versato al ammontavano ad euro CP_1
52.620,00, in parte mediante assegni e in parte in contanti. Segnatamente, in ordine cronologico, gli attori esponevano di aver corrisposto, in data 8 aprile 2010, in contanti, la somma di euro 6.800,00 e in data 10 settembre 2013, la somma di euro 6.580,00; dette dazioni di denaro venivano garantite dal promotore, rispettivamente, mediante rilascio di un assegno bancario di euro 7.000,00 e quietanza di pagamento con indicazione del tasso garantito (docc. da 8 a 10 di parte attrice). Le residue somme, invece, venivano corrisposte dai coniugi mediante assegni bancari finalizzati alla conclusione dell'ordine n. 074913 del 14 aprile 2014 per l'operazione di euro 20.240,00 (docc. 11 e 12 di parte attrice) e dell'ordine n. 0058964 del 2 gennaio 2017 per euro 19.000,00 (docc. 13 e 14 di parte attrice);
- Sennonché, nell'estate del 2017, resi edotti che veniva sospeso da AZ S.p.A. Controparte_1 dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario abilitato alle offerte fuori sede, per “comportamento scorretto nei confronti della clientela”, constatavano, a seguito di verifica presso la SIM convenuta, di essere stati truffati e raggirati dal convenuto promotore finanziario, il quale si era appropriato, nel corso degli anni, della somma complessiva di euro 52.620,00 corrispostagli dai risparmiatori Parte_3
come dimostravano peraltro gli attori attraverso la produzione delle fonti di prova raccolte in
[...]
seno al procedimento penale avviato nei confronti del presso il Tribunale di Forlì (R.G.P.M. CP_1
n. 305/2018 e R.G.G.I.P. n. 2348/2018), conclusosi con sentenza n. 55/2020 emessa in data 24 gennaio pagina 3 di 16 2020, con cui patteggiava la pena prevista per il reato di appropriazione indebita;
CP_1
- In ultimo, esponevano di aver inutilmente proposto istanza di mediazione, a cui AZ S.p.A. non aveva partecipato (docc. 17 e 18 di parte attrice);
- Evidenziavano, in virtù del rapporto di occasionalità necessaria ravvisabile tra il fatto illecito commesso dal promotore e le incombenze affidate al da AZ S.p.A. (docc. 19, 20 e 23 di CP_1
parte attrice), la sussistenza di responsabilità solidale ed oggettiva in capo alla SIM convenuta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31, comma III, del D.lgs. 58/98 (TUF).
Si costituiva AZ PI Management SGR S.p.A., chiedendo, in via principale, il rigetto delle avverse domande e, in subordine, l'accertamento della responsabilità esclusiva del Controparte_1
per i danni dedotti da controparte, nonché, in via ulteriormente subordinata, l'accertamento del concorso del fatto colposo degli odierni attori e, per l'effetto, l'esclusione (art. 1227, comma 2 c.c.), o la riduzione (comma 1 art. cit.), del risarcimento per i danni domandati in questa sede.
A sostegno delle proprie domande, eccepiva:
- Che i coniugi – clienti del Gruppo AZ sin dal 1997 – nonché il medesimo Persona_2
attore (titolare di due dossier, di cui uno cointestato col padre), ricevevano, per tutte Parte_1
le operazioni di investimento/disinvestimento, puntuali e periodici prospetti riepilogativi (docc. 2 e 2bis di parte convenuta) così dimostrando, da un lato, che le operazioni ivi indicate avevano avuto puntuale esecuzione, oltre alla correttezza e all'adempimento dei relativi obblighi informativi da parte di AZ
S.p.A.; dall'altro, però, evidenziavano in tal modo che gli investitori conoscevano bene le “normali” modalità di corresponsione delle somme destinate alle operazioni finanziarie;
- Difatti, eccepiva la convenuta, la somma di euro 52.620,00 asseritamente consegnata dal 2010 al 2017 al – in contanti oppure mediante assegni in bianco, in spregio alla prassi sino a quel momento CP_1
da loro osservata e alle avvertenze a riguardo (doc. 4 di parte convenuta) – non risulta essere mai pervenuta ad AZ PI e, conseguentemente, mai rendicontata;
di ciò, peraltro, prima dell'azione esperita in questa sede, mai i coniugi si dolevano;
- AZ PI, inoltre, esponeva che la mancata adesione alla procedura di mediazione era dipesa dall'omessa trasmissione della documentazione comprovante le dazioni di denaro al (doc. 3 CP_1
di parte convenuta);
- Invero, la società convenuta eccepiva in questa sede l'assenza di prove circa l'effettivo versamento in contanti delle somme in favore del e l'estraneità rispetto alla provenienza dei moduli AZ CP_1
di cui ai docc. 11 e 13 di parte attrice, che pertanto disconosceva ex art. 214 c.p.c.;
- Alla stessa stregua, AZ PI S.p.A. eccepiva la propria estraneità rispetto alla condotta posta in essere dal CP_1
pagina 4 di 16 - Evidenziava l'infondatezza dell'avversa tesi nella misura in cui la dichiarazione resa dal a CP_1 quietanza dell'importo di euro 6.800,00 ricevuto dai coniugi, nulla dimostrava rispetto alla finalità della dazione della somma;
- Inoltre, AZ PI S.p.A. eccepiva l'insussistenza o comunque l'interruzione del nesso di occasionalità tra la condotta illecita del e l'esercizio delle mansioni affidategli da AZ CP_1
PI, a fronte della condotta irrituale, o quantomeno gravemente imprudente, dei coniugi investitori: le controparti, mediante l'uso della normale diligenza, avrebbero potuto e dovuto rilevare le anomalie nella condotta del promotore finanziario;
peraltro gli stessi investitori avevano dimostrato consapevole e fattiva acquiescenza alla violazione delle regole (dazioni in denaro contante), conferendo i risparmi in modalità non conformi alle procedure e alla prassi loro note;
- Alla luce di quanto esposto al punto precedente, infatti, AZ PI eccepiva il concorso di colpa degli investitori nella causazione del danno: i maggiori guadagni prospettati dal avevano CP_1
allettato i coniugi e indotto loro a violare consapevolmente le norme, sì determinando collusione e sinergia tra questi e il promotore;
- In ultimo, AZ PI contestava l'assenza di prove circa il danno non patrimoniale subito dalle controparti.
Alla prima udienza del 18 maggio 2022 il difensore di parte attrice depositava gli originali della citazione rinotificata. In quella sede, vista la mancata costituzione del convenuto Controparte_1
verificata così la regolarità della notifica, veniva dichiarata la contumacia di Controparte_1
Contestualmente, il Giudice concedeva i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
All'udienza del 15 marzo 2023 il Giudice – a fronte dell'istanza di verificazione avanzata ex art 216
c.p.c. in sede di prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. da parte attrice – autorizzava il deposito in originale della documentazione disconosciuta, disponendone la custodia in cassaforte;
inoltre, ammetteva prova per testi e per interpello, riservandosi sull'ammissione di CTU.
All'udienza del 16 dicembre 2024, svoltasi in modalità cartolare, le parti precisavano le conclusioni come riportate in epigrafe e il Giudice tratteneva la causa in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di note conclusionali e memorie di replica.
La domanda di parte attrice merita parziale accoglimento, nei limiti e nei termini che di seguito si esporranno.
Anzitutto occorre definire il thema decidendum.
in qualità di erede di e quest'ultima sia in proprio Parte_1 Persona_1 Parte_2
che in qualità di erede di (rispettivamente padre e marito degli odierni attori, Persona_1
pagina 5 di 16 deceduto in data 26 ottobre 2019, come da doc. 6 di parte attrice), adivano il suintestato Tribunale al fine di vedere accertata, da un lato, l'illiceità della condotta tenuta da nella veste di Controparte_1 promotore finanziario AZ S.p.A. abilitato alle offerte fuori sede;
e, dall'altro, la responsabilità per culpa in vigilando ascrivibile alla società convenuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del Decreto legislativo n. 58/1998 (Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione Finanziaria, c.d.
TUF).
Conseguentemente, gli odierni attori domandavano la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni patrimoniali – e non – patiti, che quantificavano, rispettivamente, in euro
52.620,00 ed euro 10.000,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi.
Così definito il perimetro della controversia in esame, la presente trattazione vaglierà dapprima la fondatezza della domanda di accertamento della responsabilità extracontrattuale asseritamente ascrivibile in capo al e, di poi, quella di natura oggettiva discendente in capo ad AZ CP_1
PI dall'art. 31 del TUF.
1. Sulla responsabilità da fatto illecito del CP_1
Anzitutto mette conto chiarire che, affinché possa configurarsi, in capo a la Controparte_1 responsabilità extracontrattuale prevista dall'art. 2043 cod. civ. è necessaria la sussistenza degli elementi che ne costituiscono il fondamento: illiceità della condotta;
elemento psicologico del dolo o della colpa;
ingiustizia del danno e nesso causale tra la prima e quest'ultimo (i.e. tra condotta illecita e danno).
Ebbene, dal corredo documentale prodotto in giudizio da parte attrice, emergono chiaramente i profili truffaldini della condotta posta in essere dal promotore finanziario ai danni dei coniugi Parte_3
[...]
Tra tutti, la sentenza medio tempore resa dal Tribunale di Forlì ex art. 444 c.p.p., alla quale indubbiamente può riconoscersi efficacia probatoria;
infatti, pur non contenendo un accertamento capace di fare stato nel giudizio civile, contiene comunque un'affermazione di responsabilità di cui il
Giudice di merito non può escludere il rilievo (ex multis, Cass., 11 maggio 2007, n. 10847; Cass. 19 novembre 2007, n. 23906) [doc. 16 di parte attrice].
Nella parte motiva della sentenza n. 55/2020 emessa il 24 gennaio 2020 dal Tribunale di Forlì, infatti, il
G.I.P. riteneva sussistenti prove della responsabilità dell'imputato - emergenti dall'attività CP_1
investigativa della P.G. e dalla documentazione prodotta in atti.
Dagli atti prodotti da parte attrice in questa sede, emergono chiaramente elementi tali da poter ritenere sussistente la condotta antigiuridica descritta dagli odierni attori.
pagina 6 di 16 Si fa in particolare riferimento alle numerose denunce/querele presentate da altri investitori danneggiati che, con documentazione a sostegno, dichiaravano aver subito la sottrazione di ingenti somme di denaro;
nonché all'individuazione specifica di tra l'elenco delle persone cui era Persona_1 indirizzata l'attività criminosa del promotore (cfr. docc. 15a, 15b e 15c di parte attrice), (elenco) presente negli atti d'indagine della Guardia di Finanza.
Giova evidenziare, ulteriormente, che il procedimento penale N. R.G. 305/2018 scaturiva dall'autodenuncia presentata in data 18 gennaio 2018 dal medesimo presso la Procura della CP_1
Repubblica di Forlì.
In quella sede l'ex promotore finanziario AZ descriveva dettagliatamente la modalità con cui realizzava la propria illecita condotta: “[…] Iniziai così a giocare nel lotto, somme sempre più importanti, arrivando negli ultimi tempi a giocare circa 10.000 euro a settimana, fino ad appropriarmi dei soldi di ignari risparmiatori, a me affidati in forza del mio incarico di consulente finanziario, per sanare i debiti. In forza della mia ottima reputazione, i miei clienti, mi consegnavano soldi o effetti, a me intestati, per effettuare gli investimenti e io gli rilasciavo delle ricevute provvisorie, in alcuni casi moduli AZIMUT, in altri, dichiarazioni da me sottoscritte, in altri casi rilasciavo quali garanzie degli assegni in bianco a loro intestati. Questa attività, da me posta in essere, contraria alla normativa
CONSOB e della Banca d'Italia, è iniziata circa 8 anni fa, […]. Dalla ricostruzione risulta, che nel tempo mi sarei appropriato di una somma pari a € 2.540.427,50” (pagg. 1 e 2 del doc. 15b di parte attrice).
Da tali dichiarazioni emerge una rappresentazione dei fatti perfettamente sovrapponibile a quella descritta dagli odierni attori.
Ulteriormente, la Consob, con due delibere, n. 20578 del 13 settembre 2018 e n. 973 del 5 dicembre
2018, rispettivamente volte a sospendere e poi radiare il consulente, indicava analiticamente le disposizioni del Regolamento Intermediari, adottato con Delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio
2018, violate dal così come da accertamenti eseguiti dall'Ufficio Vigilanza Albo (docc. G e CP_1
F di parte attrice).
Invero, veniva specificamente contestata al la violazione degli artt. 158 comma 1 e 159, CP_1
comma 5 e 6 del Regolamento Intermediari citato, per aver il promotore, rispettivamente, “acquisito, anche mediante distrazione a favore di terzi, disponibilità di somme di pertinenza dei clienti;
effettuato operazioni non autorizzate;
omesso di eseguire le operazioni dei clienti;
comunicato informazioni nonché trasmesso documenti non rispondenti al vero”; “accettato mezzi di pagamento con caratteristiche difformi da quelle previste della legge” e “ricevuto finanziamenti dai clienti” (pag. 2 del doc. F di parte attrice).
pagina 7 di 16 A ciò si aggiunga che, chiamato a rendere interrogatorio formale, il , nonostante Controparte_1 rituale notifica dell'atto d'intimazione (si veda deposito telematico del 17 aprile 2023), non compariva.
Per il che, si devono a maggior ragione ritenere ammessi i fatti dedotti nei capitoli di prova ammessi e formulati da parte attrice, ai sensi e per gli effetti dell'art. 323, comma 1, c.p.c.
Tali elementi indiziari, per quanto gravi, precisi e concordanti, in uno con la sentenza di patteggiamento n. 55/2020 emessa dal Tribunale di Forlì, non possono che delineare l'illiceità della condotta del (Cass. Civ., sentenza del 30 luglio 2018, n. 20170) CP_1
Quanto al nesso di causalità, tali condotte illecite, fungendo da antecedente necessario al verificarsi dell'evento dannoso (le somme sottratte venivano corrisposte al promotore per gli investimenti dai lui promossi, invero mai eseguiti) sono eziologicamente collegate al danno ingiusto, la cui ingiustizia è da intercettarsi, in linea astratta, nella lesione dell'interesse alla realizzazione del credito derivante dai frutti prodotti dal loro investimento (lucro cessante), oltre che dalla perdita della disponibilità delle somme impegnate (danno emergente), a fronte della distrazione operata dal dei denari CP_1
corrispostigli in forza di mandati/ordini relativi a operazioni finanziarie di fatto mai ottemperati ed eseguiti.
Ciò determina la responsabilità del della causazione del danno sofferto dagli odierni Controparte_1
attori – da ritenersi effettivamente dimostrato alla luce della documentazione da loro riversata in atti e menzionata di seguito – quantificato, dunque, nel capitale che i coniugi credevano Persona_2
di aver investito, oltre interessi compensativi maturati per ciascun pagamento dal momento del rispettivo esborso alla data odierna sugli importi annualmente rivalutati (CC SU 17.2.1995 n. 1712).
Il si appropriava indebitamente della somma complessiva di euro 52.620,00, di cui: CP_1
- Euro 6.800,00 ricevuti in contanti in data 8 aprile 2010 (doc. 8 di parte attrice), data a partire dalla quale tale somma deve essere rivalutata, per un totale di euro 10.371,10;
- Euro 6.580,00 ricevuti in contanti in data 10 settembre 2013 (doc. 10 di parte attrice), data a partire dalla quale tale somma deve essere rivalutata, per un totale di euro 8.920,46;
- Euro 1.000 ricevuti in contanti in data 11 aprile 2014 (doc. 12 di parte attrice), data a partire dalla quale tale somma deve essere rivalutata, per un totale di euro 1.342,95;
- Euro 3.940 ricevuti in contanti in data 18 aprile 2014 (doc. 12 di parte attrice), data a partire dalla quale tale somma deve essere rivalutata, per un totale di euro 5.290,38;
- Euro 2.000 ricevuti in contanti in data 23 maggio 2014 (doc. 12 di parte attrice), data a partire dalla quale tale somma deve essere rivalutata, per un totale di euro 2.685,78;
- Euro 14.300 ricevuti con tre assegni rilasciati in data 18 aprile 2014 (doc. 12 di parte attrice), data a partire dalla quale tale somma deve essere rivalutata, per un totale di euro 19.201,23;
pagina 8 di 16 - Euro 19.000,00 ricevuti con assegni nel mese di gennaio 2017 (doc. 14 di parte attrice), mese a partire dal quale tale somma deve essere rivalutata, per un totale di euro 25.172,35.
Dunque, andrà sicuramente condannato al pagamento della somma di euro Controparte_1
72.984,25, già rivalutata come sopra.
Il suddetto credito di valuta produce interessi dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo.
2. Sul risarcimento del danno non patrimoniale.
Non può trovare accoglimento la domanda di condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali così come richiesta da parte attrice.
È costante e condivisibile orientamento di legittimità, infatti, a stabilire che “… il danno risarcibile ex art. 2059 c.c. è sempre un danno conseguenza. Ciò comporta che esso vada provato, non essendo ammissibile la ritenuta esistenza di tale danno, anche se conseguente a reato, come danno in re ipsa.
Ovviamente nell'ambito delle prove per l'esistenza di tale danno non patrimoniale il giudice potrà avvalersi anche della prova presuntiva (Cass. n. 20143 del 2009; Cass. n. 7695 del 2008). Ne può farsi ricorso alla liquidazione equitativa, inidonea a surrogare l'assolvimento dell'onere della prova in ordine all'esistenza del concreto pregiudizio” (ex multis, Cass. Civ. Ordinanza n. 8421 del 2011).
Se, infatti, è certamente provata la condotta illecita tenuta dal non sono state in alcun modo CP_1
allegate, e/o puntualmente provate, le conseguenze, rectius i pregiudizi (danni), che dalla stessa condotta illecita siano effettivamente derivati.
Da qui, l'infondatezza della domanda di risarcimento del danno morale da reato avanzata da parte attrice.
Gli attori avrebbero dovuto provare i fatti specifici che costituiscono il fondamento della domanda di risarcimento del danno morale da reato, secondo la regola generale prevista dall'art. 2697 cod.civ., consistenti nello sconvolgimento della loro esistenza, o comunque nell'alterazione della personalità o, ancora, dello stile di vita tenuto dai coniugi.
Così non è stato.
Gli attori, infatti, non hanno offerto neppure alcun elemento indiziario utilizzabile ai fini della prova presuntiva della loro sofferenza morale, nessuna circostanza da cui presumerla, non essendo a tal uopo sufficienti “mere enunciazioni di carattere generico, astratto, eventuale ed ipotetico” (Cass. Civ.
Ordinanza n. 28742 del 09/11/2018); essi, peraltro, non hanno neppure formulato alcun capitolo di prova idoneo a colmare detta lacuna.
Per quanto sin qui esposto, e segnatamente per non aver fornito la prova del pregiudizio patito in conseguenza della condotta illecita tenuta dal e, dunque, per non aver compiutamente CP_1
pagina 9 di 16 dimostrato i fatti costitutivi posti a base della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale da reato, detta domanda non merita accoglimento.
3. Sulla responsabilità di AZ PI S.p.A.
Gli odierni attori citavano in giudizio AZ S.p.A. in qualità di intermediaria finanziaria, per conto della quale il operava quale promotore abilitato alle offerte fuori sede (art. 30, comma 1, CP_1
TUF) e per la cui attività la stessa AZ S.p.A. sarebbe, secondo gli attori, chiamata a rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 31, comma 3, del TUF – species della più generale responsabilità dei padroni e committenti di cui all'art. 2049 c.c.
Segnatamente, l'art 31, comma 3, del TUF, prevede che “Il soggetto che conferisce l'incarico è responsabile in solido dei danni arrecati a terzi dal consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale”.
Criterio di imputazione, di natura legale, è il rischio d'impresa.
Invero, la ratio sottesa alla summenzionata forma di responsabilità indiretta per fatto altrui della società
d'intermediazione finanziaria è da individuarsi non solo nell'avvalimento dell'opera dei promotori (nel caso di specie del ai fini del perseguimento dei propri obiettivi, ma pure nella necessità di CP_1 fornire maggior tutela agli investitori “fuori sede”, considerata la vulnerabilità che deriva da questo tipo di offerte.
Ciò ha condotto il legislatore a delineare una disciplina normativa speciale volta “a responsabilizzare
l'intermediario nei riguardi dei comportamenti di soggetti - quali sono i promotori - che
l'intermediario medesimo sceglie, nel cui interesse imprenditoriale essi operano e sui quali nessuno, meglio dell'intermediario, è concretamente in grado di esercitare efficaci forme di controllo” (Cass.
Civ. sent. del 7 aprile 2006, n. 8229).
Premesso ciò, ai fini della configurabilità della responsabilità c.d. oggettiva è sufficiente: l'esistenza di un rapporto di preposizione con l'ausiliario danneggiante da cui derivi l'inserimento del promotore nell'organizzazione dell'impresa; che il comportamento illecito, di cui si è già ampiamente parlato, sia stato agevolato o reso possibile dalle incombenze affidategli e che tale condotta dell'ausiliario abbia cagionato un danno (Cassazione, sentenza del 24 gennaio 2007, n. 1516).
Si rileva, inoltre, che l'onere della prova ricade sugli attori, dovendo essi allegare, anche avvalendosi di mere presunzioni, l'inadempimento degli obblighi di controllo e vigilanza da parte dell'intermediario finanziario AZ S.p.A. e il nesso di causalità tra l'inadempimento e il danno sofferto, di cui devono fornire parimenti prova;
grava, invece, sull'intermediario la prova di aver ottemperato alle obbligazioni poste a suo carico;
nonché “di avere agito con la specifica diligenza richiesta” ex art. 23, comma 6,
pagina 10 di 16 TUF (ex multis, Cassazione sent. 17 febbraio 2009 n. 3773; Cassazione sent. 19 marzo 2010, n. 6708).
a) Sul rapporto di preposizione tra e AZ PI. CP_1
Nei fatti che occupano, il rapporto stabile e continuativo di collaborazione tra e la Controparte_1
società convenuta emerge inconfutabilmente dalla documentazione prodotta dalla medesima AZ
PI.
Difatti, che la società si fosse avvalsa dell'attività di consulenza del e che quest'ultimo avesse CP_1
agito in nome e per l'interesse di AZ PI (cfr. ex multis Cassazione, sentenza del 15 giugno
2016, n. 12283) si evince, a mero titolo esemplificativo, dai prospetti riepilogativi inviati dalla convenuta al defunto oltreché dai moduli di versamento sottoscritti dagli investitori Persona_1
(docc. da 4 a 6 di parte convenuta).
Nel primo documento, versato in atti da AZ PI sub doc. 6, si legge, alle pagg. 3, 15, e 31,
“Promotore: ” e alle pagine 39 e 49, “Consulente finanziario: Controparte_1 CP_1
”; quest'ultimo, peraltro, era infatti proprio colui il quale firmava, indicando anche il codice
[...] incaricato “484”, i moduli intestati ad AZ SGR S.p.A. nella sezione “Parte riservata ai soggetti incaricati – Cognome, nome e firma del promotore finanziario” come da docc. 4 e 5 di parte convenuta.
b) Sul nesso di occasionalità necessaria.
Una volta accertata, come al paragrafo che precede, la sussistenza del rapporto di preposizione tra il ed AZ PI S.p.A., e fugato ogni dubbio circa la natura illecita del fatto dannoso posto CP_1
in essere dal promotore finanziario incaricato (sul punto si veda il paragrafo 1), occorrerà ora verificare la configurabilità di un nesso di occasionalità necessaria tra l'incarico conferito dalla preponente
(AZ PI S.p.A.) al preposto e il danno provocato agli odierni attori (danno su cui si è già detto sopra).
A tale riguardo, la Corte di Cassazione ha chiarito che “Per la sussistenza di questo nesso, però, non è necessario che il fatto dannoso sia derivato dall'esercizio dell'incombenze ma è sufficiente che tale esercizio abbia esposto il terzo all'ingerenza dannosa del preposto. Se l'esercizio delle incombenze abbia esposto il terzo all'ingerenza dannosa del preposto, il preponente ne risponde anche se il preposto abbia abusato della sua posizione, andando oltre l'incarico ricevuto od espletato, contravvenendo alle istruzioni ricevute e alle modalità di svolgimento concordate, o sostituendo alle finalità perseguite dal preponente obiettivi egoistici di carattere illecito e persino delittuoso.” (Cass.
Civ. Ordinanza n. 28952 del 2024).
Nel caso che occupa è di tutta evidenza che il si fosse recato presso l'abitazione dei coniugi CP_1
pagina 11 di 16 nelle vesti di consulente finanziario, esattamente come accadeva sin dal 1997, al fine di promuovere offerte fuori sede, di talché il promotore ha realizzato la condotta illecita sopra descritta in virtù dell'incombenza conferitagli da AZ PI S.p.A.
Nel fare ciò, il abusava della sua posizione, allo scopo di perseguire fini delittuosi ed CP_1
egoistici, contravvenendo alle istruzioni e alle regole impartite dalla società preponente: egli – si ripete sintenticamente – aveva prospettato ai risparmiatori la possibilità di sostituirsi a loro nell'esecuzione delle operazioni finanziarie, investendo personalmente, ma per loro conto, somme di denaro per l'ammontare complessivo di euro 52.620,00; provvista da fornire rigorosamente – per ovvie ragioni – al con modalità non tracciabili. CP_1
Nonostante ciò, non potrà certamente ignorarsi l'ormai granitico orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo il quale “la violazione da parte del promotore finanziario degli obblighi di comportamento che la legge pone a suo carico non esclude la configurabilità di un concorso di colpa dell'investitore, qualora questi tenga un contegno significativamente anomalo ovvero, sebbene a conoscenza del complesso "iter" funzionale alla sottoscrizione dei programmi di investimento, ometta di adottare comportamenti osservanti delle regole dell'ordinaria diligenza od avalli condotte del promotore devianti rispetto alle ordinarie regole del rapporto professionale con il cliente e alle modalità di affidamento dei capitali da investire, così concorrendo al verificarsi dell'evento dannoso per inosservanza dei più elementari canoni di prudenza ed oneri di cooperazione nel compimento dell'attività di investimento.” (sul punto si vedano Cass. Civ. Ordinanza n. 17947 del 2020; nonché
Cass. Civ. sent. n. 16813/2015; Cass. Civ. sent. n. 22956/2015; Cass. Civ. sent. n. 4037/2016; Cass.
Civ. sent. n. 18928/2017).
L'accertamento che segue, dunque, si occuperà di verificare se, e in che misura, le modalità con cui i coniugi a far data dal 2010, hanno acquistato titoli AZ – o meglio, hanno creduto di Per_1
acquistare titoli AZ – per il tramite di hanno agevolato la verificazione del Controparte_1
danno patrimoniale da loro subito e in questa sede reclamato dagli attori.
In particolare, oggetto di analisi saranno le modalità con cui e hanno corrisposto i Per_1 CP_3
propri risparmi al consulente.
Prima di entrare nel merito deve ulteriormente precisarsi che “incombe sull'investitore l'onere di provare l'illiceità della condotta del promotore, mentre spetta all'intermediario di provare che l'illecito sia stato consapevolmente agevolato in qualche misura dall'investitore” (ex multis, Cass. Civ. sent. n.
18928/2017; Cass. Civ. sent. n. 6708/2010).
Secondo la prospettazione dei fatti operata dalla società convenuta, invero, la consegna di contanti nelle mani del promotore finanziario, da un lato, e l'emissione di assegni in bianco e/o intestati a terzi,
pagina 12 di 16 dall'altro, unitamente all'esperienza maturata dai risparmiatori clienti di AZ Persona_2
S.p.A. dimostrerebbe la consapevolezza degli attori nella “deviazione”, rispetto all'iter loro noto, posto in essere su proposta del promotore.
Peraltro, sono gli stessi attori ad ammettere ciò, nella misura in cui, in sede di atto di citazione, confessoriamente dichiaravano di aver accordato, ancora una volta, fiducia al promotore poiché allettati dai risparmi prospettati sulle commissioni, per tale via convincendoli a procedere con modalità del tutto inusuali, oltreché irregolari (cfr. “spiegava loro il Promotore, se fosse risultato che a fare quell'investimento era lui e non loro (da qui, a quel punto, la necessità della consegna del denaro in contante, ndr), non avrebbe dovuto pagare commissioni, in quanto Promotore e quindi beneficiario di un trattamento “speciale” da parte di AZ. Beneficio che, il Sig. assicurava che avrebbe CP_1
poi rigirato loro, a titolo di cortesia, visto il lungo rapporto tra di loro intercorso. Era così che il Sig.
riusciva a convincere gli ignari ed a lui fedelissimi clienti, assolutamente lontani CP_1 dall'allarmarsi proprio per l'estrema fiducia da loro riposta nella sua persona, considerandolo ormai
"uno di casa", a procedere con quelle modalità. Era infatti il Sig. che andava a casa loro, CP_1
dove ritirava i denari dai coniugi che poi investiva nei prodotti che lui stesso Persona_2 indicava, ben conoscendo le intenzioni dei propri clienti (profilo, assolutamente equilibrato)” (pag. 4 dell'atto di citazione).
In altre parole, i coniugi hanno accettato la proposta del loro consulente di fiducia di violare le regole del normale iter procedurale (consegnando personalmente al somme da investire), allo scopo CP_1
di ottenere condizioni migliori.
Ebbene, tale circostanza non può sfuggire all'apprezzamento cui è chiamata la scrivente.
Difatti il solo rapporto di fiducia intercorrente tra i risparmiatori ed il non può ritenersi CP_1
idoneo a superare la consapevolezza – circostanza non controversa – dei primi rispetto alle irregolarità poste in essere nelle operazioni di investimento.
Diversamente, risulterebbe violato il “principio di autoresponsabilità che deve governare i rapporti tra consociati e che si pone alla base della tutela dell'affidamento incolpevole” (Cass. Civ. ordinanza n.
31453/2022, con la quale la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso proposto dall'Istituto di Credito e cassato con rinvio al giudice di merito, a fronte del mancato esame, nei precedenti gradi di giudizio, della condotta tenuta in quel caso dal risparmiatore e consistita nella consegna in contanti di denaro, oltreché nelle modalità estranee con cui aveva eseguito le operazioni, idonea (la condotta) a dimostrare la collusione e/o la consapevole acquiescenza rispetto al contegno illecito del consulente finanziario).
Dal canto suo, peraltro, AZ PI S.p.A., in sede di memorie istruttorie, ha documentato compiutamente il lungo e regolare svolgimento del rapporto contrattuale con i coniugi, almeno fino al pagina 13 di 16 2010 (docc. da 4 a 6 di parte convenuta).
L'incauta condotta tenuta dai coniugi e, segnatamente,
a) la consegna di denaro in contanti;
b) l'emissione di tre assegni non trasferibili ed intestati alla consegnati al Parte_4
in data 18 aprile 2014, rispettivamente di euro 4.900,00, euro 4.650,00 ed euro CP_1
4.750,00 (doc. 12 di parte attrice);
c) l'emissione, nel mese di gennaio 2017, di assegni intestati a tale a tale Persona_3 [...]
e allo stesso rispettivamente di euro 4.000,00, di euro 3.950,00, di Per_4 Controparte_1
euro 3.300,00 (doc. 14 di parte attrice);
in uno all'esperienza acquisita e dimostrata dalla società convenuta circa la modalità con cui
“normalmente” dovevano eseguirsi le operazioni finanziarie (docc. da 4 a 6 di parte convenuta), conduce alla compiuta dimostrazione della consapevolezza, da parte dei risparmiatori, rispetto all'irregolarità con cui il consulente finanziario svolgeva il proprio incarico, in tal modo agevolando la verificazione del danno, rectius “[…] così concorrendo al verificarsi dell'evento dannoso per inosservanza dei più elementari canoni di prudenza ed oneri di cooperazione nel compimento dell'attività di investimento” (Cass. Civ. Ordinanza n. 17947 del 2020).
Tuttavia, ai fini della corretta valutazione della condotta anomala tenuta dai risparmiatori Parte_3
in termini di efficienza causale nella verificazione del danno, meritano di essere parimenti
[...]
apprezzate ulteriori circostanze.
In primo luogo, infatti, l'età avanzata dei risparmiatori costituisce certamente un vulnus o quantomeno, secondo canoni di comune esperienza, determina duttilità alle istruzioni impartite loro da un consulente finanziario che, da sempre, ha prestato, con fruttuosità, la sua attività di intermediario;
in secondo luogo, i moduli prodotti in copia e depositati in originale dalla difesa attorea, di per sé, rectius presi in esame singolarmente, possono ritenersi astrattamente e apparentemente idonei ad ingenerare nei coniugi l'impressione che il proprio consulente di fiducia stesse svolgendo con correttezza il proprio incarico.
Ebbene, alla luce delle circostanze testé rilevate, risulta certamente insussistente una collusione da parte dei risparmiatori, del tutto ignari del disegno criminoso che si stava realizzando ai loro danni, che invero devono ritenersi parte offesa rispetto al reato di appropriazione indebita;
tuttavia, la condotta anomala come sopra descritta, unitamente all'esperienza acquisita che avrebbe dovuto rendere loro più accorti, costituiscono indici di negligenza o comunque di cooperazione colposa alla stessa appropriazione indebita dei loro risparmi e, dunque, deve assumente rilevanza ai fini dell'art. 1227,
pagina 14 di 16 comma I, cod. civ.
Sul tema, infatti, si è recentemente espressa in questi termini la Corte di Cassazione: “ […] se il danneggiato, usando diligenza, poteva avvedersi della truffa, o poteva comunque limitare i danni, non
v'è ragione di escludere l'applicazione dell'articolo 1227 c.c., quale che sia la ratio da assegnare a tale norma, di auto-responsabilità o di contributo causale. Dalla stessa giurisprudenza di questa Corte si ricava che quella che è definita la "consapevole acquiescenza" dell'investitore circa la irregolarità della condotta del promotore vale ad escludere, in tutto o in parte, la responsabilità dell'intermediario
(Cass. 25374/ 2018; Cass. 28634/ 2020), senza distinzione attinente al dolo o alla colpa del promotore.” (Cass. Civ. Ordinanza n. 21643 del 2021).
Si stima congruo ed equo quantificare la responsabilità dei coniugi nella causazione del danno nella misura del 50%.
Conseguentemente, AZ PI S.p.A. sarà chiamata, ai sensi dell'art. 31 del TUF, al risarcimento dei danni cagionati da nella misura della metà della somma ut supra liquidata in euro CP_1
72.984,25.
Sulle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza, vengono liquidate in dispositivo, conformemente a quanto previsto dal D.M. 55/14, come aggiornato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accoglie parzialmente la domanda proposta da e Parte_1 Parte_2
2. Per l'effetto, dichiara tenuto e condanna al pagamento in favore degli attori Controparte_1
della somma complessiva di Euro 72.984,25, oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo;
3. Sempre per l'effetto, dichiara tenuta e condanna AZ PI S.p.A. al pagamento, in solido con in favore degli attori della minor somma di Euro 36.492,12, oltre Controparte_1
interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo;
4. Dichiara tenuti e condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore degli attori della somma di Euro 14.103,00 a titolo di compensi, oltre ad Euro 789,83 per spese, oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
pagina 15 di 16 Forlì, 8 aprile 2025
Il Giudice dott.ssa Maria Cecilia Branca
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Cecilia Branca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 29/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CLAUDIO Parte_1 C.F._1
MISEROCCHI, presso il quale è elettivamente domiciliato
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CLAUDIO Parte_2 C.F._2
MISEROCCHI, presso il quale è elettivamente domiciliata
ATTORI contro
C.F. ), già contumace Controparte_1 CodiceFiscale_3
(P.IVA ), con il patrocinio dell'avv. PAOLO BAROZZI, dell'avv. CP_2 P.IVA_1
LUCIA OSTONI e dell'avv. ROBERTO ROCCARI, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. ROBERTO ROCCARI
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Forlì, ogni contraria istanza disattesa, eccezione e difesa, così provvedere:
IN VIA PRINCIPALE, accertata e dichiarata la violazione degli articoli 81 cpv 640 cp (truffa aggravata) in relazione all'art. 67 n. 2 (nesso eziologico), art. 67 n. 7 (danno ingente), art. 67 n. 11
(abuso relazioni domestiche, d'ufficio e d'opera), e/o dell'art. 168 D.Lgs. 24.2.1958 n. 98 (TUF:
pagina 1 di 16 confusione patrimoni), e/o dell'art. 167 D.Lgs. 24.2.1958 n. 98 (TUF: gestione infedele), e/o dell'art.
646 cp (appropriazione indebita aggravata) in relazione all'art. 67 n. 11 (abuso relazioni domestiche,
d'ufficio e d'opera), da parte del Sig. , Promotore finanziario AZ PI Controparte_1
Management SGR Spa, per le causali e per i fatti descritti in atto di citazione;
conseguentemente,
CONDANNARE i convenuti in solido tra loro ed ognuno per il proprio titolo e per gli effetti dell'art.
31 comma 3 D.Lgs. 58/1998, a pagare agli attori a titolo di risarcimento danni la somma di €
52.620,00 e/o, sempre per i fatti e causali di cui in premessa, a restituire la somma di € 52.620,00, ovvero quella minor somma che dovesse risultare di giustizia, oltre in ogni caso la somma di €
10.000,00 a titolo di risarcimento ex delicto (danno non patrimoniale, morale), oltre rivalutazione monetaria ed interessi moratori dal dì del dovuto al saldo effettivo;
in ogni caso, accertato quanto sopra, condannare AZ PI Management SGR Spa in persona del suo Lrpt, in solido con il Sig. , a corrispondere e/o restituire all'attore la somma Controparte_1 di € 52.620,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi moratori dal dì del dovuto al saldo effettivo;
in ogni caso accertare e dichiarare che la condotta del Promotore finanziario Sig. Controparte_1 ha integrato un illecito civile e, per l'effetto, condannare i convenuti in solido tra loro al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dalla Sig.ra (morale), danni che si indicano Parte_2 presuntivamente in € 10.000,00 ovvero quella minor somma che sarà ritenuta di giustizia.
Vinte le spese”.
Per parte convenuta – AZ S.p.A.:
“Voglia il Tribunale:
- nel merito, in via principale, rigettare interamente le domande avversarie, in quanto infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, dichiarare che AZ nulla deve agli attori ad alcun titolo;
- in via subordinata, accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del sig. nel Controparte_1
verificarsi del danno dedotto da controparte e condannarlo di conseguenza;
- in via gradatamente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande ex adverso formulate nei confronti della Società, accertare e dichiarare che nella fattispecie dedotta in giudizio gli investitori de quibus hanno mantenuto una condotta gravemente colposa, concorrendo così alla determinazione dei pretesi danni di cui e causa e, per l'effetto, ridurre ex art. 1227 c.c. l'eventuale condanna al risarcimento dei danni richiesti da parte attrice nella misura che sarà ritenuta di giustizia;
- in via istruttoria, rigettare le istanze istruttorie avversarie per le ragioni esposte in atti.
Con vittoria di spese e competenze come per legge”.
pagina 2 di 16 Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, in qualità di erede di Parte_1 Per_1
e in proprio e in qualità di erede di (quest'ultimo
[...] Parte_2 Persona_1
rispettivamente padre e marito degli odierni attori, deceduto in data 26 ottobre 2019, come da doc. 6 di parte attrice), convenivano in giudizio e AZ S.p.A., rassegnando le conclusioni Controparte_1
riportate in epigrafe.
A sostegno delle loro domande, gli attori esponevano che:
- e con posizione cliente AZ n. 58964, avevano investito con Persona_1 Parte_2
profilo equilibrato/moderato, sin dal 1994, somme per oltre 185.000 euro, avvalendosi esclusivamente della consulenza del promotore il quale aveva ottenuto, a fronte della proficua Controparte_1
attività prestata in favore dei coniugi sino al 2010, la totale fiducia dei risparmiatori;
- A far data dal 2010, però, cambiando modus operandi, aveva indotto i settantenni CP_1 Per_1
e – attraverso raggiri consistiti nella promessa di risparmi pari alle commissioni
[...] Parte_2
per le operazioni di investimento – a consegnargli somme di denaro in contanti, promettendo loro di investirli personalmente, in modo da accedere ai benefici che AZ S.p.A. riservava ai propri dipendenti e che avrebbe “girato” ai risparmiatori, per conto dei quali egli avrebbe operato;
- Le somme complessive che i coniugi avevano così versato al ammontavano ad euro CP_1
52.620,00, in parte mediante assegni e in parte in contanti. Segnatamente, in ordine cronologico, gli attori esponevano di aver corrisposto, in data 8 aprile 2010, in contanti, la somma di euro 6.800,00 e in data 10 settembre 2013, la somma di euro 6.580,00; dette dazioni di denaro venivano garantite dal promotore, rispettivamente, mediante rilascio di un assegno bancario di euro 7.000,00 e quietanza di pagamento con indicazione del tasso garantito (docc. da 8 a 10 di parte attrice). Le residue somme, invece, venivano corrisposte dai coniugi mediante assegni bancari finalizzati alla conclusione dell'ordine n. 074913 del 14 aprile 2014 per l'operazione di euro 20.240,00 (docc. 11 e 12 di parte attrice) e dell'ordine n. 0058964 del 2 gennaio 2017 per euro 19.000,00 (docc. 13 e 14 di parte attrice);
- Sennonché, nell'estate del 2017, resi edotti che veniva sospeso da AZ S.p.A. Controparte_1 dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario abilitato alle offerte fuori sede, per “comportamento scorretto nei confronti della clientela”, constatavano, a seguito di verifica presso la SIM convenuta, di essere stati truffati e raggirati dal convenuto promotore finanziario, il quale si era appropriato, nel corso degli anni, della somma complessiva di euro 52.620,00 corrispostagli dai risparmiatori Parte_3
come dimostravano peraltro gli attori attraverso la produzione delle fonti di prova raccolte in
[...]
seno al procedimento penale avviato nei confronti del presso il Tribunale di Forlì (R.G.P.M. CP_1
n. 305/2018 e R.G.G.I.P. n. 2348/2018), conclusosi con sentenza n. 55/2020 emessa in data 24 gennaio pagina 3 di 16 2020, con cui patteggiava la pena prevista per il reato di appropriazione indebita;
CP_1
- In ultimo, esponevano di aver inutilmente proposto istanza di mediazione, a cui AZ S.p.A. non aveva partecipato (docc. 17 e 18 di parte attrice);
- Evidenziavano, in virtù del rapporto di occasionalità necessaria ravvisabile tra il fatto illecito commesso dal promotore e le incombenze affidate al da AZ S.p.A. (docc. 19, 20 e 23 di CP_1
parte attrice), la sussistenza di responsabilità solidale ed oggettiva in capo alla SIM convenuta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31, comma III, del D.lgs. 58/98 (TUF).
Si costituiva AZ PI Management SGR S.p.A., chiedendo, in via principale, il rigetto delle avverse domande e, in subordine, l'accertamento della responsabilità esclusiva del Controparte_1
per i danni dedotti da controparte, nonché, in via ulteriormente subordinata, l'accertamento del concorso del fatto colposo degli odierni attori e, per l'effetto, l'esclusione (art. 1227, comma 2 c.c.), o la riduzione (comma 1 art. cit.), del risarcimento per i danni domandati in questa sede.
A sostegno delle proprie domande, eccepiva:
- Che i coniugi – clienti del Gruppo AZ sin dal 1997 – nonché il medesimo Persona_2
attore (titolare di due dossier, di cui uno cointestato col padre), ricevevano, per tutte Parte_1
le operazioni di investimento/disinvestimento, puntuali e periodici prospetti riepilogativi (docc. 2 e 2bis di parte convenuta) così dimostrando, da un lato, che le operazioni ivi indicate avevano avuto puntuale esecuzione, oltre alla correttezza e all'adempimento dei relativi obblighi informativi da parte di AZ
S.p.A.; dall'altro, però, evidenziavano in tal modo che gli investitori conoscevano bene le “normali” modalità di corresponsione delle somme destinate alle operazioni finanziarie;
- Difatti, eccepiva la convenuta, la somma di euro 52.620,00 asseritamente consegnata dal 2010 al 2017 al – in contanti oppure mediante assegni in bianco, in spregio alla prassi sino a quel momento CP_1
da loro osservata e alle avvertenze a riguardo (doc. 4 di parte convenuta) – non risulta essere mai pervenuta ad AZ PI e, conseguentemente, mai rendicontata;
di ciò, peraltro, prima dell'azione esperita in questa sede, mai i coniugi si dolevano;
- AZ PI, inoltre, esponeva che la mancata adesione alla procedura di mediazione era dipesa dall'omessa trasmissione della documentazione comprovante le dazioni di denaro al (doc. 3 CP_1
di parte convenuta);
- Invero, la società convenuta eccepiva in questa sede l'assenza di prove circa l'effettivo versamento in contanti delle somme in favore del e l'estraneità rispetto alla provenienza dei moduli AZ CP_1
di cui ai docc. 11 e 13 di parte attrice, che pertanto disconosceva ex art. 214 c.p.c.;
- Alla stessa stregua, AZ PI S.p.A. eccepiva la propria estraneità rispetto alla condotta posta in essere dal CP_1
pagina 4 di 16 - Evidenziava l'infondatezza dell'avversa tesi nella misura in cui la dichiarazione resa dal a CP_1 quietanza dell'importo di euro 6.800,00 ricevuto dai coniugi, nulla dimostrava rispetto alla finalità della dazione della somma;
- Inoltre, AZ PI S.p.A. eccepiva l'insussistenza o comunque l'interruzione del nesso di occasionalità tra la condotta illecita del e l'esercizio delle mansioni affidategli da AZ CP_1
PI, a fronte della condotta irrituale, o quantomeno gravemente imprudente, dei coniugi investitori: le controparti, mediante l'uso della normale diligenza, avrebbero potuto e dovuto rilevare le anomalie nella condotta del promotore finanziario;
peraltro gli stessi investitori avevano dimostrato consapevole e fattiva acquiescenza alla violazione delle regole (dazioni in denaro contante), conferendo i risparmi in modalità non conformi alle procedure e alla prassi loro note;
- Alla luce di quanto esposto al punto precedente, infatti, AZ PI eccepiva il concorso di colpa degli investitori nella causazione del danno: i maggiori guadagni prospettati dal avevano CP_1
allettato i coniugi e indotto loro a violare consapevolmente le norme, sì determinando collusione e sinergia tra questi e il promotore;
- In ultimo, AZ PI contestava l'assenza di prove circa il danno non patrimoniale subito dalle controparti.
Alla prima udienza del 18 maggio 2022 il difensore di parte attrice depositava gli originali della citazione rinotificata. In quella sede, vista la mancata costituzione del convenuto Controparte_1
verificata così la regolarità della notifica, veniva dichiarata la contumacia di Controparte_1
Contestualmente, il Giudice concedeva i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
All'udienza del 15 marzo 2023 il Giudice – a fronte dell'istanza di verificazione avanzata ex art 216
c.p.c. in sede di prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. da parte attrice – autorizzava il deposito in originale della documentazione disconosciuta, disponendone la custodia in cassaforte;
inoltre, ammetteva prova per testi e per interpello, riservandosi sull'ammissione di CTU.
All'udienza del 16 dicembre 2024, svoltasi in modalità cartolare, le parti precisavano le conclusioni come riportate in epigrafe e il Giudice tratteneva la causa in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di note conclusionali e memorie di replica.
La domanda di parte attrice merita parziale accoglimento, nei limiti e nei termini che di seguito si esporranno.
Anzitutto occorre definire il thema decidendum.
in qualità di erede di e quest'ultima sia in proprio Parte_1 Persona_1 Parte_2
che in qualità di erede di (rispettivamente padre e marito degli odierni attori, Persona_1
pagina 5 di 16 deceduto in data 26 ottobre 2019, come da doc. 6 di parte attrice), adivano il suintestato Tribunale al fine di vedere accertata, da un lato, l'illiceità della condotta tenuta da nella veste di Controparte_1 promotore finanziario AZ S.p.A. abilitato alle offerte fuori sede;
e, dall'altro, la responsabilità per culpa in vigilando ascrivibile alla società convenuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del Decreto legislativo n. 58/1998 (Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione Finanziaria, c.d.
TUF).
Conseguentemente, gli odierni attori domandavano la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni patrimoniali – e non – patiti, che quantificavano, rispettivamente, in euro
52.620,00 ed euro 10.000,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi.
Così definito il perimetro della controversia in esame, la presente trattazione vaglierà dapprima la fondatezza della domanda di accertamento della responsabilità extracontrattuale asseritamente ascrivibile in capo al e, di poi, quella di natura oggettiva discendente in capo ad AZ CP_1
PI dall'art. 31 del TUF.
1. Sulla responsabilità da fatto illecito del CP_1
Anzitutto mette conto chiarire che, affinché possa configurarsi, in capo a la Controparte_1 responsabilità extracontrattuale prevista dall'art. 2043 cod. civ. è necessaria la sussistenza degli elementi che ne costituiscono il fondamento: illiceità della condotta;
elemento psicologico del dolo o della colpa;
ingiustizia del danno e nesso causale tra la prima e quest'ultimo (i.e. tra condotta illecita e danno).
Ebbene, dal corredo documentale prodotto in giudizio da parte attrice, emergono chiaramente i profili truffaldini della condotta posta in essere dal promotore finanziario ai danni dei coniugi Parte_3
[...]
Tra tutti, la sentenza medio tempore resa dal Tribunale di Forlì ex art. 444 c.p.p., alla quale indubbiamente può riconoscersi efficacia probatoria;
infatti, pur non contenendo un accertamento capace di fare stato nel giudizio civile, contiene comunque un'affermazione di responsabilità di cui il
Giudice di merito non può escludere il rilievo (ex multis, Cass., 11 maggio 2007, n. 10847; Cass. 19 novembre 2007, n. 23906) [doc. 16 di parte attrice].
Nella parte motiva della sentenza n. 55/2020 emessa il 24 gennaio 2020 dal Tribunale di Forlì, infatti, il
G.I.P. riteneva sussistenti prove della responsabilità dell'imputato - emergenti dall'attività CP_1
investigativa della P.G. e dalla documentazione prodotta in atti.
Dagli atti prodotti da parte attrice in questa sede, emergono chiaramente elementi tali da poter ritenere sussistente la condotta antigiuridica descritta dagli odierni attori.
pagina 6 di 16 Si fa in particolare riferimento alle numerose denunce/querele presentate da altri investitori danneggiati che, con documentazione a sostegno, dichiaravano aver subito la sottrazione di ingenti somme di denaro;
nonché all'individuazione specifica di tra l'elenco delle persone cui era Persona_1 indirizzata l'attività criminosa del promotore (cfr. docc. 15a, 15b e 15c di parte attrice), (elenco) presente negli atti d'indagine della Guardia di Finanza.
Giova evidenziare, ulteriormente, che il procedimento penale N. R.G. 305/2018 scaturiva dall'autodenuncia presentata in data 18 gennaio 2018 dal medesimo presso la Procura della CP_1
Repubblica di Forlì.
In quella sede l'ex promotore finanziario AZ descriveva dettagliatamente la modalità con cui realizzava la propria illecita condotta: “[…] Iniziai così a giocare nel lotto, somme sempre più importanti, arrivando negli ultimi tempi a giocare circa 10.000 euro a settimana, fino ad appropriarmi dei soldi di ignari risparmiatori, a me affidati in forza del mio incarico di consulente finanziario, per sanare i debiti. In forza della mia ottima reputazione, i miei clienti, mi consegnavano soldi o effetti, a me intestati, per effettuare gli investimenti e io gli rilasciavo delle ricevute provvisorie, in alcuni casi moduli AZIMUT, in altri, dichiarazioni da me sottoscritte, in altri casi rilasciavo quali garanzie degli assegni in bianco a loro intestati. Questa attività, da me posta in essere, contraria alla normativa
CONSOB e della Banca d'Italia, è iniziata circa 8 anni fa, […]. Dalla ricostruzione risulta, che nel tempo mi sarei appropriato di una somma pari a € 2.540.427,50” (pagg. 1 e 2 del doc. 15b di parte attrice).
Da tali dichiarazioni emerge una rappresentazione dei fatti perfettamente sovrapponibile a quella descritta dagli odierni attori.
Ulteriormente, la Consob, con due delibere, n. 20578 del 13 settembre 2018 e n. 973 del 5 dicembre
2018, rispettivamente volte a sospendere e poi radiare il consulente, indicava analiticamente le disposizioni del Regolamento Intermediari, adottato con Delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio
2018, violate dal così come da accertamenti eseguiti dall'Ufficio Vigilanza Albo (docc. G e CP_1
F di parte attrice).
Invero, veniva specificamente contestata al la violazione degli artt. 158 comma 1 e 159, CP_1
comma 5 e 6 del Regolamento Intermediari citato, per aver il promotore, rispettivamente, “acquisito, anche mediante distrazione a favore di terzi, disponibilità di somme di pertinenza dei clienti;
effettuato operazioni non autorizzate;
omesso di eseguire le operazioni dei clienti;
comunicato informazioni nonché trasmesso documenti non rispondenti al vero”; “accettato mezzi di pagamento con caratteristiche difformi da quelle previste della legge” e “ricevuto finanziamenti dai clienti” (pag. 2 del doc. F di parte attrice).
pagina 7 di 16 A ciò si aggiunga che, chiamato a rendere interrogatorio formale, il , nonostante Controparte_1 rituale notifica dell'atto d'intimazione (si veda deposito telematico del 17 aprile 2023), non compariva.
Per il che, si devono a maggior ragione ritenere ammessi i fatti dedotti nei capitoli di prova ammessi e formulati da parte attrice, ai sensi e per gli effetti dell'art. 323, comma 1, c.p.c.
Tali elementi indiziari, per quanto gravi, precisi e concordanti, in uno con la sentenza di patteggiamento n. 55/2020 emessa dal Tribunale di Forlì, non possono che delineare l'illiceità della condotta del (Cass. Civ., sentenza del 30 luglio 2018, n. 20170) CP_1
Quanto al nesso di causalità, tali condotte illecite, fungendo da antecedente necessario al verificarsi dell'evento dannoso (le somme sottratte venivano corrisposte al promotore per gli investimenti dai lui promossi, invero mai eseguiti) sono eziologicamente collegate al danno ingiusto, la cui ingiustizia è da intercettarsi, in linea astratta, nella lesione dell'interesse alla realizzazione del credito derivante dai frutti prodotti dal loro investimento (lucro cessante), oltre che dalla perdita della disponibilità delle somme impegnate (danno emergente), a fronte della distrazione operata dal dei denari CP_1
corrispostigli in forza di mandati/ordini relativi a operazioni finanziarie di fatto mai ottemperati ed eseguiti.
Ciò determina la responsabilità del della causazione del danno sofferto dagli odierni Controparte_1
attori – da ritenersi effettivamente dimostrato alla luce della documentazione da loro riversata in atti e menzionata di seguito – quantificato, dunque, nel capitale che i coniugi credevano Persona_2
di aver investito, oltre interessi compensativi maturati per ciascun pagamento dal momento del rispettivo esborso alla data odierna sugli importi annualmente rivalutati (CC SU 17.2.1995 n. 1712).
Il si appropriava indebitamente della somma complessiva di euro 52.620,00, di cui: CP_1
- Euro 6.800,00 ricevuti in contanti in data 8 aprile 2010 (doc. 8 di parte attrice), data a partire dalla quale tale somma deve essere rivalutata, per un totale di euro 10.371,10;
- Euro 6.580,00 ricevuti in contanti in data 10 settembre 2013 (doc. 10 di parte attrice), data a partire dalla quale tale somma deve essere rivalutata, per un totale di euro 8.920,46;
- Euro 1.000 ricevuti in contanti in data 11 aprile 2014 (doc. 12 di parte attrice), data a partire dalla quale tale somma deve essere rivalutata, per un totale di euro 1.342,95;
- Euro 3.940 ricevuti in contanti in data 18 aprile 2014 (doc. 12 di parte attrice), data a partire dalla quale tale somma deve essere rivalutata, per un totale di euro 5.290,38;
- Euro 2.000 ricevuti in contanti in data 23 maggio 2014 (doc. 12 di parte attrice), data a partire dalla quale tale somma deve essere rivalutata, per un totale di euro 2.685,78;
- Euro 14.300 ricevuti con tre assegni rilasciati in data 18 aprile 2014 (doc. 12 di parte attrice), data a partire dalla quale tale somma deve essere rivalutata, per un totale di euro 19.201,23;
pagina 8 di 16 - Euro 19.000,00 ricevuti con assegni nel mese di gennaio 2017 (doc. 14 di parte attrice), mese a partire dal quale tale somma deve essere rivalutata, per un totale di euro 25.172,35.
Dunque, andrà sicuramente condannato al pagamento della somma di euro Controparte_1
72.984,25, già rivalutata come sopra.
Il suddetto credito di valuta produce interessi dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo.
2. Sul risarcimento del danno non patrimoniale.
Non può trovare accoglimento la domanda di condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali così come richiesta da parte attrice.
È costante e condivisibile orientamento di legittimità, infatti, a stabilire che “… il danno risarcibile ex art. 2059 c.c. è sempre un danno conseguenza. Ciò comporta che esso vada provato, non essendo ammissibile la ritenuta esistenza di tale danno, anche se conseguente a reato, come danno in re ipsa.
Ovviamente nell'ambito delle prove per l'esistenza di tale danno non patrimoniale il giudice potrà avvalersi anche della prova presuntiva (Cass. n. 20143 del 2009; Cass. n. 7695 del 2008). Ne può farsi ricorso alla liquidazione equitativa, inidonea a surrogare l'assolvimento dell'onere della prova in ordine all'esistenza del concreto pregiudizio” (ex multis, Cass. Civ. Ordinanza n. 8421 del 2011).
Se, infatti, è certamente provata la condotta illecita tenuta dal non sono state in alcun modo CP_1
allegate, e/o puntualmente provate, le conseguenze, rectius i pregiudizi (danni), che dalla stessa condotta illecita siano effettivamente derivati.
Da qui, l'infondatezza della domanda di risarcimento del danno morale da reato avanzata da parte attrice.
Gli attori avrebbero dovuto provare i fatti specifici che costituiscono il fondamento della domanda di risarcimento del danno morale da reato, secondo la regola generale prevista dall'art. 2697 cod.civ., consistenti nello sconvolgimento della loro esistenza, o comunque nell'alterazione della personalità o, ancora, dello stile di vita tenuto dai coniugi.
Così non è stato.
Gli attori, infatti, non hanno offerto neppure alcun elemento indiziario utilizzabile ai fini della prova presuntiva della loro sofferenza morale, nessuna circostanza da cui presumerla, non essendo a tal uopo sufficienti “mere enunciazioni di carattere generico, astratto, eventuale ed ipotetico” (Cass. Civ.
Ordinanza n. 28742 del 09/11/2018); essi, peraltro, non hanno neppure formulato alcun capitolo di prova idoneo a colmare detta lacuna.
Per quanto sin qui esposto, e segnatamente per non aver fornito la prova del pregiudizio patito in conseguenza della condotta illecita tenuta dal e, dunque, per non aver compiutamente CP_1
pagina 9 di 16 dimostrato i fatti costitutivi posti a base della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale da reato, detta domanda non merita accoglimento.
3. Sulla responsabilità di AZ PI S.p.A.
Gli odierni attori citavano in giudizio AZ S.p.A. in qualità di intermediaria finanziaria, per conto della quale il operava quale promotore abilitato alle offerte fuori sede (art. 30, comma 1, CP_1
TUF) e per la cui attività la stessa AZ S.p.A. sarebbe, secondo gli attori, chiamata a rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 31, comma 3, del TUF – species della più generale responsabilità dei padroni e committenti di cui all'art. 2049 c.c.
Segnatamente, l'art 31, comma 3, del TUF, prevede che “Il soggetto che conferisce l'incarico è responsabile in solido dei danni arrecati a terzi dal consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale”.
Criterio di imputazione, di natura legale, è il rischio d'impresa.
Invero, la ratio sottesa alla summenzionata forma di responsabilità indiretta per fatto altrui della società
d'intermediazione finanziaria è da individuarsi non solo nell'avvalimento dell'opera dei promotori (nel caso di specie del ai fini del perseguimento dei propri obiettivi, ma pure nella necessità di CP_1 fornire maggior tutela agli investitori “fuori sede”, considerata la vulnerabilità che deriva da questo tipo di offerte.
Ciò ha condotto il legislatore a delineare una disciplina normativa speciale volta “a responsabilizzare
l'intermediario nei riguardi dei comportamenti di soggetti - quali sono i promotori - che
l'intermediario medesimo sceglie, nel cui interesse imprenditoriale essi operano e sui quali nessuno, meglio dell'intermediario, è concretamente in grado di esercitare efficaci forme di controllo” (Cass.
Civ. sent. del 7 aprile 2006, n. 8229).
Premesso ciò, ai fini della configurabilità della responsabilità c.d. oggettiva è sufficiente: l'esistenza di un rapporto di preposizione con l'ausiliario danneggiante da cui derivi l'inserimento del promotore nell'organizzazione dell'impresa; che il comportamento illecito, di cui si è già ampiamente parlato, sia stato agevolato o reso possibile dalle incombenze affidategli e che tale condotta dell'ausiliario abbia cagionato un danno (Cassazione, sentenza del 24 gennaio 2007, n. 1516).
Si rileva, inoltre, che l'onere della prova ricade sugli attori, dovendo essi allegare, anche avvalendosi di mere presunzioni, l'inadempimento degli obblighi di controllo e vigilanza da parte dell'intermediario finanziario AZ S.p.A. e il nesso di causalità tra l'inadempimento e il danno sofferto, di cui devono fornire parimenti prova;
grava, invece, sull'intermediario la prova di aver ottemperato alle obbligazioni poste a suo carico;
nonché “di avere agito con la specifica diligenza richiesta” ex art. 23, comma 6,
pagina 10 di 16 TUF (ex multis, Cassazione sent. 17 febbraio 2009 n. 3773; Cassazione sent. 19 marzo 2010, n. 6708).
a) Sul rapporto di preposizione tra e AZ PI. CP_1
Nei fatti che occupano, il rapporto stabile e continuativo di collaborazione tra e la Controparte_1
società convenuta emerge inconfutabilmente dalla documentazione prodotta dalla medesima AZ
PI.
Difatti, che la società si fosse avvalsa dell'attività di consulenza del e che quest'ultimo avesse CP_1
agito in nome e per l'interesse di AZ PI (cfr. ex multis Cassazione, sentenza del 15 giugno
2016, n. 12283) si evince, a mero titolo esemplificativo, dai prospetti riepilogativi inviati dalla convenuta al defunto oltreché dai moduli di versamento sottoscritti dagli investitori Persona_1
(docc. da 4 a 6 di parte convenuta).
Nel primo documento, versato in atti da AZ PI sub doc. 6, si legge, alle pagg. 3, 15, e 31,
“Promotore: ” e alle pagine 39 e 49, “Consulente finanziario: Controparte_1 CP_1
”; quest'ultimo, peraltro, era infatti proprio colui il quale firmava, indicando anche il codice
[...] incaricato “484”, i moduli intestati ad AZ SGR S.p.A. nella sezione “Parte riservata ai soggetti incaricati – Cognome, nome e firma del promotore finanziario” come da docc. 4 e 5 di parte convenuta.
b) Sul nesso di occasionalità necessaria.
Una volta accertata, come al paragrafo che precede, la sussistenza del rapporto di preposizione tra il ed AZ PI S.p.A., e fugato ogni dubbio circa la natura illecita del fatto dannoso posto CP_1
in essere dal promotore finanziario incaricato (sul punto si veda il paragrafo 1), occorrerà ora verificare la configurabilità di un nesso di occasionalità necessaria tra l'incarico conferito dalla preponente
(AZ PI S.p.A.) al preposto e il danno provocato agli odierni attori (danno su cui si è già detto sopra).
A tale riguardo, la Corte di Cassazione ha chiarito che “Per la sussistenza di questo nesso, però, non è necessario che il fatto dannoso sia derivato dall'esercizio dell'incombenze ma è sufficiente che tale esercizio abbia esposto il terzo all'ingerenza dannosa del preposto. Se l'esercizio delle incombenze abbia esposto il terzo all'ingerenza dannosa del preposto, il preponente ne risponde anche se il preposto abbia abusato della sua posizione, andando oltre l'incarico ricevuto od espletato, contravvenendo alle istruzioni ricevute e alle modalità di svolgimento concordate, o sostituendo alle finalità perseguite dal preponente obiettivi egoistici di carattere illecito e persino delittuoso.” (Cass.
Civ. Ordinanza n. 28952 del 2024).
Nel caso che occupa è di tutta evidenza che il si fosse recato presso l'abitazione dei coniugi CP_1
pagina 11 di 16 nelle vesti di consulente finanziario, esattamente come accadeva sin dal 1997, al fine di promuovere offerte fuori sede, di talché il promotore ha realizzato la condotta illecita sopra descritta in virtù dell'incombenza conferitagli da AZ PI S.p.A.
Nel fare ciò, il abusava della sua posizione, allo scopo di perseguire fini delittuosi ed CP_1
egoistici, contravvenendo alle istruzioni e alle regole impartite dalla società preponente: egli – si ripete sintenticamente – aveva prospettato ai risparmiatori la possibilità di sostituirsi a loro nell'esecuzione delle operazioni finanziarie, investendo personalmente, ma per loro conto, somme di denaro per l'ammontare complessivo di euro 52.620,00; provvista da fornire rigorosamente – per ovvie ragioni – al con modalità non tracciabili. CP_1
Nonostante ciò, non potrà certamente ignorarsi l'ormai granitico orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo il quale “la violazione da parte del promotore finanziario degli obblighi di comportamento che la legge pone a suo carico non esclude la configurabilità di un concorso di colpa dell'investitore, qualora questi tenga un contegno significativamente anomalo ovvero, sebbene a conoscenza del complesso "iter" funzionale alla sottoscrizione dei programmi di investimento, ometta di adottare comportamenti osservanti delle regole dell'ordinaria diligenza od avalli condotte del promotore devianti rispetto alle ordinarie regole del rapporto professionale con il cliente e alle modalità di affidamento dei capitali da investire, così concorrendo al verificarsi dell'evento dannoso per inosservanza dei più elementari canoni di prudenza ed oneri di cooperazione nel compimento dell'attività di investimento.” (sul punto si vedano Cass. Civ. Ordinanza n. 17947 del 2020; nonché
Cass. Civ. sent. n. 16813/2015; Cass. Civ. sent. n. 22956/2015; Cass. Civ. sent. n. 4037/2016; Cass.
Civ. sent. n. 18928/2017).
L'accertamento che segue, dunque, si occuperà di verificare se, e in che misura, le modalità con cui i coniugi a far data dal 2010, hanno acquistato titoli AZ – o meglio, hanno creduto di Per_1
acquistare titoli AZ – per il tramite di hanno agevolato la verificazione del Controparte_1
danno patrimoniale da loro subito e in questa sede reclamato dagli attori.
In particolare, oggetto di analisi saranno le modalità con cui e hanno corrisposto i Per_1 CP_3
propri risparmi al consulente.
Prima di entrare nel merito deve ulteriormente precisarsi che “incombe sull'investitore l'onere di provare l'illiceità della condotta del promotore, mentre spetta all'intermediario di provare che l'illecito sia stato consapevolmente agevolato in qualche misura dall'investitore” (ex multis, Cass. Civ. sent. n.
18928/2017; Cass. Civ. sent. n. 6708/2010).
Secondo la prospettazione dei fatti operata dalla società convenuta, invero, la consegna di contanti nelle mani del promotore finanziario, da un lato, e l'emissione di assegni in bianco e/o intestati a terzi,
pagina 12 di 16 dall'altro, unitamente all'esperienza maturata dai risparmiatori clienti di AZ Persona_2
S.p.A. dimostrerebbe la consapevolezza degli attori nella “deviazione”, rispetto all'iter loro noto, posto in essere su proposta del promotore.
Peraltro, sono gli stessi attori ad ammettere ciò, nella misura in cui, in sede di atto di citazione, confessoriamente dichiaravano di aver accordato, ancora una volta, fiducia al promotore poiché allettati dai risparmi prospettati sulle commissioni, per tale via convincendoli a procedere con modalità del tutto inusuali, oltreché irregolari (cfr. “spiegava loro il Promotore, se fosse risultato che a fare quell'investimento era lui e non loro (da qui, a quel punto, la necessità della consegna del denaro in contante, ndr), non avrebbe dovuto pagare commissioni, in quanto Promotore e quindi beneficiario di un trattamento “speciale” da parte di AZ. Beneficio che, il Sig. assicurava che avrebbe CP_1
poi rigirato loro, a titolo di cortesia, visto il lungo rapporto tra di loro intercorso. Era così che il Sig.
riusciva a convincere gli ignari ed a lui fedelissimi clienti, assolutamente lontani CP_1 dall'allarmarsi proprio per l'estrema fiducia da loro riposta nella sua persona, considerandolo ormai
"uno di casa", a procedere con quelle modalità. Era infatti il Sig. che andava a casa loro, CP_1
dove ritirava i denari dai coniugi che poi investiva nei prodotti che lui stesso Persona_2 indicava, ben conoscendo le intenzioni dei propri clienti (profilo, assolutamente equilibrato)” (pag. 4 dell'atto di citazione).
In altre parole, i coniugi hanno accettato la proposta del loro consulente di fiducia di violare le regole del normale iter procedurale (consegnando personalmente al somme da investire), allo scopo CP_1
di ottenere condizioni migliori.
Ebbene, tale circostanza non può sfuggire all'apprezzamento cui è chiamata la scrivente.
Difatti il solo rapporto di fiducia intercorrente tra i risparmiatori ed il non può ritenersi CP_1
idoneo a superare la consapevolezza – circostanza non controversa – dei primi rispetto alle irregolarità poste in essere nelle operazioni di investimento.
Diversamente, risulterebbe violato il “principio di autoresponsabilità che deve governare i rapporti tra consociati e che si pone alla base della tutela dell'affidamento incolpevole” (Cass. Civ. ordinanza n.
31453/2022, con la quale la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso proposto dall'Istituto di Credito e cassato con rinvio al giudice di merito, a fronte del mancato esame, nei precedenti gradi di giudizio, della condotta tenuta in quel caso dal risparmiatore e consistita nella consegna in contanti di denaro, oltreché nelle modalità estranee con cui aveva eseguito le operazioni, idonea (la condotta) a dimostrare la collusione e/o la consapevole acquiescenza rispetto al contegno illecito del consulente finanziario).
Dal canto suo, peraltro, AZ PI S.p.A., in sede di memorie istruttorie, ha documentato compiutamente il lungo e regolare svolgimento del rapporto contrattuale con i coniugi, almeno fino al pagina 13 di 16 2010 (docc. da 4 a 6 di parte convenuta).
L'incauta condotta tenuta dai coniugi e, segnatamente,
a) la consegna di denaro in contanti;
b) l'emissione di tre assegni non trasferibili ed intestati alla consegnati al Parte_4
in data 18 aprile 2014, rispettivamente di euro 4.900,00, euro 4.650,00 ed euro CP_1
4.750,00 (doc. 12 di parte attrice);
c) l'emissione, nel mese di gennaio 2017, di assegni intestati a tale a tale Persona_3 [...]
e allo stesso rispettivamente di euro 4.000,00, di euro 3.950,00, di Per_4 Controparte_1
euro 3.300,00 (doc. 14 di parte attrice);
in uno all'esperienza acquisita e dimostrata dalla società convenuta circa la modalità con cui
“normalmente” dovevano eseguirsi le operazioni finanziarie (docc. da 4 a 6 di parte convenuta), conduce alla compiuta dimostrazione della consapevolezza, da parte dei risparmiatori, rispetto all'irregolarità con cui il consulente finanziario svolgeva il proprio incarico, in tal modo agevolando la verificazione del danno, rectius “[…] così concorrendo al verificarsi dell'evento dannoso per inosservanza dei più elementari canoni di prudenza ed oneri di cooperazione nel compimento dell'attività di investimento” (Cass. Civ. Ordinanza n. 17947 del 2020).
Tuttavia, ai fini della corretta valutazione della condotta anomala tenuta dai risparmiatori Parte_3
in termini di efficienza causale nella verificazione del danno, meritano di essere parimenti
[...]
apprezzate ulteriori circostanze.
In primo luogo, infatti, l'età avanzata dei risparmiatori costituisce certamente un vulnus o quantomeno, secondo canoni di comune esperienza, determina duttilità alle istruzioni impartite loro da un consulente finanziario che, da sempre, ha prestato, con fruttuosità, la sua attività di intermediario;
in secondo luogo, i moduli prodotti in copia e depositati in originale dalla difesa attorea, di per sé, rectius presi in esame singolarmente, possono ritenersi astrattamente e apparentemente idonei ad ingenerare nei coniugi l'impressione che il proprio consulente di fiducia stesse svolgendo con correttezza il proprio incarico.
Ebbene, alla luce delle circostanze testé rilevate, risulta certamente insussistente una collusione da parte dei risparmiatori, del tutto ignari del disegno criminoso che si stava realizzando ai loro danni, che invero devono ritenersi parte offesa rispetto al reato di appropriazione indebita;
tuttavia, la condotta anomala come sopra descritta, unitamente all'esperienza acquisita che avrebbe dovuto rendere loro più accorti, costituiscono indici di negligenza o comunque di cooperazione colposa alla stessa appropriazione indebita dei loro risparmi e, dunque, deve assumente rilevanza ai fini dell'art. 1227,
pagina 14 di 16 comma I, cod. civ.
Sul tema, infatti, si è recentemente espressa in questi termini la Corte di Cassazione: “ […] se il danneggiato, usando diligenza, poteva avvedersi della truffa, o poteva comunque limitare i danni, non
v'è ragione di escludere l'applicazione dell'articolo 1227 c.c., quale che sia la ratio da assegnare a tale norma, di auto-responsabilità o di contributo causale. Dalla stessa giurisprudenza di questa Corte si ricava che quella che è definita la "consapevole acquiescenza" dell'investitore circa la irregolarità della condotta del promotore vale ad escludere, in tutto o in parte, la responsabilità dell'intermediario
(Cass. 25374/ 2018; Cass. 28634/ 2020), senza distinzione attinente al dolo o alla colpa del promotore.” (Cass. Civ. Ordinanza n. 21643 del 2021).
Si stima congruo ed equo quantificare la responsabilità dei coniugi nella causazione del danno nella misura del 50%.
Conseguentemente, AZ PI S.p.A. sarà chiamata, ai sensi dell'art. 31 del TUF, al risarcimento dei danni cagionati da nella misura della metà della somma ut supra liquidata in euro CP_1
72.984,25.
Sulle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza, vengono liquidate in dispositivo, conformemente a quanto previsto dal D.M. 55/14, come aggiornato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accoglie parzialmente la domanda proposta da e Parte_1 Parte_2
2. Per l'effetto, dichiara tenuto e condanna al pagamento in favore degli attori Controparte_1
della somma complessiva di Euro 72.984,25, oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo;
3. Sempre per l'effetto, dichiara tenuta e condanna AZ PI S.p.A. al pagamento, in solido con in favore degli attori della minor somma di Euro 36.492,12, oltre Controparte_1
interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo;
4. Dichiara tenuti e condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore degli attori della somma di Euro 14.103,00 a titolo di compensi, oltre ad Euro 789,83 per spese, oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
pagina 15 di 16 Forlì, 8 aprile 2025
Il Giudice dott.ssa Maria Cecilia Branca
pagina 16 di 16