TRIB
Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 12/12/2025, n. 311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 311 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 953/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale Ordinario di Novara
in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Gabriele Molinaro, all'udienza del 12.12.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. r.g. 953/2024 promossa da:
(c.f. ) n.q. di erede di Parte_1 C.F._1 Per_1 elettivamente domiciliata in Novara, Via San Francesco d'Assisi n. 26,
[...] presso lo studio degli Avv. GIUSEPPE CIMINO e CHIARA CIMINO, che la rappresentano e difendono, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
- ricorrente contro Controparte_1
(c.f. ), in persona del suo legale
[...] P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l'ufficio legale dell'Istituto in Novara, via A. Costa n. 35, rappresentato e difeso dall'Avv. BATTAGLIESE ROSA, giusta procura generale in atti;
- convenuto
OGGETTO: Prestazione: rendita per malattia professionale I Difensori delle parti, come sopra costituite, così
CONCLUDEVANO
PER LA RICORRENTE: accertare il diritto del Sig. al riconoscimento della rendita per malattia Persona_1 professionale ai sensi del T.U. D.P.R. 30.06.1965, n. 1124, e successive modificazioni ed integrazioni, con effetto dal 06.12.2023 o da data meglio vista e condannare l' , in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, alla CP_2 liquidazione della rendita per malattia professionale. Col favore di spese e compensi professionali da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.
1 PER IL CONVENUTO Controparte_3
[...]
Respingere la domanda. Disponendo per le spese secondo Legge.
All'udienza del 12.12.2025, le parti hanno concordemente domandato dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 4.9.2024, il sig. adiva il Persona_1
Tribunale di Novara, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni. Esponeva di avere svolto attività lavorativa alle dipendenze della CP_4 di Legnano, poi Ansaldo Energia S.p.A., con mansioni di saldatore, comportanti
[...] esposizione qualificata ad amianto, per un periodo ultradecennale e di essere affetto da adenocarcinoma polmonare, patologia riconducibile all'esposizione ad amianto, ricompresa nelle tabelle . CP_2
Riferiva che l' , a seguito di segnalazione della malattia professionale del CP_2
4.12.2023, aveva disposto l'archiviazione della pratica per “insufficiente documentazione”, nonostante l'opposizione amministrativa proposta. Chiedeva, pertanto, l'accertamento del diritto alla rendita e la condanna dell'Istituto alle prestazioni di legge. Nelle more del giudizio, il sig. ecedeva in data 28.10.2024. Persona_1
Con successivo atto di riassunzione del processo, la sig.ra vedova Parte_1 del ricorrente, dichiarava di subentrare nel giudizio in qualità di erede, insistendo per l'accoglimento delle domande originariamente proposte.
Si costituiva l' Controparte_3 con memoria difensiva depositata il
[...]
27.5.2025. Contestava la fondatezza della domanda, negando il nesso causale tra l'attività lavorativa e la patologia denunciata. Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda.
All'udienza del 3.6.2025, questo Tribunale, ritenuta l'opportunità di acquisire, prima di dar corso a eventuale istruttoria, la documentazione concernente l'iter amministrativo, visto l'art. 213 c.p.c, disponeva richiesta di informazioni nei confronti dell' e rinviava la causa per la prosecuzione. CP_2
In data 24.7.2025, in adempimento a tale ordine, l' depositava CP_2 documentazione attestante l'avvenuto riconoscimento della domanda amministrativa,
2 con conseguente erogazione delle prestazioni di legge, comprensive della rendita diretta sino alla data del decesso del sig. e della costituzione della rendita ai Per_1 superstiti aventi diritto. All'udienza del 17.10.2025, l' riferiva altresì dell'avvenuta erogazione CP_2 dell'assegno funerario e che l'erogazione del rateo e degli arretrati di rendita era in corso di definizione. Le parti chiedevano, pertanto, un ulteriore differimento per verificare la completa esecuzione delle prestazioni riconosciute. In data 11.12.2025, l' depositava il provvedimento, con cui riconosceva il CP_2 diritto alla rendita, come richiesta.
All'odierna udienza, udite le conclusioni delle parti, la causa veniva posta in decisione.
*** 1. Va dichiarata la cessazione della materia del contendere, avendo l' CP_2 spontaneamente riconosciuto, in corso di giudizio, il diritto alle prestazioni domandate in giudizio.
La cessazione della materia del contendere è istituto non disciplinato dal codice di rito (a differenza di quanto accade, ad esempio in seno al processo tributario o a quello amministrativo), ma che può dirsi pienamente esistente anche nell'ordinamento processuale civile in forza di un ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità - quale “diritto vivente”, a partire da Cass. civ., Sez. Un., 19 gennaio 1954, n. 92 - che la considera forma di definizione del processo a cui ricorrere ogni qual volta viene meno la stessa ragion d'essere della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse alla prosecuzione del giudizio e alla sua definizione in punto di merito (tra le tante, cfr. Cass. civ., sez. III, sent., n. 10478/2004; Cass. civ, sez. lav., sent., n. 9332/2001; Cass. civ., Sez. Un., sent., n. 1048/2000; Cass. civ., sez. lav., sent., n. 2268/1999; Cass. civ., sez. lav., sent., n. 2572/1998; Cass. civ., sez. II, sent., n. 4283/1997).
La pronuncia va emessa d'ufficio o su istanza di parte, quando i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione evocata in giudizio, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta “soccombenza virtuale” e, cioè, delibando solo a fini di regolamentazione delle spese la fondatezza delle domande ed eccezioni originarie delle parti (cfr. in tal senso: Cass. civ., sez. III, sent., n. 6395/2004; Cass. civ., sez. III, sent., n. 6403/2004; Cass. civ., Sez. Un., sent., n. 13969/2004; Cass. civ., sez. III, sent., n. 11962/2005). 2. Quanto a quest'ultimo aspetto, va rilevato che, pur non essendo in dubbio la spettanza della prestazione richiesta, riconosciuta dallo stesso , tale riconoscimento è CP_2 intervenuto solo in corso di giudizio, a seguito del riesame della domanda amministrativa, grazie alla documentazione acquisita da altra sede dell' , che CP_3 aveva già accertato la sussistenza dei presupposti di fatto per la prestazione.
3 Deve, pertanto, rilevarsi che il presente giudizio si è reso necessario per ottenere il riconoscimento di una prestazione poi risultata dovuta. Tale situazione, valutata secondo il criterio della soccombenza virtuale, giustifica la condanna dell' alle spese processuali, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. CP_2
3. Le spese seguono la soccombenza virtuale e si liquidano, ai sensi del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile della causa, della semplicità delle questioni di fatto e di diritto che ne hanno costituito oggetto e del buon comportamento processuale del convenuto, che ha spontaneamente riconosciuto la fondatezza della domanda, in complessivi euro 3.300, oltre rimborso spese forf. 15%, IVA e CPA come per legge e oltre a euro 43 per c.u.
Va disposta la distrazione in favore dei Difensori del ricorrente, dichiaratisi antistatari.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Novara, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) condanna l' alla rifusione delle spese legali a favore di CP_2 Parte_1 liquidate in complessivi euro 3.300, oltre rimb. forf. 15%, IVA e CPA come per legge e oltre a euro 43 per c.u., con distrazione in favore degli Avv. Chiara Cimino e Giuseppe Cimino, in solido. Così deciso il 12.12.2025 Il giudice Dott. Gabriele Molinaro
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale Ordinario di Novara
in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Gabriele Molinaro, all'udienza del 12.12.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. r.g. 953/2024 promossa da:
(c.f. ) n.q. di erede di Parte_1 C.F._1 Per_1 elettivamente domiciliata in Novara, Via San Francesco d'Assisi n. 26,
[...] presso lo studio degli Avv. GIUSEPPE CIMINO e CHIARA CIMINO, che la rappresentano e difendono, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
- ricorrente contro Controparte_1
(c.f. ), in persona del suo legale
[...] P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l'ufficio legale dell'Istituto in Novara, via A. Costa n. 35, rappresentato e difeso dall'Avv. BATTAGLIESE ROSA, giusta procura generale in atti;
- convenuto
OGGETTO: Prestazione: rendita per malattia professionale I Difensori delle parti, come sopra costituite, così
CONCLUDEVANO
PER LA RICORRENTE: accertare il diritto del Sig. al riconoscimento della rendita per malattia Persona_1 professionale ai sensi del T.U. D.P.R. 30.06.1965, n. 1124, e successive modificazioni ed integrazioni, con effetto dal 06.12.2023 o da data meglio vista e condannare l' , in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, alla CP_2 liquidazione della rendita per malattia professionale. Col favore di spese e compensi professionali da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.
1 PER IL CONVENUTO Controparte_3
[...]
Respingere la domanda. Disponendo per le spese secondo Legge.
All'udienza del 12.12.2025, le parti hanno concordemente domandato dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 4.9.2024, il sig. adiva il Persona_1
Tribunale di Novara, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni. Esponeva di avere svolto attività lavorativa alle dipendenze della CP_4 di Legnano, poi Ansaldo Energia S.p.A., con mansioni di saldatore, comportanti
[...] esposizione qualificata ad amianto, per un periodo ultradecennale e di essere affetto da adenocarcinoma polmonare, patologia riconducibile all'esposizione ad amianto, ricompresa nelle tabelle . CP_2
Riferiva che l' , a seguito di segnalazione della malattia professionale del CP_2
4.12.2023, aveva disposto l'archiviazione della pratica per “insufficiente documentazione”, nonostante l'opposizione amministrativa proposta. Chiedeva, pertanto, l'accertamento del diritto alla rendita e la condanna dell'Istituto alle prestazioni di legge. Nelle more del giudizio, il sig. ecedeva in data 28.10.2024. Persona_1
Con successivo atto di riassunzione del processo, la sig.ra vedova Parte_1 del ricorrente, dichiarava di subentrare nel giudizio in qualità di erede, insistendo per l'accoglimento delle domande originariamente proposte.
Si costituiva l' Controparte_3 con memoria difensiva depositata il
[...]
27.5.2025. Contestava la fondatezza della domanda, negando il nesso causale tra l'attività lavorativa e la patologia denunciata. Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda.
All'udienza del 3.6.2025, questo Tribunale, ritenuta l'opportunità di acquisire, prima di dar corso a eventuale istruttoria, la documentazione concernente l'iter amministrativo, visto l'art. 213 c.p.c, disponeva richiesta di informazioni nei confronti dell' e rinviava la causa per la prosecuzione. CP_2
In data 24.7.2025, in adempimento a tale ordine, l' depositava CP_2 documentazione attestante l'avvenuto riconoscimento della domanda amministrativa,
2 con conseguente erogazione delle prestazioni di legge, comprensive della rendita diretta sino alla data del decesso del sig. e della costituzione della rendita ai Per_1 superstiti aventi diritto. All'udienza del 17.10.2025, l' riferiva altresì dell'avvenuta erogazione CP_2 dell'assegno funerario e che l'erogazione del rateo e degli arretrati di rendita era in corso di definizione. Le parti chiedevano, pertanto, un ulteriore differimento per verificare la completa esecuzione delle prestazioni riconosciute. In data 11.12.2025, l' depositava il provvedimento, con cui riconosceva il CP_2 diritto alla rendita, come richiesta.
All'odierna udienza, udite le conclusioni delle parti, la causa veniva posta in decisione.
*** 1. Va dichiarata la cessazione della materia del contendere, avendo l' CP_2 spontaneamente riconosciuto, in corso di giudizio, il diritto alle prestazioni domandate in giudizio.
La cessazione della materia del contendere è istituto non disciplinato dal codice di rito (a differenza di quanto accade, ad esempio in seno al processo tributario o a quello amministrativo), ma che può dirsi pienamente esistente anche nell'ordinamento processuale civile in forza di un ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità - quale “diritto vivente”, a partire da Cass. civ., Sez. Un., 19 gennaio 1954, n. 92 - che la considera forma di definizione del processo a cui ricorrere ogni qual volta viene meno la stessa ragion d'essere della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse alla prosecuzione del giudizio e alla sua definizione in punto di merito (tra le tante, cfr. Cass. civ., sez. III, sent., n. 10478/2004; Cass. civ, sez. lav., sent., n. 9332/2001; Cass. civ., Sez. Un., sent., n. 1048/2000; Cass. civ., sez. lav., sent., n. 2268/1999; Cass. civ., sez. lav., sent., n. 2572/1998; Cass. civ., sez. II, sent., n. 4283/1997).
La pronuncia va emessa d'ufficio o su istanza di parte, quando i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione evocata in giudizio, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta “soccombenza virtuale” e, cioè, delibando solo a fini di regolamentazione delle spese la fondatezza delle domande ed eccezioni originarie delle parti (cfr. in tal senso: Cass. civ., sez. III, sent., n. 6395/2004; Cass. civ., sez. III, sent., n. 6403/2004; Cass. civ., Sez. Un., sent., n. 13969/2004; Cass. civ., sez. III, sent., n. 11962/2005). 2. Quanto a quest'ultimo aspetto, va rilevato che, pur non essendo in dubbio la spettanza della prestazione richiesta, riconosciuta dallo stesso , tale riconoscimento è CP_2 intervenuto solo in corso di giudizio, a seguito del riesame della domanda amministrativa, grazie alla documentazione acquisita da altra sede dell' , che CP_3 aveva già accertato la sussistenza dei presupposti di fatto per la prestazione.
3 Deve, pertanto, rilevarsi che il presente giudizio si è reso necessario per ottenere il riconoscimento di una prestazione poi risultata dovuta. Tale situazione, valutata secondo il criterio della soccombenza virtuale, giustifica la condanna dell' alle spese processuali, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. CP_2
3. Le spese seguono la soccombenza virtuale e si liquidano, ai sensi del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile della causa, della semplicità delle questioni di fatto e di diritto che ne hanno costituito oggetto e del buon comportamento processuale del convenuto, che ha spontaneamente riconosciuto la fondatezza della domanda, in complessivi euro 3.300, oltre rimborso spese forf. 15%, IVA e CPA come per legge e oltre a euro 43 per c.u.
Va disposta la distrazione in favore dei Difensori del ricorrente, dichiaratisi antistatari.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Novara, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) condanna l' alla rifusione delle spese legali a favore di CP_2 Parte_1 liquidate in complessivi euro 3.300, oltre rimb. forf. 15%, IVA e CPA come per legge e oltre a euro 43 per c.u., con distrazione in favore degli Avv. Chiara Cimino e Giuseppe Cimino, in solido. Così deciso il 12.12.2025 Il giudice Dott. Gabriele Molinaro
4