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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 16/09/2025, n. 2924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2924 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 76 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE.
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico, dott.ssa Barbara Fabbrini, nella causa iscritta al n.r.g.76/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. MECONCELLI MARIA PIA;
Parte_1
RICORRENTE contro
, in persona del , con il patrocinio ex lege Controparte_1 CP_2 CP_3 dell'Avvocatura distrettuale di Stato di Firenze;
RESISTENTE- CONTUMACE e PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze;
INTERVENUTO Oggetto: Diritti della cittadinanza ha pronunciato la seguente SENTENZA 1. I fatti e l'andamento del processo Con ricorso depositato il 28/12/2023, il ricorrente ha chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendente di cittadino italiano. In particolare, il ricorrente deduceva di essere nato negli Stati Uniti il 22/4/1952 a Cortland (New York) da e come risulta dall'atto di nascita, Persona_1 Persona_2 apostillato e tradotto (Doc.2) e coniugato in data 18/4/2003 con (Doc.2 a). Il padre Persona_3 del ricorrente a sua volta era nato negli Stati Uniti, (Doc.3) anch'esso nella contea di Cortland il 27 marzo 1921 da nato a [...] e nata ad Persona_4 Controparte_4
Alberobello il 20/10/1885. In data 8/10/1944, in Cortland (USA), il padre del ricorrente ha contratto matrimonio con (nata il [...] a [...]) (Doc.4) e, sempre a Cortland, Persona_5 il 18 ottobre 2002 è deceduto (doc.5). Il nonno dell'attuale ricorrente, , risulta Persona_6 essere nato a [...] il [...], (Doc. 6) e deceduto il 01 agosto 1951 a Cortland (New York -USA) (Doc. 7). Quest'ultimo aveva acquisito la cittadinanza americana per naturalizzazione il 10 maggio 1927, data in cui il figlio (alias o ) era già nato (Doc.8). L'avo Persona_7 Per_1 Persona_8 [...]
risulta sposato con o o (evidentemente nome Persona_4 Persona_9 Per_10 Per_4 da sposata) nata ad [...] il [...] (Doc.9). Il ricorrente vive da diversi anni in Italia (Cetona-Siena, Via Marconi 44) ed è titolare di un permesso di soggiorno per residenza elettiva (doc.10). In data 13 giugno 2023 lo stesso ha presentato al Comune di Cetona domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis allegando i documenti indicati (docc. 1,2,3,4,5). Il Comune ha ritenuto insufficienti i documenti prodotti ed ha chiesto una integrazione documentale (Doc.11), in quanto nella documentazione prodotta mancava l'atto di matrimonio dell'avo italiano, evidenziando altresì alcune incongruenze nei nomi di battesimo del padre del ricorrente, che nell'atto di nascita risultava (doc.3), e Persona_11 [...]
nell'atto di matrimonio (Doc.4). In mancanza della richiesta integrazione, il Comune Persona_12 di Cetona assumeva un provvedimento di diniego, attesa la mancanza di documenti;
in particolare, il certificato di matrimonio dei nonni del ricorrente e un atto di nascita dello stesso, da cui risultasse la paternità (che però successivamente veniva rinvenuto ed è allegato agli atti sub doc.2).
Il non si è costituito, nonostante la regolarità della notifica, e ne va dichiarata la CP_1 contumacia. Istruita con produzioni documentali, la causa è stata riservata per la decisione, senza ulteriori termini a difesa, dopo che l'udienza fissata per il 02 settembre 2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni conformi all'atto introduttivo La causa veniva trattata in udienza per delega dal GOP, dott. Alessandro Martini, assegnato a questo giudice nell'ambito dell'UPP, che ne curava altresì lo studio del fascicolo e la predisposizione di bozza provvedimentale, rimettendo poi per la decisione e il provvedimento finale alla sottoscritta giudice titolare
3. Interesse ad agire
1. Quanto alla ammissibilità della domanda, in via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”,
“imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022), da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria, ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.). In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . Controparte_1
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, in presenza di una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa, atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto. Pertanto, in linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché il ricorrente ne è titolare sin dalla nascita, posto che le disposizioni normative vigenti in materia a partire dalla nascita dell'avo italiano (l'art. 4 del codice civile del 1865, secondo cui: “È cittadino il figlio di padre cittadino”; l'art. 1 della legge n. 555/1912, in base al quale:
“È cittadino per nascita:
1. il figlio di padre cittadino”; infine, la legge n. 91/1992, il cui art. 1, comma 1, stabilisce che: “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini”), prevedevano la trasmissione della cittadinanza per via paterna. Pertanto, dal momento che il riconoscimento formale dello status civitatis incombe sul , il CP_1 ricorrente avrebbe dovuto limitarsi – come in effetti posto in essere – a chiedere il rilascio del relativo certificato, sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario. Si sottolinea che, in presenza dei presupposti richiesti ex lege, l'atto amministrativo non ha natura discrezionale, ma si definisce atto vincolato, costituendo l'adempimento del dovere dell'amministrazione di accertare la ricorrenza in concreto degli elementi della fattispecie astratta, parimenti a quanto avviene nell'ambito della tutela giurisdizionale dichiarativa. In altre parole, il decreto amministrativo di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis non è un atto discrezionale concessorio, non crea una nuova situazione giuridica e non ha effetti costitutivi, limitandosi a certificare la titolarità formale di uno status preesistente, il quale viene semplicemente riconosciuto. Al rifiuto opposto dagli ufficiali di stato civile del Comune di Cetona (SI), accede quindi la legittimazione del ricorrente ad agire in giudizio, con la competenza del Tribunale adito, sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea del luogo in cui il ricorrente ha residenza.
3. La decisione
1. E' opportuno premettere che, nonostante la presenza di alcune divergenze ed errori nei nomi e cognomi dei discendenti, ai fini dell'analisi della titolarità dello stato di cittadino italiano, ciò che rileva è il rapporto di parentela in linea retta tra l'avo italiano emigrato e i suoi discendenti. Eventuali errori di grafia nei nomi e cognomi dei discendenti risultano del tutto irrilevanti al fine dell'accoglimento della domanda, dovuti verosimilmente al fatto che gli ufficiali di stato civile statunitensi non conoscevano la lingua italiana o non la conoscevano bene i discendenti degli emigranti, i quali a loro volta potevano non conoscere l'inglese. Peraltro, è noto che il fenomeno dell'anglicizzazione dei nomi era usanza al tempo negli Stati Uniti e di fatto erano in uso “alias” che tuttavia identificavano la stessa persona (v. doc.13), fenomeno di cui a tutt'oggi si occupa anche la US Citizenship and Immigration Services, agenzia federale del Dipartimento per la sicurezza interna degli Stati Uniti che gestisce il sistema di naturalizzazione e immigrazione del paese. (doc. 14). Anche con riguardo al diritto interno, il di Grazia e Giustizia, con la circolare n. 56- CP_1
6/420 del 5 gennaio 1952, sottolineava l'inutilità di procedere alla correzione di atti di stato civile formati all'estero, anche al fine di evitare oneri di spese rilevanti a carico degli interessati. Nello stesso senso, si è pronunciato il medesimo Ministero di Grazia e Giustizia nella nota del 1212 del 28 settembre 1998 (prot. 1/50-FG-84/3597), avente ad oggetto il “Riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, a cittadini stranieri di ceppo italiano”.
2. Risulta, pertanto, dalla documentazione in atti, tutta correttamente tradotta ed apostillata, che l'avo italiano del ricorrente si è naturalizzato cittadino statunitense dopo la nascita del figlio, il quale quindi – ai sensi dell'art. 1 della L. 91/1992, secondo cui “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini” – aveva già assunto la cittadinanza italiana e il conseguente diritto al suo riconoscimento, senza che la successiva perdita della cittadinanza del genitore possa avere effetto sul diritto del relativo status, come detto, acquisito alla nascita. Pertanto, dalla dedotta e documentata linea di discendenza oggetto della domanda, risulta provato il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis ex L. 91/1992. La documentazione prodotta consente, secondo un criterio di ragionevolezza, di desumere l'esistenza e la discendenza dell'avo italiano, . Questa persona nell'estratto Persona_6 dell'atto di nascita risulta nato nel comune di Locorotondo il 13 gennaio 1886 (Doc.6), con dati coerenti con quanto riportato nel certificato di naturalizzazione (Doc.8) e altresì con quelli dell'estratto dell'atto di nascita (Doc.7). Inoltre, nel certificato di morte, risulta coniugato con così come nel certificato di naturalizzazione (qui chiamata , Persona_9 Controparte_5 evidentemente nome da sposata), dato coerente con l'allegato estratto dell'atto di nascita (doc.9). Ulteriormente, nella richiesta di naturalizzazione l'avo dà atto di avere 4 figli, riportati anche Per_1 nel certificato di naturalizzazione: , e che è il padre del Per_13 Per_15 Persona_7 ricorrente, dichiarato nato il [...] (cfr. doc. 3-8). Anche quindi in assenza del certificato di matrimonio dei nonni – motivo per cui il Comune di Cetona ha negato il riconoscimento – deve dedursi provata la discendenza e, con essa, la trasmissione dello status civitatis.
3. Peraltro, il ricorrente risulta avere acquistato la cittadinanza iure sanguinis anche in linea materna. La nonna, , risulta essere nata ad [...] il [...] da cittadini Persona_16 italiani e, come sopra esaminato dalle risultanze documentali, ha generato , Persona_11 padre del ricorrente. E' noto che, per quanto riguarda l'acquisto della cittadinanza iure sanguinis in linea materna alla luce dei principi della Costituzione Italiana (entrata in vigore il 1 gennaio 1948), le norme e i principi in materia di cittadinanza sono stati oggetto di profonda revisione, mediante le sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale prima dell'art. 10, comma 3, e poi dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, in quanto contrastanti con i nuovi principi di uguaglianza e dignità sociale vigenti anche tra coniugi all'interno del nucleo familiare, nella parte in cui la normativa non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina, configurando anch'essa una disparità di trattamento, rispetto all'uomo cittadino, palesemente contraria ai princìpi costituzionali. La Corte di Cassazione, con la celebre sentenza a Sezioni Unite n. 4466 del 2009, sanando un acceso contrasto giurisprudenziale, ha poi stabilito che gli effetti delle due pronunce della Corte Costituzionale devono trovare applicazione anche a tutela delle situazioni anteriori al 1948. Ciò in quanto lo stato di cittadino è conseguenza della condizione di figlio, e come questa, “costituisce una qualità essenziale della persona, con caratteri d'assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità, che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definibile come esaurito o chiuso, se non quando risulti denegato o riconosciuto da sentenza passata in giudicato”. Ne consegue, quindi, che anche il discendente di madre italiana nata prima del 1948, come il ricorrente, ha diritto a veder riconosciuto il proprio stato di cittadino italiano iure sanguinis.
4. Le spese del giudizio Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del atteso il documentato CP_1 rifiuto di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa, nei tempi previsti dalla legge, ha imposto ai ricorrenti la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria. E' orientamento di questa Sezione Specializzata che la compensazione delle spese di lite non sia giustificata sulla base dell'orientamento o dell'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare, atteso che il fondamento della liquidazione delle spese di lite non è una valutazione di colpevolezza dell'Ente ma la tutela dell'effettività del diritto di difesa per cui la parte vittoriosa, anche sotto il profilo causale, non può essere gravata delle spese sostenute per aver dovuto agire in giudizio per il riconoscimento del diritto non risultando alla stessa imputabili eventuali inefficienze dell'Amministrazione. Le stesse vanno quindi liquidate, in misura minima dei parametri di cui al DM 147/2022, in ragione della materia del contendere, della relativa semplicità delle questioni poste, nonché della limitata attività processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, così decide: 1) accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che , nato a [...] Parte_1
(USA) il 22/4/1952, residente in [...], C.F.
, è cittadino italiano dalla nascita;
C.F._1
2) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
3) condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente CP_1 che si liquidano in euro 1.200,00, oltre euro 545,00 per esborsi, oltre accessori di legge. Firenze, 15/09/2025 Il Giudice Dott.ssa Barbara Fabbrini
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE.
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico, dott.ssa Barbara Fabbrini, nella causa iscritta al n.r.g.76/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. MECONCELLI MARIA PIA;
Parte_1
RICORRENTE contro
, in persona del , con il patrocinio ex lege Controparte_1 CP_2 CP_3 dell'Avvocatura distrettuale di Stato di Firenze;
RESISTENTE- CONTUMACE e PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze;
INTERVENUTO Oggetto: Diritti della cittadinanza ha pronunciato la seguente SENTENZA 1. I fatti e l'andamento del processo Con ricorso depositato il 28/12/2023, il ricorrente ha chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendente di cittadino italiano. In particolare, il ricorrente deduceva di essere nato negli Stati Uniti il 22/4/1952 a Cortland (New York) da e come risulta dall'atto di nascita, Persona_1 Persona_2 apostillato e tradotto (Doc.2) e coniugato in data 18/4/2003 con (Doc.2 a). Il padre Persona_3 del ricorrente a sua volta era nato negli Stati Uniti, (Doc.3) anch'esso nella contea di Cortland il 27 marzo 1921 da nato a [...] e nata ad Persona_4 Controparte_4
Alberobello il 20/10/1885. In data 8/10/1944, in Cortland (USA), il padre del ricorrente ha contratto matrimonio con (nata il [...] a [...]) (Doc.4) e, sempre a Cortland, Persona_5 il 18 ottobre 2002 è deceduto (doc.5). Il nonno dell'attuale ricorrente, , risulta Persona_6 essere nato a [...] il [...], (Doc. 6) e deceduto il 01 agosto 1951 a Cortland (New York -USA) (Doc. 7). Quest'ultimo aveva acquisito la cittadinanza americana per naturalizzazione il 10 maggio 1927, data in cui il figlio (alias o ) era già nato (Doc.8). L'avo Persona_7 Per_1 Persona_8 [...]
risulta sposato con o o (evidentemente nome Persona_4 Persona_9 Per_10 Per_4 da sposata) nata ad [...] il [...] (Doc.9). Il ricorrente vive da diversi anni in Italia (Cetona-Siena, Via Marconi 44) ed è titolare di un permesso di soggiorno per residenza elettiva (doc.10). In data 13 giugno 2023 lo stesso ha presentato al Comune di Cetona domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis allegando i documenti indicati (docc. 1,2,3,4,5). Il Comune ha ritenuto insufficienti i documenti prodotti ed ha chiesto una integrazione documentale (Doc.11), in quanto nella documentazione prodotta mancava l'atto di matrimonio dell'avo italiano, evidenziando altresì alcune incongruenze nei nomi di battesimo del padre del ricorrente, che nell'atto di nascita risultava (doc.3), e Persona_11 [...]
nell'atto di matrimonio (Doc.4). In mancanza della richiesta integrazione, il Comune Persona_12 di Cetona assumeva un provvedimento di diniego, attesa la mancanza di documenti;
in particolare, il certificato di matrimonio dei nonni del ricorrente e un atto di nascita dello stesso, da cui risultasse la paternità (che però successivamente veniva rinvenuto ed è allegato agli atti sub doc.2).
Il non si è costituito, nonostante la regolarità della notifica, e ne va dichiarata la CP_1 contumacia. Istruita con produzioni documentali, la causa è stata riservata per la decisione, senza ulteriori termini a difesa, dopo che l'udienza fissata per il 02 settembre 2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni conformi all'atto introduttivo La causa veniva trattata in udienza per delega dal GOP, dott. Alessandro Martini, assegnato a questo giudice nell'ambito dell'UPP, che ne curava altresì lo studio del fascicolo e la predisposizione di bozza provvedimentale, rimettendo poi per la decisione e il provvedimento finale alla sottoscritta giudice titolare
3. Interesse ad agire
1. Quanto alla ammissibilità della domanda, in via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”,
“imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022), da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria, ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.). In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . Controparte_1
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, in presenza di una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa, atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto. Pertanto, in linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché il ricorrente ne è titolare sin dalla nascita, posto che le disposizioni normative vigenti in materia a partire dalla nascita dell'avo italiano (l'art. 4 del codice civile del 1865, secondo cui: “È cittadino il figlio di padre cittadino”; l'art. 1 della legge n. 555/1912, in base al quale:
“È cittadino per nascita:
1. il figlio di padre cittadino”; infine, la legge n. 91/1992, il cui art. 1, comma 1, stabilisce che: “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini”), prevedevano la trasmissione della cittadinanza per via paterna. Pertanto, dal momento che il riconoscimento formale dello status civitatis incombe sul , il CP_1 ricorrente avrebbe dovuto limitarsi – come in effetti posto in essere – a chiedere il rilascio del relativo certificato, sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario. Si sottolinea che, in presenza dei presupposti richiesti ex lege, l'atto amministrativo non ha natura discrezionale, ma si definisce atto vincolato, costituendo l'adempimento del dovere dell'amministrazione di accertare la ricorrenza in concreto degli elementi della fattispecie astratta, parimenti a quanto avviene nell'ambito della tutela giurisdizionale dichiarativa. In altre parole, il decreto amministrativo di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis non è un atto discrezionale concessorio, non crea una nuova situazione giuridica e non ha effetti costitutivi, limitandosi a certificare la titolarità formale di uno status preesistente, il quale viene semplicemente riconosciuto. Al rifiuto opposto dagli ufficiali di stato civile del Comune di Cetona (SI), accede quindi la legittimazione del ricorrente ad agire in giudizio, con la competenza del Tribunale adito, sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea del luogo in cui il ricorrente ha residenza.
3. La decisione
1. E' opportuno premettere che, nonostante la presenza di alcune divergenze ed errori nei nomi e cognomi dei discendenti, ai fini dell'analisi della titolarità dello stato di cittadino italiano, ciò che rileva è il rapporto di parentela in linea retta tra l'avo italiano emigrato e i suoi discendenti. Eventuali errori di grafia nei nomi e cognomi dei discendenti risultano del tutto irrilevanti al fine dell'accoglimento della domanda, dovuti verosimilmente al fatto che gli ufficiali di stato civile statunitensi non conoscevano la lingua italiana o non la conoscevano bene i discendenti degli emigranti, i quali a loro volta potevano non conoscere l'inglese. Peraltro, è noto che il fenomeno dell'anglicizzazione dei nomi era usanza al tempo negli Stati Uniti e di fatto erano in uso “alias” che tuttavia identificavano la stessa persona (v. doc.13), fenomeno di cui a tutt'oggi si occupa anche la US Citizenship and Immigration Services, agenzia federale del Dipartimento per la sicurezza interna degli Stati Uniti che gestisce il sistema di naturalizzazione e immigrazione del paese. (doc. 14). Anche con riguardo al diritto interno, il di Grazia e Giustizia, con la circolare n. 56- CP_1
6/420 del 5 gennaio 1952, sottolineava l'inutilità di procedere alla correzione di atti di stato civile formati all'estero, anche al fine di evitare oneri di spese rilevanti a carico degli interessati. Nello stesso senso, si è pronunciato il medesimo Ministero di Grazia e Giustizia nella nota del 1212 del 28 settembre 1998 (prot. 1/50-FG-84/3597), avente ad oggetto il “Riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, a cittadini stranieri di ceppo italiano”.
2. Risulta, pertanto, dalla documentazione in atti, tutta correttamente tradotta ed apostillata, che l'avo italiano del ricorrente si è naturalizzato cittadino statunitense dopo la nascita del figlio, il quale quindi – ai sensi dell'art. 1 della L. 91/1992, secondo cui “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini” – aveva già assunto la cittadinanza italiana e il conseguente diritto al suo riconoscimento, senza che la successiva perdita della cittadinanza del genitore possa avere effetto sul diritto del relativo status, come detto, acquisito alla nascita. Pertanto, dalla dedotta e documentata linea di discendenza oggetto della domanda, risulta provato il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis ex L. 91/1992. La documentazione prodotta consente, secondo un criterio di ragionevolezza, di desumere l'esistenza e la discendenza dell'avo italiano, . Questa persona nell'estratto Persona_6 dell'atto di nascita risulta nato nel comune di Locorotondo il 13 gennaio 1886 (Doc.6), con dati coerenti con quanto riportato nel certificato di naturalizzazione (Doc.8) e altresì con quelli dell'estratto dell'atto di nascita (Doc.7). Inoltre, nel certificato di morte, risulta coniugato con così come nel certificato di naturalizzazione (qui chiamata , Persona_9 Controparte_5 evidentemente nome da sposata), dato coerente con l'allegato estratto dell'atto di nascita (doc.9). Ulteriormente, nella richiesta di naturalizzazione l'avo dà atto di avere 4 figli, riportati anche Per_1 nel certificato di naturalizzazione: , e che è il padre del Per_13 Per_15 Persona_7 ricorrente, dichiarato nato il [...] (cfr. doc. 3-8). Anche quindi in assenza del certificato di matrimonio dei nonni – motivo per cui il Comune di Cetona ha negato il riconoscimento – deve dedursi provata la discendenza e, con essa, la trasmissione dello status civitatis.
3. Peraltro, il ricorrente risulta avere acquistato la cittadinanza iure sanguinis anche in linea materna. La nonna, , risulta essere nata ad [...] il [...] da cittadini Persona_16 italiani e, come sopra esaminato dalle risultanze documentali, ha generato , Persona_11 padre del ricorrente. E' noto che, per quanto riguarda l'acquisto della cittadinanza iure sanguinis in linea materna alla luce dei principi della Costituzione Italiana (entrata in vigore il 1 gennaio 1948), le norme e i principi in materia di cittadinanza sono stati oggetto di profonda revisione, mediante le sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale prima dell'art. 10, comma 3, e poi dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, in quanto contrastanti con i nuovi principi di uguaglianza e dignità sociale vigenti anche tra coniugi all'interno del nucleo familiare, nella parte in cui la normativa non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina, configurando anch'essa una disparità di trattamento, rispetto all'uomo cittadino, palesemente contraria ai princìpi costituzionali. La Corte di Cassazione, con la celebre sentenza a Sezioni Unite n. 4466 del 2009, sanando un acceso contrasto giurisprudenziale, ha poi stabilito che gli effetti delle due pronunce della Corte Costituzionale devono trovare applicazione anche a tutela delle situazioni anteriori al 1948. Ciò in quanto lo stato di cittadino è conseguenza della condizione di figlio, e come questa, “costituisce una qualità essenziale della persona, con caratteri d'assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità, che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definibile come esaurito o chiuso, se non quando risulti denegato o riconosciuto da sentenza passata in giudicato”. Ne consegue, quindi, che anche il discendente di madre italiana nata prima del 1948, come il ricorrente, ha diritto a veder riconosciuto il proprio stato di cittadino italiano iure sanguinis.
4. Le spese del giudizio Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del atteso il documentato CP_1 rifiuto di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa, nei tempi previsti dalla legge, ha imposto ai ricorrenti la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria. E' orientamento di questa Sezione Specializzata che la compensazione delle spese di lite non sia giustificata sulla base dell'orientamento o dell'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare, atteso che il fondamento della liquidazione delle spese di lite non è una valutazione di colpevolezza dell'Ente ma la tutela dell'effettività del diritto di difesa per cui la parte vittoriosa, anche sotto il profilo causale, non può essere gravata delle spese sostenute per aver dovuto agire in giudizio per il riconoscimento del diritto non risultando alla stessa imputabili eventuali inefficienze dell'Amministrazione. Le stesse vanno quindi liquidate, in misura minima dei parametri di cui al DM 147/2022, in ragione della materia del contendere, della relativa semplicità delle questioni poste, nonché della limitata attività processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, così decide: 1) accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che , nato a [...] Parte_1
(USA) il 22/4/1952, residente in [...], C.F.
, è cittadino italiano dalla nascita;
C.F._1
2) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
3) condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente CP_1 che si liquidano in euro 1.200,00, oltre euro 545,00 per esborsi, oltre accessori di legge. Firenze, 15/09/2025 Il Giudice Dott.ssa Barbara Fabbrini