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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 13/06/2025, n. 401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 401 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott. Eugenio Scopelliti Presidente rel.
2 Dott.ssa Maria Antonietta Naso Consigliere
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere
SENTENZA
in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 256/2023 R.G.L. e vertente
TRA
, in persona del Ministro pro tempore, Parte_1
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio
Calabria
APPELLANTE
E
(C.F.: ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1
dall'avv. Domenico Ruggiero,
APPELLATO
CONCLUSIONI
Come da scritti difensivi e verbali di causa.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato avanti il Tribunale di MI, in funzione di GL, Parte_2
conveniva in giudizio il al fine di ottenere - previo accertamento della
[...] CP_2
natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso dal 01.07.2001 al 31.08.2018, con la qualifica di assistente amministrativo Area B ex CCNL Comparto Scuola - la condanna al pagamento di ogni differenza retributiva e contributiva spettante in conseguenza del rapporto accertato.
A sostegno della propria domanda deduceva:
- di provenire dal bacino degli LSU/LPU e di aver svolto attività lavorativa di assistente amministrativo presso l'Istituto Tecnico Commerciale “R. Piria” di Reggio
Calabria dal 01.07.2001 sino al 31.08.2011 e successivamente fino al 31.08.2018, presso il Liceo delle Scienze Umane C. Alvaro di MI, in forza di contratti di collaborazione coordinata e continuativa reiterati negli anni, in violazione del Dlgs. N. 165/2001;
-di essere stato assunto successivamente con contratto a tempo indeterminato alle dipendenze del , prestando attività lavorativa al tempo del deposito del ricorso CP_2
presso l'Istituto Comprensivo De Zerbi – Milone di MI (RC);
-che, i diversi contratti , formalmente denominati di collaborazione erano di identico contenuto ma nella realtà il ricorrente prestava la propria attività lavorativa con il vincolo della subordinazione, sottoposto al potere direttivo, gerarchico e disciplinare del
D.S. e/o del D.S.G.A, da cui riceveva disposizioni sui compiti da svolgere ed a cui doveva relazionare;
- che, difatti l'attività del era integrata con quella degli altri dipendenti, a Pt_2
riprova dell'inserimento organico del ricorrente, il quale era tenuto a giustificare l'assenza ogni qualvolta si assentava per malattia o per altro motivo;
- di aver lavorato con gli strumenti posti a disposizione della scuola, osservando un orario di lavoro che doveva annotare in un apposito registro, controllato dal DGSA o controfirmato dal Dirigente;
- di aver svolto mansioni che consentivano di inquadrare lo stesso, quale assistente amministrativo Area B ex CCNL Comparto Scuola.
Si costituiva in giudizio il contestando in toto la domanda del Parte_1
lavoratore, affermando che il rapporto di lavoro si era svolto sotto la vigenza di un'apposita disciplina del tutto diversa e speciale, rispetto a quella concernente il rapporto di lavoro del personale appartenente al comparto Scuola, che prevede la possibilità di stipulare contratti di collaborazione, la cui reiterazione non è affetta da illegittimità. Deduceva l'assoluta infondatezza della domanda volta alla conversione del rapporto di lavoro, in quanto in contrasto con l'art. 97 c.3 della Costituzione e della domanda di risarcimento del danno, attesa la stabilizzazione del lavoratore, che costituisce un'adeguata forma di risarcimento in forma specifica, idonea a “cancellare” gli effetti dell'illegittima reiterazione del termine.
Con la sentenza oggetto di impugnazione, la domanda è stata accolta.
Il Giudice di prime cure, alla luce delle allegazioni in fatto non contestate e degli elementi documentali acquisiti, ha riconosciuto la natura subordinata del rapporto di lavoro instaurato dall'Amministrazione con parte ricorrente.
Ha rilevato che:
sulla base della documentazione depositata e non contestata dal , non fosse Parte_1
emerso alcun “progetto specifico” al quale il era adibito, dal momento che lo Pt_2
stesso espletava una porzione del complesso di attività amministrative che si svolgevano all'interno del plesso scolastico;
il lavoratore ha documentato l'esistenza di tutti gli indici sintomatici e rivelatori del vincolo di subordinazione, quali l'esistenza di un orario di lavoro predeterminato e fisso,
il cui rispetto veniva documentato tramite sistemi automatici quali la firma giornaliera sui fogli di presenza predisposti dalla segreteria, la necessità di concordare le ferie,
l'obbligo di comunicazione dei periodi di malattia e l'impiego sostanzialmente esclusivo dei mezzi di proprietà del committente per lo svolgimento dell'attività
lavorativa.
Alla luce della natura subordinata del rapporto intercorso alle dipendenze della pubblica amministrazione, il Giudice ha apprestato la tutela prevista dall'art. 2126 c.c., dal momento che, in base al disposto dell'art. 36 c.5 del Dlgs n.368/2001, la violazione delle norme imperative di legge vigenti in materia di pubblico impiego, non possono in ogni caso dar luogo alla costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
Ha riconosciuto pertanto al le differenze retributive tra il trattamento Pt_2
economico corrisposto quale collaboratore coordinato e continuativo e quello dovuto sulla base della previsione del CCNL del Comparto Scuola, con profilo professionale di assistente amministrativo, oltre agli incrementi retributivi correlati alla progressione stipendiale, sulla base dei conteggi di parte ricorrente stante la mancata specifica contestazione sul punto.
Avverso la sentenza ha proposto appello il . Parte_1
Con il primo motivo ha dedotto che, stante l'apposita normativa che regola l'attività dei lavoratori socialmente utili, il Giudice di primo grado avrebbe dovuto rigettare il ricorso, in quanto il contratto di collaborazione era perfettamente coerente con quanto previsto dall'Intesa Sindacale siglata dal Parte_3
il 30.09.2002.
[...]
Ha richiamato, inoltre, il Decreto del 23 luglio 1999 con cui il Controparte_3
ha regolato le modalità di trasferimento del personale ATA dai Comuni allo
[...]
Stato, prevedendo altresì la possibilità dell'impiego di soggetti esterni impegnati in progetti LSU e LSU, per lo svolgimento di funzioni ATA.
Il suddetto decreto del Ministro della Pubblica Istruzione, di concerto con i Ministri
del Lavoro e della Previdenza Sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 66 del 2010, ha previsto di fatto, al fine di creare una stabile occupazione a decorrere dal 01.07.2001, la possibilità di stipulare con i soggetti iscritti negli elenchi dei cc.dd. LSU, contratti di collaborazione, nell'ambito delle funzioni di assistente amministrativo o tecnico.
Dalla normativa richiamata emerge come il contratto di collaborazione coordinata e continuativa stipulato dall'Amministrazione appellante con il fosse Pt_2
perfettamente in linea con le disposizioni di legge e regolamentari concernenti la disciplina specifica dei contratti di collaborazione degli LSU/LPU da adibire a mansioni tipiche del personale ATA, non essendovi alcun obbligo di prevedere uno specifico progetto oltre quello di assicurare il transito del personale dagli Enti Locali allo Stato.
Ha aggiunto che al ricorrente venivano date comunicazioni di carattere generale volte ad armonizzare l'organizzazione del servizio scolastico, non sostanziandosi pertanto in specifiche disposizioni di servizio rivolte al Pt_2
Con il secondo motivo ha dedotto che affinchè si possa applicare la tutela prevista dall'art. 2126 c.c. è richiesto che la prestazione lavorativa si sia svolta al di fuori dei presupposti di legge, mentre nel caso in esame i contratti di collaborazione coordinata e continuativa si sono svolti nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, nonché dell'intesa sindacale del 30.09.2002.
Difatti la prestazione lavorativa è stata espletata conformemente al programma originario, con la conseguenza che non potevano riconoscersi al lavoratore le differenze retributive ex art.2126 c.c.
Con il terzo motivo, il censura che siano state riconosciute le differenze Parte_1
retributive per gli scatti di anzianità, negando l' applicabilità della clausola n. 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70 CE sul presupposto che riguarderebbe esclusivamente i lavoratori a termine sottoposti a vincolo di subordinazione, mentre nel caso concreto era carente la natura subordinata del rapporto.
Si è costituito . rilevando preliminarmente il cambio di strategia difensiva del Pt_2
e nel merito contestando le argomentazioni difensive di controparte. Parte_1
Deduce che:
la normativa richiamata dall'appellante, pur consentendo un conferimento generalizzato agli ex LSU di contratti a progetto, non introduceva alcuna deroga al rispetto della normativa che disciplina la collaborazione;
difatti la norma richiamata dall'Amministrazione ed in particolare l'accordo del
30.09.2002 stipulato tra e Sindacati, non avrebbe potuto derogare in peius alla Parte_1
norma di legge e quindi consentire la violazione dell'art.7 Dlgs n. 165/2001, che prevede la possibilità di ricorrere a rapporti di collaborazione solo per prestazioni di elevata professionalità, contraddistinte da un elevata autonomia nel loro svolgimento, tali da caratterizzarsi come prestazioni di lavoro autonomo;
emerge chiaramente come la PA avesse fatto ricorso allo strumento dei contratti di collaborazione professionale al di fuori dei limiti legislativi, in considerazione del fatto che il non era in possesso di alcuna particolare specializzazione né vi era alcuna Pt_2
autonomia nello svolgimento delle prestazioni rese dall'appellato; da quanto allegato e documentato e in difetto di contestazione dell'appellante si evince l'assenza di autonomia e di qualsiasi progetto da realizzare, in quanto per ben 18 anni il ricorrente era stato mantenuto in stato di precarietà, pur essendo pienamente integrato con gli altri lavoratori dei plessi scolastici dove aveva prestato servizio. Il decreto ex art. 127 ter c.p.c. è stato ritualmente comunicato alle parti, le quali hanno depositato note scritte nel termine, fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 13.6.2025.
°°°°
L'appello è infondato.
Si richiamano ex 118 disp. att. cpc i precedenti di questa Corte su tematiche analoghe fra cui la sentenza n. 692/2024 del 13.12.2024.
Orbene, il ricorrente, ha svolto per 18 anni la propria prestazione professionale presso i due istituti scolastici indicati in premessa, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa che venivano annualmente rinnovati, fino alla definitiva assunzione avvenuta nel 2018.
La norma posta a fondamento di tali plurimi rapporti professionali, è l'art. 6, c. 2, del
D.lgs. n. 81/2001 il quale dispone che: “Le amministrazioni pubbliche di cui al D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 1, comma 2, e successive modificazioni, possono, ove ne ricorrano le condizioni ed esigenze, affidare ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, attraverso incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, e lavoro autonomo, le attività previste al citato D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 10, comma 3, e successive modificazioni, per la stessa durata ivi prevista”
Con specifico riguardo al caso che ci occupa, l'art. 2 del Decreto del Ministro della
Pubblica Istruzione di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 66 del 2010, ha disposto che
“Al fine di creare stabile occupazione a decorrere dal 1^luglio 2001, con il coordinamento dei competenti Uffici Scolastici Regionali, i Dirigenti delle istituzioni scolastiche che attualmente utilizzano i soggetti di cui all'art. 1, affideranno agli interessati, in possesso dei requisiti richiesti, incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, nell'ambito delle funzioni di Assistente Amministrativo o Tecnico, secondo le modalità indicate dall'art.6, comma 2, del Decreto legislativo 28 febbraio 2000, n.81
e compatibilmente con le risorse di cui al successivo art. 3 del presente decreto”.
Tuttavia, come correttamente sostenuto dal giudice di primo grado, la circostanza che la previsione della stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa con i lavoratori ex LSU abbia copertura legislativa non esclude la necessità di accertare il concreto atteggiarsi dell'attività lavorativa;
la previsione di siffatta norma, infatti, comporta esclusivamente la possibilità per le amministrazioni pubbliche di impiegare quella categoria di soggetti con tali forme di collaborazione, ferma restando la necessità di verificare che il concreto utilizzo delle loro prestazioni risponda a quello schema contrattuale, essendo legittimato solo l'uso di forme di collaborazione che siano tali anche sul piano sostanziale, ferma restando, dunque, la necessità di verificare, caso per caso, che il concreto utilizzo della prestazione risponda effettivamente a quello schema contrattuale.
Costituisce, infatti, principio consolidato quello secondo cui "In tema di accertamento della eventuale sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, nessuna previsione normativa potrebbe assumere di per sé carattere vincolante per il giudice, atteso che neppure al legislatore è consentito negare la qualifica di rapporti di lavoro subordinato
a rapporti che oggettivamente abbiano tale natura, ove da ciò derivi - come affermato dalla Corte costituzionale, sentenze n. 121 del 1993 e n. 111 del 1993 - l'inapplicabilità delle norme inderogabili previste dall'ordinamento per dare attuazione ai principi, alle garanzie e ai diritti dettati dalla Costituzione a tutela del lavoro subordinato" (vd. Cass.
22.11.2010, n. 23638 e Cass. 11.5.2005, n. 9892).
Orbene , il ha allegato e documentato che: Pt_2
nel periodo in cui l'istante ha lavorato presso l' ha svolto l'attività di CP_4
gestione dei magazzini, gestione delle classi, inserimento informatico dei dati per le iscrizioni e anagrafiche degli alunni, composizione delle classi e redazione degli elenchi alunni per i registri, eventuali modifiche su ordine del dirigente, aggiornamento dei registri di classe, raccolta ed inserimento dei dati relativi agli scrutini, controllo fino a completamento della procedura di stampa delle pagelle, consegna ed invio delle stesse
(con conservazione degli originali) dopo della firma di dirigente e direttore, svolgimento di tutte le attività necessarie alla compilazione e la stampa dei registri per gli Esami di Stato;
era comunque tenuto ad eseguire tutte le attività di volta in volta assegnate al fine di garantire il regolare funzionamento amministrativo dell'istituto;
nel periodo in cui ha lavorato presso il Liceo Scienze Umane “C. Alvaro” di MI ha gestito la posta elettronica della scuola, ha archiviato gli atti, ha seguito la gestione informatica della biblioteca con catalogazione dei libri ed inventario generale, ha seguito l'inserimento dei dati anagrafici degli alunni, ha seguito l'inserimento ed abbinamento delle classi ai docenti, ha tenuto la gestione delle password per docenti e genitori degli alunni, provveduto al continuo aggiornamento dei dati relativi al personale scolastico con inserimento di dati relativi a ferie permessi etc., seguito la corrispondenza generale del Dirigente Scolastico fornendo, dal 2015, supporto alla gestione dei progetti di alternanza scuola/lavoro;
ha sempre svolto le mansioni che gli venivano assegnate dal dirigente scolastico e dal direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA): in entrambe le scuole in cui ha lavorato l'istante, all'inizio dell'anno scolastico era predisposto dal Dirigente Scolastico
e dal DSGA un piano di lavoro indirizzato indifferentemente ad Assistenti
Amministrativi di ruolo e co.co.co. che prevedeva una ripartizione specifica delle mansioni tra tutti i destinatari a cui il ricorrente si doveva attenere, sicchè non era in alcun modo autonomo nel determinare la propria prestazione lavorativa;
di tanto vi è anche ampia prova documentale (ad es. prot. 9473 del 21.11.2007 a firma del dirigente scolastico e del DSGA avente ad oggetto “Piano di lavoro A.S. 2007-
2008 – Dettaglio mansioni” ; prot. n. 982 del 6 Febbraio 2008 indirizzato indifferentemente a dipendenti e cococo, che disciplinava, nelle more dell'attivazione del controllo elettronico delle presenze, l'orario di servizio assegnato ricordando che allontanamenti temporanei dall'Istituto erano consentiti solo se formalmente autorizzati, prevedendosi permessi dove annotare l'orario di uscita e di relativo rientro nonché il riepilogo delle presenze del mese precedente, con l'evidenziazione dell'orario effettuato.) .che rendono palese l'inserimento organico del ricorrente nella scuola e inoltre, che le attività assegnate erano di tipo esecutivo.
Il ricorrente rimarcava altresì:
l'esecuzione del lavoro con materiali ed attrezzature del datore di lavoro;
.
l'assenza di rischio d'impresa da parte del lavoratore, avendo sempre operato in assenza di vincoli di risultato, come un qualsiasi dipendente;
il pagamento a scadenze periodiche della retribuzione che veniva infatti corrisposta con cadenza rigorosamente mensile;
l' osservanza di un rigido orario di lavoro (presso l'istituto “Piria” l'orario di servizio giornaliero 8-13 , con obbligo di firma del registro presenze all'ingresso ed all'uscita indicando gli orari;
presso l'istituto “Corrado Alvaro” l' obbligo di garantire una presenza di quattro giorni settimanali con orario 8-13,00; dopo due anni di servizio l'orario di lavoro imposto era diventato 8-12,30, sempre firmando un foglio presenze, in seguito sostituito da un badge;
la previsione di sanzioni disciplinari per il caso di allontanamento arbitrario;
l'obbligo di giustificare le assenze e di richiedere preventiva autorizzazione ad assentarsi.
Se ne ricava che il ricorrente è stato impiegato per far fronte alle esigenze stabili ed ordinarie degli uffici di assegnazione ed era sottoposto al potere direttivo e gerarchico del datore di lavoro.
E, del resto, le specifiche ed analitiche allegazioni concernenti le modalità di esecuzione concreta della prestazione non sono state mai contestate dal , che ha Parte_1
contrapposto solo una diversa qualificazione giuridica ritenendo, erroneamente, vincolante l'aspetto formale.
Viceversa, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo affermato che contratti che intercorrono con le pubbliche amministrazioni, formalmente qualificati di collaborazione coordinata e continuativa, la sussistenza dell'elemento della subordinazione nell'ambito di un contratto di lavoro va correttamente individuata sulla base di una serie di indici sintomatici, comprovati dalle risultanze istruttorie, quali la collaborazione, la continuità della prestazione lavorativa e l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale, da valutarsi criticamente e complessivamente, con un accertamento in fatto insindacabile in sede di legittimità (ex plurimis ez.
6 - L, Ordinanza n. 14246 del 2022, Cass. n. 18/2019 e Cass. n. 28459/2018).
Se ne ricava che, essendo stati riscontrati tutti gli elementi qualificanti il rapporto subordinato, l'appello è infondato.
Come già detto, l'esistenza di un dato formale, costituito dal nomen juris e dall'assetto definito dall'accordo individuale, corrispondente ad una condizione puramente apparente, non esclude la possibilità di un accertamento della reale e diversa natura del rapporto, né la circostanza che il dato formale sia stato posto in esecuzione di una previsione legislativa che consentiva il ricorso allo strumento esclude di per sé la possibilità dell'accertamento giudiziale della divergenza del profilo formale dal reale assetto degli interessi. In ultima analisi, il Tribunale ha correttamente fatto riferimento alle risultanze processuali rilevanti ai fini della individuazione della natura giuridica del rapporto in questione, non soffermandosi solo sugli aspetti formali dello stesso, ha rinvenuto la compresenza di tutti gli indicatori di elaborazione giurisprudenziale del rapporto subordinato.
E' emerso senza incertezze che l'appellato sia stato utilizzato per far fronte alle esigenze stabili ed ordinarie dell'ufficio di assegnazione, pienamente e stabilmente inserito nell'organizzazione dell'Istituto, svolgendovi attività lavorativa secondo modalità identiche a quelle del personale ATA con rapporto di lavoro subordinato, con assoggettamento a penetranti poteri direttivi e di controllo, tali da travalicare i limiti imposti dalle esigenze di un mero coordinamento tra prestatore di lavoro e struttura nell'ambito della quale la prestazione deve essere resa.
A ciò si aggiunga che i singoli contratti di co.co.co non erano caratterizzati da alcun progetto specifico.
Ne consegue che sussistono le condizioni per la tutela risarcitoria, alla luce del consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui In tema di pubblico impiego privatizzato, in caso di stipulazione di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa che, in seguito ad accertamento giudiziario, risulti avere la sostanza di contratto di lavoro subordinato, il lavoratore non può conseguire la conversione del rapporto in uno di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la P.A., ma ha diritto ad una tutela risarcitoria, nei limiti di cui all'art. 2126 c.c., nonché alla ricostruzione della posizione contributiva previdenziale ed alla corresponsione del trattamento di fine rapporto per il periodo pregresso. Sez. L -Ordinanza n. 4360 del 13/02/2023).
Infine anche il motivo di appello concernente l'accertamento dell'anzianità di servizio
è infondato.
L'appellato ha, infatti, diritto, una volta affermata la reale consistenza del rapporto di lavoro, come subordinato e a termine, al computo unitario dei periodi lavorati ai fini della anzianità di servizio e della maturazione degli scatti di anzianità (Ordinanza n.
21849 del 2022 che cita Cass. n. 17248/2018 e Cass. n. 262/2015).
Non sussiste nessun ostacolo a tale accertamento se si afferma che i rapporti di lavoro erano effettivamente di natura rapporti subordinata e dunque configuravano una molteplicità di rapporti a termine, reiterati per svariati anni, per ritenere la piena e diretta applicazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul rapporto a tempo determinato, recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione. Essa impone al datore di lavoro pubblico di riconoscere, ai fini della progressione stipendiale e degli sviluppi di carriera successivi al 10 luglio 2001, l'anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinato, nella medesima misura prevista per il dipendente assunto 'ab origine' a tempo indeterminato, fatta salva la ricorrenza di ragioni oggettive che giustifichino la diversità di trattamento.
Vale, anche in tal caso, il principio di diritto affermato in motivazione da Cass. n.
17314/2020 e da Cass. n. 31149/2019, per cui l'anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinato può essere fatta valere dal personale docente ed amministrativo della scuola sia per rivendicare, in relazione ai contratti a termine intercorsi fra le parti, le maggiorazioni retributive connesse all'anzianità stessa, sia per richiedere, successivamente all'immissione in ruolo ed alla stipula del contratto a tempo indeterminato, la ricostruzione della carriera ed il riconoscimento, a fini giuridici ed economici, del servizio in precedenza prestato. Si tratta di pretese fondate entrambe sulla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 99/70/CE, ma fra loro eterogenee, sia perché fondate su elementi costitutivi diversi (in un caso la sola successione dei contratti a termine, nell'altro la prestazione a tempo determinato seguita dall'immissione in ruolo), sia in quanto non coincidenti sono le disposizioni legali e contrattuali che vengono in rilievo.
Ne deriva la sussistenza del diritto del ricorrente al trattamento retributivo del lavoro subordinato per il tempo in cui il rapporto ha avuto materiale esecuzione così come quantificato nel ricorso (con apposito schema in relazione ai singoli periodi) e non contestato dal , neppure in questo secondo grado di giudizio e per nessuna Parte_1
delle voci che hanno concorso a fissare l'importo complessivo riconosciuto dal
Tribunale (45.774,35 euro, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria).
La sentenza va piuttosto riformata nella parte in cui ha dichiarato essere dovuti sulle differenze retributive così riconosciute i contributi previdenziali, dal momento che la cognizione della domanda attinente al versamento dei contributi e di regolarizzazione previdenziale, in mancanza dell'evocazione in giudizio del contraddittore necessario CP_ ( , deve essere rimessa al primo giudice per l'accertamento e la condanna nei confronti di tale soggetto, disponendosi l'integrazione del contraddittorio nei suoi confronti.
Per giurisprudenza più recente (ex multis, Cass 29637/2021), il lavoratore non può agire per la condanna al pagamento della contribuzione, il cui diritto di credito è attribuito esclusivamente in capo all'ente previdenziale non prevedendo la legge alcuna forma di sostituzione processuale, come sarebbe invece necessario ai sensi dell'art. 81 c.p.c. il quale recita che “fuori dei casi espressamente previsti dalla legge nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui” (Cass. civ. 10 marzo 2021, n. 6722).
Sempre con l'ordinanza n. 29637 del 22.10.2021, la Cassazione ha affermato che il giudizio instaurato dal lavoratore al fine di chiedere al datore la regolarizzazione della CP_ propria posizione lavorativa, necessita la presenza in causa anche dell' quale diretto interessato all'accertamento giudiziale e destinatario del pagamento: “ l'azione
a tutela della posizione previdenziale” nei confronti del datore di lavoro – che può anche avere ad oggetto la condanna del datore di lavoro al pagamento della contribuzione non prescritta – che si richiede la necessaria chiamata in giudizio anche dell' Ente previdenziale, in quanto unico legittimato attivo nell'obbligazione contributiva (Cass.
n. 19398 del 2014; Cass. n. 8956 del 2020); il litisconsorzio necessario nei confronti del datore di lavoro e degli enti è giustificato dal fatto che l'obbligo di versamento dei contributi si configura, nell'ambito del rapporto di lavoro, come un obbligo di "facere" del datore di lavoro in favore dell'ente previdenziale che, dando luogo a una situazione sostanziale unitaria, deve trovare riflesso processuale nella partecipazione al giudizio di tutti i soggetti nei cui confronti la decisione del giudizio stesso è idonea a produrre effetti (Cass.17320-20);
In conclusione, la sentenza merita conferma, ad eccezione del capo riguardante la domanda di versamento dei contributi e di regolarizzazione previdenziale.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'appellante nella misura liquidata in dispositivo sulla base del DM n 147/22, IV scaglione valori medi dimidiati per la serialità del contenzioso, con distrazione in favore del difensore dell'appellato che ne ha fatto rituale richiesta.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro -, definitivamente decidendo nel giudizio di appello proposto dal contro Controparte_6
avverso la sentenza n. 11/2023 pubblicata il 12.01.2023, dal Parte_2
Tribunale di MI, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1)In parziale riforma della sentenza, che nel resto conferma, dispone la rimessione al CP_ primo giudice per l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' litisconsorte necessario, limitatamente alla domanda di condanna al versamento dei contributi in corrispondenza ai contratti per cui è causa;
2)Condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese di lite, che liquida in CP_2
€ 4.997,00, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario avv. Domenico Ruggiero.
Dichiara sussistenti i presupposti per il versamento di un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato, ove dovuto, a carico dell'appellante.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 13.6.2025
Il Presidente est.
(Dott. Eugenio Scopelliti)
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott. Eugenio Scopelliti Presidente rel.
2 Dott.ssa Maria Antonietta Naso Consigliere
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere
SENTENZA
in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 256/2023 R.G.L. e vertente
TRA
, in persona del Ministro pro tempore, Parte_1
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio
Calabria
APPELLANTE
E
(C.F.: ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1
dall'avv. Domenico Ruggiero,
APPELLATO
CONCLUSIONI
Come da scritti difensivi e verbali di causa.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato avanti il Tribunale di MI, in funzione di GL, Parte_2
conveniva in giudizio il al fine di ottenere - previo accertamento della
[...] CP_2
natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso dal 01.07.2001 al 31.08.2018, con la qualifica di assistente amministrativo Area B ex CCNL Comparto Scuola - la condanna al pagamento di ogni differenza retributiva e contributiva spettante in conseguenza del rapporto accertato.
A sostegno della propria domanda deduceva:
- di provenire dal bacino degli LSU/LPU e di aver svolto attività lavorativa di assistente amministrativo presso l'Istituto Tecnico Commerciale “R. Piria” di Reggio
Calabria dal 01.07.2001 sino al 31.08.2011 e successivamente fino al 31.08.2018, presso il Liceo delle Scienze Umane C. Alvaro di MI, in forza di contratti di collaborazione coordinata e continuativa reiterati negli anni, in violazione del Dlgs. N. 165/2001;
-di essere stato assunto successivamente con contratto a tempo indeterminato alle dipendenze del , prestando attività lavorativa al tempo del deposito del ricorso CP_2
presso l'Istituto Comprensivo De Zerbi – Milone di MI (RC);
-che, i diversi contratti , formalmente denominati di collaborazione erano di identico contenuto ma nella realtà il ricorrente prestava la propria attività lavorativa con il vincolo della subordinazione, sottoposto al potere direttivo, gerarchico e disciplinare del
D.S. e/o del D.S.G.A, da cui riceveva disposizioni sui compiti da svolgere ed a cui doveva relazionare;
- che, difatti l'attività del era integrata con quella degli altri dipendenti, a Pt_2
riprova dell'inserimento organico del ricorrente, il quale era tenuto a giustificare l'assenza ogni qualvolta si assentava per malattia o per altro motivo;
- di aver lavorato con gli strumenti posti a disposizione della scuola, osservando un orario di lavoro che doveva annotare in un apposito registro, controllato dal DGSA o controfirmato dal Dirigente;
- di aver svolto mansioni che consentivano di inquadrare lo stesso, quale assistente amministrativo Area B ex CCNL Comparto Scuola.
Si costituiva in giudizio il contestando in toto la domanda del Parte_1
lavoratore, affermando che il rapporto di lavoro si era svolto sotto la vigenza di un'apposita disciplina del tutto diversa e speciale, rispetto a quella concernente il rapporto di lavoro del personale appartenente al comparto Scuola, che prevede la possibilità di stipulare contratti di collaborazione, la cui reiterazione non è affetta da illegittimità. Deduceva l'assoluta infondatezza della domanda volta alla conversione del rapporto di lavoro, in quanto in contrasto con l'art. 97 c.3 della Costituzione e della domanda di risarcimento del danno, attesa la stabilizzazione del lavoratore, che costituisce un'adeguata forma di risarcimento in forma specifica, idonea a “cancellare” gli effetti dell'illegittima reiterazione del termine.
Con la sentenza oggetto di impugnazione, la domanda è stata accolta.
Il Giudice di prime cure, alla luce delle allegazioni in fatto non contestate e degli elementi documentali acquisiti, ha riconosciuto la natura subordinata del rapporto di lavoro instaurato dall'Amministrazione con parte ricorrente.
Ha rilevato che:
sulla base della documentazione depositata e non contestata dal , non fosse Parte_1
emerso alcun “progetto specifico” al quale il era adibito, dal momento che lo Pt_2
stesso espletava una porzione del complesso di attività amministrative che si svolgevano all'interno del plesso scolastico;
il lavoratore ha documentato l'esistenza di tutti gli indici sintomatici e rivelatori del vincolo di subordinazione, quali l'esistenza di un orario di lavoro predeterminato e fisso,
il cui rispetto veniva documentato tramite sistemi automatici quali la firma giornaliera sui fogli di presenza predisposti dalla segreteria, la necessità di concordare le ferie,
l'obbligo di comunicazione dei periodi di malattia e l'impiego sostanzialmente esclusivo dei mezzi di proprietà del committente per lo svolgimento dell'attività
lavorativa.
Alla luce della natura subordinata del rapporto intercorso alle dipendenze della pubblica amministrazione, il Giudice ha apprestato la tutela prevista dall'art. 2126 c.c., dal momento che, in base al disposto dell'art. 36 c.5 del Dlgs n.368/2001, la violazione delle norme imperative di legge vigenti in materia di pubblico impiego, non possono in ogni caso dar luogo alla costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
Ha riconosciuto pertanto al le differenze retributive tra il trattamento Pt_2
economico corrisposto quale collaboratore coordinato e continuativo e quello dovuto sulla base della previsione del CCNL del Comparto Scuola, con profilo professionale di assistente amministrativo, oltre agli incrementi retributivi correlati alla progressione stipendiale, sulla base dei conteggi di parte ricorrente stante la mancata specifica contestazione sul punto.
Avverso la sentenza ha proposto appello il . Parte_1
Con il primo motivo ha dedotto che, stante l'apposita normativa che regola l'attività dei lavoratori socialmente utili, il Giudice di primo grado avrebbe dovuto rigettare il ricorso, in quanto il contratto di collaborazione era perfettamente coerente con quanto previsto dall'Intesa Sindacale siglata dal Parte_3
il 30.09.2002.
[...]
Ha richiamato, inoltre, il Decreto del 23 luglio 1999 con cui il Controparte_3
ha regolato le modalità di trasferimento del personale ATA dai Comuni allo
[...]
Stato, prevedendo altresì la possibilità dell'impiego di soggetti esterni impegnati in progetti LSU e LSU, per lo svolgimento di funzioni ATA.
Il suddetto decreto del Ministro della Pubblica Istruzione, di concerto con i Ministri
del Lavoro e della Previdenza Sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 66 del 2010, ha previsto di fatto, al fine di creare una stabile occupazione a decorrere dal 01.07.2001, la possibilità di stipulare con i soggetti iscritti negli elenchi dei cc.dd. LSU, contratti di collaborazione, nell'ambito delle funzioni di assistente amministrativo o tecnico.
Dalla normativa richiamata emerge come il contratto di collaborazione coordinata e continuativa stipulato dall'Amministrazione appellante con il fosse Pt_2
perfettamente in linea con le disposizioni di legge e regolamentari concernenti la disciplina specifica dei contratti di collaborazione degli LSU/LPU da adibire a mansioni tipiche del personale ATA, non essendovi alcun obbligo di prevedere uno specifico progetto oltre quello di assicurare il transito del personale dagli Enti Locali allo Stato.
Ha aggiunto che al ricorrente venivano date comunicazioni di carattere generale volte ad armonizzare l'organizzazione del servizio scolastico, non sostanziandosi pertanto in specifiche disposizioni di servizio rivolte al Pt_2
Con il secondo motivo ha dedotto che affinchè si possa applicare la tutela prevista dall'art. 2126 c.c. è richiesto che la prestazione lavorativa si sia svolta al di fuori dei presupposti di legge, mentre nel caso in esame i contratti di collaborazione coordinata e continuativa si sono svolti nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, nonché dell'intesa sindacale del 30.09.2002.
Difatti la prestazione lavorativa è stata espletata conformemente al programma originario, con la conseguenza che non potevano riconoscersi al lavoratore le differenze retributive ex art.2126 c.c.
Con il terzo motivo, il censura che siano state riconosciute le differenze Parte_1
retributive per gli scatti di anzianità, negando l' applicabilità della clausola n. 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70 CE sul presupposto che riguarderebbe esclusivamente i lavoratori a termine sottoposti a vincolo di subordinazione, mentre nel caso concreto era carente la natura subordinata del rapporto.
Si è costituito . rilevando preliminarmente il cambio di strategia difensiva del Pt_2
e nel merito contestando le argomentazioni difensive di controparte. Parte_1
Deduce che:
la normativa richiamata dall'appellante, pur consentendo un conferimento generalizzato agli ex LSU di contratti a progetto, non introduceva alcuna deroga al rispetto della normativa che disciplina la collaborazione;
difatti la norma richiamata dall'Amministrazione ed in particolare l'accordo del
30.09.2002 stipulato tra e Sindacati, non avrebbe potuto derogare in peius alla Parte_1
norma di legge e quindi consentire la violazione dell'art.7 Dlgs n. 165/2001, che prevede la possibilità di ricorrere a rapporti di collaborazione solo per prestazioni di elevata professionalità, contraddistinte da un elevata autonomia nel loro svolgimento, tali da caratterizzarsi come prestazioni di lavoro autonomo;
emerge chiaramente come la PA avesse fatto ricorso allo strumento dei contratti di collaborazione professionale al di fuori dei limiti legislativi, in considerazione del fatto che il non era in possesso di alcuna particolare specializzazione né vi era alcuna Pt_2
autonomia nello svolgimento delle prestazioni rese dall'appellato; da quanto allegato e documentato e in difetto di contestazione dell'appellante si evince l'assenza di autonomia e di qualsiasi progetto da realizzare, in quanto per ben 18 anni il ricorrente era stato mantenuto in stato di precarietà, pur essendo pienamente integrato con gli altri lavoratori dei plessi scolastici dove aveva prestato servizio. Il decreto ex art. 127 ter c.p.c. è stato ritualmente comunicato alle parti, le quali hanno depositato note scritte nel termine, fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 13.6.2025.
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L'appello è infondato.
Si richiamano ex 118 disp. att. cpc i precedenti di questa Corte su tematiche analoghe fra cui la sentenza n. 692/2024 del 13.12.2024.
Orbene, il ricorrente, ha svolto per 18 anni la propria prestazione professionale presso i due istituti scolastici indicati in premessa, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa che venivano annualmente rinnovati, fino alla definitiva assunzione avvenuta nel 2018.
La norma posta a fondamento di tali plurimi rapporti professionali, è l'art. 6, c. 2, del
D.lgs. n. 81/2001 il quale dispone che: “Le amministrazioni pubbliche di cui al D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 1, comma 2, e successive modificazioni, possono, ove ne ricorrano le condizioni ed esigenze, affidare ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, attraverso incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, e lavoro autonomo, le attività previste al citato D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 10, comma 3, e successive modificazioni, per la stessa durata ivi prevista”
Con specifico riguardo al caso che ci occupa, l'art. 2 del Decreto del Ministro della
Pubblica Istruzione di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 66 del 2010, ha disposto che
“Al fine di creare stabile occupazione a decorrere dal 1^luglio 2001, con il coordinamento dei competenti Uffici Scolastici Regionali, i Dirigenti delle istituzioni scolastiche che attualmente utilizzano i soggetti di cui all'art. 1, affideranno agli interessati, in possesso dei requisiti richiesti, incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, nell'ambito delle funzioni di Assistente Amministrativo o Tecnico, secondo le modalità indicate dall'art.6, comma 2, del Decreto legislativo 28 febbraio 2000, n.81
e compatibilmente con le risorse di cui al successivo art. 3 del presente decreto”.
Tuttavia, come correttamente sostenuto dal giudice di primo grado, la circostanza che la previsione della stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa con i lavoratori ex LSU abbia copertura legislativa non esclude la necessità di accertare il concreto atteggiarsi dell'attività lavorativa;
la previsione di siffatta norma, infatti, comporta esclusivamente la possibilità per le amministrazioni pubbliche di impiegare quella categoria di soggetti con tali forme di collaborazione, ferma restando la necessità di verificare che il concreto utilizzo delle loro prestazioni risponda a quello schema contrattuale, essendo legittimato solo l'uso di forme di collaborazione che siano tali anche sul piano sostanziale, ferma restando, dunque, la necessità di verificare, caso per caso, che il concreto utilizzo della prestazione risponda effettivamente a quello schema contrattuale.
Costituisce, infatti, principio consolidato quello secondo cui "In tema di accertamento della eventuale sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, nessuna previsione normativa potrebbe assumere di per sé carattere vincolante per il giudice, atteso che neppure al legislatore è consentito negare la qualifica di rapporti di lavoro subordinato
a rapporti che oggettivamente abbiano tale natura, ove da ciò derivi - come affermato dalla Corte costituzionale, sentenze n. 121 del 1993 e n. 111 del 1993 - l'inapplicabilità delle norme inderogabili previste dall'ordinamento per dare attuazione ai principi, alle garanzie e ai diritti dettati dalla Costituzione a tutela del lavoro subordinato" (vd. Cass.
22.11.2010, n. 23638 e Cass. 11.5.2005, n. 9892).
Orbene , il ha allegato e documentato che: Pt_2
nel periodo in cui l'istante ha lavorato presso l' ha svolto l'attività di CP_4
gestione dei magazzini, gestione delle classi, inserimento informatico dei dati per le iscrizioni e anagrafiche degli alunni, composizione delle classi e redazione degli elenchi alunni per i registri, eventuali modifiche su ordine del dirigente, aggiornamento dei registri di classe, raccolta ed inserimento dei dati relativi agli scrutini, controllo fino a completamento della procedura di stampa delle pagelle, consegna ed invio delle stesse
(con conservazione degli originali) dopo della firma di dirigente e direttore, svolgimento di tutte le attività necessarie alla compilazione e la stampa dei registri per gli Esami di Stato;
era comunque tenuto ad eseguire tutte le attività di volta in volta assegnate al fine di garantire il regolare funzionamento amministrativo dell'istituto;
nel periodo in cui ha lavorato presso il Liceo Scienze Umane “C. Alvaro” di MI ha gestito la posta elettronica della scuola, ha archiviato gli atti, ha seguito la gestione informatica della biblioteca con catalogazione dei libri ed inventario generale, ha seguito l'inserimento dei dati anagrafici degli alunni, ha seguito l'inserimento ed abbinamento delle classi ai docenti, ha tenuto la gestione delle password per docenti e genitori degli alunni, provveduto al continuo aggiornamento dei dati relativi al personale scolastico con inserimento di dati relativi a ferie permessi etc., seguito la corrispondenza generale del Dirigente Scolastico fornendo, dal 2015, supporto alla gestione dei progetti di alternanza scuola/lavoro;
ha sempre svolto le mansioni che gli venivano assegnate dal dirigente scolastico e dal direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA): in entrambe le scuole in cui ha lavorato l'istante, all'inizio dell'anno scolastico era predisposto dal Dirigente Scolastico
e dal DSGA un piano di lavoro indirizzato indifferentemente ad Assistenti
Amministrativi di ruolo e co.co.co. che prevedeva una ripartizione specifica delle mansioni tra tutti i destinatari a cui il ricorrente si doveva attenere, sicchè non era in alcun modo autonomo nel determinare la propria prestazione lavorativa;
di tanto vi è anche ampia prova documentale (ad es. prot. 9473 del 21.11.2007 a firma del dirigente scolastico e del DSGA avente ad oggetto “Piano di lavoro A.S. 2007-
2008 – Dettaglio mansioni” ; prot. n. 982 del 6 Febbraio 2008 indirizzato indifferentemente a dipendenti e cococo, che disciplinava, nelle more dell'attivazione del controllo elettronico delle presenze, l'orario di servizio assegnato ricordando che allontanamenti temporanei dall'Istituto erano consentiti solo se formalmente autorizzati, prevedendosi permessi dove annotare l'orario di uscita e di relativo rientro nonché il riepilogo delle presenze del mese precedente, con l'evidenziazione dell'orario effettuato.) .che rendono palese l'inserimento organico del ricorrente nella scuola e inoltre, che le attività assegnate erano di tipo esecutivo.
Il ricorrente rimarcava altresì:
l'esecuzione del lavoro con materiali ed attrezzature del datore di lavoro;
.
l'assenza di rischio d'impresa da parte del lavoratore, avendo sempre operato in assenza di vincoli di risultato, come un qualsiasi dipendente;
il pagamento a scadenze periodiche della retribuzione che veniva infatti corrisposta con cadenza rigorosamente mensile;
l' osservanza di un rigido orario di lavoro (presso l'istituto “Piria” l'orario di servizio giornaliero 8-13 , con obbligo di firma del registro presenze all'ingresso ed all'uscita indicando gli orari;
presso l'istituto “Corrado Alvaro” l' obbligo di garantire una presenza di quattro giorni settimanali con orario 8-13,00; dopo due anni di servizio l'orario di lavoro imposto era diventato 8-12,30, sempre firmando un foglio presenze, in seguito sostituito da un badge;
la previsione di sanzioni disciplinari per il caso di allontanamento arbitrario;
l'obbligo di giustificare le assenze e di richiedere preventiva autorizzazione ad assentarsi.
Se ne ricava che il ricorrente è stato impiegato per far fronte alle esigenze stabili ed ordinarie degli uffici di assegnazione ed era sottoposto al potere direttivo e gerarchico del datore di lavoro.
E, del resto, le specifiche ed analitiche allegazioni concernenti le modalità di esecuzione concreta della prestazione non sono state mai contestate dal , che ha Parte_1
contrapposto solo una diversa qualificazione giuridica ritenendo, erroneamente, vincolante l'aspetto formale.
Viceversa, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo affermato che contratti che intercorrono con le pubbliche amministrazioni, formalmente qualificati di collaborazione coordinata e continuativa, la sussistenza dell'elemento della subordinazione nell'ambito di un contratto di lavoro va correttamente individuata sulla base di una serie di indici sintomatici, comprovati dalle risultanze istruttorie, quali la collaborazione, la continuità della prestazione lavorativa e l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale, da valutarsi criticamente e complessivamente, con un accertamento in fatto insindacabile in sede di legittimità (ex plurimis ez.
6 - L, Ordinanza n. 14246 del 2022, Cass. n. 18/2019 e Cass. n. 28459/2018).
Se ne ricava che, essendo stati riscontrati tutti gli elementi qualificanti il rapporto subordinato, l'appello è infondato.
Come già detto, l'esistenza di un dato formale, costituito dal nomen juris e dall'assetto definito dall'accordo individuale, corrispondente ad una condizione puramente apparente, non esclude la possibilità di un accertamento della reale e diversa natura del rapporto, né la circostanza che il dato formale sia stato posto in esecuzione di una previsione legislativa che consentiva il ricorso allo strumento esclude di per sé la possibilità dell'accertamento giudiziale della divergenza del profilo formale dal reale assetto degli interessi. In ultima analisi, il Tribunale ha correttamente fatto riferimento alle risultanze processuali rilevanti ai fini della individuazione della natura giuridica del rapporto in questione, non soffermandosi solo sugli aspetti formali dello stesso, ha rinvenuto la compresenza di tutti gli indicatori di elaborazione giurisprudenziale del rapporto subordinato.
E' emerso senza incertezze che l'appellato sia stato utilizzato per far fronte alle esigenze stabili ed ordinarie dell'ufficio di assegnazione, pienamente e stabilmente inserito nell'organizzazione dell'Istituto, svolgendovi attività lavorativa secondo modalità identiche a quelle del personale ATA con rapporto di lavoro subordinato, con assoggettamento a penetranti poteri direttivi e di controllo, tali da travalicare i limiti imposti dalle esigenze di un mero coordinamento tra prestatore di lavoro e struttura nell'ambito della quale la prestazione deve essere resa.
A ciò si aggiunga che i singoli contratti di co.co.co non erano caratterizzati da alcun progetto specifico.
Ne consegue che sussistono le condizioni per la tutela risarcitoria, alla luce del consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui In tema di pubblico impiego privatizzato, in caso di stipulazione di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa che, in seguito ad accertamento giudiziario, risulti avere la sostanza di contratto di lavoro subordinato, il lavoratore non può conseguire la conversione del rapporto in uno di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la P.A., ma ha diritto ad una tutela risarcitoria, nei limiti di cui all'art. 2126 c.c., nonché alla ricostruzione della posizione contributiva previdenziale ed alla corresponsione del trattamento di fine rapporto per il periodo pregresso. Sez. L -Ordinanza n. 4360 del 13/02/2023).
Infine anche il motivo di appello concernente l'accertamento dell'anzianità di servizio
è infondato.
L'appellato ha, infatti, diritto, una volta affermata la reale consistenza del rapporto di lavoro, come subordinato e a termine, al computo unitario dei periodi lavorati ai fini della anzianità di servizio e della maturazione degli scatti di anzianità (Ordinanza n.
21849 del 2022 che cita Cass. n. 17248/2018 e Cass. n. 262/2015).
Non sussiste nessun ostacolo a tale accertamento se si afferma che i rapporti di lavoro erano effettivamente di natura rapporti subordinata e dunque configuravano una molteplicità di rapporti a termine, reiterati per svariati anni, per ritenere la piena e diretta applicazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul rapporto a tempo determinato, recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione. Essa impone al datore di lavoro pubblico di riconoscere, ai fini della progressione stipendiale e degli sviluppi di carriera successivi al 10 luglio 2001, l'anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinato, nella medesima misura prevista per il dipendente assunto 'ab origine' a tempo indeterminato, fatta salva la ricorrenza di ragioni oggettive che giustifichino la diversità di trattamento.
Vale, anche in tal caso, il principio di diritto affermato in motivazione da Cass. n.
17314/2020 e da Cass. n. 31149/2019, per cui l'anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinato può essere fatta valere dal personale docente ed amministrativo della scuola sia per rivendicare, in relazione ai contratti a termine intercorsi fra le parti, le maggiorazioni retributive connesse all'anzianità stessa, sia per richiedere, successivamente all'immissione in ruolo ed alla stipula del contratto a tempo indeterminato, la ricostruzione della carriera ed il riconoscimento, a fini giuridici ed economici, del servizio in precedenza prestato. Si tratta di pretese fondate entrambe sulla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 99/70/CE, ma fra loro eterogenee, sia perché fondate su elementi costitutivi diversi (in un caso la sola successione dei contratti a termine, nell'altro la prestazione a tempo determinato seguita dall'immissione in ruolo), sia in quanto non coincidenti sono le disposizioni legali e contrattuali che vengono in rilievo.
Ne deriva la sussistenza del diritto del ricorrente al trattamento retributivo del lavoro subordinato per il tempo in cui il rapporto ha avuto materiale esecuzione così come quantificato nel ricorso (con apposito schema in relazione ai singoli periodi) e non contestato dal , neppure in questo secondo grado di giudizio e per nessuna Parte_1
delle voci che hanno concorso a fissare l'importo complessivo riconosciuto dal
Tribunale (45.774,35 euro, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria).
La sentenza va piuttosto riformata nella parte in cui ha dichiarato essere dovuti sulle differenze retributive così riconosciute i contributi previdenziali, dal momento che la cognizione della domanda attinente al versamento dei contributi e di regolarizzazione previdenziale, in mancanza dell'evocazione in giudizio del contraddittore necessario CP_ ( , deve essere rimessa al primo giudice per l'accertamento e la condanna nei confronti di tale soggetto, disponendosi l'integrazione del contraddittorio nei suoi confronti.
Per giurisprudenza più recente (ex multis, Cass 29637/2021), il lavoratore non può agire per la condanna al pagamento della contribuzione, il cui diritto di credito è attribuito esclusivamente in capo all'ente previdenziale non prevedendo la legge alcuna forma di sostituzione processuale, come sarebbe invece necessario ai sensi dell'art. 81 c.p.c. il quale recita che “fuori dei casi espressamente previsti dalla legge nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui” (Cass. civ. 10 marzo 2021, n. 6722).
Sempre con l'ordinanza n. 29637 del 22.10.2021, la Cassazione ha affermato che il giudizio instaurato dal lavoratore al fine di chiedere al datore la regolarizzazione della CP_ propria posizione lavorativa, necessita la presenza in causa anche dell' quale diretto interessato all'accertamento giudiziale e destinatario del pagamento: “ l'azione
a tutela della posizione previdenziale” nei confronti del datore di lavoro – che può anche avere ad oggetto la condanna del datore di lavoro al pagamento della contribuzione non prescritta – che si richiede la necessaria chiamata in giudizio anche dell' Ente previdenziale, in quanto unico legittimato attivo nell'obbligazione contributiva (Cass.
n. 19398 del 2014; Cass. n. 8956 del 2020); il litisconsorzio necessario nei confronti del datore di lavoro e degli enti è giustificato dal fatto che l'obbligo di versamento dei contributi si configura, nell'ambito del rapporto di lavoro, come un obbligo di "facere" del datore di lavoro in favore dell'ente previdenziale che, dando luogo a una situazione sostanziale unitaria, deve trovare riflesso processuale nella partecipazione al giudizio di tutti i soggetti nei cui confronti la decisione del giudizio stesso è idonea a produrre effetti (Cass.17320-20);
In conclusione, la sentenza merita conferma, ad eccezione del capo riguardante la domanda di versamento dei contributi e di regolarizzazione previdenziale.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'appellante nella misura liquidata in dispositivo sulla base del DM n 147/22, IV scaglione valori medi dimidiati per la serialità del contenzioso, con distrazione in favore del difensore dell'appellato che ne ha fatto rituale richiesta.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro -, definitivamente decidendo nel giudizio di appello proposto dal contro Controparte_6
avverso la sentenza n. 11/2023 pubblicata il 12.01.2023, dal Parte_2
Tribunale di MI, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1)In parziale riforma della sentenza, che nel resto conferma, dispone la rimessione al CP_ primo giudice per l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' litisconsorte necessario, limitatamente alla domanda di condanna al versamento dei contributi in corrispondenza ai contratti per cui è causa;
2)Condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese di lite, che liquida in CP_2
€ 4.997,00, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario avv. Domenico Ruggiero.
Dichiara sussistenti i presupposti per il versamento di un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato, ove dovuto, a carico dell'appellante.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 13.6.2025
Il Presidente est.
(Dott. Eugenio Scopelliti)