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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 30/10/2025, n. 1432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1432 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Termini Imerese, riunito in camera di consiglio e composto dai Signori magistrati: IU RI Presidente
MA AR Giudice rel.
Andrea Quintavalle Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento causa iscritto al n. 821/2025 degli affari di volontaria giurisdizione promosso da
'nata a [...] il [...], Parte 1 (cf: C.F. 1 rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in atti, dall'avv. Rosaria Bova, presso il cui studio, sito a Caccamo in via San Domenico n. 22, è elettivamente domiciliata e
C.F. 2 ), nato a [...] il [...], Controparte 1 (cf: rappresentato e difeso, giusta procura alle liti in atti, dagli avv.ti Salvatore Spisa e IU Minà, presso il cui studio sito a Termini Imerese, in via Falcone e Borsellino n.
105, è elettivamente domiciliato con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
avente ad oggetto: modifica delle condizioni di separazione su ricorso congiunto;
conclusioni delle parti: come da ricorso e note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 26.9.2025 (cui si rinvia).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
-Con ricorso congiunto depositato il 15.5.2025, Parte 1 e Controparte 1 premettendo che con sentenza n. 1395/2024 pubblicata il 7.10.2024 il Tribunale di Termini
Imerese ha omologato la separazione consensuale alle condizioni di cui al ricorso depositato il 12.6.2024, n. 1166/2024 R.G., nel quale si erano obbligati a reciproche attribuzioni patrimoniali volte a definire i loro rapporti economici mediante la formazione di due lotti (a e b) – chiedevano la modifica delle condizioni previste al punto n. 8 del ricorso, recepite nella sentenza di separazione, in cui avevano previsto: l'assegnazione del lotto A, identificato con le particelle nn. 2890, 2892, 2900, 2897 e 2895, a Parte 1
, e l'assegnazione del lotto B, identificato con le particelle nn. 2896, 2899 e 289 a CP 1 [...] , mantenendo in comunione fra loro la strada sita tra i due fondi, identificata con le particelle nn. 2889, 2891, 2894, 2898, 2901, la cui cubatura (utile ai fini edificatori) veniva attribuita al lotto A, in virtù della cessione effettuata da Controparte_1
In particolare, le parti domandavano di rideterminare le particelle del lotto A, assegnato a e del lotto B, assegnato a Controparte 1 nel seguente modo: il lotto A Parte 1 '
costituito dalle particelle 2890, 2892, 2900, 2897, 2895, 2741, 220, il lotto B dalle particelle nn. 2896, 2899, 2893, mentre “la stradella che divide i due lotti, distinta in catasto alle p.lle 2889-
2891-2894-2898-2901, deve comprendere in aggiunta anche la p.lla 2739", la cui cubatura (ai fini edificatori) sarà ceduta da Controparte_1 in favore del lotto A, assegnato a [...]
Parte 1.
Nelle note di trattazione scritta rispettivamente depositate in sostituzione dell'udienza del
26.9.2025, le parti hanno rinunciato a comparire insistendo nel ricorso.
Verificata la produzione dell'attestazione di passaggio in giudicato della sentenza di cui si domanda la modifica, con ordinanza del 26.9.2025 il procedimento è stato posto in decisione.
Ciò premesso, deve osservarsi che il ricorso proposto da Parte 1 e Controparte 1 può trovare accoglimento, ben potendo le parti raggiungere accordi volti a modificare le condizioni stabilite nelle sentenze di separazione e di divorzio, a condizione che gli stessi non si pongano in contrasto con gli interessi della prole, con l'ordine pubblico e con il buon costume.
Ad avviso del Tribunale, in assenza di figli minori, la modifica delle condizioni di separazione domandata congiuntamente dalle parti riguardante unicamente le attribuzioni immobiliari di natura patrimoniale contenute nella sentenza - è meritevole di accoglimento.
L'introduzione del procedimento su ricorso congiunto fa sì che le spese di lite siano lasciate a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando: in accoglimento del ricorso congiunto proposto da Parte 1 ☐ e Controparte_1 a parziale modifica della sentenza n. 1395/2024 del Tribunale di Termini Imerese, pubblicata il 7.10.2024, che ha recepito gli obblighi reciprocamente assunti dalle parti volti a trasferimenti immobiliari mediante la formazione di due lotti, dispone la rideterminazione del lotto A, assegnato a Parte 1 e del lotto B, assegnato Controparte 1 secondo quanto previsto nel ricorso congiunto depositato il 15.5.2025; dispone che le spese di lite siano lasciate a carico delle parti che le hanno anticipate.
Termini Imerese, così deciso nella camera di consiglio del 7 ottobre 2025
Il Presidente Il Giudice rel.
IU RI MA AR
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009 N. 193, conv. con modd. dalla L 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del Ministero della Giustizia 21.2.2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Termini Imerese, riunito in camera di consiglio e composto dai Signori magistrati: IU RI Presidente
MA AR Giudice rel.
Andrea Quintavalle Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento causa iscritto al n. 821/2025 degli affari di volontaria giurisdizione promosso da
'nata a [...] il [...], Parte 1 (cf: C.F. 1 rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in atti, dall'avv. Rosaria Bova, presso il cui studio, sito a Caccamo in via San Domenico n. 22, è elettivamente domiciliata e
C.F. 2 ), nato a [...] il [...], Controparte 1 (cf: rappresentato e difeso, giusta procura alle liti in atti, dagli avv.ti Salvatore Spisa e IU Minà, presso il cui studio sito a Termini Imerese, in via Falcone e Borsellino n.
105, è elettivamente domiciliato con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
avente ad oggetto: modifica delle condizioni di separazione su ricorso congiunto;
conclusioni delle parti: come da ricorso e note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 26.9.2025 (cui si rinvia).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
-Con ricorso congiunto depositato il 15.5.2025, Parte 1 e Controparte 1 premettendo che con sentenza n. 1395/2024 pubblicata il 7.10.2024 il Tribunale di Termini
Imerese ha omologato la separazione consensuale alle condizioni di cui al ricorso depositato il 12.6.2024, n. 1166/2024 R.G., nel quale si erano obbligati a reciproche attribuzioni patrimoniali volte a definire i loro rapporti economici mediante la formazione di due lotti (a e b) – chiedevano la modifica delle condizioni previste al punto n. 8 del ricorso, recepite nella sentenza di separazione, in cui avevano previsto: l'assegnazione del lotto A, identificato con le particelle nn. 2890, 2892, 2900, 2897 e 2895, a Parte 1
, e l'assegnazione del lotto B, identificato con le particelle nn. 2896, 2899 e 289 a CP 1 [...] , mantenendo in comunione fra loro la strada sita tra i due fondi, identificata con le particelle nn. 2889, 2891, 2894, 2898, 2901, la cui cubatura (utile ai fini edificatori) veniva attribuita al lotto A, in virtù della cessione effettuata da Controparte_1
In particolare, le parti domandavano di rideterminare le particelle del lotto A, assegnato a e del lotto B, assegnato a Controparte 1 nel seguente modo: il lotto A Parte 1 '
costituito dalle particelle 2890, 2892, 2900, 2897, 2895, 2741, 220, il lotto B dalle particelle nn. 2896, 2899, 2893, mentre “la stradella che divide i due lotti, distinta in catasto alle p.lle 2889-
2891-2894-2898-2901, deve comprendere in aggiunta anche la p.lla 2739", la cui cubatura (ai fini edificatori) sarà ceduta da Controparte_1 in favore del lotto A, assegnato a [...]
Parte 1.
Nelle note di trattazione scritta rispettivamente depositate in sostituzione dell'udienza del
26.9.2025, le parti hanno rinunciato a comparire insistendo nel ricorso.
Verificata la produzione dell'attestazione di passaggio in giudicato della sentenza di cui si domanda la modifica, con ordinanza del 26.9.2025 il procedimento è stato posto in decisione.
Ciò premesso, deve osservarsi che il ricorso proposto da Parte 1 e Controparte 1 può trovare accoglimento, ben potendo le parti raggiungere accordi volti a modificare le condizioni stabilite nelle sentenze di separazione e di divorzio, a condizione che gli stessi non si pongano in contrasto con gli interessi della prole, con l'ordine pubblico e con il buon costume.
Ad avviso del Tribunale, in assenza di figli minori, la modifica delle condizioni di separazione domandata congiuntamente dalle parti riguardante unicamente le attribuzioni immobiliari di natura patrimoniale contenute nella sentenza - è meritevole di accoglimento.
L'introduzione del procedimento su ricorso congiunto fa sì che le spese di lite siano lasciate a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando: in accoglimento del ricorso congiunto proposto da Parte 1 ☐ e Controparte_1 a parziale modifica della sentenza n. 1395/2024 del Tribunale di Termini Imerese, pubblicata il 7.10.2024, che ha recepito gli obblighi reciprocamente assunti dalle parti volti a trasferimenti immobiliari mediante la formazione di due lotti, dispone la rideterminazione del lotto A, assegnato a Parte 1 e del lotto B, assegnato Controparte 1 secondo quanto previsto nel ricorso congiunto depositato il 15.5.2025; dispone che le spese di lite siano lasciate a carico delle parti che le hanno anticipate.
Termini Imerese, così deciso nella camera di consiglio del 7 ottobre 2025
Il Presidente Il Giudice rel.
IU RI MA AR
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009 N. 193, conv. con modd. dalla L 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del Ministero della Giustizia 21.2.2011, n. 44.