Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/05/2025, n. 4605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4605 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
N. 3928/2018 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli 2 SEZIONE CIVILE Il Giudice Onorario di Tribunale, dott. Vincenzo Scalzone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3928/2018 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 14.01.2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281quinquies, co. I, c.p.c.
TRA
(cf ) e (cf Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi, giusta procura alle liti C.F._2 depositata in atti, dall'Avv. Danilo Finaldi, presso lo studio del quale sono elettivamente domiciliati in Napoli al Corso Umberto I n. 75;
ATTORI
E
(cf ), rappresentato e difeso P_ C.F._3 dall'Avv. Francesco Cappuccio, con cui elettivamente domicilia in Casavatore (NA) alla Via Antonio Pacinotti n. 6;
CONVENUTO NONCHE'
(cf ), nella qualità di chiamata CP_2 C.F._4 all'eredità del sig. , elettivamente domiciliata, presso lo studio Persona_1 dell'avv. Enrico Duranti, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti
CONVENUTA
E
(cf ) e CP_3 C.F._5 Controparte_4 (C.F. ), nella qualità di chiamati all'eredità di C.F._6 [...]
, entrambi residenti in [...] Sc. _1
A int. 10;
CONVENUTI CONTUMACI CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 14.01.2025. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Si premette che la decisione che segue, è redatta in attuazione dell'art. 45 comma 17, legge 18.6.09 n. 69, entrata in vigore in data 4.7.09, che,
novellando l'art. 132 n. 4 c.p.c. dispone che la sentenza sia redatta mediante concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione regolarmente notificato, e Parte_1 Parte_2 adivano l'intestato Tribunale chiedendo di accertare e dichiarare il diritto del sig. al rimborso di quanto versato in eccedenza rispetto al dovuto Parte_1 quale coobbligato solidale e della sig.ra al rimborso di quanto Parte_2 versato a fronte dell'estinzione del mutuo cointestato n. 011-0127-0056- 00906904; e per l'effetto condannarsi il sig. al pagamento della P_ somma di Euro 3.807,60 in favore del sig. ed il sig. Parte_1 [...]
al pagamento della somma di Euro 11.647,60 in favore del sig. _1
, ovvero alla diversa somma maggiore o minore che dovesse Parte_1 risultare in corso in causa, anche a seguito dell'espletamento di apposita consulenza tecnica d'ufficio, che la scrivente difesa sin da ora si riserva di richiedere. Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria;
condannarsi, altresì, il sig. al pagamento della somma di Euro 11.783,12 in P_ favore della sig.ra ed il sig. al pagamento della Parte_2 Persona_1 somma di Euro 11.783,12 in favore della medesima sig.ra ovvero Pt_2 alla diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare in corso in causa, anche a seguito dell'espletamento di apposita consulenza tecnica d'ufficio, che la scrivente difesa sin da ora si riserva di richiedere. Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre spese generali, Iva e Cpa, con distrazione ex art. 93
c.p.c. in favore del procuratore anticipatario. Si costituiva con comparsa di costituzione e risposta il quale chiedeva: in via preliminare, P_ autorizzare il convenuto sig. ai sensi dell'art. 269 c.p.c. a chiamare P_ in causa la banca di Credito Popolare Società Cooperativa per azioni;
sempre in via preliminare, dichiarare l'improcedibilità della domanda attorea per omesso esperimento della mediazione obbligatoria previsto dall'art. 5 comma 1, d.lgs. n. 28/2010 e successive modifiche e in subordine, qualora l'adito Giudice ritenga la presente controversia non rientrante tra quelle per le quali è prevista l'obbligatorietà del tentativo di mediazione, dichiarare l'improcedibilità della domanda attorea per mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita previsto dal decreto legge 132/2014, convertito nella l. n. 162/2014; nel merito, accertare e dichiarare che il sig.
ha pagato regolarmente e in maniera continuativa la sua quota P_ mensile di €735,00 dalla prima rata del mutuo ipotecario recante n. 56/906904 con scadenza 05/06/2006 almeno fino alla rata n. 112 del mese di maggio 2015 e per l'effetto accertare e dichiarare il regolare pagamento del sig. P_
delle tre rate contestate dal sig. relative al mese di febbraio
[...] Parte_1
e novembre 2014 e di gennaio 2015; accertare e dichiarare che i sig. P_
ha versato nel periodo contestato che decorre dal luglio 2012 in poi la
[...] somma di €25.725,00 (€735,00 x 35 rate, ossia dalla rata n. 78 del mese di luglio 2012 alla rata n. 112 del mese di maggio 2015) o nella diversa misura che emergerà in corso di causa;
accertare e verificare le somme effettivamente
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versate dal sig. dal mese di luglio 2012 al mese di agosto 2015 e Parte_1
l'entità delle somme versate dal sig. e nello stesso periodo Persona_1 anche l'esibizione degli estratti del conto corrente su cui confluivano tutti i pagamenti dei tre cointestatari del mutuo ipotecario n. 56/906904; per effetto dichiarare come non dovuta dal sig. la somma di €3.807,60 in P_ favore del sig. in qualità di coobbligato e per l'effetto rigettare la Parte_1 domanda del sig. nei confronti del sig. o in via Parte_1 P_ subordinata comunque ridurre la suddetta somma anche in considerazione delle tre rate contestate e non conteggiate dal sig. , ma Parte_1 effettivamente pagate dal sig. ; accertare l'effettivo pagamento P_ della somma di €35.349,36 da parte della sig.ra ai fini Parte_2 dell'estinzione del mutuo ipotecario n. 56/906904 e in caso di mancato accertamento del suddetto pagamento rigettare la richiesta di pagamento di
€11.783,12 della sig.ra nei confronti del sig. ; Parte_2 P_ condannare la in persona del Controparte_5
l.r.p.t. alle spese di lite, con vittoria di competenze di causa oltre iva, cpa e rimborso spese generali con attribuzione allo scrivente avvocato in qualità di antistatario.
In data 25.01.2022, il giudizio veniva interrotto per decesso del convenuto e la causa veniva riassunta nei confronti degli eredi - oggi Persona_1 convenuti – in data 09.02.2022 (udienza di prima comparizione il
16.02.2022). Si costituiva, quindi, chiedendo di dichiarare la CP_6 carenza di legittimazione passiva della conventa e condannare gli CP_2 attori alla refusione delle spese e competenze di giudizio, oltre accessori, come per legge. Espletata l'attività istruttoria, nonché la CTU depositata in data 19.01.2023, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies cpc con concessione dei termini per il deposito di note ex art. 127 ter cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va dato atto che, nonostante siano stati regolarmente citati (come da avviso di ricevimento in atti – all. 001 del 30.05.2018 e relata di notifica - all. 001 del 1.03.2022), (ora deceduto), Persona_1 CP_3
e sono rimasti contumaci. Va, inoltre, rilevato che la domanda Controparte_4 proposta è ammissibile e procedibile in quanto proposta nel rispetto dei termini di legge e risulta esperito il tentativo di negoziazione assistita (come da atti allegati in data 17.11.2018).
Sempre preliminarmente va affrontata la questione attinente alla eccepita carenza di legittimazione passiva di Sul punto si richiama Cass., CP_2 sez. III Civ., 28 giugno 2019, n. 17445 che ha statuito che “i chiamati all'eredità, se citati in giudizio in qualità di eredi, hanno l'onere di costituirsi contestando l'avvenuta accettazione dell'eredità, diversamente si considerano legittimati passivi alla lite”. La citata Corte ha evidenziato che, non esistendo in materia alcuna forma di pubblicità, non può dirsi onere dei ricorrenti provare la qualità di eredi dei figli del de cuius in quanto l'eventuale
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accettazione, espressa o tacita, dell'eredità può non essere nella disponibilità dei ricorrenti al momento della notifica della citazione. Nel caso di specie, la convenuta ha dimostrato di aver rinunciato all'eredità (doc. CP_2 allegato in atti in data 14.07.2022) e, pertanto, deve dichiararsi il difetto di legittimazione passiva della stessa. Invero, la dichiarazione di rinuncia all'eredità comporta l'immediata perdita della qualità di erede;
ne deriva il difetto di legittimazione sia attiva che passiva per tutto ciò che attiene sul piano giuridico agli interessi economici del de cuius. Diversamente, per quanto concerne la posizione di e , gli stessi – CP_3 Controparte_4 sebbene regolarmente citati – sono rimasti contumaci e non hanno contestato l'avvenuta accettazione dell'eredità e sono, dunque, parti processuali. Del resto, non emergono agli atti elementi per poter escludere tale qualità (al contrario gli attori hanno allegato il certificato integrale dello stato di famiglia). Passando al merito, gli attori hanno esperito azione di regresso – Parte_1 ex art. 1299 c.c. e ex art. 1950 c.c. - nei confronti di Parte_2 P_
e degli eredi di . Si parla di diritto di regresso in riferimento Persona_1 all'ipotesi in cui uno dei condebitori solidali abbia adempiuto l'intera prestazione a favore del creditore: in questo caso, egli ha il diritto di richiedere agli altri condebitori la quota che ciascuno deve corrispondere.
in qualità di coobbligato solidale, ha chiesto la ripetizione delle Parte_1 somme versate in eccedenza rispetto alla propria quota. Nell'ambito delle obbligazioni solidali e dell'azione di regresso ex art. 1229 c.c. si condivide quella giurisprudenza (cfr. Cass. Civ., sez. III, 16 marzo 2021, n. 7279; Cass., 29/1/1998, n. 884; Cass. civ., sez. I, 19 gennaio 1984, n. 459) che considera esperibile l'azione di regresso anche nel caso (come quello che qui occupa) in cui sia stata pagata solo una parte del debito comune in misura superiore alla quota interna del solvens, perchè anche in tale caso, come in quello del pagamento dell'intero debito, si ha un depauperamento del solvens ed un correlativo arricchimento dei condebitori, consistente nella parziale liberazione. Il condebitore solidale, sia “ex contractu” sia “ex delicto”, che paga al creditore una somma maggiore rispetto a quella dovuta, ha diritto di regresso anche se non ha corrisposto l'intero, giacché anche in tal caso, come in quello del pagamento dell'intero debito, egli ha subito un depauperamento del proprio patrimonio oltre il dovuto, con corrispondente indebito arricchimento dei condebitori (Corte di cassazione, sezione III civile, sentenza
27 agosto 2018 n. 21197). Ai fini della ripetizione dell'eccedenza di quota si applica la regola generale in tema di onere probatorio secondo cui il creditore che agisce per l'adempimento deve provare solo la fonte del suo diritto e il relativo termine di scadenza, mentre spetta al debitore dimostrare l'eventuale fatto estintivo dell'altrui pretesa. Nel caso di specie, pacifica (in quanto non contestata ed in ogni caso emergente dall'atto di mutuo) la qualità di coobbligati solidali dei tre fratelli,
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ha allegato l'atto di mutuo ipotecario (all. 01 produzione di Parte_1 parte) - da cui si evince che e erano Parte_1 P_ Persona_1 coobbligati in solido per la restituzione della somma di €264.644,00 (comprensiva di interessi) concessa in mutuo ipotecario stipulato in data 5.01.2006 con la , a fronte del Controparte_5 quale e si dichiaravano fideiussori solidali Controparte_7 Parte_2 ed indivisibili fino a concorrenza di tale somma - gli estratti conto e le ricevute di pagamento (da cui emerge che la somma effettivamente versata dall'attore è superiore rispetto alla somma dovuta pro quota), i conteggi analitici di estinzione mutuo, nonché lo scambio di note e corrispondenza tra le parti in ordine alle diffide di pagamento degli attori nei confronti di P_
, adempiendo, così al proprio onere probatorio. Dall'altro lato, il
[...] convenuto ha prodotto in giudizio le ricevute dei versamenti dallo P_ stesso effettuati fino al maggio 2015, dimostrando di aver parzialmente adempiuto al debito. Accertato, dunque, che per le ragioni su Parte_1 esposte, ha diritto alla ripetizione di quanto versato in eccedenza alla propria quota, ai fini della quantificazione delle somme dovute, si condividono le risultanze della CTU contabile esperita nel corso del giudizio. Secondo il granitico indirizzo della corte di nomofilachia (Cass., n. 14638 del 2 luglio
2004), il giudice di merito che riconosce convincenti le conclusioni del consulente tecnico non é tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni che lo inducono a fare propri gli argomenti dell'ausiliare se dalla indicazione della consulenza tecnica possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state rigettate, dato che in tal caso l'obbligo della motivazione è assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso. Di modo che, soltanto nel caso in cui i rilievi all'operato del consulente tecnico avanzati dopo il deposito della relazione (e che, quindi, non hanno ricevuto risposta nella stessa) si presentino specifici, puntuali e suffragati da elementi di prova, il giudice, che ritiene di uniformarsi al parere del consulente tecnico, non può sottrarsi al dovere di esporre le ragioni per le quali ha ritenuto infondati i medesimi rilievi (Cass. 9/12/1995, n.12630; Cass. 7.6.2000, n. 7716; Cass.
11.3.2002, n. 3492). La Cass. Civ 10688/08 ha recentemente ribadito tale indirizzo ermeneutico, avendo affermato che è consentito al giudice di limitarsi a condividere le argomentazioni tecniche svolte dal proprio consulente, recependole, qualora le critiche mosse alla consulenza siano state già valutate dal consulente d'ufficio ed abbiano trovato motivata e convincente smentita in un rigoroso ragionamento logico. D'altro canto, non è a sottacersi che Cass., 9 gennaio 2009, n. 282 sia giunta ad affermare che non
è necessario che il giudice si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte, risolvendosi in mere allegazioni difensive. Si tratta questo di orientamento che ha radici non recenti: cfr. Cass., 10 maggio 1976, n. 1642, per la quale il giudice del merito, mentre deve indagare le ragioni per le quali ritenga di non
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poter condividere le conclusioni del consulente tecnico di ufficio, non è, invece, tenuto ad una specifica e particolareggiata motivazione nel caso in cui a quelle conclusioni aderisca, riconoscendole giustificate dalle indagini svolte dal consulente e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione. In questo caso, è sufficiente che egli dimostri, senza la necessità di un'analitica motivazione, di aver proceduto alla valutazione della consulenza tecnica e di averla riscontrata convincente, oltre che immune da difetti o lacune. Sulla scorta di tali considerazioni è stato dato incarico al Dott. , il quale Per_2 secondo la metodologia di calcolo seguita nel suo elaborato ha statuito che:
“L'importo versato nel periodo luglio 2012 – agosto 2015 dal Sig. Pt_1 ammonta ad € 35.670,90…L'importo versato nel periodo luglio 2012
[...]
– agosto 2015 dal Sig. ammonta ad € 24.254,50…l'importo P_ versato nel periodo luglio 2012 – agosto 2015 dal Sig. Persona_1 ammonta ad € 5.145,00”. In considerazione degli importi già versati, l'esatto ammontare della quota spettante al a titolo di regresso consiste in: L'importo dovuto dal Parte_1 sig. nel periodo luglio 2012 – agosto 2015 al Sig. Persona_1 Pt_1 ammonta: A) in base all'Ipotesi A (Determinazione del dare/avere tra
[...] le parti senza calcolare separatamente la quota di interessi di mora dovuta da ciascun cointestatario) ad € 13.980,77; B) in base all'Ipotesi B (conteggiando, mediante una simulazione, la quota di interessi di mora dovuta da ciascun cointestatario) ad € 15.281,11; Nulla risulta dovuto dal sig. nel periodo luglio 2012 – agosto 2015 al Sig. ”. P_ Parte_1 Si precisa che l'indagine è circoscritta al periodo dal luglio 2012 all'estinzione del mutuo: “non è stato possibile procedere all'accertamento degli importi pagati da tutti i cointestatari dall'inizio del rapporto per mancanza di idonea documentazione. Tuttavia, come descritto al paragrafo
6.2, si è proceduto ad effettuare, relativamente al periodo precedente al luglio
2012, le verifiche di versamenti e pagamenti sulla documentazione disponibile, determinando che per il periodo dal 2010 a giugno 2012, in base alle osservazioni che è stato possibile effettuare, non emergono crediti di un cointestatario nei confronti degli altri”. Per quanto attiene, invece, ai rapporti con l'attrice questa ha Parte_2 agito in regresso ex art. 1950 c.c. in qualità di fideiussore per aver estinto il mutuo ipotecario cointestato ai fratelli . Ai sensi della citata norma, il P_ fideiussore che ha pagato ha regresso contro il debitore principale; le somme dovute al fideiussore devono essere comprensive di capitale, interessi e spese.
Il fideiussore ha altresì diritto agli interessi legali sulle somme pagate dal giorno del pagamento. Il debitore principale rimane l'unico soggetto obbligato a dover rispondere del debito per l'intero, dovendosi circoscrivere la funzione della fideiussione alla mera garanzia di un debito altrui. Quando, come nel caso di specie, vi sono più debitori principali obbligati in solido, “il fideiussore che ha garantito per tutti ha regresso contro ciascuno per ripetere integralmente ciò che ha pagato” (art. 1951 c.c.).
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Avendo provveduto all'estinzione dell'obbligazione nei confronti della Banca mutuante, la sig.ra ha titolo per poter richiedere ai germani Parte_2
Frate il pagamento di quanto versato. Dagli atti dalla stessa prodotti in giudizio (documentazione attestante l'avvenuta estinzione del mutuo: tra cui ricevute dei due bonifici di del 12.7.2017, la quietanza di Parte_2 estinzione mutuo, note della banca attestanti gli avvenuti pagamenti) emerge chiaramente la prova dei pagamenti effettuati e dell'estinzione del mutuo cointestato. Per la quantificazione somme spettanti all'attrice si richiamano nuovamente le conclusioni del predetto CTU secondo il quale l'esatto ammontare dell'importo versato dalla sig.ra in favore della Parte_2 per l'estinzione del mutuo n. 56/90904 (comprese le somme versate a CP_5 titolo di residuo del capitale e quelle versate a titolo di interessi e mora per la ritardata estinzione e per il ritardo nei pagamenti) ammonta
“complessivamente ad € 35.356,36, costituiti da: − capitale residuo: € 29.319,18; − interessi su rate: € 1.100,12; − interessi di mora: 4.930,06; − commissioni: € 7,00”. Pertanto, l'esatto ammontare delle quote dovute, sia a titolo di capitale sia a titolo di interessi sia a titolo di mora, in favore della sig.ra da parte dei sig.ri e a fronte Parte_2 P_ Persona_1 dell'estinzione del mutuo n. 56/90904 da ciascuno di essi è pari ad € 11.785,45. “Non risultano ulteriori somme dovute dai sig.ri e P_
alla sig.ra ”. Persona_1 Parte_2
In conclusione, accertato il diritto di regresso degli attori nei confronti dei convenuti, facendo proprie le risultanze dell'attività di CTU su riportate, si condannano e in solido al pagamento della Controparte_4 CP_3 somma di €15.281,11 nei confronti di e di €11.785,45 nei P_ confronti di e si condanna al pagamento della Parte_2 Parte_1 somma di €11.785,45 nei confronti di oltre interessi dalla Parte_2 pronuncia al soddisfo.
Siffatte complessive argomentazioni risultano quindi esaustive dell'accoglimento delle ragioni secondo le motivazioni siccome esposte, sul punto, peraltro la Suprema Corte (Cass. Civ., II, n. 10921 del 18.5.2011) ha evidenziato di recente che perchè sia rispettata la prescrizione desumibile dal combinato disposto dell'art. 132 n. 4, e degli artt. 115 e 116 cpc, non si richiede al giudice del merito di dare conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica e adeguata dell'adottata decisione evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla ovvero la carenza di esse. Non può, pertanto, imputarsi al detto giudice d'aver omesso l'esplicita confutazione delle tesi non accolte e/o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, giacchè né l'una né l'altra gli sono richieste, mentre soddisfa all'esigenza d'adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti da un esame logico e coerente di quelle, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, che siano state ritenute di per sé idonee e sufficienti a giustificarlo. Se ne deduce che nella redazione
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della motivazione della sentenza, il giudice non è tenuto a occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione e argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente, in base all'art. 132 n. 4 cpc che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi, per implicito.
Disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito (Cass. Civ., VI, 17.5.2013 n. 12123, Cass. Civ., III, n.
4346 del 21.2.2013, Cass. Civ., I. n. 8451 del 28.5.2012).
Il tenore stesso delle difese delle parti, insieme alla complessità degli accertamenti e delle valutazioni giuridiche per dirimere la controversia, integrano quei profili che, nella loro sinergia, possono ben ricondursi alla disposizione dell'art. 92 c.p.c. nella lettura costituzionale l'indomani della nota pronuncia della Corte delle leggi con la sentenza del 19 aprile 2018, n. 77 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del capoverso della norma nel testo modificato dall'art. 13, comma 1° del decreto - legge 12 settembre 2014, n. 132 nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, anche in virtù di un parziale accoglimento delle ragioni attoree esplicate nella domanda introduttiva, parimenti le spese di CTU, liquidate con decreto del 30.01.2023, sono poste a carico delle parti in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando in ordine alla causa promossa da e così provvede: Parte_1 Parte_2
- In parziale accoglimento della domanda attorea, condanna al Parte_1 pagamento della somma di €11.785,45 nei confronti di oltre Parte_2 interessi legali dalla pronuncia al soddisfo;
- condanna, in solido fra loro, e al pagamento Controparte_4 CP_3 della somma di €15.281,11 nei confronti di e di €11.785,45 nei P_ confronti di Parte_2
- Rigetta ogni altra domanda proposta;
- Compensa tra le parti le spese di lite;
- Pone definitivamente le spese di CTU liquidate con decreto del 30.01.2023 a carico delle parti in solido.
Così deciso in Napoli, il 06.05.2025.
Il Giudice
dott. Vincenzo Scalzone
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