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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 20/06/2025, n. 1827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1827 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2821/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati dott.ssa Marianna Galioto Presidente dott.ssa Rossella Milone Consigliere dott.ssa Emanuela Rizzi Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2821/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. e P. IVA ) e, per essa, Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 [...]
(C.F. e P. IVA ) in persona del Responsabile di Parte_2 P.IVA_3 P.IVA_2
Direzione General Counsel, rappresentata e difesa, come da delega in atti, dall'avv. Antonio Christian
Faggella Pellegrino ( ed elettivamente domiciliata presso il Email_1 suo studio in Milano, Via Correggio n. 43
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso, come da delega in atti, CP_1 C.F._1 dall'avv. Lucio Giannelli ( e dall'avv. Anna Gisotti Email_2
ed elettivamente domiciliata in Milano, P.zza Grandi n. 7 presso Email_3 lo studio dell'avv. Lucio Giannelli
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI per e, per essa, Parte_1 Parte_2 pagina 1 di 10 “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis, così giudicare:
In via preliminare
− Sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
Nel merito, in via principale:
− riformare la sentenza n. 7001/2023, pubblicata il 12/09/2023, Repert. n. 7653/2023 del 12/09/2023, emessa dal Tribunale di Milano a definizione della causa n. RG n. 39368/2022, nei termini prospettati dalla società deducente nel presente atto di citazione in appello e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 08/04/2022 (R.G. n. 14703/2022) pubblicato il 08/07/2022 e notificato il 08/09/2022, emesso dal Tribunale di Milano nei confronti del Sig. , e dichiararlo definitivamente CP_1 esecutivo e, attesa la titolarità del credito da parte della cessionaria che Controparte_2 ha fornito idonea prova documentale -, accertare e dichiarare la legittimazione ad agire di
[...]
Controparte_2
Nel merito, in via subordinata:
− - nella denegata, e non creduta, ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque il Sig. , al pagamento, in CP_1 favore di dell'importo di Euro 14.752,52, oltre interessi di mora da Controparte_2 calcolarsi al tasso legale, sulla sola quota capitale, dal dovuto al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio.
In ogni caso:
− dichiarare la vittoria di spese diritti e onorari di entrambi i gradi del giudizio in favore di
[...]
Controparte_2
In via istruttoria:
− Con riserva di ulteriormente dedurre, argomentare e produrre, nei termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c.
Il tutto con vittoria di spese e compenso legale del giudizio di primo grado e del presente grado di giudizio in favore dell'appellante ex D.M. 55/14; con condanna del Sig. alla eventuale CP_1 restituzione dell'importo medio tempore ricevuto dalla società esponente, oltre interessi e spese, in ottemperanza al provvedimento impugnato che condanna la società appellante al pagamento di €
4000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, Cpa e Iva. ”
pagina 2 di 10 per : CP_1
“Piaccia alla Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, così giudicare:
In via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dalla
[...]
quale AR della per carenza dei requisiti prescritti Parte_2 Controparte_2 dall'art.342 c.p.c.
Nel merito, in principalità, rigettare l'appello proposto dalla quale AR della Parte_2 [...]
confermando integralmente l'impugnata sentenza del Tribunale di Milano Controparte_2
n.7001/2023, accertato e ritenuto che la e la sua AR generale Controparte_2 [...] non sono titolari dei diritti ed obblighi inerenti il rapporto giuridico dedotto in Parte_2 giudizio, non essendo stata fornita la prova dell'invocata cessione di credito intercorsa con la
Parte_3
Nel merito, in via subordinata, rigettare l'appello proposto dalla quale AR della Parte_2 [...]
accertato e ritenuto che la invocata cessione di credito tra la Controparte_2 Controparte_2
e la anche qualora fosse stata formalizzata, non è opponibile al debitore
[...] Parte_3 ceduto sig. non essendogli stata ritualmente e correttamente comunicata. CP_1
Nel merito, in via ulteriormente subordinata, rigettare l'appello proposto dalla quale AR della Parte_2 [...]
accertato e ritenuto che nessuna pretesa può essere fondatamente avanzata nei Controparte_2 confronti del sig. in conseguenza e dipendenza del contratto di finanziamento stipulato CP_1 con la il 6 settembre 2017 poichè egli ha onorato puntualmente e in piena Parte_3 conformità alle obbligazioni contrattuali tutte le rate periodiche di rimborso del mutuo.
Nel merito, in ogni caso, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal sig. né alla né CP_1 Controparte_2 alla né alla per qualsiasi titolo, ragione o causa Parte_2 Parte_3 comunque inerente o conseguente i rapporti giuridici dedotti in giudizio.
In ogni caso con vittoria di compensi e spese, e con la condanna della appellante al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ai sensi dell'art.96 c.p.c., da liquidarsi in via equitativa secondo il prudente apprezzamento della Corte.
pagina 3 di 10 Si producono gli atti e documenti prodotti in primo grado e si chiede che vengano acquisiti d'ufficio il fascicolo del giudizio di primo grado e i verbali di udienza.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo n. 11287/2022, emesso su ricorso di e, per essa, la Parte_1
CP AR (di seguito, anche solo “ ”), il Tribunale di Milano aveva Parte_2 ingiunto a il pagamento di € 14.752,52, oltre interessi e spese della procedura. CP_1
Il credito azionato in sede monitoria era riferito al contratto di finanziamento n. 18063718, che il aveva sottoscritto con (di seguito anche solo “ ) in data 6/9/2017 CP_1 Parte_3 Pt_3 per l'importo capitale di € 15.000,00, da restituirsi in 60 rate mensili dell'importo di € 385,33 ciascuna.
Secondo la prospettazione di parte ricorrente, a far data dal 19/11/2019, aveva ceduto pro Pt_3
CP soluto il credito ad , cessione che, in data 11/1/2022 veniva regolarmente notificata al a CP_1 mezzo di raccomandata a/r, con contestuale intimazione di pagamento del debito residuo (cfr. docc. n.
4, 5 e 6 fascicolo monitorio). agiva ex art. 645 c.p.c., chiedendo la revoca del provvedimento monitorio sulla base dei CP_1 seguenti motivi: CP
- non aveva fornito la prova della titolarità del credito azionato. Ad avviso della difesa, le lettere prodotte sub doc. n. 4 del fascicolo monitorio erano prive di riferimenti, anche indiretti, al ed al contratto da lui sottoscritto, risultando piuttosto uno schema di accordo tra CP_1
CP ed finalizzato a regolare la cessione di numerosi altri crediti;
Pt_3
- la cessione non era comunque opponibile all'opponente, non essendogli stata regolarmente comunicata;
- in ogni caso, il aveva provveduto a pagare a tutte le rate del finanziamento. CP_1 Pt_3
CP
, costituitasi in giudizio, chiedeva il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Con riguardo alla prova della cessione, parte opposta, oltre ad evidenziare l'idoneità della documentazione prodotta in sede monitoria a suffragare la propria legittimazione attiva, produceva, ad ulteriore comprova, una copia dell'elenco dei rapporti ceduti, ove, in tesi, era chiaramente individuabile il credito vantato nei confronti dell'opponente.
All'esito del giudizio, il Tribunale di Milano, con sentenza n. 7001/2023 emessa ex art. 281sexies c.p.c. il 12/9/2023, così decideva:
-revoca il decreto ingiuntivo n. 11287/2022;
pagina 4 di 10 - respinge la domanda di Controparte_2
-condanna al pagamento in favore di delle spese del presente Controparte_2 CP_1 giudizio che si liquidano in complessivi € 4000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, Cpa e Iva. CP In particolare, il giudice di prime cure ha accertato che non aveva dimostrato la titolarità del credito azionato in sede monitoria, osservando che (cfr. sentenza, p 4):
- il contratto di cessione prodotto sub doc. n. 4 del fascicolo monitorio era privo di riferimenti al credito controverso, essendo oscurati tutti i rimandi all'ammontare dei crediti compresi nel portafoglio dei rapporti ceduti;
- la comunicazione con cui aveva informato il dell'avvenuta cessione (cfr. docc Pt_3 CP_1
CP nn.
5-6 fascicolo ) non consentiva di opinare diversamente: ad avviso del giudice di prime cure, “la dichiarazione della cedente relativa all'effettivo perfezionamento del contratto di cessione assume le vesti di una testimonianza scritta che, come noto, non trova spazio nel nostro ordinamento se non in casi eccezionali. Peraltro, ai sensi dell'art. 2721 co.1 c.c., è da ritenersi inammissibile la prova testimoniale per dimostrare l'esistenza del contratto di cessione di crediti oggetto del presente procedimento: né la qualità delle parti, la natura del contratto o le circostanze, inducono a superare tale disposizione come previsto dall'art 2721 co. 2 c.c., tenuto conto della natura bancaria dell'impresa cedente e della complessità del contratto, oltre che della rilevanza, tale da legittimare deroghe al diritto civile ordinario (in punto di opponibilità della cessione, essendo sufficiente la pubblicazione di un avviso in
Gazzetta ufficiale)”. Parimenti, la dichiarazione non poteva essere assimilata ad una confessione giudiziale: diversamente da quest'ultima, che ha ad oggetto una dichiarazione che la parte fa in ordine alla verità di fatti a sé sfavorevoli e favorevoli all'altra parte, essa “produce un effetto positivo per il cessionario stesso (che, per inciso, “ripete” la posizione giuridica soggettiva del cedente: col ché appare evidente che la confessione di quest'ultimo recherebbe vantaggio al dichiarante e al suo avente causa, anziché danneggiarli), ovvero quello di dimostrare la propria effettiva titolarità del credito. È pertanto evidente che una simile dichiarazione non possa essere assimilata ad una confessione in senso proprio; CP
- del tutto irrilevante doveva ritenersi il doc. n. 5 prodotto da , contenente l'elenco dei crediti ceduti (c.d. “annex”), essendo relativo ad una diversa operazione di cessione perfezionatasi tra CP (cedente – estranea al presente giudizio) ed (cessionaria). CP_3
pagina 5 di 10 CP
ha proposto appello, concludendo, in riforma della sentenza impugnata, per il rigetto dell'opposizione, con conferma del provvedimento monitorio opposto. CP Sono stati articolati due motivi di appello, con cui ha censurato la ritenuta mancanza di prova della propria titolarità del credito controverso e la condanna disposta a suo carico alla rifusione delle spese processuali del grado.
Da ultimo, parte appellante ha riproposto le difese svolte nel giudizio di opposizione con riguardo alla fondatezza nel merito della propria pretesa creditoria, rimaste assorbite nell'accertamento della carenza di titolarità del credito.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio concludendo per CP_1
l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. e, nel merito, per il suo rigetto in quanto infondato in CP fatto ed in diritto, con conferma della sentenza impugnata, oltre che per la condanna di ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
All'udienza di prima comparizione delle parti, celebrata il 13/3/2024, la causa è stata rinviata ex art. 352 c.p.c. all'udienza del 21/5/2025, con concessione dei termini perentori previsti dalla disposizione del codice di rito;
in quella sede, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, l'eccezione di inammissibilità dell'appello principale ex art. 342 c.p.c. svolta da
è infondata. CP_1
L'appello, infatti, risulta formulato in modo conforme ai canoni di specificità e analiticità previsti dalla disposizione del codice di rito, nella sua formulazione innovata dalla riforma introdotta dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. “Riforma Cartabia”), ossia in modo tale da consentire una precisa individuazione delle parti della sentenza nonché della sottesa ratio decidendi che parte appellante ha inteso devolvere al vaglio critico della Corte.
Tanto premesso, l'appello è infondato. CP Col primo motivo, ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto non provata la propria titolarità del credito controverso;
tale decisione sarebbe il frutto di un erroneo apprezzamento di tutta la documentazione in atti. In particolare, il contratto di cessione, letto congiuntamente all'elenco dei crediti ceduti prodotto sub doc. n. 5 – ove il rapporto per cui è causa è identificato con l'indicazione del numero di contratto –, dimostra, in tesi, la presenza del credito CP azionato tra i rapporti in cui è succeduta a Né può disconoscersi la rilevanza di tale Pt_3 documento, come invece fatto dal Tribunale, sull'assunto per cui attenga ad una diversa operazione di pagina 6 di 10 cessione, che ha coinvolto la : tale rilievo, infatti, trascurerebbe che nel contratto prodotto, CP_3 oltre ad esservi l'indicazione dei crediti oggetto di cessione, è altresì precisata la relazione tra Pt_3
e dando atto che la cessione veniva eseguita dalla prima in nome e per conto della CP_3 seconda, come risulta dal contratto di servicing di cui all'allegato F del contratto stesso, prodotto in giudizio sub doc. n. 8.
La doglianza non può avere seguito, trovando conferma la sentenza di primo grado, di cui questo
Collegio condivide gli esiti, ma non le premesse.
Secondo la prospettazione offerta dalla parte appellante sin dal giudizio di opposizione, i fatti retrostanti il presente contenzioso possono essere così descritti:
- originaria titolare del credito controverso, nel 2018 concludeva un contratto di Pt_3 servicing con (di seguito anche solo ”), ove si conveniva che, alla data CP_3 CP_3 della sua sottoscrizione, sarebbe stato stipulato un separato contratto di cessione pro soluto di un portafoglio di crediti di titolarità di tra cui era compreso quello nei confronti del Pt_3
Nella stessa sede, la medesima veniva incaricata di svolgere, in nome e per CP_1 Pt_3 conto di , tutte le attività di gestione dei crediti, comprese eventuali operazioni di CP_3 cessione che risultassero convenienti;
CP
- in data 14/11/2019, veniva siglato un contratto di cessione tra ed , con effetto a Pt_3 partire dal 19/11/2019, ove si conveniva, tra gli altri, la cessione in favore della società appellante di un portafoglio crediti, identificati come “crediti Quarzo”, asseritamente comprensivi del credito controverso;
- quest'ultima cessione è stata regolarmente comunicata al sia da parte di (per CP_1 Pt_3
CP conto di ) che da parte di . CP_3
Tale ricostruzione non trova tuttavia il conforto dell'istruttoria. CP Ed invero, ha prodotto in giudizio la seguente documentazione:
- tre comunicazioni, aventi tutte come oggetto “Contratto di Servicing – Proposta”, scambiate tra e TH Service s.p.a. (che, verosimilmente, è un'altra società coinvolta nel Pt_3 CP_3 contratto di servicing) – rispettivamente del 15/2/2016, del 6/2/2017 e del 5/10/2018 – ognuna delle quali reca il testo parziale della proposta del contratto di servicing e, in calce, dei tratti manoscritti astrattamente assimilabili a sottoscrizioni in forma di sigla (doc. n. 8): Ifis, tuttavia, nulla specifica sul punto, tacendo sia in ordine alla loro natura sia ai soggetti cui, eventualmente, potrebbero essere riconducibili;
pagina 7 di 10 CP
- il contratto di cessione del 14/11/2019 stipulato da e da , ove è stato convenuto che Pt_3
i ” venivano ceduti da “a nome e per conto della Parte_4 Pt_3 Parte_5
[…]in forza dei poteri (Allegato F) da questa conferiti alla ED [id est: , quale Pt_3 suo servicer in relazione ai crediti , che aveva in precedente acquistato dalla ED CP_3
[id est: Compass]” (doc. n. 4).
- un elenco recante il “Tabulato di Dettaglio Contratto di compravendita di crediti stipulato in data 14/11/2019 fra in qualità di cedente ed in qualità di cessionaria”, CP_3 Controparte_2 ove figura il nominativo di , contraddistinto dal numero del contratto di mutuo CP_1
(18063718) – cfr. doc. n. 5.
Ad avviso della Corte, non è revocabile in dubbio come il carteggio appena descritto offra il certo CP riscontro soltanto di un'operazione di cessione tra (per conto di ) ed , suggellata dal Pt_3 CP_3 contratto sottoscritto il 14/11/2019; d'altra parte, non restituisce invece alcuna evidenza certa dell'avvenuto perfezionamento della prima cessione, in forza della quale sarebbe succeduta CP_3
CP nella titolarità del rapporto controverso. Invero, come si è visto, ciò che ha prodotto a tal proposito sono soltanto tre proposte di altrettanti contratti di servicing, ma non è in questa sede noto se siano state accettate, fatta eccezione per la proposta del 15/2/2016; nel testo di quella comunicazione si legge infatti: “abbiamo ricevuto la Vostra proposta di Contratto di Servicing che trascriviamo qui di seguito in segno di piena ed incondizionata accettazione”.
Ma quel che più rileva, ad avviso di questo Collegio, è l'assenza in atti di qualsiasi riscontro della contestuale sottoscrizione dei contratti di cessione cui le proposte fanno riferimento.
L'appellante sostiene che, in realtà, questa prova si trarrebbe dal doc. n. 8, che rappresenterebbe
“L'Allegato F” del contratto di cessione del novembre 2019. In effetti, rileva la Corte, nell'elenco degli allegati riportato in calce al contratto del 14/11/2019, si legge: “Allegato F: Contratti di servicing del
15/2/2016, 6/2/2017 e 5/10/2018”. Tuttavia, quello che viene prodotto come documento n. 8, come si è avuto modo di constatare, non è l'insieme dei contratti veri e propri, bensì soltanto il testo delle relative proposte scambiate tra le parti, di cui una soltanto (quella del febbraio 2016) reca la relativa accettazione.
D'altra parte, la soluzione non sarebbe diversa ove si volesse ritenere diversamente, e cioè che tutti quelli prodotti come doc. n. 8 corrispondano agli accordi definitivi di servicing tra e : Pt_3 CP_3 anche in questo caso, invero, continuerebbe a mancare la prova che, contestualmente alla stipula del contratto di servicing del 5/10/2018 (la sola occasione in cui il credito controverso poteva essere pagina 8 di 10 ceduto, considerato che sia nel febbraio 2016 sia nel febbraio 2017 il contratto di finanziamento per cui
è causa non era stato ancora stipulato), abbia ceduto a un portafoglio di crediti Pt_3 CP_3 comprensivo di quello vantato nei confronti dell'appellato nessuno dei documenti CP_1
CP prodotti è, infatti, idoneo a restituire un simile riscontro, neppure il doc. n. 5 prodotto da nel giudizio di opposizione.
Trattasi di un elenco recante il “Tabulato di Dettaglio Contratto di compravendita di crediti stipulato in data 14/11/2019 fra in qualità di cedente ed in qualità di cessionaria”, ove CP_3 Controparte_2 figura il nominativo di contraddistinto dal numero del contratto di mutuo (18063718) da CP_1 lui sottoscritto – cfr. doc. n. 5.
Invero, tale documento, diversamente da quanto auspicato dall'appellante, attesta soltanto che la CP posizione del rientrasse tra quelle che in data 14/11/2019 ha ceduto ad , ma non che CP_1 CP_3 il credito vantato nei confronti dell'appellato sia stato precedentemente ceduto da a in Pt_3 CP_3 occasione della stipula del contratto di servicing.
In definitiva, non vi sono riscontri documentali dell'operazione di cessione che ha condotto CP_3
a divenire titolare del credito prima vantato da nei confronti dell'odierno appellato: detto
[...] Pt_3 altrimenti, non è stata offerta la prova della prima delle due cessioni che hanno interessato il credito CP controverso, prova di cui era ad essere onerata ex art. 2697 c.c., in quanto circostanza attinente alla propria titolarità del diritto fatto valere e, quindi, ad un elemento costitutivo della domanda azionata in sede monitoria.
Conclusivamente, per tutte le suesposte ragioni, l'appello deve essere respinto e la sentenza di primo grado confermata, pur se con diversa motivazione. CP La trattazione del secondo motivo di appello, ove ha chiesto la riforma del capo della sentenza di primo grado recante la condanna alla rifusione delle spese di lite disposta a sua carico, resta assorbita nell'esito dell'impugnazione, cui segue la regolamentazione secondo soccombenza anche delle spese del presente appello.
La liquidazione avviene nella misura di cui in dispositivo, determinata facendo applicazione dei parametri medi dello scaglione di riferimento (da € 5.201 a € 26.000), come previsti dal DM 149/2022, avuto riguardo al valore della controversia introdotta in appello (valore indicato in € 14.725,52), alle questioni affrontate ed all'attività di difesa prestata.
La Corte ritiene inoltre di non dare corso alla condanna dell'appellante al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., oggetto di espressa domanda della parte appellata. Invero, considerata la condotta processuale pagina 9 di 10 CP tenuta da nell'odierno giudizio, non si ravvisano né i presupposti soggettivi della condanna – da identificarsi nella malafede e nella colpa grave del soggetto soccombente, secondo l'indirizzo interpretativo espresso sul punto dalla giurisprudenza di legittimità – né, parimenti, gli estremi dell'abuso del diritto e, in particolare, “della "potestas agendi" con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato” (Cfr. Cass. ss. uu. 22405/2018 e Cass. sez. lav. n. 3830/2021).
Il disposto rigetto di tale domanda, in ogni caso, non incide sulla soccombenza come sopra individuata ai fini della regolamentazione delle spese del presente grado del giudizio.
Infine, sussistono, per l'appellante, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e, per essa, Controparte_2 [...] nei confronti di avverso la sentenza n. 7001/2023 del Tribunale di Parte_2 CP_1
Milano pubblicata il 12/9/2023:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna parte appellante alla rifusione in favore della parte appellata delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 3.966,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del
15% e oltre accessori di legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1, quater, del DPR n. 115/2002, così come modificato dall'art 1 comma 17 L. 228/2012.
Così deciso in Milano, il 21/5/2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Emanuela Rizzi Marianna Galioto
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati dott.ssa Marianna Galioto Presidente dott.ssa Rossella Milone Consigliere dott.ssa Emanuela Rizzi Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2821/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. e P. IVA ) e, per essa, Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 [...]
(C.F. e P. IVA ) in persona del Responsabile di Parte_2 P.IVA_3 P.IVA_2
Direzione General Counsel, rappresentata e difesa, come da delega in atti, dall'avv. Antonio Christian
Faggella Pellegrino ( ed elettivamente domiciliata presso il Email_1 suo studio in Milano, Via Correggio n. 43
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso, come da delega in atti, CP_1 C.F._1 dall'avv. Lucio Giannelli ( e dall'avv. Anna Gisotti Email_2
ed elettivamente domiciliata in Milano, P.zza Grandi n. 7 presso Email_3 lo studio dell'avv. Lucio Giannelli
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI per e, per essa, Parte_1 Parte_2 pagina 1 di 10 “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis, così giudicare:
In via preliminare
− Sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
Nel merito, in via principale:
− riformare la sentenza n. 7001/2023, pubblicata il 12/09/2023, Repert. n. 7653/2023 del 12/09/2023, emessa dal Tribunale di Milano a definizione della causa n. RG n. 39368/2022, nei termini prospettati dalla società deducente nel presente atto di citazione in appello e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 08/04/2022 (R.G. n. 14703/2022) pubblicato il 08/07/2022 e notificato il 08/09/2022, emesso dal Tribunale di Milano nei confronti del Sig. , e dichiararlo definitivamente CP_1 esecutivo e, attesa la titolarità del credito da parte della cessionaria che Controparte_2 ha fornito idonea prova documentale -, accertare e dichiarare la legittimazione ad agire di
[...]
Controparte_2
Nel merito, in via subordinata:
− - nella denegata, e non creduta, ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque il Sig. , al pagamento, in CP_1 favore di dell'importo di Euro 14.752,52, oltre interessi di mora da Controparte_2 calcolarsi al tasso legale, sulla sola quota capitale, dal dovuto al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio.
In ogni caso:
− dichiarare la vittoria di spese diritti e onorari di entrambi i gradi del giudizio in favore di
[...]
Controparte_2
In via istruttoria:
− Con riserva di ulteriormente dedurre, argomentare e produrre, nei termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c.
Il tutto con vittoria di spese e compenso legale del giudizio di primo grado e del presente grado di giudizio in favore dell'appellante ex D.M. 55/14; con condanna del Sig. alla eventuale CP_1 restituzione dell'importo medio tempore ricevuto dalla società esponente, oltre interessi e spese, in ottemperanza al provvedimento impugnato che condanna la società appellante al pagamento di €
4000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, Cpa e Iva. ”
pagina 2 di 10 per : CP_1
“Piaccia alla Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, così giudicare:
In via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dalla
[...]
quale AR della per carenza dei requisiti prescritti Parte_2 Controparte_2 dall'art.342 c.p.c.
Nel merito, in principalità, rigettare l'appello proposto dalla quale AR della Parte_2 [...]
confermando integralmente l'impugnata sentenza del Tribunale di Milano Controparte_2
n.7001/2023, accertato e ritenuto che la e la sua AR generale Controparte_2 [...] non sono titolari dei diritti ed obblighi inerenti il rapporto giuridico dedotto in Parte_2 giudizio, non essendo stata fornita la prova dell'invocata cessione di credito intercorsa con la
Parte_3
Nel merito, in via subordinata, rigettare l'appello proposto dalla quale AR della Parte_2 [...]
accertato e ritenuto che la invocata cessione di credito tra la Controparte_2 Controparte_2
e la anche qualora fosse stata formalizzata, non è opponibile al debitore
[...] Parte_3 ceduto sig. non essendogli stata ritualmente e correttamente comunicata. CP_1
Nel merito, in via ulteriormente subordinata, rigettare l'appello proposto dalla quale AR della Parte_2 [...]
accertato e ritenuto che nessuna pretesa può essere fondatamente avanzata nei Controparte_2 confronti del sig. in conseguenza e dipendenza del contratto di finanziamento stipulato CP_1 con la il 6 settembre 2017 poichè egli ha onorato puntualmente e in piena Parte_3 conformità alle obbligazioni contrattuali tutte le rate periodiche di rimborso del mutuo.
Nel merito, in ogni caso, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal sig. né alla né CP_1 Controparte_2 alla né alla per qualsiasi titolo, ragione o causa Parte_2 Parte_3 comunque inerente o conseguente i rapporti giuridici dedotti in giudizio.
In ogni caso con vittoria di compensi e spese, e con la condanna della appellante al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ai sensi dell'art.96 c.p.c., da liquidarsi in via equitativa secondo il prudente apprezzamento della Corte.
pagina 3 di 10 Si producono gli atti e documenti prodotti in primo grado e si chiede che vengano acquisiti d'ufficio il fascicolo del giudizio di primo grado e i verbali di udienza.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo n. 11287/2022, emesso su ricorso di e, per essa, la Parte_1
CP AR (di seguito, anche solo “ ”), il Tribunale di Milano aveva Parte_2 ingiunto a il pagamento di € 14.752,52, oltre interessi e spese della procedura. CP_1
Il credito azionato in sede monitoria era riferito al contratto di finanziamento n. 18063718, che il aveva sottoscritto con (di seguito anche solo “ ) in data 6/9/2017 CP_1 Parte_3 Pt_3 per l'importo capitale di € 15.000,00, da restituirsi in 60 rate mensili dell'importo di € 385,33 ciascuna.
Secondo la prospettazione di parte ricorrente, a far data dal 19/11/2019, aveva ceduto pro Pt_3
CP soluto il credito ad , cessione che, in data 11/1/2022 veniva regolarmente notificata al a CP_1 mezzo di raccomandata a/r, con contestuale intimazione di pagamento del debito residuo (cfr. docc. n.
4, 5 e 6 fascicolo monitorio). agiva ex art. 645 c.p.c., chiedendo la revoca del provvedimento monitorio sulla base dei CP_1 seguenti motivi: CP
- non aveva fornito la prova della titolarità del credito azionato. Ad avviso della difesa, le lettere prodotte sub doc. n. 4 del fascicolo monitorio erano prive di riferimenti, anche indiretti, al ed al contratto da lui sottoscritto, risultando piuttosto uno schema di accordo tra CP_1
CP ed finalizzato a regolare la cessione di numerosi altri crediti;
Pt_3
- la cessione non era comunque opponibile all'opponente, non essendogli stata regolarmente comunicata;
- in ogni caso, il aveva provveduto a pagare a tutte le rate del finanziamento. CP_1 Pt_3
CP
, costituitasi in giudizio, chiedeva il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Con riguardo alla prova della cessione, parte opposta, oltre ad evidenziare l'idoneità della documentazione prodotta in sede monitoria a suffragare la propria legittimazione attiva, produceva, ad ulteriore comprova, una copia dell'elenco dei rapporti ceduti, ove, in tesi, era chiaramente individuabile il credito vantato nei confronti dell'opponente.
All'esito del giudizio, il Tribunale di Milano, con sentenza n. 7001/2023 emessa ex art. 281sexies c.p.c. il 12/9/2023, così decideva:
-revoca il decreto ingiuntivo n. 11287/2022;
pagina 4 di 10 - respinge la domanda di Controparte_2
-condanna al pagamento in favore di delle spese del presente Controparte_2 CP_1 giudizio che si liquidano in complessivi € 4000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, Cpa e Iva. CP In particolare, il giudice di prime cure ha accertato che non aveva dimostrato la titolarità del credito azionato in sede monitoria, osservando che (cfr. sentenza, p 4):
- il contratto di cessione prodotto sub doc. n. 4 del fascicolo monitorio era privo di riferimenti al credito controverso, essendo oscurati tutti i rimandi all'ammontare dei crediti compresi nel portafoglio dei rapporti ceduti;
- la comunicazione con cui aveva informato il dell'avvenuta cessione (cfr. docc Pt_3 CP_1
CP nn.
5-6 fascicolo ) non consentiva di opinare diversamente: ad avviso del giudice di prime cure, “la dichiarazione della cedente relativa all'effettivo perfezionamento del contratto di cessione assume le vesti di una testimonianza scritta che, come noto, non trova spazio nel nostro ordinamento se non in casi eccezionali. Peraltro, ai sensi dell'art. 2721 co.1 c.c., è da ritenersi inammissibile la prova testimoniale per dimostrare l'esistenza del contratto di cessione di crediti oggetto del presente procedimento: né la qualità delle parti, la natura del contratto o le circostanze, inducono a superare tale disposizione come previsto dall'art 2721 co. 2 c.c., tenuto conto della natura bancaria dell'impresa cedente e della complessità del contratto, oltre che della rilevanza, tale da legittimare deroghe al diritto civile ordinario (in punto di opponibilità della cessione, essendo sufficiente la pubblicazione di un avviso in
Gazzetta ufficiale)”. Parimenti, la dichiarazione non poteva essere assimilata ad una confessione giudiziale: diversamente da quest'ultima, che ha ad oggetto una dichiarazione che la parte fa in ordine alla verità di fatti a sé sfavorevoli e favorevoli all'altra parte, essa “produce un effetto positivo per il cessionario stesso (che, per inciso, “ripete” la posizione giuridica soggettiva del cedente: col ché appare evidente che la confessione di quest'ultimo recherebbe vantaggio al dichiarante e al suo avente causa, anziché danneggiarli), ovvero quello di dimostrare la propria effettiva titolarità del credito. È pertanto evidente che una simile dichiarazione non possa essere assimilata ad una confessione in senso proprio; CP
- del tutto irrilevante doveva ritenersi il doc. n. 5 prodotto da , contenente l'elenco dei crediti ceduti (c.d. “annex”), essendo relativo ad una diversa operazione di cessione perfezionatasi tra CP (cedente – estranea al presente giudizio) ed (cessionaria). CP_3
pagina 5 di 10 CP
ha proposto appello, concludendo, in riforma della sentenza impugnata, per il rigetto dell'opposizione, con conferma del provvedimento monitorio opposto. CP Sono stati articolati due motivi di appello, con cui ha censurato la ritenuta mancanza di prova della propria titolarità del credito controverso e la condanna disposta a suo carico alla rifusione delle spese processuali del grado.
Da ultimo, parte appellante ha riproposto le difese svolte nel giudizio di opposizione con riguardo alla fondatezza nel merito della propria pretesa creditoria, rimaste assorbite nell'accertamento della carenza di titolarità del credito.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio concludendo per CP_1
l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. e, nel merito, per il suo rigetto in quanto infondato in CP fatto ed in diritto, con conferma della sentenza impugnata, oltre che per la condanna di ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
All'udienza di prima comparizione delle parti, celebrata il 13/3/2024, la causa è stata rinviata ex art. 352 c.p.c. all'udienza del 21/5/2025, con concessione dei termini perentori previsti dalla disposizione del codice di rito;
in quella sede, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, l'eccezione di inammissibilità dell'appello principale ex art. 342 c.p.c. svolta da
è infondata. CP_1
L'appello, infatti, risulta formulato in modo conforme ai canoni di specificità e analiticità previsti dalla disposizione del codice di rito, nella sua formulazione innovata dalla riforma introdotta dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. “Riforma Cartabia”), ossia in modo tale da consentire una precisa individuazione delle parti della sentenza nonché della sottesa ratio decidendi che parte appellante ha inteso devolvere al vaglio critico della Corte.
Tanto premesso, l'appello è infondato. CP Col primo motivo, ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto non provata la propria titolarità del credito controverso;
tale decisione sarebbe il frutto di un erroneo apprezzamento di tutta la documentazione in atti. In particolare, il contratto di cessione, letto congiuntamente all'elenco dei crediti ceduti prodotto sub doc. n. 5 – ove il rapporto per cui è causa è identificato con l'indicazione del numero di contratto –, dimostra, in tesi, la presenza del credito CP azionato tra i rapporti in cui è succeduta a Né può disconoscersi la rilevanza di tale Pt_3 documento, come invece fatto dal Tribunale, sull'assunto per cui attenga ad una diversa operazione di pagina 6 di 10 cessione, che ha coinvolto la : tale rilievo, infatti, trascurerebbe che nel contratto prodotto, CP_3 oltre ad esservi l'indicazione dei crediti oggetto di cessione, è altresì precisata la relazione tra Pt_3
e dando atto che la cessione veniva eseguita dalla prima in nome e per conto della CP_3 seconda, come risulta dal contratto di servicing di cui all'allegato F del contratto stesso, prodotto in giudizio sub doc. n. 8.
La doglianza non può avere seguito, trovando conferma la sentenza di primo grado, di cui questo
Collegio condivide gli esiti, ma non le premesse.
Secondo la prospettazione offerta dalla parte appellante sin dal giudizio di opposizione, i fatti retrostanti il presente contenzioso possono essere così descritti:
- originaria titolare del credito controverso, nel 2018 concludeva un contratto di Pt_3 servicing con (di seguito anche solo ”), ove si conveniva che, alla data CP_3 CP_3 della sua sottoscrizione, sarebbe stato stipulato un separato contratto di cessione pro soluto di un portafoglio di crediti di titolarità di tra cui era compreso quello nei confronti del Pt_3
Nella stessa sede, la medesima veniva incaricata di svolgere, in nome e per CP_1 Pt_3 conto di , tutte le attività di gestione dei crediti, comprese eventuali operazioni di CP_3 cessione che risultassero convenienti;
CP
- in data 14/11/2019, veniva siglato un contratto di cessione tra ed , con effetto a Pt_3 partire dal 19/11/2019, ove si conveniva, tra gli altri, la cessione in favore della società appellante di un portafoglio crediti, identificati come “crediti Quarzo”, asseritamente comprensivi del credito controverso;
- quest'ultima cessione è stata regolarmente comunicata al sia da parte di (per CP_1 Pt_3
CP conto di ) che da parte di . CP_3
Tale ricostruzione non trova tuttavia il conforto dell'istruttoria. CP Ed invero, ha prodotto in giudizio la seguente documentazione:
- tre comunicazioni, aventi tutte come oggetto “Contratto di Servicing – Proposta”, scambiate tra e TH Service s.p.a. (che, verosimilmente, è un'altra società coinvolta nel Pt_3 CP_3 contratto di servicing) – rispettivamente del 15/2/2016, del 6/2/2017 e del 5/10/2018 – ognuna delle quali reca il testo parziale della proposta del contratto di servicing e, in calce, dei tratti manoscritti astrattamente assimilabili a sottoscrizioni in forma di sigla (doc. n. 8): Ifis, tuttavia, nulla specifica sul punto, tacendo sia in ordine alla loro natura sia ai soggetti cui, eventualmente, potrebbero essere riconducibili;
pagina 7 di 10 CP
- il contratto di cessione del 14/11/2019 stipulato da e da , ove è stato convenuto che Pt_3
i ” venivano ceduti da “a nome e per conto della Parte_4 Pt_3 Parte_5
[…]in forza dei poteri (Allegato F) da questa conferiti alla ED [id est: , quale Pt_3 suo servicer in relazione ai crediti , che aveva in precedente acquistato dalla ED CP_3
[id est: Compass]” (doc. n. 4).
- un elenco recante il “Tabulato di Dettaglio Contratto di compravendita di crediti stipulato in data 14/11/2019 fra in qualità di cedente ed in qualità di cessionaria”, CP_3 Controparte_2 ove figura il nominativo di , contraddistinto dal numero del contratto di mutuo CP_1
(18063718) – cfr. doc. n. 5.
Ad avviso della Corte, non è revocabile in dubbio come il carteggio appena descritto offra il certo CP riscontro soltanto di un'operazione di cessione tra (per conto di ) ed , suggellata dal Pt_3 CP_3 contratto sottoscritto il 14/11/2019; d'altra parte, non restituisce invece alcuna evidenza certa dell'avvenuto perfezionamento della prima cessione, in forza della quale sarebbe succeduta CP_3
CP nella titolarità del rapporto controverso. Invero, come si è visto, ciò che ha prodotto a tal proposito sono soltanto tre proposte di altrettanti contratti di servicing, ma non è in questa sede noto se siano state accettate, fatta eccezione per la proposta del 15/2/2016; nel testo di quella comunicazione si legge infatti: “abbiamo ricevuto la Vostra proposta di Contratto di Servicing che trascriviamo qui di seguito in segno di piena ed incondizionata accettazione”.
Ma quel che più rileva, ad avviso di questo Collegio, è l'assenza in atti di qualsiasi riscontro della contestuale sottoscrizione dei contratti di cessione cui le proposte fanno riferimento.
L'appellante sostiene che, in realtà, questa prova si trarrebbe dal doc. n. 8, che rappresenterebbe
“L'Allegato F” del contratto di cessione del novembre 2019. In effetti, rileva la Corte, nell'elenco degli allegati riportato in calce al contratto del 14/11/2019, si legge: “Allegato F: Contratti di servicing del
15/2/2016, 6/2/2017 e 5/10/2018”. Tuttavia, quello che viene prodotto come documento n. 8, come si è avuto modo di constatare, non è l'insieme dei contratti veri e propri, bensì soltanto il testo delle relative proposte scambiate tra le parti, di cui una soltanto (quella del febbraio 2016) reca la relativa accettazione.
D'altra parte, la soluzione non sarebbe diversa ove si volesse ritenere diversamente, e cioè che tutti quelli prodotti come doc. n. 8 corrispondano agli accordi definitivi di servicing tra e : Pt_3 CP_3 anche in questo caso, invero, continuerebbe a mancare la prova che, contestualmente alla stipula del contratto di servicing del 5/10/2018 (la sola occasione in cui il credito controverso poteva essere pagina 8 di 10 ceduto, considerato che sia nel febbraio 2016 sia nel febbraio 2017 il contratto di finanziamento per cui
è causa non era stato ancora stipulato), abbia ceduto a un portafoglio di crediti Pt_3 CP_3 comprensivo di quello vantato nei confronti dell'appellato nessuno dei documenti CP_1
CP prodotti è, infatti, idoneo a restituire un simile riscontro, neppure il doc. n. 5 prodotto da nel giudizio di opposizione.
Trattasi di un elenco recante il “Tabulato di Dettaglio Contratto di compravendita di crediti stipulato in data 14/11/2019 fra in qualità di cedente ed in qualità di cessionaria”, ove CP_3 Controparte_2 figura il nominativo di contraddistinto dal numero del contratto di mutuo (18063718) da CP_1 lui sottoscritto – cfr. doc. n. 5.
Invero, tale documento, diversamente da quanto auspicato dall'appellante, attesta soltanto che la CP posizione del rientrasse tra quelle che in data 14/11/2019 ha ceduto ad , ma non che CP_1 CP_3 il credito vantato nei confronti dell'appellato sia stato precedentemente ceduto da a in Pt_3 CP_3 occasione della stipula del contratto di servicing.
In definitiva, non vi sono riscontri documentali dell'operazione di cessione che ha condotto CP_3
a divenire titolare del credito prima vantato da nei confronti dell'odierno appellato: detto
[...] Pt_3 altrimenti, non è stata offerta la prova della prima delle due cessioni che hanno interessato il credito CP controverso, prova di cui era ad essere onerata ex art. 2697 c.c., in quanto circostanza attinente alla propria titolarità del diritto fatto valere e, quindi, ad un elemento costitutivo della domanda azionata in sede monitoria.
Conclusivamente, per tutte le suesposte ragioni, l'appello deve essere respinto e la sentenza di primo grado confermata, pur se con diversa motivazione. CP La trattazione del secondo motivo di appello, ove ha chiesto la riforma del capo della sentenza di primo grado recante la condanna alla rifusione delle spese di lite disposta a sua carico, resta assorbita nell'esito dell'impugnazione, cui segue la regolamentazione secondo soccombenza anche delle spese del presente appello.
La liquidazione avviene nella misura di cui in dispositivo, determinata facendo applicazione dei parametri medi dello scaglione di riferimento (da € 5.201 a € 26.000), come previsti dal DM 149/2022, avuto riguardo al valore della controversia introdotta in appello (valore indicato in € 14.725,52), alle questioni affrontate ed all'attività di difesa prestata.
La Corte ritiene inoltre di non dare corso alla condanna dell'appellante al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., oggetto di espressa domanda della parte appellata. Invero, considerata la condotta processuale pagina 9 di 10 CP tenuta da nell'odierno giudizio, non si ravvisano né i presupposti soggettivi della condanna – da identificarsi nella malafede e nella colpa grave del soggetto soccombente, secondo l'indirizzo interpretativo espresso sul punto dalla giurisprudenza di legittimità – né, parimenti, gli estremi dell'abuso del diritto e, in particolare, “della "potestas agendi" con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato” (Cfr. Cass. ss. uu. 22405/2018 e Cass. sez. lav. n. 3830/2021).
Il disposto rigetto di tale domanda, in ogni caso, non incide sulla soccombenza come sopra individuata ai fini della regolamentazione delle spese del presente grado del giudizio.
Infine, sussistono, per l'appellante, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e, per essa, Controparte_2 [...] nei confronti di avverso la sentenza n. 7001/2023 del Tribunale di Parte_2 CP_1
Milano pubblicata il 12/9/2023:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna parte appellante alla rifusione in favore della parte appellata delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 3.966,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del
15% e oltre accessori di legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1, quater, del DPR n. 115/2002, così come modificato dall'art 1 comma 17 L. 228/2012.
Così deciso in Milano, il 21/5/2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Emanuela Rizzi Marianna Galioto
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