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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/07/2025, n. 7008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7008 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
N. 21080/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli – II sezione civile in composizione monocratica,
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 21080/2024 R.G.,
e vertente
tra
(C.F. ), residente in [...] C.F._1
Marina Grande n 190 Capri (NA), elettivamente domiciliato in Napoli 80121 alla
Via dei Mille 40, presso e nello rappresentato e difeso, Controparte_1 giusta procura alle liti, rilasciata su foglio separato, da ritenersi apposta in calce all'atto di citazione in opposizione, dall'Avv. Maria GATTO (C.F.:
[...]
); C.F._2
- Opponente
contro
con sede legale in Conegliano (TV), Via Vittorio Al- Controparte_2
fieri n. 1, capitale sociale € 10.000,00 interamente versato (numero iscrizione al
Registro delle Imprese di Treviso Belluno e C.F: – R.E.A. n. TV- P.IVA_1
430136, d'ora in avanti per brevità anche solamente “ ), e per essa, nella CP_2 sua qualità mandataria, con sede in Parte_2
Milano Via Valtellina n. 15/17, capitale sociale € 100.000,00 interamente versato
(numero iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza 1 Brianza-Lodi e
C.F: – R.E.A. n. MI-1608374), in forza di procura speciale n. P.IVA_2
1
31871/13785 rep./racc. Notaio di Milano in data 05.08.2021 Persona_1
(registrata il giorno 05.08.2021 al n. 73431 Serie 1T), in persona del procuratore speciale Dott.ssa nata a [...] il [...], C.F. Controparte_3
, giusta procura n. 142719/36506 rep./racc. Notaio C.F._3 [...]
del 25.05.2020 (registrata in data 27.05.2020 al n. 35001 Serie Persona_2
1T), rilasciata dal Dott. nella sua qualità di Consigliere della Persona_3
rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni MUZI Pt_2 Parte_2
(C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del C.F._4
medesimo procuratore sito in Roma, al Viale Regina Margherita n. 42 nonché all'indirizzo di pec , giusta procura rila- Email_1
sciata in calce al ricorso per decreto ingiuntivo;
- Opposta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da verbale del 4.7.25.
Per : , “si conclude affinché il Giudice adito, disattesa ogni Parte_1 contraria e diversa eccezione, deduzione ed istanza, Voglia accogliere
l'opposizione a decreto ingiunto per le ragioni esposte in atti e, per l'effetto, re- vocare il decreto ingiuntivo n. 3964/2024, pubblicato in data 16 luglio 2024,
Proc. Civ. R.G. n° 15387/2024, poi rettificato il 22 luglio 2024, ovvero dichia- rarlo inefficace nei confronti dell'odierno opponente. Con salvezza di spese e compensi di giudizio, con richiesta di attribuzione allo scrivente difensore che ne ha fatto anticipo.”
Per “Impugna e contesta tutto quanto ex adver- Parte_2
so dedotto ed eccepito, riportandosi al contenuto degli atti di causa e delle difese ivi rassegnate, chiedendo il rigetto dell'opposizione avversaria”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Viene opposto il decreto ingiuntivo n. 3964/2024 emesso dal Tribunale di Na- poli, in data 16.7.24, e notificato in data 22.7.24, su ricorso di Controparte_4
(nel prosieguo, “ ”), in qualità di mandataria
[...] CP_5 CP_2
(nel prosieguo “ ) con il quale è stato ingiunto a , CP_2 Parte_1 CP_6
2
C
e , in qualità di garanti, in forza di garanzie fideius- CP_8 Parte_3
sorie fino all'importo di € 1.261.000,00, prestate dagli ingiunti in data 11.11.04
(doc. 3bis fasc. monitorio) e nuovamente – per quanto qui rileva – da e Pt_1
in data 18.10.06 (doc. 3ter fasc. monitorio), di pagare entro quaranta Parte_3 giorni dalla notifica la somma di € 226.388,84, oltre interessi al tasso del 2% dal
31.12.20, sino al soddisfo, nonché spese della procedura liquidate in € 406,50, per spese ed € 2.242,00, per compenso, nonché rimborso di spese generali (15%),
C.P.A. ed I.V.A. come per legge, quale credito residuo derivante dall'inadempimento al contratto di mutuo fondiario stipulato da (nel CP_9 prosieguo “ ”) – poi divenuta oggi società in liquidazione (doc. CP_9 CP_10
8 fasc. opponente) - con in data 11.11.04 (doc. 3 Controparte_11 fasc. monitorio), ed oggetto di successivo atto di frazionamento e variazione del- le modalità di rimborso (in data 7.8.07, doc. 4 fasc. monitorio).
Nell'opporsi all'ingiunzione, ha preliminarmente sollevato eccezione Pt_1
d'incompetenza territoriale - indicando quale foro competente il tribunale di An- cora, in virtù della clausola 16 (fideiussione – doc. 4 fasc. opponente) – nonché la prescrizione di ogni diritto di credito vantato nei suoi confronti. In particolare,
l'opponente ha qualificato le garanzie sottoscritte in data 11.11.04 e 18.10.06
(doc. 3bis e 3ter fasc. monitorio) come contratti autonomi di garanzia (cfr. artt. 6,
8, 9 e 11), e, conseguentemente, esclusa la solidarietà tra garante e debitore prin- cipale (Cass. n. 32402/2019; Cass. n. 8874/2021) e l'applicabilità dell'art. 1310 cod. civ., ne ha eccepito la prescrizione, ancorandone il dies a quo alla data di sottoscrizione della garanzia (11.11.04 e 18.10.06) o, in via gradata, alla data in cui si è verificata la decadenza dal beneficio del termine della debitrice principale
(3.1.11) (lett. raccomandata a/r del 3.1.11 notificata in data 5.1.11, doc. 5 fasc. monitorio). Il primo atto successivo a tale data – ha proseguito l'opponente – è costituito dalla notifica del decreto ingiuntivo, avvenuta a mezzo pec in data
22.7.24.
In via gradata, prospettata diversa qualificazione della garanzia in termini di garanzia fideiussoria, l'opponente ne ha in ogni caso eccepito la prescrizione e successivamente la nullità del contratto di garanzia per violazione dell'art. 2, comma 2, l. 287/1990 in quanto riproduttiva del modello ABI (in particolare, artt.
3
2, 6 e 9 (riviviscenza e sopravvivenza della fideiussione, preventiva rinuncia al termine di cui all'art. 1957 cod. civ. e pagamento in caso di obbligazione dichia- rata invalida) e dell'art. 1956 cod. civ., contenendo il negozio una rinuncia pre- ventiva all'ipotesi di liberazione del garante prevista dal primo comma della norma citata. Ancora, ha eccepito l'avvenuta sua liberazione ai sensi dell'art. 1955 cod. civ., non essendo possibile, per fatto imputabile al creditore (fraziona- mento del mutuo avvenuto in data 7.8.07, doc. 4 fasc. monitorio), la surrogazione nelle ipoteche oltre alla decadenza del creditore dalla garanzia in forza di quanto previsto dall'art. 1957 cod. civ.. Nel merito del finanziamento garantito, Pt_1 ha eccepito la mancata prova del credito, contestando specificamente le voci ri- portate nell'estratto conto prodotto agli atti, ritenuto, in ogni caso, non opponibile ai garanti;
oltre alla nullità della clausola volta a prevedere gli interessi corrispet- tivi e moratori, determinati mediante rinvio al tasso Euribor, invocando Cass. n.
20801/2024. Infine, ha eccepito il difetto di ius postulandi in capo all'opposta ed il proprio difetto di legittimazione passiva. Il tutto, con vittoria di spese e compe- tenze di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario avv. Maria Gatto.
Costituitosi in giudizio, ha preliminarmente respinto l'eccezione di in- Pt_2
competenza territoriale sul presupposto della natura non esclusiva del foro indi- cato dalle parti nella clausola 16 del negozio fideiussorio. Ha invocato la procura depositata in fase monitoria (doc. 2 fasc. monitorio) per superare le contestazioni mosse circa la carenza di potere rappresentativo e, sempre in via preliminare, ha eccepito la nullità dell'atto di citazione ex art. 164 cod. proc. civ. Al fine di con- trastare l'eccepita prescrizione, ha invocato: atto d'intervento nella pro- Pt_2 cedura esecutiva r,g, 2/2010 incardinata presso il Tribunale di Avellino su istanza di ed in danno di (che ha acquistato Parte_4 Parte_3 uno degli immobili offerti in garanzia per la restituzione del mutuo oggetto di causa) del 9.4.15 (doc. 5 fasc. opposta); atto di precetto notificato a del 14.6.23 cui è seguita procedura esecutiva CP_9
(r.g. 97/23) incardinata presso lo stesso Tribunale;
atto d'insinuazione al passivo nella procedura di liquidazione giudiziale della società (già CP_10 CP_9
n. 37/2024 pendente dinanzi al Tribunale di Napoli (doc. 6 fasc. opposta);
4
comunicazione intercorse tra le parti del rapporto principale e volte ad un bonario componimento in via stragiudiziale (doc. 8 fasc. opposta).
Ha eccepito l'inammissibilità dell'eccezione di nullità della fideiussione per vio- lazione della normativa antitrust, ha respinto la violazione dell'art. 1955 cod. civ. ritenendo circostanza irrilevante l'avvenuto frazionamento del mutuo e delle ga- ranzie. Nel merito, ha ritenuto debitamente provato il credito ingiunto insistendo per il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto, superate le eccezioni di nullità degli interessi convenzionali e moratori determinati me- diante rinvio al tasso Euribor, invocando Cass. n. 12007/2024, che esclude la nul- lità in mancanza di prova circa la conoscenza delle pratiche illecite ad opera di una delle parti. Ha chiesto la concessione della provvisoria esecutorietà. Il tutto, con vittoria di spese e competenze di causa.
Istruita la causa con scambio di memorie, all'udienza del 4.7.25 fissata per la discussione orale, rinunciata dall'opponente l'eccezione d'incompetenza territo- riale e rassegnate le conclusioni delle parti, la causa veniva trattenuta in decisione con 30 giorni per il deposito.
L'opposizione è fondata e deve essere accolta;
conseguentemente, il decreto deve essere revocato.
Devono essere superate le contestazioni aventi ad oggetto lo ius postulandi di
L'opposta ha debitamente provato le vicende circolatorie del credito sino Pt_2
all'attuale titolarità in capo a nonché i poteri rappresentativi da quella con- CP_2 feriti in favore dell'opposta in ordine al recupero crediti. Sono presenti agli atti: copia dell'atto di fusione per incorporazione in Controparte_12
Contr (nel prosieguo “ ) di originaria creditrice (doc. 6 Controparte_11
Contr fasc. monitorio); copia dell'atto di cessione del ramo d'azienda operato da n favore di (nel prosieguo “ ”) del 19.2.21 (doc. 7 fasc. mo- CP_14 CP_14 nitorio) con relativo estratto G.U. n. 35 del 23.3.21 (doc. 8 fasc. monitorio); estratto della G.U. n. 98 del 19.8.21 recante avviso della cessione in blocco con- clusa in data 28.7.21 tra e (avente ad oggetto crediti derivanti da CP_14 CP_2
contratti di finanziamento, ipotecari o chirografari, saldi debitori di conto corren-
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te, insoluti di portafoglio e conto anticipi sorti nel periodo compreso tra il giorno
01.01.1950 e il 31.05.2021, i cui debitori sono stati classificati “a sofferenza”)
(doc. 9 fasc. monitorio). È altresì prodotta agli atti la procura speciale conferita a
(doc. 2 fasc. monitorio). Pt_2
Tanto chiarito, preliminarmente va esaminata la questione relativa alla dedotta prescrizione, apparendo essa assorbente rispetto alle altre censure prospettate da
. Pt_1
È infatti risultato provato il credito vantato da avendo l'opposta depo- CP_2 sitato: copia del contratto di mutuo fondiario (doc. 3 fasc. monitorio); copia delle garanzie prestate, tra gli altri, dall'opponente in data 11.11.04 (doc. 3bis fasc. monitorio) e 18.10.06 (doc. 3ter fasc. monitorio); lettera di decadenza dal benefi- cio del termine notificato alla debitrice principale ed ai garanti in data 3.1.11
(doc. 3 fasc. opposta e doc. 5 fasc. monitorio); atto di quietanza e variazione del- le modalità di rimborso – frazionamento di mutuo ed ipoteca del 3.9.07 (doc. 4 fasc. monitorio); copia di atto d'intervento ex art. 499 cod. proc. civ. nella proce- dura esecutiva n. 2/2010 incardinata dinanzi al Tribunale di Avellino (doc. 4 fasc. opposta); istanza di ammissione al passivo presentata nella procedura di liquida- zione della società (già , in seguito a mutamento della denomi- CP_10 CP_9
nazione sociale); atto di precisazione del credito nell'ambito della procedura ese- cutiva n. 2/2010 (doc. 12 fasc. opposta); estratti conto (doc. 10 fasc. opposta).
Alla luce della documentazione prodotta, l'eccezione di prescrizione è fonda- ta.
A fronte di credito sorto in data 11.11.04, la debitrice è stata dichiarata deca- duta dal beneficio del termine in data 3.1.11 (lett. raccomandata a/r del 3.1.11 no- tificata in data 5.1.11, doc. 5 fasc. monitorio). Successivamente a tale data, è pre- sente agli atti copia dell'atto di riconoscimento del debito operato dalla debitrice principale, (doc. 8 all. 2 fasc. opposta) dell'8.10.2012. Giusto quanto pre- CP_9 visto dall'art. 2935 cod. civ., il dies a quo a cui ancorare il termine di prescrizio- ne decennale, coincidente col giorno in cui il diritto può essere fatto valere, corri- sponde alla data del 8.10.12.
6
Sebbene sia pacifica la partecipazione dell'opposta alla procedura esecutiva immobiliare incardinata presso il Tribunale di Avellino (n. R.G.E. n. 2 / 10) su istanza di ed in danno di (che ha ac- Parte_4 Parte_3
quistato uno degli immobili offerti in garanzia per la restituzione del mutuo og- getto di causa), non vi è prova della data in cui è avvenuto il deposito dell'istanza di intervento nella procedura esecutiva (doc. 4 fasc. opposta). Né la carenza evi- denziata è stata colmata nel giudizio di opposizione pendente: in comparsa di co- stituzione, l'opposta ha richiamato l'istanza d'intervento asseritamente riprodotta in tale fase che risulta essere un atto processuale con firma digitale di cui però manca la prova della data del suo deposito nel processo esecutivo. Inoltre,
l'opposta richiama ai fini dell'interruzione della prescrizione, un documento n. 5 che sarebbe stato depositato, che tuttavia non è presente agli atti.
Pertanto, anche se il ricorso per intervento, recante istanza di partecipazione alla distribuzione della somma ricavata, è equiparabile alla "domanda proposta nel corso di un giudizio" idonea, a mente dell'art. 2943, secondo comma, cod. civ., ad interrompere la prescrizione dal giorno del deposito del ricorso ed a so- spenderne il corso sino all'approvazione del progetto di distribuzione del ricavato della vendita (Cass. n. 26929/2014; Cass. n. 14602/2020), l'incertezza circa la data di deposito impedisce il prodursi dell'effetto interruttivo, non essendovi cer- tezza circa il momento in cui esso sia stato portato a conoscenza del debitore – aspetto imprescindibile ai fini interruttivi in discorso. Né è presente altro atto in- terruttivo intervenuto entro il termine di prescrizione decennale (8.10.22), tenuto conto che il primo atto interruttivo successivo è costituito dalla notifica del ricor- so e pedissequo decreto (22.7.24), deve dichiararsi prescritto il credito oggetto d'ingiunzione.
In conclusione, l'opposizione è fondata ed il decreto ingiuntivo deve essere revocato in forza dell'accertata prescrizione del credito vantato da nei CP_2 confronti della debitrice principale.
Le spese di lite seguono il principio di soccombenza e sono poste a carico di in qualità di mandataria ed in favo- Parte_2 CP_2
re di e si liquidano al di sotto dei valori medi, attesa la natura Parte_1
7
documentale del giudizio, in € 11.000,00 per compensi, da distrarsi in favore dell'avv. Maria Gatto, oltre IVA e CPA se dovuti e rimborso di spese generali se dovuto e come per legge ed € 407,80, a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione II, definitivamente pronunziando, così provve- de:
- accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. 3964/2024 emesso dal Tribunale di Napoli, in data 16.7.24, e notificato in data 22.7.24 nei confronti, tra agli altri, di;
Parte_1
- accerta la prescrizione del credito derivante dal contratto di mutuo fondia- rio stipulato da con in data CP_9 Controparte_11
11.11.04;
- condanna in qualità di mandataria Parte_2 [...]
ed in favore di e si liquidano in € 11000,00 CP_2 Parte_1 per compensi, da distrarsi in favore dell'avv. Maria Gatto, oltre IVA e
CPA se dovuti e rimborso di spese generali se dovuto e come per legge ed
€ 407,80, a titolo di contributo unificato.
Napoli, 11.07.25
Il Giudice
Diego Ragozini
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REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli – II sezione civile in composizione monocratica,
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 21080/2024 R.G.,
e vertente
tra
(C.F. ), residente in [...] C.F._1
Marina Grande n 190 Capri (NA), elettivamente domiciliato in Napoli 80121 alla
Via dei Mille 40, presso e nello rappresentato e difeso, Controparte_1 giusta procura alle liti, rilasciata su foglio separato, da ritenersi apposta in calce all'atto di citazione in opposizione, dall'Avv. Maria GATTO (C.F.:
[...]
); C.F._2
- Opponente
contro
con sede legale in Conegliano (TV), Via Vittorio Al- Controparte_2
fieri n. 1, capitale sociale € 10.000,00 interamente versato (numero iscrizione al
Registro delle Imprese di Treviso Belluno e C.F: – R.E.A. n. TV- P.IVA_1
430136, d'ora in avanti per brevità anche solamente “ ), e per essa, nella CP_2 sua qualità mandataria, con sede in Parte_2
Milano Via Valtellina n. 15/17, capitale sociale € 100.000,00 interamente versato
(numero iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza 1 Brianza-Lodi e
C.F: – R.E.A. n. MI-1608374), in forza di procura speciale n. P.IVA_2
1
31871/13785 rep./racc. Notaio di Milano in data 05.08.2021 Persona_1
(registrata il giorno 05.08.2021 al n. 73431 Serie 1T), in persona del procuratore speciale Dott.ssa nata a [...] il [...], C.F. Controparte_3
, giusta procura n. 142719/36506 rep./racc. Notaio C.F._3 [...]
del 25.05.2020 (registrata in data 27.05.2020 al n. 35001 Serie Persona_2
1T), rilasciata dal Dott. nella sua qualità di Consigliere della Persona_3
rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni MUZI Pt_2 Parte_2
(C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del C.F._4
medesimo procuratore sito in Roma, al Viale Regina Margherita n. 42 nonché all'indirizzo di pec , giusta procura rila- Email_1
sciata in calce al ricorso per decreto ingiuntivo;
- Opposta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da verbale del 4.7.25.
Per : , “si conclude affinché il Giudice adito, disattesa ogni Parte_1 contraria e diversa eccezione, deduzione ed istanza, Voglia accogliere
l'opposizione a decreto ingiunto per le ragioni esposte in atti e, per l'effetto, re- vocare il decreto ingiuntivo n. 3964/2024, pubblicato in data 16 luglio 2024,
Proc. Civ. R.G. n° 15387/2024, poi rettificato il 22 luglio 2024, ovvero dichia- rarlo inefficace nei confronti dell'odierno opponente. Con salvezza di spese e compensi di giudizio, con richiesta di attribuzione allo scrivente difensore che ne ha fatto anticipo.”
Per “Impugna e contesta tutto quanto ex adver- Parte_2
so dedotto ed eccepito, riportandosi al contenuto degli atti di causa e delle difese ivi rassegnate, chiedendo il rigetto dell'opposizione avversaria”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Viene opposto il decreto ingiuntivo n. 3964/2024 emesso dal Tribunale di Na- poli, in data 16.7.24, e notificato in data 22.7.24, su ricorso di Controparte_4
(nel prosieguo, “ ”), in qualità di mandataria
[...] CP_5 CP_2
(nel prosieguo “ ) con il quale è stato ingiunto a , CP_2 Parte_1 CP_6
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C
e , in qualità di garanti, in forza di garanzie fideius- CP_8 Parte_3
sorie fino all'importo di € 1.261.000,00, prestate dagli ingiunti in data 11.11.04
(doc. 3bis fasc. monitorio) e nuovamente – per quanto qui rileva – da e Pt_1
in data 18.10.06 (doc. 3ter fasc. monitorio), di pagare entro quaranta Parte_3 giorni dalla notifica la somma di € 226.388,84, oltre interessi al tasso del 2% dal
31.12.20, sino al soddisfo, nonché spese della procedura liquidate in € 406,50, per spese ed € 2.242,00, per compenso, nonché rimborso di spese generali (15%),
C.P.A. ed I.V.A. come per legge, quale credito residuo derivante dall'inadempimento al contratto di mutuo fondiario stipulato da (nel CP_9 prosieguo “ ”) – poi divenuta oggi società in liquidazione (doc. CP_9 CP_10
8 fasc. opponente) - con in data 11.11.04 (doc. 3 Controparte_11 fasc. monitorio), ed oggetto di successivo atto di frazionamento e variazione del- le modalità di rimborso (in data 7.8.07, doc. 4 fasc. monitorio).
Nell'opporsi all'ingiunzione, ha preliminarmente sollevato eccezione Pt_1
d'incompetenza territoriale - indicando quale foro competente il tribunale di An- cora, in virtù della clausola 16 (fideiussione – doc. 4 fasc. opponente) – nonché la prescrizione di ogni diritto di credito vantato nei suoi confronti. In particolare,
l'opponente ha qualificato le garanzie sottoscritte in data 11.11.04 e 18.10.06
(doc. 3bis e 3ter fasc. monitorio) come contratti autonomi di garanzia (cfr. artt. 6,
8, 9 e 11), e, conseguentemente, esclusa la solidarietà tra garante e debitore prin- cipale (Cass. n. 32402/2019; Cass. n. 8874/2021) e l'applicabilità dell'art. 1310 cod. civ., ne ha eccepito la prescrizione, ancorandone il dies a quo alla data di sottoscrizione della garanzia (11.11.04 e 18.10.06) o, in via gradata, alla data in cui si è verificata la decadenza dal beneficio del termine della debitrice principale
(3.1.11) (lett. raccomandata a/r del 3.1.11 notificata in data 5.1.11, doc. 5 fasc. monitorio). Il primo atto successivo a tale data – ha proseguito l'opponente – è costituito dalla notifica del decreto ingiuntivo, avvenuta a mezzo pec in data
22.7.24.
In via gradata, prospettata diversa qualificazione della garanzia in termini di garanzia fideiussoria, l'opponente ne ha in ogni caso eccepito la prescrizione e successivamente la nullità del contratto di garanzia per violazione dell'art. 2, comma 2, l. 287/1990 in quanto riproduttiva del modello ABI (in particolare, artt.
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2, 6 e 9 (riviviscenza e sopravvivenza della fideiussione, preventiva rinuncia al termine di cui all'art. 1957 cod. civ. e pagamento in caso di obbligazione dichia- rata invalida) e dell'art. 1956 cod. civ., contenendo il negozio una rinuncia pre- ventiva all'ipotesi di liberazione del garante prevista dal primo comma della norma citata. Ancora, ha eccepito l'avvenuta sua liberazione ai sensi dell'art. 1955 cod. civ., non essendo possibile, per fatto imputabile al creditore (fraziona- mento del mutuo avvenuto in data 7.8.07, doc. 4 fasc. monitorio), la surrogazione nelle ipoteche oltre alla decadenza del creditore dalla garanzia in forza di quanto previsto dall'art. 1957 cod. civ.. Nel merito del finanziamento garantito, Pt_1 ha eccepito la mancata prova del credito, contestando specificamente le voci ri- portate nell'estratto conto prodotto agli atti, ritenuto, in ogni caso, non opponibile ai garanti;
oltre alla nullità della clausola volta a prevedere gli interessi corrispet- tivi e moratori, determinati mediante rinvio al tasso Euribor, invocando Cass. n.
20801/2024. Infine, ha eccepito il difetto di ius postulandi in capo all'opposta ed il proprio difetto di legittimazione passiva. Il tutto, con vittoria di spese e compe- tenze di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario avv. Maria Gatto.
Costituitosi in giudizio, ha preliminarmente respinto l'eccezione di in- Pt_2
competenza territoriale sul presupposto della natura non esclusiva del foro indi- cato dalle parti nella clausola 16 del negozio fideiussorio. Ha invocato la procura depositata in fase monitoria (doc. 2 fasc. monitorio) per superare le contestazioni mosse circa la carenza di potere rappresentativo e, sempre in via preliminare, ha eccepito la nullità dell'atto di citazione ex art. 164 cod. proc. civ. Al fine di con- trastare l'eccepita prescrizione, ha invocato: atto d'intervento nella pro- Pt_2 cedura esecutiva r,g, 2/2010 incardinata presso il Tribunale di Avellino su istanza di ed in danno di (che ha acquistato Parte_4 Parte_3 uno degli immobili offerti in garanzia per la restituzione del mutuo oggetto di causa) del 9.4.15 (doc. 5 fasc. opposta); atto di precetto notificato a del 14.6.23 cui è seguita procedura esecutiva CP_9
(r.g. 97/23) incardinata presso lo stesso Tribunale;
atto d'insinuazione al passivo nella procedura di liquidazione giudiziale della società (già CP_10 CP_9
n. 37/2024 pendente dinanzi al Tribunale di Napoli (doc. 6 fasc. opposta);
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comunicazione intercorse tra le parti del rapporto principale e volte ad un bonario componimento in via stragiudiziale (doc. 8 fasc. opposta).
Ha eccepito l'inammissibilità dell'eccezione di nullità della fideiussione per vio- lazione della normativa antitrust, ha respinto la violazione dell'art. 1955 cod. civ. ritenendo circostanza irrilevante l'avvenuto frazionamento del mutuo e delle ga- ranzie. Nel merito, ha ritenuto debitamente provato il credito ingiunto insistendo per il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto, superate le eccezioni di nullità degli interessi convenzionali e moratori determinati me- diante rinvio al tasso Euribor, invocando Cass. n. 12007/2024, che esclude la nul- lità in mancanza di prova circa la conoscenza delle pratiche illecite ad opera di una delle parti. Ha chiesto la concessione della provvisoria esecutorietà. Il tutto, con vittoria di spese e competenze di causa.
Istruita la causa con scambio di memorie, all'udienza del 4.7.25 fissata per la discussione orale, rinunciata dall'opponente l'eccezione d'incompetenza territo- riale e rassegnate le conclusioni delle parti, la causa veniva trattenuta in decisione con 30 giorni per il deposito.
L'opposizione è fondata e deve essere accolta;
conseguentemente, il decreto deve essere revocato.
Devono essere superate le contestazioni aventi ad oggetto lo ius postulandi di
L'opposta ha debitamente provato le vicende circolatorie del credito sino Pt_2
all'attuale titolarità in capo a nonché i poteri rappresentativi da quella con- CP_2 feriti in favore dell'opposta in ordine al recupero crediti. Sono presenti agli atti: copia dell'atto di fusione per incorporazione in Controparte_12
Contr (nel prosieguo “ ) di originaria creditrice (doc. 6 Controparte_11
Contr fasc. monitorio); copia dell'atto di cessione del ramo d'azienda operato da n favore di (nel prosieguo “ ”) del 19.2.21 (doc. 7 fasc. mo- CP_14 CP_14 nitorio) con relativo estratto G.U. n. 35 del 23.3.21 (doc. 8 fasc. monitorio); estratto della G.U. n. 98 del 19.8.21 recante avviso della cessione in blocco con- clusa in data 28.7.21 tra e (avente ad oggetto crediti derivanti da CP_14 CP_2
contratti di finanziamento, ipotecari o chirografari, saldi debitori di conto corren-
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te, insoluti di portafoglio e conto anticipi sorti nel periodo compreso tra il giorno
01.01.1950 e il 31.05.2021, i cui debitori sono stati classificati “a sofferenza”)
(doc. 9 fasc. monitorio). È altresì prodotta agli atti la procura speciale conferita a
(doc. 2 fasc. monitorio). Pt_2
Tanto chiarito, preliminarmente va esaminata la questione relativa alla dedotta prescrizione, apparendo essa assorbente rispetto alle altre censure prospettate da
. Pt_1
È infatti risultato provato il credito vantato da avendo l'opposta depo- CP_2 sitato: copia del contratto di mutuo fondiario (doc. 3 fasc. monitorio); copia delle garanzie prestate, tra gli altri, dall'opponente in data 11.11.04 (doc. 3bis fasc. monitorio) e 18.10.06 (doc. 3ter fasc. monitorio); lettera di decadenza dal benefi- cio del termine notificato alla debitrice principale ed ai garanti in data 3.1.11
(doc. 3 fasc. opposta e doc. 5 fasc. monitorio); atto di quietanza e variazione del- le modalità di rimborso – frazionamento di mutuo ed ipoteca del 3.9.07 (doc. 4 fasc. monitorio); copia di atto d'intervento ex art. 499 cod. proc. civ. nella proce- dura esecutiva n. 2/2010 incardinata dinanzi al Tribunale di Avellino (doc. 4 fasc. opposta); istanza di ammissione al passivo presentata nella procedura di liquida- zione della società (già , in seguito a mutamento della denomi- CP_10 CP_9
nazione sociale); atto di precisazione del credito nell'ambito della procedura ese- cutiva n. 2/2010 (doc. 12 fasc. opposta); estratti conto (doc. 10 fasc. opposta).
Alla luce della documentazione prodotta, l'eccezione di prescrizione è fonda- ta.
A fronte di credito sorto in data 11.11.04, la debitrice è stata dichiarata deca- duta dal beneficio del termine in data 3.1.11 (lett. raccomandata a/r del 3.1.11 no- tificata in data 5.1.11, doc. 5 fasc. monitorio). Successivamente a tale data, è pre- sente agli atti copia dell'atto di riconoscimento del debito operato dalla debitrice principale, (doc. 8 all. 2 fasc. opposta) dell'8.10.2012. Giusto quanto pre- CP_9 visto dall'art. 2935 cod. civ., il dies a quo a cui ancorare il termine di prescrizio- ne decennale, coincidente col giorno in cui il diritto può essere fatto valere, corri- sponde alla data del 8.10.12.
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Sebbene sia pacifica la partecipazione dell'opposta alla procedura esecutiva immobiliare incardinata presso il Tribunale di Avellino (n. R.G.E. n. 2 / 10) su istanza di ed in danno di (che ha ac- Parte_4 Parte_3
quistato uno degli immobili offerti in garanzia per la restituzione del mutuo og- getto di causa), non vi è prova della data in cui è avvenuto il deposito dell'istanza di intervento nella procedura esecutiva (doc. 4 fasc. opposta). Né la carenza evi- denziata è stata colmata nel giudizio di opposizione pendente: in comparsa di co- stituzione, l'opposta ha richiamato l'istanza d'intervento asseritamente riprodotta in tale fase che risulta essere un atto processuale con firma digitale di cui però manca la prova della data del suo deposito nel processo esecutivo. Inoltre,
l'opposta richiama ai fini dell'interruzione della prescrizione, un documento n. 5 che sarebbe stato depositato, che tuttavia non è presente agli atti.
Pertanto, anche se il ricorso per intervento, recante istanza di partecipazione alla distribuzione della somma ricavata, è equiparabile alla "domanda proposta nel corso di un giudizio" idonea, a mente dell'art. 2943, secondo comma, cod. civ., ad interrompere la prescrizione dal giorno del deposito del ricorso ed a so- spenderne il corso sino all'approvazione del progetto di distribuzione del ricavato della vendita (Cass. n. 26929/2014; Cass. n. 14602/2020), l'incertezza circa la data di deposito impedisce il prodursi dell'effetto interruttivo, non essendovi cer- tezza circa il momento in cui esso sia stato portato a conoscenza del debitore – aspetto imprescindibile ai fini interruttivi in discorso. Né è presente altro atto in- terruttivo intervenuto entro il termine di prescrizione decennale (8.10.22), tenuto conto che il primo atto interruttivo successivo è costituito dalla notifica del ricor- so e pedissequo decreto (22.7.24), deve dichiararsi prescritto il credito oggetto d'ingiunzione.
In conclusione, l'opposizione è fondata ed il decreto ingiuntivo deve essere revocato in forza dell'accertata prescrizione del credito vantato da nei CP_2 confronti della debitrice principale.
Le spese di lite seguono il principio di soccombenza e sono poste a carico di in qualità di mandataria ed in favo- Parte_2 CP_2
re di e si liquidano al di sotto dei valori medi, attesa la natura Parte_1
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documentale del giudizio, in € 11.000,00 per compensi, da distrarsi in favore dell'avv. Maria Gatto, oltre IVA e CPA se dovuti e rimborso di spese generali se dovuto e come per legge ed € 407,80, a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione II, definitivamente pronunziando, così provve- de:
- accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. 3964/2024 emesso dal Tribunale di Napoli, in data 16.7.24, e notificato in data 22.7.24 nei confronti, tra agli altri, di;
Parte_1
- accerta la prescrizione del credito derivante dal contratto di mutuo fondia- rio stipulato da con in data CP_9 Controparte_11
11.11.04;
- condanna in qualità di mandataria Parte_2 [...]
ed in favore di e si liquidano in € 11000,00 CP_2 Parte_1 per compensi, da distrarsi in favore dell'avv. Maria Gatto, oltre IVA e
CPA se dovuti e rimborso di spese generali se dovuto e come per legge ed
€ 407,80, a titolo di contributo unificato.
Napoli, 11.07.25
Il Giudice
Diego Ragozini
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