CA
Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 29/09/2025, n. 2574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2574 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 3063/2024 (al quale è riunito il N.R.G. 3193/2024)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di MILANO
Terza sezione civile
La Corte, composta dai signori magistrati:
Dott.ssa Adriana Cassano Cicuto Presidente
Dott.ssa Maria Carla Rossi Consigliere
Dott.ssa Alessandra Del Corvo Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. sopra riportato promossa da:
c.f. , rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dall'avv. Parte_1 C.F._1 Gianluca Caporaso e dall'avv. Paolo della Peruta ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Napoli, alla via M. Cervantes n. 55/14;
(C.F. ), (C.F. Parte_2 C.F._2 Parte_3
) e (C.F. , tutti difesi C.F._3 Parte_4 C.F._4 dall'Avv. Giuseppe Fazio del Foro di Campobasso ed elettivamente domiciliati in Campobasso, in Via Mons. Bologna, 35 nonché al domicilio digitale Email_1
APPELLANTI
CONTRO
, P.VA , in qualità di Procuratrice speciale di Controparte_1 P.VA_1 [...]
P.VA e di P.VA , rappresentata e difesa CP_2 P.VA_2 Controparte_3 P.VA_3 dall'Avv. Stefano Gimmi Folesani del Foro di Milano, con elezione di domicilio presso lo studio del medesimo in Milano (MI), Via San Senatore n. 10;
APPELLATA
OGGETTO: leasing
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
1 Per l'PE Parte_1
“Nel merito, accogliere l'appello proposto, per i motivi di cui al gravame notificato in data 4.11.2024, con ogni conseguenza di legge;
c) in ogni caso, riformare la Sentenza ex art.281 sexies c.p.c. resa dall'On.le Tribunale di Milano, sez.VI, dott. C. A. Tranquillo, n.8816/2024 del 10.10.2024, pubblicata il 10.10.2024 e notificata l'11.10.2024, accogliendo, integralmente, le domande promosse in prime cure dall'PE, anche in via riconvenzionale, con ogni conseguenza di legge, qui trascritte, e, quindi:
1) accogliere l'opposizione, anche in ordine al preliminare profilo di incompetenza territoriale e/o di improcedibilità, e, quindi, revocare e/o annullare e/o riformare il Decreto Ingiuntivo reso dall'On.le Tribunale di Milano, dott. A. M. Borrelli, n.15363/2023 del 05.10.2023 (r.g.n.29454/2023), notificato in data 17.10.2023, con ogni conseguenza di legge;
2) in via subordinata, rideterminare gli effettivi importi eventualmente dovuti alla opposta/appellata ove legittimata, con espunzione di ogni voce non dovuta e/o non provata, con ogni conseguenza di legge.
3) in ogni caso, accogliere le domande di cui all'atto di opposizione (pag.19-20) da a) a d), con ogni conseguenza di legge, ovvero: a) accerti e dichiari che nulla è dovuto dall'opponente all'opposta, con ogni conseguenza di legge. b) accerti e dichiari la nullità e/o la invalidità dei contratti di fidejussione del 01.04.2011 e/o dei contratti di leasing sopra descritti del 01.04.2011, quanto meno in parte qua, provvedendo alla rideterminazione del giusto dare-avere tra le parti alla luce di quanto sopra dedotto, occorrendo anche a mezzo C.T.U., con ogni conseguenza di legge;
c) accerti e dichiari l'obbligo di restituzione da parte dell'opposta dei canoni già riscossi, l'anticipo ricevuto ovvero ogni altra somma incassata e/o non dovuta, disponendo, quanto meno, previa determinazione di tale importo, la compensazione di tali somme da portate in deconto rispetto ad ogni eventuale somma ritenuta dovuta all'opposta dall'opponente, con ogni conseguenza di legge;
d) in via gradata, accerti e dica che la penale di cui agli art. 15 ss. dei contratti di leasing sopra descritti, ove legittime e valide, debbano essere ridotta e/o ricondotte ad equità e giustizia, anche ex art.1384 c.c., alla luce di quanto evidenziato in atti e di quanto emergerà nel procedimento instaurato, anche a mezzo C.T.U., rideterminandone il valore in riduzione e, per tale via, rideterminando il giusto dare-avere tra le parti, anche ordine ai contratti di fidejussione, con ogni conseguenza di legge. Con salvezza di spese e compensi del doppio grado, da distrarsi in favore degli avvocati anticipatari”.
Per l'PE Parte_2
“In via preliminare: accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano, in favore del Tribunale di Napoli in forza dell'applicazione consumeristica;
Per l'effetto, revocare integralmente il decreto ingiuntivo n.15363/2023 opposto;
Nel merito: Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva delle cessionarie e CP_2 Controparte_3 rappresentate da , per difetto di titolarità del credito per le motivazioni Controparte_1 di cui al presente atto;
Per l'effetto, revocare integralmente il decreto ingiuntivo n. 15363/2023 emesso il 04.10.2023 dal Tribunale di Milano (R.G. n. 29454/2023) nei confronti del Sig. ; Con Pt_2 vittoria di competente e spese di causa;
Sempre nel merito: accertare e dichiarare la nullità e comunque l'inefficacia della fideiussione prestata dal Sig. in data 01.04.2011 a garanzia dei Pt_2 rapporti della per i rapporti bancari alla stessa facenti capo presso Alba Controparte_4 Leasing S.p.a., in relazione alle clausole illecite nn. 11, 6 ed 7 meglio descritte in narrativa, perché: 1) violative dell'art. 2, Legge 287/90; 2) violative degli artt. 33 e seguenti del D.lgs 6.9.2005 n. 206 per omesse trattative unilaterali con l'opponente consumatore, nonostante la natura vessatoria delle clausole di cui agli artt. 11, 6 e 7 della fideiussione per cui è causa;
per l'effetto disapplicare le clausole che verranno ritenute illegittime e nulle e dichiarare, ex art. 1957 primo comma c.c.,
2 l'intervenuta estinzione delle garanzie di cui è causa e dell'obbligo fideiussorio assunto per non avere la Banca/cessionaria, agito a tutela del proprio credito nel termine decadenziale ivi previsto e, conseguentemente, accertare e dichiarare l'insussistenza e/o inefficacia dell'obbligo fideiussorio facente capo al Sig. nei confronti dell'opposta; Accertare e dichiarare che il Sig. nulla Pt_2 Pt_2 deve alla e alla Per l'effetto, accogliere la presente CP_2 Controparte_3 opposizione e revocare integralmente il decreto ingiuntivo n. 15363/2023 emesso il 04.10.2023 dal Tribunale di Milano (R.G. n. 29454/2023) nei confronti del sig. ; In ogni caso, con vittoria di Pt_2 competenze e spese di causa. In via subordinata e qualora l'Ill.mo Giudicante non dovesse ritenere sussistente la qualifica di consumatore del sig. : Dichiarare comunque la nullità delle clausole Pt_2 di cui agli artt. 11, 6 e 7 della fideiussione di cui è causa ed accertare che la stessa si è estinta per omessa proposizione delle istanze della cedente contro la debitrice principale entro il termine di cui all'art. 1957 c.c. di sei mesi dalle scadenze della obbligazione, e conseguentemente che la stessa è priva di effetti;
Con vittoria di competenze e spese di causa. In ogni caso, nel merito: Accertare e dichiarare l'infondatezza, l'illegittimità, dell'avverso ricorso monitorio e del quantum richiesto, perché arbitrario e illegittimo e per l'effetto, revocare integralmente il decreto ingiuntivo opposto. In via istruttoria: Si chiede sin da ora che l'Ill.mo Tribunale adito Voglia ordinare, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., alla Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 [...]
, , Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10 [...]
ovvero al diverso campione di banche che verrà ritenuto significativo Controparte_7 da parte del Giudicante, l'esibizione ed acquisizione in giudizio del modulo standard utilizzato per le fideiussioni in epoca coeva a quella della stipulazione della garanzia oggetto di causa e, dunque, dall'anno 2010 all'anno 2012.”
Per gli appellanti e : Parte_3 Parte_4
“Nel merito: Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva delle cessionarie CP_2
e , rappresentate da , per difetto di titolarità
[...] Controparte_3 Controparte_1 del credito per le motivazioni di cui al presente atto;
Per l'effetto, revocare integralmente il decreto ingiuntivo n. 15363/2023 emesso il 04.10.2023 dal Tribunale di Milano (R.G. n. 29454/2023) nei confronti dei Sig.ri e;
Con vittoria di competente e spese di causa. Sempre nel
Pt_3 Parte_4 merito: accertare e dichiarare la nullità e comunque l'inefficacia della fideiussione prestata dal Sig.ri e data 01.04.2011 a garanzia dei rapporti della per
Pt_3 Parte_4 Controparte_4 i rapporti bancari alla stessa facenti capo presso Alba Leasing S.p.a., in relazione alle clausole illecite nn. 11, 6 ed 7 meglio descritte in narrativa, perché violative dell'art. 2, Legge 287/90; per l'effetto disapplicare le clausole che verranno ritenute illegittime e nulle e dichiarare, ex art. 1957 primo comma c.c., l'intervenuta estinzione delle garanzie di cui è causa e dell'obbligo fideiussorio assunto per non avere la Banca/cessionaria, agito a tutela del proprio credito nel termine decadenziale ivi previsto e, conseguentemente, accertare e dichiarare l'insussistenza e/o inefficacia dell'obbligo fideiussorio facente capo ai Sig.ri e nei confronti dell'opposta;
Pt_3 Parte_4 Accertare e dichiarare che i Sig.ri e nulla devono alla e alla
Pt_3 Parte_4 CP_2 [...]
Per l'effetto, accogliere la presente opposizione e revocare integralmente il decreto CP_3 ingiuntivo n. 15363/2023 emesso il 04.10.2023 dal Tribunale di Milano (R.G. n. 29454/2023) nei confronti dei Sig.ri e;
In ogni caso, con vittoria di competenze e spese di causa. In Pt_3 Parte_4 ogni caso, nel merito: Accertare e dichiarare l'infondatezza, l'illegittimità, dell'avverso ricorso monitorio e del quantum richiesto, perché arbitrario e illegittimo e per l'effetto, revocare integralmente il decreto ingiuntivo opposto. In via istruttoria: Si chiede sin da ora che l'Ill.mo Tribunale adito Voglia ordinare, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., alla Controparte_5 CP_6
[...] Controparte_7 Controparte_8 [...]
, , ovvero al diverso Controparte_9 Controparte_10 Controparte_7 campione di banche che verrà ritenuto significativo da parte del Giudicante, l'esibizione ed acquisizione in giudizio del modulo standard utilizzato per le fideiussioni in epoca coeva a quella
3 della stipulazione della garanzia oggetto di causa e, dunque, dall'anno 2010 all'anno 2012. Con vittoria di competenze del doppio grado di giudizio”.
Per l'appellata:
“Piaccia alla Eccellentissima Corte di Appello di Milano, previa ogni necessaria declaratoria in rito e del caso, in totale rigetto dell'appello pro1posto dai signori (RG n. 3063/2024), da Parte_1 un lato, e , e (RG n. 3193/2024), dall'altro lato, Parte_2 Parte_3 Parte_4 ed a conferma integrale dell'impugnata Sentenza del Tribunale di Milano, Sezione 6^ civile, Giudice Dott. Claudio Antonio Tranquillo, n. 8816/2024 pubbl. il 10/10/2024 RG n. 41766/2023 Repert. n. 8020/2024 del 10/10/2024, notificata via PEC in data 11/10/2024, così giudicare: − Previa conferma dei provvedimenti in data 12/03/2025 e 17/04/2025 di rigetto delle istanze degli appellanti ex art. 283 e 351 c.p.c. di sospensione della provvisoria esecutività della Sentenza impugnata, respingere integralmente le proposte impugnazioni in quanto inammissibili e/o del tutto infondate, in fatto ed in diritto, per i motivi tutti esposti negli atti depositati da nei giudizi Controparte_1 riuniti di appello RG nn. 3063/2024+3193/2024; − Per l'effetto, confermare integralmente la Sentenza del Tribunale di Milano, Sezione 6^ civile, Giudice Dott. Claudio Antonio Tranquillo, n. 8816/2024 pubbl. il 10/10/2024 RG n. 41766/2023 Repert. n. 8020/2024 del 10/10/2024, notificata via PEC in data 11/10/2024, e/o comunque accogliere le domande e le eccezioni tutte formulate in
dall'esponente quale procuratrice speciale di CP_11 Controparte_1 [...] e di ad ogni fine riproposte in questa sede come da note di trattazione CP_2 Controparte_3 scritta contenenti il foglio di precisazione delle conclusioni del 02/10/2024 … Condannare gli appellanti al pagamento in favore di quale Controparte_1 procuratrice speciale di e di delle spese e i compensi del presente Controparte_2 Controparte_3 giudizio di appello, da liquidarsi ex DM n. 147/2022, oltre rimborso spese for1fettario in misura del 15%, CPA ed VA come per legge”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. , , e hanno appellato, con distinti Parte_1 Parte_3 Parte_2 Parte_4 atti di impugnazione regolarmente notificati, la sentenza n. 8816/2024, pubblicata il 10.10.2024, con la quale il Tribunale di Milano ha rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo da essi proposta nei confronti di e di – rappresentati dalla procuratrice speciale CP_2 Controparte_3 [...]
- ed ha condannato gli opponenti al pagamento delle spese di lite. Controparte_1
All'udienza del 15.4.2025 veniva disposta la riunione dei due giudizi, pendenti tra le stesse parti ed aventi ad oggetto impugnazione avverso la medesima sentenza, e all'udienza del 16.9.2025 il Consigliere istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
*********
Il giudice di primo grado, premesso che l'ingiunzione è stata pronunciata a carico di tutti gli opponenti per l'importo di € 197.754,73, in solido tra loro e in qualità di garanti delle obbligazioni sorte dal contratto di leasing immobiliare oggetto di causa a seguito dell'inadempimento dell'utilizzatrice, ha rigettato preliminarmente l'eccezione di incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Napoli sollevata in sede di opposizione “sulla base della qualità di consumatore dell'odierno opponente (tra gli altri) nonché . Questi infatti erano soci al 25% di Parte_2 Parte_1 Controparte_4 originaria debitrice, al pari degli altri due soci. In senso contrario l'opponente ha evidenziato Pt_2 di non avere mai svolto attività medica a differenza degli altri ingiunti e che quindi al momento del rilascio della fideiussione azionata in via monitoria agiva come consumatore, senza alcun tipo di legame professionale con la debitrice principale. La circostanza appare smentita dalla partecipazione paritaria con gli atri soci (cfr. anche doc. 28 monitorio), che appare prima facie
4 smentire una cointeressenza nell'attività societaria di carattere insignificante: se così fosse stato, appare difficile giustificare l'attribuzione allo stesso di una quota di identico ammontare dei soci, per così dire, d'opera (e dunque di un'eguale voce in capitolo di gestione dell'impresa). La presenza poi di soli altri tre soci, persone fisiche, in misura eguale, rafforza l'idea di un perfetto sodalizio imprenditoriale, in quanto propriamente “alla pari”. Le suddette considerazioni valgono quindi per ciascun socio”. Per analoghi motivi, non avendo gli opponenti agito in qualità di soggetti consumatori, il Tribunale ha escluso anche la nullità del contratto di fideiussione per violazione dell'art. 33 del Codice del Consumo. Il Tribunale ha poi disatteso l'eccezione di mancato esperimento della procedura di mediazione, atteso che “la fideiussione azionata non è un contratto bancario;
neppure tale è il leasing, non essendo contratto finanziario (tale essendo i contratti di cui al d. lgs. n. 58/1998)”. Con riguardo all'ulteriore eccezione sollevata dagli opponenti di mancata inclusione del credito azionato dalla società di cartolarizzazione nell'ambito della cessione in blocco, ha osservato il giudice che “non risulta contestata la cessione in sé. Neppure la parte svolge un'idonea contestazione Pt_1 sul punto, contestando più che l'esistenza del contratto di cessione, il fatto che lo stesso non sia provato. Ciò premesso, le contestazioni in ordine all'inclusione o meno del credito nell'ambito di quelli riscontrabili in base alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale ai sensi dell'art. 58 d. lgs. n. 385/1993 assume la natura propria del tipo di effetti di questa pubblicazione: un problema di opponibilità. Ma se tale è il problema, e non è contestata la cessione bensì l'inclusione, appare sufficiente la disciplina ordinaria e, quindi, la comunicazione di intervenuta cessione da parte del cessionario ma, soprattutto, da parte del cedente, ai sensi dell'art. 1265 c.c.: tanto più che in doc. 35 vi è “dichiarazione specifica firmata da procuratore speciale autorizzato della cedente Alba Leasing S.p.A. in cui si dà espressamente atto e conferma che il credito per il quale si sta agendo è relativo a posizione inclusa nel perimetro della cessione a e a . Controparte_2 Controparte_3 Gli opponenti avevano altresì dedotto la nullità della fideiussione prestata per nullità dello schema contrattuale, asseritamente conforme al modello A.b.i. sanzionato dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55/2005. Il Tribunale ha ritenuto la tesi infondata poiché “la fideiussione è stata prestata per un contratto di leasing, la stessa non poteva dirsi omnibus, avendo al contrario a oggetto la garanzia di un'obbligazione attuale e determinata (o al più determinabile), solo a esecuzione dilazionata nel tempo. La Banca d'Italia, viceversa, si è pronunciata in relazione a fideiussioni omnibus (cfr. anche Cass. n. 19401/2024). Non pare invece corretta la qualificazione delle garanzie alla stregua di contratti autonomi di garanzia. La clausola di pagamento a prima richiesta vale solo a munire la fideiussione del meccanismo del c.d. solve et repete di cui all'art. 1462 c.c., non anche a privare il fideiussore della possibilità di eccepire al beneficiario della garanzia le eccezioni fondate sul rapporto garantito. Semplicemente, tali eccezioni potranno valere solo per ottenere la ripetizione di una prestazione che deve però essere previamente eseguita. Ora, nel caso di specie, non si rinviene una clausola che deroghi alla facoltà del fideiussore di rivolgere al creditore tutte quelle eccezioni che avrebbe potuto opporgli parte debitrice” (p. 5 della sentenza di primo grado). Infine, gli opponenti avevano contestato la quantificazione del credito azionato in via monitoria, “sia sulla base delle condizioni contrattuali e di quanto effettivamente verificatosi, sia in base alla clausola che in caso di risoluzione attribuisce al concedente il valore dello scaduto non pagato, dei canoni a scadere e del prezzo d'opzione, dedotto il valore del bene”. In particolare, l'opponente aveva svolto nel primo senso una serie di contestazioni Parte_1
“posto che dal piano di ammortamento emergerebbe infatti 1) il pagamento del canone iniziale prima della stessa stipula del contratto, 2) la data di scadenza del primo canone in data 1.4.2011, mentre le condizioni contrattuali prevedono che il primo canone sarebbe dovuto scadere l'1.5.2011; l'addebito di interessi già in data 1.4.2011, ossia prima dell'avvio del rapporto;
3) l'indicazione di un tasso leasing diverso da quello effettivo. 4) la presenza di un piano di ammortamento c.d. alla francese fonte di capitalizzazione composta;
5) una clausola di indicizzazione incomprensibile”.
5 Il Tribunale ha sul punto ritenuto che “i primi due punti legittimerebbero al più un'azione di ripetizione, ma non valgono certo a invalidare il rapporto. Ora, l'omessa indicazione del tasso leasing in regime di capitalizzazione composta anziché semplice non è rilevante, nel momento in cui il tasso leasing è comunque determinabile (Cass. n. 2889/2021), e poiché è sempre possibile passare da un tasso nominale a uno in regime di capitalizzazione composta, si deve ritenere che il tasso leasing sia comunque determinabile. L'ammortamento alla francese non viola la trasparenza né nascondo modalità di capitalizzazione composta. Nel primo senso si richiama Cass. S.U. n. 15130/2024. Nel secondo si evidenzia il concreto funzionamento di un meccanismo, c.d. alla francese, di ammortamento di un prestito. Si riporta, esemplificativamente, il piano di ammortamento alla francese di un prestito di € 100.000,00 articolato su dieci rate di rimborso di eguale ammontare …”. Il giudice di prime cure, sulla base del prospetto riprodotto a p. 6 della sentenza gravata, ha osservato che “in sede di calcolo degli interessi non si verifica alcuna capitalizzazione. Calcolato l'ammontare della rata fissa (circostanza su cui cfr. infra), la quota di interessi di ciascuna di esse è calcolata in base al capitale residuo alla scadenza che viene di volta in volta in rilievo (ossia: in base al pagamento della quota capitale delle rate precedenti); di riflesso, la differenza tra l'ammontare della singola rata e la quota di interessi è pari alla quota capitale;
quest'ultima, sottratta dal capitale dovuto, costituirà la base del calcolo degli interessi della rata successiva, e così via. Nell'esempio, data la rata fissa di € 16.275,00 su un capitale dovuto al momento della prima rata di € 100.000,00 a un tasso del 10%, la quota di interessi di cui alla prima rata è di € (100.000,00 x 10% =) 10.000. Sottratta dalla rata la quota di interessi, la parte di quota residua, i.e. quella capitale, è pari a € (16.750,00 – 10.000,00=) 6.275,00, che sottratta dal capitale originariamente dovuto di € 100.000,00 determina un debito residuo di capitale di € 93.725,00; su questa cifra verranno calcolati gli interessi di cui alla seconda rata, pari (come nell'esempio) a € 9.373,00 (di seguito, si calcola la quota capitale, la si sottrae dal capitale dovuto, si calcolano gli interessi sulla rata successiva e così di seguito fino all'estinzione del debito). Dall'esempio si evince che il calcolo degli interessi avviene in regime di capitalizzazione semplice. Ciascuna quota della rata di interessi è calcolata sul solo capitale residuo. In breve, opera un regime d'interesse semplice con pagamento periodico degli interessi. Non si rinviene traccia di capitalizzazione composta”. Quanto poi alle doglianze inerenti la clausola di indicizzazione, ha osservato il Tribunale che “la stessa appare sicuramente clausola di non agevole lettura e, quindi, potenzialmente, fonte di equivoci
o peggio. Tuttavia l'opponente non svolge una contestazione sul modo in cui la stessa è stata concretamente applicata, ovvero sulle possibili interpretazioni della stessa. La contestazione è quindi generica, a fronte di una clausola che ha sempre contenuto non facilmente leggibile”. Quanto alla clausola che sanciva il diritto del concedente, in caso di risoluzione, ai canoni scaduti, a quelli c.d. a scadere e all'ammontare del prezzo d'opzione, detratto il valore di vendita del bene, ha rilevato il giudice che “tanto poco la clausola appare contraria all'ordine pubblico economico che la stessa è stata sostanzialmente recepita dalla l. n. 124/2017, che dunque appare debitrice della prassi contrattuale. Nel merito poi dell'applicazione della clausola stessa, parte opponente contesta la valorizzazione del bene, restituito nel 2017 e asseritamente pari, nel 2022, a € 205.000,00, secondo perizia di parte opposta (doc. 23). Parte opponente contesta la circostanza che il contratto sia stato risolto già nel 2014 e che la valutazione deve avvenire in tale momento, nonché il fatto che il bene all'origine fosse costato € 360.000,00. Tuttavia la stessa giurisprudenza citata dall'opponente afferma espressamente che il bene deve essere valutato al momento della sua restituzione … Ciò posto: secondo Cass. n. 28022/2021, se il bene nel momento in cui il concedente esige il proprio credito non è stato ancora venduto, il medesimo concedente potrà portare in diffalco il valore commerciale del bene, stimato con il criterio del valore equo di mercato (cfr. punto 3.8 della motivazione). Ciò comporta 1) che l'utilizzatore/debitore potrà contestare il valore equo di mercato;
2) potrà anche (perché non precluso) contestare il fatto che in capo al concedente ricorra una responsabilità contrattuale per essere stata inadempiente rispetto all'obbligo di vendere il bene (una volta restituito): azione alla quale avrà interesse qualora una vendita in epoca precedente avesse
6 garantito (per es. per una migliore situazione di mercato) l'ottenimento di un prezzo di vendita più alto rispetto al valore di mercato del bene nel momento in cui il concedente agisce. Ora, quest'ultima argomentazione non ricorre. Circa la contestazione del valore equo di mercato poi, la stessa risulta assolutamente generica, sicché una c.t.u. sul punto appare meramente esplorativa”. Sotto tale ultimo profilo ha così argomentato il Tribunale a p. 7 della sentenza: “Il bene è un immobile che si trova nel comune di Campobasso. È stato acquistato a € 360.000,00 nel 2011. È notoria la crisi del settore immobiliare, al di fuori delle grandi città metropolitane. L'opponente neppure ha allegato un valore alternativo basato anche solo sulla metratura quadrata e i valori di riferimento dell'osservatorio del mercato immobiliare o di organismi analoghi riferibili alla realtà di Campobasso. Neppure un documento proveniente da operatori immobiliari della zona. Per contro la perizia di parte opposta (doc. 23) appare congruamente motivata;
evidenzia duplici parametri di valutazione di mercato dell'immobile; dei relativi risultati, parte convenuta opposta tiene conto del valore pieno (e non di quello di pronto realizzo); viene evidenziata, peraltro, una non conformità degli spazi interni alle risultanze catastali, dunque implicanti una necessità di regolarizzazione (e quindi di abbattimento di un supposto, maggiore valore pieno). In breve, quanto basta per ritenere che il valore di € 205.000,00 indicato da parte convenuta opposta possa integrare un valore equo di mercato: certamente, suscettibile di essere revocato in dubbio anche solo in via indiziaria (tenuto conto che la c.t. di parte convenuta non può certo assumere valore di prova piena), ma quest'ultima ha fatto difetto”. In definitiva il Tribunale ha rigettato l'opposizione e dichiarato esecutivo il D.I. opposto.
2. , con il proprio atto di impugnazione, ha articolato sette motivi di critica alla pronuncia Parte_1 di primo grado. Con il primo motivo ha dedotto l'errore del primo giudice per aver rigettato l'eccezione di incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Napoli, ed ha riproposto la tesi della propria qualità di soggetto consumatore, in quanto all'epoca della stipula del contratto di fideiussione “era dipendente a tempo indeterminato del , in servizio presso il Comando Regione Parte_5 Carabinieri Molise, attività lavorativa del tutto avulsa dall'attività imprenditoriale svolta dalla debitrice principale senza che la sottoscrizione delle garanzie fosse in alcun CP_4 CP_4 modo riconducibile all'esercizio di un'attività professionale”. Secondo l'PE sarebbe errato il percorso motivazionale seguito dal Tribunale di Milano, in quanto egli non era un socio d'opera e non svolgeva l'attività di medico “essendo unicamente titolare di quote sociali di capitale della nella misura del 25% …” Controparte_4 Da ciò deriverebbe la competenza a decidere del Tribunale di Napoli, luogo di residenza dell'PE . Pt_1 Con il secondo motivo è riproposta l'eccezione di carenza di legittimazione ad agire e ad causam dell'opposta, e con il terzo motivo la tesi della nullità delle fideiussioni per violazione della legge Antitrust e per conformità allo schema ABI, in quanto (p. 16 atto di appello) “appare evidente che le predette fideiussioni sono state predisposte dalle Banche in concerto tra loro sul modello dell'Associazione Bancaria Italiana dell'ottobre 2002 e in ogni caso sulla base di un'intesa restrittiva della concorrenza volta a rendere per il contraente debole, il fideiussore, impossibile e in ogni caso oneroso sottrarsi a clausole che ne rendono più gravosa la posizione …”. Sarebbe errata la pronuncia del Tribunale essendo manifestamente infondato il rinvio alla fideiussione omnibus, ed avendo in ogni caso il giudice omesso di pronunciarsi sull'eccezione di nullità parziale del contratto con riferimento alla clausola di cui all'art.
8. Con il quarto motivo sono riproposte tutte le contestazioni sull'insussistenza ed errata quantificazione del credito azionato da sia con riguardo alla pretesa incompatibilità del piano di CP_1 ammortamento con le condizioni realmente praticate dalla società di leasing, sia per applicazione di un tasso interno di attualizzazione superiore a quello pubblicizzato, essendo stato asseritamente indicato (p. 24 atto appello) “un saggio inferiore a quello concretamente applicato circostanza che
7 rende necessaria la rideterminazione degli interessi al tasso minimo dei buoni ordinari del tesoro ex art. 117 Tub”. L'PE ripropone altresì la tesi dell'illegittima applicazione da parte della società di leasing Pt_1 del regime finanziario composto per la determinazione del canone, da cui discenderebbe la nullità della relativa clausola ex artt. 1346 e 1418 c.c., nonché ex art. 117 D.lgs. n. 385/1993 per indeterminatezza. Con il quinto motivo l'PE lamenta ingiustizia della sentenza di primo grado laddove ha ritenuto corretta e non contestata la stima del valore dell'immobile effettuata dall'opposta benchè fosse stata prodotta in primo grado una diversa perizia di stima, mai esaminata dal Tribunale. Con il sesto motivo insiste per la contrarietà all'ordine pubblico della clausola risolutiva espressa Pt_1 di cui all'art. 15 del contratto di leasing e formula domanda – in via “riconvenzionale o quantomeno di eccezione” – di restituzione dei canoni già riscossi su cui il Tribunale aveva omesso di pronunciarsi, così come sulla domanda di riduzione ad equità della clausola stessa. Sostiene inoltre che sarebbe ingiusta la decisione gravata laddove il giudice ha ritenuto infondata l'eccezione di mancato esperimento della procedura di mediazione. Infine, con il settimo e ultimo motivo di appello, denuncia “violazione del diritto di difesa ex art.24 Cost e sulla violazione dell'art. 281 sexies c.p.c.”, sostenendo che il Tribunale abbia reso una
“sintetica pronuncia a verbale” e che “abbia trascurato elementi documentali e censure essenziali del sig. che avrebbero condotto all'accoglimento dell'opposizione, confondendo e Pt_1 sovrapponendo temi comuni (che erano tali solo in parte) di tutte le tre distinte opposizioni che, sebbene riferite al medesimo decreto ingiuntivo, erano completamente diverse nelle loro articolate memorie e solo in parte confluenti, come per tabulas” (p. 33 atto di appello).
3. Gli opponenti , e , a sostegno del proprio atto di impugnazione, hanno Pt_2 Pt_3 Parte_4 articolato quattro motivi di censura. Il primo, articolato solo con riferimento alla posizione di , ha ad oggetto il rigetto Parte_2 dell'eccezione di incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Napoli e a sostegno di tale motivo sono formulate le stesse argomentazioni spese dall'PE . Pt_1
Il secondo, il terzo ed il quarto motivo attengono al rigetto dell'eccezione di carenza di legittimazione attiva di di nullità della fideiussione per violazione della L. n. 287/1990 e di tutte le questioni CP_1 sollevate con riguardo alla quantificazione del credito azionato in ricorso monitorio ed alla indeterminatezza/nullità di alcune clausole contrattuali. Anche in tal caso le argomentazioni spese dagli appellanti , e si sovrappongono nella sostanza a quelle spese Pt_2 Pt_3 Parte_4 dall'PE . Pt_1
4. L'appellata si è regolarmente costituita in giudizio e ha chiesto il rigetto delle impugnazioni proposte in quanto infondate. All'udienza del 16.9.2025, il Consigliere istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
5. L'appello è infondato.
5.1. Va disatteso il primo motivo di appello, formulato dagli opponenti e con cui sono Pt_1 Pt_6 riproposte le stesse argomentazioni spese innanzi al Tribunale per sostenere l'applicabilità al caso di specie della disciplina in materia di tutela del consumatore. Gli appellanti, fideiussori, criticano la decisione del giudice di primo grado perché assumono di aver detenuto nella società garantita una partecipazione sociale minima, di non avere mai ricoperto incarichi gestori o di amministrazione, e di avere sempre svolto attività lavorative diverse da quelle svolte dalla società in parola, debitrice principale. Argomentano quindi nel senso che la titolarità di
8 una partecipazione al capitale sociale di tale società non rappresenterebbe di per sé prova idonea ad escludere la qualità di consumatore del socio fideiussore. Tali doglianze sono però infondate, essendo pienamente condivisibile il percorso motivazionale seguito dal Tribunale. Va innanzitutto ricordato che, nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla giurisprudenza unionale (CGUE, 19 novembre 2015, in causa C-74/15, , e 14 settembre 2016, in causa C-534/15, , Per_1 Per_2 dovendo pertanto ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (cd. atti strumentali in senso proprio, v. Cass., S.U. n. 5868/2023 e Cass., SU, n. 742/2020; di recente v. Cass., ord. n. 32986/2023). Deve pertanto ritenersi corretta la decisione impugnata laddove il Tribunale ha ritenuto che gli opponenti e , nel prestare la fideiussione oggetto di causa, non abbiano agito per scopi Pt_1 Pt_2 estranei all'attività imprenditoriale, ma in quanto soci al 25% della originaria Controparte_4 debitrice, al pari degli altri due soci/opponenti e . Pt_3 Parte_4 Né rileva, in senso contrario, che essi non abbiano mai svolto attività medica ma una diversa attività lavorativa: la tesi degli appellanti, infatti, è smentita proprio dalla cointeressenza nell'attività societaria della di carattere certamente non insignificante. Come ha sottolineato il CP_4 Tribunale, infatti, “se così fosse stato, appare difficile giustificare l'attribuzione agli stessi di una quota di identico ammontare dei soci, per così dire, d'opera (e dunque di un'eguale voce in capitolo di gestione dell'impresa)”. Va aggiunto in proposito che, ai fini dell'assunzione della veste di consumatore, come da giurisprudenza anche recente della Suprema Corte (v. Cass. civ., Sez. Un., 4 luglio 2023, n. 188471), l'elemento significativo non è il non possesso, da parte della persona fisica che ha contratto con un operatore commerciale, della qualifica di imprenditore commerciale, bensì lo scopo (obiettivato o obiettivabile) avuto di mira dall'agente nel momento in cui ha concluso il contratto, con la conseguenza che la stessa persona fisica che svolge attività imprenditoriale o professionale deve considerarsi consumatore solo quando conclude un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio di dette attività. Nella fattispecie in esame i fideiussori opponenti e hanno pacificamente rilasciato la Pt_1 Pt_2 fideiussione in quanto soci della società debitrice principale in misura paritaria (e dunque rilevante) con gli altri soci, per ragioni esclusivamente inerenti al rapporto societario e per scopi strettamente funzionali/strumentali all'attività svolta dalla società; né hanno dimostrato quali diverse esigenze della loro vita quotidiana, in ipotesi estranee all'esercizio dell'attività della abbiano CP_4 inteso soddisfare stipulando il contratto di fideiussione. Quanto esposto esclude in definitiva l'operatività del foro inderogabile del consumatore, e a ciò consegue non solo la sussistenza della competenza per territorio dell'adito Tribunale di Milano, indicato quale foro esclusivo all'art. 15 della garanzia fideiussoria azionata e doppiamente sottoscritto ex art. 1341 c.c., ma anche il rigetto di tutte le ulteriori eccezioni di nullità/inefficacia del contratto sollevate in primo grado dagli opponenti sul preteso richiamo alla disciplina consumeristica.
5.2. Va disattesa anche la seconda ragione di doglianza, formulata da tutti gli odierni appellanti, con cui è riproposta l'eccezione di carenza di legittimazione ad agire e ad causam dell'opposta quale cessionaria del credito azionato in via monitoria. Assumono gli appellanti, con argomentazioni che non censurano in modo specifico le argomentazioni della sentenza di primo grado, che il difetto di legittimazione sostanziale e ad causam di CP_1 deriverebbe dalla mancanza di idonea prova dell'avvenuta cessione del credito azionato in via
9 monitoria da Alba Leasing S.p.a. a e (per conto delle quali ha Controparte_2 Controparte_3 agito l'opposta . CP_1 La tesi degli appellanti è però del tutto infondata. In tema di cessioni in blocco, infatti, trova applicazione l'art. 58 del T.U.B. che, al suo quarto comma, afferma: “nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 (ovvero la pubblicazione in G.U.) producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del codice civile”. Al netto del chiaro dato letterale, occorre evidenziare, preliminarmente, come la norma sia stata introdotta al fine di agevolare la realizzazione delle cessioni “in blocco” dei rapporti giuridici prevedendo, quale presupposto di efficacia, la mera pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispensando, quindi, la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica diretta della cessione ai singoli debitori. L'art. 58 T.U.B. introduce una presunzione assoluta di conoscenza della cessione con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La ratio della norma, d'altronde, risiede proprio nella natura delle cessioni in blocco che, riguardando un gran numero di rapporti giuridici e di soggetti, sarebbero vanificate da un onere di notifica per ogni soggetto coinvolto nell'operazione. Tale interpretazione è stata avallata dalla Suprema Corte di Cassazione che, in particolare, ha avuto modo di sottolineare che “è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (v. Cassazione civile, sez. I, 29/12/2017, n.31188; in senso conforme anche Cassazione civile sez. I, 26/06/2019, n. 17110 e n. 4277/2023). E' quindi adempimento del tutto adeguato e sufficiente la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale qualora dalla stessa “siano agevolmente desumibili i criteri per l'identificazione del perimetro dei crediti ceduti”. Ciò che rileva, in buona sostanza, “è che l'oggetto del contratto di cessione (ossia i crediti ceduti) venga individuato in modo determinato o anche solo univocamente determinabile (art. 1346 cod. civ.) non necessariamente attraverso una elencazione nominativa ma anche per relationem facendo riferimento a caratteristiche, sufficientemente precise ed univoche, che i crediti devono possedere alla data della cessione, affinché possano rientrare nell'oggetto del contratto”. In aderenza a tale impostazione, fin dal ricorso per ingiunzione ha prodotto non solo gli avvisi CP_1 pubblicati in Gazzetta Ufficiale per dare notizia dell'operazione di cartolarizzazione (doc. n. 20 fascicolo primo grado opposta), ma anche le liste allegate ai contratti di cessione del 12/12/2020 e pubblicate all'indirizzo https://www.albaleasing.eu/project-titan, contenente l'elenco dei crediti pecuniari ceduti;
al contempo l'opposta ha segnalato e dimostrato che in tali liste è puntualmente riportato il numero identificativo del contratto di leasing costituente il titolo della pretesa creditoria azionata in giudizio, n. 1014094 (e posizione NDG 6050139), come da documento prodotto sub. n. 21 del fascicolo di primo grado. Titolo che era quindi chiaramente identificabile. Ciò rende evidente la pretestuosità ed infondatezza della doglianza degli appellanti. Si ribadisce che la prova della cessione di un credito non è soggetta a particolari vincoli di forma e, dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario. Ebbene, nella vicenda in esame la cessionaria ha prodotto non solo l'estratto della G.U. di cui si è detto, ma anche, sub. doc. n. 35, una dichiarazione firmata dal procuratore speciale autorizzato della cedente Alba Leasing S.p.A. che conferma l'avvenuta cessione del credito oggetto del presente giudizio e che supera ogni eventuale dubbio residuo in ordine alla sussistenza della legittimazione attiva di CP_1 E' del tutto evidente, infatti, che la dichiarazione della società di leasing cedente è senza dubbio idonea a dare la prova del negozio di cessione. Tutte le esposte circostanze, valutate unitariamente (menzione nella gazzetta ufficiale della cessione in blocco di crediti della stessa tipologia di quello azionato, specifica indicazione degli estremi
10 identificativi del credito ceduto, dichiarazione di cessione della precedente titolare del credito), sono indici rivelatori dell'inclusione del credito ceduto nell'operazione di cessione. Anche tale motivo di appello va in definitiva disatteso.
5.3. E' parimenti infondato il terzo motivo di censura, sollevato da tutti gli appellanti, con cui è riproposta la tesi della nullità – anche solo parziale - delle fideiussioni azionate in giudizio da CP_1 per pretesa conformità allo schema ABI. In particolare gli appellanti lamentano l'omessa applicazione da parte del Tribunale del provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 della Banca d'Italia alla fideiussione oggetto di causa, assumono che tale contratto conterrebbe clausole contrarie al principio della libera concorrenza, imposto alle banche e alle società di finanziamento collegate dall'art. 2 della L. 287/1990, ed evidenziano di aver anche contestato la nullità parziale della fideiussione – su cui il primo giudice avrebbe omesso di pronunciarsi - relativamente alla clausola di deroga al termine ex art. 1957 c.c., in quanto riproduttiva della condizione generale ex art. 6 dello schema negoziale predisposto dall'ABI. Si tratta, ancora una volta, di doglianze infondate. Come noto, oggetto del provvedimento n. 55 emesso il 2 maggio 2005 dalla Banca d'Italia in funzione di Autorità Garante della Concorrenza nel settore bancario prima del trasferimento delle relative competenze all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) è lo schema contrattuale di fideiussione omnibus predisposto nel 2003 dall'ABI (Associazione Bancaria Italiana), rispetto al quale si è ritenuto che le clausole cd. di “reviviscenza” della fideiussione (art. 2), derogativa dell'art 1957 c.c. (art. 6) e di “sopravvivenza” (art. 8), in quanto applicate in modo uniforme dalla maggior parte delle banche associate all'ABI, producessero una standardizzazione in spregio dell'art. 2, comma 2, lett. a) della Legge n. 287/90 (Legge Antitrust) e dovessero per tale motivo considerarsi nulle. Secondo gli appellanti, la fideiussione oggetto di causa riproporrebbe le clausole in parola, giudicate contrastanti con la normativa sulla concorrenza, e sarebbe quindi a sua volta nulla in parte qua. La tesi non è condivisibile, poiché non tiene conto del fatto che il provvedimento della Banca d'Italia fa esplicito ed univoco riferimento allo schema di fideiussione caratterizzato dalla c.d. clausola omnibus, ma non estende il giudizio sfavorevole e la conseguente invalidità per violazione dell'art. 2, co. II, lettera a), della legge n. 287/90 anche alle fideiussioni ordinarie oggetto di specifica pattuizione tra banca e cliente, mostrando dunque di privilegiare la necessità di tutela del cliente/utente dal rischio di posizioni predominanti ed anticoncorrenziali nel caso di rilascio di garanzie aperte ed omnicomprensive volte a garantire a tutte le obbligazioni, presenti e future, contratte dal debitore, tali da addossare sul fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca.
Considerato che
le fideiussioni per cui è causa sono specifiche (e non omnibus), ne deriva come corollario l'inapplicabilità alle stesse del provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2 maggio 2005 prodotto ed invocato dagli opponenti. Le fideiussioni specifiche, lo si ribadisce, si collocano al di fuori del campo di indagine oggetto dell'istruttoria della Banca d'Italia e del conseguente ambito di produzione di effetti del provvedimento n. 55 del 2005, come si evince dalla individuazione dello schema contrattuale oggetto di istruttoria, riferito alle sole fideiussioni omnibus (par. 9 provvedimento) e dall'illustrazione delle sue clausole caratterizzanti (par. 13 provvedimento). In altri termini, la natura di prova privilegiata che la giurisprudenza attribuisce agli accertamenti condotti dall'Autorità Garante per la Concorrenza (ruolo all'epoca rivestito dalla Banca d'Italia), accertamenti poi confluiti nei provvedimenti sanzionatori dalla stessa emessi, deve necessariamente essere circoscritta al perimetro delle fideiussioni omnibus, mentre in caso di fideiussione ordinaria (o specifica), accessoria ad un rapporto negoziale determinato, l'attore non può giovarsi dell'inversione dell'onere della prova derivante dalla corrispondenza delle clausole del contratto di fideiussione omnibus a quelle dello schema ABI sanzionato dal suddetto provvedimento.
11 Nel caso di specie non vi è dubbio che la garanzia personale rilasciata dagli opponenti sia una fideiussione specifica e non una fideiussione omnibus (come peraltro riconosciuto dagli stessi appellanti), essendosi gli stessi costituiti fideiussori della società esclusivamente a CP_4 garanzia dei crediti di Alba Leasing derivanti dal contratto di locazione finanziaria n. 01014094/001 (e da successive modifiche, integrazioni, o risoluzione dello stesso), e non da un numero indeterminato di operazioni creditizie (v. doc. n. 1 fascicolo di primo grado dell'opponente
[...]
). Le fideiussioni in esame, quindi, accedono a specifici negozi giuridici ed hanno ad oggetto CP_12 un credito esattamente individuato. Va altresì sottolineata l'assenza di alcun provvedimento di natura sanzionatoria emesso dall'autorità di vigilanza competente (ora AGCM) nei confronti della Banca cedente o di altro istituto di credito che -eventualmente attivata ex art. 12 L. n.287/1990 -abbia accertato l'esistenza all'epoca delle fideiussioni per cui è causa (2011) di un'intesa anticoncorrenziale in violazione dell'art. 2 comma 2 lettera a) L. n.287/1990, relativa alla formulazione uniforme di contratti di fideiussione specifica contenenti gli articoli 2, 6 e 8 dello schema ABI 2003. Per tali motivi il Tribunale ha correttamente escluso la nullità della garanzia di cui si tratta. A contrario¸ non è utilmente invocabile la pronuncia n. 41994/2021 emessa dalla Suprema Corte, a Sezioni Unite. Come chiarito dalla stessa Cassazione (cfr. Cass. 19.4.2024 n. 10689; v. anche Cass. Civ. 2.8.2024, n. 21841; Cass. 15.7.2024 n. 19401), infatti, “[p]osto che la sentenza in questione ha sancito la nullità parziale delle fideiussioni omnibus limitatamente alle clausole già sanzionate dalla Banca d'Italia con il provvedimento n. 55/2005, enunciando il seguente principio di diritto: “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”, ne deriva, diversamente, che non è possibile ritenere, sempre e solo in relazione al citato provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005, che anche le condizioni delle fideiussioni specifiche siano il frutto d'intesa anticoncorrenziale, per cui in presenza, nella sostanza, di una fideiussione specifica con la quale la garante si è impegnato in solido con la debitrice, per una obbligazione singolarmente determinata, non è ravvisabile alcuna nullità”. Il solo precedente in senso difforme citato dagli appellanti (Cass., 27243/2024) è rimasto isolato ed è stato superato dalla successiva ordinanza della Suprema Corte n. 26847/2024, che ha ribadito il consolidato principio giurisprudenziale – a cui questo Collegio aderisce in quanto conforme alla ratio del provvedimento sanzionatorio emesso nel 2005 dalla Banca d'Italia – secondo il quale tale provvedimento “concernendo le sole fideiussioni omnibus, non può essere utilizzato per ricavare la nullità di un'intesa restrittiva atta a incidere su contratti di garanzia di diverso contenuto, rispetto ai quali chi eccepisce la nullità è tenuto a dimostrare l'illecito antitrust, senza potersi avvalere di alcuna prova privilegiata”. Alla luce di ciò, nel caso di specie gli opponenti erano gravati dall'onere di provare il presupposto della dedotta nullità, anche parziale, ovvero che a monte era intervenuta un'intesa con effetto lesivo della concorrenza tra almeno due operatori del mercato, fra cui la società di leasing, o che la lesione alla concorrenza era discesa da una direttiva proveniente da un'associazione di categoria;
in difetto di tale prova, da fornirsi ex novo, la contestazione riferita alla nullità del contratto di fideiussione specifica rilasciata dagli appellanti, che secondo quanto allegato costituirebbe attuazione dell'intesa anticoncorrenziale, non può che essere disattesa.
12 Rileva la Corte, in ultimo, che è infondata – per le medesime assorbenti ragioni – anche l'eccezione di nullità parziale sollevata con riguardo alla clausola di cui all'art. 8 del contratto di fideiussione in esame per pretesa conformità all'art. 6 dello Schema ABI. La deroga all'art. 1957 c.c. di cui al contratto di fideiussione sottoscritto dagli opponenti è peraltro, per giurisprudenza di legittimità pacifica, pienamente legittima ed efficace. La Suprema Corte ha, infatti, affermato, in più occasioni, che la decadenza prevista dall'art. 1957 c.c., comma 1, a carico del creditore che non abbia proposto le sue istanze contro il debitore e non le abbia con diligenza continuate entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita, non solo può formare oggetto di rinunzia preventiva da parte del fideiussore, in quanto si tratta di pattuizione affidata alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico e comporta solo l'assunzione da parte del fideiussore del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore, ma neppure rientra tra le clausole particolarmente onerose per le quali l'art. 1341 c.c. esige, ove predisposte da uno dei contraenti, la specifica approvazione per iscritto da parte dell'altro (cfr. Cass. 17.2.2025, n. 3989; Cass. 4.12.2017, n. 28943; Cass. 18.4.2007, n. 9245; v. anche Cass. 11.1.2006, n. 394; Cass. 20.1.2004, n. 776; Cass. 9.12.1997, n. 12456). Ne consegue in definitiva il rigetto del terzo motivo di appello.
5.4. Con il quarto motivo tutti gli appellanti ripropongono, con diverso grado di specificità, le stesse contestazioni sollevate in primo grado sull'esatta quantificazione del credito azionato in ricorso monitorio, sia con riguardo alla pretesa incompatibilità del piano di ammortamento con le condizioni realmente praticate dalla società di leasing, sia per applicazione di un tasso interno di attualizzazione superiore a quello pubblicizzato, essendo stato asseritamente indicato (p. 24 atto appello ) “un Pt_1 saggio inferiore a quello concretamente applicato circostanza che rende necessaria la rideterminazione degli interessi al tasso minimo dei buoni ordinari del tesoro ex art. 117 Tub”. L'PE ripropone altresì la tesi dell'illegittima applicazione da parte della società di leasing Pt_1 del regime finanziario composto per la determinazione del canone, da cui discenderebbe la nullità della relativa clausola ex artt. 1346 e 1418 c.c., nonché ex art. 117 D.lgs. n. 385/1993 per indeterminatezza. Occorre innanzitutto evidenziare che solo l'PE formula conclusioni coerenti con tali Pt_1 doglianze, proponendo (punto 2 e 3 b del foglio di PC) una domanda di restituzione somme o di diversa quantificazione del dovuto in forza del citato art. 117, sia pure senza pervenire a quantificare esattamente gli importi indebiti che la concedente avrebbe asseritamente incamerato in ragione della pretesa dedotta nullità delle clausole contrattuali di determinazione del canone. Gli altri appellanti, diversamente, non articolano conclusioni specifiche sul punto, ciò che di per sé renderebbe il motivo di gravame inammissibile. In ogni caso tali doglianze, esaminate congiuntamente, sono infondate nel merito e vanno disattese. Il percorso motivazionale seguito dal Tribunale è condivisibile, in quanto aderente, innanzitutto, alla costante giurisprudenza di questa Sezione, che, rifacendosi all'orientamento espresso dalla Suprema Corte, ha sempre disatteso le questioni di nullità sollevate dalle società utilizzatrici e le conseguenti domande di applicazione del comma 7 art. 117 TUB proposte in vicende analoghe a quella in esame. Occorre premettere che l'obbligo di indicare il tasso leasing nei contratti di locazione finanziaria è stato stabilito con la seconda edizione delle disposizioni della Banca d'Italia in materia di trasparenza, emanate il 25 luglio 2003 ed entrate in vigore il 1° ottobre successivo. Al fine di ottemperare alle prescrizioni normative in tema di trasparenza, la società di leasing è tenuta ad indicare soltanto il tasso leasing - e non il TAEG (previsto solo per i contratti conclusi con un soggetto che rivesta la qualità di consumatore, ipotesi pacificamente insussistente nel caso in esame, in cui l'utilizzatrice è una società e i beni sono strumentali all'esercizio dell'attività della stessa) o Par l' , cioè l'Indicatore Sintetico di Costo, non prescritto per i contratti di leasing - e tale obbligo, come si dirà, è stato adempiuto dalla cedente Alba Leasing, essendo stato indicato nel contratto inter partes il tasso leasing, pari al 3.6452%.
13 Nello specifico la Corte ritiene che, quand'anche sussista la difformità allegata dagli opponenti, debba essere escluso che dalla stessa possa derivare la pretesa nullità parziale del contratto di leasing e l'applicazione della sanzione sostitutiva invocata. Ed invero, posto che il “tasso leasing” altro non è che “il tasso cosiddetto interno di attualizzazione, per effetto del quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato, al netto delle imposte, e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione finale di acquisto, al netto delle imposte” (cfr. Istruzioni della Banca d'Italia sulla “Trasparenza delle operazioni dei servizi finanziari” del 29/7/2004), una divergenza tra il tasso leasing e il tasso effettivamente praticato può dipendere da diversi elementi variabili, e in particolare dal fatto che il pagamento avvenga con cadenza inferiore all'anno, secondo quanto indicato nelle condizioni contrattuali pattuite. Nel caso in esame, il tasso leasing dell'operazione quale indicato nelle condizioni particolari del contratto è un tasso annuo espresso in forma nominale, convertibile secondo la periodicità dei canoni, ma ciò non significa che vi sia stata erronea indicazione del tasso leasing, come preteso dagli appellanti, atteso che il riferimento a tale tasso e alla cadenza infrannuale delle rate è espressamente contenuto nel contratto e che, come già ritenuto da questa Corte, “il resto rappresenta uno sviluppo matematico del concreto programma negoziale” (cfr., App. Milano, Sez. III, sent. del 27.9.2021). Va poi rilevato che nel contratto di leasing oggetto di causa è chiaramente espresso il reale prezzo dell'operazione economica conclusa dalle parti. Nello specifico il contratto, prodotto in atti dall'opposta unitamente agli allegati, riporta dettagliatamente, oltre al tasso leasing, tutte le voci relative all'operazione in questione, ovvero la durata della locazione finanziaria, il corrispettivo pattuito (importo del maxi-canone iniziale e dei successivi canoni mensili), il corrispettivo globale della locazione finanziaria, il parametro di indicizzazione dei canoni e la loro periodicità, il prezzo di eventuale acquisto finale, il tasso di interesse convenzionale di mora, il tasso di riferimento per l'attualizzazione e le spese per operazioni e servizi accessori: deve quindi ritenersi che il contenuto contrattuale sia compiutamente determinato e che la società utilizzatrice sia stata messa nella condizione di comprendere ed apprezzare con precisione l'entità degli oneri economici derivanti a suo carico dall'operazione contrattuale, in rapporto al capitale erogato dalla concedente, con pieno soddisfacimento delle esigenze di trasparenza e determinatezza di cui all'art. 117 TUB. Rileva il Collegio che con la pronuncia n. 12889/2021 la Suprema Corte ha chiarito che l'applicazione dei tassi sostitutivi si giustifica in due ipotesi: di inosservanza del comma 4 dell'art. 117 TUB e di ricorrenza delle nullità indicate nel comma 6 della medesima norma. In particolare, la Suprema Corte ha ricordato che ciò che rileva, tanto ai fini della valutazione della trasparenza dell'operazione di finanziamento, quanto ai fini della valida stipulazione del tasso degli interessi corrispettivi ex artt. 1346 c.c. e 117 comma 4 TUB, è la “determinabilità”, anche in via indiretta, di tale tasso in forza di parametri certi e obiettivi (“il tasso di interesse può essere determinato 'per relationem', con esclusione del rinvio agli usi” dovendo in tal caso il contratto
“richiamare criteri prestabiliti ed elementi estrinseci … oggettivamente individuabili e funzionali alla concreta determinazione del tasso”, e non rilevando “la difficoltà del calcolo necessario per pervenire al risultato finale, né la perizia richiesta per la sua esecuzione”; in senso analogo cfr. Cass. sent. n. 17110/2019). Quindi, secondo la pronuncia citata, pienamente condivisibile, la prima ipotesi di nullità sussiste solo laddove il tasso leasing effettivo, ovvero il TIA, oltre a non essere indicato non è neppure determinabile “anche mediante ricorso a calcoli di tipo matematico, a prescindere dalla difficoltà”: nel caso di specie il tasso leasing effettivo, per quanto detto, è calcolabile e del resto è stato calcolato anche dal CT della società attrice in base a precise regole matematiche, essendo indicati in contratto il costo di acquisto del bene nonché ammontare, numero e frequenza dei singoli canoni, oltre all'importo previsto per l'esercizio del diritto di opzione. Neppure ricorre la seconda ipotesi di nullità ex art. 117 comma 6 TUB, per il quale sono “nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali che prevedono tassi più sfavorevoli rispetto a quelli
14 pubblicizzati”, in quanto tale comma riguarda la discrasia, di cui l'attrice non ha fornito alcuna prova, tra i tassi indicati in contratto e quelli eventualmente pubblicizzati ai clienti (e non l'erronea applicazione del tasso leasing). In definitiva, da un lato la finalità informativa prescritta delle disposizioni della Banca d'Italia in materia di trasparenza risulta essere stata pienamente attuata raggiunta nel caso di specie, dall'altro, per quanto esposto, non può trovare accoglimento l'invocata applicazione dei tassi sostitutivi di cui all'art. 117 comma 7 TUB con conseguente condanna dell'appellata alla restituzione di somme percepite in eccesso nell'esecuzione del contratto, e non sussiste neppure l'esigenza di disporre la CTU chiesta anche con l'impugnazione in esame. Per le medesime ragioni, e come correttamente argomentato dal Tribunale, l'omessa indicazione del tasso leasing in regime di capitalizzazione composta anziché semplice non è rilevante, nel momento in cui il tasso leasing è comunque determinabile (Cass. n. 12889/2021 sopra richiamata), e poiché è sempre possibile passare da un tasso nominale a uno in regime di capitalizzazione composta, si deve ritenere che il tasso leasing sia comunque determinabile. È pacifico infine, alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità, che la redazione di un piano di ammortamento cd. “alla francese” non viola la trasparenza né nasconde modalità di capitalizzazione composta. Anche di recente la Suprema Corte ha ribadito il principio affermato dalle Sezioni Unite con la nota pronuncia n. 15130/2024, secondo il quale “in tema di mutuo bancario con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile, non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel mutuo a tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, né vi è alcuna violazione degli obblighi di trasparenza contrattuale, laddove il piano di ammortamento riporti la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, dovendo pertanto escludersi la nullità del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, potendo il contraente rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dei parametri noti al momento della pattuizione, dovendo considerarsi che il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile, per sua natura, non può che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire” (v. Cass., ord. n. 7382/2025). Pertanto, come correttamente ritenuto dal primo giudice, va esclusa anche sotto tale profilo la ricorrenza di un'ipotesi di nullità delle clausole contrattuali, e il quarto motivo di appello va in definitiva rigettato.
5.5. e 5.6. Il quinto e il sesto motivo di doglianza possono essere esaminati congiuntamente perché affrontano questioni connesse all'applicazione da parte di della clausola risolutiva espressa di CP_1 cui all'art. 15 delle condizioni generali contrattuali. Gli appellanti deducono la nullità di tale clausola e sostengono che al contratto in esame debba essere applicata la disposizione di cui all'art. 1526 c.c. “rispetto al quale l'art. 15 del contratto di leasing costituisce fonte di indebito arricchimento per la concedente (e/o la ipotetica cessionaria) in quanto consentirebbe alla stessa di ottenere la restituzione del bene concesso in leasing (come accaduto sin dal lontano 2017) e di trattenere i canoni già versati (come da estratto conto depositato dalla stessa opposta), quelli a scadere (stimati per oltre € 402.000,00) oltre interessi e spese oltre al risarcimento del danno corrispondente al prezzo pattuito per l'acquisto finale del bene”. Assumono di essere titolari di un diritto alla restituzione dei canoni già riscossi e dell'anticipo ricevuto
“quanto meno da portare in compensazione e/o in deconto, anche a titolo di eccezione, rispetto ad ogni eventuale somma ritenuta dovuta all'apposta, rispetto a cui nessuna pronuncia vi è stata” (appello , l'unico che, come detto, propone anche domande di restituzione somme invece non Pt_1
15 formulate dagli altri appellanti) e lamentano altresì che il Tribunale abbia omesso di pronunciarsi sulla domanda proposta in via subordinata di riduzione ad equità dell'indicata clausola penale. Infine deducono l'erroneità della sentenza di primo grado per aver recepito la stima del bene immobile concesso in leasing effettuata dal CT dell'opposta, senza considerare invece le diverse conclusioni cui era pervenuto il proprio consulente tecnico. Anche tali motivi di doglianza non sono fondati. Va innanzitutto premesso che, come emerge dalla documentazione in atti e come sottolineato dal Tribunale, la cessionaria opposta ha calcolato il quantum oggetto di ingiunzione (euro 197.754,73 euro) detraendo dal totale - ottenuto sommando i canoni scaduti, con interessi di mora alla data dell'intimata risoluzione di diritto del contratto ex art. 1456 c.c. (28.8.2017), e il debito residuo in linea capitale al 1.8.2017 - il teorico valore di mercato dell'immobile, come espresso nell'aggiornamento di perizia dell'11.11.2022 di cui al doc. n. 23 del fascicolo di primo grado di
CP_1 In tal modo l'opposta ha azionato e applicato la clausola risolutiva espressa di cui all'art. 15, lett. B), delle condizioni generali contrattuali, e non già la lettera A) impropriamente richiamata dagli appellanti e applicabile al solo caso in cui la risoluzione del contratto si sia verificata prima dell'acquisto dell'immobile, e quindi prima dell'avviso della locazione finanziaria. Ed infatti nel caso di specie il contratto è stato risolto nel corso del rapporto per inadempimento dell'utilizzatrice sicché ricorre il caso contemplato alla lettera B) dell'art. 15, ai sensi CP_4 del quale, testualmente, “se, invece, la risoluzione anticipata o il recesso si verifica dopo che la Concedente abbia già acquistato la proprietà dell'immobile, l'Utilizzatore dovrà immediatamente rilasciare libero da persone e cose l'immobile oggetto del presente contratto, restituendolo alla Concedente completo di ogni accessorio e pertinenza di cui sia stato dotato fin dall'immissione in uso al medesimo ed in buono stato di conservazione e manutenzione, con consegna, altresì, della documentazione amministrativa e tecnica e certificazione di legge attestante l'avvenuta regolare manutenzione ordinaria degli impianti all'interno degli edifici durante il periodo di detenzione dell'immobile da parte dell'Utilizzatore; gli effetti della risoluzione o del recesso non si estenderanno alle prestazioni già eseguite e, pertanto, a seguito dell'anticipata risoluzione del contratto, tutti gli importi corrisposti dall'Utilizzatore o che comunque risultino già maturati a suo carico sino alla data di restituzione dell'immobile, per canoni di locazione finanziaria, interessi di mora, spese, o per qualsiasi altro titolo, resteranno definitivamente acquisiti dalla Concedente;
in aggiunta a quanto sopra, l' è altresì tenuto, a titolo anche di penale predeterminata fra le parti, a Parte_8 corrispondere alla Concedente in un'unica soluzione, anche un importo, attualizzato, pari a tutto il restante corrispettivo contrattualmente previsto a carico dell' per tutta la durata del Parte_8 contratto, maggiorato dell'importo indicato alla clausola n.
3.d) delle Condizioni Particolari di contratto, detratto quanto la Concedente abbia ricavato, al netto di tasse e spese, con la vendita od il riutilizzo dell'immobile, ovvero per indennizzi assicurativi o risarcimenti da parte di terzi …”. Una simile clausola è stata ritenuta pienamente valida dalla giurisprudenza di legittimità, anche con riferimento ai contratti di leasing traslativo risolti anteriormente all'entrata in vigore della L. n. 124/2017, in quanto reputata coerente con la previsione contenuta nel secondo comma dell'art. 1526 c.c.. Così, con la recente ordinanza n. 26518/2024, la Suprema Corte ha affermato che “nel caso di leasing traslativo a cui non sia ratione temporis applicabile la disciplina di cui alla l. n. 124 del 2017 (per essere intervenuta la risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore anteriormente alla relativa entrata in vigore), è legittima la clausola penale con la quale il risarcimento è parametrato al cosiddetto interesse positivo (cioè, all'utilità che il concedente avrebbe tratto dalla fisiologica esecuzione del contratto), fermo restando il potere di riduzione del giudice ai sensi del combinato disposto degli artt. 1526, comma 2, e 1384 c.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto "equa" - e, dunque, insuscettibile di riduzione ex art. 1526, comma 2, c.c.
- la clausola penale che prevedeva, in caso di risoluzione del contratto per inadempimento
16 dell'utilizzatore, l'attribuzione al concedente di un importo pari all'ammontare dei canoni scaduti e a scadere, nonché del prezzo dell'opzione d'acquisto, con obbligo per il percipiente di procedere alla vendita del bene e al versamento del ricavato all'utilizzatore)” (in senso conforme Cass., ord. n. 7527/2024 e n. 10249/2022). Contrariamente all'assunto degli appellanti, quindi, la clausola di cui all'art. 15 lett. B) è pienamente valida, in quanto conforme al dettato di cui al comma 2 dell'art. 1526 c.c., ciò che esclude qualunque diritto dei fideiussori ad ottenere la restituzione dei canoni già corrisposti ed incamerati dalla concedente. Né ricorrono i presupposti per procedere ad una riduzione, ex art. 1384 c.c., dell'importo così calcolato dall'opposta, in quanto l'applicazione concreta al caso di specie della citata clausola penale esclude che possa verificarsi qualunque indebito vantaggio o locupletazione in favore della creditrice
CP_1 Come detto, infatti, l'opposta in sede di giudizio monitorio ha documentato l'avvenuta restituzione del bene immobile locato in favore di Alba Leasing in data 21.11.2017. Immobile che, alla data odierna e nonostante il tempestivo avvio delle operazioni di commercializzazione, risulta invenduto. Correttamente pertanto l'opponente ha proceduto a decurtare, dal debito residuo calcolato in forza della clausola sopra richiamata, l'importo di euro 205.000,00 pari al valore di mercato dell'immobile come calcolato nella perizia di stima (doc. 23 fascicolo monitorio) del proprio CT aggiornata all'11.11.2022. In tal modo, e così come concretamente applicata dall'opposta, la penale di cui all'art. 15 esclude che possa verificarsi un'ipotesi di indebito arricchimento a favore della concedente, la quale è stata correttamente messa nella condizione di ottenere, dall'ingiustificata ed anticipata risoluzione contrattuale, né più né meno di quello che avrebbe avuto diritto di ottenere se l'utilizzatrice avesse regolarmente adempiuto alle proprie obbligazioni. Va aggiunto che, com'è pacifico e come correttamente ritenuto dal Tribunale, il bene non può che essere valutato nel momento in cui avviene la restituzione, e non già con riferimento alla data dell'intimata risoluzione nè, tantomeno, avuto riguardo al prezzo di acquisto dello stesso come preteso dagli opponenti (nel caso di specie pari a € 360.000,00). Ciò sia perché, come sottolineato dal primo giudice, “il bene potrà essere messo sul mercato al suo prezzo pieno solo nel momento in cui risulti libero da persone o cose. Postulando dei soggetti razionali, nessuno è disposto ad acquistare un bene del quale l'alienante non ha il possesso, perché l'acquirente sconta il rischio sia del tardivo rilascio del bene sia quello derivante dal fatto di ignorare le condizioni in cui lo stesso verrà restituito (circostanza quest'ultima che, del resto, influisce anche sulla corretta valutazione del bene, la quale quindi potrà essere attendibile solo una volta intervenuta la restituzione). Se si intende invece sostenere che si debba dare rilievo al valore del bene al momento della risoluzione, l'utilizzatore che non abbia rilasciato il bene in tale momento e che non di meno pretenda l'attribuzione del valore in tale momento dovrà accettare che dall'ipotetico prezzo pieno sia detratta una significativa percentuale, in ragione dei rischi suddetti (motivo, per inciso, in forza del quale non hanno molto senso quelle cause in cui l'utilizzatore pretende il valore del bene che non ha ancora restituito)”, sia alla luce dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità con pronunce anche recenti: la Suprema Corte, infatti, con l'ordinanza n. 28022/2021 ha affermato che, se il bene nel momento in cui il concedente esige il proprio credito non è stato ancora venduto, quest'ultimo potrà legittimamente portare in detrazione il valore commerciale del bene, stimato con il criterio del valore equo di mercato, esattamente come accaduto nel caso di specie. Infine, vanno disattese anche le ulteriori contestazioni riproposte con i motivi di appello in esame, aventi ad oggetto il valore equo di mercato dell'immobile quale calcolato dal perito di parte opposta. Gli appellanti, in proposito, richiamano le conclusioni assunte nella perizia redatta dal proprio CT, Arch. in data 24.11.2023 e depositata in primo grado, lamentando che il primo giudice non Per_3 abbia motivato sul punto.
17 Tuttavia le conclusioni cui perviene il perito di parte opponente non possono condividersi e non incidono sulla correttezza del decisum impugnato. Non solo perché, come condivisibilmente argomentato dal Tribunale, “il bene è un immobile che si trova nel comune di Campobasso. È stato acquistato a € 360.000,00 nel 2011. È notoria la crisi del settore immobiliare, al di fuori delle grandi città metropolitane” e la perizia di parte opposta “appare congruamente motivata;
evidenzia duplici parametri di valutazione di mercato dell'immobile; dei relativi risultati, parte convenuta opposta tiene conto del valore pieno (e non di quello di pronto realizzo); viene evidenziata, peraltro, una non conformità degli spazi interni alle risultanze catastali, dunque implicanti una necessità di regolarizzazione (e quindi di abbattimento di un supposto, maggiore valore pieno)”, ma anche alla luce del fatto che la perizia depositata dagli opponenti, che peraltro indica un valore di mercato del bene di poco superiore a quello calcolato dal perito dell'opposta (€ 267.075,00), non tiene conto del fatto che l'immobile è attualmente proposto in vendita ad € 180.000,00, quindi ad un prezzo addirittura inferiore alla stima effettuata dal perito di e alla data odierna, come detto, risulta ancora invenduto. CP_1
Ne deriva la piena congruità del valore di mercato dell'immobile stimato dalla creditrice opposta e la superfluità dell'espletamento della chiesta CTU.
5.7. E' infine evidentemente infondato il settimo e ultimo motivo di appello, articolato dal solo
[...]
, a fronte di una sentenza congruamente e diffusamente motivata su ogni questione sollevata Pt_1 dagli opponenti, ciò che, ovviamente, implica che il Tribunale abbia ritenuto superfluo l'espletamento della chiesta attività istruttoria. Quanto alla doglianza relativa al fatto che la sentenza sia stata depositata il giorno stesso dell'udienza di discussione, è sufficiente osservare che tale evenienza è insita nello schema decisorio codificato dall'art. 281 sexies c.p.c., senza che ciò possa comportare – laddove, come detto, si tratti di sentenza ampiamente argomentata in fatto e in diritto – alcuna violazione del diritto di difesa.
6. Al rigetto integrale dell'impugnazione segue la condanna degli appellanti, in solido tra loro, alla refusione delle spese del grado in applicazione del principio di soccombenza, liquidate come in dispositivo in base ai parametri del D.M. n. 147/2022, letta la nota spese dell'appellata, tenuto conto del valore della causa – € 197.754,73 – e con l'applicazione dei valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, non potendo essere liquidato alcun compenso per la fase di trattazione in assenza di domanda nella nota spese. Ricorrono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art.13, co.
1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002 (inserito dall'art.1, co.17, L. n. 228 del 2012), della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando nei giudizi riuniti nn. 3063/2024 e 3193/2024 N.R.G. e sull'appello proposto da Parte_1 Parte_3 [...] e avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 8816/2024, Parte_2 Parte_4 pubblicata il 10.10.2024, così provvede:
1) RIGETTA l'appello;
2) CONDANNA gli appellanti, in via tra loro solidale, al rimborso delle spese processuali del grado, in favore di parte appellata quale procuratrice Controparte_1 speciale di e di , liquidate in complessivi euro 9.991,00, Controparte_2 Controparte_3 oltre rimborso spese forfetario al 15%, iva e c.p.a.;
18 1) Dà atto che sussistono i presupposti di legge per il versamento a carico degli appellanti, in via tra loro solidale, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato versato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 17.9.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Dott.ssa Alessandra Del Corvo Dott.ssa Adriana Cassano Cicuto
19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di MILANO
Terza sezione civile
La Corte, composta dai signori magistrati:
Dott.ssa Adriana Cassano Cicuto Presidente
Dott.ssa Maria Carla Rossi Consigliere
Dott.ssa Alessandra Del Corvo Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. sopra riportato promossa da:
c.f. , rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dall'avv. Parte_1 C.F._1 Gianluca Caporaso e dall'avv. Paolo della Peruta ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Napoli, alla via M. Cervantes n. 55/14;
(C.F. ), (C.F. Parte_2 C.F._2 Parte_3
) e (C.F. , tutti difesi C.F._3 Parte_4 C.F._4 dall'Avv. Giuseppe Fazio del Foro di Campobasso ed elettivamente domiciliati in Campobasso, in Via Mons. Bologna, 35 nonché al domicilio digitale Email_1
APPELLANTI
CONTRO
, P.VA , in qualità di Procuratrice speciale di Controparte_1 P.VA_1 [...]
P.VA e di P.VA , rappresentata e difesa CP_2 P.VA_2 Controparte_3 P.VA_3 dall'Avv. Stefano Gimmi Folesani del Foro di Milano, con elezione di domicilio presso lo studio del medesimo in Milano (MI), Via San Senatore n. 10;
APPELLATA
OGGETTO: leasing
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
1 Per l'PE Parte_1
“Nel merito, accogliere l'appello proposto, per i motivi di cui al gravame notificato in data 4.11.2024, con ogni conseguenza di legge;
c) in ogni caso, riformare la Sentenza ex art.281 sexies c.p.c. resa dall'On.le Tribunale di Milano, sez.VI, dott. C. A. Tranquillo, n.8816/2024 del 10.10.2024, pubblicata il 10.10.2024 e notificata l'11.10.2024, accogliendo, integralmente, le domande promosse in prime cure dall'PE, anche in via riconvenzionale, con ogni conseguenza di legge, qui trascritte, e, quindi:
1) accogliere l'opposizione, anche in ordine al preliminare profilo di incompetenza territoriale e/o di improcedibilità, e, quindi, revocare e/o annullare e/o riformare il Decreto Ingiuntivo reso dall'On.le Tribunale di Milano, dott. A. M. Borrelli, n.15363/2023 del 05.10.2023 (r.g.n.29454/2023), notificato in data 17.10.2023, con ogni conseguenza di legge;
2) in via subordinata, rideterminare gli effettivi importi eventualmente dovuti alla opposta/appellata ove legittimata, con espunzione di ogni voce non dovuta e/o non provata, con ogni conseguenza di legge.
3) in ogni caso, accogliere le domande di cui all'atto di opposizione (pag.19-20) da a) a d), con ogni conseguenza di legge, ovvero: a) accerti e dichiari che nulla è dovuto dall'opponente all'opposta, con ogni conseguenza di legge. b) accerti e dichiari la nullità e/o la invalidità dei contratti di fidejussione del 01.04.2011 e/o dei contratti di leasing sopra descritti del 01.04.2011, quanto meno in parte qua, provvedendo alla rideterminazione del giusto dare-avere tra le parti alla luce di quanto sopra dedotto, occorrendo anche a mezzo C.T.U., con ogni conseguenza di legge;
c) accerti e dichiari l'obbligo di restituzione da parte dell'opposta dei canoni già riscossi, l'anticipo ricevuto ovvero ogni altra somma incassata e/o non dovuta, disponendo, quanto meno, previa determinazione di tale importo, la compensazione di tali somme da portate in deconto rispetto ad ogni eventuale somma ritenuta dovuta all'opposta dall'opponente, con ogni conseguenza di legge;
d) in via gradata, accerti e dica che la penale di cui agli art. 15 ss. dei contratti di leasing sopra descritti, ove legittime e valide, debbano essere ridotta e/o ricondotte ad equità e giustizia, anche ex art.1384 c.c., alla luce di quanto evidenziato in atti e di quanto emergerà nel procedimento instaurato, anche a mezzo C.T.U., rideterminandone il valore in riduzione e, per tale via, rideterminando il giusto dare-avere tra le parti, anche ordine ai contratti di fidejussione, con ogni conseguenza di legge. Con salvezza di spese e compensi del doppio grado, da distrarsi in favore degli avvocati anticipatari”.
Per l'PE Parte_2
“In via preliminare: accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano, in favore del Tribunale di Napoli in forza dell'applicazione consumeristica;
Per l'effetto, revocare integralmente il decreto ingiuntivo n.15363/2023 opposto;
Nel merito: Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva delle cessionarie e CP_2 Controparte_3 rappresentate da , per difetto di titolarità del credito per le motivazioni Controparte_1 di cui al presente atto;
Per l'effetto, revocare integralmente il decreto ingiuntivo n. 15363/2023 emesso il 04.10.2023 dal Tribunale di Milano (R.G. n. 29454/2023) nei confronti del Sig. ; Con Pt_2 vittoria di competente e spese di causa;
Sempre nel merito: accertare e dichiarare la nullità e comunque l'inefficacia della fideiussione prestata dal Sig. in data 01.04.2011 a garanzia dei Pt_2 rapporti della per i rapporti bancari alla stessa facenti capo presso Alba Controparte_4 Leasing S.p.a., in relazione alle clausole illecite nn. 11, 6 ed 7 meglio descritte in narrativa, perché: 1) violative dell'art. 2, Legge 287/90; 2) violative degli artt. 33 e seguenti del D.lgs 6.9.2005 n. 206 per omesse trattative unilaterali con l'opponente consumatore, nonostante la natura vessatoria delle clausole di cui agli artt. 11, 6 e 7 della fideiussione per cui è causa;
per l'effetto disapplicare le clausole che verranno ritenute illegittime e nulle e dichiarare, ex art. 1957 primo comma c.c.,
2 l'intervenuta estinzione delle garanzie di cui è causa e dell'obbligo fideiussorio assunto per non avere la Banca/cessionaria, agito a tutela del proprio credito nel termine decadenziale ivi previsto e, conseguentemente, accertare e dichiarare l'insussistenza e/o inefficacia dell'obbligo fideiussorio facente capo al Sig. nei confronti dell'opposta; Accertare e dichiarare che il Sig. nulla Pt_2 Pt_2 deve alla e alla Per l'effetto, accogliere la presente CP_2 Controparte_3 opposizione e revocare integralmente il decreto ingiuntivo n. 15363/2023 emesso il 04.10.2023 dal Tribunale di Milano (R.G. n. 29454/2023) nei confronti del sig. ; In ogni caso, con vittoria di Pt_2 competenze e spese di causa. In via subordinata e qualora l'Ill.mo Giudicante non dovesse ritenere sussistente la qualifica di consumatore del sig. : Dichiarare comunque la nullità delle clausole Pt_2 di cui agli artt. 11, 6 e 7 della fideiussione di cui è causa ed accertare che la stessa si è estinta per omessa proposizione delle istanze della cedente contro la debitrice principale entro il termine di cui all'art. 1957 c.c. di sei mesi dalle scadenze della obbligazione, e conseguentemente che la stessa è priva di effetti;
Con vittoria di competenze e spese di causa. In ogni caso, nel merito: Accertare e dichiarare l'infondatezza, l'illegittimità, dell'avverso ricorso monitorio e del quantum richiesto, perché arbitrario e illegittimo e per l'effetto, revocare integralmente il decreto ingiuntivo opposto. In via istruttoria: Si chiede sin da ora che l'Ill.mo Tribunale adito Voglia ordinare, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., alla Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 [...]
, , Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10 [...]
ovvero al diverso campione di banche che verrà ritenuto significativo Controparte_7 da parte del Giudicante, l'esibizione ed acquisizione in giudizio del modulo standard utilizzato per le fideiussioni in epoca coeva a quella della stipulazione della garanzia oggetto di causa e, dunque, dall'anno 2010 all'anno 2012.”
Per gli appellanti e : Parte_3 Parte_4
“Nel merito: Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva delle cessionarie CP_2
e , rappresentate da , per difetto di titolarità
[...] Controparte_3 Controparte_1 del credito per le motivazioni di cui al presente atto;
Per l'effetto, revocare integralmente il decreto ingiuntivo n. 15363/2023 emesso il 04.10.2023 dal Tribunale di Milano (R.G. n. 29454/2023) nei confronti dei Sig.ri e;
Con vittoria di competente e spese di causa. Sempre nel
Pt_3 Parte_4 merito: accertare e dichiarare la nullità e comunque l'inefficacia della fideiussione prestata dal Sig.ri e data 01.04.2011 a garanzia dei rapporti della per
Pt_3 Parte_4 Controparte_4 i rapporti bancari alla stessa facenti capo presso Alba Leasing S.p.a., in relazione alle clausole illecite nn. 11, 6 ed 7 meglio descritte in narrativa, perché violative dell'art. 2, Legge 287/90; per l'effetto disapplicare le clausole che verranno ritenute illegittime e nulle e dichiarare, ex art. 1957 primo comma c.c., l'intervenuta estinzione delle garanzie di cui è causa e dell'obbligo fideiussorio assunto per non avere la Banca/cessionaria, agito a tutela del proprio credito nel termine decadenziale ivi previsto e, conseguentemente, accertare e dichiarare l'insussistenza e/o inefficacia dell'obbligo fideiussorio facente capo ai Sig.ri e nei confronti dell'opposta;
Pt_3 Parte_4 Accertare e dichiarare che i Sig.ri e nulla devono alla e alla
Pt_3 Parte_4 CP_2 [...]
Per l'effetto, accogliere la presente opposizione e revocare integralmente il decreto CP_3 ingiuntivo n. 15363/2023 emesso il 04.10.2023 dal Tribunale di Milano (R.G. n. 29454/2023) nei confronti dei Sig.ri e;
In ogni caso, con vittoria di competenze e spese di causa. In Pt_3 Parte_4 ogni caso, nel merito: Accertare e dichiarare l'infondatezza, l'illegittimità, dell'avverso ricorso monitorio e del quantum richiesto, perché arbitrario e illegittimo e per l'effetto, revocare integralmente il decreto ingiuntivo opposto. In via istruttoria: Si chiede sin da ora che l'Ill.mo Tribunale adito Voglia ordinare, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., alla Controparte_5 CP_6
[...] Controparte_7 Controparte_8 [...]
, , ovvero al diverso Controparte_9 Controparte_10 Controparte_7 campione di banche che verrà ritenuto significativo da parte del Giudicante, l'esibizione ed acquisizione in giudizio del modulo standard utilizzato per le fideiussioni in epoca coeva a quella
3 della stipulazione della garanzia oggetto di causa e, dunque, dall'anno 2010 all'anno 2012. Con vittoria di competenze del doppio grado di giudizio”.
Per l'appellata:
“Piaccia alla Eccellentissima Corte di Appello di Milano, previa ogni necessaria declaratoria in rito e del caso, in totale rigetto dell'appello pro1posto dai signori (RG n. 3063/2024), da Parte_1 un lato, e , e (RG n. 3193/2024), dall'altro lato, Parte_2 Parte_3 Parte_4 ed a conferma integrale dell'impugnata Sentenza del Tribunale di Milano, Sezione 6^ civile, Giudice Dott. Claudio Antonio Tranquillo, n. 8816/2024 pubbl. il 10/10/2024 RG n. 41766/2023 Repert. n. 8020/2024 del 10/10/2024, notificata via PEC in data 11/10/2024, così giudicare: − Previa conferma dei provvedimenti in data 12/03/2025 e 17/04/2025 di rigetto delle istanze degli appellanti ex art. 283 e 351 c.p.c. di sospensione della provvisoria esecutività della Sentenza impugnata, respingere integralmente le proposte impugnazioni in quanto inammissibili e/o del tutto infondate, in fatto ed in diritto, per i motivi tutti esposti negli atti depositati da nei giudizi Controparte_1 riuniti di appello RG nn. 3063/2024+3193/2024; − Per l'effetto, confermare integralmente la Sentenza del Tribunale di Milano, Sezione 6^ civile, Giudice Dott. Claudio Antonio Tranquillo, n. 8816/2024 pubbl. il 10/10/2024 RG n. 41766/2023 Repert. n. 8020/2024 del 10/10/2024, notificata via PEC in data 11/10/2024, e/o comunque accogliere le domande e le eccezioni tutte formulate in
dall'esponente quale procuratrice speciale di CP_11 Controparte_1 [...] e di ad ogni fine riproposte in questa sede come da note di trattazione CP_2 Controparte_3 scritta contenenti il foglio di precisazione delle conclusioni del 02/10/2024 … Condannare gli appellanti al pagamento in favore di quale Controparte_1 procuratrice speciale di e di delle spese e i compensi del presente Controparte_2 Controparte_3 giudizio di appello, da liquidarsi ex DM n. 147/2022, oltre rimborso spese for1fettario in misura del 15%, CPA ed VA come per legge”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. , , e hanno appellato, con distinti Parte_1 Parte_3 Parte_2 Parte_4 atti di impugnazione regolarmente notificati, la sentenza n. 8816/2024, pubblicata il 10.10.2024, con la quale il Tribunale di Milano ha rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo da essi proposta nei confronti di e di – rappresentati dalla procuratrice speciale CP_2 Controparte_3 [...]
- ed ha condannato gli opponenti al pagamento delle spese di lite. Controparte_1
All'udienza del 15.4.2025 veniva disposta la riunione dei due giudizi, pendenti tra le stesse parti ed aventi ad oggetto impugnazione avverso la medesima sentenza, e all'udienza del 16.9.2025 il Consigliere istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
*********
Il giudice di primo grado, premesso che l'ingiunzione è stata pronunciata a carico di tutti gli opponenti per l'importo di € 197.754,73, in solido tra loro e in qualità di garanti delle obbligazioni sorte dal contratto di leasing immobiliare oggetto di causa a seguito dell'inadempimento dell'utilizzatrice, ha rigettato preliminarmente l'eccezione di incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Napoli sollevata in sede di opposizione “sulla base della qualità di consumatore dell'odierno opponente (tra gli altri) nonché . Questi infatti erano soci al 25% di Parte_2 Parte_1 Controparte_4 originaria debitrice, al pari degli altri due soci. In senso contrario l'opponente ha evidenziato Pt_2 di non avere mai svolto attività medica a differenza degli altri ingiunti e che quindi al momento del rilascio della fideiussione azionata in via monitoria agiva come consumatore, senza alcun tipo di legame professionale con la debitrice principale. La circostanza appare smentita dalla partecipazione paritaria con gli atri soci (cfr. anche doc. 28 monitorio), che appare prima facie
4 smentire una cointeressenza nell'attività societaria di carattere insignificante: se così fosse stato, appare difficile giustificare l'attribuzione allo stesso di una quota di identico ammontare dei soci, per così dire, d'opera (e dunque di un'eguale voce in capitolo di gestione dell'impresa). La presenza poi di soli altri tre soci, persone fisiche, in misura eguale, rafforza l'idea di un perfetto sodalizio imprenditoriale, in quanto propriamente “alla pari”. Le suddette considerazioni valgono quindi per ciascun socio”. Per analoghi motivi, non avendo gli opponenti agito in qualità di soggetti consumatori, il Tribunale ha escluso anche la nullità del contratto di fideiussione per violazione dell'art. 33 del Codice del Consumo. Il Tribunale ha poi disatteso l'eccezione di mancato esperimento della procedura di mediazione, atteso che “la fideiussione azionata non è un contratto bancario;
neppure tale è il leasing, non essendo contratto finanziario (tale essendo i contratti di cui al d. lgs. n. 58/1998)”. Con riguardo all'ulteriore eccezione sollevata dagli opponenti di mancata inclusione del credito azionato dalla società di cartolarizzazione nell'ambito della cessione in blocco, ha osservato il giudice che “non risulta contestata la cessione in sé. Neppure la parte svolge un'idonea contestazione Pt_1 sul punto, contestando più che l'esistenza del contratto di cessione, il fatto che lo stesso non sia provato. Ciò premesso, le contestazioni in ordine all'inclusione o meno del credito nell'ambito di quelli riscontrabili in base alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale ai sensi dell'art. 58 d. lgs. n. 385/1993 assume la natura propria del tipo di effetti di questa pubblicazione: un problema di opponibilità. Ma se tale è il problema, e non è contestata la cessione bensì l'inclusione, appare sufficiente la disciplina ordinaria e, quindi, la comunicazione di intervenuta cessione da parte del cessionario ma, soprattutto, da parte del cedente, ai sensi dell'art. 1265 c.c.: tanto più che in doc. 35 vi è “dichiarazione specifica firmata da procuratore speciale autorizzato della cedente Alba Leasing S.p.A. in cui si dà espressamente atto e conferma che il credito per il quale si sta agendo è relativo a posizione inclusa nel perimetro della cessione a e a . Controparte_2 Controparte_3 Gli opponenti avevano altresì dedotto la nullità della fideiussione prestata per nullità dello schema contrattuale, asseritamente conforme al modello A.b.i. sanzionato dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55/2005. Il Tribunale ha ritenuto la tesi infondata poiché “la fideiussione è stata prestata per un contratto di leasing, la stessa non poteva dirsi omnibus, avendo al contrario a oggetto la garanzia di un'obbligazione attuale e determinata (o al più determinabile), solo a esecuzione dilazionata nel tempo. La Banca d'Italia, viceversa, si è pronunciata in relazione a fideiussioni omnibus (cfr. anche Cass. n. 19401/2024). Non pare invece corretta la qualificazione delle garanzie alla stregua di contratti autonomi di garanzia. La clausola di pagamento a prima richiesta vale solo a munire la fideiussione del meccanismo del c.d. solve et repete di cui all'art. 1462 c.c., non anche a privare il fideiussore della possibilità di eccepire al beneficiario della garanzia le eccezioni fondate sul rapporto garantito. Semplicemente, tali eccezioni potranno valere solo per ottenere la ripetizione di una prestazione che deve però essere previamente eseguita. Ora, nel caso di specie, non si rinviene una clausola che deroghi alla facoltà del fideiussore di rivolgere al creditore tutte quelle eccezioni che avrebbe potuto opporgli parte debitrice” (p. 5 della sentenza di primo grado). Infine, gli opponenti avevano contestato la quantificazione del credito azionato in via monitoria, “sia sulla base delle condizioni contrattuali e di quanto effettivamente verificatosi, sia in base alla clausola che in caso di risoluzione attribuisce al concedente il valore dello scaduto non pagato, dei canoni a scadere e del prezzo d'opzione, dedotto il valore del bene”. In particolare, l'opponente aveva svolto nel primo senso una serie di contestazioni Parte_1
“posto che dal piano di ammortamento emergerebbe infatti 1) il pagamento del canone iniziale prima della stessa stipula del contratto, 2) la data di scadenza del primo canone in data 1.4.2011, mentre le condizioni contrattuali prevedono che il primo canone sarebbe dovuto scadere l'1.5.2011; l'addebito di interessi già in data 1.4.2011, ossia prima dell'avvio del rapporto;
3) l'indicazione di un tasso leasing diverso da quello effettivo. 4) la presenza di un piano di ammortamento c.d. alla francese fonte di capitalizzazione composta;
5) una clausola di indicizzazione incomprensibile”.
5 Il Tribunale ha sul punto ritenuto che “i primi due punti legittimerebbero al più un'azione di ripetizione, ma non valgono certo a invalidare il rapporto. Ora, l'omessa indicazione del tasso leasing in regime di capitalizzazione composta anziché semplice non è rilevante, nel momento in cui il tasso leasing è comunque determinabile (Cass. n. 2889/2021), e poiché è sempre possibile passare da un tasso nominale a uno in regime di capitalizzazione composta, si deve ritenere che il tasso leasing sia comunque determinabile. L'ammortamento alla francese non viola la trasparenza né nascondo modalità di capitalizzazione composta. Nel primo senso si richiama Cass. S.U. n. 15130/2024. Nel secondo si evidenzia il concreto funzionamento di un meccanismo, c.d. alla francese, di ammortamento di un prestito. Si riporta, esemplificativamente, il piano di ammortamento alla francese di un prestito di € 100.000,00 articolato su dieci rate di rimborso di eguale ammontare …”. Il giudice di prime cure, sulla base del prospetto riprodotto a p. 6 della sentenza gravata, ha osservato che “in sede di calcolo degli interessi non si verifica alcuna capitalizzazione. Calcolato l'ammontare della rata fissa (circostanza su cui cfr. infra), la quota di interessi di ciascuna di esse è calcolata in base al capitale residuo alla scadenza che viene di volta in volta in rilievo (ossia: in base al pagamento della quota capitale delle rate precedenti); di riflesso, la differenza tra l'ammontare della singola rata e la quota di interessi è pari alla quota capitale;
quest'ultima, sottratta dal capitale dovuto, costituirà la base del calcolo degli interessi della rata successiva, e così via. Nell'esempio, data la rata fissa di € 16.275,00 su un capitale dovuto al momento della prima rata di € 100.000,00 a un tasso del 10%, la quota di interessi di cui alla prima rata è di € (100.000,00 x 10% =) 10.000. Sottratta dalla rata la quota di interessi, la parte di quota residua, i.e. quella capitale, è pari a € (16.750,00 – 10.000,00=) 6.275,00, che sottratta dal capitale originariamente dovuto di € 100.000,00 determina un debito residuo di capitale di € 93.725,00; su questa cifra verranno calcolati gli interessi di cui alla seconda rata, pari (come nell'esempio) a € 9.373,00 (di seguito, si calcola la quota capitale, la si sottrae dal capitale dovuto, si calcolano gli interessi sulla rata successiva e così di seguito fino all'estinzione del debito). Dall'esempio si evince che il calcolo degli interessi avviene in regime di capitalizzazione semplice. Ciascuna quota della rata di interessi è calcolata sul solo capitale residuo. In breve, opera un regime d'interesse semplice con pagamento periodico degli interessi. Non si rinviene traccia di capitalizzazione composta”. Quanto poi alle doglianze inerenti la clausola di indicizzazione, ha osservato il Tribunale che “la stessa appare sicuramente clausola di non agevole lettura e, quindi, potenzialmente, fonte di equivoci
o peggio. Tuttavia l'opponente non svolge una contestazione sul modo in cui la stessa è stata concretamente applicata, ovvero sulle possibili interpretazioni della stessa. La contestazione è quindi generica, a fronte di una clausola che ha sempre contenuto non facilmente leggibile”. Quanto alla clausola che sanciva il diritto del concedente, in caso di risoluzione, ai canoni scaduti, a quelli c.d. a scadere e all'ammontare del prezzo d'opzione, detratto il valore di vendita del bene, ha rilevato il giudice che “tanto poco la clausola appare contraria all'ordine pubblico economico che la stessa è stata sostanzialmente recepita dalla l. n. 124/2017, che dunque appare debitrice della prassi contrattuale. Nel merito poi dell'applicazione della clausola stessa, parte opponente contesta la valorizzazione del bene, restituito nel 2017 e asseritamente pari, nel 2022, a € 205.000,00, secondo perizia di parte opposta (doc. 23). Parte opponente contesta la circostanza che il contratto sia stato risolto già nel 2014 e che la valutazione deve avvenire in tale momento, nonché il fatto che il bene all'origine fosse costato € 360.000,00. Tuttavia la stessa giurisprudenza citata dall'opponente afferma espressamente che il bene deve essere valutato al momento della sua restituzione … Ciò posto: secondo Cass. n. 28022/2021, se il bene nel momento in cui il concedente esige il proprio credito non è stato ancora venduto, il medesimo concedente potrà portare in diffalco il valore commerciale del bene, stimato con il criterio del valore equo di mercato (cfr. punto 3.8 della motivazione). Ciò comporta 1) che l'utilizzatore/debitore potrà contestare il valore equo di mercato;
2) potrà anche (perché non precluso) contestare il fatto che in capo al concedente ricorra una responsabilità contrattuale per essere stata inadempiente rispetto all'obbligo di vendere il bene (una volta restituito): azione alla quale avrà interesse qualora una vendita in epoca precedente avesse
6 garantito (per es. per una migliore situazione di mercato) l'ottenimento di un prezzo di vendita più alto rispetto al valore di mercato del bene nel momento in cui il concedente agisce. Ora, quest'ultima argomentazione non ricorre. Circa la contestazione del valore equo di mercato poi, la stessa risulta assolutamente generica, sicché una c.t.u. sul punto appare meramente esplorativa”. Sotto tale ultimo profilo ha così argomentato il Tribunale a p. 7 della sentenza: “Il bene è un immobile che si trova nel comune di Campobasso. È stato acquistato a € 360.000,00 nel 2011. È notoria la crisi del settore immobiliare, al di fuori delle grandi città metropolitane. L'opponente neppure ha allegato un valore alternativo basato anche solo sulla metratura quadrata e i valori di riferimento dell'osservatorio del mercato immobiliare o di organismi analoghi riferibili alla realtà di Campobasso. Neppure un documento proveniente da operatori immobiliari della zona. Per contro la perizia di parte opposta (doc. 23) appare congruamente motivata;
evidenzia duplici parametri di valutazione di mercato dell'immobile; dei relativi risultati, parte convenuta opposta tiene conto del valore pieno (e non di quello di pronto realizzo); viene evidenziata, peraltro, una non conformità degli spazi interni alle risultanze catastali, dunque implicanti una necessità di regolarizzazione (e quindi di abbattimento di un supposto, maggiore valore pieno). In breve, quanto basta per ritenere che il valore di € 205.000,00 indicato da parte convenuta opposta possa integrare un valore equo di mercato: certamente, suscettibile di essere revocato in dubbio anche solo in via indiziaria (tenuto conto che la c.t. di parte convenuta non può certo assumere valore di prova piena), ma quest'ultima ha fatto difetto”. In definitiva il Tribunale ha rigettato l'opposizione e dichiarato esecutivo il D.I. opposto.
2. , con il proprio atto di impugnazione, ha articolato sette motivi di critica alla pronuncia Parte_1 di primo grado. Con il primo motivo ha dedotto l'errore del primo giudice per aver rigettato l'eccezione di incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Napoli, ed ha riproposto la tesi della propria qualità di soggetto consumatore, in quanto all'epoca della stipula del contratto di fideiussione “era dipendente a tempo indeterminato del , in servizio presso il Comando Regione Parte_5 Carabinieri Molise, attività lavorativa del tutto avulsa dall'attività imprenditoriale svolta dalla debitrice principale senza che la sottoscrizione delle garanzie fosse in alcun CP_4 CP_4 modo riconducibile all'esercizio di un'attività professionale”. Secondo l'PE sarebbe errato il percorso motivazionale seguito dal Tribunale di Milano, in quanto egli non era un socio d'opera e non svolgeva l'attività di medico “essendo unicamente titolare di quote sociali di capitale della nella misura del 25% …” Controparte_4 Da ciò deriverebbe la competenza a decidere del Tribunale di Napoli, luogo di residenza dell'PE . Pt_1 Con il secondo motivo è riproposta l'eccezione di carenza di legittimazione ad agire e ad causam dell'opposta, e con il terzo motivo la tesi della nullità delle fideiussioni per violazione della legge Antitrust e per conformità allo schema ABI, in quanto (p. 16 atto di appello) “appare evidente che le predette fideiussioni sono state predisposte dalle Banche in concerto tra loro sul modello dell'Associazione Bancaria Italiana dell'ottobre 2002 e in ogni caso sulla base di un'intesa restrittiva della concorrenza volta a rendere per il contraente debole, il fideiussore, impossibile e in ogni caso oneroso sottrarsi a clausole che ne rendono più gravosa la posizione …”. Sarebbe errata la pronuncia del Tribunale essendo manifestamente infondato il rinvio alla fideiussione omnibus, ed avendo in ogni caso il giudice omesso di pronunciarsi sull'eccezione di nullità parziale del contratto con riferimento alla clausola di cui all'art.
8. Con il quarto motivo sono riproposte tutte le contestazioni sull'insussistenza ed errata quantificazione del credito azionato da sia con riguardo alla pretesa incompatibilità del piano di CP_1 ammortamento con le condizioni realmente praticate dalla società di leasing, sia per applicazione di un tasso interno di attualizzazione superiore a quello pubblicizzato, essendo stato asseritamente indicato (p. 24 atto appello) “un saggio inferiore a quello concretamente applicato circostanza che
7 rende necessaria la rideterminazione degli interessi al tasso minimo dei buoni ordinari del tesoro ex art. 117 Tub”. L'PE ripropone altresì la tesi dell'illegittima applicazione da parte della società di leasing Pt_1 del regime finanziario composto per la determinazione del canone, da cui discenderebbe la nullità della relativa clausola ex artt. 1346 e 1418 c.c., nonché ex art. 117 D.lgs. n. 385/1993 per indeterminatezza. Con il quinto motivo l'PE lamenta ingiustizia della sentenza di primo grado laddove ha ritenuto corretta e non contestata la stima del valore dell'immobile effettuata dall'opposta benchè fosse stata prodotta in primo grado una diversa perizia di stima, mai esaminata dal Tribunale. Con il sesto motivo insiste per la contrarietà all'ordine pubblico della clausola risolutiva espressa Pt_1 di cui all'art. 15 del contratto di leasing e formula domanda – in via “riconvenzionale o quantomeno di eccezione” – di restituzione dei canoni già riscossi su cui il Tribunale aveva omesso di pronunciarsi, così come sulla domanda di riduzione ad equità della clausola stessa. Sostiene inoltre che sarebbe ingiusta la decisione gravata laddove il giudice ha ritenuto infondata l'eccezione di mancato esperimento della procedura di mediazione. Infine, con il settimo e ultimo motivo di appello, denuncia “violazione del diritto di difesa ex art.24 Cost e sulla violazione dell'art. 281 sexies c.p.c.”, sostenendo che il Tribunale abbia reso una
“sintetica pronuncia a verbale” e che “abbia trascurato elementi documentali e censure essenziali del sig. che avrebbero condotto all'accoglimento dell'opposizione, confondendo e Pt_1 sovrapponendo temi comuni (che erano tali solo in parte) di tutte le tre distinte opposizioni che, sebbene riferite al medesimo decreto ingiuntivo, erano completamente diverse nelle loro articolate memorie e solo in parte confluenti, come per tabulas” (p. 33 atto di appello).
3. Gli opponenti , e , a sostegno del proprio atto di impugnazione, hanno Pt_2 Pt_3 Parte_4 articolato quattro motivi di censura. Il primo, articolato solo con riferimento alla posizione di , ha ad oggetto il rigetto Parte_2 dell'eccezione di incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Napoli e a sostegno di tale motivo sono formulate le stesse argomentazioni spese dall'PE . Pt_1
Il secondo, il terzo ed il quarto motivo attengono al rigetto dell'eccezione di carenza di legittimazione attiva di di nullità della fideiussione per violazione della L. n. 287/1990 e di tutte le questioni CP_1 sollevate con riguardo alla quantificazione del credito azionato in ricorso monitorio ed alla indeterminatezza/nullità di alcune clausole contrattuali. Anche in tal caso le argomentazioni spese dagli appellanti , e si sovrappongono nella sostanza a quelle spese Pt_2 Pt_3 Parte_4 dall'PE . Pt_1
4. L'appellata si è regolarmente costituita in giudizio e ha chiesto il rigetto delle impugnazioni proposte in quanto infondate. All'udienza del 16.9.2025, il Consigliere istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
5. L'appello è infondato.
5.1. Va disatteso il primo motivo di appello, formulato dagli opponenti e con cui sono Pt_1 Pt_6 riproposte le stesse argomentazioni spese innanzi al Tribunale per sostenere l'applicabilità al caso di specie della disciplina in materia di tutela del consumatore. Gli appellanti, fideiussori, criticano la decisione del giudice di primo grado perché assumono di aver detenuto nella società garantita una partecipazione sociale minima, di non avere mai ricoperto incarichi gestori o di amministrazione, e di avere sempre svolto attività lavorative diverse da quelle svolte dalla società in parola, debitrice principale. Argomentano quindi nel senso che la titolarità di
8 una partecipazione al capitale sociale di tale società non rappresenterebbe di per sé prova idonea ad escludere la qualità di consumatore del socio fideiussore. Tali doglianze sono però infondate, essendo pienamente condivisibile il percorso motivazionale seguito dal Tribunale. Va innanzitutto ricordato che, nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla giurisprudenza unionale (CGUE, 19 novembre 2015, in causa C-74/15, , e 14 settembre 2016, in causa C-534/15, , Per_1 Per_2 dovendo pertanto ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (cd. atti strumentali in senso proprio, v. Cass., S.U. n. 5868/2023 e Cass., SU, n. 742/2020; di recente v. Cass., ord. n. 32986/2023). Deve pertanto ritenersi corretta la decisione impugnata laddove il Tribunale ha ritenuto che gli opponenti e , nel prestare la fideiussione oggetto di causa, non abbiano agito per scopi Pt_1 Pt_2 estranei all'attività imprenditoriale, ma in quanto soci al 25% della originaria Controparte_4 debitrice, al pari degli altri due soci/opponenti e . Pt_3 Parte_4 Né rileva, in senso contrario, che essi non abbiano mai svolto attività medica ma una diversa attività lavorativa: la tesi degli appellanti, infatti, è smentita proprio dalla cointeressenza nell'attività societaria della di carattere certamente non insignificante. Come ha sottolineato il CP_4 Tribunale, infatti, “se così fosse stato, appare difficile giustificare l'attribuzione agli stessi di una quota di identico ammontare dei soci, per così dire, d'opera (e dunque di un'eguale voce in capitolo di gestione dell'impresa)”. Va aggiunto in proposito che, ai fini dell'assunzione della veste di consumatore, come da giurisprudenza anche recente della Suprema Corte (v. Cass. civ., Sez. Un., 4 luglio 2023, n. 188471), l'elemento significativo non è il non possesso, da parte della persona fisica che ha contratto con un operatore commerciale, della qualifica di imprenditore commerciale, bensì lo scopo (obiettivato o obiettivabile) avuto di mira dall'agente nel momento in cui ha concluso il contratto, con la conseguenza che la stessa persona fisica che svolge attività imprenditoriale o professionale deve considerarsi consumatore solo quando conclude un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio di dette attività. Nella fattispecie in esame i fideiussori opponenti e hanno pacificamente rilasciato la Pt_1 Pt_2 fideiussione in quanto soci della società debitrice principale in misura paritaria (e dunque rilevante) con gli altri soci, per ragioni esclusivamente inerenti al rapporto societario e per scopi strettamente funzionali/strumentali all'attività svolta dalla società; né hanno dimostrato quali diverse esigenze della loro vita quotidiana, in ipotesi estranee all'esercizio dell'attività della abbiano CP_4 inteso soddisfare stipulando il contratto di fideiussione. Quanto esposto esclude in definitiva l'operatività del foro inderogabile del consumatore, e a ciò consegue non solo la sussistenza della competenza per territorio dell'adito Tribunale di Milano, indicato quale foro esclusivo all'art. 15 della garanzia fideiussoria azionata e doppiamente sottoscritto ex art. 1341 c.c., ma anche il rigetto di tutte le ulteriori eccezioni di nullità/inefficacia del contratto sollevate in primo grado dagli opponenti sul preteso richiamo alla disciplina consumeristica.
5.2. Va disattesa anche la seconda ragione di doglianza, formulata da tutti gli odierni appellanti, con cui è riproposta l'eccezione di carenza di legittimazione ad agire e ad causam dell'opposta quale cessionaria del credito azionato in via monitoria. Assumono gli appellanti, con argomentazioni che non censurano in modo specifico le argomentazioni della sentenza di primo grado, che il difetto di legittimazione sostanziale e ad causam di CP_1 deriverebbe dalla mancanza di idonea prova dell'avvenuta cessione del credito azionato in via
9 monitoria da Alba Leasing S.p.a. a e (per conto delle quali ha Controparte_2 Controparte_3 agito l'opposta . CP_1 La tesi degli appellanti è però del tutto infondata. In tema di cessioni in blocco, infatti, trova applicazione l'art. 58 del T.U.B. che, al suo quarto comma, afferma: “nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 (ovvero la pubblicazione in G.U.) producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del codice civile”. Al netto del chiaro dato letterale, occorre evidenziare, preliminarmente, come la norma sia stata introdotta al fine di agevolare la realizzazione delle cessioni “in blocco” dei rapporti giuridici prevedendo, quale presupposto di efficacia, la mera pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispensando, quindi, la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica diretta della cessione ai singoli debitori. L'art. 58 T.U.B. introduce una presunzione assoluta di conoscenza della cessione con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La ratio della norma, d'altronde, risiede proprio nella natura delle cessioni in blocco che, riguardando un gran numero di rapporti giuridici e di soggetti, sarebbero vanificate da un onere di notifica per ogni soggetto coinvolto nell'operazione. Tale interpretazione è stata avallata dalla Suprema Corte di Cassazione che, in particolare, ha avuto modo di sottolineare che “è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (v. Cassazione civile, sez. I, 29/12/2017, n.31188; in senso conforme anche Cassazione civile sez. I, 26/06/2019, n. 17110 e n. 4277/2023). E' quindi adempimento del tutto adeguato e sufficiente la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale qualora dalla stessa “siano agevolmente desumibili i criteri per l'identificazione del perimetro dei crediti ceduti”. Ciò che rileva, in buona sostanza, “è che l'oggetto del contratto di cessione (ossia i crediti ceduti) venga individuato in modo determinato o anche solo univocamente determinabile (art. 1346 cod. civ.) non necessariamente attraverso una elencazione nominativa ma anche per relationem facendo riferimento a caratteristiche, sufficientemente precise ed univoche, che i crediti devono possedere alla data della cessione, affinché possano rientrare nell'oggetto del contratto”. In aderenza a tale impostazione, fin dal ricorso per ingiunzione ha prodotto non solo gli avvisi CP_1 pubblicati in Gazzetta Ufficiale per dare notizia dell'operazione di cartolarizzazione (doc. n. 20 fascicolo primo grado opposta), ma anche le liste allegate ai contratti di cessione del 12/12/2020 e pubblicate all'indirizzo https://www.albaleasing.eu/project-titan, contenente l'elenco dei crediti pecuniari ceduti;
al contempo l'opposta ha segnalato e dimostrato che in tali liste è puntualmente riportato il numero identificativo del contratto di leasing costituente il titolo della pretesa creditoria azionata in giudizio, n. 1014094 (e posizione NDG 6050139), come da documento prodotto sub. n. 21 del fascicolo di primo grado. Titolo che era quindi chiaramente identificabile. Ciò rende evidente la pretestuosità ed infondatezza della doglianza degli appellanti. Si ribadisce che la prova della cessione di un credito non è soggetta a particolari vincoli di forma e, dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario. Ebbene, nella vicenda in esame la cessionaria ha prodotto non solo l'estratto della G.U. di cui si è detto, ma anche, sub. doc. n. 35, una dichiarazione firmata dal procuratore speciale autorizzato della cedente Alba Leasing S.p.A. che conferma l'avvenuta cessione del credito oggetto del presente giudizio e che supera ogni eventuale dubbio residuo in ordine alla sussistenza della legittimazione attiva di CP_1 E' del tutto evidente, infatti, che la dichiarazione della società di leasing cedente è senza dubbio idonea a dare la prova del negozio di cessione. Tutte le esposte circostanze, valutate unitariamente (menzione nella gazzetta ufficiale della cessione in blocco di crediti della stessa tipologia di quello azionato, specifica indicazione degli estremi
10 identificativi del credito ceduto, dichiarazione di cessione della precedente titolare del credito), sono indici rivelatori dell'inclusione del credito ceduto nell'operazione di cessione. Anche tale motivo di appello va in definitiva disatteso.
5.3. E' parimenti infondato il terzo motivo di censura, sollevato da tutti gli appellanti, con cui è riproposta la tesi della nullità – anche solo parziale - delle fideiussioni azionate in giudizio da CP_1 per pretesa conformità allo schema ABI. In particolare gli appellanti lamentano l'omessa applicazione da parte del Tribunale del provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 della Banca d'Italia alla fideiussione oggetto di causa, assumono che tale contratto conterrebbe clausole contrarie al principio della libera concorrenza, imposto alle banche e alle società di finanziamento collegate dall'art. 2 della L. 287/1990, ed evidenziano di aver anche contestato la nullità parziale della fideiussione – su cui il primo giudice avrebbe omesso di pronunciarsi - relativamente alla clausola di deroga al termine ex art. 1957 c.c., in quanto riproduttiva della condizione generale ex art. 6 dello schema negoziale predisposto dall'ABI. Si tratta, ancora una volta, di doglianze infondate. Come noto, oggetto del provvedimento n. 55 emesso il 2 maggio 2005 dalla Banca d'Italia in funzione di Autorità Garante della Concorrenza nel settore bancario prima del trasferimento delle relative competenze all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) è lo schema contrattuale di fideiussione omnibus predisposto nel 2003 dall'ABI (Associazione Bancaria Italiana), rispetto al quale si è ritenuto che le clausole cd. di “reviviscenza” della fideiussione (art. 2), derogativa dell'art 1957 c.c. (art. 6) e di “sopravvivenza” (art. 8), in quanto applicate in modo uniforme dalla maggior parte delle banche associate all'ABI, producessero una standardizzazione in spregio dell'art. 2, comma 2, lett. a) della Legge n. 287/90 (Legge Antitrust) e dovessero per tale motivo considerarsi nulle. Secondo gli appellanti, la fideiussione oggetto di causa riproporrebbe le clausole in parola, giudicate contrastanti con la normativa sulla concorrenza, e sarebbe quindi a sua volta nulla in parte qua. La tesi non è condivisibile, poiché non tiene conto del fatto che il provvedimento della Banca d'Italia fa esplicito ed univoco riferimento allo schema di fideiussione caratterizzato dalla c.d. clausola omnibus, ma non estende il giudizio sfavorevole e la conseguente invalidità per violazione dell'art. 2, co. II, lettera a), della legge n. 287/90 anche alle fideiussioni ordinarie oggetto di specifica pattuizione tra banca e cliente, mostrando dunque di privilegiare la necessità di tutela del cliente/utente dal rischio di posizioni predominanti ed anticoncorrenziali nel caso di rilascio di garanzie aperte ed omnicomprensive volte a garantire a tutte le obbligazioni, presenti e future, contratte dal debitore, tali da addossare sul fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca.
Considerato che
le fideiussioni per cui è causa sono specifiche (e non omnibus), ne deriva come corollario l'inapplicabilità alle stesse del provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2 maggio 2005 prodotto ed invocato dagli opponenti. Le fideiussioni specifiche, lo si ribadisce, si collocano al di fuori del campo di indagine oggetto dell'istruttoria della Banca d'Italia e del conseguente ambito di produzione di effetti del provvedimento n. 55 del 2005, come si evince dalla individuazione dello schema contrattuale oggetto di istruttoria, riferito alle sole fideiussioni omnibus (par. 9 provvedimento) e dall'illustrazione delle sue clausole caratterizzanti (par. 13 provvedimento). In altri termini, la natura di prova privilegiata che la giurisprudenza attribuisce agli accertamenti condotti dall'Autorità Garante per la Concorrenza (ruolo all'epoca rivestito dalla Banca d'Italia), accertamenti poi confluiti nei provvedimenti sanzionatori dalla stessa emessi, deve necessariamente essere circoscritta al perimetro delle fideiussioni omnibus, mentre in caso di fideiussione ordinaria (o specifica), accessoria ad un rapporto negoziale determinato, l'attore non può giovarsi dell'inversione dell'onere della prova derivante dalla corrispondenza delle clausole del contratto di fideiussione omnibus a quelle dello schema ABI sanzionato dal suddetto provvedimento.
11 Nel caso di specie non vi è dubbio che la garanzia personale rilasciata dagli opponenti sia una fideiussione specifica e non una fideiussione omnibus (come peraltro riconosciuto dagli stessi appellanti), essendosi gli stessi costituiti fideiussori della società esclusivamente a CP_4 garanzia dei crediti di Alba Leasing derivanti dal contratto di locazione finanziaria n. 01014094/001 (e da successive modifiche, integrazioni, o risoluzione dello stesso), e non da un numero indeterminato di operazioni creditizie (v. doc. n. 1 fascicolo di primo grado dell'opponente
[...]
). Le fideiussioni in esame, quindi, accedono a specifici negozi giuridici ed hanno ad oggetto CP_12 un credito esattamente individuato. Va altresì sottolineata l'assenza di alcun provvedimento di natura sanzionatoria emesso dall'autorità di vigilanza competente (ora AGCM) nei confronti della Banca cedente o di altro istituto di credito che -eventualmente attivata ex art. 12 L. n.287/1990 -abbia accertato l'esistenza all'epoca delle fideiussioni per cui è causa (2011) di un'intesa anticoncorrenziale in violazione dell'art. 2 comma 2 lettera a) L. n.287/1990, relativa alla formulazione uniforme di contratti di fideiussione specifica contenenti gli articoli 2, 6 e 8 dello schema ABI 2003. Per tali motivi il Tribunale ha correttamente escluso la nullità della garanzia di cui si tratta. A contrario¸ non è utilmente invocabile la pronuncia n. 41994/2021 emessa dalla Suprema Corte, a Sezioni Unite. Come chiarito dalla stessa Cassazione (cfr. Cass. 19.4.2024 n. 10689; v. anche Cass. Civ. 2.8.2024, n. 21841; Cass. 15.7.2024 n. 19401), infatti, “[p]osto che la sentenza in questione ha sancito la nullità parziale delle fideiussioni omnibus limitatamente alle clausole già sanzionate dalla Banca d'Italia con il provvedimento n. 55/2005, enunciando il seguente principio di diritto: “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”, ne deriva, diversamente, che non è possibile ritenere, sempre e solo in relazione al citato provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005, che anche le condizioni delle fideiussioni specifiche siano il frutto d'intesa anticoncorrenziale, per cui in presenza, nella sostanza, di una fideiussione specifica con la quale la garante si è impegnato in solido con la debitrice, per una obbligazione singolarmente determinata, non è ravvisabile alcuna nullità”. Il solo precedente in senso difforme citato dagli appellanti (Cass., 27243/2024) è rimasto isolato ed è stato superato dalla successiva ordinanza della Suprema Corte n. 26847/2024, che ha ribadito il consolidato principio giurisprudenziale – a cui questo Collegio aderisce in quanto conforme alla ratio del provvedimento sanzionatorio emesso nel 2005 dalla Banca d'Italia – secondo il quale tale provvedimento “concernendo le sole fideiussioni omnibus, non può essere utilizzato per ricavare la nullità di un'intesa restrittiva atta a incidere su contratti di garanzia di diverso contenuto, rispetto ai quali chi eccepisce la nullità è tenuto a dimostrare l'illecito antitrust, senza potersi avvalere di alcuna prova privilegiata”. Alla luce di ciò, nel caso di specie gli opponenti erano gravati dall'onere di provare il presupposto della dedotta nullità, anche parziale, ovvero che a monte era intervenuta un'intesa con effetto lesivo della concorrenza tra almeno due operatori del mercato, fra cui la società di leasing, o che la lesione alla concorrenza era discesa da una direttiva proveniente da un'associazione di categoria;
in difetto di tale prova, da fornirsi ex novo, la contestazione riferita alla nullità del contratto di fideiussione specifica rilasciata dagli appellanti, che secondo quanto allegato costituirebbe attuazione dell'intesa anticoncorrenziale, non può che essere disattesa.
12 Rileva la Corte, in ultimo, che è infondata – per le medesime assorbenti ragioni – anche l'eccezione di nullità parziale sollevata con riguardo alla clausola di cui all'art. 8 del contratto di fideiussione in esame per pretesa conformità all'art. 6 dello Schema ABI. La deroga all'art. 1957 c.c. di cui al contratto di fideiussione sottoscritto dagli opponenti è peraltro, per giurisprudenza di legittimità pacifica, pienamente legittima ed efficace. La Suprema Corte ha, infatti, affermato, in più occasioni, che la decadenza prevista dall'art. 1957 c.c., comma 1, a carico del creditore che non abbia proposto le sue istanze contro il debitore e non le abbia con diligenza continuate entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita, non solo può formare oggetto di rinunzia preventiva da parte del fideiussore, in quanto si tratta di pattuizione affidata alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico e comporta solo l'assunzione da parte del fideiussore del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore, ma neppure rientra tra le clausole particolarmente onerose per le quali l'art. 1341 c.c. esige, ove predisposte da uno dei contraenti, la specifica approvazione per iscritto da parte dell'altro (cfr. Cass. 17.2.2025, n. 3989; Cass. 4.12.2017, n. 28943; Cass. 18.4.2007, n. 9245; v. anche Cass. 11.1.2006, n. 394; Cass. 20.1.2004, n. 776; Cass. 9.12.1997, n. 12456). Ne consegue in definitiva il rigetto del terzo motivo di appello.
5.4. Con il quarto motivo tutti gli appellanti ripropongono, con diverso grado di specificità, le stesse contestazioni sollevate in primo grado sull'esatta quantificazione del credito azionato in ricorso monitorio, sia con riguardo alla pretesa incompatibilità del piano di ammortamento con le condizioni realmente praticate dalla società di leasing, sia per applicazione di un tasso interno di attualizzazione superiore a quello pubblicizzato, essendo stato asseritamente indicato (p. 24 atto appello ) “un Pt_1 saggio inferiore a quello concretamente applicato circostanza che rende necessaria la rideterminazione degli interessi al tasso minimo dei buoni ordinari del tesoro ex art. 117 Tub”. L'PE ripropone altresì la tesi dell'illegittima applicazione da parte della società di leasing Pt_1 del regime finanziario composto per la determinazione del canone, da cui discenderebbe la nullità della relativa clausola ex artt. 1346 e 1418 c.c., nonché ex art. 117 D.lgs. n. 385/1993 per indeterminatezza. Occorre innanzitutto evidenziare che solo l'PE formula conclusioni coerenti con tali Pt_1 doglianze, proponendo (punto 2 e 3 b del foglio di PC) una domanda di restituzione somme o di diversa quantificazione del dovuto in forza del citato art. 117, sia pure senza pervenire a quantificare esattamente gli importi indebiti che la concedente avrebbe asseritamente incamerato in ragione della pretesa dedotta nullità delle clausole contrattuali di determinazione del canone. Gli altri appellanti, diversamente, non articolano conclusioni specifiche sul punto, ciò che di per sé renderebbe il motivo di gravame inammissibile. In ogni caso tali doglianze, esaminate congiuntamente, sono infondate nel merito e vanno disattese. Il percorso motivazionale seguito dal Tribunale è condivisibile, in quanto aderente, innanzitutto, alla costante giurisprudenza di questa Sezione, che, rifacendosi all'orientamento espresso dalla Suprema Corte, ha sempre disatteso le questioni di nullità sollevate dalle società utilizzatrici e le conseguenti domande di applicazione del comma 7 art. 117 TUB proposte in vicende analoghe a quella in esame. Occorre premettere che l'obbligo di indicare il tasso leasing nei contratti di locazione finanziaria è stato stabilito con la seconda edizione delle disposizioni della Banca d'Italia in materia di trasparenza, emanate il 25 luglio 2003 ed entrate in vigore il 1° ottobre successivo. Al fine di ottemperare alle prescrizioni normative in tema di trasparenza, la società di leasing è tenuta ad indicare soltanto il tasso leasing - e non il TAEG (previsto solo per i contratti conclusi con un soggetto che rivesta la qualità di consumatore, ipotesi pacificamente insussistente nel caso in esame, in cui l'utilizzatrice è una società e i beni sono strumentali all'esercizio dell'attività della stessa) o Par l' , cioè l'Indicatore Sintetico di Costo, non prescritto per i contratti di leasing - e tale obbligo, come si dirà, è stato adempiuto dalla cedente Alba Leasing, essendo stato indicato nel contratto inter partes il tasso leasing, pari al 3.6452%.
13 Nello specifico la Corte ritiene che, quand'anche sussista la difformità allegata dagli opponenti, debba essere escluso che dalla stessa possa derivare la pretesa nullità parziale del contratto di leasing e l'applicazione della sanzione sostitutiva invocata. Ed invero, posto che il “tasso leasing” altro non è che “il tasso cosiddetto interno di attualizzazione, per effetto del quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato, al netto delle imposte, e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione finale di acquisto, al netto delle imposte” (cfr. Istruzioni della Banca d'Italia sulla “Trasparenza delle operazioni dei servizi finanziari” del 29/7/2004), una divergenza tra il tasso leasing e il tasso effettivamente praticato può dipendere da diversi elementi variabili, e in particolare dal fatto che il pagamento avvenga con cadenza inferiore all'anno, secondo quanto indicato nelle condizioni contrattuali pattuite. Nel caso in esame, il tasso leasing dell'operazione quale indicato nelle condizioni particolari del contratto è un tasso annuo espresso in forma nominale, convertibile secondo la periodicità dei canoni, ma ciò non significa che vi sia stata erronea indicazione del tasso leasing, come preteso dagli appellanti, atteso che il riferimento a tale tasso e alla cadenza infrannuale delle rate è espressamente contenuto nel contratto e che, come già ritenuto da questa Corte, “il resto rappresenta uno sviluppo matematico del concreto programma negoziale” (cfr., App. Milano, Sez. III, sent. del 27.9.2021). Va poi rilevato che nel contratto di leasing oggetto di causa è chiaramente espresso il reale prezzo dell'operazione economica conclusa dalle parti. Nello specifico il contratto, prodotto in atti dall'opposta unitamente agli allegati, riporta dettagliatamente, oltre al tasso leasing, tutte le voci relative all'operazione in questione, ovvero la durata della locazione finanziaria, il corrispettivo pattuito (importo del maxi-canone iniziale e dei successivi canoni mensili), il corrispettivo globale della locazione finanziaria, il parametro di indicizzazione dei canoni e la loro periodicità, il prezzo di eventuale acquisto finale, il tasso di interesse convenzionale di mora, il tasso di riferimento per l'attualizzazione e le spese per operazioni e servizi accessori: deve quindi ritenersi che il contenuto contrattuale sia compiutamente determinato e che la società utilizzatrice sia stata messa nella condizione di comprendere ed apprezzare con precisione l'entità degli oneri economici derivanti a suo carico dall'operazione contrattuale, in rapporto al capitale erogato dalla concedente, con pieno soddisfacimento delle esigenze di trasparenza e determinatezza di cui all'art. 117 TUB. Rileva il Collegio che con la pronuncia n. 12889/2021 la Suprema Corte ha chiarito che l'applicazione dei tassi sostitutivi si giustifica in due ipotesi: di inosservanza del comma 4 dell'art. 117 TUB e di ricorrenza delle nullità indicate nel comma 6 della medesima norma. In particolare, la Suprema Corte ha ricordato che ciò che rileva, tanto ai fini della valutazione della trasparenza dell'operazione di finanziamento, quanto ai fini della valida stipulazione del tasso degli interessi corrispettivi ex artt. 1346 c.c. e 117 comma 4 TUB, è la “determinabilità”, anche in via indiretta, di tale tasso in forza di parametri certi e obiettivi (“il tasso di interesse può essere determinato 'per relationem', con esclusione del rinvio agli usi” dovendo in tal caso il contratto
“richiamare criteri prestabiliti ed elementi estrinseci … oggettivamente individuabili e funzionali alla concreta determinazione del tasso”, e non rilevando “la difficoltà del calcolo necessario per pervenire al risultato finale, né la perizia richiesta per la sua esecuzione”; in senso analogo cfr. Cass. sent. n. 17110/2019). Quindi, secondo la pronuncia citata, pienamente condivisibile, la prima ipotesi di nullità sussiste solo laddove il tasso leasing effettivo, ovvero il TIA, oltre a non essere indicato non è neppure determinabile “anche mediante ricorso a calcoli di tipo matematico, a prescindere dalla difficoltà”: nel caso di specie il tasso leasing effettivo, per quanto detto, è calcolabile e del resto è stato calcolato anche dal CT della società attrice in base a precise regole matematiche, essendo indicati in contratto il costo di acquisto del bene nonché ammontare, numero e frequenza dei singoli canoni, oltre all'importo previsto per l'esercizio del diritto di opzione. Neppure ricorre la seconda ipotesi di nullità ex art. 117 comma 6 TUB, per il quale sono “nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali che prevedono tassi più sfavorevoli rispetto a quelli
14 pubblicizzati”, in quanto tale comma riguarda la discrasia, di cui l'attrice non ha fornito alcuna prova, tra i tassi indicati in contratto e quelli eventualmente pubblicizzati ai clienti (e non l'erronea applicazione del tasso leasing). In definitiva, da un lato la finalità informativa prescritta delle disposizioni della Banca d'Italia in materia di trasparenza risulta essere stata pienamente attuata raggiunta nel caso di specie, dall'altro, per quanto esposto, non può trovare accoglimento l'invocata applicazione dei tassi sostitutivi di cui all'art. 117 comma 7 TUB con conseguente condanna dell'appellata alla restituzione di somme percepite in eccesso nell'esecuzione del contratto, e non sussiste neppure l'esigenza di disporre la CTU chiesta anche con l'impugnazione in esame. Per le medesime ragioni, e come correttamente argomentato dal Tribunale, l'omessa indicazione del tasso leasing in regime di capitalizzazione composta anziché semplice non è rilevante, nel momento in cui il tasso leasing è comunque determinabile (Cass. n. 12889/2021 sopra richiamata), e poiché è sempre possibile passare da un tasso nominale a uno in regime di capitalizzazione composta, si deve ritenere che il tasso leasing sia comunque determinabile. È pacifico infine, alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità, che la redazione di un piano di ammortamento cd. “alla francese” non viola la trasparenza né nasconde modalità di capitalizzazione composta. Anche di recente la Suprema Corte ha ribadito il principio affermato dalle Sezioni Unite con la nota pronuncia n. 15130/2024, secondo il quale “in tema di mutuo bancario con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile, non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel mutuo a tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, né vi è alcuna violazione degli obblighi di trasparenza contrattuale, laddove il piano di ammortamento riporti la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, dovendo pertanto escludersi la nullità del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, potendo il contraente rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dei parametri noti al momento della pattuizione, dovendo considerarsi che il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile, per sua natura, non può che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire” (v. Cass., ord. n. 7382/2025). Pertanto, come correttamente ritenuto dal primo giudice, va esclusa anche sotto tale profilo la ricorrenza di un'ipotesi di nullità delle clausole contrattuali, e il quarto motivo di appello va in definitiva rigettato.
5.5. e 5.6. Il quinto e il sesto motivo di doglianza possono essere esaminati congiuntamente perché affrontano questioni connesse all'applicazione da parte di della clausola risolutiva espressa di CP_1 cui all'art. 15 delle condizioni generali contrattuali. Gli appellanti deducono la nullità di tale clausola e sostengono che al contratto in esame debba essere applicata la disposizione di cui all'art. 1526 c.c. “rispetto al quale l'art. 15 del contratto di leasing costituisce fonte di indebito arricchimento per la concedente (e/o la ipotetica cessionaria) in quanto consentirebbe alla stessa di ottenere la restituzione del bene concesso in leasing (come accaduto sin dal lontano 2017) e di trattenere i canoni già versati (come da estratto conto depositato dalla stessa opposta), quelli a scadere (stimati per oltre € 402.000,00) oltre interessi e spese oltre al risarcimento del danno corrispondente al prezzo pattuito per l'acquisto finale del bene”. Assumono di essere titolari di un diritto alla restituzione dei canoni già riscossi e dell'anticipo ricevuto
“quanto meno da portare in compensazione e/o in deconto, anche a titolo di eccezione, rispetto ad ogni eventuale somma ritenuta dovuta all'apposta, rispetto a cui nessuna pronuncia vi è stata” (appello , l'unico che, come detto, propone anche domande di restituzione somme invece non Pt_1
15 formulate dagli altri appellanti) e lamentano altresì che il Tribunale abbia omesso di pronunciarsi sulla domanda proposta in via subordinata di riduzione ad equità dell'indicata clausola penale. Infine deducono l'erroneità della sentenza di primo grado per aver recepito la stima del bene immobile concesso in leasing effettuata dal CT dell'opposta, senza considerare invece le diverse conclusioni cui era pervenuto il proprio consulente tecnico. Anche tali motivi di doglianza non sono fondati. Va innanzitutto premesso che, come emerge dalla documentazione in atti e come sottolineato dal Tribunale, la cessionaria opposta ha calcolato il quantum oggetto di ingiunzione (euro 197.754,73 euro) detraendo dal totale - ottenuto sommando i canoni scaduti, con interessi di mora alla data dell'intimata risoluzione di diritto del contratto ex art. 1456 c.c. (28.8.2017), e il debito residuo in linea capitale al 1.8.2017 - il teorico valore di mercato dell'immobile, come espresso nell'aggiornamento di perizia dell'11.11.2022 di cui al doc. n. 23 del fascicolo di primo grado di
CP_1 In tal modo l'opposta ha azionato e applicato la clausola risolutiva espressa di cui all'art. 15, lett. B), delle condizioni generali contrattuali, e non già la lettera A) impropriamente richiamata dagli appellanti e applicabile al solo caso in cui la risoluzione del contratto si sia verificata prima dell'acquisto dell'immobile, e quindi prima dell'avviso della locazione finanziaria. Ed infatti nel caso di specie il contratto è stato risolto nel corso del rapporto per inadempimento dell'utilizzatrice sicché ricorre il caso contemplato alla lettera B) dell'art. 15, ai sensi CP_4 del quale, testualmente, “se, invece, la risoluzione anticipata o il recesso si verifica dopo che la Concedente abbia già acquistato la proprietà dell'immobile, l'Utilizzatore dovrà immediatamente rilasciare libero da persone e cose l'immobile oggetto del presente contratto, restituendolo alla Concedente completo di ogni accessorio e pertinenza di cui sia stato dotato fin dall'immissione in uso al medesimo ed in buono stato di conservazione e manutenzione, con consegna, altresì, della documentazione amministrativa e tecnica e certificazione di legge attestante l'avvenuta regolare manutenzione ordinaria degli impianti all'interno degli edifici durante il periodo di detenzione dell'immobile da parte dell'Utilizzatore; gli effetti della risoluzione o del recesso non si estenderanno alle prestazioni già eseguite e, pertanto, a seguito dell'anticipata risoluzione del contratto, tutti gli importi corrisposti dall'Utilizzatore o che comunque risultino già maturati a suo carico sino alla data di restituzione dell'immobile, per canoni di locazione finanziaria, interessi di mora, spese, o per qualsiasi altro titolo, resteranno definitivamente acquisiti dalla Concedente;
in aggiunta a quanto sopra, l' è altresì tenuto, a titolo anche di penale predeterminata fra le parti, a Parte_8 corrispondere alla Concedente in un'unica soluzione, anche un importo, attualizzato, pari a tutto il restante corrispettivo contrattualmente previsto a carico dell' per tutta la durata del Parte_8 contratto, maggiorato dell'importo indicato alla clausola n.
3.d) delle Condizioni Particolari di contratto, detratto quanto la Concedente abbia ricavato, al netto di tasse e spese, con la vendita od il riutilizzo dell'immobile, ovvero per indennizzi assicurativi o risarcimenti da parte di terzi …”. Una simile clausola è stata ritenuta pienamente valida dalla giurisprudenza di legittimità, anche con riferimento ai contratti di leasing traslativo risolti anteriormente all'entrata in vigore della L. n. 124/2017, in quanto reputata coerente con la previsione contenuta nel secondo comma dell'art. 1526 c.c.. Così, con la recente ordinanza n. 26518/2024, la Suprema Corte ha affermato che “nel caso di leasing traslativo a cui non sia ratione temporis applicabile la disciplina di cui alla l. n. 124 del 2017 (per essere intervenuta la risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore anteriormente alla relativa entrata in vigore), è legittima la clausola penale con la quale il risarcimento è parametrato al cosiddetto interesse positivo (cioè, all'utilità che il concedente avrebbe tratto dalla fisiologica esecuzione del contratto), fermo restando il potere di riduzione del giudice ai sensi del combinato disposto degli artt. 1526, comma 2, e 1384 c.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto "equa" - e, dunque, insuscettibile di riduzione ex art. 1526, comma 2, c.c.
- la clausola penale che prevedeva, in caso di risoluzione del contratto per inadempimento
16 dell'utilizzatore, l'attribuzione al concedente di un importo pari all'ammontare dei canoni scaduti e a scadere, nonché del prezzo dell'opzione d'acquisto, con obbligo per il percipiente di procedere alla vendita del bene e al versamento del ricavato all'utilizzatore)” (in senso conforme Cass., ord. n. 7527/2024 e n. 10249/2022). Contrariamente all'assunto degli appellanti, quindi, la clausola di cui all'art. 15 lett. B) è pienamente valida, in quanto conforme al dettato di cui al comma 2 dell'art. 1526 c.c., ciò che esclude qualunque diritto dei fideiussori ad ottenere la restituzione dei canoni già corrisposti ed incamerati dalla concedente. Né ricorrono i presupposti per procedere ad una riduzione, ex art. 1384 c.c., dell'importo così calcolato dall'opposta, in quanto l'applicazione concreta al caso di specie della citata clausola penale esclude che possa verificarsi qualunque indebito vantaggio o locupletazione in favore della creditrice
CP_1 Come detto, infatti, l'opposta in sede di giudizio monitorio ha documentato l'avvenuta restituzione del bene immobile locato in favore di Alba Leasing in data 21.11.2017. Immobile che, alla data odierna e nonostante il tempestivo avvio delle operazioni di commercializzazione, risulta invenduto. Correttamente pertanto l'opponente ha proceduto a decurtare, dal debito residuo calcolato in forza della clausola sopra richiamata, l'importo di euro 205.000,00 pari al valore di mercato dell'immobile come calcolato nella perizia di stima (doc. 23 fascicolo monitorio) del proprio CT aggiornata all'11.11.2022. In tal modo, e così come concretamente applicata dall'opposta, la penale di cui all'art. 15 esclude che possa verificarsi un'ipotesi di indebito arricchimento a favore della concedente, la quale è stata correttamente messa nella condizione di ottenere, dall'ingiustificata ed anticipata risoluzione contrattuale, né più né meno di quello che avrebbe avuto diritto di ottenere se l'utilizzatrice avesse regolarmente adempiuto alle proprie obbligazioni. Va aggiunto che, com'è pacifico e come correttamente ritenuto dal Tribunale, il bene non può che essere valutato nel momento in cui avviene la restituzione, e non già con riferimento alla data dell'intimata risoluzione nè, tantomeno, avuto riguardo al prezzo di acquisto dello stesso come preteso dagli opponenti (nel caso di specie pari a € 360.000,00). Ciò sia perché, come sottolineato dal primo giudice, “il bene potrà essere messo sul mercato al suo prezzo pieno solo nel momento in cui risulti libero da persone o cose. Postulando dei soggetti razionali, nessuno è disposto ad acquistare un bene del quale l'alienante non ha il possesso, perché l'acquirente sconta il rischio sia del tardivo rilascio del bene sia quello derivante dal fatto di ignorare le condizioni in cui lo stesso verrà restituito (circostanza quest'ultima che, del resto, influisce anche sulla corretta valutazione del bene, la quale quindi potrà essere attendibile solo una volta intervenuta la restituzione). Se si intende invece sostenere che si debba dare rilievo al valore del bene al momento della risoluzione, l'utilizzatore che non abbia rilasciato il bene in tale momento e che non di meno pretenda l'attribuzione del valore in tale momento dovrà accettare che dall'ipotetico prezzo pieno sia detratta una significativa percentuale, in ragione dei rischi suddetti (motivo, per inciso, in forza del quale non hanno molto senso quelle cause in cui l'utilizzatore pretende il valore del bene che non ha ancora restituito)”, sia alla luce dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità con pronunce anche recenti: la Suprema Corte, infatti, con l'ordinanza n. 28022/2021 ha affermato che, se il bene nel momento in cui il concedente esige il proprio credito non è stato ancora venduto, quest'ultimo potrà legittimamente portare in detrazione il valore commerciale del bene, stimato con il criterio del valore equo di mercato, esattamente come accaduto nel caso di specie. Infine, vanno disattese anche le ulteriori contestazioni riproposte con i motivi di appello in esame, aventi ad oggetto il valore equo di mercato dell'immobile quale calcolato dal perito di parte opposta. Gli appellanti, in proposito, richiamano le conclusioni assunte nella perizia redatta dal proprio CT, Arch. in data 24.11.2023 e depositata in primo grado, lamentando che il primo giudice non Per_3 abbia motivato sul punto.
17 Tuttavia le conclusioni cui perviene il perito di parte opponente non possono condividersi e non incidono sulla correttezza del decisum impugnato. Non solo perché, come condivisibilmente argomentato dal Tribunale, “il bene è un immobile che si trova nel comune di Campobasso. È stato acquistato a € 360.000,00 nel 2011. È notoria la crisi del settore immobiliare, al di fuori delle grandi città metropolitane” e la perizia di parte opposta “appare congruamente motivata;
evidenzia duplici parametri di valutazione di mercato dell'immobile; dei relativi risultati, parte convenuta opposta tiene conto del valore pieno (e non di quello di pronto realizzo); viene evidenziata, peraltro, una non conformità degli spazi interni alle risultanze catastali, dunque implicanti una necessità di regolarizzazione (e quindi di abbattimento di un supposto, maggiore valore pieno)”, ma anche alla luce del fatto che la perizia depositata dagli opponenti, che peraltro indica un valore di mercato del bene di poco superiore a quello calcolato dal perito dell'opposta (€ 267.075,00), non tiene conto del fatto che l'immobile è attualmente proposto in vendita ad € 180.000,00, quindi ad un prezzo addirittura inferiore alla stima effettuata dal perito di e alla data odierna, come detto, risulta ancora invenduto. CP_1
Ne deriva la piena congruità del valore di mercato dell'immobile stimato dalla creditrice opposta e la superfluità dell'espletamento della chiesta CTU.
5.7. E' infine evidentemente infondato il settimo e ultimo motivo di appello, articolato dal solo
[...]
, a fronte di una sentenza congruamente e diffusamente motivata su ogni questione sollevata Pt_1 dagli opponenti, ciò che, ovviamente, implica che il Tribunale abbia ritenuto superfluo l'espletamento della chiesta attività istruttoria. Quanto alla doglianza relativa al fatto che la sentenza sia stata depositata il giorno stesso dell'udienza di discussione, è sufficiente osservare che tale evenienza è insita nello schema decisorio codificato dall'art. 281 sexies c.p.c., senza che ciò possa comportare – laddove, come detto, si tratti di sentenza ampiamente argomentata in fatto e in diritto – alcuna violazione del diritto di difesa.
6. Al rigetto integrale dell'impugnazione segue la condanna degli appellanti, in solido tra loro, alla refusione delle spese del grado in applicazione del principio di soccombenza, liquidate come in dispositivo in base ai parametri del D.M. n. 147/2022, letta la nota spese dell'appellata, tenuto conto del valore della causa – € 197.754,73 – e con l'applicazione dei valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, non potendo essere liquidato alcun compenso per la fase di trattazione in assenza di domanda nella nota spese. Ricorrono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art.13, co.
1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002 (inserito dall'art.1, co.17, L. n. 228 del 2012), della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando nei giudizi riuniti nn. 3063/2024 e 3193/2024 N.R.G. e sull'appello proposto da Parte_1 Parte_3 [...] e avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 8816/2024, Parte_2 Parte_4 pubblicata il 10.10.2024, così provvede:
1) RIGETTA l'appello;
2) CONDANNA gli appellanti, in via tra loro solidale, al rimborso delle spese processuali del grado, in favore di parte appellata quale procuratrice Controparte_1 speciale di e di , liquidate in complessivi euro 9.991,00, Controparte_2 Controparte_3 oltre rimborso spese forfetario al 15%, iva e c.p.a.;
18 1) Dà atto che sussistono i presupposti di legge per il versamento a carico degli appellanti, in via tra loro solidale, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato versato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 17.9.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Dott.ssa Alessandra Del Corvo Dott.ssa Adriana Cassano Cicuto
19