Ordinanza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, ordinanza 08/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
n. 473/2025 R.G.
TRIBUNALE DI COSENZA Sezione Controversie di Lavoro
Il Giudice, preliminarmente, dà atto che: con provvedimento comunicato alle parti è stata disposta la trattazione del procedimento sopra indicato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; la parte ricorrente ha depositato le note scritte in sostituzione dell'udienza, riportandosi allo scritto di costituzione.
Il giudice, rilevato che il ricorrente agisce per l'accertamento del requisito Parte_1 sanitario richiesto ai fini dell'assegno in favore di mutilati ed invalidi civili;
ritenuto che
il reddito massimo per fruire della prestazione è pari ad euro 5.725,46; rilevato che il ricorrente ha prodotto un reddito complessivo di euro 8.017,00, superiore alla suddetta soglia;
ritenuto che
deve ritenersi insussistente l'interesse ad agire con l'istanza di ATPO, atteso che ove anche venisse accertato il requisito sanitario, in difetto del requisito reddituale (elemento costitutivo, al pari dell'altro, del diritto alla prestazione assistenziale) la provvidenza non potrebbe essere riconosciuta;
ritenuto, pertanto, che l'istanza di ATPO va dichiarata inammissibile e che le spese di lite vanno dichiarate irripetibili stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.;
P.Q.M.
dichiara inammissibile l'istanza di ATPO e dichiara irripetibili le spese di lite. Cosenza, 08/04/2025 IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo