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Sentenza 12 dicembre 2024
Sentenza 12 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 12/12/2024, n. 5916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5916 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. 6056/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno - I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente rel.
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6056/2024 del Ruolo Generale, assunta in decisione all'udienza del
12 dicembre 2024
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Pastena
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Mariano Casciano C.F._2
RESISTENTE
NONCHE'
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusione delle parti, per entrambi i ricorrenti: come da atti e verbali di causa
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto.
1 R.G. 6056/2024
Premesso che le parti:
- hanno contratto matrimonio in data 13.12.1973 a PA (Sa), trascritto agli atti di matrimonio del predetto comune al n. 14 parte II serie A - anno 1973;
- dall'unione coniugale sono nati (13.12.1974), (28.08.1977) e Per_1 Per_2 Per_3
(27.09.1979);
- ha depositato in data 31.07.2024 ricorso per separazione giudiziale con Parte_1
contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso;
- si è costituito in data 05.11.2024 aderendo alla richiesta di separazione Controparte_1
alle condizioni di cui alla memoria;
- All'udienza del 12.12.2024 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto il seguente accordo in ordine alle condizioni di separazione: “vogliamo separarci. Dichiariamo di essere autonomi. Stabiliamo che la ricorrente continui ad abitare nella casa di Montecorvino
Pugliano ove sta vivendo all'attualità, mentre il resistente continuerà a vivere in Sicignano degli Alburni Contrada Piano Grasso. Dichiariamo di non aver null'altro a che pretendere”; ritenuto che le condizioni della separazione non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
considerato che
le parti hanno chiesto anche la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
rilevato che, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi-trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito dì note scritte - provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70; rimarcato che con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
2 R.G. 6056/2024
evidenziato sin da ora che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, 2°comma, c.p.c.: in tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis.51, 2° comma, c.p.c.; ricordato che la pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito;
visto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
DICHIARA la separazione tra i coniugi , nata a [...] il Parte_1
02.07.1952, C.F.: e , nato a [...] C.F._1 Controparte_1
Alburni (Sa) il 21.05.1948, C.F. ; C.F._2
OMOLOGA le condizioni della separazione dei predetti coniugi di cui al verbale di udienza del
12.12.2024;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria al PM per il visto e di seguito in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D d.p.r.
3.11.2000 n. 396 all'ufficiale dello stato civile del Comune di PA (atto n. 14 parte II serie A - anno 1973);
SPESE di lite al definitivo;
PROVVEDE come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del giudice relatore.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 12.12.2024.
Il Presidente Est.
dott.ssa Ilaria Bianchi
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno - I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente rel.
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6056/2024 del Ruolo Generale, assunta in decisione all'udienza del
12 dicembre 2024
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Pastena
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Mariano Casciano C.F._2
RESISTENTE
NONCHE'
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusione delle parti, per entrambi i ricorrenti: come da atti e verbali di causa
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto.
1 R.G. 6056/2024
Premesso che le parti:
- hanno contratto matrimonio in data 13.12.1973 a PA (Sa), trascritto agli atti di matrimonio del predetto comune al n. 14 parte II serie A - anno 1973;
- dall'unione coniugale sono nati (13.12.1974), (28.08.1977) e Per_1 Per_2 Per_3
(27.09.1979);
- ha depositato in data 31.07.2024 ricorso per separazione giudiziale con Parte_1
contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso;
- si è costituito in data 05.11.2024 aderendo alla richiesta di separazione Controparte_1
alle condizioni di cui alla memoria;
- All'udienza del 12.12.2024 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto il seguente accordo in ordine alle condizioni di separazione: “vogliamo separarci. Dichiariamo di essere autonomi. Stabiliamo che la ricorrente continui ad abitare nella casa di Montecorvino
Pugliano ove sta vivendo all'attualità, mentre il resistente continuerà a vivere in Sicignano degli Alburni Contrada Piano Grasso. Dichiariamo di non aver null'altro a che pretendere”; ritenuto che le condizioni della separazione non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
considerato che
le parti hanno chiesto anche la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
rilevato che, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi-trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito dì note scritte - provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70; rimarcato che con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
2 R.G. 6056/2024
evidenziato sin da ora che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, 2°comma, c.p.c.: in tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis.51, 2° comma, c.p.c.; ricordato che la pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito;
visto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
DICHIARA la separazione tra i coniugi , nata a [...] il Parte_1
02.07.1952, C.F.: e , nato a [...] C.F._1 Controparte_1
Alburni (Sa) il 21.05.1948, C.F. ; C.F._2
OMOLOGA le condizioni della separazione dei predetti coniugi di cui al verbale di udienza del
12.12.2024;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria al PM per il visto e di seguito in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D d.p.r.
3.11.2000 n. 396 all'ufficiale dello stato civile del Comune di PA (atto n. 14 parte II serie A - anno 1973);
SPESE di lite al definitivo;
PROVVEDE come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del giudice relatore.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 12.12.2024.
Il Presidente Est.
dott.ssa Ilaria Bianchi
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