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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/12/2025, n. 13015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13015 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
IV SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa PAOLA CRISANTI
All'udienza del 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa di lavoro di I grado iscritta al N. 45748/2024
R.G. promossa da:
, elettivamente domiciliato in in Sora (FR) Via Firenze n.13, presso Parte_1
lo studio dell'avv. FEDERICO LUCCI che la rappresenta e difende, giusto mandato in atti;
RICORRENTE
CONTRO
in persona del suo presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente CP_1
domiciliato in Roma Via Cesare Beccaria n. 29, rappresentata e difesa dall'Avv. Clotilde
Mazza, per procura generale alle liti in atti;
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo;
CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c., parte ricorrente contestava l'esito negativo dell'accertamento tecnico preventivo precedentemente esperito per ottenere il riconoscimento dei requisiti di carattere sanitario previsti per l'indennità di accompagnamento;
conveniva, pertanto, in giudizio l' chiedendo al giudice del lavoro CP_1
di Roma l'accertamento dei benefici indicati con decorrenza dall'epoca della visita di revisione, con ogni provvedimento consequenziale in riferimento alle relative provvidenze economiche.
L' si costituiva in giudizio, contestando la domanda di controparte, concludendo per il CP_1
suo rigetto.
Il giudice, disposto un nuovo accertamento medico legale, decideva la causa con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 429, primo comma, c.p.c.
In via preliminare, va detto che, esaminato il fascicolo di ufficio dell'ATP, acquisito agli atti, è risultato che la contestazione è stata ritualmente depositata entro il termine di 30 giorni dal termine assegnato dal giudice e che la presente opposizione è stata depositata entro i 30 giorni successivi.
La domanda è fondata e va accolta secondo quanto accertato nel corso del giudizio con riferimento all'indennità di accompagnamento.
Parte ricorrente chiede, ai sensi della legge n. 18 del 1980, il riconoscimento della indennità di accompagnamento.
Tale beneficio compete, come è noto, a coloro che si trovano nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua.
Secondo la S.C. “le condizioni previste dall'art. 1 della legge n. 18 del 1980 per l'attribuzione della indennità di accompagnamento consistono, in modo alternativo, nell'impossibilità di deambulare senza aiuto permanente di un accompagnatore oppure nell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza;
ai fini della valutazione di dette situazioni non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano (quale per esempio il portarsi fuori dalla propria abitazione), ovvero alla necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici atti della vita quotidiana” ( Cass. 7273 del
2011).
Orbene, il Consulente del Giudice ha precisato che sussistono i requisiti sanitari per la concessione della indennità di accompagnamento in quanto parte ricorrente necessita di assistenza continua, da un'epoca successiva rispetto alla domanda e, precisamente, dal mese di luglio 2024.
Nel merito, va rilevato che gli stati patologici riscontrati dal consulente tecnico d'ufficio e riportati nella sua relazione - che deve intendersi qui richiamata e trascritta - hanno comportato in capo alla ricorrente l'impossibilità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita.
Le argomentazioni del consulente giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto in sede di CTU (che appare completa ed esaustiva, oltre che scevra da vizi logici o giuridici) e possono senz'altro essere condivise e fatte proprie dal giudicante, in difetto, peraltro, di specifiche contestazioni.
Il ricorso deve pertanto essere accolto, con l'accertamento del diritto di parte ricorrente alla prestazione di cui all'art. 1 L. 18/80.
Si ritiene, altresì, che l'oggetto della presente pronuncia debba limitarsi al solo accertamento della sussistenza del requisito sanitario, e non possa invece essere esteso al diritto del ricorrente alla prestazione vera e propria, dovendo attribuirsi al presente giudizio natura di impugnazione degli esiti della precedente fase di accertamento tecnico preventivo, con necessaria coincidenza, in base ai principi generali vigenti in materia di impugnazione, dell'oggetto delle rispettive cognizioni (Cass., civ., Sezione Lavoro, sentenza n. 9755 dell'8 aprile 2019; Cass., civ., Sezione Lavoro, Ordinanza n. 29683 del
14 novembre 2019; Cass., civ., Sezione Lavoro, Sentenza n. 27010 del 24 ottobre 2018).
Ciò trova riscontro, in assenza di specifiche disposizioni normative in proposito, non solo nell'imposizione al ricorrente, a pena di inammissibilità, dell'onere di formulare specifici motivi di contestazione (art. 445 bis, comma 6, c.p.c., disposizione questa certamente significativa della natura di gravame del presente giudizio) ma in considerazioni di ordine sistematico, desumibili in particolare dall'espressa previsione, dettata dal comma 7 dell'art. 445 bis c.p.c., comma 7, della inappellabilità della sentenza che definisce il giudizio di merito. Tale ultima disposizione determinerebbe infatti, nel caso in cui si volesse estendere il giudizio di merito ex art. 445 bis c.p.c. anche al diritto alla prestazione, una ingiustificata diversità di regolamentazione tra il giudizio di merito conseguentemente all'accertamento tecnico preventivo (definito, in sede di giudizio di merito, con sentenza inappellabile) e l'azione giudiziaria instaurata al solo fine riconoscimento del diritto alla prestazione assistenziale (una volta che, accertato in via definitiva, in sede di ATP, il requisito sanitario, sorga contrasto sulla sussistenza degli ulteriori requisiti di accesso alla stessa), giudizio quest'ultimo necessariamente da istaurarsi con procedimento ordinario e caratterizzato da un doppio grado di cognizione di merito. Si creerebbe in tal caso una irrazionale disparità di trattamento tra coloro che fanno valere la sussistenza dei requisiti socio-economici della prestazione in sede di contestazione degli esiti dell'ATP (potendo contare, relativamente ad essi, su un solo grado di giudizio di merito) e coloro che, una volta ottenuto tale accertamento in sede di
ATP, controvertono unicamente sui requisiti per l'accesso alla prestazione diversi da quello sanitario.
Il fatto che il requisito sanitario relativo alla prestazione oggetto di controversia sia stato riconosciuto sussistente a decorrere da una data successiva alla domanda amministrativa, giustifica la integrale compensazione delle spese del presente giudizio e di quello relativo alla fase di atp. Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, devono invece essere poste comunque a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
- accoglie la domanda, nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente all'indennità di accompagnamento ex lege 18/80 a decorrere dal mese di luglio
2024;
- compensa interamente tra le parti le spese di lite;
- pone le spese di ctu, liquidate con separato provvedimento, definitivamente a carico dell' CP_1
Roma,16 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Paola Crisanti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
IV SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa PAOLA CRISANTI
All'udienza del 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa di lavoro di I grado iscritta al N. 45748/2024
R.G. promossa da:
, elettivamente domiciliato in in Sora (FR) Via Firenze n.13, presso Parte_1
lo studio dell'avv. FEDERICO LUCCI che la rappresenta e difende, giusto mandato in atti;
RICORRENTE
CONTRO
in persona del suo presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente CP_1
domiciliato in Roma Via Cesare Beccaria n. 29, rappresentata e difesa dall'Avv. Clotilde
Mazza, per procura generale alle liti in atti;
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo;
CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c., parte ricorrente contestava l'esito negativo dell'accertamento tecnico preventivo precedentemente esperito per ottenere il riconoscimento dei requisiti di carattere sanitario previsti per l'indennità di accompagnamento;
conveniva, pertanto, in giudizio l' chiedendo al giudice del lavoro CP_1
di Roma l'accertamento dei benefici indicati con decorrenza dall'epoca della visita di revisione, con ogni provvedimento consequenziale in riferimento alle relative provvidenze economiche.
L' si costituiva in giudizio, contestando la domanda di controparte, concludendo per il CP_1
suo rigetto.
Il giudice, disposto un nuovo accertamento medico legale, decideva la causa con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 429, primo comma, c.p.c.
In via preliminare, va detto che, esaminato il fascicolo di ufficio dell'ATP, acquisito agli atti, è risultato che la contestazione è stata ritualmente depositata entro il termine di 30 giorni dal termine assegnato dal giudice e che la presente opposizione è stata depositata entro i 30 giorni successivi.
La domanda è fondata e va accolta secondo quanto accertato nel corso del giudizio con riferimento all'indennità di accompagnamento.
Parte ricorrente chiede, ai sensi della legge n. 18 del 1980, il riconoscimento della indennità di accompagnamento.
Tale beneficio compete, come è noto, a coloro che si trovano nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua.
Secondo la S.C. “le condizioni previste dall'art. 1 della legge n. 18 del 1980 per l'attribuzione della indennità di accompagnamento consistono, in modo alternativo, nell'impossibilità di deambulare senza aiuto permanente di un accompagnatore oppure nell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza;
ai fini della valutazione di dette situazioni non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano (quale per esempio il portarsi fuori dalla propria abitazione), ovvero alla necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici atti della vita quotidiana” ( Cass. 7273 del
2011).
Orbene, il Consulente del Giudice ha precisato che sussistono i requisiti sanitari per la concessione della indennità di accompagnamento in quanto parte ricorrente necessita di assistenza continua, da un'epoca successiva rispetto alla domanda e, precisamente, dal mese di luglio 2024.
Nel merito, va rilevato che gli stati patologici riscontrati dal consulente tecnico d'ufficio e riportati nella sua relazione - che deve intendersi qui richiamata e trascritta - hanno comportato in capo alla ricorrente l'impossibilità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita.
Le argomentazioni del consulente giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto in sede di CTU (che appare completa ed esaustiva, oltre che scevra da vizi logici o giuridici) e possono senz'altro essere condivise e fatte proprie dal giudicante, in difetto, peraltro, di specifiche contestazioni.
Il ricorso deve pertanto essere accolto, con l'accertamento del diritto di parte ricorrente alla prestazione di cui all'art. 1 L. 18/80.
Si ritiene, altresì, che l'oggetto della presente pronuncia debba limitarsi al solo accertamento della sussistenza del requisito sanitario, e non possa invece essere esteso al diritto del ricorrente alla prestazione vera e propria, dovendo attribuirsi al presente giudizio natura di impugnazione degli esiti della precedente fase di accertamento tecnico preventivo, con necessaria coincidenza, in base ai principi generali vigenti in materia di impugnazione, dell'oggetto delle rispettive cognizioni (Cass., civ., Sezione Lavoro, sentenza n. 9755 dell'8 aprile 2019; Cass., civ., Sezione Lavoro, Ordinanza n. 29683 del
14 novembre 2019; Cass., civ., Sezione Lavoro, Sentenza n. 27010 del 24 ottobre 2018).
Ciò trova riscontro, in assenza di specifiche disposizioni normative in proposito, non solo nell'imposizione al ricorrente, a pena di inammissibilità, dell'onere di formulare specifici motivi di contestazione (art. 445 bis, comma 6, c.p.c., disposizione questa certamente significativa della natura di gravame del presente giudizio) ma in considerazioni di ordine sistematico, desumibili in particolare dall'espressa previsione, dettata dal comma 7 dell'art. 445 bis c.p.c., comma 7, della inappellabilità della sentenza che definisce il giudizio di merito. Tale ultima disposizione determinerebbe infatti, nel caso in cui si volesse estendere il giudizio di merito ex art. 445 bis c.p.c. anche al diritto alla prestazione, una ingiustificata diversità di regolamentazione tra il giudizio di merito conseguentemente all'accertamento tecnico preventivo (definito, in sede di giudizio di merito, con sentenza inappellabile) e l'azione giudiziaria instaurata al solo fine riconoscimento del diritto alla prestazione assistenziale (una volta che, accertato in via definitiva, in sede di ATP, il requisito sanitario, sorga contrasto sulla sussistenza degli ulteriori requisiti di accesso alla stessa), giudizio quest'ultimo necessariamente da istaurarsi con procedimento ordinario e caratterizzato da un doppio grado di cognizione di merito. Si creerebbe in tal caso una irrazionale disparità di trattamento tra coloro che fanno valere la sussistenza dei requisiti socio-economici della prestazione in sede di contestazione degli esiti dell'ATP (potendo contare, relativamente ad essi, su un solo grado di giudizio di merito) e coloro che, una volta ottenuto tale accertamento in sede di
ATP, controvertono unicamente sui requisiti per l'accesso alla prestazione diversi da quello sanitario.
Il fatto che il requisito sanitario relativo alla prestazione oggetto di controversia sia stato riconosciuto sussistente a decorrere da una data successiva alla domanda amministrativa, giustifica la integrale compensazione delle spese del presente giudizio e di quello relativo alla fase di atp. Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, devono invece essere poste comunque a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
- accoglie la domanda, nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente all'indennità di accompagnamento ex lege 18/80 a decorrere dal mese di luglio
2024;
- compensa interamente tra le parti le spese di lite;
- pone le spese di ctu, liquidate con separato provvedimento, definitivamente a carico dell' CP_1
Roma,16 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Paola Crisanti