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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/11/2025, n. 16017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16017 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
MA IE Presidente
Cecilia Pratesi GI rel.
EF IA GI
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 38159/2023 , vertente TRA
, con il patrocinio dell'avv. Fiorella D' Arpino;
Parte_1
ricorrente E
con il patrocinio dell'avv. Luigina Tucci;
CP_1 resistente Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale.
CONCLUSIONI: per la ricorrente –
Piaccia all'Ill.mo Tribunale - preliminarmente - rimettere la causa in istruttoria per disporre una nuova CTU per verificare quali siano le condizioni psicologiche attuali della minore ed il suo rapporto con i genitori, oltre che con le altre figure parentali, ed eventuali conviventi se presenti.(…) . All'esito dei suddetti accert
- pronunciare la separazione tra i coniugi e ordinandone l'annotazione Parte_1 CP_1 sul registro dello Stato Civile;
- ciascuno dei coniugi provvederà al proprio manteni;
Per
- disporre l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale limitatamente alle ioni di ordinaria amministrazione afferenti all'organizzazione della vita quotidiana e congiunto limitatamente alle decisioni di maggiore importanza afferenti l'educazione, l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale. Salvo diverso accordo la madre, senza la necessaria presenza di terze persone adulte di riferimento terrà con sé la figlia a settimane alternate ed esattamente: una settimana dal lunedì dall'uscita di scuola al venerdì quando la riporterà a scuola (il week end lo trascorrerà con il padre) e la settimana successiva la prenderà dal venerdì dall'uscita 2 di scuola fino al lunedì mattina quando la riporterà a scuola (durante la settimana dal lunedì al venerdì starà con il padre). Per metà delle vacanze Natalizie, ad anni alterni dal 24 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio. Per le vacanze scolastiche pasquali la minore trascorrerà l'intero periodo con uno dei genitori che si alterneranno ogni anno;
- per le festività infrasettimanali, compreso il pernottamento, e per i ponti i genitori si alterneranno ogni anno dal giorno precedente la festività fino all'accompagnamento a scuola il giorno successivo alla festività; - durante le vacanze scolastiche estive a partire dall'estate 2026 per due periodi continuativi ad anni alterni di cui il primo dal 1 al 15 luglio e dal 1 al 15 agosto e il secondo periodo dal 16 al 31 luglio e dal 16 al 31 agosto. Per le imminenti vacanze estive (2025) la minore trascorrerà con la madre il periodo dal 12 luglio al 18 luglio – dal 9 agosto al 15 agosto – dal 23 agosto al 29 agosto. - i rispettivi compleanni dei genitori verranno trascorsi con il genitore che festeggia il genetliaco;
la giornata della Festa del Papà con il padre e quella della Mamma con la madre;
ove possibile il compleanno della figlia sarà trascorso con entrambi i genitori e, se non possibile, i genitori si alterneranno di anno in anno il pranzo e la cena. - in caso di malattia della minore ciascuno dei due genitori nei giorni di spettanza avrà la possibilità di recarsi a far visita alla figlia. - disporre che durante i periodi di permanenza della minore presso ciascun genitore l'altro possa contattare telefonicamente la figlia sull'utenza del genitore collocatario almeno una volta al giorno, preferibilmente nella fascia oraria compresa tra le ore 18.00 e le ore 20.00 - verrà previsto un monitoraggio bimestrale da parte del Servizio Sociale dell'andamento della frequentazione con ciascuno dei due genitori e verranno indicati e disposti, se necessari gli interventi a tutela della minore;
- ciascuno dei genitori provvederà al mantenimento diretto della bambina nei periodi di spettanza e le spese straordinarie ivi previste nel protocollo 17.12.2014 saranno divise al 50% tra le parti;
Per il resistente – Si chiede che il regime di affidamento rimanga quello vigente, ovvero affidamento in via esclusiva al padre e collocazione presso lo stesso, essendo ciò che funzionalmente può garantire al padre di attivarsi in situazioni di necessità a tutela della minore (…). Per i tempi di permanenza si richiama il decreto del 3-7- 24, ovvero: 2) la minore potrà frequentare la madre unicamente alla presenza della nonna materna o di altra figura adulta di fiducia di entram arti;
3) i pernottamenti presso la madre restano limitati ai
Per fine settimana alterni già previsti, in cui starà con la madre e la nonna materna dal sabato alle ore 10.00 alla domenica alle ore 19.30; o confermati i tempi di frequentazione pomeridiana già stabiliti (un pomeriggio a settimana, preferibilmente il mercoledì, re 16.00 o dal diverso orario di
Per uscita scolastico alle ore 20.30 (dopo cena) nelle settimane in cui trascorre il finesettimana con la madre e tre pomeriggi a settimana, preferibilmente il martedì, il m dì e il venerdì, re 16.00 o
Per dal diverso orario di uscita scolastico alle ore 20.30 (dopo cena) nelle settimane in cui trascorre il ttimana con il padre, con la precisazione che in caso di chiusura scolastica la madr con sé con
Per
nelle giornate infrasettimanali indicate, dalle ore 10.00 alle ore 19.30, se la presenza della Per
materna, di altro adulto scelto da ambo le parti;
6) per la prossima estate, potrà trascorrere tre settimane, non consecutive, con la madre, purché con la costante presenza anch rna della nonna materna o di altro adulto di riferimento scelto da ambo le parti;
trascorrerà analogo periodo di tre settimane con il padre. Voglia altr ribunale, in accoglimento della proposta dei Servizi Sociali, CP_ disporre che il Servizio Sociale ed il possano proseguire con il monitoraggio sul nucleo familiare al fine di escludere eventuali elementi iudizio nei nti della minore, anche alla luce del nuovo assetto familiare. Per il profilo economico: Il sig. sottolinea di aver provve solo al CP_1 mantenime inore dal luglio 2021 alla att olo da marzo 2022 il sig. ha avuto CP_1 dalla sig.ra la cessione della sua quota di assegno unico per € 90 mensili circ siderando Pt_1 che entram i percepiscono lo stesso reddito, si chiede al GI un contributo al mantenimento pari ad € 200,00 mensili, oltre spese straordina ndo il protocollo del Tribunale di Roma da corrispondersi dalla data di allontanamento del sig. con la minore, ovvero luglio 2021(..) In merito CP_1 alle spese della espletata CTU, si chiede che le stesse nteramente poste a carico della parte ricorrente.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione con ricorso depositato il 31 luglio 2023 si è rivolta a questo ufficio Parte_1
per chiedere la separazione dal marito CP_1
ha premesso che dal matrimonio (celebrato il 14 agosto 2017) era nata il [...] la figlia nell'atto introduttivo ha sostenuto che la sua frequentazione con la figlia fosse immotivatamente limitata dal padre, in ragione di un episodio di scompenso psichico (depressione post partum) insorto dopo la nascita della bambina attualmente ben compensato dalle terapie in corso. Ha fatto riferimento ai pareri acquisiti presso diversi professionisti della mente che avrebbero attestato la sua piena 3 capacità genitoriale, a differenza di quanto emerso da una consulenza che i coniugi con l'aiuto dei rispettivi legali avevano scelto di svolgere privatamente, da cui era emersa l'opportunità che la frequentazione tra madre e figlia avvenisse sempre alla presenza di un adulto. Ha chiesto che – previa adozione di misure urgenti volte a ristabilire una piena bigenitoralità- il tribunale disponesse l'affidamento condiviso della minore, disponendo un incremento graduale della frequentazione sino a raggiungere un modello alternato e paritario.
Secondo costituitosi il 10-11-2023, la condizione personale della CP_1 ricorrente doveva ritenersi ben più grave e critica di quanto rappresentato nel ricorso, tanto da escludere che la donna potesse occuparsi da sola della figlia in totale sicurezza;
del resto egli sin dal 2021 aveva provveduto in via esclusiva all'accudimento e al mantenimento della minore. La professionista incaricata da entrambi di redigere un parere pro veritate aveva del resto suggerito la presenza obbligatoria di un adulto durante gli incontri madre figlia. Si è opposto pertanto alla soluzione organizzativa proposta dalla moglie, ed ha chiesto che ogni eventuale ampliamento della frequentazione nei tempi e nelle modalità fosse preceduto da nuovi accertamenti ed opportuni controlli.
Dopo l'emissione dei provvedimenti provvisori, è stata disposta una consulenza tecnica d'ufficio per verificare quale fosse il modello organizzativo più rispondente all'interesse della figlia minore delle parti.
Nella consulenza viene ricostruita tra l'altro la storia clinica della ricorrente, caratterizzata dal periodi di sofferenza più acuta e fasi di maggiore compenso, per concludere come segue: La signora è una donna di 40 anni (è nata a [...]
Genova il 21/10/1983), che attualmente lavora come insegnante di sostegno presso una classe quarta elementare, effettuando regolare orario scolastico (8.20- 16.30). Molto curata ed adeguata nei modi, ha teso durante tutta l'indagine peritale a minimizzare e normalizzare quanto alla stessa accaduto, motivo per cui molte informazioni a seguire riportate sono state tratte da quanto documentato nelle varie cartelle cliniche ed analisi che la sottoscritta si è dovuta studiare attentamente, e di cui si presume i curanti attuali, che si sono prodigati nel redigere certificazioni rassicuranti, non abbiano contezza. La signora ha una seria Pt_1 familiarità per i disturbi psichiatrici, in quanto quando la stessa aveva 9 anni, il proprio padre, affetto da un disturbo dell'umore non meglio precisato, ha effettuato un grave tentativo di suicidio con farmaci, a seguito del quale è stato ricoverato ed una volta dimesso è stato ritrovato senza vita nel proprio appartamento. La ricorrente ha rivelato sin dall'infanzia un temperamento “selettivo” ed “introspettivo”, che a 15 anni le ha provocato difficoltà relazionali, trattate in psicoterapia per due anni. A 18 anni vi è stato l'esordio conclamato, 4 che ha richiesto un ricovero presso il reparto di psichiatria del di Genova CP_3
(29/06/2002-3/08/2002) per “Depressione maggiore, episodio singolo” (ICD IX: 296.2), con impostazione di una terapia consistente in un antidepressivo (Anafranil 25 me, 3 cp/die) ed un antipsicotico (Trilafon 2 mg 3 cp/die). A seguire sono avvenuti due tentativi di suicidio caratterizzati da ingestione incongrua di farmaci (non assunti secondo prescrizione ed accumulati), che hanno determinato altri due ricoveri presso il reparto di psichiatria di Genova: durante l'ultimo (precisamente il terzo in tre anni circa), avvenuto quando la ricorrente aveva
20 anni (il tentato suicidio è avvenuto la notte di capodanno), veniva inserito un efficace stabilizzante dell'umore, quale il Litio. A 25 anni vi è stata un'altra ricaduta, gestita dai curanti senza ricorrere al ricovero. Negli anni successivi (dai 29 ai 34 anni) la ricorrente ha più volte sospeso autonomamente la terapia farmacologica, manifestando ogni anno delle ricadute depressive con sintomi ossessivi, rivolgendosi nei periodi di scompenso a nuovi specialisti che prescrivevano farmaci, che non venivano assunti regolarmente: l'unica sospensione concordata con i curanti è stata quella effettuata in corrispondenza della gravidanza. Nel post partum la ricorrente ha presentato una ricaduta significativa, caratterizzata da deflessione dell'umore, episodi di agitazione e disorganizzazione comportamentale, aggressività verbale verso la figlia di cui non riusciva a prendersi cura: veniva introdotto nuovamente il Litio, ma la terapia farmacologica non veniva assunta con continuità. Nel Maggio 2021 è stato effettuato il terzo tentativo di suicidio della ricorrente, in quanto la stessa ha assunto a scopo autolesivo un quantitativo significativo di Litio: in PS la litiemia era pari a 2,25 mmol/L, valore pericolosamente alto (range di normalità: 0,6-1,2). A seguire la signora ha effettuato tre ricoveri: il primo a fine Settembre 2021 presso la Pt_1 clinica S. Alessandro, il secondo è durato 40 giorni (18/10/2021-29/11/2021) ed ha visto un inizio presso l'ospedale Umberto I, poi presso l'osp S. Giovanni, per proseguire presso la clinica Villa Armonia nuova, ed infine il terzo è avvenuto di nuovo presso la clinica S.
Alessandro, è durato 15 giorni perchè la ricorrente si è dimessa contro il parere dei sanitari
(16/12/2021 al 31/12/2021), evidenziando “ scarsa consapevolezza di malattia”. In tutti questi ricoveri è stata formulata la diagnosi di Disturbo bipolare, disturbo caratterizzato dalla sussistenza dell'episodio depressivo. A seguire la sigra è stata presa in carico sotto il Pt_1 profilo psichiatrico sia dal dr di Genova, che dalla drssa presso il CSM di via Per_2 Per_3
Monza, effettuando controlli a cadenza quindicinale. La terapia attualmente impostata consiste in stabilizzanti (Resilient –Litio- 83 mg e Tegretol400 mg/die) ed in un antidepressivo
(Zoloft 50 mg). Inoltre da due anni è stata avviata una psicoterapia con la drssa che, Per_4 leggendo i certificati prodotti, parrebbe essersi concentrata sul “riappropriarsi di tutte le funzioni genitoriali” e non sulla consapevolezza di malattia, e soprattutto sul riconoscimento e la gestione dei sintomi prodromici che possono presagire una ricaduta. In sintesi la lunga storia clinica appena descritta permette di comprendere come la signora sia affetta dall'età Pt_1 di 18 anni da un disturbo dell'umore, meglio inquadrato come “Disturbo bipolare” 5 presumibilmente di tipo II (cioè con un prevalere di fasi depressive), che l'ha vista effettuare tre importanti tentativi di suicidio nel passato. E' indubbio anche che da oltre due anni la ricorrente abbia raggiunto una buona fase di compenso, che le ha permesso di reintegrarsi sia in ambito lavorativo che sociale: questo tuttavia non permette di dire che la ricorrente sia guarita, perché il disturbo è cronico per sua natura, è sostenuto in questo caso da una familiarità importante, ed è soggetto ad inevitabili oscillazioni della sintomatologia, pur se vi è una copertura farmacologica, motivo per cui la vigilanza o attenzione deve essere mantenuta.
Questo non deve scoraggiare, ma impone che la consapevolezza del paziente sia rigorosamente sostenuta, e che la compliance farmacologica sia sempre ottimale. Al momento, nonostante la buona fase di compenso psicopatologico, la signora non ha dimostrato di avere una Pt_1 profonda consapevolezza del proprio funzionamento, evidenziando anche al test Mmpi-2 la tendenza a sottovalutare “la portata di una sua eventuale psicopatologia”. I test hanno anche evidenziato un appiattimento dell'affettività, in cui sono risultati soppressi sia i sentimenti depressivi che quelli euforici, unitamente ad una tendenza ad essere imprevedibile nell'agire, sostenuta da una rigidità di pensiero. Quello che si è osservato in senso positivo è che comunque la ricorrente è risultata attenta ai “segnali nell'ambiente che le possano indicare il comportamento più adeguato, al fine di agire nel rispetto di regole e convenzioni sociali”. In sintesi si può attestare che il disturbo psichico di cui è affetta la signora influenza Pt_1 inevitabilmente, nei momenti di acuzie, il suo funzionamento generale, e di conseguenza anche le sue competenze genitoriali. Al momento, da oltre due anni, la ricorrente gode di una fase di stabilità, in parte garantita dall'assunzione corretta di farmaci.
E' sul mantenimento di tale buon compenso che in futuro si dovranno concentrare tutte le attenzioni, in quanto la capacità di tutelare il rapporto tra la figlia e l'altro genitore, di gestire il conflitto emotivo e soprattutto di concentrarsi sui bisogni della minore, sono strettamente legati al mantenimento di tale compenso psichico. Anche la capacità di garantire alla figlia uno spazio abitativo adeguato (la signora è rimasta a vivere nella casa coniugale, che Pt_1
a parere della sottoscritta è risultata lievemente disordinata, con una mancata definizione degli spazi), è secondo la scrivente secondaria all'acquisizione da parte della ricorrente di una migliore consapevolezza del proprio funzionamento intrapsichico
La CTU sottolinea che la relazione madre-minore è stata sempre garantita dal padre, che tuttavia ha continuato ad avere un atteggiamento molto prudenziale, legato al fatto di essere stato segnato dalla sofferenza evidenziata dalla ricorrente, e soprattutto dalla sua ostinazione nel non volersi curare, ostinazione che l'ha portato a separarsi.
Riporta ancora la CTU: La signora è risultata ancora ferita per questa scelta del Pt_1
resistente, e la richiesta di una parità dei tempi di frequentazione con la figlia, come già riscontrato nella CT che le parti hanno effettuato in precedenza con la d.ssa è apparsa Per_5 6 anche alla sottoscritta come fondarsi maggiormente sul bisogno della madre (sostenuto anche dai propri curanti) “di esercitare la genitorialità, piuttosto che sui bisogni della figlia”. L'attuale conflittualità genitoriale si fonda proprio sulla dinamica appena illustrata, motivo per cui monitorare la relazione tra singolo genitore e minore è qualcosa di imprescindibile.
Quanto alla dinamica relazionale della minore con i genitori, ha osservato la CTU che la ricorrente in più momenti è risultata rispetto alla figlia come disorientata, timorosa, poco capace di porre dei limiti e di essere propositiva, tanto che nel corso dell'osservazione a studio a lungo è stata a guidare l'interazione-gioco. Elemento positivo è risultato il fatto che, opportunamente sostenuta e guidata, la ricorrente alla fine ha assunto un ruolo più attivo,
e la figlia ha iniziato ad interagirvi maggiormente. A fronte di questo aspetto, che può beneficiare di correzioni, facendo si che la madre sia maggiormente attenta ai bisogni della figlia (migliorandone anche l'organizzazione, come ammesso anche dalla nonna materna), va sottolineato come la ricorrente con sia risultata sempre molto affettiva, amorevole, validante, testimoniando lo stretto legame istauratosi con la bambina. In merito alla capacità di autonomo accudimento della madre, rispetto alla quale impropriamente i curanti si sono espressi, non osservando mai la relazione diretta madrefiglia, e forse neanche essendo stati informati di tutte le vicende cliniche della ricorrente (che sono state ridimensionate e non interamente verbalizzate neanche alla sottoscritta, che le ha dovute sviscerare mettendo a confronto diversi documenti), si ritiene che sia corretto procedere gradualmente, e garantire degli spazi di autonomia, alternati ad altri in cui vengano garantiti degli interventi, sempre sotto la vigilanza di una terza persona, preferibilmente la nonna materna, che ha dato la propria disponibilità al riguardo
Il padre appare capace di assumere nei riguardi della figlia un ruolo autorevole e di guida, pur all'interno di un assetto di sicurezza e di gioco;
è molto affettivo ed adeguatamente orientato a comprendere i bisogni di di cui fin dalla nascita si
è occupato in prima persona. E' di certo la principale figura di riferimento della bambina che mostra nei suoi confronti un attaccamento sicuro che le permette anche di distaccarsi e cambiare contesto senza provare angoscia.
In questo contesto, le conclusioni delle parti divergono sensibilmente in quanto la ricorrente – che vorrebbe assumere un ruolo più autonomo nella gestione della figlia
– chiede di stabilire un regime di affidamento condiviso, e revocare le limitazioni attualmente previste, mentre il resistente invoca il mantenimento delle cautele sin qui attuate.
La ragione per la quale a parere del collegio non è possibile disporre sin d'ora l'affidamento condiviso della figlia minore delle parti risiede principalmente 7 nell'atteggiamento di sottovalutazione che la stessa mostra rispetto agli Pt_1
accadimenti passati ed ai rischi potenzialmente connessi al suo stato di salute, insistendo nell'escludere che quest'ultimo possa in alcun modo interferire sulle sue competenze genitoriali;
invero le cautele sin qui disposte quanto alle modalità di frequentazione madre- figlia vengono lette dalla difesa come ingiustificate o peggio ancora sanzionatorie, laddove si tratta di consentire al rapporto madre- figlia di svilupparsi in protezione, in una visione che non deve essere considerata statica ed immodificabile, ma che richiede- visti i pregressi – un ulteriore monitoraggio, a tutela non solo della minore, ma della stessa ricorrente, perché la relazione possa consolidarsi in sicurezza in vista di una auspicabile modifica verso una graduale e piena liberalizzazione;
si tratta unicamente di mantenere fermo un monitoraggio, sino a quando non si possa stabilire con ragionevole sicurezza che le condizioni di attuale compenso in cui si trova siano effettivamente stabilizzate;
ed Parte_1
è per tale motivo che deve essere mantenuta ferma la previsione secondo cui la frequentazione si svolga sempre alla presenza di una persona terza, sin qui preferenzialmente indicata nella persona della nonna materna, ma che potrà essere individuata anche nella persona dell'attuale compagno della madre, che i Servizi
Sociali hanno incontrato e giudicato persona dotata di sufficiente consapevolezza ed affidabilità; in alternativa gli incontri potranno svolgersi alla presenza degli educatori che hanno già avviato il loro servizio, che sono invitati a mantenerlo anche CP_2
al fine di verificare l'evoluzione della situazione familiare.
Saranno gli stessi Servizi Sociali, che nel monitorare l'andamento della frequentazione, la condizione di benessere della minore, e la stabilità della condizione di salute materna, potranno indicare agli interessati la possibilità di farsi promotori
(anche tramite accordo da portare all'omologa del Tribunale) di una modifica del regime vigente. Si vuole chiarire tale aspetto in particolare a fronte della resistenza manifestata dalla difesa , perché la misura non venga recepita come una Pt_1
limitazione definitiva ma come una soluzione temporanea e prudenziale, dettata al solo fine di assicurare – nell'interesse esclusivo di – che l'attuale situazione di compenso in cui versa la madre sotto il profilo della salute psichica assuma sufficiente stabilità (in una prospettiva di osservazione quindi almeno semestrale). A fronte di tale specifico incarico, non si ravvisa di alcuna utilità procedere al rinnovo della CTU richiesto dalla ricorrente. frequenterà dunque la madre (salvi diversi accordi) a finesettimana alternati dalle ore 10.00 del sabato alle ore 19.30 della domenica;
un pomeriggio a settimana, preferibilmente il mercoledì, dalle ore 16.00 o dal diverso 8 orario di uscita scolastico alle ore 20.30 (dopo cena) settimane in cui trascorre il finesettimana con la madre e tre pomeriggi a settimana, preferibilmente il martedì, il mercoledì e il venerdì, dalle ore 16.00 o dal diverso orario di uscita scolastico alle ore 20.30 (dopo cena) nelle settimane in cui trascorre il fine settimana con il padre;
in caso di chiusura scolastica la madre terrà con sé con nelle giornate infrasettimanali indicate, dalle ore 10.00 alle ore 19.30; per metà della durata delle vacanze scolastiche natalizie in modo che ad anni alterni i genitori abbiano rispettivamente con sé la figlia uno dalle ore 10.00 del 23 dicembre alle ore 21.30 (dopo cena) del 24 dicembre, dalle ore 10.00 alle ore 19.30 dei giorni
26 e 28 dicembre, nonché dalle ore 10.00 del 31 dicembre alle ore 19.30 del 1° gennaio e dalle ore 10.00 alle ore 17.00 del 6 gennaio, e l'altro i restanti giorni di vacanza;
per metà delle vacanze pasquali alternando di anno in anno primo e secondo periodo;
per tre settimane non consecutive durante le vacanze scolastiche estive, da concordare entro il mese di maggio di ciascun anno e a condizione di reciprocità.
La minore trascorrerà inoltre il compleanno dei genitori, la festa della mamma e del papà con il festeggiato;
il compleanno della minore – se non sarà possibile la compresenza dei genitori – sarà trascorso ad anni alterni con ciascun genitore, cominciando per il prossimo anno con la madre.
Con riguardo alle questioni economiche si osserva quanto segue.
Entrambe le parti svolgono il lavoro di insegnante e percepiscono redditi analoghi
(nell'ordine di € 1.500,00 mensili ciascuno oltre tredicesima). La ricorrente è proprietaria della casa di abitazione e sostiene una rata di mutuo pari ad € 427,17 mensili;
il resistente ha acquistato a sua volta un immobile con un contributo dei propri genitori (v. dichiarazione sostitutiva di atto notorio) ed ha sottoscritto un contratto di mutuo che lo impegna al pagamento di una rata di € 548,00 mensili;
Considerati i tempi di permanenza della minore e l'equivalenza dei redditi dei genitori, si giustifica pertanto la richiesta da parte del resistente di un assegno perequativo, che considerata l'esiguità dei redditi materni al netto della rata di mutuo, e la circostanza che in regime di affido esclusivo il padre percepisce integralmente l'assegno unico, può essere determinato in € 160,00 mensili.
Le spese straordinarie saranno regolate sulla base del protocollo di intesa in uso presso questo ufficio e divise in pari quota tra le parti;
9
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo all'a natura e all'esito della presente controversia, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite. Le spese di CTU sono poste a carico di ambo le parti in pari quota, considerato che l'indagine è stata svolta nell'interesse della figlia minore.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al n. 38159/2023 disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione,
- Dichiara la separazione del coniugi e che Parte_1 CP_1
hanno contratto matrimonio in Tricarico il 14 agosto 2017 (atto n. 13 parte
II serie A anno 2017);
- Affida la figlia minore in via esclusiva al padre, regolando la frequentazione come indicato in parte motiva;
- Richiede al Servizio Sociale di mantenere attivo il servizio Sismif già in essere ed il monitoraggio sul nucleo familiare, verificando se la stabilizzazione delle condizioni di salute materna consenta di ipotizzare una revisione in senso ampliativo del regime di affidamento e frequentazione e suggerendo alle parti in tal caso di farsi promotrici della necessaria modifica;
- Pone a carico della madre un assegno perequativo di € 160,00 mensili, da corrispondere- con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza
- entro il giorno 5 di ogni mese, e soggetto a rivalutazione istat;
oltre al
50% delle spese straordinarie regolate secondo il protocollo di intesa in uso presso questo ufficio;
- Spese di lite compensate e spese di CTU in pari quota a carico di ambo le parti in via definitiva.
Roma, 3/10/2023
Il GI estensore
Cecilia Pratesi
Il Presidente MA IE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
MA IE Presidente
Cecilia Pratesi GI rel.
EF IA GI
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 38159/2023 , vertente TRA
, con il patrocinio dell'avv. Fiorella D' Arpino;
Parte_1
ricorrente E
con il patrocinio dell'avv. Luigina Tucci;
CP_1 resistente Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale.
CONCLUSIONI: per la ricorrente –
Piaccia all'Ill.mo Tribunale - preliminarmente - rimettere la causa in istruttoria per disporre una nuova CTU per verificare quali siano le condizioni psicologiche attuali della minore ed il suo rapporto con i genitori, oltre che con le altre figure parentali, ed eventuali conviventi se presenti.(…) . All'esito dei suddetti accert
- pronunciare la separazione tra i coniugi e ordinandone l'annotazione Parte_1 CP_1 sul registro dello Stato Civile;
- ciascuno dei coniugi provvederà al proprio manteni;
Per
- disporre l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale limitatamente alle ioni di ordinaria amministrazione afferenti all'organizzazione della vita quotidiana e congiunto limitatamente alle decisioni di maggiore importanza afferenti l'educazione, l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale. Salvo diverso accordo la madre, senza la necessaria presenza di terze persone adulte di riferimento terrà con sé la figlia a settimane alternate ed esattamente: una settimana dal lunedì dall'uscita di scuola al venerdì quando la riporterà a scuola (il week end lo trascorrerà con il padre) e la settimana successiva la prenderà dal venerdì dall'uscita 2 di scuola fino al lunedì mattina quando la riporterà a scuola (durante la settimana dal lunedì al venerdì starà con il padre). Per metà delle vacanze Natalizie, ad anni alterni dal 24 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio. Per le vacanze scolastiche pasquali la minore trascorrerà l'intero periodo con uno dei genitori che si alterneranno ogni anno;
- per le festività infrasettimanali, compreso il pernottamento, e per i ponti i genitori si alterneranno ogni anno dal giorno precedente la festività fino all'accompagnamento a scuola il giorno successivo alla festività; - durante le vacanze scolastiche estive a partire dall'estate 2026 per due periodi continuativi ad anni alterni di cui il primo dal 1 al 15 luglio e dal 1 al 15 agosto e il secondo periodo dal 16 al 31 luglio e dal 16 al 31 agosto. Per le imminenti vacanze estive (2025) la minore trascorrerà con la madre il periodo dal 12 luglio al 18 luglio – dal 9 agosto al 15 agosto – dal 23 agosto al 29 agosto. - i rispettivi compleanni dei genitori verranno trascorsi con il genitore che festeggia il genetliaco;
la giornata della Festa del Papà con il padre e quella della Mamma con la madre;
ove possibile il compleanno della figlia sarà trascorso con entrambi i genitori e, se non possibile, i genitori si alterneranno di anno in anno il pranzo e la cena. - in caso di malattia della minore ciascuno dei due genitori nei giorni di spettanza avrà la possibilità di recarsi a far visita alla figlia. - disporre che durante i periodi di permanenza della minore presso ciascun genitore l'altro possa contattare telefonicamente la figlia sull'utenza del genitore collocatario almeno una volta al giorno, preferibilmente nella fascia oraria compresa tra le ore 18.00 e le ore 20.00 - verrà previsto un monitoraggio bimestrale da parte del Servizio Sociale dell'andamento della frequentazione con ciascuno dei due genitori e verranno indicati e disposti, se necessari gli interventi a tutela della minore;
- ciascuno dei genitori provvederà al mantenimento diretto della bambina nei periodi di spettanza e le spese straordinarie ivi previste nel protocollo 17.12.2014 saranno divise al 50% tra le parti;
Per il resistente – Si chiede che il regime di affidamento rimanga quello vigente, ovvero affidamento in via esclusiva al padre e collocazione presso lo stesso, essendo ciò che funzionalmente può garantire al padre di attivarsi in situazioni di necessità a tutela della minore (…). Per i tempi di permanenza si richiama il decreto del 3-7- 24, ovvero: 2) la minore potrà frequentare la madre unicamente alla presenza della nonna materna o di altra figura adulta di fiducia di entram arti;
3) i pernottamenti presso la madre restano limitati ai
Per fine settimana alterni già previsti, in cui starà con la madre e la nonna materna dal sabato alle ore 10.00 alla domenica alle ore 19.30; o confermati i tempi di frequentazione pomeridiana già stabiliti (un pomeriggio a settimana, preferibilmente il mercoledì, re 16.00 o dal diverso orario di
Per uscita scolastico alle ore 20.30 (dopo cena) nelle settimane in cui trascorre il finesettimana con la madre e tre pomeriggi a settimana, preferibilmente il martedì, il m dì e il venerdì, re 16.00 o
Per dal diverso orario di uscita scolastico alle ore 20.30 (dopo cena) nelle settimane in cui trascorre il ttimana con il padre, con la precisazione che in caso di chiusura scolastica la madr con sé con
Per
nelle giornate infrasettimanali indicate, dalle ore 10.00 alle ore 19.30, se la presenza della Per
materna, di altro adulto scelto da ambo le parti;
6) per la prossima estate, potrà trascorrere tre settimane, non consecutive, con la madre, purché con la costante presenza anch rna della nonna materna o di altro adulto di riferimento scelto da ambo le parti;
trascorrerà analogo periodo di tre settimane con il padre. Voglia altr ribunale, in accoglimento della proposta dei Servizi Sociali, CP_ disporre che il Servizio Sociale ed il possano proseguire con il monitoraggio sul nucleo familiare al fine di escludere eventuali elementi iudizio nei nti della minore, anche alla luce del nuovo assetto familiare. Per il profilo economico: Il sig. sottolinea di aver provve solo al CP_1 mantenime inore dal luglio 2021 alla att olo da marzo 2022 il sig. ha avuto CP_1 dalla sig.ra la cessione della sua quota di assegno unico per € 90 mensili circ siderando Pt_1 che entram i percepiscono lo stesso reddito, si chiede al GI un contributo al mantenimento pari ad € 200,00 mensili, oltre spese straordina ndo il protocollo del Tribunale di Roma da corrispondersi dalla data di allontanamento del sig. con la minore, ovvero luglio 2021(..) In merito CP_1 alle spese della espletata CTU, si chiede che le stesse nteramente poste a carico della parte ricorrente.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione con ricorso depositato il 31 luglio 2023 si è rivolta a questo ufficio Parte_1
per chiedere la separazione dal marito CP_1
ha premesso che dal matrimonio (celebrato il 14 agosto 2017) era nata il [...] la figlia nell'atto introduttivo ha sostenuto che la sua frequentazione con la figlia fosse immotivatamente limitata dal padre, in ragione di un episodio di scompenso psichico (depressione post partum) insorto dopo la nascita della bambina attualmente ben compensato dalle terapie in corso. Ha fatto riferimento ai pareri acquisiti presso diversi professionisti della mente che avrebbero attestato la sua piena 3 capacità genitoriale, a differenza di quanto emerso da una consulenza che i coniugi con l'aiuto dei rispettivi legali avevano scelto di svolgere privatamente, da cui era emersa l'opportunità che la frequentazione tra madre e figlia avvenisse sempre alla presenza di un adulto. Ha chiesto che – previa adozione di misure urgenti volte a ristabilire una piena bigenitoralità- il tribunale disponesse l'affidamento condiviso della minore, disponendo un incremento graduale della frequentazione sino a raggiungere un modello alternato e paritario.
Secondo costituitosi il 10-11-2023, la condizione personale della CP_1 ricorrente doveva ritenersi ben più grave e critica di quanto rappresentato nel ricorso, tanto da escludere che la donna potesse occuparsi da sola della figlia in totale sicurezza;
del resto egli sin dal 2021 aveva provveduto in via esclusiva all'accudimento e al mantenimento della minore. La professionista incaricata da entrambi di redigere un parere pro veritate aveva del resto suggerito la presenza obbligatoria di un adulto durante gli incontri madre figlia. Si è opposto pertanto alla soluzione organizzativa proposta dalla moglie, ed ha chiesto che ogni eventuale ampliamento della frequentazione nei tempi e nelle modalità fosse preceduto da nuovi accertamenti ed opportuni controlli.
Dopo l'emissione dei provvedimenti provvisori, è stata disposta una consulenza tecnica d'ufficio per verificare quale fosse il modello organizzativo più rispondente all'interesse della figlia minore delle parti.
Nella consulenza viene ricostruita tra l'altro la storia clinica della ricorrente, caratterizzata dal periodi di sofferenza più acuta e fasi di maggiore compenso, per concludere come segue: La signora è una donna di 40 anni (è nata a [...]
Genova il 21/10/1983), che attualmente lavora come insegnante di sostegno presso una classe quarta elementare, effettuando regolare orario scolastico (8.20- 16.30). Molto curata ed adeguata nei modi, ha teso durante tutta l'indagine peritale a minimizzare e normalizzare quanto alla stessa accaduto, motivo per cui molte informazioni a seguire riportate sono state tratte da quanto documentato nelle varie cartelle cliniche ed analisi che la sottoscritta si è dovuta studiare attentamente, e di cui si presume i curanti attuali, che si sono prodigati nel redigere certificazioni rassicuranti, non abbiano contezza. La signora ha una seria Pt_1 familiarità per i disturbi psichiatrici, in quanto quando la stessa aveva 9 anni, il proprio padre, affetto da un disturbo dell'umore non meglio precisato, ha effettuato un grave tentativo di suicidio con farmaci, a seguito del quale è stato ricoverato ed una volta dimesso è stato ritrovato senza vita nel proprio appartamento. La ricorrente ha rivelato sin dall'infanzia un temperamento “selettivo” ed “introspettivo”, che a 15 anni le ha provocato difficoltà relazionali, trattate in psicoterapia per due anni. A 18 anni vi è stato l'esordio conclamato, 4 che ha richiesto un ricovero presso il reparto di psichiatria del di Genova CP_3
(29/06/2002-3/08/2002) per “Depressione maggiore, episodio singolo” (ICD IX: 296.2), con impostazione di una terapia consistente in un antidepressivo (Anafranil 25 me, 3 cp/die) ed un antipsicotico (Trilafon 2 mg 3 cp/die). A seguire sono avvenuti due tentativi di suicidio caratterizzati da ingestione incongrua di farmaci (non assunti secondo prescrizione ed accumulati), che hanno determinato altri due ricoveri presso il reparto di psichiatria di Genova: durante l'ultimo (precisamente il terzo in tre anni circa), avvenuto quando la ricorrente aveva
20 anni (il tentato suicidio è avvenuto la notte di capodanno), veniva inserito un efficace stabilizzante dell'umore, quale il Litio. A 25 anni vi è stata un'altra ricaduta, gestita dai curanti senza ricorrere al ricovero. Negli anni successivi (dai 29 ai 34 anni) la ricorrente ha più volte sospeso autonomamente la terapia farmacologica, manifestando ogni anno delle ricadute depressive con sintomi ossessivi, rivolgendosi nei periodi di scompenso a nuovi specialisti che prescrivevano farmaci, che non venivano assunti regolarmente: l'unica sospensione concordata con i curanti è stata quella effettuata in corrispondenza della gravidanza. Nel post partum la ricorrente ha presentato una ricaduta significativa, caratterizzata da deflessione dell'umore, episodi di agitazione e disorganizzazione comportamentale, aggressività verbale verso la figlia di cui non riusciva a prendersi cura: veniva introdotto nuovamente il Litio, ma la terapia farmacologica non veniva assunta con continuità. Nel Maggio 2021 è stato effettuato il terzo tentativo di suicidio della ricorrente, in quanto la stessa ha assunto a scopo autolesivo un quantitativo significativo di Litio: in PS la litiemia era pari a 2,25 mmol/L, valore pericolosamente alto (range di normalità: 0,6-1,2). A seguire la signora ha effettuato tre ricoveri: il primo a fine Settembre 2021 presso la Pt_1 clinica S. Alessandro, il secondo è durato 40 giorni (18/10/2021-29/11/2021) ed ha visto un inizio presso l'ospedale Umberto I, poi presso l'osp S. Giovanni, per proseguire presso la clinica Villa Armonia nuova, ed infine il terzo è avvenuto di nuovo presso la clinica S.
Alessandro, è durato 15 giorni perchè la ricorrente si è dimessa contro il parere dei sanitari
(16/12/2021 al 31/12/2021), evidenziando “ scarsa consapevolezza di malattia”. In tutti questi ricoveri è stata formulata la diagnosi di Disturbo bipolare, disturbo caratterizzato dalla sussistenza dell'episodio depressivo. A seguire la sigra è stata presa in carico sotto il Pt_1 profilo psichiatrico sia dal dr di Genova, che dalla drssa presso il CSM di via Per_2 Per_3
Monza, effettuando controlli a cadenza quindicinale. La terapia attualmente impostata consiste in stabilizzanti (Resilient –Litio- 83 mg e Tegretol400 mg/die) ed in un antidepressivo
(Zoloft 50 mg). Inoltre da due anni è stata avviata una psicoterapia con la drssa che, Per_4 leggendo i certificati prodotti, parrebbe essersi concentrata sul “riappropriarsi di tutte le funzioni genitoriali” e non sulla consapevolezza di malattia, e soprattutto sul riconoscimento e la gestione dei sintomi prodromici che possono presagire una ricaduta. In sintesi la lunga storia clinica appena descritta permette di comprendere come la signora sia affetta dall'età Pt_1 di 18 anni da un disturbo dell'umore, meglio inquadrato come “Disturbo bipolare” 5 presumibilmente di tipo II (cioè con un prevalere di fasi depressive), che l'ha vista effettuare tre importanti tentativi di suicidio nel passato. E' indubbio anche che da oltre due anni la ricorrente abbia raggiunto una buona fase di compenso, che le ha permesso di reintegrarsi sia in ambito lavorativo che sociale: questo tuttavia non permette di dire che la ricorrente sia guarita, perché il disturbo è cronico per sua natura, è sostenuto in questo caso da una familiarità importante, ed è soggetto ad inevitabili oscillazioni della sintomatologia, pur se vi è una copertura farmacologica, motivo per cui la vigilanza o attenzione deve essere mantenuta.
Questo non deve scoraggiare, ma impone che la consapevolezza del paziente sia rigorosamente sostenuta, e che la compliance farmacologica sia sempre ottimale. Al momento, nonostante la buona fase di compenso psicopatologico, la signora non ha dimostrato di avere una Pt_1 profonda consapevolezza del proprio funzionamento, evidenziando anche al test Mmpi-2 la tendenza a sottovalutare “la portata di una sua eventuale psicopatologia”. I test hanno anche evidenziato un appiattimento dell'affettività, in cui sono risultati soppressi sia i sentimenti depressivi che quelli euforici, unitamente ad una tendenza ad essere imprevedibile nell'agire, sostenuta da una rigidità di pensiero. Quello che si è osservato in senso positivo è che comunque la ricorrente è risultata attenta ai “segnali nell'ambiente che le possano indicare il comportamento più adeguato, al fine di agire nel rispetto di regole e convenzioni sociali”. In sintesi si può attestare che il disturbo psichico di cui è affetta la signora influenza Pt_1 inevitabilmente, nei momenti di acuzie, il suo funzionamento generale, e di conseguenza anche le sue competenze genitoriali. Al momento, da oltre due anni, la ricorrente gode di una fase di stabilità, in parte garantita dall'assunzione corretta di farmaci.
E' sul mantenimento di tale buon compenso che in futuro si dovranno concentrare tutte le attenzioni, in quanto la capacità di tutelare il rapporto tra la figlia e l'altro genitore, di gestire il conflitto emotivo e soprattutto di concentrarsi sui bisogni della minore, sono strettamente legati al mantenimento di tale compenso psichico. Anche la capacità di garantire alla figlia uno spazio abitativo adeguato (la signora è rimasta a vivere nella casa coniugale, che Pt_1
a parere della sottoscritta è risultata lievemente disordinata, con una mancata definizione degli spazi), è secondo la scrivente secondaria all'acquisizione da parte della ricorrente di una migliore consapevolezza del proprio funzionamento intrapsichico
La CTU sottolinea che la relazione madre-minore è stata sempre garantita dal padre, che tuttavia ha continuato ad avere un atteggiamento molto prudenziale, legato al fatto di essere stato segnato dalla sofferenza evidenziata dalla ricorrente, e soprattutto dalla sua ostinazione nel non volersi curare, ostinazione che l'ha portato a separarsi.
Riporta ancora la CTU: La signora è risultata ancora ferita per questa scelta del Pt_1
resistente, e la richiesta di una parità dei tempi di frequentazione con la figlia, come già riscontrato nella CT che le parti hanno effettuato in precedenza con la d.ssa è apparsa Per_5 6 anche alla sottoscritta come fondarsi maggiormente sul bisogno della madre (sostenuto anche dai propri curanti) “di esercitare la genitorialità, piuttosto che sui bisogni della figlia”. L'attuale conflittualità genitoriale si fonda proprio sulla dinamica appena illustrata, motivo per cui monitorare la relazione tra singolo genitore e minore è qualcosa di imprescindibile.
Quanto alla dinamica relazionale della minore con i genitori, ha osservato la CTU che la ricorrente in più momenti è risultata rispetto alla figlia come disorientata, timorosa, poco capace di porre dei limiti e di essere propositiva, tanto che nel corso dell'osservazione a studio a lungo è stata a guidare l'interazione-gioco. Elemento positivo è risultato il fatto che, opportunamente sostenuta e guidata, la ricorrente alla fine ha assunto un ruolo più attivo,
e la figlia ha iniziato ad interagirvi maggiormente. A fronte di questo aspetto, che può beneficiare di correzioni, facendo si che la madre sia maggiormente attenta ai bisogni della figlia (migliorandone anche l'organizzazione, come ammesso anche dalla nonna materna), va sottolineato come la ricorrente con sia risultata sempre molto affettiva, amorevole, validante, testimoniando lo stretto legame istauratosi con la bambina. In merito alla capacità di autonomo accudimento della madre, rispetto alla quale impropriamente i curanti si sono espressi, non osservando mai la relazione diretta madrefiglia, e forse neanche essendo stati informati di tutte le vicende cliniche della ricorrente (che sono state ridimensionate e non interamente verbalizzate neanche alla sottoscritta, che le ha dovute sviscerare mettendo a confronto diversi documenti), si ritiene che sia corretto procedere gradualmente, e garantire degli spazi di autonomia, alternati ad altri in cui vengano garantiti degli interventi, sempre sotto la vigilanza di una terza persona, preferibilmente la nonna materna, che ha dato la propria disponibilità al riguardo
Il padre appare capace di assumere nei riguardi della figlia un ruolo autorevole e di guida, pur all'interno di un assetto di sicurezza e di gioco;
è molto affettivo ed adeguatamente orientato a comprendere i bisogni di di cui fin dalla nascita si
è occupato in prima persona. E' di certo la principale figura di riferimento della bambina che mostra nei suoi confronti un attaccamento sicuro che le permette anche di distaccarsi e cambiare contesto senza provare angoscia.
In questo contesto, le conclusioni delle parti divergono sensibilmente in quanto la ricorrente – che vorrebbe assumere un ruolo più autonomo nella gestione della figlia
– chiede di stabilire un regime di affidamento condiviso, e revocare le limitazioni attualmente previste, mentre il resistente invoca il mantenimento delle cautele sin qui attuate.
La ragione per la quale a parere del collegio non è possibile disporre sin d'ora l'affidamento condiviso della figlia minore delle parti risiede principalmente 7 nell'atteggiamento di sottovalutazione che la stessa mostra rispetto agli Pt_1
accadimenti passati ed ai rischi potenzialmente connessi al suo stato di salute, insistendo nell'escludere che quest'ultimo possa in alcun modo interferire sulle sue competenze genitoriali;
invero le cautele sin qui disposte quanto alle modalità di frequentazione madre- figlia vengono lette dalla difesa come ingiustificate o peggio ancora sanzionatorie, laddove si tratta di consentire al rapporto madre- figlia di svilupparsi in protezione, in una visione che non deve essere considerata statica ed immodificabile, ma che richiede- visti i pregressi – un ulteriore monitoraggio, a tutela non solo della minore, ma della stessa ricorrente, perché la relazione possa consolidarsi in sicurezza in vista di una auspicabile modifica verso una graduale e piena liberalizzazione;
si tratta unicamente di mantenere fermo un monitoraggio, sino a quando non si possa stabilire con ragionevole sicurezza che le condizioni di attuale compenso in cui si trova siano effettivamente stabilizzate;
ed Parte_1
è per tale motivo che deve essere mantenuta ferma la previsione secondo cui la frequentazione si svolga sempre alla presenza di una persona terza, sin qui preferenzialmente indicata nella persona della nonna materna, ma che potrà essere individuata anche nella persona dell'attuale compagno della madre, che i Servizi
Sociali hanno incontrato e giudicato persona dotata di sufficiente consapevolezza ed affidabilità; in alternativa gli incontri potranno svolgersi alla presenza degli educatori che hanno già avviato il loro servizio, che sono invitati a mantenerlo anche CP_2
al fine di verificare l'evoluzione della situazione familiare.
Saranno gli stessi Servizi Sociali, che nel monitorare l'andamento della frequentazione, la condizione di benessere della minore, e la stabilità della condizione di salute materna, potranno indicare agli interessati la possibilità di farsi promotori
(anche tramite accordo da portare all'omologa del Tribunale) di una modifica del regime vigente. Si vuole chiarire tale aspetto in particolare a fronte della resistenza manifestata dalla difesa , perché la misura non venga recepita come una Pt_1
limitazione definitiva ma come una soluzione temporanea e prudenziale, dettata al solo fine di assicurare – nell'interesse esclusivo di – che l'attuale situazione di compenso in cui versa la madre sotto il profilo della salute psichica assuma sufficiente stabilità (in una prospettiva di osservazione quindi almeno semestrale). A fronte di tale specifico incarico, non si ravvisa di alcuna utilità procedere al rinnovo della CTU richiesto dalla ricorrente. frequenterà dunque la madre (salvi diversi accordi) a finesettimana alternati dalle ore 10.00 del sabato alle ore 19.30 della domenica;
un pomeriggio a settimana, preferibilmente il mercoledì, dalle ore 16.00 o dal diverso 8 orario di uscita scolastico alle ore 20.30 (dopo cena) settimane in cui trascorre il finesettimana con la madre e tre pomeriggi a settimana, preferibilmente il martedì, il mercoledì e il venerdì, dalle ore 16.00 o dal diverso orario di uscita scolastico alle ore 20.30 (dopo cena) nelle settimane in cui trascorre il fine settimana con il padre;
in caso di chiusura scolastica la madre terrà con sé con nelle giornate infrasettimanali indicate, dalle ore 10.00 alle ore 19.30; per metà della durata delle vacanze scolastiche natalizie in modo che ad anni alterni i genitori abbiano rispettivamente con sé la figlia uno dalle ore 10.00 del 23 dicembre alle ore 21.30 (dopo cena) del 24 dicembre, dalle ore 10.00 alle ore 19.30 dei giorni
26 e 28 dicembre, nonché dalle ore 10.00 del 31 dicembre alle ore 19.30 del 1° gennaio e dalle ore 10.00 alle ore 17.00 del 6 gennaio, e l'altro i restanti giorni di vacanza;
per metà delle vacanze pasquali alternando di anno in anno primo e secondo periodo;
per tre settimane non consecutive durante le vacanze scolastiche estive, da concordare entro il mese di maggio di ciascun anno e a condizione di reciprocità.
La minore trascorrerà inoltre il compleanno dei genitori, la festa della mamma e del papà con il festeggiato;
il compleanno della minore – se non sarà possibile la compresenza dei genitori – sarà trascorso ad anni alterni con ciascun genitore, cominciando per il prossimo anno con la madre.
Con riguardo alle questioni economiche si osserva quanto segue.
Entrambe le parti svolgono il lavoro di insegnante e percepiscono redditi analoghi
(nell'ordine di € 1.500,00 mensili ciascuno oltre tredicesima). La ricorrente è proprietaria della casa di abitazione e sostiene una rata di mutuo pari ad € 427,17 mensili;
il resistente ha acquistato a sua volta un immobile con un contributo dei propri genitori (v. dichiarazione sostitutiva di atto notorio) ed ha sottoscritto un contratto di mutuo che lo impegna al pagamento di una rata di € 548,00 mensili;
Considerati i tempi di permanenza della minore e l'equivalenza dei redditi dei genitori, si giustifica pertanto la richiesta da parte del resistente di un assegno perequativo, che considerata l'esiguità dei redditi materni al netto della rata di mutuo, e la circostanza che in regime di affido esclusivo il padre percepisce integralmente l'assegno unico, può essere determinato in € 160,00 mensili.
Le spese straordinarie saranno regolate sulla base del protocollo di intesa in uso presso questo ufficio e divise in pari quota tra le parti;
9
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo all'a natura e all'esito della presente controversia, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite. Le spese di CTU sono poste a carico di ambo le parti in pari quota, considerato che l'indagine è stata svolta nell'interesse della figlia minore.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al n. 38159/2023 disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione,
- Dichiara la separazione del coniugi e che Parte_1 CP_1
hanno contratto matrimonio in Tricarico il 14 agosto 2017 (atto n. 13 parte
II serie A anno 2017);
- Affida la figlia minore in via esclusiva al padre, regolando la frequentazione come indicato in parte motiva;
- Richiede al Servizio Sociale di mantenere attivo il servizio Sismif già in essere ed il monitoraggio sul nucleo familiare, verificando se la stabilizzazione delle condizioni di salute materna consenta di ipotizzare una revisione in senso ampliativo del regime di affidamento e frequentazione e suggerendo alle parti in tal caso di farsi promotrici della necessaria modifica;
- Pone a carico della madre un assegno perequativo di € 160,00 mensili, da corrispondere- con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza
- entro il giorno 5 di ogni mese, e soggetto a rivalutazione istat;
oltre al
50% delle spese straordinarie regolate secondo il protocollo di intesa in uso presso questo ufficio;
- Spese di lite compensate e spese di CTU in pari quota a carico di ambo le parti in via definitiva.
Roma, 3/10/2023
Il GI estensore
Cecilia Pratesi
Il Presidente MA IE