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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 22/05/2025, n. 2094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2094 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 5170/2020
TRIBUNALE DI BARI
- sezione lavoro -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Bari, Dott.ssa Angela Vernia, in funzione di Giudice del Lavoro, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 22.05.2025, dapprima ai sensi dell'art. 83, comma 1, D.L. n. 18 del 17.3.2020, conv. in l. n.
27/2020 e succ. modd. e da ultimo ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta, ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia in materia di lavoro recante n.r.g. 5170/2020 vertente
tra
Parte_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Maurizio Laghezza e Annarita
Caleprico
RICORRENTE
e
1
Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Messina
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27.05.2020 l'istante in epigrafe indicato invocava l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo del giudizio. La parte convenuta si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto delle domande avversarie.
Rientrata questo Giudice in servizio dopo aver fruito del periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro per maternità ai sensi degli art. 16 co. 1 lett. a) e c), d.lgs. 151/2001, nonché di un periodo di congedo parentale ai sensi dell'art. 32, d.lgs. n. 151/2001, successivamente alla definizione dell'abnorme numero di controversie ricevute in carico dal Giudicante sin dall'immissione in servizio aventi iscrizione a ruolo di gran lunga più risalente rispetto alla presente (nell'ordine di svariate migliaia) tra cui quelle provenienti alle ex preture circondariali risalenti ai primi anni '90 nonché tutte quelle iscritte presso la Sezione Lavoro di codesto Tribunale a partire dall'anno 2000 assegnate a questo
Giudice nonché ancora tutte quelle di natura urgente, anche ex art. 1, commi 47 e ss. l. n. 92/2012, attribuite a questo Giudice a seguito del trasferimento ad altri uffici dei magistrati precedenti titolari (dott.sse , , , , Per_1 CP_2 CP_3 CP_4 CP_5
Con dott. , , dott.sse e ), trattata la CP_6 CP_8 CP_9 CP_10
causa dapprima ai sensi dell'art. 83, comma 1, D.L. n. 18 del
17.3.2020, conv. in l. n. 27/2020 e da ultimo dell'art. 127 ter
2 c.p.c., previa rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta, lette le note conclusionali nonché quelle di trattazione la causa veniva decisa.
Osserva preliminarmente il Giudicante che con il ricorso introduttivo del presente giudizio l'istante premetteva di essere stato alle dipendenze della inquadrato nel Controparte_1
profilo di autista di 4 livello del CCNL Autotrasporti Merci e
Logistica, con contratto dapprima determinato poi indeterminato, dal 25.05.2017 al 23.07.2019, data in cui ha rassegnato le dimissioni per giusta causa;
precisava di aver subito il
16.07.2019 un'aggressione verbale e fisica ad opera di
[...]
, riportando lesioni personali accertate dal Pronto Parte_2
soccorso dell'Ospedale San Giacomo di Monopoli, cui faceva seguito l'assenza per malattia dal 17.07.2019 al 19.07.2019; che aveva svolto per l'intera durata del rapporto di lavoro mansioni di autista addetto alla consegna delle merci presso caserme, ospedali e supermercati siti nella Regione Puglia, utilizzando veicoli aziendali;
concludeva rivendicando il pagamento di differenze retributive spettanti a vario titolo, ivi compresa l'indennità di mancato preavviso.
In virtù di quanto su esposto, nel ricorso introduttivo del presente giudizio, rassegna le seguenti conclusioni:<<a) Accertare e dichiarare il diritto dell'istante a percepire la somma di €
23.833,85, per i titoli dedotti in narrativa, a quell'altra maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre gli interessi legali e danno da svalutazione monetaria ex art. 429, co. 3, c.p.c., dal giorno di maturazione di ciascun singolo credito al soddisfo;
b) condannare, inoltre, in persona del suo Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell'istante della somma di € 23.833,85, per i titoli dedotti in
3 narrativa, a quell'altra maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre gli interessi legali e danno da svalutazione monetaria ex art. 429, co. 3, c.p.c., dal giorno di maturazione di ciascun singolo credito al soddisfo;
c) con il favore delle spese processuali, da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori anticipatari”.
Con le note difensive del 12.05.2025 il ricorrente ha dichiarato che la somma spettante ammonta ad € 22.037,78, oltre rivalutazione monetaria e interessi come per legge, tanto alla luce dei pagamenti intervenuti da parte del datore di lavoro e della rinuncia a coltivare la domanda relativa all'indennità di mancato preavviso.
Il ricorso è infondato per i motivi che seguono.
Come noto, anche nel rito del lavoro trovano applicazione tutte le regole generali in materia di onere della prova. A tal proposito, infatti, l'art. 2697 c.c. stabilisce espressamente che “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”. Tale regola, sul piano processuale, va posta in diretta correlazione con l'art. 115 c.p.c. secondo cui il giudice deve decidere iuxta alligata et probata e quindi deve portare alla base della decisione unicamente le allegazioni delle parti, cioè le circostanze di fatto poste a fondamento della domanda o dell'eccezione, e le prove offerte dalle parti medesime (si veda ex plurimis Cass. n. 1667/1983). Il ricorrente, dunque, deve, con il ricorso introduttivo del giudizio allegare i fatti costitutivi della pretesa fatta valere e produrre tutte le prove, costituite e costituende, che ritiene necessarie a sostenere il proprio diritto.
4 Orbene, in merito all'asserito omesso pagamento dell'indennità di trasferta, il Giudicante condivide quanto argomentato sul punto dal datore di lavoro allorquando ha sostenuto di aver già corrisposto quanto dovuto, come risulta dalle buste paga versate in atti in cui è riportata la voce “Trasferta Italia Forfettaria”.
Peraltro, parte ricorrente non ha formulato specifica contestazione in ordine alla legittimità dell'intervenuta forfetizzazione, tra l'altro ammessa dalla contrattazione collettiva.
Passando ad esaminare la domanda relativa al lavoro straordinario, occorre rimarcare che: “E' onere del lavoratore, che pretenda un compenso per lavoro straordinario, provare la relativa prestazione e, quando egli ammetta bensì di esserne stato remunerato ma assuma l'insufficienza della remunerazione, anche di provare la quantità di lavoro effettivamente svolto, senza che eventuali ma non decisive ammissioni del datore di lavoro possano portare ad un'inversione dell'onere della prova”(cfr. Cass. Sez.
Lav., n.3714/2009).
Tale statuizione costituisce proiezione del principio guida di cui all'articolo 2697 c.c., configurandosi lo svolgimento di lavoro in eccedenza rispetto all'orario normale quale fatto costitutivo della pretesa azionata.
Ne consegue che il lavoratore che agisce a tal fine in giudizio, è gravato dall'onere di provare non solo lo svolgimento di lavoro straordinario, ma anche la sua effettiva consistenza, senza che al riguardo possano soccorrere valutazioni di tipo equitativo.
Al Giudice dovrà essere, quindi, fornita non già genericamente la prova dell'an, di aver, cioè, svolto lavoro straordinario, ma anche la prova, sia pure in termini minimali, dell'esatta collocazione cronologica delle prestazioni lavorative eccedenti l'orario normale di lavoro, ovvero del quando i limiti di orario di fatto siano stati
5 superati (cfr. Tribunale di Bari, sez. lavoro, n.535/2014; Cass. n.
1389/2003; Cass. n. 6623/2001; Cass. n. 8006/1998).
Nella fattispecie in esame, la ricostruzione dei fatti offerta dalla parte ricorrente non ha trovato conferma all'esito dell'attività istruttoria espletata in corso di causa.
Nessuno dei testimoni escussi ha avvalorato con certezza l'articolazione della giornata lavorativa osservata dall'istante.
Invero il teste , dipendente della Testimone_1 CP_1
dal 2015 al 2019, ha dichiarato di essere collega di lavoro del ricorrente che quest'ultimo nelle giornate del lunedì, mercoledì e venerdì era addetto al trasporto delle merci presso i supermercati delle province di Bari, Brindisi, Lecce e Taranto, mentre il martedì
e il venerdì era occupato nel trasporto di generi alimentari presso caserme e ospedali siti nella provincia di Foggia.
In merito all'orario lavorativo osservato dal ricorrente il teste ha dichiarato che cominciava a lavorare alle 5.00 del Tes_1
mattino “ora in cui noi autisti ci vedevamo presso la sede operativa per ritirare il mezzo. Non sono in grado di riferire a che ora precisamente facesse rientro. L'orario indicato nel capitolo 13
(ovvero alle 17.00) era certamente quello osservato dal Pt_1
quando ho avuto modo di affiancarlo a volte per le consegne nel territorio foggiano”
Dal canto suo, il teste , dipendente della Testimone_2
convenuta dal maggio 2017 al luglio 2019 e collega di parte ricorrente, ha riferito: “Il lavorava dal lunedì al venerdì e Pt_1
cominciava a lavorare alle ore 5 del mattino, tanto posso riferire in quanto ci incontravamo a quell'ora quasi ogni giorno in azienda per il ritiro del mezzo aziendale. Alle volte è successo di non incontrarci, in quanto io, in base alle consegne da effettuare, mi sono recato un po' prima. Lo stesso non posso confermare circa
6 l'ora del rientro del perché capitava raramente Pt_1
che ci incontrassimo. Quando è capitato di incontrarci al rientro erano certamente le 17.00, o anche più tardi. Sporadicamente accadeva di vederci prima delle 17.00. Quando abbiamo viaggiato insieme, partivamo di regola alle 5.00 e rientravamo tendenzialmente per le 17.00, se non più tardi”.
Mentre il teste , dipendente della società Testimone_3
convenuta, addetto alla logistica e coordinamento dell'attività degli autisti, ha dichiarato di svolgere il turno notturno (dalle
22.00 alle 7.00), di averlo visto arrivare in azienda alle 6 del mattino e di non avere contezza in merito all'orario di rientro del ricorrente. Mentre, le deposizioni del teste Testimone_4
magazziniere dell'azienda, risultano insufficienti e, comunque, inattendibili stante il rapporto di parentela (coniugio) con il legale rappresentante della CP_1
L'assunto di parte attorea non può ritenersi confermato neanche dai dischi cronotachigrafi versati in atti, atteso che in tema di accertamento del lavoro prestato da un autotrasportatore e quindi dello straordinario eventualmente svolto, è noto che i dischi cronotachigrafi, in originale od in copia fotostatica, ove da controparte ne sia disconosciuta la conformità ai fatti in essi registrati e rappresentati – come avvenuto nella specie - non possano da soli fornire piena prova, stante la preclusione sancita dall'art. 2712 c.c., né dell'effettuazione del lavoro e dell'eventuale straordinario, né della loro effettiva entità, occorrendo a tal fine che la presunzione semplice costituita dalla contestata registrazione o rappresentazione anzidette sia supportata da ulteriori elementi, pur se anch'essi di carattere indiziario o presuntivo, offerti dall'interessato o acquisiti dal giudice del lavoro nell'esercizio dei propri poteri istruttori (cfr. Cass. civ., Sez.
7 lavoro, 13/05/2014, n. 10366; Cass. n. 9006/2002; Cass. n.
16098/2001).
In definitiva, nel caso di specie, non è stata dimostrata l'osservanza degli orari di lavoro nei termini indicati nel ricorso,
l'espletamento della prestazione lavorativa secondo le modalità dedotte nonché del lavoro festivo, straordinario e supplementare, permessi e ferie non godute.
Parte ricorrente ha altresì lamentato di aver ricevuto retribuzioni inferiori rispetto ai minimi tabellari per il lavoro ordinario, tuttavia tale assunto non risulta provato.
Quanto alla domanda volta al pagamento della somma dovuto a titolo di mensilità di luglio 2019 e di TFR, parte resistente ha prodotto in atti documentazione comprovante l'avvenuto pagamento (vedasi contabile “saldo busta paga luglio 2019”, che ricomprendeva anche il TFR oltre alle ferie e permessi non goduti, cfr. doc. n. 1 note di trattazione scritta del 16.03.2022).
Infine, il Giudicante prende atto che il ricorrente ha dichiarato di rinunciare a coltivare la domanda volta all'ottenimento dell'indennità di mancato preavviso, non essendo stata dimostrata la giusta causa delle dimissioni, giuste note difensive del 12.05.2025.
Alla luce di quanto sopra, risulta superfluo l'espletamento della chiesta CTU e non essendo stata fornita prova circa la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato secondo le modalità indicate in ricorso nonché l'espletamento di lavoro straordinario e supplementare, permessi e ferie non godute, non può essere riconosciuto il diritto alla corresponsione delle rivendicate differenze retributive.
Le spese di giudizio interamente compensate per mere ragioni di equità.
8 Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte, così provvede: ogni diversa domanda ed eccezione rigettate o assorbite,
- rigetta il ricorso;
- spese compensate.
Bari, 22.05.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Angela Vernia
9
TRIBUNALE DI BARI
- sezione lavoro -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Bari, Dott.ssa Angela Vernia, in funzione di Giudice del Lavoro, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 22.05.2025, dapprima ai sensi dell'art. 83, comma 1, D.L. n. 18 del 17.3.2020, conv. in l. n.
27/2020 e succ. modd. e da ultimo ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta, ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia in materia di lavoro recante n.r.g. 5170/2020 vertente
tra
Parte_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Maurizio Laghezza e Annarita
Caleprico
RICORRENTE
e
1
Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Messina
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27.05.2020 l'istante in epigrafe indicato invocava l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo del giudizio. La parte convenuta si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto delle domande avversarie.
Rientrata questo Giudice in servizio dopo aver fruito del periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro per maternità ai sensi degli art. 16 co. 1 lett. a) e c), d.lgs. 151/2001, nonché di un periodo di congedo parentale ai sensi dell'art. 32, d.lgs. n. 151/2001, successivamente alla definizione dell'abnorme numero di controversie ricevute in carico dal Giudicante sin dall'immissione in servizio aventi iscrizione a ruolo di gran lunga più risalente rispetto alla presente (nell'ordine di svariate migliaia) tra cui quelle provenienti alle ex preture circondariali risalenti ai primi anni '90 nonché tutte quelle iscritte presso la Sezione Lavoro di codesto Tribunale a partire dall'anno 2000 assegnate a questo
Giudice nonché ancora tutte quelle di natura urgente, anche ex art. 1, commi 47 e ss. l. n. 92/2012, attribuite a questo Giudice a seguito del trasferimento ad altri uffici dei magistrati precedenti titolari (dott.sse , , , , Per_1 CP_2 CP_3 CP_4 CP_5
Con dott. , , dott.sse e ), trattata la CP_6 CP_8 CP_9 CP_10
causa dapprima ai sensi dell'art. 83, comma 1, D.L. n. 18 del
17.3.2020, conv. in l. n. 27/2020 e da ultimo dell'art. 127 ter
2 c.p.c., previa rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta, lette le note conclusionali nonché quelle di trattazione la causa veniva decisa.
Osserva preliminarmente il Giudicante che con il ricorso introduttivo del presente giudizio l'istante premetteva di essere stato alle dipendenze della inquadrato nel Controparte_1
profilo di autista di 4 livello del CCNL Autotrasporti Merci e
Logistica, con contratto dapprima determinato poi indeterminato, dal 25.05.2017 al 23.07.2019, data in cui ha rassegnato le dimissioni per giusta causa;
precisava di aver subito il
16.07.2019 un'aggressione verbale e fisica ad opera di
[...]
, riportando lesioni personali accertate dal Pronto Parte_2
soccorso dell'Ospedale San Giacomo di Monopoli, cui faceva seguito l'assenza per malattia dal 17.07.2019 al 19.07.2019; che aveva svolto per l'intera durata del rapporto di lavoro mansioni di autista addetto alla consegna delle merci presso caserme, ospedali e supermercati siti nella Regione Puglia, utilizzando veicoli aziendali;
concludeva rivendicando il pagamento di differenze retributive spettanti a vario titolo, ivi compresa l'indennità di mancato preavviso.
In virtù di quanto su esposto, nel ricorso introduttivo del presente giudizio, rassegna le seguenti conclusioni:<<a) Accertare e dichiarare il diritto dell'istante a percepire la somma di €
23.833,85, per i titoli dedotti in narrativa, a quell'altra maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre gli interessi legali e danno da svalutazione monetaria ex art. 429, co. 3, c.p.c., dal giorno di maturazione di ciascun singolo credito al soddisfo;
b) condannare, inoltre, in persona del suo Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell'istante della somma di € 23.833,85, per i titoli dedotti in
3 narrativa, a quell'altra maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre gli interessi legali e danno da svalutazione monetaria ex art. 429, co. 3, c.p.c., dal giorno di maturazione di ciascun singolo credito al soddisfo;
c) con il favore delle spese processuali, da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori anticipatari”.
Con le note difensive del 12.05.2025 il ricorrente ha dichiarato che la somma spettante ammonta ad € 22.037,78, oltre rivalutazione monetaria e interessi come per legge, tanto alla luce dei pagamenti intervenuti da parte del datore di lavoro e della rinuncia a coltivare la domanda relativa all'indennità di mancato preavviso.
Il ricorso è infondato per i motivi che seguono.
Come noto, anche nel rito del lavoro trovano applicazione tutte le regole generali in materia di onere della prova. A tal proposito, infatti, l'art. 2697 c.c. stabilisce espressamente che “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”. Tale regola, sul piano processuale, va posta in diretta correlazione con l'art. 115 c.p.c. secondo cui il giudice deve decidere iuxta alligata et probata e quindi deve portare alla base della decisione unicamente le allegazioni delle parti, cioè le circostanze di fatto poste a fondamento della domanda o dell'eccezione, e le prove offerte dalle parti medesime (si veda ex plurimis Cass. n. 1667/1983). Il ricorrente, dunque, deve, con il ricorso introduttivo del giudizio allegare i fatti costitutivi della pretesa fatta valere e produrre tutte le prove, costituite e costituende, che ritiene necessarie a sostenere il proprio diritto.
4 Orbene, in merito all'asserito omesso pagamento dell'indennità di trasferta, il Giudicante condivide quanto argomentato sul punto dal datore di lavoro allorquando ha sostenuto di aver già corrisposto quanto dovuto, come risulta dalle buste paga versate in atti in cui è riportata la voce “Trasferta Italia Forfettaria”.
Peraltro, parte ricorrente non ha formulato specifica contestazione in ordine alla legittimità dell'intervenuta forfetizzazione, tra l'altro ammessa dalla contrattazione collettiva.
Passando ad esaminare la domanda relativa al lavoro straordinario, occorre rimarcare che: “E' onere del lavoratore, che pretenda un compenso per lavoro straordinario, provare la relativa prestazione e, quando egli ammetta bensì di esserne stato remunerato ma assuma l'insufficienza della remunerazione, anche di provare la quantità di lavoro effettivamente svolto, senza che eventuali ma non decisive ammissioni del datore di lavoro possano portare ad un'inversione dell'onere della prova”(cfr. Cass. Sez.
Lav., n.3714/2009).
Tale statuizione costituisce proiezione del principio guida di cui all'articolo 2697 c.c., configurandosi lo svolgimento di lavoro in eccedenza rispetto all'orario normale quale fatto costitutivo della pretesa azionata.
Ne consegue che il lavoratore che agisce a tal fine in giudizio, è gravato dall'onere di provare non solo lo svolgimento di lavoro straordinario, ma anche la sua effettiva consistenza, senza che al riguardo possano soccorrere valutazioni di tipo equitativo.
Al Giudice dovrà essere, quindi, fornita non già genericamente la prova dell'an, di aver, cioè, svolto lavoro straordinario, ma anche la prova, sia pure in termini minimali, dell'esatta collocazione cronologica delle prestazioni lavorative eccedenti l'orario normale di lavoro, ovvero del quando i limiti di orario di fatto siano stati
5 superati (cfr. Tribunale di Bari, sez. lavoro, n.535/2014; Cass. n.
1389/2003; Cass. n. 6623/2001; Cass. n. 8006/1998).
Nella fattispecie in esame, la ricostruzione dei fatti offerta dalla parte ricorrente non ha trovato conferma all'esito dell'attività istruttoria espletata in corso di causa.
Nessuno dei testimoni escussi ha avvalorato con certezza l'articolazione della giornata lavorativa osservata dall'istante.
Invero il teste , dipendente della Testimone_1 CP_1
dal 2015 al 2019, ha dichiarato di essere collega di lavoro del ricorrente che quest'ultimo nelle giornate del lunedì, mercoledì e venerdì era addetto al trasporto delle merci presso i supermercati delle province di Bari, Brindisi, Lecce e Taranto, mentre il martedì
e il venerdì era occupato nel trasporto di generi alimentari presso caserme e ospedali siti nella provincia di Foggia.
In merito all'orario lavorativo osservato dal ricorrente il teste ha dichiarato che cominciava a lavorare alle 5.00 del Tes_1
mattino “ora in cui noi autisti ci vedevamo presso la sede operativa per ritirare il mezzo. Non sono in grado di riferire a che ora precisamente facesse rientro. L'orario indicato nel capitolo 13
(ovvero alle 17.00) era certamente quello osservato dal Pt_1
quando ho avuto modo di affiancarlo a volte per le consegne nel territorio foggiano”
Dal canto suo, il teste , dipendente della Testimone_2
convenuta dal maggio 2017 al luglio 2019 e collega di parte ricorrente, ha riferito: “Il lavorava dal lunedì al venerdì e Pt_1
cominciava a lavorare alle ore 5 del mattino, tanto posso riferire in quanto ci incontravamo a quell'ora quasi ogni giorno in azienda per il ritiro del mezzo aziendale. Alle volte è successo di non incontrarci, in quanto io, in base alle consegne da effettuare, mi sono recato un po' prima. Lo stesso non posso confermare circa
6 l'ora del rientro del perché capitava raramente Pt_1
che ci incontrassimo. Quando è capitato di incontrarci al rientro erano certamente le 17.00, o anche più tardi. Sporadicamente accadeva di vederci prima delle 17.00. Quando abbiamo viaggiato insieme, partivamo di regola alle 5.00 e rientravamo tendenzialmente per le 17.00, se non più tardi”.
Mentre il teste , dipendente della società Testimone_3
convenuta, addetto alla logistica e coordinamento dell'attività degli autisti, ha dichiarato di svolgere il turno notturno (dalle
22.00 alle 7.00), di averlo visto arrivare in azienda alle 6 del mattino e di non avere contezza in merito all'orario di rientro del ricorrente. Mentre, le deposizioni del teste Testimone_4
magazziniere dell'azienda, risultano insufficienti e, comunque, inattendibili stante il rapporto di parentela (coniugio) con il legale rappresentante della CP_1
L'assunto di parte attorea non può ritenersi confermato neanche dai dischi cronotachigrafi versati in atti, atteso che in tema di accertamento del lavoro prestato da un autotrasportatore e quindi dello straordinario eventualmente svolto, è noto che i dischi cronotachigrafi, in originale od in copia fotostatica, ove da controparte ne sia disconosciuta la conformità ai fatti in essi registrati e rappresentati – come avvenuto nella specie - non possano da soli fornire piena prova, stante la preclusione sancita dall'art. 2712 c.c., né dell'effettuazione del lavoro e dell'eventuale straordinario, né della loro effettiva entità, occorrendo a tal fine che la presunzione semplice costituita dalla contestata registrazione o rappresentazione anzidette sia supportata da ulteriori elementi, pur se anch'essi di carattere indiziario o presuntivo, offerti dall'interessato o acquisiti dal giudice del lavoro nell'esercizio dei propri poteri istruttori (cfr. Cass. civ., Sez.
7 lavoro, 13/05/2014, n. 10366; Cass. n. 9006/2002; Cass. n.
16098/2001).
In definitiva, nel caso di specie, non è stata dimostrata l'osservanza degli orari di lavoro nei termini indicati nel ricorso,
l'espletamento della prestazione lavorativa secondo le modalità dedotte nonché del lavoro festivo, straordinario e supplementare, permessi e ferie non godute.
Parte ricorrente ha altresì lamentato di aver ricevuto retribuzioni inferiori rispetto ai minimi tabellari per il lavoro ordinario, tuttavia tale assunto non risulta provato.
Quanto alla domanda volta al pagamento della somma dovuto a titolo di mensilità di luglio 2019 e di TFR, parte resistente ha prodotto in atti documentazione comprovante l'avvenuto pagamento (vedasi contabile “saldo busta paga luglio 2019”, che ricomprendeva anche il TFR oltre alle ferie e permessi non goduti, cfr. doc. n. 1 note di trattazione scritta del 16.03.2022).
Infine, il Giudicante prende atto che il ricorrente ha dichiarato di rinunciare a coltivare la domanda volta all'ottenimento dell'indennità di mancato preavviso, non essendo stata dimostrata la giusta causa delle dimissioni, giuste note difensive del 12.05.2025.
Alla luce di quanto sopra, risulta superfluo l'espletamento della chiesta CTU e non essendo stata fornita prova circa la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato secondo le modalità indicate in ricorso nonché l'espletamento di lavoro straordinario e supplementare, permessi e ferie non godute, non può essere riconosciuto il diritto alla corresponsione delle rivendicate differenze retributive.
Le spese di giudizio interamente compensate per mere ragioni di equità.
8 Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte, così provvede: ogni diversa domanda ed eccezione rigettate o assorbite,
- rigetta il ricorso;
- spese compensate.
Bari, 22.05.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Angela Vernia
9