CA
Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 26/09/2025, n. 937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 937 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Seconda Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa SILVANA FERRIERO PRESIDENTE rel.
Dott. ANTONIO RIZZUTI CONSIGLIERE
Dott.ssa ANNA MARIA TORCHIA ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 569/2024 RGAC decisa con deposito del dispositivo alla scadenza dei termini concessi ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 24 settembre 2025 e vertente tra
, rappresentata e difesa dagli avvocati Valerio Zicaro e Giuliano Arabia Parte_1
APPELLANTE
E
e in persona dei rispettivi legali Controparte_1 Controparte_2 rappresentanti pro tempore, entrambe rappresentate e difese dall'avv. Giovanni Trigona
, rappresentato e difeso dall'avv. Maura Monteforte Controparte_3
APPELLATI
CONCLUSIONI
Per l'appellante < annullare e/o riformare parzialmente la sentenza del Tribunale di Cosenza, seconda sezione civile n. 1661/2023 pubblicata il 13.10.2023, giammai notificata, per tutte le causali di cui in narrativa, che qui debbono intendersi integralmente trascritte e, per l'effetto, in accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado quivi riproposte, respingere integralmente la domanda originariamente spiegata dalle appellate e nella denegata CP_4 Controparte_2 ipotesi di conferma della decisione appellata, nella parte in cui ha accolto parzialmente la domanda originariamente spiegata dalle appellate e , riformare parzialmente la CP_4 Controparte_2 decisione appellata accertando la responsabilità esclusiva del sig. e Controparte_3 condannando quest'ultimo tenendo indenne l'appellante da qualsivoglia responsabilità E dal pagamento di qualsivoglia somma anche a titolo di compensi legali e di qualsivoglia azione per tutte le ragioni in fatto ed in diritto esposte in epigrafe e quivi integralmente trascritte e richiamate;
condannare le parti appellate al pagamento dei compensi e delle spese di lite del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del procuratore costituito ex art 93 c.p.c. che ne ha fatto esplicita richiesta.> Cont Per le appellate e < … preliminarmente ritenere e dichiarare inammissibile CP_2
l'appello proposto dalla sig.ra avverso la sentenza n. 1661/2023 resa tra le parti Parte_1 dal Tribunale civile di Cosenza, per le motivazioni di cui in narrativa, e per l'effetto rigettarlo adottando ogni consequenziale provvedimento;
nel merito ritenere e dichiarare, in ogni caso, infondato in fatto ed in diritto, per le motivazioni di cui alla superiore narrativa, l'appello proposto dalla sig.ra avverso la sentenza n. 1661/2023 resa tra le parti dal Tribunale Parte_1 civile di Cosenza, per le motivazioni di cui in narrativa, e per l'effetto rigettarlo adottando ogni consequenziale provvedimento;
rigettare, con qualsivoglia statuizione, i motivi, le domande, le eccezioni e le richieste tutte formulate dalla sig. con l'atto di appello cui si resiste;
Pt_1 confermare la sentenza n1661/2023 ; condannare l'appellante al pagamento di spese e competenze professionali e anticipazioni del presente giudizio, oltre imborso spese forfettarie nella misura del
15% oltre iva cpa come per legge.>
Per < … dichiarare inammissibile nonché infondato l'avverso atto di appello e, Controparte_3 per l'effetto, condannare parte appellante al pagamento delle spese di lite e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore dello scrivente avvocato.>
Fatto e diritto
E' impugnata davanti a questa Corte la sentenza con la quale il Tribunale di Cosenza decidendo sulla domanda di risoluzione contrattuale, pagamento canoni e risarcimento del danno proposta da
[...]
e da in relazione al contratto di locazione intercorso tra le predette società CP_4 Controparte_2
( che in tempi diversi hanno rivestito il ruolo di locatrici ) e e nel contraddittorio Parte_1 di ha così stabilito: Controparte_3 ha dichiarato cessata la materia del contendere in relazione alla domanda di riconsegna dell'immobile dando atto che questo è stato riconsegnato il 27 gennaio 2023; ha rigettato la domanda di risoluzione del contratto rilevando che al momento della instaurazione del giudizio il contratto era già cessato per naturale scadenza;
ha ritenuto che la cessione di azienda intervenuta tra e - Parte_1 Controparte_3 dalla prima opposto quale fatto estintivo della propria obbligazione di pagamento del canone - non ha comportato anche la cessione del contratto di locazione, cessione che peraltro nel contratto era espressamente vietata e che quindi perdurasse in capo alla conduttrice l'obbligo di pagamento del canone;
ha ritenuto che comunque la domanda proposta dalle ricorrenti si estendesse anche a CP_3
poiché nel chiamarlo in giudizio la resistente lo aveva indicato come unico titolare della
[...] obbligazione e che quindi ricorresse anche l'obbligo di per il pagamento dei canoni e la CP_3 corresponsione della indennità di occupazione;
ha accolto l'eccezione di prescrizione per i canoni maturati fino al febbraio 2014; ha accolto la domanda di indennità di occupazione per il periodo marzo 2014 – 27 gennaio 2023 e quella di risarcimento per i danni arrecati all'immobile; ha quindi condannato e al pagamento in solido della somma Parte_1 Controparte_3 di € 29.143,99 nei confronti dei ricorrenti a titolo di indennità di occupazione e di € 2500 a titolo di risarcimento dei danni arrecati alla cosa locata. Ha compensato per un terzo le spese di lite e condannato i resistenti al pagamento dei residui due terzi.
Avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza con ricorso depositato il 12 aprile 2024 ha proposto appello affidandolo ai motivi che saranno esaminati. Parte_1
Fissata l'udienza e notificato il ricorso e il decreto, si sono costituite e Controparte_1 rassegnando le conclusioni riportate in epigrafe. Alla prima udienza è stata disposta la CP_2 rinnovazione della notificazione del ricorso a . Eseguita detta notifica, Controparte_3 CP_3
si è costituito con memoria depositata il 13 settembre 2025 rassegnando le conclusioni
[...] riportate in epigrafe.
All'udienza del 24 settembre 2025 la causa è stata decisa con deposito telematico del dispositivo.
Con il primo motivo di censura l'appellante deduce la contraddittorietà della sentenza per avere dapprima negato la ricorrenza della n cessione di contratto di locazione, negando pertanto che la cedente potesse ritenersi liberata dalla obbligazione di pagamento del canone, per poi affermare poco più avanti che vi è stato il subentro del conduttore nel contratto di locazione. Afferma quindi che erroneamente il tribunale ha ritenuto ricorrere la responsabilità solidale tra cedente e cessionario dovendo invece qui trovare applicazione la diversa regola della sussidiarietà per effetto della quale le locatrici avrebbero potuto richiedere il pagamento del canone alla cedente solo previa escussione del cessionario.
Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile.
E' infondato nella parte in cui denuncia l'apparente contraddittorietà della motivazione posto che le due affermazioni contenute nella sentenza sono tra loro logicamente compatibili: il Tribunale, infatti, ha in un primo momento dato atto del fatto che nel contratto di cessione di azienda non fosse in alcun modo contemplata la cessione del contratto di locazione e che, in ogni caso, essendo detta cessione espressamente vietata dal contratto di locazione essa non sarebbe stata opponibile alle locatrici con conseguente permanenza dell'obbligo di pagamento del canone. Nel passaggio successivo il Tribunale, con statuizione per la verità favorevole alla appellante e della quale avrebbe, se mai, potuto dolersi solo ha dato atto del fatto che Controparte_3 dall'istruttoria era emersa non la cessione del contratto, ma il subentro di fatto di Persona_1 nella conduzione del locale e tanto ha posto a fondamento della estensione nei confronti di questo di una obbligazione di pagamento che, a ben vedere, avrebbe dovuto gravare solo sulla conduttrice.
Il motivo è invece inammissibile nella parte in cui viene dedotta la sussidiarietà della obbligazione della cedente e la necessità della preventiva escussione del cessionario posto che, per come esattamente eccepito da tuttu gli appellati, introduce un thema decidendum completamente nuovo rispetto a quello oggetto del primo grado nel quale l'appellante ha esclusivamente e perentoriamente negato la propria legittimazione passiva.
Con il secondo motivo di censura l'appellante deduce l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto che l'obbligazione della indennità di occupazione gravasse sulla conduttrice ignorando che aveva espressamente riconosciuto di essere subentrato nella detenzione Controparte_3 dell'immobile che tale circostanza di fatto era perfettamente nota alle locatrici almeno dal 2013.
Il motivo per come formulato è inammissibile perché non si confronta in alcun modo con la motivazione resa sul punto dal Tribunale che riconnette la responsabilità sia per il danneggiamento che per il mancato rilascio ad una precisa obbligazione contrattuale del conduttore che, evidentemente permane, a meno che il fatto del terzo non sia assolutamente indipendente – e così non è nel caso di specie – dalla sfera di controllo del conduttore medesimo.
Alla luce dei rilievi fin qui svolti l'appello deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al
DM n. 55 del 2014 come modificati dal DM n. 147 del 2022 applicate nei valori minimi ( attesa la semplicità delle questioni affrontate ) dello scaglione tariffari di riferimento e per il solo CP_3 senza la fase di trattazione posto che la causa è stata decisa alla prima udienza alla quale
[...] egli ha partecipato.
Atteso il tenore della decisione deve darsi atto che ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello previsto a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza n. 1661/2023 e nei confronti di Controparte_5
e così provvede:
[...] Controparte_3 rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite di questo grado del giudizio che per
[...] liquida cumulativamente in € 4996 per compensi di avvocato oltre iva cpa e rimborso Controparte_5 spese generali al 15 e per € 3473 per compensi di avvocato oltre iva, cpa e Controparte_3 rimborso spese generali al 15% con distrazione in favore dell'avv. Maura Monteforte;
dà atto che ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello previsto a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
Così deciso il 25 settembre 2025
La Presidente est.
Silvana Ferriero