Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 16/06/2025, n. 312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 312 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Asti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
846/2023 RGAC
Il giudice, dott. P. Perfetti, ha emesso sentenza, nel giudizio in epigrafe, pendente tra
(cf. ), nato a [...] ( Cn) il 5.2.1952, residente in [...]( Cn) _1 C.F._1
Piazza della Chiesa n.6, rappresentato e difeso in giudizio dall'Avv.to Elisa Anselmo ( cf del Foro di Asti, con Studio in Alba Via T. Calissano n.7, e presso lo Studio della C.F._2 stessa elettivamente domiciliato in Alba Via T. Calissano n.7, giusta procura speciale
Avverso
, , residente in [...], Controparte_2 CodiceFiscale_3 rappresentato e difeso, in forza di mandato speciale allegato, dagli avvocati Luca Pigozzi
( , indirizzo Posta Elettronica Certificata CodiceFiscale_4 Email_1 fax n.011/74.54.21) e Alessandro Guglielmino , indirizzo Posta Elettronica CodiceFiscale_5
Certificata fax n.011/74.54.21), presso lo studio dei Email_2 quali è elettivamente domiciliato, in Torino, via Morghen n.28
OSSERVATO
Parte attrice deduce con atto di citazione:
“- Il IG. in data 28.2.2018, proponeva di acquistare irrevocabilmente, per tramite _1 dell'agenzia immobiliare Abitare Capital casa sas di Alba su modulo prestampato e compilato dalla stessa agenzia, alla IG.ra , nata a [...] il [...] l'abitazione “villa RT indipendente con lotto terreno di mq 1980” ubicata in ZA UR, via URina n 8.
- I beni venivano quindi descritti: a Catasto al F 2 n. 622 sub 2 cat A/2; F 2 n. 622 sub 4 cat C/6; F 2 part. 622;
F 2 part. 975; F 2 part. 978 e F 2 part. 268. La casa risultava occupata dalla proprietaria ma libera al rogito.
- Il prezzo veniva fissato in € 320.000,00 con immissione nel possesso fissata alla stipula del rogito (doc. 1);
- La proposta irrevocabile scadeva al 5.3.2018 (cfr. doc. 1).
- Alla data della proposta veniva versato assegno per € 70.000,00 a mani della Agenzia Immobiliare
(assegno bancario n.ro 02419729-05) stabilendosi che il residuo del prezzo sarebbe stato pagato con assegno circolare al rogito da stipularsi entro il 30.7.2018 dal IO di Canale (cfr doc. 1). Per_1
- Veniva anche versato assegno di € 6.710,00 per il pagamento della mediazione all'agenzia; detto assegno risulta incassato il 10.5.2018 (cfr doc. 1 bis).
- Quanto alla conformità catastale rispetto allo stato dei luoghi si precisava: “regolare al rogito a cura e spese di parte venditrice” (cfr. doc. 1)
- In data 1.3.2018 veniva sottoscritto fra e il preliminare bilaterale di _1 RT compravendita relativo ai menzionati beni (casa e terreni) che venivano individuati esattamente e dettagliatamente a catasto (doc. 2). Nel contratto si stabiliva che “il possesso di quanto promesso in vendita
… verrà concesso al rogito”, mentre il prezzo di vendita diveniva di € 327.000 da versare alla parte promittente alienante alla conclusione in forma pubblica del contratto definitivo di compravendita, da stipularsi entro e non oltre il 15.7.2018 presso il notaio di Canale (cfr. doc. 3). Per_1
- In calce al medesimo contratto preliminare veniva però aggiunta, a mano, la seguente clausola: “in data odierna vengono consegnate le chiavi con possesso precario fino al rogito … il rogito viene posticipato al
15.9.18 per cause non imputabili alla parte acquirente” (cfr. doc. 2);
- Sempre nel preliminare, a garanzia degli obblighi, la parte promittente acquirente versava, nell'occasione,
a titolo di caparra confirmatoria ex art. 1385 c.c. la somma di € 70.000 tramite assegno bancario n.
0204197361-04; di tale somma la promittente alienante rilasciava contestualmente formale quietanza. Le parti stabilivano, inoltre, che detta caparra “potrà essere imputata al prezzo al momento della stipula dell'atto notarile definitivo“. (cfr. doc.2)
- Si confermava, infine, che al momento del rogito, l'immobile sarebbe stato reso conforme alle norme edilizie urbanistiche. Testualmente “l'intera unità immobiliare sarà al momento del rogito pienamente conforme alle disposizioni delle norme e dei regolamenti urbanistici ed edilizi;
le difformità catastali/edilizie e urbanistiche saranno entro 90 giorni dalla firma della presente regolarizzate a cura e spese di parte promittente venditrice con variazione catastale in due unità distinte ,..”
- Immesso nel possesso il IG. realizzava – col consenso della proprietaria- degli ingenti lavori _1 consistenti nel rifacimento dell'impianto elettrico, dell'impianto di riscaldamento, nell'isolamento termico con risanamento del pavimento e posizionamento degli igloo contro l'umidità di risalita, per un esborso complessivo di € 16.290,00 , come da fatture ( doc.3), oltre alla manodopera prestata per un importo di euro 18.000,00 per un totale di euro 34.290,00;
- In data 22.3.2018 veniva sottoscritto fra e un nuovo preliminare di _1 RT compravendita relativo agli stessi beni (casa e terreni) (doc. 4). Il prezzo veniva confermato in € 327.000, da versarsi al definitivo da stipularsi entro il 15.7.2018 dal IO . Per_1
- A garanzia degli obblighi, la parte promissaria acquirente versava, nell'occasione, a titolo di caparra confirmatoria ex art. 1385 c.c. la somma di € 60.000 tramite assegno bancario n. 0204197362-05 di cui la promissaria venditrice rilasciava contestualmente formale quietanza. Anche in questo caso, le parti stabilivano che detta caparra “potrà essere imputata al prezzo al momento della stipula dell'atto notarile definitivo“. (cfr. doc.4)
- Si conveniva, inoltre, il versamento di ulteriori € 10.000, con bonifico o assegno entro il 15.4.2018, a titolo di acconto
- Al testo contrattuale sottoscritto il 22.03.2018 veniva aggiunta, a mano, in data 27.11.2018, altra clausola attestante il riconoscimento del versamento di ulteriore acconto di € 12.000 con precisazione che restavano da pagare € 245.000 al momento del rogito al 31.12.18. - In data 2.3.2019 le parti firmavano una “scrittura privata ad integrazione” (doc. 5) in cui richiamano quanto avvenuto in precedenza, ed in particolare i versamenti fatti nel medio periodo dal IG. in CP_3 favore della IG.ra , per totali € 114.000, e precisamente: CP_4
a) € 60.000 in data 22.3.18;
b) € 10.000 in data 15.4.18;
c) € 12.000 in data 27.11.18;
d) € 32.00 in data 22.3.19
Nella predetta “scrittura privata ad integrazione” del 2.3.2019, le parti espressamente convenivano: “tale somma come le altre precedentemente versate (al punto a,b,c) nel caso in cui parte promissaria acquirente non addivenisse al rogito (per cause a lui non imputabili) entro il 31.03,19 non verranno restituite o rimborsate e resteranno acquisite ad integrale penale/risarcimento della parte venditrice. Le parti in tal senso non avranno più nulla a pretendere a nessun titolo o ragione ed il IG. restituirà le chiavi in suo _1 possesso precario alla IG.ra . Resta comunque da pagare per entrambe le parti la RT provvigione di legge all'agenzia immobiliare Capita casa sas di RA AN IA”.
La somma da versare da parte promissaria acquirente al rogito a saldo ammonta ad € 213.000”.
Mancano quindi all'appello i € 70.000 per cui è stata rilasciata quietanza in data 1.3.2018 (cfr doc. 2) mentre la data del rogito viene spostata al 31.3.2019.
- In data 11.2.2019 – ben un mese e mezzo prima della data indicata per il definitivo - la IG.ra RT scriveva al IG. chiedendo la sua disponibilità a stipulare il rogito a brevissimo, alle condizioni tutte _1 pattuite. (doc. 6)
- Tale richiesta della , a mezzo di lettera raccomandata (a mani), veniva a conoscenza del RT _1 solo a mezzo del legale della , Avv.to Giorgio Scanavino, nel mese di Agosto 2021, non
[...] RT avendo il itirato o sottoscritto, peraltro, tale comunicazione in data dell' 11..2.2019; _1
- In data 6.12.2019 la IG.ra vendeva gli immobili, come sopra promessi in vendita alla IG.ra RT _1
a tale IG.ra per un importo di euro 215.000,00 ed in data 4.10.2019 aveva già trascritto Persona_2 contrato preliminare, su tali immobili col IG. . Persona_3
- La promittente venditrice, nonostante l'espressa qualifica delle somme da lei percepite e pagate dal IG.
come “clausola penale” nell'ultima scrittura del 2.3.2019 (si tratta della “scrittura privata ad _1 integrazione”, al doc. 5), tratteneva tutte le somme versate dal IG. e profittava dei lavori dallo stesso _1 eseguiti nell'immobile di cui aveva avuto il possesso in data 1.3.2018, come dedotti, senza nulla riconoscere, pagare, restituire.
- Nel mese di Ottobre 2018, allorchè il si accingeva ad entrate nell'immobile promessogli in vendita _1 dalla , e di cui era stato dalla stessa immesso nel possesso, senza alcun avvertimento e preavviso, RT suo malgrado, si trovava inibito l'ingresso stante la chiusura del cancello con catenaccio e lucchetto;
- Nel mese di marzo 2019 allorchè al era consentito, con apertura dell'immobile da parte dell'Agenzia _1 immobiliare, il recupero, all'interno dell'immobile, delle proprie attrezzature per i lavori edili interni, e del mobilio ivi da lui montato, con sua sorpresa, trovava in loco una IGnora che, parlando con il figlio della medesima, discuteva su come ella avrebbe ristrutturato e arredato l'abitazione promessa in vendita dalla al tesso;
RT _1
- Il provvedeva a pagare l'Agenzia Immobiliare col versamento di € 6.710,0 a mezzo di assegno _1 incassato in data 10 .5.2018 (cfr doc.7), e con ulteriori euro 6.000,00; - La si.gra è deceduta in data 29.03.2022 e risulta erede legittimo della medesima il figlio IG. RT
( Cf residente in [...]. Controparte_2 C.F._6
Diritto
La vicenda come sopra riferita in fatto è stata, dapprima, contraddistinta da un susseguirsi di proposte e contratti, con differimento del rogito, con modifiche attinenti al prezzo di vendita che aumenta, così come aumentano le somme di volta in volta anticipate dal IG. alla IG.ra ; la stessa agenzia _1 RT immobiliare risultava già pagata al momento della promessa di acquisto, ma con l'ultimo contratto si dice invece che la stessa non è ancora stata pagata (sic!).
Appare, peraltro, chiaro come agli inizi del 2019 la IG.ra fosse già in trattativa con altri soggetti, RT per vendere loro il complesso immobiliare che era stato promesso in vendita al IG. e per i quale _1 ingenti somme eran o già state corrisposte dal medesimo anche peraltro nel mese di marzo 2019 .
Solo così si spiega perché, ben prima della data indicata per il definitivo – da ultimo il 31.3.2019 – la IG.ra intimasse al IG. di stipulare il rogito (cfr. doc. 6) nell'intento di sciogliersi rapidamente RT _1 dall'impegno con il IG. formalizzato in un preliminare bilaterale, e poter poi vendere a terzi quegli _1 stessi beni, percependo l'intero prezzo ma trattenendo anche tutte le somme versate dal IG. _1
Anche per tale motivo si spiega come mai, malgrado le ingenti somme versate dal IG. alla IG.ra _1
, nessun preliminare fosse mai stato trascritto;
mentre immediatamente dopo, con altro soggetto, RT si conclude un altro preliminare di vendita di quegli stessi beni e si procede però all'incombente della trascrizione.
1. - Le somme via via corrisposte dal IG. in qualità di promittente acquirente, e per le quali la IG.ra _1
, promittente alienante, ha rilasciato di volta in volta quietanza, vengono qualificate dalle parti, da RT ultimo, nella “scrittura privata ad integrazione” del 2.3.2018, come “clausola penale” (“tale somma come le altre precedentemente versate (al punto a,b,c) nel caso in cui parte promissaria acquirente non addivenisse al rogito (per cause a lui non imputabili) entro il 31.03,19 non verranno restituite o rimborsate e resteranno acquisite ad integrale penale/risarcimento della parte venditrice. Le parti in tal senso non avranno più nulla a pretendere a nessun titolo o ragione ed il IG. restituirà le chiavi in suo possesso precario alla IG.ra _1
. Resta comunque da pagare per entrambe le parti la provvigione di legge all'agenzia RT immobiliare Capita casa sas di RA AN IA”).
La pattuizione contenuta nella citata “scrittura privata ad integrazione” vale evidentemente a superare ogni diversa e contrastante previsione contenuta negli accordi precedentemente conclusi dalle parti: in particolare, la locuzione “resteranno acquisite ad integrale penale/risarcimento della parte venditrice”, riferita alle somme versate nel frattempo dal IG. come promittente acquirente, e la sua funzione di _1 liquidare preventivamente e forfetariamente il danno da inadempimento del promittente compratore, consente di qualificare tale previsione contrattuale come clausola penale ai sensi dell'art. 1382 c.c.
Le somme pagate dal IG. sono costituite dagli € 184.000, indicati nella “scrittura privata ad _1 integrazione” del 2.3.2018, in rapporto ad un prezzo di vendita complessivo concordato, da ultimo, con il preliminare in data 22.3.18, in € 327.000: la somma che controparte pretende di trattenere è cioè pari circa al i 56 % del corrispettivo per la cessione degli immobili.
Ebbene, se si tratta di penale, come le parti l'hanno qualificata nell'ambito della loro autonomia negoziale, essa è allora riducibile ad equità a norma dell'art. 1384 c.c., apparendo manifestamente iniquo, oltre che contrario alla funzione della penale di liquidazione preventiva e forfetaria del danno da inadempimento, che l'indennizzo che il promissario acquirente, come parte inadempiente, sia tenuto a sostenere sia pari ad oltre la metà del corrispettivo che la parte non inadempiente avrebbe ricavato dalla regolare esecuzione del contratto. Si chiede, pertanto, che la “penale” – così qualificata dalle parti – pagata dal IG. con il versamento di _1 complessivi € 184.000 venga ridotta dal Giudice ad equità.
2. – D'altra parte, se si ritenesse che le somme via via corrisposte dal IG. in qualità di promittente _1 acquirente, e per le quali la IG.ra , promittente alienante, ha rilasciato di volta in volta quietanza, RT alla stregua di una caparra confirmatoria – contro, quindi, la qualificazione attribuita dalle parti alla relativa pattuizione, nella citata “scrittura privata ad integrazione” del 2.3.2018 – l'odierna convenuta, in qualità di parte non inadempiente, non avrebbe mai esercitato, nella forma scritta obbligatoriamente richiesta dalla natura del contratto risolto in tal modo, il diritto di recesso previsto dall'art. 1385 c.c. e non avrebbe, quindi, diritto a trattenere la somma ricevuta.
La caparra penitenziale conferisce, invero, alla parte non inadempiente – in alternativa agli ordinari strumenti contrattuali della richiesta di adempimento e/o di risarcimento del danno o della domanda di risoluzione per inadempimento – il diritto di recedere dal contratto, trattenendo la somma versata dall'altra parte a titolo di danno predeterminato in via forfetaria;
ma il diritto a trattenere la somma sorge solo e soltanto in quanto vi sia stato l'esercizio del recesso, che per i contratti a forma vincolata (quale è il preliminare di vendita immobiliare: art. 1351 c.c., in riferimento all'art. 2643 c.c.), deve rivestire la necessaria forma scritta (per tutte, Cass., n. 2600/2018).
Nel caso in esame, è del tutto mancata qualunque comunicazione, nella forma richiesta obbligatoriamente dalla legge, del recesso della IG.ra dal preliminare di vendita degli immobili di cui si discute;
anzi, RT la IG.ra ha pensato bene di concludere, con un terzo promittente compratore, un altro preliminare RT di vendita di quegli stessi beni già promessi al IG. e di trascriverlo. _1
La somma di € 184.000 complessivamente versata dal IG. – se si ritiene che essa attenga ad una _1 caparra confirmatoria - deve pertanto essere restituita integralmente dalla
IG.ra , che non avendo ritualmente esercitato il diritto di recesso ex art. 1385 c.c., non ha titolo per RT trattenerla.
3. – In occasione della stipula del primo preliminare (scrittura in data 1.3.2018), il IG. veniva CP_3 immesso nel possesso degli immobili promessi in vendita dalla IG.ra e, a seguito di ciò, egli RT eseguiva, con il consenso della proprietaria, lavori di ristrutturazione e di adeguamento impianti (vedili sopra, nel dettaglio) per complessivi € 34.290,00.
Con il mancato perfezionamento della vendita al IG. come programmata con il citato preliminare e _1 con le scritture successive, e con la riconsegna degli immobili promessi in vendita alla IG.ra , RT quest'ultima, come proprietaria dei beni oggetto dei lavori, ha conseguito un ingiusto vantaggio patrimoniale pari all'incremento di valore che dai lavori e dalle opere è derivato agli immobili stessi;
nessun corrispettivo o indennizzo è stato, infatti, corrisposto al IG. né al momento in cui ha dovuto restituire i _1 beni, e neppure successivamente.
Tale ingiustificato arricchimento della IG.ra dà diritto all'odierno attore di chiedere giudizialmente RT un indennizzo pari alla minor somma tra l'incremento di valore e la spesa sostenuta (art. 2041 c.c.). Il diritto all'indennizzo ex art. 2041 c.c. – corrispondendo ad uno spostamento patrimoniale ingiustificato - prescinde in ogni caso dagli esiti della domanda relativa alle somme versate, nel medio periodo, dal IG. in _1 qualità di promittente acquirente.
Il carattere sussidiario della presente domanda di arricchimento senza causa (art. 2042 c.c.) risulterebbe, in ogni caso, rispettato nella fattispecie, in ragione dell'impossibilità, per il promittente acquirente immesso nel possesso dell'immobile promesso in vendita, di agire altrimenti ai sensi dell'art. 1150 c.c. I diritti indennitari previsti dall'art. 1150 c.c. spettano, infatti, al solo possessore di buona fede, essendo per contro il promissario acquirente un semplice detentore qualificato (per tutte, Cass., 29.924/2022), e in ogni caso tali diritti hanno un contenuto diverso e più ampio (ossia: il diritto al rimborso delle spese straordinarie ed alla indennità pari all'incremento di valore del bene apportato dai miglioramenti) rispetto all'indennizzo previsto dall'art. 2041 c.c…”
Concludeva chiedendo:
“Conclusioni
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Asti
Respinta ogni contraria istanza eccezione e deduzione, reictiis contraris, previo ogni incombente di rito e del caso,
In via istruttoria:
– Ammette le prove prodotte e dedotte, con riserva di ulteriormente produrre e dedurre, e con riserva di indicare i testi;
– Disporsi CTU per la quantificazione dell'incremento di valore degli immobili già promessi in vendita per effetto dei lavori eseguiti dal IG. ai fini della determinazione dell'indennizzo ex art. 2041 c.c.; _1
Nel merito ed in via principale:
- Condannarsi ( Cf residente in [...] C.F._6
Chiesa n. 10 in qualità di erede legittimo della defunta madre , alla restituzione, in favore di RT
della somma di € 184.000, con interessi dalla data della domanda fino al saldo effettivo;
_1
- In subordine, disporsi la riduzione ad equità, ai sensi dell'art. 1384 c.c., della penale – così qualificata dalle parti – di € 184.000 e per l'effetto, condannarsi ( Cf residente in [...]C.F._6
ZA UR ( Cn) Via Della Chiesa n. 10, quale erede legittimo della defunta madre , RT alla restituzione, in favore di della somma da questi pagata in eccedenza rispetto alla somma _1 ritenuta di giustizia, con interessi dalla data della domanda fino al saldo effettivo;
- In ogni caso, condannarsi ( Cf residente in [...]( Cn) Controparte_2 C.F._6
Via Della Chiesa n. 10 al pagamento di un indennizzo ex art. 2041 c.c. in relazione alle opere eseguite dal IG. sugli immobili già promessi in vendita, da determinarsi giudizialmente nella minor somma CP_5 tra l'incremento di valore degli immobili per effetto delle opere eseguite e la spesa sostenuta per le opere stesse.
Con vittoria di spese e competenze oltre iva e cpa sulle somme imponibili.”
La domanda non può esser accolta.
Ed invero,
la stessa strutturazione della fattispecie, come svolta da parte attrice, non consente di riconoscere alcun diritto patrimoniale, in capo al _1
In via preliminare, si osserva come il convenuto abbia negato la propria legittimazione passiva nella presente sede, depositando atto di rinunzia alla successione morendo dismessa dalla contraente RT
, ed evidenziando esser stato chiamato in giudizio come erede di questa.
[...]
Il punto appare controverso, a parere della attrice avendo goduto il convenuto della disponibilità di beni della eredità (ciò che potrebbe importare accettazione tacita, o anche ex lege, ex art. 485 cc), sebbene detta ultima circostanza sia negata dal . CP_2 In ogni caso, l'azione risulta in radice infondata.
Nella stessa citazione si legge che con “scrittura privata ad integrazione” del 2.3.2019, le parti espressamente convenivano: “tale somma come le altre precedentemente versate (al punto a,b,c) nel caso in cui parte promissaria acquirente non addivenisse al rogito (per cause a lui non imputabili) entro il
31.03,19 non verranno restituite o rimborsate e resteranno acquisite ad integrale penale/risarcimento della parte venditrice. Le parti in tal senso non avranno più nulla a pretendere a nessun titolo o ragione ed il IG. restituirà le chiavi in suo possesso precario alla IG.ra . Resta comunque da pagare per _1 RT entrambe le parti la provvigione di legge all'agenzia immobiliare Capita casa sas di RA AN IA…”
Furono dunque i contraenti ad escludere expressis verbis che, tutto quanto nelle more della conclusione del definitivo (poi mai giunto) versato dall'attore non potesse costituire oggetto di ripetizione, restando nel patrimonio della promittente alienante, a titolo penale/risarcimento, ed anche ove la mancata conclusione dell'affare dovesse discendere da cause non imputabili al _1
Non sono stati offerti elementi, volti a giustificare una riduzione, da parte del giudice, della penale, il cui importo era già noto alle parti contrattuali, al momento della stipula della scrittura integrativa, e la cui determinazione era dunque oggetto di una manifestazione di volontà esplicita (i cui motivi, in capo alle parti, non è dato evincere) e comunque tenuto conto avere, altrettanto esplicitamente, il _1 formalizzato rinunzia “tombale” a fare valere diritti patrimoniali, in parte qua, ciò cui può probabilmente attribuirsi valore di volontà transattiva, vista la dizione adottata nella sede sopra riportata [“Le parti in tal senso non avranno più nulla a pretendere a nessun titolo o ragione ed il IG. restituirà le chiavi in _1 suo possesso precario alla IG.ra ”]. RT
Il che esclude la possibilità di riconoscere il chiesto denaro, da parte attrice, anche sotto e secondo titoli, differenti dalla chiesta riduzione di penale.
Tanto, quale effetto di una libera manifestazione di volontà contrattuale, che non ritiene questo giudicante potere porre nel nulla o “correggere”, non ravvisandone presupposto.
Quanto alla azione per arricchimento, che potrebbe al più avere ad oggetto la minor somma tra l'expensum ed il melioratum, invero le allegazioni introdotte in giudizio sono insufficienti – e ciò impedisce di dare corso ad una CTU, la quale assumerebbe valenza meramente esplorativa – a porre in essere le opportune valutazioni, da parte del giudicante: non risultando, neppure in via indiziaria, esservi stato un qualche aumento di valore del bene, per opera dell'attore – tanto più che, di lì a poco, la stessa vendeva il RT medesimo compendio al prezzo di € 215.000,00 a soggetto terzo, a fronte di un prezzo concordato con il i € 327.000. _1
Si nota, ad colorandum, come il sia stato quantomeno poco accorto anche nella fase finale dei _1 contatti con la promittente alienante, avendo (tanto è ammesso in atto di citazione) sinanche omesso di ritirare la missiva raccomandata, con cui lo si invitava alla stipula del definitivo, entro la fine del marzo
2019.
Non si rinvengono dunque i presupposti, fattuali/giuridici, per riconoscere alcuna delle pretese economiche di parte attrice.
Spese secondo soccombenza.
PQM
Il tribunale,
definitivamente pronunziando,
Rigetta le domande attoree;
Condanna parte attrice alla rifusione delle spese avversarie di lite, che liquida in € 17.000,00 per compenso, oltre rimborso spese generali, IVA, CPA.
Si comunichi.
Asti, 5.6.2025
Il gi dott. Perfetti