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Sentenza 9 marzo 2025
Sentenza 9 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 09/03/2025, n. 382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 382 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 36/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI sezione lavoro 1° grado
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Raffaella Falcione quale Giudice del lavoro, preso atto del “Deposito di note scritte” di cui all'art. 127 ter
c.p.c. (nella versione antecedente al D.lgs. 164/2024 cd Correttivo alla riforma Cartabia), in sostituzione dell'udienza del 4/03/2025 ha emesso la seguente
SENTENZA COMPLETA DI DISPOSITIVO E DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 127 Ter e 429 C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 36/2023 R.G.A.L. del Tribunale di Velletri e vertente tra
Ricorrente Parte_1
Rappresentato e difeso dagli Avv.ti Alessandra Piscopo e Massimo Spagnardi
E
in persona del Sindaco pro-tempore, Resistente Controparte_1
Rappresentato e difeso dall'Avv.to C. Alessio Mauro
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione 1. Condanna il in persona del , pro-tempore, a pagare in Controparte_1 CP_2 favore di la somma complessiva di € 48.708,21 per i titoli di cui in Parte_1 motivazione, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo.
2. Condanna il , in persona del Sindaco, pro-tempore, a rimborsare Controparte_1
a le spese processuali, pari a complessivi € 4.000,00 oltre IVA Parte_1
pagina 1 di 11 CPA e spese generali come per legge, da distrarre in favore dei procuratori antistatari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente epigrafato con ricorso depositato in data 3.01.2023, ritualmente notificato, conviene in giudizio il di cui è stato dipendente dal 12.01.2004 al Controparte_1
30.05.2012 (data in cui veniva collocato in quiescenza), con la qualifica di Dirigente dell'Area amministrativa. Premette, che nel tempo, a causa della inadeguatezza della pianta organica comunale, non aggiornata per molti anni, è stato addetto a molteplici settori dell'Ente locale assumendone le funzioni istituzionali che descrive in dettaglio, venendo anche incaricato dell'esecuzione di numerosi ed articolati “progetti”. Lamenta che, per tutta la durata del rapporto di lavoro alle dipendenze del convenuto, ha CP_1 fruito solo in minima parte dei giorni di riposto a lui spettanti a titolo di ferie annuali, festività soppresse e festa del Santo Patrono, senza contare che, già al momento della sua assunzione, non aveva usufruito di tutte le ferie maturate nel corso del precedente rapporto di lavoro alle dipendenze del . Con riferimento all'anno 2007 Controparte_3 evidenzia, altresì, che è stato sottoposto ad un importante intervento chirurgico che ha comportato l'assenza dal lavoro per circa 4 mesi, assenza che ha ulteriormente gravato i suoi impegni lavorativi. Sulla base di tale premessa in fatto, chiede la condanna del convenuto al pagamento in suo favore dell'indennità sostitutiva delle ferie e dei CP_1 riposti non fruiti, pari alla somma complessiva di € 58.690,35, come calcolata nei conteggi allegati al ricorso (di cui: € 46.637,88 per ferie non godute;
€ 9.720,80 per festività soppresse;
€ 2.332,47 per la festività del Santo Patrono). Precisa, infine, che, con lettera del 23.04.2012 e successiva diffida del 13.01.2021, ha interrotto il decorso della prescrizione, chiedendo il pagamento del credito maturato dalla data dell'assunzione a quella della messa in quiescenza e rivendicato nel presente giudizio, senza ricevere alcun riscontro. Allega documentazione.
Il si costituisce in giudizio e chiede il rigetto del ricorso in quanto Controparte_1 inammissibile oltre che infondato. Sostiene che la domanda di monetizzazione delle ferie e delle festività non godute nel corso precedente rapporto di lavoro alle dipendenze del
è illegittima, in quanto il ricorrente non deduce di essere transitato dal Controparte_3 predetto Comune a quello di in virtù di una sorta di mobilità tra i due Enti, per cui CP_1 si tratta di due rapporti di lavoro distinti. Eccepisce, in ogni caso, la prescrizione del credito azionato dall'ex dipendente in quanto il rapporto di lavoro tra le parti è cessato nel mese di maggio 2012. Nel merito, premesso che la prova della mancata fruizione delle ferie e delle festività grava sul lavoratore, ex art. 2697 c.c., sostiene che, anche laddove la pagina 2 di 11 circostanza venisse provata, non è riconducibile ad esigenze di servizio ma ad una libera scelta del Dott. per cui opera il divieto di monetizzazione di cui all'art. 5 comma Parte_1
8 del D.L. 95/2012 convertito con mod. nella L. 135/2012.
Il processo veniva istruito a mezzo della prova documentale prodotta dalle parti e con la prova per testi. All'esito del deposito di note autorizzate, ex art. 429 c.p.c., e di note d'udienza ex art. 127 ter c.p.c. (nella versione antecedente al D.lgs. 164/2024 cd
Correttivo alla riforma Cartabia), il giudice decideva la causa con sentenza completa di dispositivo ed esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
Così riassunti i fatti di causa va preliminarmente chiarito che, benché nel ricorso si affermi che il ricorrente all'atto dell'assunzione alle dipendenze del resistente non aveva CP_1 fruito di tutte le ferie maturate nel corso del precedente rapporto di lavoro alle dipendenze del , dalla piana disamina dei conteggi in atti risulta che il Controparte_3 credito per cui il Dott. agisce in questa sede è maturato nel periodo gennaio Parte_1
2004/maggio 2012 in cui è stato dipendente del convenuto. CP_1
Con riferimento all'eccezione di prescrizione, si osserva che dagli atti di causa risulta che il ricorrente, con lettera del 23.04.2012 (doc 11) prodotta presso gli uffici del Comune di il giorno successivo, ha chiesto il pagamento dell'indennità sostitutiva delle “ferie CP_1 maturate e non godute per il servizio prestato dalla data dell'assunzione a quella della messa in quiescenza definitiva”. La domanda di pagamento veniva, successivamente, reiterata con atto di diffida del 13.01.2021 trasmesso a mezzo PEC il 14.12.2021 (doc 12) in cui si precisa che la domanda di pagamento include “l'indennità sostitutiva delle festività sopresse e del Santo Patrono”.
La giurisprudenza nazionale ed euro-unitaria in materia afferma che, il diritto alla monetizzazione delle ferie residue si matura all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, salvo l'ipotesi in cui il datore di lavoro abbia invitato il dipendente ad usufruirne in tempo utile per apportare all'interessato il "relax" a cui sono finalizzate (da ultimo Ord.
17643/2023). Afferma, inoltre, che l'indennità sostitutiva delle ferie non godute ha natura mista, sia risarcitoria sia retributiva, e che, ai fini della verifica della prescrizione, va ritenuto prevalente il carattere risarcitorio volto a compensare il danno derivante dalla perdita del diritto al riposo. Pertanto, il diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale di cui all'art. 2946 c.c. (ex multis
Cass. 3021/2020 e 1757/2016).
pagina 3 di 11 Ne consegue, considerato che il rapporto di lavoro tra le parti è definitivamente cessato in data 30.05.2012, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, in quanto il ricorrente ne ha interrotto utilmente il decoroso, ai sensi dell'art. 2943 c.c., in data 14.12.2021.
Ciò posto, e prima di esaminare il merito del giudizio, appare utile evidenziare che il D.L.
n. 95/2012 -convertito nella L. n. 135/2012- contenente Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini sancisce il divieto della monetizzazione delle ferie residue nel pubblico impiego. L'art. 5 comma 8 (rubricato
Riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni) così dispone: “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) … sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. … La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate,
è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile”.
La giurisprudenza di legittimità formatasi in materia afferma in primo luogo, sulla scorta del principio della irrinunciabilità delle ferie, che le eventuali comunicazioni intercorse - in costanza di rapporto di lavoro - tra il dirigente, anche apicale, e il di lui datore in cui si desse atto della rinuncia del lavoratore alle ferie non hanno validità se non formalizzate in una delle sedi previste dall'art. 2113 c.c..
Tuttavia, qualora il dirigente, che avendo il potere di attribuirsi il periodo di ferie senza alcuna ingerenza da parte del datore di lavoro non lo esercita, non ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che non provi di non aver potuto fruire del riposo a causa di necessità aziendali assolutamente eccezionali e obiettive (ex multis Cass. SS. UU. n. 9146/2009;
Cass. 13953/2009; Cass. 23697/2017; Cass. 4920/2017), non operando peraltro, nel caso di pubblico impiego privatizzato, come detto, il principio di diritto comunitario di cui alla
Direttiva 93/104/CE, confluita nella direttiva 2003/88/CE, che, al secondo comma dell'art. 7, prevede che il periodo minimo di ferie annuali retribuite può essere sostituito dall'indennità finanziaria benché solo nel caso di fine del rapporto di lavoro.
Se ne desume che, secondo il predetto orientamento di legittimità, il Dirigente ha diritto a fruire dell'indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute solamente nel caso in cui lo stesso: a) Non fosse dotato di autonomia decisionale nella determinazione delle pagina 4 di 11 ferie;
b) Pur avendo tale potere, si è trovato nell'impossibilità di esercitarlo a causa di esigenze aziendali e indifferibili.
Di recente la S.C. di Cassazione ha, in parte, rivisto il precedente indirizzo affermando che:
"il dirigente il quale, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, non ne abbia fruito, ha diritto a un'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo messo nelle condizioni di esercitare il diritto in questione prima di tale cessazione, mediante un'adeguata informazione nonché, se del caso, invitandolo formalmente a farlo" (Cass. 2 luglio 2020, n. 13613). L'orientamento è stato ribadito con la sentenza n.
18140/2022, con cui la Suprema Corte afferma che il potere del dirigente – ivi compreso l'apicale - di organizzare autonomamente il godimento delle proprie ferie, pur se accompagnato da obblighi previsti dalla contrattazione collettiva di comunicazione al datore di lavoro della pianificazione delle attività e dei riposi, non comporta la perdita del diritto, alla cessazione del rapporto, di vedersi corrispondere l'indennità sostitutiva delle ferie “accumulate” negli anni, a meno che il datore di lavoro non dimostri di avere, in esercizio dei propri doveri di vigilanza ed indirizzo sul punto, formalmente invitato nel corso del rapporto di lavoro il dirigente a fruire delle ferie e di avere assicurato che l'organizzazione del lavoro e le esigenze del servizio cui il dirigente era preposto non fossero tali da impedire il loro godimento.
Nella pronuncia si evidenza che, in materia, dispiega decisiva influenza la normativa euro- unitaria (cfr. Corte di Giustizia 6 novembre 2018, Max-Planck) in cui si afferma che l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio (che all'art. 17 estende i propri effetti in tema di ferie anche ai dirigenti) e l'art. 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, devono essere interpretati nel senso che osta ai principi sovrannazionali euro-unitari una normativa nazionale in applicazione della quale se il lavoratore non ha chiesto, nel corso del periodo di riferimento, di poter esercitare il suo diritto alle ferie annuali retribuite, detto lavoratore perde, al termine di tale periodo, automaticamente, senza previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro, segnatamente con un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo, in condizione di esercitare questo diritto.
La Cassazione evidenzia in particolare che la Corte di Giustizia individua nel proprio ragionamento i seguenti tre cardini del giudizio di diritto demandato al giudice nazionale:
a) Necessità che il lavoratore sia invitato "se necessario formalmente" a fruire delle ferie e "nel contempo informandolo in modo accurato e in tempo utile... se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento" (punto 45);
pagina 5 di 11 b) Necessità di "evitare una situazione in cui l'onere di assicurarsi dell'esercizio effettivo del diritto alle ferie annuali retribuite sia interamente posto a carico del lavoratore"
(punto 43);
c) Non può aversi la perdita del diritto del lavoratore ove il datore "non sia in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto”.
I giudici di legittimità concludono, quindi, anche in conformità con quanto affermato dalla
Corte Costituzionale 6 maggio 2016, n. 95, che la perdita del diritto alla monetizzazione non può aversi allorquando il mancato godimento delle ferie sia incolpevole, non solo perché dovuto ad eventi imprevedibili non dovuti alla volontà del lavoratore, ma anche quando ad essere chiamata in causa sia la "capacità” organizzativa del datore di lavoro, nel senso che quest'ultima va esercitata in modo da assicurare che le ferie siano effettivamente godute nel corso del rapporto, quale diritto garantito dalla Carta fondamentale. In caso contrario, rientra nella nozione di causa non imputabile al lavoratore anche l'inadempimento del datore di lavoro ai propri obblighi organizzativi in materia.
Infine, hanno chiarito che spetta la monetizzazione delle ferie residue qualora il lavoratore che non sia stato in grado di fruire di quelle annuali a cui aveva diritto prima della cessazione del rapporto, in particolare perché era in congedo per malattia per l'intera durata o per una parte del periodo di riferimento e/o di un periodo di riporto (cfr., tra le altre, CGUE sentenza 29.11.2017, King, C-214/16).
Il più recente orientamento della S.C. di Cassazione è stato di recente ribadito dalla
Sentenza 29844/2022 così massimata: “Nell'ambito del lavoro pubblico privatizzato, il dirigente che, pur munito del potere di auto-organizzarsi le ferie, non sia collocato all'apice dell'ente pubblico e sia, quindi, sottoposto a poteri autorizzatori o comunque gerarchici degli organi di vertice dello stesso, non perde il diritto alle ferie, ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro, ove il mancato godimento dipenda dall'inadempimento degli obblighi organizzativi del datore di lavoro, sul quale, pertanto, grava l'onere di provare di avere esercitato la sua capacità organizzativa in modo da assicurare che le ferie effettivamente godute”.
I suddetti principi sono stati, quindi, ribaditi dalla S.C. con la sentenza n. 9877/2024 in cui i
Supremi giudici affermano che il potere di autodeterminazione delle ferie del dirigente non è assoluto, e non esonera comunque il datore di lavoro dall'obbligo di assicurarsi concretamente che il lavoratore sia posto in grado di fruire delle ferie: se ne deduce la non decisività del profilo in ordine all'esistenza di un potere di autodeterminazione delle ferie in capo al dirigente di struttura complessa, in quanto la perdita del diritto alle ferie, e pagina 6 di 11 alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro, può verificarsi solo nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie e di averlo avvisato che, nel caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato.
Tanto premesso, ai fini del riparto degli oneri probatori ex art. 2967 c.c., è bene rammentare che, in linea generale, grava sul lavoratore istante l'onere di provare di avere eseguito la prestazione oltre i limiti legalmente o contrattualmente previsti. In altri termini, il lavoratore deve provare unicamente di non avere goduto del riposo al lui spettante, ma non certo i motivi per i quali il datore di lavoro gli ha negato le ferie. Nel caso di specie, tuttavia, può dirsi pacifico, in quanto non specificamente contestato dal convenuto ai sensi dell'art. 115 c.p.c., che il ricorrente non ha usufruito di tutti i CP_1 giorni di ferie e di riposo per le festività soppresse e la festa del Santo Patrono maturati nel corso del rapporto di lavoro alle dipendenze dell'Ente locale, per cui l'unico accertamento demandato a questo giudicante attiene alla verifica delle cause. In altri termini, va stabilito se la mancata fruizione dei riposi annuali è dipesa da una libera scelta del Dott. ovvero se le concrete modalità di organizzazione del lavoro e le Parte_1 esigenze dei servizi a cui era preposto siano state tali da impedire l'esercizio del diritto.
Inoltre va accertato se, in ogni caso, il datore di lavoro ha invitato il dirigente a fruire dei riposti annualmente maturati, informandolo che la mancata fruizione in tempo utile ne avrebbe determinato la perdita.
Sempre in punto di distribuzione degli oneri probatori va, altresì, precisato che, come più volte chiarito dai giudici di legittimità, nel caso del cd dirigente apicale, ossia il dirigente che ha il potere di attribuirsi il periodo di ferie senza alcuna ingerenza da parte del datore di lavoro, questi deve provare di non avere potuto fruire del riposo a causa di necessità aziendali assolutamente eccezionali e obiettive con la precisazione che non è sufficiente allegare la mera programmazione delle assenze secondo un criterio di compatibilità con le esigenze aziendali
(Cass. 27971/2018; Cass. 23697/2017; Cass. 4920/2016). Solo in tal caso sorgerà il diritto all'indennità sostitutiva (Cass. 23697/2017 e più di recente Cass. 31509/2023).
L'art. 13 del TU 165/2001 come sostituito dal D.lgs. sulla Dirigenza pubblica dispone che:
(Rapporto di lavoro e qualifica dirigenziale). “1. La qualifica dirigenziale è unica. Ogni dirigente iscritto nei ruoli di cui all'articolo 13-bis, e in possesso dei requisiti previsti dalla legge, può ricoprire qualsiasi incarico dirigenziale. Gli articoli 16 e 17 si applicano a tutte le amministrazioni pubbliche”. L'art. 13 bis così dispone per quanto qui interessa: “Al Ruolo dei dirigenti locali sono iscritti i dirigenti, all'atto della prima assunzione a tempo indeterminato, da parte di una delle seguenti amministrazioni: enti locali di cui all'articolo
pagina 7 di 11 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, loro consorzi e associazioni, agenzie locali, enti pubblici non economici locali, ferma restando, per ogni tipologia di amministrazione, la natura pubblica non economica”.
Negli Enti locali la figura del dirigente apicale è rappresentata da quel dirigente, cui sono attribuiti compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa, controllo della legalità dell'azione amministrativa ed esercizio delle funzione rogante, che non può essere coordinato con altra figura di dirigente generale. Il dirigente apicale svolge ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti dell'Ente.
Va, quindi, stabilito, anche ai fini del riparto degli oneri probatori ex art. 2967 c.c., se l'odierno ricorrente rivestiva il ruolo di dirigente apicale dell'Ente comunale, o quanto meno era munito del potere di auto-organizzarsi le ferie, ovvero era sottoposto ai poteri autorizzatori o comunque gerarchici degli organi di vertice dello stesso.
Dai documenti in atti (doc da 1 a 8) risulta che:
Il Dott. è stato assunto alle dipendenze del con Parte_1 Controparte_1 decorrenza 12.01.2004 venendo inquadrato in organico con la qualifica funzionale di Dirigente con espresso riferimento all'art. 16 del CCNL Area Dirigenza
Comparto Regioni -Enti Locali del 10.04.1996;
Con Decreto del Sindaco del 9.01.2004 gli veniva assegnata, con la decorrenza di cui innanzi, la direzione della Sezione Pubblica Istruzione e cultura;
Il successivo 8.04.2004 veniva nominato Dirigente della Sezione Attività
Produttive reggente del Centro Sociale per Anziani fino alla elezione dei nuovi organismi con il compito di gestire il Centro e dirigere le operazioni elettorali;
Con determina del Commissario Straordinario del 3.02.2006, conseguente alle dimissioni del Sindaco p.t. e del Segretario Generale, in aggiunta alla direzione dei servizi già attribuiti, veniva nominato ad interim Dirigente della Segreteria
Generali e Affari Legali dell'Ente, con contestuale conferimento delle funzioni di
Vice Segretario Generale;
In data 28.10.2010 il Sindaco, oltre all'incarico di Dirigenza del Settore 3 -Sostegno alle imprese e attività commerciali- gli attribuiva anche l'incarico ad interim della
Dirigenza del Settore 6 -Affari Generali-;
Nel documento 7 vengono elencati una serie di finanziamenti ottenuti dal dal 2004 al 2012 che, secondo la prospettazione offerta dal Controparte_1 procuratore del ricorrente, sono stati erogati su progetti seguiti e portati a termine dal Dott. e che non include la proposta progettuale per la città Parte_1
pagina 8 di 11 metropolitana Roma-Pomezia e le indicazioni fornite dal Consiglio Comunale e pubblicate sul Gazzettino Europeo.
Dalla piana lettura dei “Moduli richiesta assenza del personale” (doc 9), risulta, altresì, che il dott. era dotato di autonomia decisionale nella determinazione delle proprie Parte_1 ferie, tant'è che la firma apposta in calce a detti documenti dopo la spunta della casella Si
Autorizza appartiene allo stesso dirigente. Nel dettaglio risulta che: Nel 2004 ha fruito di 9 giorni di congedo ordinario;
Nel 2005 ha fruito di 16 giorni di congedo ordinario;
Nel 2006 ha fruito di 18 giorni di congedo ordinario;
Nel 2007 ha fruito di 7 giorni di congedo ordinario;
Nel 2008 ha fruito di 17 giorni di congedo ordinario;
Nel 2009 ha fruito di 13 giorni di congedo ordinario;
Nel 2010 non ha fruito di giorni di congedo ordinario;
Nel
2011 ha fruito di 26 giorni di congedo ordinario;
Nel 2012 (fino alla cessazione del rapporto di lavoro) non ha fruito di giorni di congedo ordinario.
I testimoni esaminati nel corso del giudizio hanno riferito al riguardo quanto segue:
: “Sono dipendente del comune di dal 2002 inizialmente Testimone_1 CP_1 all'Ufficio UMA e adesso sono messo notificatore. Premetto che all'epoca lavoravo a stretto contatto con il ricorrente come suo impiegato di fiducia per cui confermo che all'incirca ogni mese tutti i dirigenti del comune, credo 4, si riunivano per concordare le ferie. Posso dire che all'esito della riunione consegnavo il foglio delle ferie del dirigente al Segretario comunale che credo si occupasse di redigere il prospetto ferie Parte_1 complessivo dei dirigenti. Non so dire se il prospetto redatto dal Segretario comunale venisse poi inviato al Sindaco. Posso tuttavia dire che è capitato che il dott. mi Parte_1 comunicava che non poteva andare in ferie per motivi di servizio”.
DI : “Ho collaborato con il da cui ho ricevuto una Tes_2 Tes_3 Controparte_1 serie di incarichi di natura tecnico-amministrativa (ad esempio supporto nell'archiviazione ottica dei documenti, coordinamento nel sistema informativo dei progetti territoriali, del
. Ho iniziato a collaborare con il nel 2007 e ho terminato la CP_1 CP_1 collaborazione nel 2012. Nel predetto arco temporale il dott. era dirigente Parte_1 dell'area delle Attività produttive ma ad interim, su incarico del sindaco dirigeva anche
l'ufficio ambiente, ma non so dire per quanto tempo, e i servizi cimiteriali, servizi trasporti ma anche in questo caso non saprei dire per quanto tempo. Posso però dire che dirigeva i predetti servizi anche per periodi tra loro concomitanti. Per quanto a mia conoscenza, la procedura che il dott. doveva seguire per usufruire delle ferie, implicava il Parte_1 coordinamento con gli altri dirigenti comunali ed in ogni caso doveva essere comunicata e autorizzata o dal Sindaco o dal Segretario comunale. Preciso che per svolgere la mia attività di consulenza occupavo una scrivania ubicata nel settore delle attività produttive e
pagina 9 di 11 mi recavo presso gli uffici comunali 2-3 volte a settimana. In queste occasioni, mi è capitato di consegnare, come cortesia, presso la segreteria all'epoca diretta dal dott.
, le domande di ferie del dott. . Per_1 Parte_1
Il resistente, invero, non contesta la produzione documentale di controparte, CP_1 purtuttavia sostiene che le funzioni svolte e i progetti seguiti dal dott. non gli Parte_1 hanno impedito di usufruire di ferie e riposi maturati negli anni. Non contesta, inoltre, che nel maggio del 2007 il ricorrente è stato sottoposto ad un intervento chirurgico per cui è stato a lungo assente dal lavoro per malattia, purtuttavia sostiene che, considerato che il rapporto di lavoro del è cessato ben 5 anni dopo dalla malattia, il Dirigente ben Parte_1 avrebbe potuto godere successivamente delle ferie e dei permessi come da contratto.
Afferma, quindi, che nel caso in esame opera il divieto di monetizzazione di cui all'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95/2012 conv. con modificazioni dalla L. n. 135/2012, che ha come ratio evidente il contenimento della spesa pubblica colpendo gli abusi dovuti all'eccessivo ricorso alla monetizzazione delle ferie non fruite, divieto posto anche dal CCNL del comparto del personale delle regioni-autonomie locali 1995 e dal CCNL del personale con qualifica dirigenziale 1996 che prevedono, anch'essi ,che le ferie non sono monetizzabili, salvo nelle ipotesi limitate previste (esigenze di servizio;
impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al dirigente).
Così riassunte le emergenze istruttorie, ed applicando i suesposti principi di diritto al caso che ci occupa, a parere del giudicante, l'assunto di parte ricorrente secondo cui è stato impossibilitato a fruire dei giorni di riposo annuali maturati nel corso del rapporto di lavoro, a causa della pluralità degli incarichi dirigenziali ricoperti, anche ad interim per la carenza della pianta organica comunale delle figure dirigenziali, ha trovato adeguato riscontro dal combinato risvolto probatorio degli elementi acquisiti al processo, limitatamente al periodo 2006-2012. Ed infatti, va opportunamente considerato che nel
2006 sia il Sindaco che il Segretario Comunale di rassegnavano le proprie CP_1 dimissioni e il dott. veniva nominato dal Commissario Straordinario, in aggiunta Parte_1 alla direzione dei servizi già allo stesso attribuiti, Dirigente della Segreteria Generali e
Affari Legali dell'Ente ad interim, con contestuale conferimento delle funzioni di Vice
Segretario Generale.
Inoltre, va considerato che il procuratore dell'Ente locale non ha provato, ed invero neppure dedotto, che il Sindaco e/o il Commissario Straordinario, nell'esercizio dei propri doveri di vigilanza ed indirizzo, abbiano formalmente invitato il Dirigente a fruire delle ferie maturate, assicurando una organizzazione dei servizi a cui egli era preposto in modo da non impedirgli il godimento dei riposti annuali. Ciò soprattutto in considerazione del pagina 10 di 11 fatto che con la lettera depositata presso gli uffici del Comune di il 24.04.2012, il CP_1 ricorrente chiedeva il pagamento dell'indennità sostitutiva delle “ferie maturate e non godute ragione per cui l'Ente, preso atto della circostanza, per non gravare di costi aggiuntivi il bilancio comunale, avrebbe dovuto porre il Dirigente in ferie forzate fino alla data della quiescenza.
In conclusione, il , in persona del pro-tempore, va condannato Controparte_1 CP_2
a corrispondere a la somma complessiva di € 48.708,21 oltre interessi Parte_1 sul capitale via via rivalutato dalla maturazione al saldo, riparametrati i conteggi allegati al ricorso al solo periodo 2006/2012, di cui: € 38.742,51 per ferie non godute;
€ 8.048,77 per festività soppresse;
€ 1.919,53 per la festività del Santo Patrono.
Per tutti i motivi esposti il ricorso è in parte fondato e merita di essere accolto nei limiti innanzi precisati.
Le spese di lite seguono la regola della soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dell'importo del credito accertato in giudizio, e distratte in favore dei procuratori del ricorrente che se ne dichiarano antistatari (art. 93 c.p.c.).
Velletri, 9 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Falcione
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI sezione lavoro 1° grado
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Raffaella Falcione quale Giudice del lavoro, preso atto del “Deposito di note scritte” di cui all'art. 127 ter
c.p.c. (nella versione antecedente al D.lgs. 164/2024 cd Correttivo alla riforma Cartabia), in sostituzione dell'udienza del 4/03/2025 ha emesso la seguente
SENTENZA COMPLETA DI DISPOSITIVO E DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 127 Ter e 429 C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 36/2023 R.G.A.L. del Tribunale di Velletri e vertente tra
Ricorrente Parte_1
Rappresentato e difeso dagli Avv.ti Alessandra Piscopo e Massimo Spagnardi
E
in persona del Sindaco pro-tempore, Resistente Controparte_1
Rappresentato e difeso dall'Avv.to C. Alessio Mauro
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione 1. Condanna il in persona del , pro-tempore, a pagare in Controparte_1 CP_2 favore di la somma complessiva di € 48.708,21 per i titoli di cui in Parte_1 motivazione, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo.
2. Condanna il , in persona del Sindaco, pro-tempore, a rimborsare Controparte_1
a le spese processuali, pari a complessivi € 4.000,00 oltre IVA Parte_1
pagina 1 di 11 CPA e spese generali come per legge, da distrarre in favore dei procuratori antistatari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente epigrafato con ricorso depositato in data 3.01.2023, ritualmente notificato, conviene in giudizio il di cui è stato dipendente dal 12.01.2004 al Controparte_1
30.05.2012 (data in cui veniva collocato in quiescenza), con la qualifica di Dirigente dell'Area amministrativa. Premette, che nel tempo, a causa della inadeguatezza della pianta organica comunale, non aggiornata per molti anni, è stato addetto a molteplici settori dell'Ente locale assumendone le funzioni istituzionali che descrive in dettaglio, venendo anche incaricato dell'esecuzione di numerosi ed articolati “progetti”. Lamenta che, per tutta la durata del rapporto di lavoro alle dipendenze del convenuto, ha CP_1 fruito solo in minima parte dei giorni di riposto a lui spettanti a titolo di ferie annuali, festività soppresse e festa del Santo Patrono, senza contare che, già al momento della sua assunzione, non aveva usufruito di tutte le ferie maturate nel corso del precedente rapporto di lavoro alle dipendenze del . Con riferimento all'anno 2007 Controparte_3 evidenzia, altresì, che è stato sottoposto ad un importante intervento chirurgico che ha comportato l'assenza dal lavoro per circa 4 mesi, assenza che ha ulteriormente gravato i suoi impegni lavorativi. Sulla base di tale premessa in fatto, chiede la condanna del convenuto al pagamento in suo favore dell'indennità sostitutiva delle ferie e dei CP_1 riposti non fruiti, pari alla somma complessiva di € 58.690,35, come calcolata nei conteggi allegati al ricorso (di cui: € 46.637,88 per ferie non godute;
€ 9.720,80 per festività soppresse;
€ 2.332,47 per la festività del Santo Patrono). Precisa, infine, che, con lettera del 23.04.2012 e successiva diffida del 13.01.2021, ha interrotto il decorso della prescrizione, chiedendo il pagamento del credito maturato dalla data dell'assunzione a quella della messa in quiescenza e rivendicato nel presente giudizio, senza ricevere alcun riscontro. Allega documentazione.
Il si costituisce in giudizio e chiede il rigetto del ricorso in quanto Controparte_1 inammissibile oltre che infondato. Sostiene che la domanda di monetizzazione delle ferie e delle festività non godute nel corso precedente rapporto di lavoro alle dipendenze del
è illegittima, in quanto il ricorrente non deduce di essere transitato dal Controparte_3 predetto Comune a quello di in virtù di una sorta di mobilità tra i due Enti, per cui CP_1 si tratta di due rapporti di lavoro distinti. Eccepisce, in ogni caso, la prescrizione del credito azionato dall'ex dipendente in quanto il rapporto di lavoro tra le parti è cessato nel mese di maggio 2012. Nel merito, premesso che la prova della mancata fruizione delle ferie e delle festività grava sul lavoratore, ex art. 2697 c.c., sostiene che, anche laddove la pagina 2 di 11 circostanza venisse provata, non è riconducibile ad esigenze di servizio ma ad una libera scelta del Dott. per cui opera il divieto di monetizzazione di cui all'art. 5 comma Parte_1
8 del D.L. 95/2012 convertito con mod. nella L. 135/2012.
Il processo veniva istruito a mezzo della prova documentale prodotta dalle parti e con la prova per testi. All'esito del deposito di note autorizzate, ex art. 429 c.p.c., e di note d'udienza ex art. 127 ter c.p.c. (nella versione antecedente al D.lgs. 164/2024 cd
Correttivo alla riforma Cartabia), il giudice decideva la causa con sentenza completa di dispositivo ed esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
Così riassunti i fatti di causa va preliminarmente chiarito che, benché nel ricorso si affermi che il ricorrente all'atto dell'assunzione alle dipendenze del resistente non aveva CP_1 fruito di tutte le ferie maturate nel corso del precedente rapporto di lavoro alle dipendenze del , dalla piana disamina dei conteggi in atti risulta che il Controparte_3 credito per cui il Dott. agisce in questa sede è maturato nel periodo gennaio Parte_1
2004/maggio 2012 in cui è stato dipendente del convenuto. CP_1
Con riferimento all'eccezione di prescrizione, si osserva che dagli atti di causa risulta che il ricorrente, con lettera del 23.04.2012 (doc 11) prodotta presso gli uffici del Comune di il giorno successivo, ha chiesto il pagamento dell'indennità sostitutiva delle “ferie CP_1 maturate e non godute per il servizio prestato dalla data dell'assunzione a quella della messa in quiescenza definitiva”. La domanda di pagamento veniva, successivamente, reiterata con atto di diffida del 13.01.2021 trasmesso a mezzo PEC il 14.12.2021 (doc 12) in cui si precisa che la domanda di pagamento include “l'indennità sostitutiva delle festività sopresse e del Santo Patrono”.
La giurisprudenza nazionale ed euro-unitaria in materia afferma che, il diritto alla monetizzazione delle ferie residue si matura all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, salvo l'ipotesi in cui il datore di lavoro abbia invitato il dipendente ad usufruirne in tempo utile per apportare all'interessato il "relax" a cui sono finalizzate (da ultimo Ord.
17643/2023). Afferma, inoltre, che l'indennità sostitutiva delle ferie non godute ha natura mista, sia risarcitoria sia retributiva, e che, ai fini della verifica della prescrizione, va ritenuto prevalente il carattere risarcitorio volto a compensare il danno derivante dalla perdita del diritto al riposo. Pertanto, il diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale di cui all'art. 2946 c.c. (ex multis
Cass. 3021/2020 e 1757/2016).
pagina 3 di 11 Ne consegue, considerato che il rapporto di lavoro tra le parti è definitivamente cessato in data 30.05.2012, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, in quanto il ricorrente ne ha interrotto utilmente il decoroso, ai sensi dell'art. 2943 c.c., in data 14.12.2021.
Ciò posto, e prima di esaminare il merito del giudizio, appare utile evidenziare che il D.L.
n. 95/2012 -convertito nella L. n. 135/2012- contenente Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini sancisce il divieto della monetizzazione delle ferie residue nel pubblico impiego. L'art. 5 comma 8 (rubricato
Riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni) così dispone: “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) … sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. … La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate,
è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile”.
La giurisprudenza di legittimità formatasi in materia afferma in primo luogo, sulla scorta del principio della irrinunciabilità delle ferie, che le eventuali comunicazioni intercorse - in costanza di rapporto di lavoro - tra il dirigente, anche apicale, e il di lui datore in cui si desse atto della rinuncia del lavoratore alle ferie non hanno validità se non formalizzate in una delle sedi previste dall'art. 2113 c.c..
Tuttavia, qualora il dirigente, che avendo il potere di attribuirsi il periodo di ferie senza alcuna ingerenza da parte del datore di lavoro non lo esercita, non ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che non provi di non aver potuto fruire del riposo a causa di necessità aziendali assolutamente eccezionali e obiettive (ex multis Cass. SS. UU. n. 9146/2009;
Cass. 13953/2009; Cass. 23697/2017; Cass. 4920/2017), non operando peraltro, nel caso di pubblico impiego privatizzato, come detto, il principio di diritto comunitario di cui alla
Direttiva 93/104/CE, confluita nella direttiva 2003/88/CE, che, al secondo comma dell'art. 7, prevede che il periodo minimo di ferie annuali retribuite può essere sostituito dall'indennità finanziaria benché solo nel caso di fine del rapporto di lavoro.
Se ne desume che, secondo il predetto orientamento di legittimità, il Dirigente ha diritto a fruire dell'indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute solamente nel caso in cui lo stesso: a) Non fosse dotato di autonomia decisionale nella determinazione delle pagina 4 di 11 ferie;
b) Pur avendo tale potere, si è trovato nell'impossibilità di esercitarlo a causa di esigenze aziendali e indifferibili.
Di recente la S.C. di Cassazione ha, in parte, rivisto il precedente indirizzo affermando che:
"il dirigente il quale, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, non ne abbia fruito, ha diritto a un'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo messo nelle condizioni di esercitare il diritto in questione prima di tale cessazione, mediante un'adeguata informazione nonché, se del caso, invitandolo formalmente a farlo" (Cass. 2 luglio 2020, n. 13613). L'orientamento è stato ribadito con la sentenza n.
18140/2022, con cui la Suprema Corte afferma che il potere del dirigente – ivi compreso l'apicale - di organizzare autonomamente il godimento delle proprie ferie, pur se accompagnato da obblighi previsti dalla contrattazione collettiva di comunicazione al datore di lavoro della pianificazione delle attività e dei riposi, non comporta la perdita del diritto, alla cessazione del rapporto, di vedersi corrispondere l'indennità sostitutiva delle ferie “accumulate” negli anni, a meno che il datore di lavoro non dimostri di avere, in esercizio dei propri doveri di vigilanza ed indirizzo sul punto, formalmente invitato nel corso del rapporto di lavoro il dirigente a fruire delle ferie e di avere assicurato che l'organizzazione del lavoro e le esigenze del servizio cui il dirigente era preposto non fossero tali da impedire il loro godimento.
Nella pronuncia si evidenza che, in materia, dispiega decisiva influenza la normativa euro- unitaria (cfr. Corte di Giustizia 6 novembre 2018, Max-Planck) in cui si afferma che l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio (che all'art. 17 estende i propri effetti in tema di ferie anche ai dirigenti) e l'art. 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, devono essere interpretati nel senso che osta ai principi sovrannazionali euro-unitari una normativa nazionale in applicazione della quale se il lavoratore non ha chiesto, nel corso del periodo di riferimento, di poter esercitare il suo diritto alle ferie annuali retribuite, detto lavoratore perde, al termine di tale periodo, automaticamente, senza previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro, segnatamente con un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo, in condizione di esercitare questo diritto.
La Cassazione evidenzia in particolare che la Corte di Giustizia individua nel proprio ragionamento i seguenti tre cardini del giudizio di diritto demandato al giudice nazionale:
a) Necessità che il lavoratore sia invitato "se necessario formalmente" a fruire delle ferie e "nel contempo informandolo in modo accurato e in tempo utile... se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento" (punto 45);
pagina 5 di 11 b) Necessità di "evitare una situazione in cui l'onere di assicurarsi dell'esercizio effettivo del diritto alle ferie annuali retribuite sia interamente posto a carico del lavoratore"
(punto 43);
c) Non può aversi la perdita del diritto del lavoratore ove il datore "non sia in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto”.
I giudici di legittimità concludono, quindi, anche in conformità con quanto affermato dalla
Corte Costituzionale 6 maggio 2016, n. 95, che la perdita del diritto alla monetizzazione non può aversi allorquando il mancato godimento delle ferie sia incolpevole, non solo perché dovuto ad eventi imprevedibili non dovuti alla volontà del lavoratore, ma anche quando ad essere chiamata in causa sia la "capacità” organizzativa del datore di lavoro, nel senso che quest'ultima va esercitata in modo da assicurare che le ferie siano effettivamente godute nel corso del rapporto, quale diritto garantito dalla Carta fondamentale. In caso contrario, rientra nella nozione di causa non imputabile al lavoratore anche l'inadempimento del datore di lavoro ai propri obblighi organizzativi in materia.
Infine, hanno chiarito che spetta la monetizzazione delle ferie residue qualora il lavoratore che non sia stato in grado di fruire di quelle annuali a cui aveva diritto prima della cessazione del rapporto, in particolare perché era in congedo per malattia per l'intera durata o per una parte del periodo di riferimento e/o di un periodo di riporto (cfr., tra le altre, CGUE sentenza 29.11.2017, King, C-214/16).
Il più recente orientamento della S.C. di Cassazione è stato di recente ribadito dalla
Sentenza 29844/2022 così massimata: “Nell'ambito del lavoro pubblico privatizzato, il dirigente che, pur munito del potere di auto-organizzarsi le ferie, non sia collocato all'apice dell'ente pubblico e sia, quindi, sottoposto a poteri autorizzatori o comunque gerarchici degli organi di vertice dello stesso, non perde il diritto alle ferie, ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro, ove il mancato godimento dipenda dall'inadempimento degli obblighi organizzativi del datore di lavoro, sul quale, pertanto, grava l'onere di provare di avere esercitato la sua capacità organizzativa in modo da assicurare che le ferie effettivamente godute”.
I suddetti principi sono stati, quindi, ribaditi dalla S.C. con la sentenza n. 9877/2024 in cui i
Supremi giudici affermano che il potere di autodeterminazione delle ferie del dirigente non è assoluto, e non esonera comunque il datore di lavoro dall'obbligo di assicurarsi concretamente che il lavoratore sia posto in grado di fruire delle ferie: se ne deduce la non decisività del profilo in ordine all'esistenza di un potere di autodeterminazione delle ferie in capo al dirigente di struttura complessa, in quanto la perdita del diritto alle ferie, e pagina 6 di 11 alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro, può verificarsi solo nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie e di averlo avvisato che, nel caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato.
Tanto premesso, ai fini del riparto degli oneri probatori ex art. 2967 c.c., è bene rammentare che, in linea generale, grava sul lavoratore istante l'onere di provare di avere eseguito la prestazione oltre i limiti legalmente o contrattualmente previsti. In altri termini, il lavoratore deve provare unicamente di non avere goduto del riposo al lui spettante, ma non certo i motivi per i quali il datore di lavoro gli ha negato le ferie. Nel caso di specie, tuttavia, può dirsi pacifico, in quanto non specificamente contestato dal convenuto ai sensi dell'art. 115 c.p.c., che il ricorrente non ha usufruito di tutti i CP_1 giorni di ferie e di riposo per le festività soppresse e la festa del Santo Patrono maturati nel corso del rapporto di lavoro alle dipendenze dell'Ente locale, per cui l'unico accertamento demandato a questo giudicante attiene alla verifica delle cause. In altri termini, va stabilito se la mancata fruizione dei riposi annuali è dipesa da una libera scelta del Dott. ovvero se le concrete modalità di organizzazione del lavoro e le Parte_1 esigenze dei servizi a cui era preposto siano state tali da impedire l'esercizio del diritto.
Inoltre va accertato se, in ogni caso, il datore di lavoro ha invitato il dirigente a fruire dei riposti annualmente maturati, informandolo che la mancata fruizione in tempo utile ne avrebbe determinato la perdita.
Sempre in punto di distribuzione degli oneri probatori va, altresì, precisato che, come più volte chiarito dai giudici di legittimità, nel caso del cd dirigente apicale, ossia il dirigente che ha il potere di attribuirsi il periodo di ferie senza alcuna ingerenza da parte del datore di lavoro, questi deve provare di non avere potuto fruire del riposo a causa di necessità aziendali assolutamente eccezionali e obiettive con la precisazione che non è sufficiente allegare la mera programmazione delle assenze secondo un criterio di compatibilità con le esigenze aziendali
(Cass. 27971/2018; Cass. 23697/2017; Cass. 4920/2016). Solo in tal caso sorgerà il diritto all'indennità sostitutiva (Cass. 23697/2017 e più di recente Cass. 31509/2023).
L'art. 13 del TU 165/2001 come sostituito dal D.lgs. sulla Dirigenza pubblica dispone che:
(Rapporto di lavoro e qualifica dirigenziale). “1. La qualifica dirigenziale è unica. Ogni dirigente iscritto nei ruoli di cui all'articolo 13-bis, e in possesso dei requisiti previsti dalla legge, può ricoprire qualsiasi incarico dirigenziale. Gli articoli 16 e 17 si applicano a tutte le amministrazioni pubbliche”. L'art. 13 bis così dispone per quanto qui interessa: “Al Ruolo dei dirigenti locali sono iscritti i dirigenti, all'atto della prima assunzione a tempo indeterminato, da parte di una delle seguenti amministrazioni: enti locali di cui all'articolo
pagina 7 di 11 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, loro consorzi e associazioni, agenzie locali, enti pubblici non economici locali, ferma restando, per ogni tipologia di amministrazione, la natura pubblica non economica”.
Negli Enti locali la figura del dirigente apicale è rappresentata da quel dirigente, cui sono attribuiti compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa, controllo della legalità dell'azione amministrativa ed esercizio delle funzione rogante, che non può essere coordinato con altra figura di dirigente generale. Il dirigente apicale svolge ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti dell'Ente.
Va, quindi, stabilito, anche ai fini del riparto degli oneri probatori ex art. 2967 c.c., se l'odierno ricorrente rivestiva il ruolo di dirigente apicale dell'Ente comunale, o quanto meno era munito del potere di auto-organizzarsi le ferie, ovvero era sottoposto ai poteri autorizzatori o comunque gerarchici degli organi di vertice dello stesso.
Dai documenti in atti (doc da 1 a 8) risulta che:
Il Dott. è stato assunto alle dipendenze del con Parte_1 Controparte_1 decorrenza 12.01.2004 venendo inquadrato in organico con la qualifica funzionale di Dirigente con espresso riferimento all'art. 16 del CCNL Area Dirigenza
Comparto Regioni -Enti Locali del 10.04.1996;
Con Decreto del Sindaco del 9.01.2004 gli veniva assegnata, con la decorrenza di cui innanzi, la direzione della Sezione Pubblica Istruzione e cultura;
Il successivo 8.04.2004 veniva nominato Dirigente della Sezione Attività
Produttive reggente del Centro Sociale per Anziani fino alla elezione dei nuovi organismi con il compito di gestire il Centro e dirigere le operazioni elettorali;
Con determina del Commissario Straordinario del 3.02.2006, conseguente alle dimissioni del Sindaco p.t. e del Segretario Generale, in aggiunta alla direzione dei servizi già attribuiti, veniva nominato ad interim Dirigente della Segreteria
Generali e Affari Legali dell'Ente, con contestuale conferimento delle funzioni di
Vice Segretario Generale;
In data 28.10.2010 il Sindaco, oltre all'incarico di Dirigenza del Settore 3 -Sostegno alle imprese e attività commerciali- gli attribuiva anche l'incarico ad interim della
Dirigenza del Settore 6 -Affari Generali-;
Nel documento 7 vengono elencati una serie di finanziamenti ottenuti dal dal 2004 al 2012 che, secondo la prospettazione offerta dal Controparte_1 procuratore del ricorrente, sono stati erogati su progetti seguiti e portati a termine dal Dott. e che non include la proposta progettuale per la città Parte_1
pagina 8 di 11 metropolitana Roma-Pomezia e le indicazioni fornite dal Consiglio Comunale e pubblicate sul Gazzettino Europeo.
Dalla piana lettura dei “Moduli richiesta assenza del personale” (doc 9), risulta, altresì, che il dott. era dotato di autonomia decisionale nella determinazione delle proprie Parte_1 ferie, tant'è che la firma apposta in calce a detti documenti dopo la spunta della casella Si
Autorizza appartiene allo stesso dirigente. Nel dettaglio risulta che: Nel 2004 ha fruito di 9 giorni di congedo ordinario;
Nel 2005 ha fruito di 16 giorni di congedo ordinario;
Nel 2006 ha fruito di 18 giorni di congedo ordinario;
Nel 2007 ha fruito di 7 giorni di congedo ordinario;
Nel 2008 ha fruito di 17 giorni di congedo ordinario;
Nel 2009 ha fruito di 13 giorni di congedo ordinario;
Nel 2010 non ha fruito di giorni di congedo ordinario;
Nel
2011 ha fruito di 26 giorni di congedo ordinario;
Nel 2012 (fino alla cessazione del rapporto di lavoro) non ha fruito di giorni di congedo ordinario.
I testimoni esaminati nel corso del giudizio hanno riferito al riguardo quanto segue:
: “Sono dipendente del comune di dal 2002 inizialmente Testimone_1 CP_1 all'Ufficio UMA e adesso sono messo notificatore. Premetto che all'epoca lavoravo a stretto contatto con il ricorrente come suo impiegato di fiducia per cui confermo che all'incirca ogni mese tutti i dirigenti del comune, credo 4, si riunivano per concordare le ferie. Posso dire che all'esito della riunione consegnavo il foglio delle ferie del dirigente al Segretario comunale che credo si occupasse di redigere il prospetto ferie Parte_1 complessivo dei dirigenti. Non so dire se il prospetto redatto dal Segretario comunale venisse poi inviato al Sindaco. Posso tuttavia dire che è capitato che il dott. mi Parte_1 comunicava che non poteva andare in ferie per motivi di servizio”.
DI : “Ho collaborato con il da cui ho ricevuto una Tes_2 Tes_3 Controparte_1 serie di incarichi di natura tecnico-amministrativa (ad esempio supporto nell'archiviazione ottica dei documenti, coordinamento nel sistema informativo dei progetti territoriali, del
. Ho iniziato a collaborare con il nel 2007 e ho terminato la CP_1 CP_1 collaborazione nel 2012. Nel predetto arco temporale il dott. era dirigente Parte_1 dell'area delle Attività produttive ma ad interim, su incarico del sindaco dirigeva anche
l'ufficio ambiente, ma non so dire per quanto tempo, e i servizi cimiteriali, servizi trasporti ma anche in questo caso non saprei dire per quanto tempo. Posso però dire che dirigeva i predetti servizi anche per periodi tra loro concomitanti. Per quanto a mia conoscenza, la procedura che il dott. doveva seguire per usufruire delle ferie, implicava il Parte_1 coordinamento con gli altri dirigenti comunali ed in ogni caso doveva essere comunicata e autorizzata o dal Sindaco o dal Segretario comunale. Preciso che per svolgere la mia attività di consulenza occupavo una scrivania ubicata nel settore delle attività produttive e
pagina 9 di 11 mi recavo presso gli uffici comunali 2-3 volte a settimana. In queste occasioni, mi è capitato di consegnare, come cortesia, presso la segreteria all'epoca diretta dal dott.
, le domande di ferie del dott. . Per_1 Parte_1
Il resistente, invero, non contesta la produzione documentale di controparte, CP_1 purtuttavia sostiene che le funzioni svolte e i progetti seguiti dal dott. non gli Parte_1 hanno impedito di usufruire di ferie e riposi maturati negli anni. Non contesta, inoltre, che nel maggio del 2007 il ricorrente è stato sottoposto ad un intervento chirurgico per cui è stato a lungo assente dal lavoro per malattia, purtuttavia sostiene che, considerato che il rapporto di lavoro del è cessato ben 5 anni dopo dalla malattia, il Dirigente ben Parte_1 avrebbe potuto godere successivamente delle ferie e dei permessi come da contratto.
Afferma, quindi, che nel caso in esame opera il divieto di monetizzazione di cui all'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95/2012 conv. con modificazioni dalla L. n. 135/2012, che ha come ratio evidente il contenimento della spesa pubblica colpendo gli abusi dovuti all'eccessivo ricorso alla monetizzazione delle ferie non fruite, divieto posto anche dal CCNL del comparto del personale delle regioni-autonomie locali 1995 e dal CCNL del personale con qualifica dirigenziale 1996 che prevedono, anch'essi ,che le ferie non sono monetizzabili, salvo nelle ipotesi limitate previste (esigenze di servizio;
impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al dirigente).
Così riassunte le emergenze istruttorie, ed applicando i suesposti principi di diritto al caso che ci occupa, a parere del giudicante, l'assunto di parte ricorrente secondo cui è stato impossibilitato a fruire dei giorni di riposo annuali maturati nel corso del rapporto di lavoro, a causa della pluralità degli incarichi dirigenziali ricoperti, anche ad interim per la carenza della pianta organica comunale delle figure dirigenziali, ha trovato adeguato riscontro dal combinato risvolto probatorio degli elementi acquisiti al processo, limitatamente al periodo 2006-2012. Ed infatti, va opportunamente considerato che nel
2006 sia il Sindaco che il Segretario Comunale di rassegnavano le proprie CP_1 dimissioni e il dott. veniva nominato dal Commissario Straordinario, in aggiunta Parte_1 alla direzione dei servizi già allo stesso attribuiti, Dirigente della Segreteria Generali e
Affari Legali dell'Ente ad interim, con contestuale conferimento delle funzioni di Vice
Segretario Generale.
Inoltre, va considerato che il procuratore dell'Ente locale non ha provato, ed invero neppure dedotto, che il Sindaco e/o il Commissario Straordinario, nell'esercizio dei propri doveri di vigilanza ed indirizzo, abbiano formalmente invitato il Dirigente a fruire delle ferie maturate, assicurando una organizzazione dei servizi a cui egli era preposto in modo da non impedirgli il godimento dei riposti annuali. Ciò soprattutto in considerazione del pagina 10 di 11 fatto che con la lettera depositata presso gli uffici del Comune di il 24.04.2012, il CP_1 ricorrente chiedeva il pagamento dell'indennità sostitutiva delle “ferie maturate e non godute ragione per cui l'Ente, preso atto della circostanza, per non gravare di costi aggiuntivi il bilancio comunale, avrebbe dovuto porre il Dirigente in ferie forzate fino alla data della quiescenza.
In conclusione, il , in persona del pro-tempore, va condannato Controparte_1 CP_2
a corrispondere a la somma complessiva di € 48.708,21 oltre interessi Parte_1 sul capitale via via rivalutato dalla maturazione al saldo, riparametrati i conteggi allegati al ricorso al solo periodo 2006/2012, di cui: € 38.742,51 per ferie non godute;
€ 8.048,77 per festività soppresse;
€ 1.919,53 per la festività del Santo Patrono.
Per tutti i motivi esposti il ricorso è in parte fondato e merita di essere accolto nei limiti innanzi precisati.
Le spese di lite seguono la regola della soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dell'importo del credito accertato in giudizio, e distratte in favore dei procuratori del ricorrente che se ne dichiarano antistatari (art. 93 c.p.c.).
Velletri, 9 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Falcione
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