TRIB
Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 08/07/2025, n. 834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 834 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
Sezione civile
in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Lorenza
Pedullà, all'udienza odierna (8 luglio 2025) di discussione orale, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato e pubblicato, dandone lettura, la seguente
SENTENZA ex art. 437 c.p.c. nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1366 del Ruolo Generale Affari
Civili Contenziosi dell'anno 2019, promossa
da
(C.F.: ), in persona della Parte_1 P.IVA_1
dott.ssa , quale Sindaco e legale rappresentante pro Persona_1 tempore, con sede in Alba AT (TE), in via C. Battisti n. 24, elettivamente domiciliato in , in viale della Vittoria, n. 164, presso e nello Parte_1 studio dell'Avv. Angela Bellachioma, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso in appello, come da atto di deliberazione della
Giunta Comunale nr. 3 del 9 gennaio 2019.
- parte appellante, ricorrente in riassunzione -
e
(C.F.: ), nato a [...] Controparte_1 C.F._1 del Tronto (AP) il giorno 4 luglio 1983, residente a[...], elettivamente domiciliato ad Alba AT (TE), in via
Trieste n. 45, presso e nello studio dell'Avv. Sibilla Piergigli, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore depositata il 28 aprile 2025.
- parte appellata, resistente in riassunzione -
1 OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 789/2018 emessa dal Giudice di
Pace di Teramo nell'ambito del giudizio contraddistinto dal R.G. n. 2340/2018, depositata in data 17 dicembre 2018, non notificata.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale della odierna udienza (8 luglio 2025) di discussione orale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24 aprile 2019, il Parte_1
ha proposto appello avverso la sentenza n. 789/2018 del Giudice di
[...]
Pace di Teramo depositata in data 17 dicembre 2018, con la quale, in accoglimento del ricorso presentato dal sig. è stato Controparte_1 annullato il verbale di contestazione n. 3449/V/2018 del 22 agosto 2018, elevato dalla Polizia Municipale del Comune di , che aveva contestato Parte_1 all'allora ricorrente, odierno appellato, la violazione degli artt. 141 commi III
e VIII (in particolare per non aver, in qualità di conducente di veicolo coinvolto in sinistro stradale, regolato adeguatamente la velocità una volta giunto in prossimità con l'area di intersezione con Via Olimpica, in considerazione della prossimità di intersezione, dell'intenso traffico sul tratto percorso e dell'attraversamento di centro abitato con strada fiancheggiata da edifici), 79 commi I e IV (in particolare per aver circolato con entrambi gli pneumatici anteriori usurati) e 80 commi I, III, IV, e XIV (in particolare per aver circolato senza aver sottoposto il veicolo a revisione, scaduta il 30 giugno
2017) d.lgs. n. 285/1992 (d'ora poi anche solo “Codice della Strada” o “C.d.s.”).
Il appellante ha affidato l'impugnazione della gravata Pt_1 sentenza a due motivi, censurandola segnatamente per (i) essere “errata nella parte in cui dispone che la violazione sarebbe scaturita da valutazioni soggettive”, emergendo, al contrario, la violazione dell'art. 141, co. III e VIII C.d.s. da
“elementi oggettivi rilevati sul campo e dalle attività d'indagine svolte ai sensi della
L. 689/81, quali segni di frenate, scarrocciamenti, traiettorie dei veicoli e punti di impatto rilevati sul posto, unitamente alle dichiarazioni assunte dalle parti coinvolte, nonché dall'esame dei danni riportati dai veicoli”, e per (ii) essere stata emessa in violazione dell'art. 112 c.p.c., giacché la sentenza erroneamente ha annullato il verbale di contestazione n. 3449/V/2018 della Polizia Municipale del nella sua integralità e non limitatamente alla parte Parte_1
2 in cui è stata a ben vedere contestata la violazione dell'art. 141, commi III e
VIII C.d.S., così come chiesto dal sig. con il ricorso in opposizione al CP_1 verbale di contestazione.
Con comparsa del 10 giugno 2019, si è costituito in giudizio, a mezzo dell'Avv. Massimo Guercioni, il sig. il quale, con riguardo Controparte_1 alla secondo motivo di impugnazione, ha effettivamente riconosciuto di aver, con ricorso del 27 settembre 2018, chiesto “al Giudice di Pace di Teramo di annullare il verbale n. 3449/2018 del 22.08.2018, elevato dalla Polizia Municipale di
Alba AT (TE) nei confronti del sig. , solo ed esclusivamente Controparte_1 per la parte relativa alla contestazione della violazione dell'art. 141 commi 3 e 8 CdS.”, finendo espressamente per “concordare con quanto dedotto e richiesto dalla parte appellante” al riguardo, essendo il Giudice di prime cure, di fatto, andato “ben oltre rispetto alle richieste formulate dal sig. nel proprio ricorso introduttivo, CP_1 violando in tal modo quanto previsto dall'art. 112 c.p.c.” (cfr. p. 7 comparsa); in relazione invece al primo motivo impugnazione, l'appellato ha sottolineato la correttezza della sentenza impugnata, che ha correttamente annullato il verbale di contestazione in oggetto, almeno nella parte in cui prevedeva l'applicazione dell'art. 141 commi III e VIII C.d.S.., in quanto il verbale “era palesemente ingiusto, illegittimo e frutto di una errata ricostruzione da parte dei Vigili che hanno ricostruito la dinamica del sinistro”, omettendo di considerare una serie di circostanze fattuali, dettagliatamente specificate a pagina 5 della comparsa.
Alla prima udienza di comparizione celebrata il 10 giugno 2019, l'allora titolare del fascicolo ha fissato per la discussione orale l'udienza del 21 giugno
2021, oggetto di numerosi rinvii, da ultimo, mediante provvedimento del 21 settembre 2023 emesso sempre dal precedente Giudice Istruttore, all'udienza del 7 aprile 2025, che è stata anticipata dallo scrivente magistrato – divenuto titolare del fascicolo solo in data 12 marzo 2024 – all'udienza del 25 febbraio
2025, celebrata con le forme e le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c., al cui esito il Tribunale, a fronte della cancellazione dall'albo degli avvocati del procuratore (Massimo Guercioni) a mezzo del quale parte appellata si era costituita nell'odierno giudizio, letti gli artt. 301 e 299 c.p.c., ha dichiarato l'interruzione del processo (cfr. relativo verbale d'udienza).
3 In data 15 aprile 2025, l'odierno Comune appellante ha tempestivamente depositato ricorso per riassunzione del processo ed il
Tribunale, ai sensi dell'art. 303 c.p.c., ha quindi fissato l'udienza del 17 giugno
2025, onerando l'istante di notificare il ricorso ed il pedissequo decreto di fissazione d'udienza all'odierna parte appellata, la quale si è costituita a mezzo di nuovo procuratore - l'Avv. Sibilla Piergigli - mediante comparsa depositata in data 28 aprile 2025, riportandosi alle eccezioni deduzioni e richieste sollevate nei precedenti scritti difensivi.
Quindi, all'esito dell'udienza del 17 giugno 2025, è stata fissata per la decisione l'udienza odierna (8 luglio 2025), per cui, esaurita la discussione orale, la causa è stata trattenuta in decisione, e, all'esito della camera di consiglio, è stata decisa come di seguito.
Procedendo dal secondo motivo di impugnazione inerente la violazione dell'art. 112 c.p.c., che viene analizzato per primo per ragioni di mera comodità di esposizione, è manifesto che il Giudice di Pace sia incorso nel vizio di ultrapetizione, avendo infatti annullato il verbale di accertamento nella sua totalità, e non limitatamente alla violazione inerente l'art. 141, commi III e VIII C.d.s., l'unica invero oggetto di contestazione dall'allora parte ricorrente, oggi parte appellata, la quale, infatti, costituendosi nell'odierno giudizio di secondo grado, ha pacificamente ammesso di aver chiesto al
Giudice di prime cure di “annullare il verbale n. 3449/2018 del 22.08.2018, elevato dalla Polizia Municipale di Alba AT (TE) nei confronti del sig. CP_1
solo ed esclusivamente per la parte relativa alla contestazione della violazione
[...] dell'art. 141 commi 3 e 8 CdS.” e come, in ogni caso, risulta in maniera evidente dalla piana lettura del ricorso ex art. 204-bis C.d.s. depositato in primo grado e versato in atti, nelle cui conclusioni infatti il sig. aveva chiesto, CP_1
“NEL MERITO, accertare e dichiarare la invalidità e/o nullità e, comunque, la illegittimità del prefato verbale di contestazione (…) limitatamente alla parte in cui viene contestata la violazione dell'art. 141, commi 3 e 8, CdS, per le ragioni attivamente esposte nella narrativa di quel presente atto e, per l'effetto, disporre
l'annullamento del verbale di contestazione medesimo e della sanzione amministrativa pecuniaria con questo irrogata al ricorrente in relazione alla sanzione di cui all'art. 141, commi 3 e 8 C.d.S.”.
4 Tuttavia, il primo motivo di impugnazione non è meritevole di accoglimento.
È anzitutto doveroso rammentare che, nei giudizi di opposizione a sanzioni amministrative, incombe sulla pubblica amministrazione che provvede all'erogazione della sanzione, in qualità di attore in senso sostanziale, l'onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa (cfr. ex multis Cass. civ. n. 1921/2019; Cass. Civ., n. 4898/2015; Cass. civ., n. 5122/2011)
e quindi la dimostrazione dell'inosservanza delle disposizioni di legge, nonché la sussistenza degli elementi determinanti la violazione contestata, mentre all'opponente spetta di dimostrare la sussistenza di fatti impeditivi o estintivi della pretesa stessa.
Infatti, la P.A., sebbene rivesta la veste formale di parte convenuta/resistente, conserva quella sostanziale di attrice/ricorrente ed è, per l'effetto, gravata dell'onere probatorio di dimostrare le ragioni di fatto e di diritto della pretesa sanzionatoria (come peraltro indirettamente confermato anche a livello processuale dal dovere imposto ex lege alla pubblica amministrazione di depositare in Cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione/notificazione della violazione, a sostegno della legittimità della pretesa sanzionatoria).
Ebbene, nel caso per cui è processo, l'amministrazione erogante la sanzione per la violazione dell'art. 141, commi III e VIII C.d.s. non ha validamente ottemperato a tale onere nel procedimento di primo grado.
Infatti, nel verbale di contestazione n. 3449/V/2018 del 22 agosto 2018 dagli agenti accertatori notificato al sig. dopo Controparte_1
l'enumerazione delle tre presunte violazioni commesse dall'odierno appellato
(fra le quali anche quella ex art. 141 co. III e VIII C.d.s.), è scritto testualmente:
“Infrazioni emerse a seguito di attività di indagine connessa al rilevamento di sinistro stradale del 10.08.2018, attività necessaria, ex art. 13 L. 689/81, per la definizione del presente atto amministrativo a garanzia della/e parte/i coinvolta/e”, da ciò derivando una sorta di presunzione secondo cui, per il tramite delle predette attività investigative, potesse reputarsi soddisfatto l'onere probatorio incombente sulla P.A..
5 Senonché, dalla disamina degli accertamenti effettuati successivamente al verificarsi dell'urto che ha visto coinvolta l'automobile del sig. gli CP_1 agenti accertatori si sono limitati, invero, a descrivere il luogo nel quale si è verificato l'evento, i soggetti e le autovetture coinvolte, lo stato del manto stradale, le condizioni metereologiche e la distanza intercorrente fra il punto d'urto e lo stato di quiete raggiunto dall'auto, elementi dai quali è stato ritenuto di poter dedurre che la condotta di guida tenuta dall'odierno appellato fosse pericolosa inosservante dell'art. 141, co. VIII C.d.s.
Quindi, la violazione contestata al sig. ossia quella di aver CP_1 tenuto una velocità non adeguata alle circostanze di tempo e di luogo, risulta essere, in buona sostanza, il frutto dell'applicazione del principio compendiabile nel brocardo “post facto, ergo facto” che contrasta con la distribuzione dell'onere probatorio come sopra descritto.
Infatti, gli agenti accertatori, nel rapporto di rilevamento (cfr. doc. denominato “Fascicolo di primo grado 1” depositato dall'appellante, da pag.
18), hanno affermato che: “L'impatto tra i veicoli di forte entità ha causato prima una rotazione antioraria di circa 270°poi una
contro
-rotazione oraria di circa 30°del veicolo A, facendo rimbalzare detto veicolo in direzione ovest. Il veicolo B, a seguito dell'impatto con A, dapprima sbandava poi si accasciava sul fianco dx, terminando il proprio moto a ca. m 33,90…”, e quindi, siccome lo stato di quiete veicolo del sig. è stato rilevato ad oltre 30 metri dal punto d'urto e siccome non CP_1
è stato rilevato alcun segno di frenata rilevato prima del punto di impatto, allora la condotta è stata ritenuta non adeguata secondo quanto prescritto dall'art. 141 C.d.s. in ordine alla prescrizione di moderare la velocità.
In disparte il fatto che l'assenza di segni di frenata non può, da sola, considerarsi sintomatica della mancata moderazione della velocità, ben potendo essere la conseguenza dell'assenza di tempo materiale per poter arrestare il veicolo o comunque effettuare una manovra di emergenza, occorre sottolineare che gli agenti accertatori hanno riferito che, “dagli elementi rilevati sul campo del sinistro, dichiarazioni assunte dai conducenti e trasportati nonché dall'esame dei danni riportati dai veicoli, si ritiene che l'incidente stradale in questione possa essersi presumibilmente verificato” nella maniera descritta nel rapporto, in cui si dà inoltre atto che, “dall'attività tecnica e di indagine, è emerso che: “- il conducente il veicolo A (n.d.r.: che non è quello condotto dal sig.
6 non abbia concesso la prescritta precedenza al veicolo B (n.d.r.: condotto CP_1 dal sig. della manovra di svolta a sinistra (art. 145 Cds), utilizzando nella CP_1 traiettoria percorsa la porzione di via Olimpia destinata al transito nell'opposto senso di marcia (art. 143 Cds)” mentre, per ciò che rileva ai fini dell'odierno procedimento, “il conducente il veicolo B (quindi l'appellato) non abbia mantenuto una velocità adeguata alle condizioni di circolazione, in considerazione di prossimità di intersezione, traffico intenso e centro abitato fiancheggiato dai edifici
(art. 14 Cds)”.
Se ciò è riportato nel rapporto di rilevamento, invece, la contestazione di cui al verbale di accertamento, svolta appunto non nell'immediatezza ma differita ad un tempo successivo, non ne fa menzione alcuna, non essendo all'interno di essa neppure menzionati il diritto di precedenza dell'appellato, il segnale di “stop” in favore del veicolo antagonista (che sarebbe quello contraddistinto dalla lettera A nel rapporto di rilevamento) proveniente da via Olimpica all'intersezione con via Roma e l'utilizzo da parte di quest'ultimo non della corsia di propria pertinenza, bensì di quella riservata al senso opposto di marcia.
A ciò si aggiunga che dalla lettura delle spontanee dichiarazioni ex art. 350 c.p.p. delle persone coinvolte nell'incidente (essendovi più veicoli incolonnati), non è emerso che queste abbiano riferito nulla in ordine alla velocità con cui viaggiava il furgone condotto dal sig. CP_1
Inoltre, occorre richiamare l'art. 2700 c.c., in forza del quale “L'atto
pubblico fa piena prova, fino a querela di falso della provenienza del documento dal
pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti”: dalla lettura della disposizione normativa in commento, si evince, invero, che l'atto pubblico redatto dal pubblico ufficiale assume pieno valore probatorio, fino a querela di falso, nell'ipotesi in cui i fatti che vi si attestino si siano verificati in sua presenza;
in caso contrario, il valore probatorio da attribuire all'atto pubblico - nella specie, il verbale di polizia - è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice (cfr. ex multis Cass. civ. n. 9037/2019).
Come infatti espressamente e recentemente ribadito dalla Corte di
Cassazione, “il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in
7 sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche (ex plurimis Sez. L, Sent. n. 23800 del 2014, Sez. 1, Sent. n. 11012 del 2013 Sez. 2, Sent. n. 25842 del 2008)” (cfr. Cass. civ. sez. VI, n. 1106 del 14 gennaio 2022).
Ebbene, nella fattispecie in esame, gli agenti di polizia, nel redigere il verbale di accertamento, non hanno che potuto ricostruire la vicenda in considerazione dello stato dei luoghi, della posizione in cui si trovavano i veicoli a seguito dell'urto e delle dichiarazioni di persone terze fermatesi sul posto per prestare soccorso.
Non è infatti riscontrabile dagli atti che gli agenti di polizia fossero presenti sul teatro del sinistro nel momento in cui si è verificato l'urto ed anzi tale circostanza risultata espressamente negata nel rapporto di rilevamento: quindi, gli agenti accertatori, solo ed esclusivamente sulla base dagli accertamenti effettuati post-urto, avrebbero evinto la condotta imprudente ed imperita del sig. tanto da notificargli il verbale di accertamento per CP_1 aver violato, inter alia, l'art. 141, commi III e VIII C.d.S..
Ebbene, ritiene il Tribunale di condividere quanto motivato dal Giudice di Pace, secondo cui, “per potersi validamente elevare contravvenzione ex art. 141 del C.d.s., il giudizio di pericolosità deve essere desunto a seguito di un'attività di elaborazione che tenga conto delle emergenze dei fatti per come accaduti e che sia espressione di valutazioni critiche”, mentre “nel caso di specie non è emerso il processo logico deduttivo che ha indotto i militi a ritenere pericolosa la condotta di guida e l'accertamento appare come un risultato di valutazioni soggettive in mancanza di un'adeguata motivazione da cui si possa desumere la sussistenza della violazione elevata”.
In definitiva, alla luce delle considerazioni sin qui sviluppate, l'appello proposto dal merita di trovare parziale Parte_1 accoglimento, e cioè in relazione al solo (secondo) motivo di impugnazione inerente la violazione dell'art. 112 c.p.c., con il corollario per cui, in parziale riforma della sentenza di primo grado gravata, questa deve essere annullata
8 nella parte in cui la stessa ha annullato il verbale di contestazione n.
3449/V/2018 della Polizia Municipale del nella sua Parte_1 integralità e non limitatamente alla parte in cui è stata contestata la violazione dell'art. 141, commi III e VIII C.d.S..
Quanto al governo delle spese, considerato l'esito complessivo della controversia, si ritiene equo compensare integralmente le spese di lite di entrambi i giudizi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunziando sulla causa contraddistinta dal numero di R.G. 1366/2019, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. in parziale accoglimento dell'appello proposto dal Parte_1
, e dunque, in parziale riforma della sentenza di primo grado
[...] del Giudice di Pace di Teramo n. 789/2018 depositata in data 17 dicembre
2018, ACCOGLIE l'appello proposto limitatamente al secondo motivo di impugnazione inerente la violazione dell'art. 112 c.p.c., e, per l'effetto,
2. ANNULLA la sentenza gravata nella parte in cui la stessa ha annullato il verbale di contestazione n. 3449/V/2018 della Polizia Municipale del
Comune di nella sua integralità e non limitatamente alla Parte_1 parte in cui è stata contestata la violazione dell'art. 141, commi III e VIII
C.d.S.;
3. DICHIARA integralmente compensate fra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Teramo, all'esito della camera di consiglio dell'8 luglio 2025.
IL GIUDICE dott.ssa Lorenza Pedullà
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
Sezione civile
in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Lorenza
Pedullà, all'udienza odierna (8 luglio 2025) di discussione orale, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato e pubblicato, dandone lettura, la seguente
SENTENZA ex art. 437 c.p.c. nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1366 del Ruolo Generale Affari
Civili Contenziosi dell'anno 2019, promossa
da
(C.F.: ), in persona della Parte_1 P.IVA_1
dott.ssa , quale Sindaco e legale rappresentante pro Persona_1 tempore, con sede in Alba AT (TE), in via C. Battisti n. 24, elettivamente domiciliato in , in viale della Vittoria, n. 164, presso e nello Parte_1 studio dell'Avv. Angela Bellachioma, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso in appello, come da atto di deliberazione della
Giunta Comunale nr. 3 del 9 gennaio 2019.
- parte appellante, ricorrente in riassunzione -
e
(C.F.: ), nato a [...] Controparte_1 C.F._1 del Tronto (AP) il giorno 4 luglio 1983, residente a[...], elettivamente domiciliato ad Alba AT (TE), in via
Trieste n. 45, presso e nello studio dell'Avv. Sibilla Piergigli, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore depositata il 28 aprile 2025.
- parte appellata, resistente in riassunzione -
1 OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 789/2018 emessa dal Giudice di
Pace di Teramo nell'ambito del giudizio contraddistinto dal R.G. n. 2340/2018, depositata in data 17 dicembre 2018, non notificata.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale della odierna udienza (8 luglio 2025) di discussione orale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24 aprile 2019, il Parte_1
ha proposto appello avverso la sentenza n. 789/2018 del Giudice di
[...]
Pace di Teramo depositata in data 17 dicembre 2018, con la quale, in accoglimento del ricorso presentato dal sig. è stato Controparte_1 annullato il verbale di contestazione n. 3449/V/2018 del 22 agosto 2018, elevato dalla Polizia Municipale del Comune di , che aveva contestato Parte_1 all'allora ricorrente, odierno appellato, la violazione degli artt. 141 commi III
e VIII (in particolare per non aver, in qualità di conducente di veicolo coinvolto in sinistro stradale, regolato adeguatamente la velocità una volta giunto in prossimità con l'area di intersezione con Via Olimpica, in considerazione della prossimità di intersezione, dell'intenso traffico sul tratto percorso e dell'attraversamento di centro abitato con strada fiancheggiata da edifici), 79 commi I e IV (in particolare per aver circolato con entrambi gli pneumatici anteriori usurati) e 80 commi I, III, IV, e XIV (in particolare per aver circolato senza aver sottoposto il veicolo a revisione, scaduta il 30 giugno
2017) d.lgs. n. 285/1992 (d'ora poi anche solo “Codice della Strada” o “C.d.s.”).
Il appellante ha affidato l'impugnazione della gravata Pt_1 sentenza a due motivi, censurandola segnatamente per (i) essere “errata nella parte in cui dispone che la violazione sarebbe scaturita da valutazioni soggettive”, emergendo, al contrario, la violazione dell'art. 141, co. III e VIII C.d.s. da
“elementi oggettivi rilevati sul campo e dalle attività d'indagine svolte ai sensi della
L. 689/81, quali segni di frenate, scarrocciamenti, traiettorie dei veicoli e punti di impatto rilevati sul posto, unitamente alle dichiarazioni assunte dalle parti coinvolte, nonché dall'esame dei danni riportati dai veicoli”, e per (ii) essere stata emessa in violazione dell'art. 112 c.p.c., giacché la sentenza erroneamente ha annullato il verbale di contestazione n. 3449/V/2018 della Polizia Municipale del nella sua integralità e non limitatamente alla parte Parte_1
2 in cui è stata a ben vedere contestata la violazione dell'art. 141, commi III e
VIII C.d.S., così come chiesto dal sig. con il ricorso in opposizione al CP_1 verbale di contestazione.
Con comparsa del 10 giugno 2019, si è costituito in giudizio, a mezzo dell'Avv. Massimo Guercioni, il sig. il quale, con riguardo Controparte_1 alla secondo motivo di impugnazione, ha effettivamente riconosciuto di aver, con ricorso del 27 settembre 2018, chiesto “al Giudice di Pace di Teramo di annullare il verbale n. 3449/2018 del 22.08.2018, elevato dalla Polizia Municipale di
Alba AT (TE) nei confronti del sig. , solo ed esclusivamente Controparte_1 per la parte relativa alla contestazione della violazione dell'art. 141 commi 3 e 8 CdS.”, finendo espressamente per “concordare con quanto dedotto e richiesto dalla parte appellante” al riguardo, essendo il Giudice di prime cure, di fatto, andato “ben oltre rispetto alle richieste formulate dal sig. nel proprio ricorso introduttivo, CP_1 violando in tal modo quanto previsto dall'art. 112 c.p.c.” (cfr. p. 7 comparsa); in relazione invece al primo motivo impugnazione, l'appellato ha sottolineato la correttezza della sentenza impugnata, che ha correttamente annullato il verbale di contestazione in oggetto, almeno nella parte in cui prevedeva l'applicazione dell'art. 141 commi III e VIII C.d.S.., in quanto il verbale “era palesemente ingiusto, illegittimo e frutto di una errata ricostruzione da parte dei Vigili che hanno ricostruito la dinamica del sinistro”, omettendo di considerare una serie di circostanze fattuali, dettagliatamente specificate a pagina 5 della comparsa.
Alla prima udienza di comparizione celebrata il 10 giugno 2019, l'allora titolare del fascicolo ha fissato per la discussione orale l'udienza del 21 giugno
2021, oggetto di numerosi rinvii, da ultimo, mediante provvedimento del 21 settembre 2023 emesso sempre dal precedente Giudice Istruttore, all'udienza del 7 aprile 2025, che è stata anticipata dallo scrivente magistrato – divenuto titolare del fascicolo solo in data 12 marzo 2024 – all'udienza del 25 febbraio
2025, celebrata con le forme e le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c., al cui esito il Tribunale, a fronte della cancellazione dall'albo degli avvocati del procuratore (Massimo Guercioni) a mezzo del quale parte appellata si era costituita nell'odierno giudizio, letti gli artt. 301 e 299 c.p.c., ha dichiarato l'interruzione del processo (cfr. relativo verbale d'udienza).
3 In data 15 aprile 2025, l'odierno Comune appellante ha tempestivamente depositato ricorso per riassunzione del processo ed il
Tribunale, ai sensi dell'art. 303 c.p.c., ha quindi fissato l'udienza del 17 giugno
2025, onerando l'istante di notificare il ricorso ed il pedissequo decreto di fissazione d'udienza all'odierna parte appellata, la quale si è costituita a mezzo di nuovo procuratore - l'Avv. Sibilla Piergigli - mediante comparsa depositata in data 28 aprile 2025, riportandosi alle eccezioni deduzioni e richieste sollevate nei precedenti scritti difensivi.
Quindi, all'esito dell'udienza del 17 giugno 2025, è stata fissata per la decisione l'udienza odierna (8 luglio 2025), per cui, esaurita la discussione orale, la causa è stata trattenuta in decisione, e, all'esito della camera di consiglio, è stata decisa come di seguito.
Procedendo dal secondo motivo di impugnazione inerente la violazione dell'art. 112 c.p.c., che viene analizzato per primo per ragioni di mera comodità di esposizione, è manifesto che il Giudice di Pace sia incorso nel vizio di ultrapetizione, avendo infatti annullato il verbale di accertamento nella sua totalità, e non limitatamente alla violazione inerente l'art. 141, commi III e VIII C.d.s., l'unica invero oggetto di contestazione dall'allora parte ricorrente, oggi parte appellata, la quale, infatti, costituendosi nell'odierno giudizio di secondo grado, ha pacificamente ammesso di aver chiesto al
Giudice di prime cure di “annullare il verbale n. 3449/2018 del 22.08.2018, elevato dalla Polizia Municipale di Alba AT (TE) nei confronti del sig. CP_1
solo ed esclusivamente per la parte relativa alla contestazione della violazione
[...] dell'art. 141 commi 3 e 8 CdS.” e come, in ogni caso, risulta in maniera evidente dalla piana lettura del ricorso ex art. 204-bis C.d.s. depositato in primo grado e versato in atti, nelle cui conclusioni infatti il sig. aveva chiesto, CP_1
“NEL MERITO, accertare e dichiarare la invalidità e/o nullità e, comunque, la illegittimità del prefato verbale di contestazione (…) limitatamente alla parte in cui viene contestata la violazione dell'art. 141, commi 3 e 8, CdS, per le ragioni attivamente esposte nella narrativa di quel presente atto e, per l'effetto, disporre
l'annullamento del verbale di contestazione medesimo e della sanzione amministrativa pecuniaria con questo irrogata al ricorrente in relazione alla sanzione di cui all'art. 141, commi 3 e 8 C.d.S.”.
4 Tuttavia, il primo motivo di impugnazione non è meritevole di accoglimento.
È anzitutto doveroso rammentare che, nei giudizi di opposizione a sanzioni amministrative, incombe sulla pubblica amministrazione che provvede all'erogazione della sanzione, in qualità di attore in senso sostanziale, l'onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa (cfr. ex multis Cass. civ. n. 1921/2019; Cass. Civ., n. 4898/2015; Cass. civ., n. 5122/2011)
e quindi la dimostrazione dell'inosservanza delle disposizioni di legge, nonché la sussistenza degli elementi determinanti la violazione contestata, mentre all'opponente spetta di dimostrare la sussistenza di fatti impeditivi o estintivi della pretesa stessa.
Infatti, la P.A., sebbene rivesta la veste formale di parte convenuta/resistente, conserva quella sostanziale di attrice/ricorrente ed è, per l'effetto, gravata dell'onere probatorio di dimostrare le ragioni di fatto e di diritto della pretesa sanzionatoria (come peraltro indirettamente confermato anche a livello processuale dal dovere imposto ex lege alla pubblica amministrazione di depositare in Cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione/notificazione della violazione, a sostegno della legittimità della pretesa sanzionatoria).
Ebbene, nel caso per cui è processo, l'amministrazione erogante la sanzione per la violazione dell'art. 141, commi III e VIII C.d.s. non ha validamente ottemperato a tale onere nel procedimento di primo grado.
Infatti, nel verbale di contestazione n. 3449/V/2018 del 22 agosto 2018 dagli agenti accertatori notificato al sig. dopo Controparte_1
l'enumerazione delle tre presunte violazioni commesse dall'odierno appellato
(fra le quali anche quella ex art. 141 co. III e VIII C.d.s.), è scritto testualmente:
“Infrazioni emerse a seguito di attività di indagine connessa al rilevamento di sinistro stradale del 10.08.2018, attività necessaria, ex art. 13 L. 689/81, per la definizione del presente atto amministrativo a garanzia della/e parte/i coinvolta/e”, da ciò derivando una sorta di presunzione secondo cui, per il tramite delle predette attività investigative, potesse reputarsi soddisfatto l'onere probatorio incombente sulla P.A..
5 Senonché, dalla disamina degli accertamenti effettuati successivamente al verificarsi dell'urto che ha visto coinvolta l'automobile del sig. gli CP_1 agenti accertatori si sono limitati, invero, a descrivere il luogo nel quale si è verificato l'evento, i soggetti e le autovetture coinvolte, lo stato del manto stradale, le condizioni metereologiche e la distanza intercorrente fra il punto d'urto e lo stato di quiete raggiunto dall'auto, elementi dai quali è stato ritenuto di poter dedurre che la condotta di guida tenuta dall'odierno appellato fosse pericolosa inosservante dell'art. 141, co. VIII C.d.s.
Quindi, la violazione contestata al sig. ossia quella di aver CP_1 tenuto una velocità non adeguata alle circostanze di tempo e di luogo, risulta essere, in buona sostanza, il frutto dell'applicazione del principio compendiabile nel brocardo “post facto, ergo facto” che contrasta con la distribuzione dell'onere probatorio come sopra descritto.
Infatti, gli agenti accertatori, nel rapporto di rilevamento (cfr. doc. denominato “Fascicolo di primo grado 1” depositato dall'appellante, da pag.
18), hanno affermato che: “L'impatto tra i veicoli di forte entità ha causato prima una rotazione antioraria di circa 270°poi una
contro
-rotazione oraria di circa 30°del veicolo A, facendo rimbalzare detto veicolo in direzione ovest. Il veicolo B, a seguito dell'impatto con A, dapprima sbandava poi si accasciava sul fianco dx, terminando il proprio moto a ca. m 33,90…”, e quindi, siccome lo stato di quiete veicolo del sig. è stato rilevato ad oltre 30 metri dal punto d'urto e siccome non CP_1
è stato rilevato alcun segno di frenata rilevato prima del punto di impatto, allora la condotta è stata ritenuta non adeguata secondo quanto prescritto dall'art. 141 C.d.s. in ordine alla prescrizione di moderare la velocità.
In disparte il fatto che l'assenza di segni di frenata non può, da sola, considerarsi sintomatica della mancata moderazione della velocità, ben potendo essere la conseguenza dell'assenza di tempo materiale per poter arrestare il veicolo o comunque effettuare una manovra di emergenza, occorre sottolineare che gli agenti accertatori hanno riferito che, “dagli elementi rilevati sul campo del sinistro, dichiarazioni assunte dai conducenti e trasportati nonché dall'esame dei danni riportati dai veicoli, si ritiene che l'incidente stradale in questione possa essersi presumibilmente verificato” nella maniera descritta nel rapporto, in cui si dà inoltre atto che, “dall'attività tecnica e di indagine, è emerso che: “- il conducente il veicolo A (n.d.r.: che non è quello condotto dal sig.
6 non abbia concesso la prescritta precedenza al veicolo B (n.d.r.: condotto CP_1 dal sig. della manovra di svolta a sinistra (art. 145 Cds), utilizzando nella CP_1 traiettoria percorsa la porzione di via Olimpia destinata al transito nell'opposto senso di marcia (art. 143 Cds)” mentre, per ciò che rileva ai fini dell'odierno procedimento, “il conducente il veicolo B (quindi l'appellato) non abbia mantenuto una velocità adeguata alle condizioni di circolazione, in considerazione di prossimità di intersezione, traffico intenso e centro abitato fiancheggiato dai edifici
(art. 14 Cds)”.
Se ciò è riportato nel rapporto di rilevamento, invece, la contestazione di cui al verbale di accertamento, svolta appunto non nell'immediatezza ma differita ad un tempo successivo, non ne fa menzione alcuna, non essendo all'interno di essa neppure menzionati il diritto di precedenza dell'appellato, il segnale di “stop” in favore del veicolo antagonista (che sarebbe quello contraddistinto dalla lettera A nel rapporto di rilevamento) proveniente da via Olimpica all'intersezione con via Roma e l'utilizzo da parte di quest'ultimo non della corsia di propria pertinenza, bensì di quella riservata al senso opposto di marcia.
A ciò si aggiunga che dalla lettura delle spontanee dichiarazioni ex art. 350 c.p.p. delle persone coinvolte nell'incidente (essendovi più veicoli incolonnati), non è emerso che queste abbiano riferito nulla in ordine alla velocità con cui viaggiava il furgone condotto dal sig. CP_1
Inoltre, occorre richiamare l'art. 2700 c.c., in forza del quale “L'atto
pubblico fa piena prova, fino a querela di falso della provenienza del documento dal
pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti”: dalla lettura della disposizione normativa in commento, si evince, invero, che l'atto pubblico redatto dal pubblico ufficiale assume pieno valore probatorio, fino a querela di falso, nell'ipotesi in cui i fatti che vi si attestino si siano verificati in sua presenza;
in caso contrario, il valore probatorio da attribuire all'atto pubblico - nella specie, il verbale di polizia - è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice (cfr. ex multis Cass. civ. n. 9037/2019).
Come infatti espressamente e recentemente ribadito dalla Corte di
Cassazione, “il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in
7 sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche (ex plurimis Sez. L, Sent. n. 23800 del 2014, Sez. 1, Sent. n. 11012 del 2013 Sez. 2, Sent. n. 25842 del 2008)” (cfr. Cass. civ. sez. VI, n. 1106 del 14 gennaio 2022).
Ebbene, nella fattispecie in esame, gli agenti di polizia, nel redigere il verbale di accertamento, non hanno che potuto ricostruire la vicenda in considerazione dello stato dei luoghi, della posizione in cui si trovavano i veicoli a seguito dell'urto e delle dichiarazioni di persone terze fermatesi sul posto per prestare soccorso.
Non è infatti riscontrabile dagli atti che gli agenti di polizia fossero presenti sul teatro del sinistro nel momento in cui si è verificato l'urto ed anzi tale circostanza risultata espressamente negata nel rapporto di rilevamento: quindi, gli agenti accertatori, solo ed esclusivamente sulla base dagli accertamenti effettuati post-urto, avrebbero evinto la condotta imprudente ed imperita del sig. tanto da notificargli il verbale di accertamento per CP_1 aver violato, inter alia, l'art. 141, commi III e VIII C.d.S..
Ebbene, ritiene il Tribunale di condividere quanto motivato dal Giudice di Pace, secondo cui, “per potersi validamente elevare contravvenzione ex art. 141 del C.d.s., il giudizio di pericolosità deve essere desunto a seguito di un'attività di elaborazione che tenga conto delle emergenze dei fatti per come accaduti e che sia espressione di valutazioni critiche”, mentre “nel caso di specie non è emerso il processo logico deduttivo che ha indotto i militi a ritenere pericolosa la condotta di guida e l'accertamento appare come un risultato di valutazioni soggettive in mancanza di un'adeguata motivazione da cui si possa desumere la sussistenza della violazione elevata”.
In definitiva, alla luce delle considerazioni sin qui sviluppate, l'appello proposto dal merita di trovare parziale Parte_1 accoglimento, e cioè in relazione al solo (secondo) motivo di impugnazione inerente la violazione dell'art. 112 c.p.c., con il corollario per cui, in parziale riforma della sentenza di primo grado gravata, questa deve essere annullata
8 nella parte in cui la stessa ha annullato il verbale di contestazione n.
3449/V/2018 della Polizia Municipale del nella sua Parte_1 integralità e non limitatamente alla parte in cui è stata contestata la violazione dell'art. 141, commi III e VIII C.d.S..
Quanto al governo delle spese, considerato l'esito complessivo della controversia, si ritiene equo compensare integralmente le spese di lite di entrambi i giudizi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunziando sulla causa contraddistinta dal numero di R.G. 1366/2019, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. in parziale accoglimento dell'appello proposto dal Parte_1
, e dunque, in parziale riforma della sentenza di primo grado
[...] del Giudice di Pace di Teramo n. 789/2018 depositata in data 17 dicembre
2018, ACCOGLIE l'appello proposto limitatamente al secondo motivo di impugnazione inerente la violazione dell'art. 112 c.p.c., e, per l'effetto,
2. ANNULLA la sentenza gravata nella parte in cui la stessa ha annullato il verbale di contestazione n. 3449/V/2018 della Polizia Municipale del
Comune di nella sua integralità e non limitatamente alla Parte_1 parte in cui è stata contestata la violazione dell'art. 141, commi III e VIII
C.d.S.;
3. DICHIARA integralmente compensate fra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Teramo, all'esito della camera di consiglio dell'8 luglio 2025.
IL GIUDICE dott.ssa Lorenza Pedullà
9