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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 28/11/2025, n. 5205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5205 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2024/16360
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n.r.g. 16360/2024
Il Giudice dr. Alberto La Manna,
Viste le note scritte depositate,
Pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.,
Il Giudice dott. Alberto La Manna
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 16360/2024 promossa da:
e per essa, quale amministratrice di sostegno, con il Parte_1 Parte_2 patrocinio degli avv.ti MARCO ARENA e GIANNI ERIK GALIMI, elettivamente domiciliate in
Corso Sicilia n. 35, 10121 Torino presso i difensori
PARTE OPPONENTE
contro
con il patrocinio dell'avv. ANDREA RICCA BARBERIS, Controparte_1 elettivamente domiciliato in Via Santa Teresa n. 23, 10121 Torino presso il difensore
PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI
Parte attrice
“In via istruttoria (omissis) nel merito: dichiarare nullo, invalido e/o inefficace e, in ogni caso, revocare il decreto ingiuntivo di consegna oggetto di opposizione, per i motivi dedotti in atti;
dichiarare, quindi, tenuto e condannare il signor a restituire alla signora Controparte_1 Pt_1
le chiavi della cassetta di sicurezza, a lui consegnate in pendenza del presente giudizio di
[...] opposizione, in ossequio al provvedimento di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
con vittoria di spese ed onorari di causa.”
pagina 2 di 5 Parte convenuta
“Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
Previa ogni più opportuna declaratoria o provvedimento di legge;
In via istruttoria (omissis)
Nel merito
Respingere l'opposizione e conseguentemente confermare il decreto ingiuntivo opposto, respingendo ogni altra domanda attorea.
In ogni caso, dichiarare tenuta e condannare , nata a [...] il 23 - 9 -1941, codice Parte_1 fiscale , residente in [...], a consegnare a CodiceFiscale_1 Controparte_1
, nato a [...] il 17 -10 -1935, codice fiscale , residente Torino, Corso
[...] CodiceFiscale_2
Vittorio Emanuele II n. 65, le due chiavi della cassetta di sicurezza tipo 11 02074 del contratto numero
11002074 del 17 - 9 -1996 intestata a presso Intesa PA custodite dalla Controparte_1 sig.ra oltre al pagamento delle spese del procedimento monitorio. Parte_1
In ogni caso con vittoria di spese ed onorari di causa, oltre spese generali ex lege, iva e cpa.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, si è opposta al decreto monitorio n. Parte_1
3794/2024 (R.G. n. 10580/2024), mediante il quale è stato ingiunto di consegnare copia delle chiavi in duplice esemplare della cassetta di sicurezza tipo 1 102074 del contratto n. 11002074 del 19.09.1996 asserendo: che la pretesa fatta valere in sede monitoria è da intendersi come infondata in quanto parte opposta non avrebbe fornito idonea prova circa la titolarità della cassetta di sicurezza menzionata e del relativo contenuto;
che, di conseguenza, la cassetta sarebbe ricaduta nel regime di comproprietà tra coniugi;
che il contenuto della stessa cassetta di sicurezza avrebbe dovuto essere visionato dall'amministratore di sostegno di parte attrice, nell'interesse della medesima, per procedere poi a giusto inventario;
che la necessità di tale procedura è stata rilevata anche in ordine al procedimento di separazione/divorzio instauratosi tra le stesse parti.
Sulla scorta di tali motivi, parte opponente ha domandato l'accertamento dell'invalidità del decreto opposto, previo accoglimento di istanza ex art. 210 c.p.c. rivolta alla di esibire Controparte_2 in originale il contratto di cassetta di sicurezza intervenuto con parte opposta e di ispezione ex artt. 218,
258 e 259 c.p.c. della stessa cassetta di sicurezza.
In data 06.11.2024 si è costituito in giudizio asserendo: che la cassetta di Controparte_1 sicurezza è di titolarità esclusiva della stessa parte opposta;
che su istanza della stessa convenuta, Intesa
pagina 3 di 5 PA ha consegnato copia sottoscritta del relativo contratto;
che le chiavi della cassetta sono sempre state nella disponibilità dell'opponente; che l'attrice si è più volte impegnata a restituire le chiavi, senza procedere alla mera consegna materiale.
Parte opposta ha domandato la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
L'opposizione deve essere rigettata.
Dal doc. 14 prodotto da parte convenuta, riportante l'unica copia di contratto di cassetta di sicurezza validamente sottoscritto, si evince come la cassetta di sicurezza oggetto del medesimo contratto è intestata esclusivamente alla parte opposta.
A fondamento delle proprie difese, la ha sostenuto come “è impossibile chiarire con certezza chi Pt_1 abbia diritto a detenere le chiavi salva la regola del possesso vale titolo: se le chiavi le ha la sig.
è perché la cassetta di sicurezza è anche, quantomeno, sua ed il contenuto pure” (pag. 4 atto di Pt_1 citazione) e che “è certo (…) che la sig. ACCEDESSE DIRETTAMENTE E PERSONALMENTE Pt_1 alla cassetta – cosa che ha fatto anche ad aprile 2024 – quindi è da presumersi ex lege et iure che sia
CONTITOLARE” (pag. 1 memoria ex art. 171 bis n. 2 c.p.c.).
Tali doglianze non possono essere condivise.
In primis, non è invocabile in tale sede la regola del c.d. “possesso vale titolo” ricavabile dall'art. 1153 comma 1 c.c. per cui “Colui al quale sono alienati beni mobili da parte di chi non ne è proprietario, ne acquista la proprietà mediante il possesso, purché sia in buona fede al momento della consegna e sussista un titolo idoneo al trasferimento della proprietà”. Difatti, il risulta essere l'effettivo CP_1 proprietario/intestatario della cassetta di sicurezza, per i motivi sopra detti, e non è stato prodotto agli atti alcun titolo idoneo ad aver determinato il trasferimento della proprietà del bene contestato in favore di parte attrice.
La prova della contitolarità della cassetta di sicurezza non è da considerarsi raggiunta tramite le semplici presunzioni allegate da parte opponente, essendo necessario a tal fine la produzione di valido titolo che ne accertasse la vigenza.
Inoltre, come già chiarito nel provvedimento del 27.04.2025 mediante il quale è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto, l'esclusiva titolarità della cassetta di sicurezza si pone quale questione ulteriore e differente rispetto all'eventuale regime di comproprietà vigente sul contenuto della cassetta stessa.
Poiché il ha provato di essere unico intestatario della cassetta di sicurezza in oggetto e che le CP_1 chiavi della medesima risultano essere detenute dall'opponente, come confermato dalle dichiarazioni pagina 4 di 5 sopra riportate rese dalla stessa e dai documenti prodotti dalla medesima (doc. 06), la pretesa Pt_1 creditoria azionata da parte opposta in sede monitoria è da intendersi come pienamente fondata.
Inoltre, non vi è riscontro dell'avvenuta consegna delle chiavi, come sostenuto da parte opponente nelle proprie note di precisazione delle conclusioni, non avendo parte opposta allegato alcuna dichiarazione confermativa sul punto.
Pertanto, l'opposizione deve essere rigetta, con consequenziale conferma del decreto opposto.
Le spese del procedimento seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, seguendo i parametri minimi previsti dal D.M. n. 147/2022 per le cause di valore indeterminabile a bassa complessità, alla luce delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta l'opposizione e, per l'effetto;
conferma il decreto ingiuntivo n. 3794/2024 (R.G. n. 10580/2024) già dichiarato provvisoriamente esecutivo;
condanna parte opponente a rimborsare a parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € 3.809,00
(di cui € 851,00 per fase studio, € 602,00 per fase introduttiva, € 903,00 per fase istruttoria, € 1.453,00 per fase decisionale), oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
Torino, 28.11.2025
Il Giudice
dott. Alberto La Manna
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n.r.g. 16360/2024
Il Giudice dr. Alberto La Manna,
Viste le note scritte depositate,
Pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.,
Il Giudice dott. Alberto La Manna
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 16360/2024 promossa da:
e per essa, quale amministratrice di sostegno, con il Parte_1 Parte_2 patrocinio degli avv.ti MARCO ARENA e GIANNI ERIK GALIMI, elettivamente domiciliate in
Corso Sicilia n. 35, 10121 Torino presso i difensori
PARTE OPPONENTE
contro
con il patrocinio dell'avv. ANDREA RICCA BARBERIS, Controparte_1 elettivamente domiciliato in Via Santa Teresa n. 23, 10121 Torino presso il difensore
PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI
Parte attrice
“In via istruttoria (omissis) nel merito: dichiarare nullo, invalido e/o inefficace e, in ogni caso, revocare il decreto ingiuntivo di consegna oggetto di opposizione, per i motivi dedotti in atti;
dichiarare, quindi, tenuto e condannare il signor a restituire alla signora Controparte_1 Pt_1
le chiavi della cassetta di sicurezza, a lui consegnate in pendenza del presente giudizio di
[...] opposizione, in ossequio al provvedimento di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
con vittoria di spese ed onorari di causa.”
pagina 2 di 5 Parte convenuta
“Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
Previa ogni più opportuna declaratoria o provvedimento di legge;
In via istruttoria (omissis)
Nel merito
Respingere l'opposizione e conseguentemente confermare il decreto ingiuntivo opposto, respingendo ogni altra domanda attorea.
In ogni caso, dichiarare tenuta e condannare , nata a [...] il 23 - 9 -1941, codice Parte_1 fiscale , residente in [...], a consegnare a CodiceFiscale_1 Controparte_1
, nato a [...] il 17 -10 -1935, codice fiscale , residente Torino, Corso
[...] CodiceFiscale_2
Vittorio Emanuele II n. 65, le due chiavi della cassetta di sicurezza tipo 11 02074 del contratto numero
11002074 del 17 - 9 -1996 intestata a presso Intesa PA custodite dalla Controparte_1 sig.ra oltre al pagamento delle spese del procedimento monitorio. Parte_1
In ogni caso con vittoria di spese ed onorari di causa, oltre spese generali ex lege, iva e cpa.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, si è opposta al decreto monitorio n. Parte_1
3794/2024 (R.G. n. 10580/2024), mediante il quale è stato ingiunto di consegnare copia delle chiavi in duplice esemplare della cassetta di sicurezza tipo 1 102074 del contratto n. 11002074 del 19.09.1996 asserendo: che la pretesa fatta valere in sede monitoria è da intendersi come infondata in quanto parte opposta non avrebbe fornito idonea prova circa la titolarità della cassetta di sicurezza menzionata e del relativo contenuto;
che, di conseguenza, la cassetta sarebbe ricaduta nel regime di comproprietà tra coniugi;
che il contenuto della stessa cassetta di sicurezza avrebbe dovuto essere visionato dall'amministratore di sostegno di parte attrice, nell'interesse della medesima, per procedere poi a giusto inventario;
che la necessità di tale procedura è stata rilevata anche in ordine al procedimento di separazione/divorzio instauratosi tra le stesse parti.
Sulla scorta di tali motivi, parte opponente ha domandato l'accertamento dell'invalidità del decreto opposto, previo accoglimento di istanza ex art. 210 c.p.c. rivolta alla di esibire Controparte_2 in originale il contratto di cassetta di sicurezza intervenuto con parte opposta e di ispezione ex artt. 218,
258 e 259 c.p.c. della stessa cassetta di sicurezza.
In data 06.11.2024 si è costituito in giudizio asserendo: che la cassetta di Controparte_1 sicurezza è di titolarità esclusiva della stessa parte opposta;
che su istanza della stessa convenuta, Intesa
pagina 3 di 5 PA ha consegnato copia sottoscritta del relativo contratto;
che le chiavi della cassetta sono sempre state nella disponibilità dell'opponente; che l'attrice si è più volte impegnata a restituire le chiavi, senza procedere alla mera consegna materiale.
Parte opposta ha domandato la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
L'opposizione deve essere rigettata.
Dal doc. 14 prodotto da parte convenuta, riportante l'unica copia di contratto di cassetta di sicurezza validamente sottoscritto, si evince come la cassetta di sicurezza oggetto del medesimo contratto è intestata esclusivamente alla parte opposta.
A fondamento delle proprie difese, la ha sostenuto come “è impossibile chiarire con certezza chi Pt_1 abbia diritto a detenere le chiavi salva la regola del possesso vale titolo: se le chiavi le ha la sig.
è perché la cassetta di sicurezza è anche, quantomeno, sua ed il contenuto pure” (pag. 4 atto di Pt_1 citazione) e che “è certo (…) che la sig. ACCEDESSE DIRETTAMENTE E PERSONALMENTE Pt_1 alla cassetta – cosa che ha fatto anche ad aprile 2024 – quindi è da presumersi ex lege et iure che sia
CONTITOLARE” (pag. 1 memoria ex art. 171 bis n. 2 c.p.c.).
Tali doglianze non possono essere condivise.
In primis, non è invocabile in tale sede la regola del c.d. “possesso vale titolo” ricavabile dall'art. 1153 comma 1 c.c. per cui “Colui al quale sono alienati beni mobili da parte di chi non ne è proprietario, ne acquista la proprietà mediante il possesso, purché sia in buona fede al momento della consegna e sussista un titolo idoneo al trasferimento della proprietà”. Difatti, il risulta essere l'effettivo CP_1 proprietario/intestatario della cassetta di sicurezza, per i motivi sopra detti, e non è stato prodotto agli atti alcun titolo idoneo ad aver determinato il trasferimento della proprietà del bene contestato in favore di parte attrice.
La prova della contitolarità della cassetta di sicurezza non è da considerarsi raggiunta tramite le semplici presunzioni allegate da parte opponente, essendo necessario a tal fine la produzione di valido titolo che ne accertasse la vigenza.
Inoltre, come già chiarito nel provvedimento del 27.04.2025 mediante il quale è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto, l'esclusiva titolarità della cassetta di sicurezza si pone quale questione ulteriore e differente rispetto all'eventuale regime di comproprietà vigente sul contenuto della cassetta stessa.
Poiché il ha provato di essere unico intestatario della cassetta di sicurezza in oggetto e che le CP_1 chiavi della medesima risultano essere detenute dall'opponente, come confermato dalle dichiarazioni pagina 4 di 5 sopra riportate rese dalla stessa e dai documenti prodotti dalla medesima (doc. 06), la pretesa Pt_1 creditoria azionata da parte opposta in sede monitoria è da intendersi come pienamente fondata.
Inoltre, non vi è riscontro dell'avvenuta consegna delle chiavi, come sostenuto da parte opponente nelle proprie note di precisazione delle conclusioni, non avendo parte opposta allegato alcuna dichiarazione confermativa sul punto.
Pertanto, l'opposizione deve essere rigetta, con consequenziale conferma del decreto opposto.
Le spese del procedimento seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, seguendo i parametri minimi previsti dal D.M. n. 147/2022 per le cause di valore indeterminabile a bassa complessità, alla luce delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta l'opposizione e, per l'effetto;
conferma il decreto ingiuntivo n. 3794/2024 (R.G. n. 10580/2024) già dichiarato provvisoriamente esecutivo;
condanna parte opponente a rimborsare a parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € 3.809,00
(di cui € 851,00 per fase studio, € 602,00 per fase introduttiva, € 903,00 per fase istruttoria, € 1.453,00 per fase decisionale), oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
Torino, 28.11.2025
Il Giudice
dott. Alberto La Manna
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