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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 15/07/2025, n. 2788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2788 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Valeria Guaragnella – Giudice
• Dott.ssa Sara Mazzotta – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 9977/2024, avente ad oggetto “scioglimento del matrimonio” e rimessa al Col- legio per la decisione all'udienza del 4 luglio 2025
TRA
(C.F. ), con l'Avv. DE NA- Parte_1 C.F._1
POLI MARCELLO MARIA – PARTE RICORRENTE –
CONTRO
(C.F. ), con l'Avv. CP_1 C.F._2
– PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale
1 in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
“LA DOMANDA” – , parte ricorrente, allega d'aver con- Parte_1
tratto matrimonio in Casamassima in data 16/02/2012 con
[...]
, parte resistente, unione dalla quale sono nati due figli, CP_1
, maggiorenne, e di anni 16. Per_1 Per_2
Con decreto in data 13.10.2002 questo Tribunale ha omologato la separazione personale consensuale dei coniugi, regolando l'affida- mento della prole e la facoltà per il coniuge non collocatario di averle con sé nei giorni e nei periodi concordati, nonché i rapporti patrimoniali tra i coniugi e tra questi ed i figli.
Allega altresì che la separazione si è protratta ininterrottamente dall'epoca di emissione del citato provvedimento, ovvero i coniugi non si sono più riconciliati, essendo irrimediabilmente cessata ogni comunione di spirito, materiale e di intenti, per cui ricorrono i pre- supposti per ottenere lo scioglimento del matrimonio
Chiede che il Tribunale, previa comparizione delle parti, dichiari lo scioglimento del matrimonio sopra citato, dichiari che la moglie perde il cognome che ha aggiunto al proprio con il matrimonio, or- dini al Cancelliere di trasmettere copia della sentenza, dopo il pas- saggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del comune com- petente per le annotazioni ed incombenze di legge.
“LA MANCATA COSTITUZIONE DELLA PARTE RESISTENTE” – Quest'ul- tima non si è costituita e si è proceduto nella sua contumacia.
“LO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO” – Alla prima udienza, sentito il co- niuge presente e dato atto dell'impossibilità della riconciliazione, sono stati adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti reputati opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole e disposto per la
2 prosecuzione del giudizio e, non necessitando d'istruttoria, la causa
è stata rimessa al Collegio per la decisione.
“SULLA DOMANDA DI SCIOGLIMENTO DEL VINCOLO MATRIMONIALE” –
La domanda di scioglimento del matrimonio celebrato tra ricorrente e resistente è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
L'articolo 1 della legge n. 898/1970 consente al Giudice di pro- nunciare lo scioglimento del matrimonio allorquando sia accertato
“che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può es- sere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause pre- viste dall'art. 3”.
Nel caso di specie ricorrono gli estremi di cui all'articolo 3, n. 2), lettera b) della legge n. 898/1970 (e successive modificazioni): in- fatti i coniugi comparvero nella procedura di separazione personale, poi dichiarata con la sentenza sopra citata, passata in cosa giudicata;
dalla prima comparizione dei coniugi nella citata procedura e fino alla proposizione del ricorso divorzile la convivenza, pacifica- mente, non è ripresa.
Tale obiettiva situazione, le dichiarazioni e le allegazioni delle parti, la piena adesione della parte resistente alla domanda di scio- glimento del matrimonio avanzata dalla parte ricorrente, l'inutilità del tentativo di conciliazione dei coniugi esperito nel presente giu- dizio e le risultanze anagrafiche rendono evidente l'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i co- niugi, sulla quale il matrimonio è fondato per cui, in ragione dell'ammissibilità ex lege della pronuncia solo sullo stato perso- nale, prevista dall'articolo 4 della citata legge n. 898/1970, va di- chiarato detto scioglimento del matrimonio celebrato tra i coniugi
3 de quibus.
Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 898/1970 e suc- cessive modificazioni, la moglie perde il cognome che aveva ag- giunto al proprio in conseguenza del matrimonio, mentre ai sensi dell'articolo 10 della medesima legge, copia autentica della pre- sente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, dovrà essere tra- smessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
Il collegio ritiene di decidere ogni altra domanda avanzata dalle parti.
In particolare, dev'essere confermato il contenuto dei provvedi- menti temporanei ed urgenti adottati nel corso della prima udienza di comparizione dei coniugi e, in particolare, nella parte in cui di- sciplina l'obbligo, a carico della parte ricorrente, del versamento dell'assegno di mantenimento al figlio minore nella misura di €
200,00 mensili, oltre rivalutazione, del 50% delle spese straordina- rie e del regime d'incontri padre/figlio, tenuto conto che quest'ul- timo vive ormai da anni in Cina.
Ricorrono giusti motivi (ravvisabili, in particolare, nella sostan- ziale mancanza di opposizione della resistente alla domanda di ces- sazione degli effetti civili del matrimonio ed alle altre richieste del ricorrente) per compensare, per intero, le spese di giudizio tra le parti, ai sensi dell'art. 92 comma 2° c.p.c..
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua na- turale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che
4 rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso del 01/10/2024 da nei confronti di , con l'intervento Parte_1 CP_1
del P.M., così provvede:
1. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato in Casa- massima in data 16/02/2012 tra , nato in [...]- Parte_1
BLICA POPOLARE CINESE in data 10/11/1976, e
[...]
, nata in [...] in CP_1
data 25/03/1976, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune di Casamassima al n. 3, parte I, Ufficio 1, anno
2012;
2. DICHIARA che la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3. ORDINA al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giu- dicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4. CONFERMA le statuizioni contenute nell'ordinanza resa in data 4 luglio 2025, regolanti i rapporti personali e patrimoniali tra le parti e la prole minorenne;
5. DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 15/07/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
5
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Valeria Guaragnella – Giudice
• Dott.ssa Sara Mazzotta – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 9977/2024, avente ad oggetto “scioglimento del matrimonio” e rimessa al Col- legio per la decisione all'udienza del 4 luglio 2025
TRA
(C.F. ), con l'Avv. DE NA- Parte_1 C.F._1
POLI MARCELLO MARIA – PARTE RICORRENTE –
CONTRO
(C.F. ), con l'Avv. CP_1 C.F._2
– PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale
1 in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
“LA DOMANDA” – , parte ricorrente, allega d'aver con- Parte_1
tratto matrimonio in Casamassima in data 16/02/2012 con
[...]
, parte resistente, unione dalla quale sono nati due figli, CP_1
, maggiorenne, e di anni 16. Per_1 Per_2
Con decreto in data 13.10.2002 questo Tribunale ha omologato la separazione personale consensuale dei coniugi, regolando l'affida- mento della prole e la facoltà per il coniuge non collocatario di averle con sé nei giorni e nei periodi concordati, nonché i rapporti patrimoniali tra i coniugi e tra questi ed i figli.
Allega altresì che la separazione si è protratta ininterrottamente dall'epoca di emissione del citato provvedimento, ovvero i coniugi non si sono più riconciliati, essendo irrimediabilmente cessata ogni comunione di spirito, materiale e di intenti, per cui ricorrono i pre- supposti per ottenere lo scioglimento del matrimonio
Chiede che il Tribunale, previa comparizione delle parti, dichiari lo scioglimento del matrimonio sopra citato, dichiari che la moglie perde il cognome che ha aggiunto al proprio con il matrimonio, or- dini al Cancelliere di trasmettere copia della sentenza, dopo il pas- saggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del comune com- petente per le annotazioni ed incombenze di legge.
“LA MANCATA COSTITUZIONE DELLA PARTE RESISTENTE” – Quest'ul- tima non si è costituita e si è proceduto nella sua contumacia.
“LO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO” – Alla prima udienza, sentito il co- niuge presente e dato atto dell'impossibilità della riconciliazione, sono stati adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti reputati opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole e disposto per la
2 prosecuzione del giudizio e, non necessitando d'istruttoria, la causa
è stata rimessa al Collegio per la decisione.
“SULLA DOMANDA DI SCIOGLIMENTO DEL VINCOLO MATRIMONIALE” –
La domanda di scioglimento del matrimonio celebrato tra ricorrente e resistente è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
L'articolo 1 della legge n. 898/1970 consente al Giudice di pro- nunciare lo scioglimento del matrimonio allorquando sia accertato
“che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può es- sere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause pre- viste dall'art. 3”.
Nel caso di specie ricorrono gli estremi di cui all'articolo 3, n. 2), lettera b) della legge n. 898/1970 (e successive modificazioni): in- fatti i coniugi comparvero nella procedura di separazione personale, poi dichiarata con la sentenza sopra citata, passata in cosa giudicata;
dalla prima comparizione dei coniugi nella citata procedura e fino alla proposizione del ricorso divorzile la convivenza, pacifica- mente, non è ripresa.
Tale obiettiva situazione, le dichiarazioni e le allegazioni delle parti, la piena adesione della parte resistente alla domanda di scio- glimento del matrimonio avanzata dalla parte ricorrente, l'inutilità del tentativo di conciliazione dei coniugi esperito nel presente giu- dizio e le risultanze anagrafiche rendono evidente l'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i co- niugi, sulla quale il matrimonio è fondato per cui, in ragione dell'ammissibilità ex lege della pronuncia solo sullo stato perso- nale, prevista dall'articolo 4 della citata legge n. 898/1970, va di- chiarato detto scioglimento del matrimonio celebrato tra i coniugi
3 de quibus.
Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 898/1970 e suc- cessive modificazioni, la moglie perde il cognome che aveva ag- giunto al proprio in conseguenza del matrimonio, mentre ai sensi dell'articolo 10 della medesima legge, copia autentica della pre- sente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, dovrà essere tra- smessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
Il collegio ritiene di decidere ogni altra domanda avanzata dalle parti.
In particolare, dev'essere confermato il contenuto dei provvedi- menti temporanei ed urgenti adottati nel corso della prima udienza di comparizione dei coniugi e, in particolare, nella parte in cui di- sciplina l'obbligo, a carico della parte ricorrente, del versamento dell'assegno di mantenimento al figlio minore nella misura di €
200,00 mensili, oltre rivalutazione, del 50% delle spese straordina- rie e del regime d'incontri padre/figlio, tenuto conto che quest'ul- timo vive ormai da anni in Cina.
Ricorrono giusti motivi (ravvisabili, in particolare, nella sostan- ziale mancanza di opposizione della resistente alla domanda di ces- sazione degli effetti civili del matrimonio ed alle altre richieste del ricorrente) per compensare, per intero, le spese di giudizio tra le parti, ai sensi dell'art. 92 comma 2° c.p.c..
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua na- turale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che
4 rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso del 01/10/2024 da nei confronti di , con l'intervento Parte_1 CP_1
del P.M., così provvede:
1. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato in Casa- massima in data 16/02/2012 tra , nato in [...]- Parte_1
BLICA POPOLARE CINESE in data 10/11/1976, e
[...]
, nata in [...] in CP_1
data 25/03/1976, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune di Casamassima al n. 3, parte I, Ufficio 1, anno
2012;
2. DICHIARA che la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3. ORDINA al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giu- dicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4. CONFERMA le statuizioni contenute nell'ordinanza resa in data 4 luglio 2025, regolanti i rapporti personali e patrimoniali tra le parti e la prole minorenne;
5. DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 15/07/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
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