Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 04/02/2025, n. 524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 524 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I CATANIA
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Federica Amoroso in seguito all'udienza del 4 febbraio 2025 sostituita dal deposito di note scritte ha pronunciato, visto l'art. 127 ter c.p.c, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12269 / 2023 R.G. promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Cunsolo, come da procura in atti;
Parte_1
-ricorrente-
Contro
, in persona del Suo Controparte_1
Presidente e legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avv. Livia Gaezza, giusta procura generale alle liti n. 37875/7313, a rogito del notaio di Fiumicino (RM) del 22 marzo Persona_1
2024;
-resistente-
Oggetto: accertamento rapporto di lavoro agricolo - annullamento provvedimento di disconoscimento delle prestazioni di lavoro in agricoltura - reiscrizione negli elenchi anagrafici di residenza - indennità di disoccupazione agricola.
Conclusioni: come da ricorso, memorie, note difensive e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 30 novembre 2023 il ricorrente in epigrafe indicato adiva il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del lavoro, esponendo:
DR, via Timoleonte n. 33, per 156 giornate, distribuite nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno e luglio;
- di essere stato inquadrato nell'area 2 - livello C del CCNL operai florovivaisti;
- di essersi occupato della raccolta di frutta presso vari fondi di proprietà di terzi, siti in diversi comuni della provincia di Catania, ricevendo da parte della società datrice di lavoro regolare retribuzione di € 70,00 giornaliere;
- di avere svolto attività lavorativa giornaliera per sei ore e trenta minuti (dalle 7:00 alle 14:30, con pausa di un'ora per il pranzo), osservando precise direttive datoriali, in ordine ai terreni ove effettuare la raccolta, alle modalità di raccolta, impartite dal legale rappresentante della società, sotto il suo controllo e soggetto al suo potere disciplinare in caso di inosservanza degli obblighi;
- di avere chiesto all' , per il predetto anno (2022), l'indennità di disoccupazione agricola CP_1
e le relative prestazioni accessorie.
Tanto premesso, lamentava che l' aveva successivamente disconosciuto il rapporto di lavoro CP_1
subordinato in agricoltura, comunicandogli, con nota protocollo .2100.21/06/2023.0424355 CP_1
(v. doc. 1 allegato al ricorso), ricevuta dall'istante il 07 luglio 2023, la sua cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli del Comune di residenza per l'anno 2022, respingendo poi, con ulteriore nota (v. doc. 6 allegato al ricorso), ricevuta l'11 luglio 2023, la domanda di disoccupazione agricola, stante la sua mancata iscrizione negli elenchi agricoli derivante dal disconoscimento delle giornate lavorative dichiarate. Deduceva l'illegittimità del provvedimento di disconoscimento adottato dall'istituto e di quello conseguenziale afferente all'indennità di disoccupazione, in quanto egli aveva regolarmente svolto l'attività lavorativa subordinata dichiarata e che le giornate lavorative gli erano state annullate immotivatamente.
Precisava di avere proposto ricorso amministrativo, avverso il provvedimento di cancellazione, in data 29 settembre 2023, rimasto senza riscontro (v. doc. 7 allegato al ricorso).
Sosteneva che il provvedimento di cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli, emesso
CP_ dall' era da ritenersi illegittimo, in quanto privo di motivazione e, pertanto, lesivo del proprio diritto di difesa. Riferiva di avere appreso, che, a fondamento del provvedimento di disconoscimento delle giornate di lavoro in agricoltura, l'Istituto previdenziale aveva posto un accertamento ispettivo dallo stesso effettuato nei confronti della società cooperativa Lemon WI
e che esso ricorrente era del tutto inconsapevole delle ragioni che avevano indotto l' a CP_1
disconoscere il suo rapporto di lavoro. Argomentava in ordine alla effettiva esistenza del rapporto di lavoro subordinato, che risultava confermata dalle buste paga, dalla comunicazione , Pt_2
dalla certificazione unica, dalle dichiarazioni trimestrali della manodopera agricola, dai bonifici effettuati dalla società datrice di lavoro per il pagamento della retribuzione.
Ciò posto , chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: “previo annullamento o declaratoria di nullità o disapplicazione dei provvedimenti con i quali l' a modifica degli elenchi annuali CP_1
di cui all'art. 12 del R.D. 1949/1940, ha disposto la cancellazione di n. 156 giornate lavorative in agricoltura prestate dal Sig. nell'anno 2022, 1) dichiarare il diritto del Parte_1
ricorrente al riconoscimento e reinserimento delle predette giornate lavorative negli elenchi dei lavoratori agricoli del Comune di residenza;
2) accertare il diritto del Sig. a Parte_1 percepire l'indennità di disoccupazione agricola e prestazioni accessorie per l'anno 2022 e, per l'effetto, condannare l' al relativo pagamento in favore del ricorrente, con interessi e CP_1 rivalutazione monetaria;
3) condannare l' al pagamento delle spese, diritti ed onorari del CP_1 presente giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore anticipante”.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva nel giudizio l' con memoria depositata in data 25 CP_1
maggio 2024, eccependo preliminarmente il decorso del termine decadenziale di cui all'articolo
22, comma 1, del D. L. n. 7/1970, convertito in L. n. 83/1970 e spiegando, nel merito, difese volte al rigetto del ricorso. Rilevava che la cancellazione dagli elenchi anagrafici degli o.t.d. per gli anni in questione era il frutto degli accertamenti ispettivi espletati nei confronti della società datrice, all'esito dei quali si era disposto il disconoscimento dei rapporti di lavoro denunciati dalla
Lemon WI Soc. Coop, per gli anni 2021 (da giugno a dicembre) e 2022 (da gennaio a settembre), tra cui vi era anche quello dichiarato con il ricorrente.
In ragione di tutto quanto esposto e argomentato nella memoria difensiva l' concludeva CP_1
chiedendo al Tribunale del lavoro adito: "In via preliminare e/o pregiudiziale, -dichiarare l'inammissibilità dell'avverso ricorso. In via principale: -dichiarare l'infondatezza della domanda di reiscrizione del ricorrente negli elenchi anagrafici otd per il periodo in esame, confermando il relativo provvedimento di disconoscimento dell' impugnato;
-rigettare ogni CP_1
altra domanda, in quanto inammissibile e/o infondata. Spese, competenze ed onorari come per legge".
La causa, veniva istruita solo documentalmente, in ragione della irrilevanza dei mezzi di prova orali per come articolati dalle parti costituite, relativi, da un lato, a circostanze in parte generiche e in parte irrilevanti, e, dall'altro, solo confermative di quanto già verbalizzato dagli ispettori, come ritenuto in seno all'ordinanza del 20 giugno 2024, veniva rinviata per discussione e decisione all'udienza del 4 febbraio 2025. Sostituita l'udienza del 4 febbraio 2025 con il deposito di note scritte all'esito, esaminati gli atti, la causa viene decisa con la presente sentenza.
∞∞∞
1. Va preliminarmente disattesa l'eccezione sollevata dall'Istituto, peraltro in via del tutto eventuale ed ipotetica, quanto alla decadenza del ricorrente dall'azione giudiziale a mente dell'articolo 22 del
D.L. n. 7/1970.
Stabilisce l'art. 22 del D.L. 3 febbraio 1970, n. 7, convertito nella L. 11 marzo 1970, n. 83, che "Contro
i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto, da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza".
La Corte di Cassazione ha affermato che il termine di 120 giorni ha natura di decadenza sostanziale, così da non essere suscettibile di sanatoria L. n. 533 del 1973, ex art. 8 (v., fra tante, Cass. 21 aprile
2001 n. 5942; 8 novembre 2003 n. 16803; 10 agosto 2004 n. 15460 e 18 maggio 2005 n. 10393).
La Corte Costituzionale (cfr. sentenza n. 192 del 2005) ha ritenuto tale interpretazione non in contrasto con i precetti di cui agli artt. 3 e 38 Cost., in base al rilievo che il sistema degli elenchi nominativi dei lavoratori dipendenti dell'agricoltura è giustificato dalla obiettiva difficoltà di rilevamento della effettività della prestazione in un settore peculiare come quello agricolo, caratterizzato dall'essere l'attività lavorativa spesso discontinua e prestata in favore di una pluralità di diversi datori di lavoro nel corso dell'anno, così come è parimenti giustificata e ragionevole la previsione di un termine decadenziale per la contestazione dei provvedimenti di cancellazione o di non inclusione, in ragione di una oggettiva difficoltà di accertamento dei fatti.
La previsione di termini decadenziali per contestare in sede giurisdizionale i provvedimenti di cancellazione o di mancata inclusione negli elenchi nominativi è giustificata dall'esigenza di accertare nel più breve tempo possibile la sussistenza del diritto, avuto riguardo alla circostanza che l'atto di iscrizione costituisce presupposto per l'accesso alle prestazioni previdenziali collegate al solo requisito assicurativo, quali, ad esempio, l'indennità di malattia e di maternità, e titolo per l'accredito, in ciascun anno, dei contributi (corrispondenti al numero di giornate di iscrizione negli elenchi stessi), ciò che dà conto della irrilevanza, sul piano costituzionale, della lamentata disparità di trattamento anche rispetto ai lavoratori autonomi.
Infondata è stata ritenuta, inoltre, la censura relativa alla violazione dell'art. 38, secondo comma, della
Costituzione, che era stata ravvisata nella circostanza che, essendo, nel caso dei dipendenti del settore agricolo, tutte le indennità e prestazioni considerate dalla invocata disposizione costituzionale subordinate alla iscrizione negli elenchi nominativi, la prevista decadenza dall'azione giudiziaria per la contestazione dei provvedimenti di cancellazione o di mancata inclusione in detti elenchi avrebbe impedito il godimento della tutela costituzionalmente garantita, avendo la Corte evidenziato che nella interpretazione della citata disposizione dell'art. 38, secondo comma, della Costituzione, è stato precisato che essa attiene all'adeguamento dei mezzi di carattere previdenziale alle esigenze di vita dell'interessato, piuttosto che alle modalità necessarie a conseguirli, a meno che esse non siano tali da comprometterne il conseguimento, ed ha ritenuto pienamente legittime le regole con cui, nel rispetto degli altri precetti costituzionali, viene condizionata l'insorgenza di tali diritti o di questi disciplinato l'esercizio (v., sul punto, tra le sentenze n. 345 del 1999, n. 71 del 1993, n. 203 del 1985,
n. 33 del 1977, n. 33 del 1974 e n. 10 del 1970).
Ancora, in ordine alla natura sostanziale della predetta decadenza, va richiamata la sentenza della
Corte di Cassazione n. 9622 del 12/5/2015: "Il D.L. n. 7 del 1970, art. 22 conv. nella L. n. 83 del 1970 dispone che contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del predetto decreto,
l'interessato (sia esso il privato o l'ente gestore degli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli) può proporre azione giudiziaria nel termine di 120 giorni dalla notifica ovvero dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza. La giurisprudenza di questa Corte ha più volte affermato che il termine di
120 giorni previsto dall'art. 22 legge citata ha natura di decadenza sostanziale (in quanto relativo al compimento di un atto di esercizio di un diritto soggettivo), così da non essere suscettibile di sanatoria ai sensi della L. n. 533 del 1973, art. 8 (fra tante, Cass. 1 ottobre 1997 n. 9595; Cass., 21 aprile 2001 n. 5942; Cass., 8 novembre 2003 n. 16803; Cass., 10 agosto 2004 n. 15460, 18 maggio
2005 n. 10393; Cass., 5 giugno 2009, n. 13092). Ha inoltre ritenuto che la decadenza, salvo il limite del giudicato interno, è rilevabile dal giudice di ufficio in ogni stato e grado del giudizio, ai sensi dell'art. 2969 c.c. riguardando una materia - come quella della iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli - sottratta alla disponibilità delle parti. Questa interpretazione è stata ritenuta dalla Corte costituzionale - con sentenza n. 192 del 2005, che ha modificato l'orientamento assunto dalla stessa Corte nella sentenza n. 88 del 1988 - non in contrasto con i precetti degli artt. 3 e 38
Cost., in base al rilievo che la previsione degli indicati termini decadenziali, per contestare in sede giurisdizionale i provvedimenti di iscrizione o di mancata iscrizione ovvero di cancellazione dagli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, è giustificata dall'esigenza di accertare nel più breve tempo possibile la sussistenza del diritto all'iscrizione, avuto riguardo al fatto che essa costituisce presupposto per l'accesso alle prestazioni previdenziali (quali l'indennità di malattia e di maternità) collegate al solo requisito assicurativo e titolo per l'accredito, in ciascun anno, dei contributi
(corrispondenti al numero di giornate risultanti dagli elenchi stessi) (in tal senso, Cass., 13092/2009, cit.; cfr. sulla rilevabilità d'ufficio della decadenza D.P.R. n. 639 del 1970, ex art. 47 Cass., 9 settembre 2011, n. 18528)….". Il riferimento fatto dal D.L. n. 7 del 1970, art. 22, ai "provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto" deve essere inteso come comprensivo sia dei provvedimenti degli organi preposti alla gestione degli elenchi, che siano divenuti definitivi, perché non fatti oggetto dei previsti gravami amministrativi, sia dei provvedimenti che abbiano acquisito la suddetta caratteristica di definitività in esito al procedimento amministrativo contenzioso aperto su ricorso dell'interessato ai sensi del D. Lgs. n. 375 del 1993, art. 11 (così Cass. civ. Sez. lavoro n. 813/2007, Cass. civ. sez. lav.
5/6/2009 n. 13092, Sent. Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 19/7/2011, n. 15785).
Per questo secondo caso viene in considerazione la disposizione del D. Lgs. n. 375 del 1993, art. 11, la quale, modificando la disciplina posta dal citato D. L. n. 7 del 1970, art. 17 - che assegnava alla mancata decisione del ricorso nei prescritti termini valore di accoglimento del ricorso medesimo - attribuisce al silenzio dell'autorità preposta valore di provvedimento di rigetto. In conformità all'art. 11 del Decreto Legislativo 11 agosto 1993 ("concernente la razionalizzazione dei sistemi di accertamento dei lavoratori dell'agricoltura e dei relativi contributi"): "Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e dei compartecipi familiari e piccolo coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto. Contro le decisioni della commissione l'interessato e il dirigente della competente sede
SCAU possono proporre, entro trenta giorni, ricorso alla commissione centrale preposta al predetto
Servizio che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto”.
È appena il caso di evidenziare che l'art.19 della legge 23 dicembre 1994, n.724, ha soppresso il
Servizio per i contributi unificati (SCAU) a decorrere dal 01 luglio 1995 ed ha trasferito le sue funzioni ed il suo personale all' ed all'INAIL, secondo le rispettive competenze. CP_1
In estrema sintesi, dunque, il lavoratore agricolo avverso ogni provvedimento lesivo dei propri diritti previdenziali (accertamento negativo dei versamenti contributivi agricoli, mancata iscrizione nel relativo elenco ovvero cancellazione dallo stesso) ha la possibilità di rivolgersi prima alla competente
CP_ autorità amministrativa (inizialmente SCAU e oggi entro il succitato termine decadenziale (30 giorni) e, in caso di eventuale esito negativo, decorso il termine normativamente previsto dal provvedimento di diniego o dall'inutile decorso del termine ultimo per la definizione dell'iter procedurale, può adire l'autorità giudiziaria nel rispetto del termine decadenziale di 120 gg.
La Suprema Corte (Sez. Lav., 16/01/2007, n. 813) ha poi chiarito che in caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dall'art. 11 del d.lgs. n. 375 del 1993 contro i provvedimenti di mancata iscrizione (totale o parziale) negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di centoventi giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria, stabilito dall'art. 22 del d. l. n. 7 del 1970, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, definizione che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11 citato, ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto, conosciuto "ex lege" dall'interessato, al verificarsi della descritta evenienza.
Inoltre: "In caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dal d.lgs. 11 agosto
1993 n. 375, art. 11, contro i provvedimenti di mancata iscrizione, totale o parziale, negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria stabilito dall'art. 22 d. l. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito dalla l. 11 marzo 1970 n. 83, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11, cit., ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto conosciuto ex lege dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza" (v. Cassazione civile, sez. VI, 27/12/2011, n. 29070).
Nel primo caso, invece, l'azione giudiziaria dovrà essere esercitata nei 120 giorni successivi alla scadenza del termine (30 giorni) stabilito dal D. Lgs. n. 375 del 1993, art. 11 per la presentazione del primo dei due previsti ricorsi amministrativi.
Venendo al caso di specie, il ricorrente, ricevuta la notifica del provvedimento di disconoscimento delle giornate di lavoro per l'anno 2022 in data 7 luglio 2023, per come dallo stesso dichiarato in ricorso e per come risulta anche dall'avviso di ricevimento della raccomandata a. r., mediante la quale
è stata effettuata la comunicazione (cfr. doc. 1 fascicolo resistente), ha proposto il ricorso amministrativo solo in data 29 settembre 2023, ossia tardivamente, oltre il termine di trenta giorni (id est: 6 agosto 2023), di cui all'articolo 11 del d. lgs. n. 375/1993 (cfr. doc. 7 allegato al ricorso).
Tuttavia, dovendosi computare anche il termine decadenziale di centoventi giorni a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione del provvedimento di disconoscimento delle giornate di lavoro in agricoltura (id est: 6 agosto 2023), entro il quale il ricorrente deve proporre il ricorso all'autorità giudiziaria, il ricorso appare tempestivo, essendo stato proposto in data 30 novembre 2023.
2. Ciò posto, nel merito la causa può decidersi richiamando analoghi precedenti di questo Ufficio che hanno deciso su controversie del tutto analoghe alla presente ( ex multis cfr. Trib. Catania, sez. lav. n. 3502/2024, est. in fattispecie afferente proprio a dipendenti della medesima datrice di Per_2
lavoro qui in discussione).
Si ritiene, infatti, di dover dare continuità all'orientamento già espresso qui richiamando quasi testualmente le motivazioni, anche ai sensi dell'articolo 118 disp.att.c.p.c, attesa la loro chiarezza e completezza espositiva.
“ 3. Sempre in via preliminare, deve evidenziarsi, come già precisato nei precedenti di questo Ufficio, che nessun legittimo e particolare affidamento può fondarsi sulla iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli;
tale iscrizione, infatti, rappresenta un atto a contenuto vincolato, che consegue automaticamente alla presentazione delle dichiarazioni trimestrali rese dai datori di lavoro attraverso i modelli DMAG/unico e simili. Né può ritenersi applicabile alla fattispecie il limite temporale di cui all'art. 1 co. 136 L. 311/2004, riguardando esso i provvedimenti amministrativi espressione di potestà discrezionale (ancorché tecnica) della P.A., emanati a seguito di apposita ponderazione da parte dell'amministrazione, che costituiscono atti presupposti di rapporti contrattuali o convenzionali stipulati dalla P.A. con soggetti privati (ad es., provvedimenti di aggiudicazione di appalti, etc.), mentre l'iscrizione nell'elenco dei lavoratori agricoli costituisce atto vincolato dell' , che sorge a seguito della mera proposizione della dichiarazione del datore di CP_1
lavoro e che, in ogni modo, non dà luogo ad alcuno specifico rapporto od obbligo contrattuale o convenzionale da cui scaturiscano diritti soggettivi perfetti, tanto è vero che la mera iscrizione non costituisce elemento sufficiente ai fini del riconoscimento delle prestazioni previdenziali (cfr. C. Cass.
9004/2003).
4.Ancora, quanto alla lamentata omessa motivazione del provvedimento, avverso il quale il ricorrente è insorto, giova rilevare che l'emissione di provvedimenti di disconoscimento costituisce una facoltà riconosciuta dall'ordinamento all'Istituto previdenziale non soggetta agli oneri motivazionali di cui alla l. n. 241/1990, risultando, peraltro, l'atto di disconoscimento sufficientemente articolato allo scopo di consentire il diritto di difesa del destinatario sul quale grava l'onere di dimostrare la sussistenza degli elementi tipici del rapporto di lavoro subordinato.
5. Orbene, reputa il Tribunale che le pretese fatte valere dal ricorrente siano infondate e che le ragioni di merito del ricorso non possano essere accolte e ciò per i motivi che di seguito si evidenziano.
Assume rilievo il dato che, come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione, in materia di disconoscimento, grava sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza del rapporto ex art. 2094 c.c.
In tal senso, la Suprema Corte ha affermato che "L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, CP_1 esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D. Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio" (Cass. civ., sez. lav., 12 giugno 2000, n. 7995; Cass. Civ., sez. lav. 19 maggio 2003 n. 7845).
Tali principi sono stati ulteriormente ribaditi da Cass. Civ., sez. lav. 2/8/2012 n. 13877, che ha precisato quanto segue: “Il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d. lgs. lgt. n. 212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, mentre, nel caso in cui sia documentabile l'iscrizione, questa costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali richieste in giudizio, salvo che l'istituto previdenziale convenuto ne contesti le risultanze con il richiamo ad elementi di fatto (in particolare, al contenuto di accertamenti ispettivi o alla sussistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio, tra le parti), che possano far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, nel qual caso il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa”.
Pertanto, a fronte del disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato in agricoltura, operato dall'istituto previdenziale, occorre che l'attore provi in modo puntuale i caratteri tipici del rapporto di lavoro subordinato oggetto del disconoscimento e di cui chiede l'accertamento, dovendosi rilevare che il lavoro subordinato in agricoltura è pienamente e direttamente riconducibile al “tipo” legale, di cui all'art. 2094 c.c., del lavoro subordinato nell'impresa (Cass., civ. sez. lav., 20 marzo 2001 n.
3975).
Ove la parte intenda dimostrare la sussistenza del rapporto subordinato, è necessario che la stessa provi in modo puntuale quelle circostanze concrete, relative al rapporto per cui agisce in giudizio, integranti gli elementi tipici della subordinazione o quanto meno i c.d. elementi sintomatici della medesima, non essendo a tal fine sufficiente la mera generica prova di avere svolto attività lavorativa
“alle dipendenze” di una determinata azienda o l'indicazione del numero di giorni lavorati o delle ore lavorate, posto che tali elementi - in specie per periodi di lavoro non continuativi (come nel caso che ci riguarda) - non appaiono determinanti per sostenere, anche ove risultino provati, l'effettiva natura subordinata del rapporto. La Suprema Corte ha, di recente, ribadito tali principi, affermando che “l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli adempie a una mera funzione ricognitiva della corrispondente situazione soggettiva e di agevolazione probatoria. Funzione che viene meno qualora l' a CP_1 seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro (Cass., sez. lav., 2 dicembre
2022, n. 35548). In caso di contestazione da parte dell'Istituto previdenziale, incombe sul lavoratore l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto d'iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli a tempo determinato (Cass., sez. lav., 16 maggio 2018, n. 12001, in linea con Cass., S.U., 26 ottobre 2000, n. 1133; di recente, la già richiamata sentenza n. 37971 del 2022, punto 17)” (cfr. Cass. 2 febbraio 2023, n. 3129).
Ora, sotto questo profilo il ricorso si appalesa generico, avendo parte ricorrente allegato in termini non specificamente definiti i caratteri tipici della subordinazione ovvero degli elementi, c.d.
“sintomatici”, che consentano quantomeno di presumere la sussistenza di un siffatto tipo di rapporto
(ad es. l'eventuale sottoposizione del lavoratore al potere disciplinare del datore di lavoro in caso di mancata osservanza degli stessi, l'assenza di autonomia organizzativa del prestatore, etc.).
Parte ricorrente, invero, ha solo affermato, e ciò è insufficiente, di avere espletato un certo numero di giornate di lavoro - peraltro indicate in cifra solo cumulativa, senza precisazione concreta alcuna in ordine ai giorni di effettiva prestazione, facendo riferimento ad un arco temporale comprensivo di diversi mesi - assumendo di essere stato tenuto a rispettare gli ordini impartiti dal legale rappresentante, di aver lavorato in luoghi non precisamente individuati, di essere stato retribuito in misura pari a circa € 70,00 al giorno.
Tali carenze già giustificherebbero la reiezione della domanda attorea, dovendo il thema decidendum della controversia essere individuato, in ragione delle prescrizioni di cui ai n. 3 e 4 dell'art. 414 del c.p.c. e della circolarità degli oneri di allegazione, di contestazione e di prova, in forma esauriente e chiara sulla base del solo atto introduttivo della lite”.
5.1. Anche nel caso che ci occupa, come già rilevato nel citato precedente, non si sarebbe potuto dare ingresso alla prova testimoniale dedotta da parte ricorrente in quanto i capitoli di prova” (nel caso in oggetto del seguente tenore: "1) “Vero o no che il sig. , nell'anno 2022 (per Parte_1
n. 156 giornate distribuite nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno e luglio), ha effettuato, dalle ore 7:00 alle 14:30 (con una pausa pranzo di un'ora), l'attività di raccolta di limoni nei terreni agricoli, ubicati in diversi Comuni della provincia di Catania, di volta in volta indicati dal legale rappresentante della Lemon WI soc. coop. con sede ad DR (CT), via Timoleonte n.
33, P.Iva/C. F. ?”; 2) Vero o no che il legale rappresentante della cooperativa Lemon P.IVA_1
WI, all'atto dell'assunzione quale bracciante agricolo raccoglitore nell'anno 2022, consegnava al sig. il modello Unilav (c.d. foglio di assunzione) indicante le mansioni di assunzione, Parte_1 le giornate lavorative previste, il contratto collettivo applicato, il livello di inquadramento e la data di inizio e fine del rapporto di lavoro?”; 3) Vero o no che il legale rappresentante della cooperativa
Lemon WI, all'atto dell'assunzione quale bracciante agricolo raccoglitore nell'anno 2022, indicava al sig. l'obbligo di eseguire con diligenza le mansioni affidategli e di Parte_1 osservare le direttive a quest'ultimo fornite (in ordine al rispetto dell'orario di lavoro, alle modalità di raccolta, ecc.) e della sua assoggettabilità al potere disciplinare della medesima cooperativa in caso di inosservanza ai predetti obblighi?; 4) Vero o no che il legale rappresentante della cooperativa Lemon WI, all'atto dell'assunzione del sig. quale bracciante agricolo Parte_1 nell'anno 2022, indicava a quest'ultimo l'obbligo di osservare l'orario di lavoro giornaliero pari a
6 ore e 30 minuti (dalle 7:00 alle 14:30 con pausa pranzo di un'ora)?”; 5) “Vero o no che il sig. nell'anno 2022 unitamente ad altri operai, si è recato sui terreni agricoli ove Parte_1 effettuare l'attività di raccolta di prodotti agricoli su mezzi di trasporto (furgone) messi a disposizione dalla Lemon WI Soc. Coop.?”; 6) “Vero o no che l'attività di raccolta di limoni effettuata dal sig. nell'anno 2022 è stata svolta dietro direttive (in ordine ai terreni Parte_1
ove effettuare la raccolta, alle modalità di raccolta, ecc.) impartite dal legale rappresentante della
Lemon WI Soc. Coop.?”; 7) “Vero o no che l'attività di raccolta di limoni svolta dal sig.
[...]
nell'anno 2022, è stata effettuata con gli attrezzi di lavoro forniti dalla Lemon WI Soc. Parte_1
Coop.?”; 8) “Vero o no che il legale rappresentante della Lemon WI Soc. Coop. effettuava quotidianamente, presso i terreni ove veniva effettuata l'attività di raccolta nell'anno 2022, un controllo circa il rispetto dell'orario di lavoro da parte del sig. ?”; 9) “Vero o no Parte_1
che il legale rappresentante della Lemon WI Soc. Coop. effettuava quotidianamente, presso i terreni ove veniva effettuata l'attività di raccolta nell'anno 2022, un controllo circa il rispetto delle direttive impartite al sig. in ordine all'esecuzione della prestazione lavorativa?”; Parte_1
10) “Vero o no che il sig. nell'anno 2022, in relazione all'attività lavorativa Parte_1 prestata in favore di Lemon WI Soc. Coop. ha ricevuto da quest'ultima una paga pari a circa €
70,00 al giorno?”)”, sono stati tutti formulati in termini generici, laddove, specialmente a fronte di risultanze incompatibili con gli assunti attorei, quali quelle che, come a breve si evidenzierà, sono emerse all'esito della attività ispettiva, sarebbero stati necessari riferimenti maggiormente specifici e circostanziati. Non sono tali, infatti, l'avere dedotto di avere espletato complessivamente un certo numero di giornate di lavoro nell'anno in discussione;
l'avere affermato di avere eseguito le direttive del legale rappresentante;
l'avere lavorato su terreni la cui ubicazione, siti genericamente nel territorio della provincia di Catania, secondo quanto prospettato nella parte espositiva del ricorso, non è stata indicata. E' stato, poi, ulteriormente, argomentato dalla sentenza citata ( cfr n. 3502/2024) con prospettazione che in questa sede non vi è ragione di non condividere integralmente :
“ 5.2. La subordinazione si sostanzia in un vincolo di assoggettamento gerarchico consistente nella sottoposizione a direttive impartite dal datore di lavoro, in conformità alle esigenze aziendali (o datoriali) tali da inerire all'intrinseco svolgimento della prestazione. L'elemento decisivo che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato dal lavoro autonomo è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro e il conseguente inserimento del lavoratore in modo stabile ed esclusivo nell'organizzazione aziendale (cfr. Cass., civ. sez. lav., 9/3/2009 n. 5645).
Pertanto, ove la parte intenda dimostrare la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, appare necessario che la stessa provi in modo puntuale e specifico quelle circostanze concrete, relative al rapporto per cui agisce in giudizio, integranti gli elementi tipici della subordinazione o quanto meno i c.d. elementi sintomatici della medesima.
Non è dunque sufficiente, a tal fine, la mera generica prova di avere svolto attività lavorativa “alle dipendenze” di una determinata azienda o l'indicazione del numero di giorni lavorati in un arco temporale di diversi mesi o delle ore lavorate, posto che tali elementi -in specie per periodi di lavoro brevi, come nel caso in esame - non appaiono determinanti per sostenere, anche ove risultino provati,
l'effettiva natura subordinata del rapporto. Inoltre, in generale, laddove emergano elementi di dubbio in ordine al rapporto di lavoro, come deve ritenersi all'esito dell'ispezione cui è stata sottoposta la società pretesa datrice di lavoro, questo tribunale ritiene che la documentazione di formazione unilaterale, anche se proveniente dal presunto datore di lavoro, abbia scarsa rilevanza nelle controversie previdenziali attinenti al disconoscimento del rapporto di lavoro, per assenza dei requisiti tipici della subordinazione o per ritenuta insussistenza dello stesso, laddove venga appunto contestato il carattere fittizio del rapporto o l'insussistenza o l'assenza dei contenuti tipici di cui all'art. 2094 c.c., essendo evidente che in tali casi la documentazione rilasciata dal datore può rivestire solamente carattere indiziario (cfr. ex multis, Cass. 10529/1996, nonché Cass. 9290/2000).
6. Nella fattispecie in esame risulta, peraltro, dirimente quanto emerso in sede ispettiva.
Premesso, in generale, che i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali, costituendo atti pubblici come tali soggetti al regime probatorio dell'art. 2700 c.c., fanno piena prova
-oltre che della loro provenienza e dei fatti compiuti dai verbalizzanti- anche delle dichiarazioni
(ossia del fatto che i verbalizzanti abbiano ricevuto le dichiarazioni verbalizzate, a prescindere dalla loro veridicità) rese agli ispettori e degli altri fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, con riferimento ai contenuti valutativi dell'accertamento ispettivo, il materiale probatorio acquisito è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente solo qualora lo specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori (così Cass. Sez. lav. 15073 del
06/06/2008), si evincono dagli accertamenti posti in essere contraddizioni e incongruenze, che lasciano trasparire l'inverosimiglianza della prospettazione attorea, nonché il carattere fittizio dei rapporti di lavoro in discussione alle dipendenze della società Lemon WI soc. coop.; contraddizioni e incongruenze, delle quali più aventi si darà conto, che non risultano adeguatamente confutate dalla prova nella specie solo genericamente articolata.
6.2. Segnatamente è stato acclarato, in sede ispettiva, che la ditta risulta iscritta presso la CCIAA di
Catania con n. REA 435225 a decorrere dal 18 febbraio 2021 con inizio attività il 22 gennaio 2021 per la coltivazione di agrumi.
L'azienda ha presentato denuncia di iscrizione in data 15 marzo 2021 quale “azienda senza terra”, richiamando, in sede di iscrizione, un contratto stipulato il 28.02.2021 con la ditta avente codice fiscale per la raccolta di arance;
quindi ha presentato una denuncia di C.F._1
variazione il 25.05.2021, richiamando un ulteriore contratto per la raccolta di arance stipulato il 14 maggio 2021 con l'azienda avente partita IVA in tali occasioni ha fornito due fatture P.IVA_2 attestanti l'acquisto da parte sua di arance sulla pianta, nonostante il fatto che il presidente del consiglio di amministrazione, , interrogato dai funzionari ispettivi, non abbia fatto Persona_3 riferimento alcuno, nel descrivere l'attività svolta dall'azienda, consistente nell'acquistare varie partite di limoni sull'albero e nell'eseguire tutti i lavori necessari sui terreni fino alla raccolta del prodotto, ad altra tipologia di prodotto diversa dai limoni.
Inoltre, è emerso in sede ispettiva che l'azienda si avvale di mezzi concessi da terzi in comodato d'uso gratuito, segnatamente di un autocarro Fiat il cui contratto di comodato d'uso è stato accertato presentare due diverse date (1.02.2019 e 1.06.2021); un furgone 9 posti Ford anch'esso concesso in comodato d'uso gratuito, con contratto dell'1.05.2021 e un furgone 9 posti Fiat concesso in comodato gratuito l'1.01.2022 da un soggetto, , che non figura sulla relativa carta Parte_3
di circolazione.
È stato accertato che sono stati denunciati, nel 2021, 19 OTD per un totale di 2465 giornate da giugno a dicembre e, nel 2022, 32 OTD per un totale di 3710 giorni da gennaio a dicembre e che per il periodo oggetto dell'accertamento l'azienda risulta avere un insoluto contributivo pari al 99%, mentre dagli archivi dell'Agenzia delle Entrate non è emersa documentazione fiscale se non il modello 770 per l'anno 2021, pur non potendosi considerare l'azienda quale contribuente minimo.
In tale contesto, i funzionari ispettivi hanno constatato, sulla base delle fatture prodotte, che per l'anno 2021 l'azienda Lemon WI avrebbe effettuato acquisto di limoni sulla pianta per un importo totale di € 256.539,92 comprensivi di IVA e vendite per un importo totale di € 283.871,11 comprensivi di IVA;
acquisto di arance tarocco sulle piante per un importo totale di € 10.400,00 comprensivi di
IVA, mentre non è stata prodotta alcuna fattura di vendita di arance. Nello stesso anno sono state effettuate spese per carburante e manutenzione veicoli per un totale di € 2.657,00 comprensivi di
IVA.
Per l'anno 2022, è stato constatato che l'azienda Lemon WI avrebbe effettuato acquisto di limoni sulla pianta per un importo totale di € 55.150,00 comprensivi di IVA e vendite per un importo totale di € 807.396,76; nello stesso anno sarebbero state acquistate pesche a strasatto per un importo totale di € 6.000,00 comprensivi di IVA, ma non è stata prodotta alcuna fattura di vendita di pesche. Sono state effettuate spese per carburante e manutenzione veicoli per un totale di € 9.200,93 comprensivi di IVA.
Dalle fatture esaminate è stato appurato che l'azienda Lemon WI vende solo ed esclusivamente alla società acquista da diversi privati. Parte_4
Come osservato in sede ispettiva tra le spese dell'azienda vanno sicuramente annoverati i costi dei dipendenti pari ad € 175.754,00 per l'anno 2021 e ad € 266.271,00 per l'anno 2022; a tali somme devono aggiungersi contributi e spese varie di gestione aziendale.
Già da una prima analisi dei dati sopra indicati emerge, come evidenziato dai funzionari ispettivi, una palese antieconomicità dell'azienda soprattutto per l'anno 2021. Considerando i costi totali dell'azienda (acquisti, spese di gestione e carburante, manutenzione mezzi, stipendi) pari ad €
445.350,92 -a cui vanno aggiunti anche i contributi- e i ricavi pari ad € 283.871,11 l'azienda sarebbe palesemente in perdita. Per l'anno 2022, a fronte di un apparente margine di ricavo per l'azienda, che, a fronte di € 336.621,93 di spese, avrebbe avuto entrate per vendite pari ad € 807.396,76, emergono delle incongruenze rese evidenti dal dato che, come risulta dalle fatture di acquisto di limoni relative all'anno 2022, la quantità di prodotto acquistato è del tutto irrisoria rispetto alle vendite effettuate.
Va, inoltre, evidenziato, per come dichiarato dai funzionari ispettivi, che né il Presidente del
Consiglio di amministrazione né alcuno dei presunti lavoratori interrogati hanno fatto menzione non solo di attività di raccolta di arance, ma neppure di pesche, prodotti dei quali sono state fornite le fatture di acquisto, ma non quelle di vendita.
Rileva, poi, il dato che su un controllo a campione delle fatture prodotte effettuato dai funzionari, nessuno dei venditori del prodotto sull'albero ha fatto riferimento al legale rappresentante Per_3
o ad alcun altro soggetto riconducibile all'azienda Lemon WI, avendo alcuni menzionato
[...]
soggetti riconducibili alla società ; alcuni, poi, hanno fatto nomi di soggetti estranei Parte_4 all'azienda e altri hanno indicato erroneamente, storpiandolo, il cognome del legale rappresentante. Inoltre, non è stato possibile rintracciare alcuni fornitori/venditori perché sono risultati inesistenti gli indirizzi indicati in fattura.
Dall'esame delle fatture prodotte dal ricorrente risulta, inoltre, che tutte -tanto quelle emesse dai numerosi e diversi fornitori che vi figurano, quanto quelle di vendita emesse da Lemon WI soc. coop. alla società presentano uguale formato e impaginazione e se ciò è plausibile Parte_4
con riguardo alle fatture che figurano come emesse da Lemon WI, non lo è quanto alle fatture emesse dagli oltre 50 fornitori elencati in ricorso;
non è verosimile che oltre 50 diversi fornitori si avvalgano per la predisposizione delle fatture del medesimo gestionale e che questo sia peraltro lo stesso che Lemon WI ha usato per le fatture dalla stessa emesse (cfr. le fatture di acquisto e di vendita allegate al ricorso).
Ancora, hanno dichiarato i funzionari ispettivi nel verbale che alcuni dei presunti lavoratori non hanno ricordato il nome delle aziende per le quali avrebbero lavorato negli anni e se addirittura avessero lavorato;
che in altri casi non è stata ravvisata coincidenza tra i periodi in cui hanno dichiarato di aver reso la prestazione lavorativa per l'azienda Lemon WI e quelli denunciati mediante i modelli DMAG;
che non sono stati specificati con esattezza i luoghi e i colleghi di lavoro;
che rispetto all'attività svolta alcuni hanno dichiarato che tutti i lavoratori della società Lemon WI hanno eseguito solo ed esclusivamente la raccolta dei limoni mentre altri, invece, hanno fatto riferimento non solo alla potatura ma anche alla sistemazione del terreno;
che, quanto ai terreni ove
è stata prestata l'attività lavorativa, sono stati indicati Comuni della provincia di Catania, quali
Acireale, Giarre, Riposto, Santa Venerina, Fiumefreddo, ma nessuno ha specificato il percorso per raggiungere i luoghi, la distanza di eventuali caselli autostradali presenti nel percorso rispetto ai terreni, l'estensione dei terreni, numero di piante ed eventuale presenza di caseggiati;
che nessuno ha fatto riferimento ai Comuni di Giardini Naxos, Calatabiano, Mascali, sebbene siano stati indicati nelle fatture prodotte dall'azienda.
Quanto alle giornate di lavoro hanno affermato i funzionari ispettivi di avere ricevuto dichiarazioni tra loro non coerenti, qualcuno avendo riferito di avere lavorato dal lunedì al venerdì, qualcuno dal lunedì al sabato, qualcuno anche il sabato non più di due giorni al mese e qualcuno anche la domenica;
altri non hanno saputo riferire se la settimana lavorativa era da lunedì a sabato o da lunedì a venerdì.
6.2. In definitiva, tutto quanto sopra evidenziato ha motivatamente indotto l' CP_1
resistente a ritenere che la cooperativa non abbia fornito la dimostrazione della esistenza di una effettiva attività economica agricola. Ne è disceso il disconoscimento dei rapporti di lavoro denunciati.
7. Quanto sopra induce a ritenere che la documentazione prodotta dal ricorrente a fondamento della esistenza del rapporto di lavoro non sia idonea a comprovare quanto chiesto in ricorso, trattandosi di documentazione di formazione unilaterale e di dubbia veridicità all'esito di quanto accertato in sede ispettiva. E, come sopra precisato, nelle controversie previdenziali attinenti al disconoscimento del rapporto di lavoro, la prova dell'effettività del rapporto non può essere desunta dalla documentazione formalmente attestante l'esistenza di un rapporto di lavoro, alla quale, per le ragioni esposte, non può riconoscersi rilevanza probatoria.
8. Era onere del ricorrente provare i fatti costitutivi relativi alla esistenza del rapporto di lavoro in questione e poiché, nella specie, per i motivi sopra spiegati, siffatta prova non sussiste, il ricorso non può che essere rigettato”.
9. Le spese di lite, stante la dichiarazione ex art. 152 delle disp. di att. al c.p.c., sono irripetibili.
Fermo, infatti, il principio secondo cui per l'operatività dell'articolo 152 delle disp. di att. al c.p.c. è necessario che “il diritto alla prestazione (costituisca) l'oggetto diretto della domanda introdotta in giudizio e non solo la conseguenza indiretta ed eventuale di un diverso accertamento” (Cass. n.
16676/2020), ragione per cui “Il beneficio dell'esonero, in deroga al regime ordinario di soccombenza, è stato perciò negato nei giudizi aventi ad oggetto la domanda volta ad ottenere la condanna dell'istituto previdenziale alla reiscrizione dell'interessato negli elenchi dei lavoratori agricoli” (Cass. n. 37973/2022), deve, nelle specie, operare il regime di esenzione dal pagamento delle spese processuali ai sensi della menzionata disposizione, giacché il ricorrente non ha chiesto la sola condanna dell'Istituto previdenziale alla reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, ma ha agito anche per il conseguimento della indennità di disoccupazione agricola dopo che la relativa domanda è stata rigettata dall' per essere risultato cancellato dagli elenchi. CP_1
Per il caso in cui oggetto del giudizio non sia solo l'accertamento del diritto della parte ad ottenere la reiscrizione negli elenchi agricoli, ma anche quello volto al riconoscimento del diritto all'indennità di disoccupazione (anche eventualmente recuperata dall' , giova richiamare CP_1 quanto precisato da Cass. n. 37973/2022 che, nell'evidenziare che “L'iscrizione negli elenchi è, dunque, uno degli elementi costitutivi per integrare il diritto alla prestazione previdenziale, sicché non è consentito riconoscere il diritto alla prestazione previdenziale senza l'attualità del diritto alla iscrizione”, con la conseguenza che “…l'interessato, a seguito di cancellazione dagli elenchi medesimi, nel rispetto del termine di legge, dovrà -o potrà- chiedere anche la reiscrizione negli elenchi, nel giudizio promosso per ottenere la prestazione di disoccupazione”, ha affermato che “il beneficio dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali, ex art. 152 disp. Att. cod. proc. civ., nella ricorrenza dei relativi presupposti, è applicabile al giudizio in cui la domanda di riconoscimento del diritto all'iscrizione negli elenchi è proposta unitamente a quella diretta al conseguimento dell'indennità di disoccupazione” (v., da ultimo, Cass. n. 10038/2024).
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa;
rigetta il ricorso;
dichiara irripetibili le spese di lite
Catania, 04/02/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Federica Amoroso