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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 18/07/2025, n. 853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 853 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
Sentenza nr. ___________/___________
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.R.G. 3197 / 2021
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci;
Richiamato il disposto dell'art. 127 c.p.c., comma 3 c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127- bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”;
Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022;
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
Lette le note scritte tempestivamente depositate, ha emesso la seguente 2
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3197 / 2021 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Giuseppe Nirta, con il quale è elettivamente domiciliato in Bovalino
(RC) via Spagnolo M. n. 12 ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1
dall'avv. Amalia Manuela Nucera, con la quale è elettivamente domiciliato in
Locri (RC) via Margherita di Savoia n. 54 resistente
OGGETTO: malattia professionale/infortunio
Conclusioni : per le parti, come in atti e nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29/10/2021, il ricorrente, come in epigrafe rappresentato e difeso, ha esposto:
- che è titolare di rendita , con decorrenza dal 01/01/2018, CP_1
riconosciuta per una menomazione dell'integrità psicofisica nella misura del
20%, causata da diversi episodi di infortunio e di malattia professionale verificatisi nell'anno 2015;
- che, in data 20/12/2019, ha presentato domanda di aggravamento per le patologie già riconosciute, in seguito alla quale l lo ha convocato per CP_1
la visita medica;
3
- che, tuttavia, la raccomandata con la quale era stata comunicata la fissazione della visita medica per il giorno 22/10/2020 è stata recapitata soltanto in data 26/11/2020;
- che, successivamente, l' non ha mai fornito riscontri in relazione a CP_1
tale domanda;
- che risulta affetto dalle seguenti menomazioni: “Gonalgia da lesione del
LCM ginocchio sx;
notevole limitazione funzionale funzionale ginocchio sx;
Deficit articolare con notevole limitazione funzionale spalla dx e sx;
Epicondilite gomito dx e sx;
Ernie del disco lombare”, derivanti dall'attività lavorativa svolta;
- che tali patologie hanno compromesso seriamente la funzionalità dei distretti interessati, determinando una grave inabilità, da ritenersi valutabile in misura non inferiore al trentadue percento.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni: “Voglia
l'On.le Tribunale G.L. adito, contrariis reiectis 1. Dichiarare gli episodi di infortunio avvenuti in data 03.06.2015 e 04.11.2015 a causa di lavoro, e per
l'effetto, condannare l' in persona del suo legale rappresentante pro- CP_1
tempore alle seguenti prestazioni: liquidare una indennità da lesione dell'integrità psico fisica conseguente agli infortuni conformemente alla legge e nella misura del trentadue percento (32%) o in quella maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, a mezzo di C.T.U. a far data dal 04.11.2015 oltre interessi legali dalla data dell'infortunio all'effettivo soddisfo.
2. con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio da distrarsi, ex art.93 cpc, in favore del procuratore costituito, il quale dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l CP_1
eccependo:
- che il ricorso è nullo, per indeterminatezza e genericità, ai sensi degli artt. 156, 414, 416 e 442 c.p.c.; 4
- che la domanda proposta dal ricorrente è improcedibile, in quanto non è stata preceduta da un'istanza di aggravamento per la menomazione invocata;
- che, inoltre, il sig. non ha proposto alcun ricorso Pt_1
amministrativo avverso l'ultima revisione, avvenuta nell'anno 2019.
Alla luce di quanto esposto, ha concluso per il rigetto del ricorso.
Istruita la causa, con provvedimento del 17/05/2025 è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,
Preso atto che nessuna delle parti costituite si è opposta, ai sensi dell'art. 127 ter 2 comma, alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note, lette le note scritte tempestivamente depositate, il giudice ha deciso, entro i termini di cui all'art. 127 ter, comma 3.
***
Preliminarmente va superata l'eccezione di nullità del ricorso per violazione dell'articolo 414 c.c., sollevata dall' nella memoria di CP_1
costituzione.
A tal proposito giova ricordare che il ricorso, al pari della citazione
(art.163, nn. 1,2,3 c.p.c), è nullo se è omesso o risulta assolutamente incerto alcuno dei requisiti stabiliti dai numeri 1, 2 e 3 dell'art. 414 c.p.c.. (come richiamato dall'art. 442 c.p.c.). Infatti, la carenza della individuazione del giudice adito, della parte e dell'oggetto della domanda si risolve nella mancanza di elementi indispensabili per il conseguimento dello scopo dell'atto (art. 156
c.p.c.).
In forza di questo stesso principio, viene sanzionata da nullità la mancata
“esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda”
(art. 414 c.p.c, n. 4, c.p.c.), non operando in quest'ultimo caso l'analogia con la previsione dell'art. 164 c.p.c., perché nel rito del lavoro il difetto del ricorso sul punto dell'esposizione dei fatti pregiudica l'assolvimento dei rigorosi oneri posti a carico del convenuto ed il giudice non potrà mai disporre l'integrazione di un 5
elemento essenziale se questo manca nel contesto dell'atto (cfr. Cass. lav. n.
5586 del 7.6.99).
Sicché, ove il ricorso sia privo dell'esatta determinazione dell'oggetto della domanda o dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto (art. 414 cp.c., nn. 3,4, c.p.c.), esso -avendo la norma carattere imperativo- è affetto da nullità, in applicazione delle norme generali di cui agli artt. 164 e 156 c.p.c., non sanabile nemmeno dalla costituzione della controparte (Cass. n. 6778 del
15.6.91.)
Sotto il profilo dell'individuazione delle carenze sanzionabili, è noto il consolidato orientamento della Cassazione, che subordina la nullità dell'atto introduttivo del giudizio di lavoro all'omissione, ovvero all'assoluta incertezza, sulla base dell'esame complessivo dell'atto, del petitum, sotto il profilo sostanziale e procedurale, nonché delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della pretesa (tra le tante: Cass. 30.12.94 n. 11318; Cass. 30.8.93 n.
9167; Cass. 11.6.88 n. 4018; Cass. 18.11.87 n. 8436; Cass. 30.7.87 n. 6619;
Cass.
5.6.86 n. 3777).
Nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente la mancata indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che ne sia impossibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto ed i riferimenti ai documenti contenuti nella domanda introduttiva (Cassazione civile sez. lav.,
22/03/2018, n.7199).
Nel caso di specie, alla luce di quanto esposto, possiamo certamente superare l'eccezione di nullità del ricorso introduttivo, che contiene gli elementi necessari e sufficienti ai fini della validità dell'atto.
In particolare, parte ricorrente ha indicato l'oggetto della sua domanda, reclamando, per le patologie denunciate come malattia professionali e 6
riconosciute dall' , unificate ai postumi permanenti derivanti CP_1
dall'infortunio subito, una percentuale di danno biologico pari al 32%, o comunque superiore rispetto alla percentuale riconosciuta in via amministrativa.
Non incombe, invece, sull'istante alcun onere di indicare i codici tabellari di riferimento delle menomazioni invocate.
Nel merito, oggetto di contestazione è il grado di menomazione permanente derivante dalle malattie professionali “Gonalgia da lesione del LCM ginocchio sx;
notevole limitazione funzionale ginocchio sx;
Deficit articolare con notevole limitazione funzionale spalla dx e sx;
Epicondilite gomito dx e sx;
Ernie del disco lombare”, nonché la quantificazione dei postumi permanenti derivanti dall'infortunio subito, per i quali, in seguito all'ultima revisione, in via amministrativa è stata riconosciuta una percentuale del 14% mentre il ricorrente reclama una percentuale pari almeno al 32%, invocando, peraltro, un aggravamento del quadro patologico del ricorrente, rispetto all'ultima revisione, risalente al 2019.
A tal fine, forma piena prova la consulenza tecnica effettuata nel corso del giudizio, frutto di un attento esame obiettivo, nonché di una scrupolosa analisi della documentazione medica in atti.
Nella specie il CTU, ha preliminarmente rilevato che, per l'infortunio sul lavoro subito (pratica n. 500559358), il ricorrente ha riportato le seguenti lesioni permanenti: “Lesione LCB ginocchio sin. + Limitazione s/o sin. di ¼”, dalle quali deriva un danno biologico complessivo pari al 10%; invece, con riferimento alle malattie “Deficit articolare s/o destro limitazione articolare s/o sin ai gradi estremi;
Epicondilite gomito destro e sinistro;
Ernia del disco lombare”, già riconosciute dall' come malattie professionali, ha rilevato CP_1
quanto segue: quanto al Deficit articolare s/o destro, limitazione articolare s/o sin ai gradi estremi, dalla visita peritale non sono emerse limitazioni articolari a carico dell'articolazione scapolo-omerale destra del ricorrente, di conseguenza non risulta possibile calcolare una percentuale invalidante, con conferma delle 7
valutazioni espresse dall;
quanto alla menomazione dell'articolazione CP_1
controlaterale (scapolo-omerale sinistra), sempre dalla visita peritale, è emersa una limitazione articolare di ¼, sicché, attribuendo i codici n. 224 “Limitazione dei movimenti dell'articolazione scapolo-omerale ai gradi estremi” 3%, e n. 227
“Esiti di lesione delle strutture muscolo-tendinee della spalla, apprezzabili strumentalmente, non comprensive del danno derivante dalla limitazione funzionale” il CTU ha attribuito una percentuale del 4%,: quanto alla
“Epicondilite gomito destro e sinistro”, dall'esame clinico non sono emerse limitazioni articolari (vedere esame obiettivo), ne deriva che anche per questa menomazione non è possibile calcolare un danno percentuale;
quanto all'“Ernia del disco lombare”, di cui dall'esame obiettivo è emersa una limitazione dell'articolarità di ¼, e, applicando in via analogica il valore tabellare 192
(Patologia vertebrale con deficit funzionale complessivo di lieve entità o ai gradi estremi delle escursioni articolari, con disturbi trofico-sensitivi anche persistenti e disturbi motori solo intermittenti, reversibili), per cui il CTU ha concluso per una percentuale del 5%, ritenendo che il quadro riscontrato in concreto sia nettamente meno grave rispetto alla voce tabellare (che prevede un massimo fino al 25%).
Pertanto, il C.T.U., all'esito di un attento esame obiettivo - puntualmente relazionato - e previo esame della documentazione medica in atti, attribuendo una percentuale complessiva del 14%, ha concluso che non si sono verificati aggravamenti rispetto all'ultima visita eseguita dall' . CP_1
Orbene, indipendentemente dalla percentuale attribuita dal C.T.U., oggetto del ricorso e dei quesiti formulati da questo giudicante era la verifica di un eventuale aggravamento del quadro patologico del ricorrente rispetto al momento della visita peritale: pertanto, il C.T.U. ha risposto in ordine all'oggetto della domanda proposta confermando che il quadro patologico non si
è aggravato. 8
Tali conclusioni, coerenti con la documentazione in atti e condivisibili, in quanto fondante su un attento esame obiettivo e calibrate sull'attività lavorativa svolta dal ricorrente, sono state ulteriormente specificate con i chiarimenti resi con relazione integrativa depositata in data 22/12/2025.
Orbene, questo giudicante condivide le conclusioni del C.T.U. che, all'esito della visita peritale e dell'esame della documentazione in atti, ha confermato le percentuali attribuite dall' in via amministrativa. CP_1
Pertanto, la domanda va rigettata, ritenendosi assorbita ogni altra eccezione formulata dall' . CP_1
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno, dunque, poste a carico del ricorrente, non essendo presente in atti valida dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. Att. c.p.c.
Si giustifica l'applicazione dei minimi tariffari, in ragione dell'assenza di questioni di fatto e di diritto spiccatamente complesse.
Restano, pertanto, a carico del ricorrente anche le spese della C.T.U. espletata nel corso del giudizio, come liquidate con separato e contestuale decreto in favore del dott. Persona_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da , N.RG. 3197/2021, Parte_1
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite, che liquida in €
4638,00, oltre spese generali IVA e CPA come per legge;
- Pone definitivamente a carico del ricorrente le spese della C.T.U. espletata nel corso del giudizio, come liquidate con separato e contestuale decreto in favore del dott. Persona_1
Locri, 18/07/2025
Il giudice 9
Dott.ssa Maria Fenucci
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.R.G. 3197 / 2021
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci;
Richiamato il disposto dell'art. 127 c.p.c., comma 3 c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127- bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”;
Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022;
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
Lette le note scritte tempestivamente depositate, ha emesso la seguente 2
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3197 / 2021 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Giuseppe Nirta, con il quale è elettivamente domiciliato in Bovalino
(RC) via Spagnolo M. n. 12 ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1
dall'avv. Amalia Manuela Nucera, con la quale è elettivamente domiciliato in
Locri (RC) via Margherita di Savoia n. 54 resistente
OGGETTO: malattia professionale/infortunio
Conclusioni : per le parti, come in atti e nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29/10/2021, il ricorrente, come in epigrafe rappresentato e difeso, ha esposto:
- che è titolare di rendita , con decorrenza dal 01/01/2018, CP_1
riconosciuta per una menomazione dell'integrità psicofisica nella misura del
20%, causata da diversi episodi di infortunio e di malattia professionale verificatisi nell'anno 2015;
- che, in data 20/12/2019, ha presentato domanda di aggravamento per le patologie già riconosciute, in seguito alla quale l lo ha convocato per CP_1
la visita medica;
3
- che, tuttavia, la raccomandata con la quale era stata comunicata la fissazione della visita medica per il giorno 22/10/2020 è stata recapitata soltanto in data 26/11/2020;
- che, successivamente, l' non ha mai fornito riscontri in relazione a CP_1
tale domanda;
- che risulta affetto dalle seguenti menomazioni: “Gonalgia da lesione del
LCM ginocchio sx;
notevole limitazione funzionale funzionale ginocchio sx;
Deficit articolare con notevole limitazione funzionale spalla dx e sx;
Epicondilite gomito dx e sx;
Ernie del disco lombare”, derivanti dall'attività lavorativa svolta;
- che tali patologie hanno compromesso seriamente la funzionalità dei distretti interessati, determinando una grave inabilità, da ritenersi valutabile in misura non inferiore al trentadue percento.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni: “Voglia
l'On.le Tribunale G.L. adito, contrariis reiectis 1. Dichiarare gli episodi di infortunio avvenuti in data 03.06.2015 e 04.11.2015 a causa di lavoro, e per
l'effetto, condannare l' in persona del suo legale rappresentante pro- CP_1
tempore alle seguenti prestazioni: liquidare una indennità da lesione dell'integrità psico fisica conseguente agli infortuni conformemente alla legge e nella misura del trentadue percento (32%) o in quella maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, a mezzo di C.T.U. a far data dal 04.11.2015 oltre interessi legali dalla data dell'infortunio all'effettivo soddisfo.
2. con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio da distrarsi, ex art.93 cpc, in favore del procuratore costituito, il quale dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l CP_1
eccependo:
- che il ricorso è nullo, per indeterminatezza e genericità, ai sensi degli artt. 156, 414, 416 e 442 c.p.c.; 4
- che la domanda proposta dal ricorrente è improcedibile, in quanto non è stata preceduta da un'istanza di aggravamento per la menomazione invocata;
- che, inoltre, il sig. non ha proposto alcun ricorso Pt_1
amministrativo avverso l'ultima revisione, avvenuta nell'anno 2019.
Alla luce di quanto esposto, ha concluso per il rigetto del ricorso.
Istruita la causa, con provvedimento del 17/05/2025 è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,
Preso atto che nessuna delle parti costituite si è opposta, ai sensi dell'art. 127 ter 2 comma, alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note, lette le note scritte tempestivamente depositate, il giudice ha deciso, entro i termini di cui all'art. 127 ter, comma 3.
***
Preliminarmente va superata l'eccezione di nullità del ricorso per violazione dell'articolo 414 c.c., sollevata dall' nella memoria di CP_1
costituzione.
A tal proposito giova ricordare che il ricorso, al pari della citazione
(art.163, nn. 1,2,3 c.p.c), è nullo se è omesso o risulta assolutamente incerto alcuno dei requisiti stabiliti dai numeri 1, 2 e 3 dell'art. 414 c.p.c.. (come richiamato dall'art. 442 c.p.c.). Infatti, la carenza della individuazione del giudice adito, della parte e dell'oggetto della domanda si risolve nella mancanza di elementi indispensabili per il conseguimento dello scopo dell'atto (art. 156
c.p.c.).
In forza di questo stesso principio, viene sanzionata da nullità la mancata
“esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda”
(art. 414 c.p.c, n. 4, c.p.c.), non operando in quest'ultimo caso l'analogia con la previsione dell'art. 164 c.p.c., perché nel rito del lavoro il difetto del ricorso sul punto dell'esposizione dei fatti pregiudica l'assolvimento dei rigorosi oneri posti a carico del convenuto ed il giudice non potrà mai disporre l'integrazione di un 5
elemento essenziale se questo manca nel contesto dell'atto (cfr. Cass. lav. n.
5586 del 7.6.99).
Sicché, ove il ricorso sia privo dell'esatta determinazione dell'oggetto della domanda o dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto (art. 414 cp.c., nn. 3,4, c.p.c.), esso -avendo la norma carattere imperativo- è affetto da nullità, in applicazione delle norme generali di cui agli artt. 164 e 156 c.p.c., non sanabile nemmeno dalla costituzione della controparte (Cass. n. 6778 del
15.6.91.)
Sotto il profilo dell'individuazione delle carenze sanzionabili, è noto il consolidato orientamento della Cassazione, che subordina la nullità dell'atto introduttivo del giudizio di lavoro all'omissione, ovvero all'assoluta incertezza, sulla base dell'esame complessivo dell'atto, del petitum, sotto il profilo sostanziale e procedurale, nonché delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della pretesa (tra le tante: Cass. 30.12.94 n. 11318; Cass. 30.8.93 n.
9167; Cass. 11.6.88 n. 4018; Cass. 18.11.87 n. 8436; Cass. 30.7.87 n. 6619;
Cass.
5.6.86 n. 3777).
Nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente la mancata indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che ne sia impossibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto ed i riferimenti ai documenti contenuti nella domanda introduttiva (Cassazione civile sez. lav.,
22/03/2018, n.7199).
Nel caso di specie, alla luce di quanto esposto, possiamo certamente superare l'eccezione di nullità del ricorso introduttivo, che contiene gli elementi necessari e sufficienti ai fini della validità dell'atto.
In particolare, parte ricorrente ha indicato l'oggetto della sua domanda, reclamando, per le patologie denunciate come malattia professionali e 6
riconosciute dall' , unificate ai postumi permanenti derivanti CP_1
dall'infortunio subito, una percentuale di danno biologico pari al 32%, o comunque superiore rispetto alla percentuale riconosciuta in via amministrativa.
Non incombe, invece, sull'istante alcun onere di indicare i codici tabellari di riferimento delle menomazioni invocate.
Nel merito, oggetto di contestazione è il grado di menomazione permanente derivante dalle malattie professionali “Gonalgia da lesione del LCM ginocchio sx;
notevole limitazione funzionale ginocchio sx;
Deficit articolare con notevole limitazione funzionale spalla dx e sx;
Epicondilite gomito dx e sx;
Ernie del disco lombare”, nonché la quantificazione dei postumi permanenti derivanti dall'infortunio subito, per i quali, in seguito all'ultima revisione, in via amministrativa è stata riconosciuta una percentuale del 14% mentre il ricorrente reclama una percentuale pari almeno al 32%, invocando, peraltro, un aggravamento del quadro patologico del ricorrente, rispetto all'ultima revisione, risalente al 2019.
A tal fine, forma piena prova la consulenza tecnica effettuata nel corso del giudizio, frutto di un attento esame obiettivo, nonché di una scrupolosa analisi della documentazione medica in atti.
Nella specie il CTU, ha preliminarmente rilevato che, per l'infortunio sul lavoro subito (pratica n. 500559358), il ricorrente ha riportato le seguenti lesioni permanenti: “Lesione LCB ginocchio sin. + Limitazione s/o sin. di ¼”, dalle quali deriva un danno biologico complessivo pari al 10%; invece, con riferimento alle malattie “Deficit articolare s/o destro limitazione articolare s/o sin ai gradi estremi;
Epicondilite gomito destro e sinistro;
Ernia del disco lombare”, già riconosciute dall' come malattie professionali, ha rilevato CP_1
quanto segue: quanto al Deficit articolare s/o destro, limitazione articolare s/o sin ai gradi estremi, dalla visita peritale non sono emerse limitazioni articolari a carico dell'articolazione scapolo-omerale destra del ricorrente, di conseguenza non risulta possibile calcolare una percentuale invalidante, con conferma delle 7
valutazioni espresse dall;
quanto alla menomazione dell'articolazione CP_1
controlaterale (scapolo-omerale sinistra), sempre dalla visita peritale, è emersa una limitazione articolare di ¼, sicché, attribuendo i codici n. 224 “Limitazione dei movimenti dell'articolazione scapolo-omerale ai gradi estremi” 3%, e n. 227
“Esiti di lesione delle strutture muscolo-tendinee della spalla, apprezzabili strumentalmente, non comprensive del danno derivante dalla limitazione funzionale” il CTU ha attribuito una percentuale del 4%,: quanto alla
“Epicondilite gomito destro e sinistro”, dall'esame clinico non sono emerse limitazioni articolari (vedere esame obiettivo), ne deriva che anche per questa menomazione non è possibile calcolare un danno percentuale;
quanto all'“Ernia del disco lombare”, di cui dall'esame obiettivo è emersa una limitazione dell'articolarità di ¼, e, applicando in via analogica il valore tabellare 192
(Patologia vertebrale con deficit funzionale complessivo di lieve entità o ai gradi estremi delle escursioni articolari, con disturbi trofico-sensitivi anche persistenti e disturbi motori solo intermittenti, reversibili), per cui il CTU ha concluso per una percentuale del 5%, ritenendo che il quadro riscontrato in concreto sia nettamente meno grave rispetto alla voce tabellare (che prevede un massimo fino al 25%).
Pertanto, il C.T.U., all'esito di un attento esame obiettivo - puntualmente relazionato - e previo esame della documentazione medica in atti, attribuendo una percentuale complessiva del 14%, ha concluso che non si sono verificati aggravamenti rispetto all'ultima visita eseguita dall' . CP_1
Orbene, indipendentemente dalla percentuale attribuita dal C.T.U., oggetto del ricorso e dei quesiti formulati da questo giudicante era la verifica di un eventuale aggravamento del quadro patologico del ricorrente rispetto al momento della visita peritale: pertanto, il C.T.U. ha risposto in ordine all'oggetto della domanda proposta confermando che il quadro patologico non si
è aggravato. 8
Tali conclusioni, coerenti con la documentazione in atti e condivisibili, in quanto fondante su un attento esame obiettivo e calibrate sull'attività lavorativa svolta dal ricorrente, sono state ulteriormente specificate con i chiarimenti resi con relazione integrativa depositata in data 22/12/2025.
Orbene, questo giudicante condivide le conclusioni del C.T.U. che, all'esito della visita peritale e dell'esame della documentazione in atti, ha confermato le percentuali attribuite dall' in via amministrativa. CP_1
Pertanto, la domanda va rigettata, ritenendosi assorbita ogni altra eccezione formulata dall' . CP_1
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno, dunque, poste a carico del ricorrente, non essendo presente in atti valida dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. Att. c.p.c.
Si giustifica l'applicazione dei minimi tariffari, in ragione dell'assenza di questioni di fatto e di diritto spiccatamente complesse.
Restano, pertanto, a carico del ricorrente anche le spese della C.T.U. espletata nel corso del giudizio, come liquidate con separato e contestuale decreto in favore del dott. Persona_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da , N.RG. 3197/2021, Parte_1
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite, che liquida in €
4638,00, oltre spese generali IVA e CPA come per legge;
- Pone definitivamente a carico del ricorrente le spese della C.T.U. espletata nel corso del giudizio, come liquidate con separato e contestuale decreto in favore del dott. Persona_1
Locri, 18/07/2025
Il giudice 9
Dott.ssa Maria Fenucci