Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 18/02/2025, n. 243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 243 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, composta dai Sigg.:
Dott. Nicolò Crascì Presidente rel. est.
Dott.ssa Claudia Cottini Consigliere
Dott. Sergio Florio Giudice onorario ausiliario
Riunita in camera di consiglio, letti gli atti ed udito il relatore, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1422/2020 R.G.A.C.C., promossa da:
(nata a [...] il [...], c.f. Controparte_1 C.F._1
), (nata a [...] il [...], c.f.
[...] Controparte_2 [...]
), (nata a [...] il [...], c.f. C.F._2 CP_3 [...]
), (nata a [...] il 1°.8.35, c.f. C.F._3 CP_4 [...]
) – quest'ultima anche in proprio e tutte quali eredi di C.F._4 Persona_1
(che era nato ad [...] il [...]) - rappresentate e difese per procura in atti dagli
Avv.ti Giuseppe, Angela Maria e Claudia Maria Zangara (del Foro di Catania) presso i cui indirizzi di p.e.c. sono elett.te domiciliate,
Appellanti
contro
:
(nata a [...] il 1°/01/1940, c.f. Parte_1 C.F._5
), rappresentata e difesa per procura in atti dall'Avv. Gennara Basile (del Foro
[...]
di Catania) presso il cui indirizzo di p.e.c. è elett.te domiciliata,
nella causa civile riunita iscritta al n. 400/2024 R.G.A.C.C., promossa da:
(nata a [...] il 1°/01/1940, c.f. Parte_1 C.F._5
), rappresentata e difesa per procura in atti dall'Avv. Gennara Basile (del Foro
[...]
di Catania) presso il cui indirizzo di p.e.c. è elett.te domiciliata,
Appellante
contro
:
(nata a [...] il [...], c.f. Controparte_1 C.F._1
), (nata a [...] il [...], c.f.
[...] Controparte_2 [...]
), (nata a [...] il [...], c.f. C.F._2 CP_3 [...]
) – tutte nella qualità di eredi di (che era nato ad [...]F._3 Persona_1
Acireale il 18.3.28) e di (che era nata a [...] il 1°.8.35) - CP_4
rappresentate e difese per procura in atti dagli Avv.ti Giuseppe, Angela Maria e
Claudia Maria Zangara (del Foro di Catania) presso i cui indirizzi di p.e.c. sono elett.te domiciliate,
Appellate
OGGETTO: proprietà edilizia.
Venuti all'udienza del 16.9.2024 i difensori delle parti così precisavano le rispettive conclusioni:
- per e gli Avv.ti Controparte_1 Controparte_2 CP_3
Giuseppe, Angela Maria e Claudia Maria Zangara concludevano riportandosi alle domande, eccezioni e difese formulate in precedenti atti e verbali di causa,
- per , l'Avv. Gennara Basile così concludeva:”Con riguardo Parte_1
alla domanda di cui al giudizio n. 1422/2020 RG: Insiste nell'inammissibilità e nel rigetto dell'appello proposto dai sigg.ri avverso la sentenza non CP_1
definitiva n. 2925/2020 del 21/03/2020 con la conferma dell'impugnata decisione. Solo in subordine, in accoglimento dell'appello incidentale condizionato, chiede di rettificare la statuizione integrandola e specificando che i convenuti vanno condannati all'arretramento della parte edificata del torrino-volume tecnico sopraelevato e della parete della terrazza ricavata dalla bucatura del tetto a falda nella misura in cui tutte le opere raggiungano le distanze prescritte di mt. 5,00 dal confine e di mt. 10,00 dall'edificio
. Spese e compensi, da distrarre a favore dell'Erario trattandosi di Parte_1
parte ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato. Con riguardo alla domanda di cui al giudizio n. 400/2024 RG precisa le proprie conclusioni come segue:
a. chiede rigettarsi l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalle appellate e si oppone all'estromissione delle due germane CP_3
e ; b. chiede rigettarsi l'eccezione di inammissibilità Controparte_2
dell'appello per violazione dell'art. 342 cpc e l'eccepita violazione dell'art. 348 bis cpc sollevata ex adverso;
c. rigettarsi ogni altra domanda ed eccezione avanzata ex adverso. Nel merito accogliere le conclusioni formulate nell'atto di appello notificato il 22/03/2024 e dunque, in riforma della sentenza del
Tribunale di Catania, Giudice Dott. Cataldo, n. 1032/2024, depositata il
26/02/2024, notificata il 27/02/2024, resa nel giudizio n. 11867/2013 RG, accogliere il proposto appello per i motivi tutti dedotti in narrativa;
per l'effetto, condannare le parti appellate al risarcimento di tutti i danni subiti dall'appellante, nella misura precisata al punto 2. dell'atto d'appello, disattendendo tutte le eccezioni e le istanze sollevate dalle appellate dinanzi il
Tribunale. Con vittoria di spese e compensi relativi ad entrambi i gradi di giudizio, da distrarre favore dell'Erario trattandosi di parte ammessa al
Patrocinio a Spese dello Stato”.
Posta la causa in decisione – e scaduti i termini già assegnati, ex art. 352 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica – la Corte ha osservato.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 688 c.p.c. del 2.11.2007 – premessa la sua Parte_1
qualità di proprietaria della casa a due elevazioni f.t. (in cui abitava) in Sant'Agata Li TT, via Cavour n. 19 – adiva la Sezione Distaccata di Mascalucia del Tribunale di Catania per denunciare che i coniugi e comproprietari Persona_1 CP_4
della casa adiacente a Sud di quella di essa ricorrente (avente ingresso dal civico 11 della stessa via Cavour), ne avessero intrapreso la sopraelevazione senza rispettare le distanze minime dal confine tra le due proprietà fondiarie nonché quelle tra pareti frontistanti.
Radicatosi il contraddittorio il giudice cautelare mascalucese, all'esito della c.t.u. all'uopo istituita, scrutinava l'infondatezza del ricorso che pertanto, giusta ordinanza del 22.11.2008, rigettava.
Di diverso avviso era tuttavia il Collegio adito dalla con reclamo ex art. Parte_1
669terdecies c.p.c.: che, dopo aver disposto la rinnovazione delle attività peritali, con ordinanza del 26.2.2009 ingiungeva ai coniugi l'immediata sospensione Parte_2
delle opere di edificazione.
Dopo qualche anno, ovvero con citazione del 28.7.2013, conveniva Parte_1
nuovamente innanzi al Tribunale di Catania i coniugi e per Persona_1 CP_4
denunciare che costoro si fossero resi inottemperanti a quanto era stato loro imposto giungendo, quindi, a completare le intraprese opere di sopraelevazione del loro fabbricato. Donde chiedeva che detti convenuti fossero condannati alla demolizione della nuova opera o, comunque, al suo arretramento fino al limite delle distanze legali;
e che fossero inoltre condannati al risarcimento del danno da ritenersi, nei casi di specie, in re ipsa e da quantificarsi in via equitativa “avuto riguardo al valore venale dell'immobile, alla possibilità di godimento dello stesso, alla privazione di aerazione e luce del fabbricato, alla riduzione della visuale e, aspetto non meno rilevante, al pregiudizio alla riservatezza della deducente”.
Costituitisi in contraddittorio i coniugi e contestavano le Persona_1 CP_4
domande attoree, che chiedevano infine che fossero rigettate: in particolare obiettando che la non avesse più titolo a dolersi di quanto aveva posto a Parte_1
fondamento della sua risalente azione cautelare poiché, per atto pubblico di compravendita in notar del 15.3.2011, aveva venduto a tale Per_2 Controparte_5 il primo piano della sua casa di via Cavour n. 19, mantenendo la proprietà
[...]
del solo pianterreno del fabbricato. Aggiungendo che, in ogni caso, le distanze minime di legge - a preteso dire della violate - fossero state invece Parte_1
pienamente rispettate.
§§§
Venuti in udienza, in esito alla trattazione della causa le parti non articolavano istanze istruttorie né di nuova c.t.u.
All'udienza del 24.4.2018 – avendo i difensori del dichiarato l'intervenuto CP_1
decesso (alla data del 12.9.2017) del proprio assistito – veniva dichiarata l'interruzione del processo.
Processo in seguito alla tempestiva riassunzione del quale si costituivano ulteriormente in giudizio - quali eredi anch'esse, al pari della , del de cuius - le CP_4
di lui figlie ed eredi e che insistevano in CP_1 CP_2 CP_3
tutto quanto già dedotto in atti dai genitori.
Indi - fissata nuova udienza di precisazione delle conclusioni – il primo giudice, posta la causa in decisione, considerava:
- che “deve innanzi tutto essere precisato che la doglianza espressa in sede cautelare dalla parte attrice non riguardava il primo piano del proprio immobile ma l'intero edificio di sua spettanza, senza alcuna distinzione tra piano terra e primo piano. Di talchè non può dubitarsi che sussista l'interesse ad agire della stessa. Inoltre la normativa sul rispetto delle distanze legali mira ad evitare la creazione di intercapedini dannose non rispetto a un piano singolo ma tra edifici, e ciò sinanche a prescindere dal fatto che il pregiudizio sussista”,
- che “nella specie non vi è dubbio, per come già accertato in sede cautelare, e comunque non negato dai convenuti, che la sopraelevazione da essi effettuata costituisca non solo costruzione ma nuova costruzione, come tale soggetta al rispetto delle distanze legali a prescindere dalla situazione preesistente. ……..
Nel caso della sopraelevazione il criterio della prevenzione non esclude che il preveniente, alla pari del prevenuto, è obbligato al rispetto della disciplina delle distanze legali, con la conseguenza che, ove lo strumento urbanistico locale, anche se successivamente intervenuto, abbia sancito l'obbligo inderogabile di osservare una determinata distanza dal confine, possa essere escluso il diritto a sopraelevare in allineamento con l'originaria costruzione”,
- che “nel caso che ci occupa la violazione delle distanze, in base agli indubitabili rilievi effettuati in sede cautelare, sussiste. Infatti, al rispetto di tali distanze era certamente tenuta la parte convenuta proprio perché la sopraelevazione, in quanto nuova costruzione, fa venir meno il principio di prevenzione. Risulta infatti che il PRG del Comune di S. Agata Li TT
(approvato con decreto 8541/D.R.V. del 21/10/05 e relative norme di attuazione), nel fissare le distanze legali tra i fabbricati, prevede che le costruzioni debbano tenersi a distanza di almeno 10 metri tra loro e di 5 metri dal confine. Tuttavia nella specie la distanza tra i due fronti di fabbrica è di metri tre, sì come misurato in sede cautelare (cfr ordinanza collegiale del
19.2.19), di talchè non vi è alcun dubbio che tutta l'opera realizzata in sopraelevazione per una profondità di mt. 7 debba essere considerata illegittima (opera che comprende sia l'ampliamento e la sopraelevazione in parte qua del preesistente volume tecnico, sia la sopraelevazione effettuata dietro tale volume, laddove esisteva la terrazza non edificata). La domanda attorea merita quindi accoglimento dovendosi ordinare ai convenuti l'arretramento dell'opera realizzata in sopraelevazione di mt. 7”,
- che, quanto alla domanda risarcitoria altresì avanzata dalla , “va Parte_1
precisato che, secondo la giurisprudenza più recente (Cass. 21501/2018), in tema di violazione delle distanze tra costruzioni, il danno che subisce il proprietario confinante deve ritenersi "in re ipsa", senza necessità di una specifica attività probatoria, essendo l'effetto, certo e indiscutibile, dell'abusiva imposizione di una servitù nel proprio fondo e, quindi, della limitazione del relativo godimento che si traduce in una diminuzione temporanea del valore della proprietà. Nondimeno, la determinazione di tale danno, ancorché effettuata in via equitativa, deve ancorarsi a parametri ben definiti. Ne deriva che la causa va rimessa sul ruolo a tale limitato fine come da ordinanza allegata, allo scopo cioè di quantificare la eventuale diminuzione di valore commerciale dell'immobile attoreo per diminuzione di visuale, esposizione, luce, aria, sole e amenità in genere a seguito della sopraelevazione compiuta dalla parte convenuta. Danno da commisurare dalla domanda alla data odierna”.
Pertanto, con sentenza n. 1196/2020 del 31.3.2020, così statuiva infine, non definitivamente pronunziando, il Tribunale di Catania:”
P Q M
… In accoglimento della domanda attorea condanna i convenuti all'arretramento di mt 7 della parte edificata in sopraelevazione. Rimette la causa sul ruolo per il resto come da allegata ordinanza. Spese al definitivo”.
§§§
Avverso detta decisione e di lei figlie e CP_4 CP_1 Parte_3
interponevano, con citazione tempestivamente notificata addì CP_3
5.10.2020, immediato appello articolato su più motivi.
Dolendosi, con il primo, che fosse stata disattesa la loro preliminare eccezione di sopravvenuta carenza di interesse ad agire in capo alla la quale, come si Parte_1
veniva a ribadire, allorchè spiccava la predetta citazione del 28.7.2013 non era più proprietaria del primo piano (di detto fabbricato di via Cavour n. 19) esclusivamente idoneo a porre problema di distanze minime di legge della sopraelevazione avverso la quale la stessa era insorta. Infatti – si deduceva – “Il CTU ha ritenuto che Parte_1
solo le finestre ubicate al piano primo dell'edificio possono qualificarsi come vedute, poichè presentano le caratteristiche di inspectio e prospectio sulla proprietà CP_6
ma si ribadisce che tale immobile dal 2011 è di proprietà di un soggetto
[...]
estraneo alla causa odierna. Le caratteristiche delle tre aperture esistenti nell'appartamento che si trova al piano terra dell'edificio, l'unico ancora di proprietà della , come evidenziato in seno alla consulenza non permettono Parte_1 e non hanno mai permesso alcun diritto di veduta sul fondo perchè non si CP_1
tratta di vedute ma di luci, e due sono abusive perché non previste nel progetto, oltre ad essere munite di una grata fissa. Ne consegue che nel 2013 l'attrice, sebbene priva di legittimazione e di interesse ad agire, essendo la sig.ra l'unica CP_5
titolata quale proprietaria dell'appartamento posto al primo piano dell'edificio, ha incoato il presente giudizio per un fine meramente speculativo, non subendo il proprio appartamento che è solo quello posto al piano terra alcuna violazione delle distanze legali ed alcun pregiudizio al diritto alla riservatezza”.
Indi, con il loro secondo motivo di impugnazione, censuravano le appellanti che il primo giudice avesse erroneamente ritenuto “l'opera eseguita dai sig.ri – CP_4 CP_1
nuova costruzione e non ripristino del tetto a falde di copertura dell'immobile, del torrino scala e del locale tecnico già presente dal 1968 sulla loro proprietà. Il Primo
Giudice non ha tenuto conto delle affermazioni contenute a pag. 3 della consulenza secondo cui “tale lieve rettifica della parete Nord non è da considerare nuova costruzione o superfetazione del preesistente volume tecnico, ma semplice adattamento della parete alla copertura” Il Tribunale avrebbe dovuto trarre dalla
CTU che la parete Nord del tetto a una falda nel suo punto terminale non violava le distanze previste dalla legge ma manteneva inalterata la linea di gronda esistente dal
1968. L'intervento eseguito dai sig.ri si è tradotto nel recupero del CP_7
tetto a falda del torrino scala e del locale tecnico, obsoleto e fatiscente, insistenti sull'immobile di loro proprietà, nella sostituzione della copertura in eternit e nell'allineamento della mantovana del tetto necessario a garantire il regolare deflusso delle acque piovane, il tutto senza alcuna variazione delle originarie dimensioni dell'edificio né aumenti della volumetria o cambiamenti della sagoma in altezza. Il torrino scala e il locale tecnico non sono computabili nella volumetria della costruzione ai fini delle distanze secondo quanto previsto dalla circolare del
Ministro dei Lavori Pubblici n. 2474 del 3.1.1973, conforme al parere espresso dal
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;
infatti il torrino scala ed il locale tecnico sono opere edilizie prive di alcuna autonomia funzionale, anche potenziale, in quanto destinate a contenere impianti serventi di una costruzione principale per esigenze tecnico - funzionali della costruzione medesima. Non poteva, quindi, il Giudice di
Prime Cure ritenere che nella specie fosse stata realizzata una sopraelevazione. Si definisce sopraelevazione qualsiasi realizzazione che comporti un aumento dell'altezza dell'unità strutturale oggetto di intervento cui è strutturalmente connessa. Non si configura una sopraelevazione nei casi in cui si preveda il rifacimento della copertura che comporti un incremento di altezza in gronda - giustificato dall'esigenza di realizzare cordoli di sommità per il deflusso delle acque
– se rimanga inalterato il numero dei piani abitabili dell'edificio (l'eventuale sottotetto non muta destinazione d'uso). Quindi, una variazione dell'altezza dell'edificio dovuta alla realizzazione di cordoli in sommità - o a variazioni della copertura che non comportino incrementi di superficie abitabile - non può considerarsi ampliamento e/o nuova costruzione. …. E' allora evidente che la statuizione di violazione delle distanze legali tra costruzioni e, per l'effetto, di condanna all'arretramento di mt. 7 risulta assolutamente abnorme ed illogica, non essendo presente nessuna nuova costruzione né tantomeno una sopraelevazione, ma una semplice sostituzione e/o ripristino della preesistente copertura dell'edificio in eternit con materiali più sostenibili”.
Ancora, con il terzo motivo di appello, si lamentava che nella specie fosse stata fatta erronea applicazione del principio di prevenzione: infatti, “per i motivi di cui sopra, nella specie non vi è stata alcuna nuova costruzione, le appellanti hanno eseguito solo lavori di recupero e/o di ripristino della copertura - tetto del torrino scala e volume tecnico in eternit e fatiscenti, senza che ciò comportasse alcun aumento di cubatura e nel rispetto della preesistente linea dell'edificio e della linea di gronda.
Per cui la circostanza (non contestata) che l'edificio delle appellanti preesisteva
(1968) rispetto a quello della , costruito ad una distanza di tre metri, Parte_1
comportava che le appellanti vantassero un diritto di prevenzione”.
Infine, con ciò articolando un quarto e subordinato motivo di impugnazione, deducevano le consorti che “tutt'al più parte appellante poteva essere CP_8 condannata al ripristino della copertura preesistente in tegole a coppi chiudendo la terrazza a tasca e non all'arretramento, o in subordine all'arretramento di mt. 3,00 e non certo di mt. 7,00. In via gradata, si chiede dunque che la condanna venga limitata all'esecuzione di quelle opere che la Corte di Appello ritenesse, anche a mezzo CTU, necessarie al ripristino del tetto, con esclusione dell'arretramento parziale”.
E per quanto così riassunto , e CP_4 Controparte_1 Controparte_9
concludevano chiedendo alla Corte adita, previa immediata CP_3
sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, di “Accogliere, in via principale e per i motivi di cui in narrativa, l'eccezione di carenza di legittimazione e di interesse ad agire della sig.ra ; nel merito, in accoglimento dell'appello Parte_1
spiegato, ritenere e dichiarare che le appellanti non hanno realizzato alcuna nuova costruzione o sopraelevazione, essendo la copertura già esistente, rispettata la linea di gronda e la preesistente distanza tra gli edifici;
e per l'effetto, ritenere e dichiarare che nessuna distanza legale è stata violata e come di ragione riformare l'impugnata sentenza non definitiva n. 1196/2020 nel capo in cui condanna le appellanti all'arretramento delle opere di mt.
7. In subordine, qualora l'Ecc.Ma
Corte ritenesse che la distanza tra gli edifici sia inferiore a quella legale, alla luce della CTU ritenere e dichiarare che tra la parete cieca sul prospetto Nord costruzione e la parete frontistante la distanza complessiva sia pari a 7,23 mt., CP_1
pertanto si chiede che la condanna venga limitata all'esecuzione di quelle opere che la Corte di Appello volesse ritenere, anche a mezzo CTU, necessarie (ripristino tetto a coppi), con esclusione dell'arretramento e/o disponendosi un arretramento di soli mt. 3,00 (7,23 + 3,00). Ai fini istruttori, qualora l'Ecc.ma Corte lo ritenesse opportuno, disporre consulenza tecnica. Condannare l'appellata al pagamento delle spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”.
§§§
Costituitasi in contraddittorio in particolare obiettava, quanto al Parte_1
primo motivo dell'impugnazione di controparte, che “l'azione nunciatoria già intercorsa tra le odierne parti, conclusasi con l'ordinanza collegiale del 26/02/2009 che ha disposto l'immediata sospensione dei lavori non ancora ultimati, eseguiti in violazione delle distanze, non ha riguardato solo il primo piano dello stabile di via
Cavour 19 ma l'intero edificio, senza alcuna distinzione tra piano terra e primo piano: e il giudizio di merito ha seguito le stesse sorti. In ogni caso, considerato il fine pubblicistico della tutela delle distanze di evitare la creazione di pericolose intercapedini tra edifici, l'interesse del vicino (della sig.ra ) alla riduzione Parte_1
in pristino riguarda ogni piano che prospetta sul confine, e comunque ha una tale ampiezza che, una volta accertata la violazione, prescinde dal pregiudizio subito da chi agisce, che può anche non sussistere del tutto, ma deve ritenersi sussistente ipso jure, tanto da non lasciare al Giudice alcun margine di accertamento e di valutazione in ordine ad esso. In tal senso si è espresso il Tribunale nell'impugnata decisione con argomentazione puntuale, motivata e aderente alla norma, che non può che essere condivisa”.
Quanto poi agli ulteriori motivi dell'avversato appello, esordiva essa appellata annotando che “Sorprende apprendere, per quanto dichiarato da parte appellante, che l' su istanza della medesima, avrebbe Controparte_10
autorizzato i sigg.ri a ultimare i lavori sospesi dall'autorità giudiziaria CP_8
con l'ordinanza cautelare del 26/02/2009. Pur tuttavia, non si rinvengono in atti documenti indicativi di una tale bizzarra autorizzazione, che ove rilasciata dovrebbe ritenersi quantomeno abnorme sotto il profilo del potere”. E per il resto, deduceva che “Parte appellante a supporto dei propri assunti cita artatamente alcune, ma non tutte, le deduzioni tecniche contenute nella CTU dell'ing. Porto del 29/01/2009, così di fatto minimizzando la portata degli interventi edilizi eseguiti, senza tuttavia cogliere nel segno delle contestate violazioni che hanno portato all'impugnata pronuncia di demolizione. La consulenza, però, va letta integralmente! A fugare ogni dubbio sulla natura di ampliamento, mediante sopraelevazione, dell'intervento autorizzato basta esaminare quanto è spiegato puntualmente alla pagina 3 della relazione peritale dell'ing. Porto, ovvero che il volume tecnico in cui insiste il corpo scala viene ampliato di mq. 30,00 e rettificato in altezza rispetto al preesistente;
e alla pagina 4, dove è illustrato come nella parte centrale del tetto, a ridosso della parete ovest del volume tecnico risulta bucata la copertura a tetto per la formazione di una terrazza estesa mq. 30. Dunque l'edificazione della terrazza è nuova costruzione e non ripristino del tetto”.
Essa , inoltre, riteneva di interporre appello incidentale condizionato per Parte_1
richiedere – dopo aver considerato che “una volta operata la demolizione di tutta la parte del locale tecnico oggetto di innalzamento, l'appellante non ha più alcun interesse mantenere la terrazza a tasca, che pure deve essere arretrata quantomeno di mt. 2,77 per raggiungere la distanza di mt. 10 dalla costruzione frontistante, così incidendo irreversibilmente riducendoli sugli ambienti di tutto l'alloggio posto al primo piano oggetto di giudizio” – che “per il caso in cui codesta Corte ritenga di dovere specificare che l'arretramento di metri 7 andava disposto solo con riferimento al torrino-volume tecnico sopraelevato, e che per la parete della terrazza ricavata dalla bucatura del tetto a falda l'arretramento doveva essere disposto per metri 2,77, la statuizione venga integrata in questi termini”.
§§§
Venuti in udienza, in esito alla trattazione della causa la Corte, con ordinanza dell'11.2.2021, accoglieva l'istanza delle appellanti di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Il processo andava in seguito incontro a diversi rinvii stante la congiunta richiesta delle parti rivolta ad attendere la pronuncia – da parte del primo giudice – di sentenza definitiva.
Sentenza – questa - n. 1032/2024 del 26.2.2024 con cui il Tribunale di Catania, pur dopo aver acquisito la relazione di stima rassegnata all'esito della c.t.u. disposta contestualmente alla resa sentenza non definitiva, rigettava la domanda risarcitoria della considerando che “la nuova opera, con le compressioni del diritto di Parte_1
proprietà che essa comporta, può cagionare un danno risarcibile, sia patrimoniale
(si pensi ad esempio alla perdita di un'occasione di vendita), sia non patrimoniale (si pensi ad esempio al danno alla salute conseguente dalla compromissione del diritto di proprietà). Ma tale danno non è insito nella violazione - non è in re ipsa - e va piuttosto concretamente prospettato e, in caso di contestazione, dimostrato. La domanda risarcitoria di parte attrice va dunque disattesa per difetto di prospettazione fino alla cristallizzazione del thema decidendum. Come può infatti osservarsi, fino allo scadere dei termini per il deposito delle memorie ex art. 183, co.
6, c. p. c., tutta la prospettazione di parte attrice è rimasta fondata sull'impostazione ispirata alla figura del danno in re ipsa”.
Avverso quanto così definitivamente statuito interponeva, con Parte_1
citazione tempestivamente notificata il 21.3.2024, appello mercè il quale deduceva che “il Giudice di I° grado, nell'asserire che il nostro ordinamento non conosce la figura del “danno in re ipsa”, omette chiaramente di considerare la diversa accezione del «danno in re ipsa» emersa negli anni, inteso non più quale ipotesi in cui il danno risarcibile coincide con il danno-evento, bensì quale ipotesi in cui si risarcisce un concreto pregiudizio (danno conseguenza) distinto dall'evento lesivo in sé considerato (danno-evento), che si presume tuttavia esistente una volta fornita la prova di quest'ultimo. In pratica, accertata la lesione dell'interesse giuridicamente protetto (danno-evento), si ritiene provata anche l'esistenza di un conseguente pregiudizio (danno-conseguenza) suscettibile di ristoro, quale danno che normalmente scaturisce dalla lesione stessa (danno presunto iuris tantum), con conseguente inversione dell'onere della prova. ………………. A ciò consegue, per quel che ci occupa, che non è quindi il danneggiato a dover provare l'esistenza del danno-conseguenza (presunto iuris tantum), ma è il danneggiante a dover provare – non potendosi prescindere dal consolidato orientamento della Giurisprudenza di legittimità, che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo decidente, ha riconosciuto espressamente la configurabilità nel nostro ordinamento della nozione di danno in re ipsa in tema di violazione delle distanze legali tra edifici - che alla lesione dell'interesse giuridicamente protetto (danno-evento) non è conseguita anche la concreta lesione (danno-conseguenza) suscettibile di risarcimento, prova che parte avversa non ha fornito nel caso in esame”.
Ciò posto, teneva detta appellante ad evidenziare che la sentenza impugnata faceva seguito, in realtà, “a quella non definitiva 1196 del 21/03/2020 con cui il Giudice,
Dr.ssa Lo Iacono, in merito alla domanda risarcitoria articolata dall'attrice, nel richiamare correttamente la vigente consolidata giurisprudenza in tema di violazione delle distanze tra costruzioni, ha confermato che “il danno subito dal proprietario confinante per la violazione delle distanze è in re ipsa e non necessita di una specifica attività probatoria, essendo l'effetto certo ed indiscutibile dell'abusiva imposizione di una servitù nel proprio fondo e, quindi, della limitazione del relativo godimento che si traduce in una diminuzione temporanea del valore della proprietà”,
e ha poi ritenuto che “la determinazione di esso danno, ancorché effettuata in via equitativa, deve ancorarsi a parametri ben definiti” e di dovere, quindi, incaricare un CTU con il compito di accertare, in relazione alla proposta domanda risarcitoria,
“l'eventuale diminuzione di valore commerciale dell'immobile attoreo per diminuzione di visuale, esposizione, luce, aria, sole e amenità in genere a seguito della sopraelevazione compiuta dalla parte convenuta”. Quindi, contrariamente a quanto ritenuto nell'impugnata decisione, la violazione delle distanze legali rappresenta un tipo d'illecito produttivo di danni in re ipsa, la cui liquidazione equitativa - giustificata dall'obiettiva difficoltà di una precisa determinazione del quantum - consente al giudice del merito di affidarsi a una serie di criteri ed indici per la liquidazione del danno, tra i quali emerge tipicamente il riferimento ad una percentuale del valore venale dell'immobile la cui fruibilità sia stata temporaneamente ridotta (ex multis: Cass. n. 25935/2022; etc.)”.
E ciò posto, al fine della quantificazione dei danni così persistentemente reclamati – al pagamento dei quali chiedeva infine che, in riforma della sentenza impugnata, controparte fosse dunque condannata – altresì deduceva la che “il CTU, Parte_1
Ing. , nella relazione definitiva dell'08/02/2021 ha messo in luce Persona_3
come, a causa della soprelevazione del fabbricato di parte convenuta, il cono di visibilità dall'interno degli appartamenti di parte attrice si è ridotto, privando l'immobile del panorama goduto in precedenza e riducendo il godimento di aria e luce, circostanze tutte che hanno causato la perdita di valore di esso immobile. Più precisamente, il CTU ing. , a pag. 19 della relazione, riferisce che “La nuova Per_3
tipologia di copertura dello stabile di parte convenuta, a tetto ad unica falda, ha determinato un consistente innalzamento della quota dell'asse di colmo rispetto alla situazione della copertura a due falde preesistente al 2007”, ed a pagina 22 che
“L'immobile di parte attrice …….. ha ridotto la vista, eliminando il panorama che si godeva in precedenza (foto 9); di conseguenza si è verificata la riduzione di aria e luce che, in particolar modo nel periodo invernale quando l'angolo formato dal sole con il punto cardinale sud (Azimut) raggiunge il minimo grado, crea un notevole disagio. Quindi è palese la perdita del valore …….”. L'espletata consulenza ha quindi confermato la notevole riduzione del passaggio di luce ed aria per effetto della edificata sopraelevazione, ed il pregiudizio arrecato al diritto alla riservatezza dell'attrice per l'affaccio reso possibile dalla terrazza a tasca creata dai convenuti dove prima esisteva un mero tetto. Orbene, ciò precisato, è palese l'illegittimità della pronuncia di I grado nel capo in cui ha rigettato la domanda risarcitoria sull'erroneo presupposto di non avere ritenuto provati da parte attrice i suindicati danni, nei termini assegnati dalla legge, e ciò nonostante il loro verificarsi e la loro accertata esistenza e quantificazione ad opera del CTU incaricato”.
§§§
Si costituivano in contraddittorio le germane dando, anzitutto, atto che nelle CP_1
more del giudizio fosse mancata ai vivi (addì 1°.9.2021) la di loro madre CP_4
e, ciò posto, che la legittimazione alla causa a tal punto spettasse esclusivamente ad essa cui i genitori in vita avevano già donato (per atto pubblico in Controparte_1
notar del 19.4.2012, Rep. 12859) la nuda proprietà del fabbricato di via Per_4
Cavour n. 11 riservandosene l'usufrutto.
In limine litis le predette eccepivano, inoltre, l'inammissibilità dell'appello di controparte perché privo dei requisiti strutturali richiesti dall'art. 342 c.p.c. E, nel merito, che di nessun danno alle sue ragioni proprietarie la avesse valido Parte_1
motivo di dolersi.
La Corte, in esito alla trattazione del nuovo appello ed alla sua riunione con quello precedente, all'udienza di cui in epigrafe invitava le parti a precisare prontamente le nuove rispettive conclusioni;
raccolte le quali poneva la causa in decisione.
§§§
Il primo motivo dell'appello delle consorti appare infondato non già, e CP_8
non certo, perché il giudizio oggi trattato in seconde cure possa ritenersi - fatto previo riferimento al giudizio cautelare infine definito con la succitata ordinanza collegiale del 26.2.2009 - “giudizio di merito” ai sensi del sesto comma dell'art. 669octies c.p.c.
(atteso che chi voglia, nei casi di cui allo stesso comma, comunque avviare “giudizio di merito” deve quantomeno farlo nel rispetto del termine di cui al secondo comma della stessa disposizione codicistica) bensì perché con la vendita a detta
[...]
del primo piano dell'immobile di via Cavour n. 19 de quo si Controparte_5
costituiva, ipso jure et facto, un condominio edilizio: e pertanto mette conto di rammentare che “In tema di azioni a tutela delle parti comuni di un edificio in condominio occorre distinguere tra domande tendenti a esercitare atti conservativi di difesa dei beni comuni e domande di natura risarcitoria. Mentre con riferimento al primo ordine di domande sussiste la legittimazione attiva del singolo condomino, atteso che, essendo il condominio un ente di gestione sfornito di personalità distinta da quella dei suoi partecipanti, ciascun condomino (anche quando esista un amministratore) può provvedere direttamente ad agire per la tutela dei diritti inerenti alle parti comuni, a diverse conclusioni deve giungersi in punto di legittimazione attiva del singolo condomino con riguardo al secondo tipo di domande, posto che esse tendono a soddisfare esigenze soltanto collettive della gestione di un servizio comune, senza quindi attinenza diretta all'interesse esclusivo dei singoli partecipanti” (ex ceteris Cass. II 8173/2012). Infondati – si passa a considerare – si rivelano anche il secondo ed il terzo motivo del vagliato appello, motivi che per la loro stretta connessione meritano di essere esaminati congiuntamente.
Al riguardo deve bensì darsi atto che inesattamente si rilevava nella sentenza impugnata (“non vi è dubbio, per come già accertato in sede cautelare, e comunque non negato dai convenuti, che la sopraelevazione da essi effettuata costituisca non solo costruzione, ma nuova costruzione, come tale soggetta al rispetto delle distanze legali a prescindere dalla situazione preesistente”) che le odierne appellanti non avessero tempestivamente, e poi persistentemente, contestato che le opere cui si dava corso sui luoghi in virtù di concessione edilizia del Comune di Sant'Agata Li TT
n. 1237 del 3.7.2007 (nonché di autorizzazione edilizia n. 1058 del 18.1.2011 con cui veniva assentito il completamento dei lavori già sospesi in ottemperanza a detta ordinanza cautelare del Tribunale di Catania del 26.2.2009) abbiano dato luogo ad una sopraelevazione del loro fabbricato. , proprio di nuova costruzione in CP_11
sopraelevazione si tratta così per come già correttamente affermato con l'ordinanza ridetta del 26.2.2009, resa – si noti – dallo stesso Collegio che, investito del reclamo della , vedeva riscontrato dal nuovo c.t.u. che aveva nominato l'incarico già Parte_1
conferitogli con la conclusione – previamente posta la contestazione che “rispetto al precedente corpo scala quello attuale risulta rettificato nell'altezza stante che quello preesistente presentava, come si evince dalle foto prodotte dalla parte reclamante, una copertura precaria in eternit con andamento obliquo, con una lieve inclinazione da est verso ovest” – che, così per come le appellanti hanno inteso porre in speciale evidenza, “tale lieve rettifica della parete Nord non è da considerare nuova costruzione o superfetazione del preesistente volume tecnico, ma semplice adattamento della parete alla copertura”.
Ed invero, rassegnando detta conclusione pare alla Corte che il nuovo c.t.u. al tempo officiato non abbia tenuto in debito conto né che (secondo principio di diritto costituente jus receptum e già richiamato, in quel 2009, dal Collegio del Tribunale)
“In materia di distanze legali fra edifici, la sopraelevazione di un edificio preesistente, che costituisce nuova costruzione se e quando determina la modifica della volumetria del fabbricato con aumento della sagoma di ingombro, è soggetta alla disciplina sulle distanze legali in vigore al momento della sua effettuazione. Ne consegue che, qualora tale normativa sia diversa da quella prevista per la costruzione originaria, il preveniente non potrà sopraelevare in allineamento con l'originaria costruzione, non trovando applicazione il criterio della prevenzione” (ex ceteris Cass. II 400/2005) né, ancora, che - affatto diversamente da quanto dedotto dalle appellanti secondo cui, come s'è visto, “Il torrino scala e il locale tecnico non sono computabili nella volumetria della costruzione ai fini delle distanze secondo quanto previsto dalla circolare del Ministro dei Lavori Pubblici n. 2474 del 3.1.1973, conforme al parere espresso dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici” – in realtà
“La nozione di volume tecnico corrisponde a un'opera priva di qualsiasi autonomia funzionale, anche solo potenziale, perché destinata solo a contenere, senza possibilità di alternative e, comunque, per una consistenza volumetrica del tutto contenuta (non rilevando dunque l'effettiva destinazione riservata a tale parte dell'immobile in termini empirici quanto le potenzialità di godimento che possono derivare dalle sue caratteristiche morfologiche), impianti serventi di una costruzione principale per essenziali esigenze tecnico-funzionali di essa;
i volumi tecnici degli edifici sono esclusi dal calcolo della volumetria a condizione che non assumano le caratteristiche di vano chiuso, utilizzabile e suscettibile di abitabilità; ne consegue che nel caso in cui un intervento edilizio sia di altezza e volume tale da poter essere destinato a locale abitabile, ancorché designato in progetto come volume tecnico, deve essere computato a ogni effetto, sia ai fini della cubatura autorizzabile, sia ai fini del calcolo dell'altezza e delle distanze” (Cons. St. VI 3038/2014, conf. Cons.
St. V 3059/2016, Cons. St. II 7289/2019, Cons. St. II 8835/2019, Cons. St. II
467/2022); ciò per cui neppure si presta infine ad assumere alcun reale rilievo che quel c.t.u. abbia, al tempo, dato pure atto che “per quanto sopra esposto e rappresentato lo scrivente è in grado di affermare che, allo stato attuale, l'opera denunciata, a prescindere dalla ultimazione delle rifiniture, non è abitabile per la totale assenza dell'impiantistica necessaria alla corretta fruizione di una civile abitazione, la medesima presenta ad oggi quelle caratteristiche che ne consentono l'utilizzo in maniera conforme alla sua destinazione a locale di sgombero”.
§§§
Poiché infondati si sono rivelati i precedenti motivi dell'appello delle consorti CP_6
occorre transitare al vaglio del quarto ed ultimo motivo - articolato in linea
[...]
subordinata - della stessa impugnazione.
Motivo nell'esaminare il quale occorre, anzitutto, dare atto che non si dubita bensì che, come pure affermato dall'arresto invocato dalle appellanti, “Posto che nella disciplina legale dei "rapporti di vicinato" l'obbligo di osservare nelle costruzioni determinate distanze sussiste solo in relazione alle vedute, e non anche alle luci, la dizione "pareti finestrate" contenuta in un regolamento edilizio che si ispiri all'art. 9
d.m. 2 aprile 1968 n. 1444 - il quale prescrive nelle sopraelevazioni la distanza minima di dieci metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti - non potrebbe che riferirsi esclusivamente alle pareti munite di finestre qualificabili come "vedute", senza ricomprendere quelle sulle quali si aprono finestre cosiddette "lucifere"”
(Cass. II 6604/2012): e tuttavia, l'odierna legittimazione e l'odierno interesse ad agire della vanno fatti discendere, come s'è visto, non già dalla sua residua Parte_1
proprietà esclusiva dell'appartamento al pianterreno del fabbricato di via Cavour n.
19 ma dalla sua qualità di membro del condominio edilizio costituitosi ipso facto et jure nel momento in cui il primo piano dello stesso corpo di fabbrica veniva alienato.
Conseguentemente – mentre dell'unica finestra di veduta dell'appartamento al pianterreno va rilevato che risulti in realtà schermata dal muro divisorio, dell'altezza di due metri (e che dunque inibisce inspectio e prospectio alcuna se non sullo stesso fondo su cui insiste), al confine tra i due fondi - ai fini del giudizio può e deve tuttavia tenersi conto anche delle due finestre integranti vedute aperte all'altezza di detto primo piano. Ed a tutt'altro concedere deve poi tenersi conto anche delle due finestre di luce del pianterreno ridetto, atteso che l'altezza della loro soglia inferiore è di mt 2,15 (maggiore, pertanto, dell'altezza del menzionato muro divisorio): infatti, l'art. 16.2 delle Norme di Attuazione del P.R.G. del Comune di Sant'Agata Li
TT prevede che “La distanza minima tra le pareti di locali abitabili con finestre o aperture necessarie all'areazione ed all'illuminazione e le pareti di edifici antistanti, anche cieche, non dovrà mai essere inferiore a metri dieci”; in altri termini, se a rilevare sia parete di locale abitabile (come nel caso a mani, in cui a rilevare è locale non soltanto abitabile ma anche abitato), la distanza minima dalle pareti di edifici antistanti sarà sempre di dieci metri sia che si tratti di parete finestrata perché dotata di vedute, sia che si tratti di parete finestrata perché dotata di “aperture necessarie all'areazione ed all'illuminazione” (vale a dire di luci).
Ciò detto, il motivo in esame si rivela privo di reali ragioni avendo, a ben vedere, il primo giudice ordinato alle odierne appellanti di provvedere ad un arretramento di sette metri solo ed esclusivamente “della parte edificata in sopraelevazione”, parte che – secondo quanto precisato in motivazione – soltanto “comprende sia l'ampliamento e la sopraelevazione in parte qua del preesistente volume tecnico, sia la sopraelevazione effettuata dietro tale volume, laddove esisteva la terrazza non edificata”: senza comprendere altresì – e non potrebbe essere diversamente (stante che una semplice colonna d'aria quale quella circoscritta da una terrazza, o da un balcone, in nessun caso si presta ad integrare il concetto di cubatura o volumetria edilizia) – la terrazza realizzata sui luoghi mediante “bucatura” della nuova copertura a tetto ad unica falda. Né – giova precisare – nel comando giudiziale potrebbe dirsi ricompresa la preesistente volumetria di torrino scala e locale tecnico anzidetti: al riguardo il primo giudice di tutta evidenza minus dixit quam voluit, giacchè l'ordine di arretramento impartito in tanto va posto ad effetto in quanto le appellanti (o, per meglio dire, in ragione di ciò che dovrà rilevarsi da qui a poco) non Controparte_1
preferiscano ripristinare, piuttosto, lo status quo ante (spettando poi al Giudice dell'Esecuzione stabilire se il ripristino cui concretamente si desse luogo valga, alternativamente, ad assicurare un compiuto soddisfacimento delle ragioni della
). Parte_1
§§§ Rimane assorbito dalle superiori considerazioni ciò che la appellata faceva oggetto del suo appello incidentale “condizionato”.
§§§
Al pari di quello di controparte, è infondato anche l'appello interposto in via principale da avverso la sentenza ulteriormente resa dal Tribunale di Parte_1
Catania definitivamente pronunciando.
Appello di cui deve bensì escludersi l'inammissibilità eccepita in via preliminare dalle germane ex art. 342 c.p.c. Ed invero, nel precisare la reale portata (già CP_1
prima che fosse infine ridimensionata dallo stesso diritto positivo, vale a dire dal nuovo testo della norma quale introdotto dall'art. 3 del D.Lgs. 149/2022, c.d.
“Riforma Cartabia”) di tale disposizione codicistica, le Sezioni Unite della Suprema
Corte venivano a chiarire che “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l.
83 del 2012, conv. con modif. dalla l. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass.SS.UU. 16.11.2017 n.
27199): esegesi – questa – donde va fatto derivare che l'appello in atti, poiché chiaramente delineate ed affatto intelligibili si appalesano (sia nella parte volitiva che in quella argomentativa) le contestazioni mosse alla sentenza impugnata (quale che sia poi, nel merito, l'esito del loro scrutinio), non si presti ad essere definito con pregiudiziale declaratoria di inammissibilità sol perchè privo di barocca architettura tale da farne un c.d. “progetto alternativo di sentenza”.
§§§ Come s'è visto, nel costituirsi in seno al nuovo giudizio d'appello le hanno per CP_1
la prima volta allegato, e documentato, che dell'immobile di via Cavour n. 11 i coniugi e fossero già sin dall'aprile del 2012 (cioè a dire, Persona_1 CP_4
già da epoca anteriore all'instaurazione del giudizio di primo grado) meri usufruttuari avendone, come si ripete, donato la nuda proprietà alla figlia La quale – in CP_1
seguito alla morte del padre, alla declaratoria di interruzione del processo ed alla successiva riassunzione ad opera della – si costituiva insieme alle due Parte_1
sorelle: così assicurando la presenza nel processo di primo grado del reale legittimato passivo (infatti, “In tema di riduzione in pristino di opere illegittime per violazione delle distanze legali, la domanda di arretramento della costruzione realizzata dall'usufruttuario dell'immobile deve essere proposta nei soli confronti del nudo proprietario, potendo il titolare del diritto reale di godimento, al più, intervenire in giudizio in via adesiva, ai sensi dell'art. 105, comma 2, c.p.c.”, Cass. II 5147/2019), senza che la stessa ponesse poi problema alcuno di nullità processuali, per gli CP_1
effetti sananti di cui all'art. 157 c.p.c.
Per altro e concorrente verso, l'eccezione di carenza di legittimazione passiva soltanto da ultimo sollevata da e non può che Controparte_2 CP_3
essere disattesa dopo che queste medesime – come va a questo punto rimarcato – in seguito alla dichiarata interruzione del processo di primo grado (e dopo che il ricorso ex art. 303 c.p.c. della era notificato agli eredi di Parte_1 Persona_1
collettivamente ed impersonalmente presso l'ultimo domicilio del defunto) si costituivano anch'esse in giudizio sull'implicito, ma evidente, presupposto che fossero anch'esse dotate di legitimatio ad causam;
e dopo che, soprattutto, anch'esse interponevano immediato appello avverso la sentenza non definitiva nella specie adottata dal Tribunale. L'eccezione in commento deve essere pertanto considerata inammissibile se si considera che vero è che, secondo Cass.SS.UU. 2951/2016, “La questione relativa alla titolarità del diritto controverso, pur attenendo al merito e non alla legittimazione ad causam, non costituisce eccezione in senso stretto ma mera difesa”: e tuttavia, precisano le stesse Sezioni Unite che difesa del genere sia tardiva se, in precedenza, la stessa parte “abbia riconosciuto la titolarità della situazione sostanziale dedotta in giudizio oppure abbia svolto difese incompatibili con la sua negazione”. Né può considerarsi mera difesa ma vera e propria eccezione la deduzione del convenuto che neghi la propria legittimazione passiva in virtù (come nel caso a mani) “della deduzione di un fatto nuovo - estintivo, modificativo o impeditivo - non dedotto dall'attore” (senza, invece, fondare l'assunto della propria estraneità al giudizio “su questioni di diritto oppure sulla mera negazione dei fatti costitutivi dedotti dall'attore”, Cass. I 21235/2019).
E tanto comporta, sul piano pratico, che ai fini delle spese di lite le posizioni di
[...]
e debbano essere equiparate a quella della sorella (cfr. CP_2 CP_3
ex pluribus Cass. VI 12025/2017).
§§§
Venendo al merito dell'impugnazione interposta dalla , ritiene la Corte che Parte_1
le pur non peregrine censure da questa mosse alle disquisizioni del primo giudice non si prestino, tuttavia, a far concludere per l'accoglimento della formulata domanda risarcitoria.
Le motivazioni rassegnate dal primo giudice appaiono bensì erronee poiché quanto infine affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (con le note Cass.SS.UU.
11.11.2008 nn. 26972, 26973, 26974 e 26975) in materia di danni non patrimoniali – vale a dire che “Il danno non patrimoniale non è un danno-evento ma, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno- conseguenza, che deve essere allegato e provato” – è soltanto servito a negare (a smentita di quanto, tostocchè grazie alla giurisprudenza dei Tribunali di Pisa e di
Genova della fine degli anni '70 aveva fatto breccia nel diritto vivente il concetto di danno biologico, anche la Suprema Corte - con Cass. III 3675/81, Cass. II 2396/83 et cetera - e persino la Consulta - con Corte Cost. 184/86 – erano giunte a riconoscere) la risarcibilità del c.d. danno-evento: mentre immutati sono rimasti nel tempo (in realtà neppure essendosi registrata, a tener fede alla , una “diversa Parte_1
accezione del «danno in re ipsa» emersa negli anni”) i confini, sul piano ontologico ed agli effetti risarcitori di cui sub specie juris ci si deve preoccupare, del concetto di danno in re ipsa.
Erroneo appare pertanto – come va ribadito – che il Tribunale, pur dopo aver dimostrato di condividere l'inquadramento ermeneutico già valorizzato nella sentenza non definitiva (secondo cui al vicino che lamenti una violazione delle distanze minime - tra costruzioni e dal confine - previste dal codice civile e dalle norme integrative compete anche la tutela risarcitoria, e - come pure affermato da Cass. II
21501/2018 in quella sede richiamata - “il danno che egli subisce (danno conseguenza e non danno evento) deve ritenersi "in re ipsa", senza necessità di una specifica attività probatoria, essendo l'effetto, certo e indiscutibile, dell'abusiva imposizione di una servitù nel proprio fondo e, quindi, della limitazione del relativo godimento che si traduce in una diminuzione temporanea del valore della proprietà”), abbia tuttavia rigettato la domanda risarcitoria della sol perché Parte_1
questa aveva posto problema di danno in re ipsa senza tuttavia, a dire del primo giudice, tenere in conto che il danno che alla proprietà immobiliare altrui venga cagionato dalla nuova opera del vicino “non è insito nella violazione - non è in re ipsa - e va piuttosto concretamente prospettato e, in caso di contestazione, dimostrato”.
Ciò nondimeno, la appellante dimostra di non aver tenuto a sua volta in debito conto che “In tema di violazione delle distanze legali, ove sia disposta la demolizione dell'opera illecita, il risarcimento del danno va computato tenendo conto della temporaneità della lesione del bene protetto dalle norme violate, non già avendo riguardo al valore di mercato dell'immobile, diminuito per effetto della detta violazione, essendo tale pregiudizio suscettibile di eliminazione” (Cass. II
19132/2013; v. anche Cass. II 17635/2013, “In tema di violazione delle distanze tra costruzioni previste dal codice civile e dalle norme integrative dello stesso, quali i regolamenti edilizi comunali, al proprietario confinante che lamenti tale violazione compete sia la tutela in forma specifica, finalizzata al ripristino della situazione antecedente al verificarsi dell'illecito, sia quella risarcitoria relativa al danno subito quale effetto dell'abusiva imposizione di una servitù nel proprio fondo e, quindi, della limitazione del relativo godimento, danno che si traduce in una diminuzione temporanea del valore della proprietà medesima, cosicchè tale danno è destinato a cessare una volta ripristinato lo stato dei luoghi antecedente alle suddette violazioni”). Di talchè, sulla base di tale più ampio inquadramento ermeneutico, non v'è chi non arguisca che la formulata domanda risarcitoria sia stata intempestiva: e che dovesse piuttosto essere dalla riservata all'esito dell'esecuzione Parte_1
dell'ordine di arretramento già impartito in prime cure di giudizio ed oggi ribadito
(ovvero all'esito del ripristino dello status quo ante cui, alternativamente,
[...]
preferisse procedere). CP_1
Allo stato, in altri termini, il danno reclamato da detta appellante non è quantificabile: potrà esserlo solo allorchè sarà cessata detta “diminuzione temporanea del valore della proprietà” immobiliare della stessa . Senza che tanto consenta, Parte_1
peraltro, di definire l'odierno giudizio con una sentenza di condanna generica che lasci residuare la possibilità per la di richiedere detta quantificazione in Parte_1
autonomo ed ulteriore giudizio: infatti, “Nel giudizio di risarcimento del danno, in cui l'attore abbia proposto domanda di condanna specifica, il giudice non può, in mancanza di accordo delle parti, definire il giudizio con una pronuncia limitata all'"an" del diritto, rinviando la determinazione del "quantum" ad altro giudizio, perchè così ometterebbe di pronunciarsi su una parte della domanda e consentirebbe all'attore di eludere le preclusioni maturate nel processo” (ex pluribus Cass. I
8581/2022).
Non rimane, allora, che definire la domanda risarcitoria presa in esame con una pronunzia di suo rigetto.
§§§
Conclusivamente, per tutto quanto sopra sia pur concisamente osservato e ritenuto, sia l'appello interposto dalle consorti avverso la resa sentenza non CP_8
definitiva sia quello interposto da avverso la resa sentenza definitiva Parte_1
debbono essere rigettati. Ed in ragione della reciproca soccombenza le spese del giudizio di secondo grado vanno congruamente compensate per intero.
Deve, tuttavia, darsi atto della sussistenza a carico sia delle tre (anche quali CP_1
eredi della madre) sia della (senza che tanto rimanga precluso dalla sua Parte_1
ammissione al patrocinio a spese dello Stato, conf. Cass.SS.UU. 4315/2020) dell'obbligo di versamento di cui all'art. 13, comma 1quater, T.U. 115/2002.
P Q M
La Corte - definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza non definitiva del Tribunale di Catania n. 1196/2020 del 31.3.2020 proposto, con citazione del 5.10.2020, da , , e Controparte_1 Controparte_9 CP_3
nei confronti di , nonché sull'appello avverso la sentenza CP_4 Parte_1
definitiva del Tribunale di Catania n. 1032/2024 del 26.2.2024 proposto, con citazione del 21.3.2024, da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1 [...]
e - così provvede: Controparte_9 CP_3
- rigetta entrambi gli appelli,
- compensa per intero tra le parti le spese del giudizio di secondo grado,
- dà atto della sussistenza a carico sia di Controparte_1 Controparte_9
e (anche quali eredi di sia di
[...] CP_3 CP_4 Parte_1
dell'obbligo di versamento di cui all'art. 13, comma 1quater, T.U.
[...]
115/2002.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 7.II.2025.
Il Presidente est.
(Dr. Nicolò Crascì)