Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 30/04/2025, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
n. 967/2025 R.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE DI ROVIGO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco -Presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -Giudice- dott. Nicola Del Vecchio -Giudice-
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento di separazione consensuale n. 967/2025 R.V.G. promosso ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c.
da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente a [...] professione: impiegata di 3° livello reddito: euro 25.131,00 netti nell'anno d'imposta 2023 con l'Avv. Monica Finotti presso cui ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente a [...] int. 3 professione: impiegato di 3° livello reddito: euro 26.443,00 netti nell'anno d'imposta 2023 con l'Avv. Alex De Anna presso cui ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio a Ferrara il 5-10-2003 (anno 2003, Numero 204, Parte II, Serie A)
in regime patrimoniale di separazione dei beni
1
e il 2-11-2010.
CONCLUSIONI Per i ricorrenti:
1) SUL VINCOLO MATRIMONIALE a) Autorizzare i coniugi a vivere separati, con obbligo di reciproco rispetto. b) Dichiarare la separazione dei coniugi e unitisi in Parte_1 Parte_2 matrimonio con rito concordatario contratto in Ferrara il giorno 05 ottobre 2003, iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Ferrara al n. 204 P 2 S. A anno 2003, con il regime della separazione dei beni.
2) LA CASA FAMILIARE a) La casa coniugale e familiare, in comproprietà al 50% fra i coniugi, sita in 45030 Occhiobello (RO), Via Antonio Canova n. 10 (costituita da abitazione con garage e corte esclusiva censita al N.C.E.U. del Comune di Occhiobello (RO) al Foglio 30 Particella 3866 subalterno 3 graffato mappale 3866 sub 10, cat. A/2, Classe 3, consistenza 8,0 vani) con tutte le pertinenze e parti comuni (in particolare garage censito al Foglio 30, Mappale 3866 sub 4, cat. C/6, cl. 3, mq 15), viene assegnata alla SI.ra , genitore collocatario delle figlie ed , con Parte_1 Per_2 Per_1 ogni arredo e pertinenza, mentre il SI. , di comune accordo fra i Parte_2 coniugi, ha già trasferito altrove la propria dimora, avendo lo stesso già acquistato una nuova abitazione. b) Il SI. , con la sottoscrizione del presente ricorso, promette e Parte_2 pertanto si obbliga e si impegna a trasferire per il prezzo complessivo di € 50.000,00 (cinquantamila/00) nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con successivo atto notarile, alla SI.ra , che contestualmente promette Parte_1 di acquistare, la piena proprietà di 1/2 dell'immobile sopra descritto come abitazione familiare. Relativamente a detta complessiva somma di € 50.000,00 la SI.ra corrisponderà, a titolo di acconto e caparra confirmatoria, la Parte_1 somma di € 10.000,00 (diecimila/00), a mezzo bonifico bancario, entro sette giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione. Il saldo avverrà al momento del rogito notarile, nei termini di seguito indicati. c) Il trasferimento immobiliare è da annoverarsi nella disciplina dei rapporti patrimoniali fra i coniugi nell'ambito della separazione. d) Più precisamente, verrà trasferita, da parte del SI. e a favore Parte_2 della SI.ra , per il prezzo complessivo sopra indicato, la piena Parte_1 proprietà di 1/2 dell'immobile sito in Occhiobello (RO), località Santa Maria Maddalena, Via Canova n. 10, porzione di fabbricato quadrifamiliare, costituita da abitazione al piano terra, primo e secondo, con garage al piano terra e corte esclusiva di pertinenza, il tutto censito al N.C.E.U. del Comune di Occhiobello (RO) al foglio 30 mappale 3866 sub 3 graffato mappale 3866 sub 10, Via Antonio Canova, piano T-1-2, cat. A/2, Cl 3, vani 8, R.C. Euro 723,04 e mappale 3866 sub 4, Via Antonio Canova, piano T, cat. C/6, cl 3, mq 15, R.C. Euro 61,20, con la proporzionale quota di comproprietà sugli enti comuni ai sensi degli artt. 1117 e seguenti del Codice Civile, acquistata a rogito del Notaio Dott. , Rep. Persona_3
2 n. 82.035, Racc.20.191 in data 16 gennaio 2018. L'immobile dovrà essere trasferito libero da pesi, vincoli e/o ipoteche. L'immobile oggetto di trasferimento deve intendersi comprensivo di tutti gli impianti ed accessori, compreso l'impianto fotovoltaico con i relativi apparati. La SI.ra diventerà così Parte_1 proprietaria esclusiva della casa familiare. e) A tal fine le parti si impegnano sin d'ora a comparire avanti il Notaio Dott.
[...]
o altro che verrà indicato dalla SI.ra entro e non oltre 90 giorni Per_4 Pt_1 dalla pubblicazione della sentenza di separazione, per la formalizzazione, con atto pubblico, del trasferimento del diritto di proprietà della casa familiare. f) Le spese notarili relative al trasferimento di proprietà, così come ogni onere ed eventuale imposta, saranno interamente a carico della SI.ra . Parte_1
g) I mobili e gli arredi posti a corredo dell'abitazione familiare rimarranno nella piena proprietà e disponibilità della SI.ra ad eccezione ed Parte_1 esclusione degli effetti personali del SI. , il quale ha già provveduto Parte_2 al loro ritiro. h) Le detrazioni fiscali connesse all'immobile familiare, saranno beneficiate da entrambi i coniugi fino a quando la SI.ra non diventerà Parte_1 proprietaria esclusiva dello stesso per effetto del rogito notarile sopra disciplinato. 3) AFFIDAMENTO E MANTENIMENTO DELLE FIGLIE a) La figlia ( è maggiorenne) viene affidata in modo condiviso ad Per_2 Per_1 entrambi i genitori, che ne cureranno di comune accordo la crescita, l'educazione e l'istruzione, secondo un unico e concorde progetto educativo. , ma anche Per_2
che non è ancora economicamente autosufficiente, manterranno la Per_1 residenza anagrafica presso la casa familiare e quindi presso la madre. I genitori eserciteranno in maniera congiunta la responsabilità genitoriale sulla figlia minore per le decisioni di maggiore importanza, mentre per quelle di ordinaria Per_2 amministrazione detta responsabilità verrà esercitata anche in maniera disgiunta. b) Il padre potrà vedere la figlia minorenne con le seguenti modalità: Per_2
- ogni giorno feriale, la minore, ormai quattordicenne, compatibilmente con i suoi impegni scolastici e/o extrascolastici, potrà andare presso la casa paterna per pranzare o cenare con il padre, a seconda di quelli che sono anche i turni lavorativi dei genitori. Si precisa che la nuova abitazione del SI. è vicinissima Parte_2 alla casa familiare, distando poche centinaia di metri e quindi questi trasferimenti della minore, da una abitazione all'altra, sono particolarmente agevoli. Le parti si impegnano a comunicarsi reciprocamente i propri turni lavorativi non appena l'azienda della quale sono dipendenti li renderà loro disponibili, in modo da organizzarsi al meglio nella gestione della minore. Una volta alla settimana, con scelta della notte da parte della stessa minore in base ai suoi impegni ed esigenze ma preferibilmente il mercoledì sera, dormirà dal padre, così come dormirà Per_2 presso il padre il sabato e la domenica notte a week end alterni. Salvo diverso accordo, compatibilmente con le ferie e i turni lavorativi dei genitori e le esigenze nonché i desideri della minore, durante le vacanze Natalizie, Per_2 trascorrerà sette giorni con il papà e sette giorni con la mamma, anche consecutivi, nel rispetto dell'alternanza delle festività, e cioè se un anno passerà il Natale con il padre, trascorrerà poi l'ultimo dell'anno con la madre, e viceversa l'anno successivo, e così alternativamente di anno in anno, salvo diverse scelte dettate
3 dalle esigenze della minore. Parimenti, durante il periodo pasquale, alternando il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo con l'uno o con l'altro genitore ed invertendo detti giorni l'anno successivo, la minore passerà tre giorni, anche consecutivi, con ciascuno dei genitori. Durante le vacanze estive trascorrerà tre settimane di vacanza, consecutive Per_2
o non consecutive, con ciascun genitore e il periodo dovrà essere concordato tra i genitori entro il 31 marzo di ogni anno tenendo presente le esigenze, richieste e necessità della figlia. Inoltre, i genitori dovranno comunicarsi il luogo di villeggiatura e, in caso di mancato accordo in merito al periodo, negli anni dispari deciderà la madre e in quelli pari il padre. c) Entrambi i genitori si obbligano a sostenere direttamente le spese per il vitto e l'alloggio di entrambe le figlie e quando presso di sé. Quanto alle Per_1 Per_2 spese accessorie e/o straordinarie effettuate nell'interesse di entrambe le figlie - spese che di seguito si elencano a titolo esemplificativo e non esaustivo - i genitori convengono che siano sostenute nella misura del 70% a carico del padre e nella misura del 30% a carico della madre e saranno da regolarsi come segue:
- Spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a. visite specialistiche prescritte dal medico curante/pediatra o altro specialista effettuate presso strutture pubbliche;
b. le cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche sempre se presso strutture pubbliche mentre, se in strutture private, nel limite di € 500,00 annui;
c. tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante e/o dallo specialista;
d. occhiali da vista, lenti a contatto e relativi liquidi per uso non estetico;
e. farmaci prescritti dal medico curante/pediatra o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
f. spese mediche e sanitarie d'urgenza;
- Spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a. cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private che superino il limite di € 500,00 annui;
b. cure termali e fisioterapiche;
c. trattamenti sanitari e/o visite specialistiche non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d. farmaci omeopatici o dal banco senza prescrizione medica.
- Spese scolastiche (da documentare che non richiedono il preventivo accordo):
1. tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici;
2. libri di testo;
3. materiale scolastico tutto, comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
e. dotazione informatica (pc/tablet) necessaria per la scuola/università; f. assicurazione scolastica;
g. fondo cassa richiesto dalla scuola;
h. gite scolastiche senza pernottamento;
i. trasporto pubblico e/o privato (quest'ultimo se fatto in autonomia dalle figlie) verso la scuola o la sede universitaria.
- Spese scolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a. tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
4 b. corsi di specializzazione, master e corsi anche post universitari in Italia e all'estero; d. gite scolastiche con pernottamento, viaggi di istruzione di più giorni organizzati dalla scuola, soggiorni e corsi anche all'estero per motivi di studio e di apprendimento delle lingue straniere;
e. corsi di recupero e lezioni private;
f. alloggio presso la sede Universitaria;
g. corsi di lingue straniere e spese per le relative certificazioni;
- Spese extrascolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a. Mensa scolastica/universitaria e/o pasti presso luoghi di studio;
b. Attività sportive (comprensive di abbigliamento, attrezzature, spese per iscrizioni a gare e tornei), ricreative e di svago tutte, ludiche, artistiche di qualsivoglia tipo;
- Spese personali (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a. spese di bollo, assicurazione e manutenzione ordinaria per il mezzo di trasporto in uso alle figlie (ciclomotore, motociclo, minicar, autoveicolo);
- Spese personali (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a. esami, tasse, visita medica, lezioni di guida e corsi per il conseguimento di qualsiasi tipologia di patente;
b. vacanze e viaggi con pernottamento svolti dalle figlie autonomamente (quelle svolte dalle figlie con un genitore saranno da questo ultimo integralmente sostenute); c. spese di acquisto e manutenzione straordinaria del mezzo di trasporto personale in uso alle figlie (ciclomotore, motociclo, minicar, autoveicolo); d. spese per eventi e cerimonie riguardanti i figli (comunioni, cresime, compleanni, diploma/laurea); e. acquisito computer, cellulare, ipad e tablet per uso non scolastico. f. spese per l'abbigliamento; Tutte le spese dovranno essere sorrette da idonea documentazione fiscale (ricevute/fatture/scontrini). La documentazione fiscale, quando possibile, dovrà essere intestata alle figlie ai fini della corretta deducibilità della stessa. Il rimborso delle suddette spese avverrà, dietro presentazione della documentazione afferente la spesa da parte del genitore che le ha sostenute, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di spesa. Fanno eccezione spese di importo considerevole, nel qual caso i genitori concorreranno alla spesa contestualmente sulla base della percentuale di riparto fra loro. d) L'assegno unico per le figlie (o equivalente in caso di variazione normativa), oggi pari ad € 197,20, sarà richiesto e percepito integralmente dalla SI.ra Pt_1
. Il SI. dovrà adoperarsi anche presso gli enti competenti
[...] Parte_2 affinché l'Assegno Unico o suoi equivalenti venga effettivamente percepito dalla SI.ra . Parte_1
Ogni ulteriore contributo o bonus relativo alle figlie sarà interamente percepito dalla SI.ra , compreso quello previsto per la celiachia delle ragazze Parte_1
(patologia che hanno entrambe le figlie).
5 e) Le spese sostenute per le figlie saranno fiscalmente detratte da entrambi i coniugi in misura eguale. f) Le condizioni economiche di cui sopra avranno valenza dal deposito della domanda di separazione dei coniugi. 4) ALTRI RAPPORTI PATRIMONIALI FRA I CONIUGI – ALTRE PATTUIZIONI a) I coniugi rinunciano a qualsiasi contributo a titolo di reciproco mantenimento, dichiarandosi economicamente indipendenti. b) Le somme versate e giacenti sui conti correnti e/o libretti e/o altra forma di investimento intestati alla SI.ra , rimarranno di esclusiva Parte_1 competenza della stessa e non saranno oggetto di divisione. Lo stesso dicasi per le somme versate e giacenti sui conti correnti e/o libretti e/o altra forma di investimento intestati al SI. che rimarranno di esclusiva Parte_3 competenza dello stesso e non saranno oggetto di divisione. c) Il conto corrente acceso presso intestato ad entrambi i coniugi è già stato CP_1 chiuso con divisione delle somme depositate al 50%. d) I coniugi si impegnano a non utilizzare le somme depositate sui conti correnti e/o libretti intestati alle figlie. L'eventuale utilizzo delle somme intestate alla minore dovrà essere oggetto di specifico accordo scritto tra i genitori, che sin Per_2 da ora convengono di utilizzare tali somme solo per esigenze esclusive della figlia. e) L'auto Hunday IX20 targata EG058LL, anno 2011, intestata alla SI.ra Pt_1
rimarrà in uso esclusivo alla stessa.
[...]
g) L'auto Toyota Yaris Cross tg. GT833MV intestata al SI. rimarrà Parte_2 in uso esclusivo allo stesso e a suo esclusivo onere i ratei ancora da pagare a riguardo. h) L'auto Toyota Yaris DP305SD, anno 2008, intestata alla sig.ra Parte_1 ed in uso alla figlia rimarrà così intestata ma i coniugi dovranno fare fronte Per_1 congiuntamente ad ogni relativa spesa anche di manutenzione ordinaria e/o straordinaria. i) Riconoscimento, in favore della SI.ra , del 50% delle spese Parte_1 documentate, ordinarie e straordinarie, per il cane di nome intestato Per_5 all'anagrafe canina al SI. , al quale le figlie sono particolarmente Parte_2 legate, che continuerà però a vivere presso l'abitazione familiare della SI.ra n quanto l'unica dotata di adeguato giardino e dimensioni interne. Le spese Pt_1 dovranno essere rimborsate dal SI. entro 15 gg dalla esibizione Parte_2 della relativa ricevuta da parte della SI.ra . Con riferimento alle Parte_1 spese straordinarie ed in particolare veterinarie da sostenere per il cane, fatta eccezione delle questioni di urgenza, sarà necessario il preventivo accordo fra le parti. j) Le spese ed i compensi legali relativi al presente procedimento sono integralmente compensati tra le parti.
Ragioni della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 12-3-2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno
6 congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte nelle conclusioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno altresì chiesto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473bis. 51, comma terzo, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Gli atti sono stati comunicati ex artt. 70 e 71 c.p.c. al P.M.
La domanda avente ad oggetto la separazione personale dei ricorrenti merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la conformità degli accordi alla legge e ritenuto che la regolamentazione dell'affidamento della figlia , minore di età, e del Per_2 mantenimento della stessa e della primogenita , maggiorenne ma Per_1 economicamente non autosufficiente, non siano in contrasto con l'interesse morale e materiale delle stesse, reputa sussistenti i presupposti di legge per la omologazione degli accordi raggiunti dai coniugi.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473bis. 4 c.p.c.) tenuto conto del contenuto delle condizioni della separazione.
Spese di lite compensate.
p.q.m.
definitivamente decidendo nel procedimento n. 967/2025 R.V.G.,
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 _2
, i quali hanno contratto matrimonio a Ferrara il 5-10-2003, e li
[...] autorizza a vivere separati;
- manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ferrara, affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
- omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle conclusioni in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso a Rovigo, il 30 aprile 2025
Il Presidente estensore
Paola Di Francesco
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