Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 14/01/2025, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della Dott. FLORA
SCELZA, in data 14 gennaio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r. g. 3267/2023
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Nicoletta Correra, e con la stessa Parte_1
elettivamente domiciliato come in atti
Ricorrente
E in pers. del l. r. p. t., rappresentato e difeso dall'Avv. Manlio Controparte_1
Abati, e con lo stesso elettivamente domiciliato come in atti
Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 9-6-2023 presso il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del
Lavoro, premetteva di esser stato assunto alle dipendenze della società Parte_1
convenuta a far data dal 1.10.2017, ma con anzianità convenzionale dal 1-9-1992 (in quanto ex dipendente della ), con qualifica di impiegato inquadrato nel Parte_2
livello 5 del CCNL di categoria.
Dall'01.06.2018 è stato poi distaccato presso la con la funzione di Contact CP_1
Center con sede in Napoli;
dall'01.02.2019 il contratto di lavoro del ricorrente è stato ceduto dalla alla Dunque da tale data il è divenuto Controparte_1 CP_1 Pt_1
dipendente della Controparte_1
In data 01.06.2021 il contratto di lavoro del è stato nuovamente oggetto di Pt_1
cessione ed il ricorrente è passato alle dipendenze della con qualifica di Controparte_1
impiegato inquadrato nel 6° livello del CCNL di categoria;
il ricorrente quando è passato alle dipendenze della convenuta nell'anno 2021 è stato inserito nel Polo Campania Molise con la mansione di “ tecnico realizzazione investimenti Polo Campania Molise”.
Nell'anno 2017 è stato definito, all'interno dell un nuovo modello Controparte_1
organizzativo finalizzato, come si legge nel verbale di incontro con le organizzazioni
definizione di un modello scalabile per le prossime gare e potenziali acquisizioni;
applicazione e conseguente implementazione un modello omogeneo su tutte le realtà territoriali;
rafforzamento del ruolo di alcune attività della sede in termini di indirizzo e controllo condivisione best practice e presidio di alcune attività operative, migliore saturazione delle risorse a livello di polo ed unità tecnica... l ha illustrato Pt_3
il nuovo modello che prevede la costituzione di Unità Tecniche Territoriali con diversa articolazione geografica rispetto agli attuali Centri Operativi ( aggregazioni di uno o più
Centri Operativi nella fase pre gare d'ambito ed aggregazione di uno o più ATEM nella fase post gare d'ambito ) ricomprese nelle strutture denominate Poli territoriali.”.
A seguito della riorganizzazione intervenuta nell'anno 2017 si sono creati, all'interno della compagine aziendale i cd. Poli territoriali all'interno dei quali sono stati Controparte_1
ricompresi gli ATEM ossia aggregazioni di uno o più centri operativi. Ciò al fine di individuare, in caso di gare d'ambito, la compagine aziendale da essa interessata.
Con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19 gennaio 2011 n. 51913 sono stati individuati n. 177 ambiti territoriali minimi e, con Decreto del 18 ottobre 2011 del
Ministero dello Sviluppo Economico, sono stati individuati i comuni appartenenti a ciascun ambito territoriale del settore della distribuzione del gas naturale, individuando in 6 quelli dell'ATEM “NAPOLI 1 Città di Napoli e Impianto Costiero” (Napoli –
Ercolano – Portici – San Giorgio a Cremano – Torre Annunziata – Torre del Greco).
Con Decreto Interministeriale n. 226 del 12 novembre 2011 “Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, in attuazione dell'articolo 46-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n.159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222”, in vigore dall'11 febbraio 2012, e successive modifiche ed integrazioni (da ultimo D.M. 20 maggio
2015 n. 106), il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro per i rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale, ha disciplinato, tra l'altro, gli aspetti organizzativi fra gli Enti locali appartenenti all'ambito per l'emissione dei documenti di gara e per la gestione del servizio, gli obblighi informativi del gestore uscente agli Enti locali e al gestore subentrante, i provvedimenti applicativi del calcolo del valore di rimborso in conformità con la normativa primaria vigente, il bando di gara tipo e il disciplinare di gara tipo. Il ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.M. 12 novembre 2011, n. 226, Controparte_2
ha assunto la funzione di stazione appaltante del servizio di distribuzione del gas naturale;
con Determina Dirigenziale n. DETDI/2019/226 del 19/08/2019 è stata indetta la gara di appalto mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 9 del D.M. 226/2011 e s.m.i, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 12 dello stesso decreto, per l'affidamento della concessione del servizio di distribuzione del gas naturale nell'ATEM NAPOLI 1- Città di Napoli ed impianto costiero.
La gara per l'affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale nell'ambito territoriale di Napoli1 Città di Napoli e Impianto Costiero si è concluso nell'anno 2022 con aggiudicazione in favore della Nell'individuare Parte_4
i dipendenti interessati al “passaggio di cantiere”, in ossequio alle previsioni del bando, la ha indicato le seguenti unità lavorative: “per la città di Napoli 123 Controparte_1
locali e 76 centrali;
per la città di Portici 13; per la città di Ercolano 7; per la città di San
Giorgio a Cremano 7; per la città di Torre Annunziata 5; per la città di Torre Del Greco
7. Totale unità lavorative 238.
Asseriva parte ricorrente che tale elenco non recava menzione dei nominativi dei lavoratori interessati al passaggio di cantiere dei quali era indicata solo la qualifica e la data in cui il lavoratore era stato assegnato alla gestione locale dell'impianto (quest'ultima data era identica per tutte le unità lavorative, ovvero l'01.10.2017); che egli non risultava inserito in detto elenco;
che, tra l'altro, dal 2021 era stato assegnato al Polo Campania
Molise che non gestiva gli impianti dell'TE ; che, in ogni caso, non era mai stato CP_3 addetto agli impianti di cui all'TE Na1; che in data 28.10.22 riceveva lettera di licenziamento del seguente tenore: “Risoluzione del rapporto di lavoro ex D.M. 21.aprile
2011 recante“ Disposizioni per governare gli effetti sociali connessi ai nuovi affidamenti delle concessioni di distribuzioni del gas in attuazione del comma 6, dell'art 28 del decreto legislativo 23. maggio 2020 n 164 recante norme comuni per il mercato interno del gas”.Ai sensi e per gli effetti del DM 21 aprile 2011 , in relazione alla cessione degli impianti per il servizio di distribuzione gas nell'TE Na 1 ( Comuni di Napoli , Portici,
Ercolano, San Giorgio a Cremano, Torre Annunziata e Torre del Greco) che sono risultati aggiudicati alla società 2i Rete Gas s.p.a. Le confermiamo che il suo rapporto di lavoro ad oggi in essere con la scrivente società cesserà alla data del 30 novembre
2022 con contestuale sua assunzione da parte del nuovo gestore subentrante con decorrenza dalla data di effettiva cessione degli impianti i cui effetti sono definiti con decorrenza 1 dicembre 2022 ... Il suo rapporto di lavoro alle dipendenze di CP_1 si intende conseguentemente risolto ex lege a far data dal 30 novembre 2022 ultimo
[...]
giorno di lavoro.”.
Con missiva del 15.12.22 il ricorrente impugnava il licenziamento.
Tanto premesso, eccepiva l'illegittimità del recesso datoriale, chiedendo:
“A) Accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullamento e/o l'inefficacia e/o l'invalidità
e comunque l'illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente il 28.10.2022 e decorrente dal 30.11.2022 per la manifesta insussistenza ed infondatezza del giustificato motivo oggettivo addotto a sostegno del recesso e/o comunque per l'illegittimità e/o
l'inesistenza e/o la pretestuosità dello stesso;
B) Accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullamento e/o l'invalidità e comunque
l'illegittimità del licenziamento disposto nei confronti del ricorrente in quanto discriminatorio, arbitrario e pretestuoso;
C) Per l'effetto ordinare alla convenuta ex lege 92/2012 di reintegrare immediatamente il ricorrente nel suo posto di lavoro con condanna al pagamento del conseguente risarcimento del danno in favore del ricorrente, in misura pari ad un'indennità commisurata a tutte le retribuzioni maturate dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione con un massimo di dodici mensilità della retribuzione globale di fatto ed al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione (maggiorati degli interessi nella misura legale ma senza applicazione di sanzioni per omessa o ritardata contribuzione) con deduzione dei contributi accreditati al lavoratore in conseguenza dello svolgimento di altre attività lavorative durante il periodo di estromissione;
D) In subordine condannare la società convenuta al pagamento ex lege 92/2012 di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici ed un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto;
E) Ancora in subordine si chiede ex lege 92/2012 la condanna del datore di lavoro al pagamento di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata, in relazione alla gravità della violazione formale o procedurale commessa dal datore di lavoro, tra un minimo di sei e un massimo di dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
IN SUBORDINE QUALORA SI RITENESSE APPLICABILE AL CASO DI SPECIE IL decreto legislativo n. 23 del 2015 ( JOB ACT ),
F) Fermo restando le richieste di accertamento di cui ai punti A) e B) delle presenti conclusioni che qui si che qui si abbiano per ripetute e trascritte integralmente condannare la convenuta a reintegrare il ricorrente alle proprie dipendenze con lo stesso livello e le stesse mansioni possedute prima del recesso per la relativa percezione della retribuzione con tutte le conseguenze di legge in tema di salari maturati e maturandi secondo le previsioni della normativa applicabile ratione temporis ossia il "job act" ed in particolare l'articolo 2 del D.Lgs. 4-3-2015 n. 23 concernente le disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183 e/o altra disposizione che il giudice riterrà confacente alla fattispecie de qua;
G) In subordine dichiarare risolto il rapporto di lavoro del ricorrente dalla data del licenziamento e condannare la società convenuta al pagamento di un'indennità, non assoggettata a contribuzione previdenziale, pari a 36 mensilità e/o comunque ricompresa tra un minimo di 6 mensilità e un massimo di 36 mensilità (la base di calcolo è costituita, anche in questo caso, dall'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto)”.
Si costituiva la deducendo che alla risoluzione del rapporto, il Barone Controparte_1
era inquadrato nel livello 6, acquisito in data 1 giugno 2019, con mansione di Tecnico
Realizzazione Investimenti del Polo Campania Molise e con sede di lavoro a
Mariglianella. Lo stesso ha lavorato presso la sede di Napoli dall'assunzione al 31 luglio
2021. Nell'ultimo periodo – dal 1 agosto 2021 al 30 novembre 2022 – ha lavorato presso la sede di Mariglianella (NA), sede del Polo Campania Molise.
Dal 1 ottobre 2017 al 31 maggio 2018, svolgeva la mansione di Addetto Tecnico Esperto
Distribuzione, livello 5, del Polo Campania - Unità Tecnica Napoli Est.
Dal 1 giugno 2018 al 31 maggio 2021, è stato distaccato nella presso il CP_1
Contact Center.
Dal 1 giugno 2021, è cessato il distacco e, fino alla risoluzione del rapporto di lavoro, il
Barone è stato assegnato all'Unità Realizzazione Investimenti Polo Campania Molise.
Egli, alla data del 31 dicembre 2017, era, pertanto, addetto alla sede di Napoli, ove operava quale Addetto Tecnico Esperto Distribuzione presso l'Unità Tecnica di gestione degli impianti dell' . CP_4
L'Unità Tecnica della gestione degli impianti dell' svolge le seguenti CP_4
funzioni:
- installazione e manutenzione condotte impianti;
- allacciamento clienti;
- reperibilità;
- ricerca dispersioni;
- gestione degli approvvigionamenti e dei magazzini locali;
- posa sostituzione e spostamento contatore;
- pronto intervento;
- lettura contatori;
- gestione qualità del servizio specifica dell'impianto.
Trattasi di funzioni ricomprese in quelle indicate dall'art. 1, punto n. 1, del D.M. 21 aprile
2011.
Il alla data del 31 dicembre 2017, si occupava delle funzioni di cui si è poc'anzi Pt_1
detto presso il e risulta, conseguentemente, Controparte_5 inserito nell'elenco del personale operativo dell'Allegato C, al n. 151, corrispondente al n. 1 dell'elenco relativo al Torre Annunziata – rientrante, ovviamente, nel CP_2 territorio di competenza dell' area specifica di competenza dell'Unità CP_4
Tecnica CP_5
Il comprendeva Napoli e gli altri Comuni Controparte_5 dell' . CP_4
Ne deriva come il ricorrente facesse parte del personale dell'ATEM di riferimento interessato dal passaggio al nuovo concessionario. In ogni caso, le funzioni svolte dal ricorrente sono espressamente previste dall'art. 1 del D.M. 21 aprile 2011.
Tanto premesso, la società resistente, con articolate considerazioni giuridiche, sosteneva che il recesso non era qualificabile in termini di licenziamento, con conseguente sottrazione all'ambito di applicazione della disciplina limitativa dei licenziamenti.
Ribadiva in ogni caso la legittimità del recesso ricorrendo l'ipotesi normativa di successione nella linea di distribuzione di gas in favore dell'impresa subentrante aggiudicatrice della gara.
Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato.
In corso di causa veniva escusso il teste . Tes_1
All'udienza del 14-1-2025 il Giudice, all'esito della discussione tra le parti, decideva la causa come da dispositivo letto pubblicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda appare fondata e meritevole di accoglimento.
Giova, in via preliminare, rammentare la normativa di riferimento. Orbene, il d.lgs.
164/2000, all'art. 28 co. 6 demanda al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato nonché al Ministro del lavoro e della previdenza sociale l'adozione di un provvedimento che definisca “le condizioni minime al cui rispetto sono tenuti i nuovi gestori di reti di distribuzione per un'adeguata gestione degli effetti occupazionali connessi alle trasformazioni del settore del gas”.
Tale disposizione, evidentemente, non contiene alcun criterio che consenta di derogare al principio generale della tipicità delle cause estintive del rapporto di lavoro subordinato, ovvero licenziamento, dimissioni e risoluzione per mutuo consenso.
La Suprema Corte (cfr. Cass. 16856/2020), in fattispecie analoga, ha infatti puntualizzato
“Questa Corte ha più volte affermato - e qui ribadisce - che ne' all'autonomia individuale nè a quella collettiva è consentito, in ordine alla risoluzione del rapporto, sottrarsi alla disciplina limitativa dei licenziamenti individuali o collettivi (cfr. Cass. n. 1011 del 2001 che ha ritenuto nulle le clausole contrattuali che prevedevano una risoluzione automatica del rapporto al raggiungimento di una determinata età). Analogamente, Cass. n. 6175 del 2000, con riferimento al rapporto di lavoro dei dipendenti dell'ente , ha CP_6
affermato che il rapporto di lavoro di natura privatistica, è regolato dall'ordinaria disciplina civilistica anche con riguardo alle ipotesi di risoluzione: è stato, pertanto, considerato nullo ai sensi dell'art. 1418 cod.civ. per contrasto con norme imperative
(leggi nn. 604 del 1966 e 300 del 1970), l'accordo integrativo dei c.c.n.l. nella parte in cui prevedeva la risoluzione automatica del rapporto al raggiungimento della massima anzianità contributiva, dovendo escludersi che la contrattazione collettiva possa, in assenza di una norma che ciò espressamente consenta, prevedere cause estintive del rapporto a tempo indeterminato diverse rispetto a quelle già individuate e disciplinate dall'ordinamento (licenziamento, dimissioni, mutuo consenso ovvero verificarsi delle ipotesi di cui all'art. 18, comma 5, legge n. 300 del 1970); conf. Cass. nn. 13851, 14387,
9958, 6175 e 6176 del 2000, ed altre pronunce precedenti. (…) Nel caso di specie, la legge n. 164 del 2000 (recante attuazione della direttiva 98130/CE in materia di liberalizzazione del mercato interno del gas naturale) che, all'art. 28, comma 6, ha demandato al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato nonché al
Ministro del lavoro e della previdenza sociale l'adozione di un provvedimento che definisca "condizioni minime al cui rispetto sono tenuti i nuovi gestori di reti di distribuzione per un'adeguata gestione degli effetti occupazionali connessi alla trasformazione del settore del gas", non contiene alcun criterio che consenta di derogare al principio generale della tipicità delle cause estintive del rapporto di lavoro subordinato rappresentate da licenziamento, dimissioni e risoluzione per mutuo consenso.” Ciò posto, il D.M. 21 aprile 2011 recante “Disposizioni per governare gli effetti sociali connessi ai nuovi affidamenti delle concessioni di distribuzione del gas in attuazione del comma 6, dell'art. 28 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante norme comuni per il mercato interno del gas”, innanzitutto evidenzia la necessità di prevedere per il gestore subentrante l'obbligo di assunzione del personale dei gestori uscenti addetto alla gestione degli impianti di distribuzione del gas naturale sia per governare gli effetti sociali connessi, sia in quanto il personale in esame assicura l'esperienza, la conoscenza degli impianti e la continuita' del servizio e, in definitiva, una migliore sicurezza e qualita' del servizio e poi, all'art. 1, definisce puntualmente: “Personale addetto alla gestione degli impianti di distribuzione del gas naturale e' il personale, direttamente dipendente dalla societa' concessionaria o da una societa' da essa interamente controllata o dalla sua controllante, purche' al 100%, che svolge, indipendentemente dalla sede di lavoro, una delle seguenti funzioni sull'impianto di distribuzione oggetto di gara: installazione e manutenzione condotte e impianti;
allacciamento clienti;
direzione lavori;
programmazione lavori, coordinamento tecnico realizzazione impianti, coordinamento tecnico gestione impianti, reperibilita', gestione e movimentazione odorizzante, ricerca dispersioni, attivita' di accertamento della sicurezza degli impianti, aggiornamento cartografico, gestione automezzi, progettazione di dettaglio, protezione catodica, manutenzione impianti di telecontrollo, budgeting e reporting costi operativi, gestione dei cicli di lettura dei contatori, gestione degli approvvigionamenti e dei magazzini locali, posa, sostituzione e spostamento contatore;
pronto intervento;
lettura contatori;
gestione della qualita' del servizio specifica dell'impianto. E' escluso dalla definizione il personale che svolge una delle funzioni centrali.
2. Funzioni centrali sono la direzione dell'impresa,
l'ingegneria, il vettoriamento, le tariffe e il rapporto con le istituzioni e l'
[...]
, la gestione centralizzata della qualita' del servizio, il servizio Parte_5
legale, i servizi amministrativi, la gestione del personale, il servizio di supporto informatico, il call center, la gestione del patrimonio e dei servizi.”.
All'art. 2, poi, rubricato “Tutela dell'occupazione del personale”, si puntualizza: ““Il personale addetto alla gestione degli impianti di distribuzione del gas naturale oggetto di gara e una quota parte del personale che svolge funzioni centrali di supporto all'attivita' di distribuzione e misura degli impianti stessi e' soggetto, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro e salvo espressa rinuncia degli interessati, al passaggio diretto ed immediato al gestore subentrante, con la salvaguardia delle condizioni economiche individuali in godimento, con riguardo ai trattamenti fissi e continuativi e agli istituti legati all'anzianita' di servizio.”
Come chiarito dalla Suprema Corte (cfr. Cass. 16857/2020 in fattispecie analoga) il
Decreto Ministeriale 21 aprile 2011, artt. 1 e 2, va rettamente interpretato attribuendo funzione definitoria autonoma all'inciso “quota parte del personale che svolge funzioni centrali di supporto all'attivita' di distribuzione e misura degli impianti stessi” , in quanto intesa ad istituire un collegamento tra i due gruppi di personale (quelli direttamente implicati nelle attività di distribuzione del gas e quelli posti a livello centrale per lo svolgimento di funzioni centrali), considerata la funzione ancillare o accessoria del secondo gruppo di personale rispetto al primo.
Il decreto ministeriale in commento, dunque, ha previsto, in caso di subentro di altra impresa nel1'attività di distribuzione del gas, un presupposto giustificativo, esterno rispetto alla volontà del datore di lavoro (id est l'appartenenza al personale addetto alla gestione degli impianti e al personale che svolge funzioni centrali), che abilita il datore di lavoro a ricorrere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
Come precisato dalla suprema Corte di Cassazione (cfr. 16856/2020), la garanzia del passaggio dal datore originario all'impresa subentrante, di natura regolamentare, mira ad assicurare la salvaguardia dei livelli occupazionali, ma lascia distinti i rapporti lavorativi, sicche' non solo una fonte normativa di rango secondario non potrebbe mai escludere la tutela legale che sanziona il recesso illegittimo, ma neppure sarebbe invocabile trattandosi di distinti rapporti contrattuali rispetto ai quali differenti sono le obbligazioni e responsabilità datoriali. Pertanto, nelle ipotesi di subentro di altra impresa nella concessione relativa alla distribuzione del gas, l'originario datore di lavoro sara' tenuto a dimostrare la sussistenza del presupposto di natura organizzativa e produttiva che legittima il recesso (delineato dal d.m. e consistente nella perdita dell'appalto e nell'appartenenza del lavoratore prescelto ad una delle due categorie di personale delineate dall'art. 2 del d.m.) e l'impossibilità di reimpiegare il lavoratore in altre posizioni lavorative compatibili.
Entrambe le pronunce in commento della Suprema Corte, dunque, confermano la ricostruzione esegetica della risoluzione del rapporto prevista dal d.m. 21.4.2011 quale licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
La giurisprudenza che si è occupata di licenziamenti in fattispecie analoghe ha, poi, specificato che non e' necessaria l'indicazione della inutilizzabilità' aliunde nella motivazione del licenziamento per soppressione del posto, trattandosi di elemento implicito da provare direttamente in giudizio (Cass. 16857/2020).
Il suddetto principio e' stato confermato anche a seguito delle modifiche intervenute della
L. n. 604 del 966, articolo 2 (novellato dalla L. n. 92 del 2012, articolo 1, comma 37 che impone la specificazione dei motivi contestuale al licenziamento scritto), posto che la ratio della previsione legislativa sull'onere della forma era ed e' sempre quella che la motivazione del licenziamento sia specifica ed essenziale e consenta al lavoratore di comprendere le effettive ragioni del recesso (che, con riguardo al licenziamento per giustificato motivo oggettivo, si sostanziano nella ragione inerente l'attivita' produttiva,
l'organizzazione del lavoro e il regolare funzionamento di essa, come richiesto dalla L. n.
604 del 1966, articolo 3), discendendo dai principi di immutabilita' della motivazione e dall'orientamento consolidato della suprema Corte in ordine alla delineazione dell'obbligo di repechage, quale elemento costitutivo del licenziamento (cfr. Cass. n. 10435 del 2018),
l'obbligo del datore di lavoro di dimostrare in giudizio l'impossibilità di adibire il lavoratore in altre mansioni. Invero, le novella legislativa si è limitata a rimuovere l'anomalia della possibilità di intimare un licenziamento scritto immotivato (e motivabile solo su richiesta), introducendo la contestualità dei motivi, lasciando immutata la funzione della motivazione (già perseguita dal legislatore precedente la novella legislativa del 2012) che è quella di far comprendere al lavoratore le effettive ragioni del recesso.
Tanto premesso, va preliminarmente osservato che la previsione della tutela dell'occupazione del personale ai sensi dell'art 2 del DM 2011 non esclude, ma si aggiunge, a quella apprestata a favore del lavoratore nei confronti del datore di lavoro che ha intimato il licenziamento, con i limiti posti dalla legge all'esercizio del suo potere di recesso, non incidendo sul diritto del lavoratore di impugnare il licenziamento intimatogli per ottenere il riconoscimento della continuità giuridica del rapporto originario. Nè la scelta relativa alla costituzione di un nuovo rapporto implica, di per sé, rinuncia all'impugnazione dell'atto di recesso, dovendosi escludere che si possa desumere la rinuncia del lavoratore ad impugnare il licenziamento o l'acquiescenza al medesimo dal reperimento di una nuova occupazione, temporanea o definitiva, non rivelandosi, in tale scelta, in maniera univoca, ancorché implicita, la sicura intenzione del lavoratore di accettare l'atto risolutivo (cfr. Cass. 29922/2018 pronunciatasi in materia di cessazione dell'appalto con passaggio diretto e immediato alle dipendenze dell'impresa subentrante a seguito della cessazione del rapporto instaurato con l'originario datore di lavoro e mediante la costituzione "ex novo" di un rapporto di lavoro con un diverso soggetto). Deve, dunque, ritenersi pienamente applicabile alla fattispecie de qua la disciplina del licenziamento.
Come già osservato, la normativa sulla liberalizzazione del mercato interno del gas naturale non deroga al principio generale della tipicità delle cause estintive del rapporto di lavoro subordinato rappresentate da licenziamento, dimissioni e risoluzione per mutuo consenso.
Il decreto ministeriale del 21.4.2011 ha, invero, previsto, in caso di subentro di altra impresa nell'attività di distribuzione del gas, un elemento esterno alla volontà del datore di lavoro (ovvero 1'appartenenza al personale addetto alla gestione degli impianti e al personale che svolge funzioni centrali), che abilita il medesimo a ricorrere alla cessazione del rapporto e, dunque, a licenziare il lavoratore per giustificato motivo oggettivo.
Pertanto, nelle ipotesi di subentro di altra impresa nella concessione relativa alla distribuzione del gas, l' originario datore di lavoro deve provare sia la sussistenza del presupposto di natura organizzativa e produttiva che legittima il recesso (delineato dal
D.M. e consistente nella perdita dell'appalto e nell' appartenenza del lavoratore prescelto ad una delle due categorie di personale delineate dall' art. 2 D.M.) sia l'impossibilità di reimpiegare il lavoratore in altre posizioni lavorative compatibili.
Non risulta, pertanto, fondata l'affermazione della società convenuta, secondo la quale il provvedimento di recesso del concessionario uscente non sia qualificabile come licenziamento, non comportando la perdita del posto di lavoro, posto che quest'ultima può conseguire unicamente ad una rinunzia del lavoratore.
La tutela dell'occupazione del personale con il passaggio diretto ed immediato al gestore subentrante presuppone comunque la risoluzione del rapporto di lavoro con il gestore uscente (oltre alla mancata espressa rinuncia dell'interessato), cosi come espressamente indicato nell'art 2 DM 2011.
Non può, dunque, sostenersi che il lavoratore non abbia alcun interesse a lavorare per l'uno o per l'altro datore: la normativa, infatti, consente la risoluzione del rapporto del solo personale addetto alla gestione degli impianti di distribuzione del gas naturale oggetto di gara e di una quota parte del personale che svolge funzioni centrali di supporto all'attività di distribuzione e misura degli impianti stessi. Una diversa scelta da parte del datore (che non rispetti i criteri di cui alla normativa in commento in ordine alla individuazione dei lavoratori “licenziabili” per effetto del passaggio) puó, quindi, essere impugnata dal lavoratore, al quale deve essere garantita la tutela in materia di licenziamenti illegittimi. Nel caso di specie, è pacifico che la convenuta abbia cessato l'appalto.
Quanto alle funzioni svolte dal ricorrente alla data del 31.12.2017 (ai sensi dell'art 2 DM
2011), il teste , responsabile risorse umane area Sud, ha riferito che: “ho Tes_1
consultato gli archivi informatici aziendali ed ho verificato che il nominativo del
[... ricorrente era inserito negli elenchi del personale che avrebbe dovuto passare alla
in quanto alla data del 31 dicembre 2017 era inquadrato come addetto tecnico Pt_4
distribuzione esperto livello V impiegato e faceva parte della unità tecnica CP_5
che comprendeva i territori di Napoli, Ercolano, Portici, San Giorgio a Cremano, Torre
Annunziata e Torre del Greco. L'unità tecnica in cui lavorava il ricorrente si occupava di coprire i predetti Comuni … dai sistemi informatici aziendali ho appreso che il ricorrente alla data del 31 dicembre 2017 faceva parte dell che si occupava CP_4 della gestione degli impianti che rientravano nell'ambito dei Comuni che sopra ho elencato …”
Quindi le dichiarazioni del teste rispecchiano ciò che risulta dagli archivi informatici aziendali.
Tuttavia, ad avviso del Giudicante, parte resistente non ha dato prova, come è suo onere, del giustificato motivo oggettivo ad esso sotteso, ovvero l'appartenenza del lavoratore ad una delle due categorie di personale delineate dall' art. 2 D.M. 21.4.11 (“Il personale addetto alla gestione degli impianti di distribuzione del gas naturale oggetto di gara e una quota parte del personale che svolge funzioni centrali di supporto all'attivita' di distribuzione e misura degli impianti stessi”).
Parte ricorrente ha eccepito al riguardo che personale addetto all'impianto oggetto di gara sia rimasto in azienda. Fornisce, all'uopo, in ricorso un elenco di dipendenti adibiti alla gestione degli impianti TE Na 1 che sono rimasti in azienda alle dipendenze di CP_1
e trasferiti su altri impianti dopo il subentro della nuova azienda.
[...]
Orbene, val la pena evidenziare che in analoga fattispecie, la Suprema Corte (cfr. Cass.
16856/2020) ha ritenuto il licenziamento illegittimo per violazione dei criteri di scelta tra più lavoratori occupati in posizione di piena fungibilità.
Segnatamente, si è osservato che, in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ai sensi dell'art. 3 della 1. n. 604 del 1966, se il motivo consiste nella generica esigenza di riduzione di personale omogeneo e fungibile, la scelta del dipendente (o dei dipendenti) da licenziare per il datore di lavoro non è totalmente libera ma comunque limitata, oltre che dal divieto di atti discriminatori, dalle regole di correttezza ex artt. 1175
e 1375 c.c., potendo farsi riferimento, a tal fine, ai criteri di cui all'art. 5 della 1. n. 223 del 1991, quali standard particolarmente idonei a consentire al datore di lavoro di esercitare il suo potere selettivo coerentemente con gli interessi del lavoratore e con quello aziendale.
Sulla base di tali principi, applicabili anche al caso di specie, preme evidenziare che la convenuta, per ciascuno dei lavoratori indicati dal ricorrente nell'atto introduttivo, ha allegato il Polo o il servizio in cui era impiegato, ma non ha specificato le mansioni espletate né tantomeno il livello di inquadramento e l'anzianità.
In altri termini, la convenuta non ha allegato e provato la non omogeneità o l'infungibilità delle mansioni. Non è stato, cioè, allegato e provato che la società, al fine di scegliere i lavoratori da licenziare, abbia rispettato le regole di correttezza di cui all'art. 1175 c.c. o i criteri previsti dalla L. n. 223 del 1991, art. 5 o comunque altri criteri, purché non arbitrari, improntati a razionalità e graduazione delle posizioni dei lavoratori interessati.
Posto che, come più volte osservato dalla stesse Corte di legittimità, correttezza e buona fede costituiscono modalità proprie e condizioni intrinseche di validità di esercizio dei diritti, la cui prova, nel caso di recesso datoriale, spetta al datore di lavoro secondo il dettato dell'art. 5 Legge n. 604/1966, la dimostrazione del giustificato motivo di licenziamento non può limitarsi alla esistenza delle esigenze obiettive di cui all'art. 3 delle legge citata, ma deve riguardare anche il nesso di conseguenzialità necessaria tra tali esigenze e la risoluzione del singolo rapporto di lavoro riguardante un particolare dipendente. Deve, quindi, riguardare anche le ragioni della scelta del singolo lavoratore licenziato (cfr. Cass. a. 14663 dcl 2001).
Con riferimento, infine, all'obbligo di repechage, in linea generale si osserva che trattandosi di prova negativa, il datore di lavoro ha l'onere di fornire la prova di fatti e circostanze esistenti di tipo indiziario o presuntivo idonei a dimostrare la veridicità di quanto allegato circa l'impossibilita' di una collocazione alternativa del lavoratore nel contesto aziendale (cfr. Cass. 10435/2018). In sostanza, sul datore di lavoro incombe l'onere di allegare e dimostrare il fatto che rende legittimo l'esercizio del potere di recesso ossia l'effettiva sussistenza di una ragione inerente l'attivita' produttiva, l'organizzazione o il funzionamento dell'azienda nonche' l'impossibilita' di una differente utilizzazione del lavoratore in mansioni diverse da quelle precedentemente svolte (cfr. Cass. n. 5592 del
2016. Cass. n. 12101 del 2016, Cass n. 20436 del 2016 Cass n 160 del 2017. Cass. n.
9869 del 2017, Cass. n. 24882 de1 2017, Cass. n. 27792 dcl 2017).
Orbene, la società resistente non ha dedotto o allegato alcunchè in merito alla impossibilità di ricollocazione aliunde del lavoratore. Non osta, peraltro, a tali conclusioni la circostanza che sia stata prevista la salvaguardia dei livelli occupazionali, con conseguente assunzione del personale coinvolto presso l'impresa subentrante senza soluzione di continuità, permanendo comunque la tutela aggiuntiva contro l'originario datore di lavoro per il riconoscimento della continuità giuridica del rapporto originario.
Quanto al regime delle tutele applicabili, deve ritenersi pacifico che 1'azienda occupi più di 15 dipendenti e che il ricorrente sia stato assunto dalla resistente in data 1.10.2017, ma con anzianità convenzionale dal 1-9-1992.
La disciplina applicabile ratione temporis è, evidentemente, quella di cui all'art. 18 St. lav. nel testo come novellato dalla 1. n. 92 del 2012.
Orbene, l'accertamento dell'insussistenza del fatto posto a base del licenziamento concerne sia le ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa sia 1'impossibilità di ricollocare altrove il lavoratore.
Deve, invece, ritenersi superato l'onere della prova della "manifesta insussistenza". La
Corte Costituzionale, con sentenza 7 aprile - 19 maggio 2022, n. 125, ha infatti dichiarato
C "l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, settimo comma, secondo periodo, della ri.300 deI 1970, come modificato dall'art.
1. comma 42, lettera b), della legge 28 giugno 2012,
n. 92, limitatamente alla parola «manifesta»".
Pertanto, ai sensi dell'art 18, commi 7 e 4, L 300/1970, va annullato il licenziamento e condannato il datore di lavoro alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento (30.11.2022) sino a quello dell'effettiva reintegrazione (non superiore a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto), detratto quanto percepito dal lavoratore, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altra attività lavorativa presso il gestore subentrante, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale, per un importo pari al differenziale contributivo esistente tra la contribuzione che sarebbe stata maturata nel rapporto di lavoro risolto mercè l'illegittimo licenziamento qui impugnato e quella accreditata al lavoratore in virtù dello svolgimento dell'altra attività lavorativa.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto annulla il licenziamento intimato al ricorrente e condanna la società resistente a reintegrarlo nel posto di lavoro precedentemente occupato, versando a suo favore un'indennità risarcitoria dal giorno del licenziamento
(30.11.2022) a quello dell'effettiva reintegrazione, non superiore al massimo a 12 mensilità commisurate all'ultima retribuzione globale di fatto, detratto quanto percepito dal lavoratore, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altra attività lavorativa presso il gestore subentrante, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale, per un importo pari al differenziale contributivo esistente tra la contribuzione che sarebbe stata maturata nel rapporto di lavoro risolto mercè l'illegittimo licenziamento qui impugnato e quella accreditata al lavoratore in virtù dello svolgimento dell'altra attività lavorativa;
b) condanna parte resistente al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 4500,00, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore del ricorrente, antistatario;
c) fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione.
Nola, 14 gennaio 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Flora Scelza