Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 10/03/2025, n. 254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 254 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 3858/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente dott.ssa Cristiana Satta Giudice rel. e est. dott. Fulvio Mastro Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3858 del Ruolo Generale della Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2024 riservata in decisione ccon provvedimento del
12.1.2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto e vertente
TRA
(c.f.: , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Antonietta Carini, presso il cui studio elettivamente domicilia in Afragola
(NA), al Corso Enrico De Nicola n.33, giusta procura in atti;
E
(c.f.: , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Antonietta Carini, presso il cui studio elettivamente domicilia in Afragola
(NA), al Corso Enrico De Nicola n.33, giusta procura in atti.
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
CONCLUSIONI
Con note del 28.11.24, i difensori costituiti hanno chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 14.10.2024, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Casoria (NA)
l'11.09.2001, di aver posto fine alla propria convivenza con separazione consensuale, e precisando che dalla loro unione erano nati due figli, e Per_1 Per_2 entrambe maggiorenni, chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al congiunto ricorso.
All'udienza del 12.12.2024 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c. e ribadivano la loro volontà di divorziare, producendo dichiarazione sottoscritta con la quale dichiaravano di rinunciare alla partecipazione all'udienza e confermavano la volontà di non riconciliarsi e di divorziare alle condizioni indicate nel ricorso. Quindi, il relatore con provvedimento del 2.1.25 riservava la causa al collegio per la decisione, sul visto del PM apposto in data 18.10.2024.
***
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Infatti risulta sussistente la condizione di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
898/70, e successive modifiche, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione della ricorrente dinanzi al presidente del Tribunale di Napoli Nord nel procedimento di separazione personale conclusosi con omologa (n.11133/2017) depositato in cancelleria in data 16.11.2017; entrambe le parti hanno concordemente dichiarato che lo stato di separazione risulta ininterrotto da quella data, per cui si deve ritenere impossibile la ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Quanto alle statuizioni accessorie, i rapporti tra le parti saranno regolamentati sulla base delle condizioni concordate, di seguito riportate:
1. I coniugi continueranno a vivere separatamente portandosi reciproco rispetto e continuando a favorire un civile dialogo
2. A tale scopo i ricorrenti dichiarano che la sig.ra , insieme Parte_1 ai figli e , è formalmente e sostanzialmente residente in [...]
(NA), alla Via Bruno Buozzi n. 13, nella ex casa coniugale di proprietà comune dei coniugi che pertanto, a prescindere da qualsivoglia ulteriore pattuizione di seguito riportata, continuerà ad avere l'uso della stessa abitazione. Il sig.
invece dichiara che, pur essendo ancora anagraficamente Controparte_1 residente presso la stessa abitazione in concreto, a decorrere dalla intervenuta separazione dei coniugi, ha trasferito il proprio domicilio presso l'abitazione della genitori sita in Caivano (NA), alla Via Pio IX n. 1 ove tutt'ora abita. Per
l'effetto il sig. assume l'obbligo, anche nei confronti della Controparte_1 controparte, di trasferire anche la propria residenza anagrafica immediatamente e comunque non oltre 30 giorni dal deposito della declaratoria di cessazione degli effetti civili del loro matrimonio.
3. La FI , benché oggi maggiorenne, studia e pertanto dipende Persona_3 ancora economicamente dai genitori. L'altra FI, , oggi ancora Persona_4 diciassettenne, per queste poche settimane che la separano dal raggiungimento della maggiore età, resterà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori che determineranno di comune accordo le decisioni più importanti per il suo presente e soprattutto futuro.
4. In considerazione dell'età della FI , praticamente prossima al Per_2 raggiungimento della maggiore età ed in virtù di quanto riportato in premessa e dunque della sussistenza di buoni, continui ed autonomi rapporti dalla stessa intrattenuti con il padre, le parti congiuntamente chiedono a codesto
Tribunale di Napoli Nord di voler consentire la libera regolamentazione dei rapporti della stessa minore con il padre, risultando del tutto inutili vincoli e puntualizzazioni di sorta anche in virtù dell'imminente raggiungimento della maggiore età della stessa. Il padre pertanto vedrà la FI ogni volta Per_1 che la stessa vorrà, nell'ovvio rispetto degli impegni della stessa FI e quelli lavorativi del padre.
5. I ricorrenti, allo stato, si dichiarano economicamente autosufficienti e pertanto nessun contributo di mantenimento per l'altro coniuge viene determinato a carico alcuno di essi.
6. A titolo di contributo per il mantenimento delle figlie, a sostanziale conferma di quanto già statuito in fase di separazione concordata dei coniugi, tenuto conto del valore attuale di quanto allora stabilito al lordo della rivalutazione Istat ad oggi maturata, il sig. si obbliga a pagare alla sig.ra Controparte_1 [...]
, entro il giorno 25 di ogni mese, la somma complessiva di Euro Parte_1
580,00 (Cinquecentottanta/00=) da intendersi suddivisa nell'interesse di entrambe le figlie ed in ragione di Euro 290,00 (duecentonovanta/00=) per ciascuna di loro, oltre ovviamente al rimborso del 50% delle spese straordinarie
(scolastiche, mediche e sportive) in quanto non rimborsabili, documentate e comunque previamente concordate tra le stesse parti.
7. Le parti, con l'intenzione comune di sistemare anche alcune pendenti situazioni patrimoniali, pattuiscono quanto segue: il sig. si obbliga a Controparte_1 cedere alla sig.ra l'intera sua quota parte pari al 50% della Parte_1 proprietà dell'appartamento sito in Casoria (NA), alla Via Bruno Buozzi n. 13 - piano primo - .interno 3 - .identificata in Catasto al Foglio 3 – p.lla 929 – sub
4. Per contro, la sig.ra si obbliga ad accollarsi il pagamento Parte_1 dell'intero residuo mutuo ipotecario gravante sul predetto immobile in virtù del contratto di mutuo stipulato il 27.05.2011 con atto per Notar di Persona_5
Afragola con la Cassa Di Risparmio Di Parma e Piacenza S.p.a. (Rep. 27412
Raccolta 6133).
Le parti concordano altresì
a) Che il suddetto accollo mutuo, in considerazione delle scarse garanzie da offrire all'Istituto mutuante al fine dell'eventuale liberazione dell'accollante, sarà da intendersi cumulativo e pertanto il sig. Controparte_1 perfettamente edotto della questione, accetta di rimanere obbligato nei confronti dell'Istituto mutuante per il rimborso delle rate di mutuo a scadere, indipendentemente dalla diversa regolamentazione interna del debito tra le parti qui costituite.
b) che i rispettivi obblighi delle parti, eccezion fatta per quant'altro stabilito prima in ordine a diverse questioni, decorreranno dal deposito della sentenza che definirà il presente procedimento di divorzio,
c) che in tutti i casi le parti convengono che quanto pagato dal sig. a CP_1 rimborso della sua quota parte delle rate di mutuo scadute successivamente al mese di Febbraio 2024 e quindi con decorrenza dal pagamento della rata di mutuo scaduta a Marzo 2024 ed entro quella di stipula del rogito notarile definitivo, sarà allo stesso rimborsato dalla sig.ra Parte_1 contestualmente alla stipula stessa del rogito.
d) che le parti s' impegnano, a semplice richiesta di una di loro, a sottoscrivere un eventuale contratto preliminare di cessione di quota di proprietà immobiliare con accollo mutuo nei termini qui riportati e comunque a rendersi disponibili a qualsiasi adempimento richiesto ed a concludere il contratto definitivo della suddetta cessione nel termine massimo di giorni 90 decorrenti dal deposito della sentenza di divorzio.
e) che il notaio rogante sarà prescelto dalla sig.ra e dalla stessa Pt_1 tempestivamente comunicato alla controparte e che l'obbligo del pagamento delle spese tutte e dei compensi notarili reclamati per la cessione in oggetto sarà pagato da entrambe le parti in ragione del 50% ciascuno e con vincolo di solidarietà passiva per il pagamento nei confronti del professionista.
f) che sino al momento della stipula del rogito notarile definitivo, salvo diverso accordo da sottoscriversi a parte, il sig. resterà obbligato a pagare le CP_1 rate di mutuo in scadenza e comunque a regolarizzare qualsivoglia debito sospeso per capitale, interessi o spese relative a rate di rimborso del mutuo già scadute alla data di stipula del rogito notarile definitivo.
Le predette condizioni non sono contrarie a norme imperative;
pertanto, possono essere recepite dal tribunale.
In ragione di ciò deve esser pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, come richiesto in ricorso.
Devono altresì disporsi le formalità di cui all'art. 10 della legge 898/70.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia, alle condizioni di cui in parte motiva, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite, la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi
(c.f.: e (c.f.: Parte_1 C.F._1 Controparte_1
, contratto in Casoria (NA) l'11.9.2001 (atto n.168, Parte II, C.F._2
Serie A, anno 2001); - ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della
Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile e ai sensi dell'art. 10 legge 1/12/1970 n. 898;
- nulla per le spese.
Così deciso in Aversa, in camera di consiglio del 20.2.25
Il giudice estensore
Dott.ssa Cristiana Satta
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro