Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/06/2025, n. 6045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6045 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N.9296/2024 R G
T R I B U N A L E
DI N A P O L I
IV SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo Italiano
Il G.U. , dott.ssa Barbara Tango, ha pronunciato la seguente sentenza , riservata all'udienza del
13/6/2025 nella causa civile di primo grado iscritta al n.9296/2024 R.G.
Tra
, nato a [...] il [...], c.f. elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Via Cumana, 11 – Parco Giovanni Xxiii Scala E, Interno 44, Piano1°Frattamaggiore
(NA), presso lo studio dell'Avv. Enzo Caiazzo, C.F. , P.IV , C.F._2 P.IVA_1
Pec: Tel/Fax 081.8303025, e dell'Avv. Luigi Zito, C.F. Email_1
, P.IV , Pec: dai quali è C.F._3 P.IVA_2 Email_2
rappresentato e difeso giusta procura in atti Attore
e
, C.F.: , P. IVA: , con sede Controparte_1 P.IVA_3 P.IVA_4
legale in Roma, Viale Cesare Pavese n°385, rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Rumolo
(C.F.: ), giusta procura generale alle liti conferita per atto Notaio CodiceFiscale_4 [...]
Rep. n. 90561, Raccolta n. 26619 del 12/05/2021, allo stesso rilasciata dal Dott. Persona_1
nato a [...] il [...], (C.F: ), ex art. 83 c.p.c. ed Persona_2 C.F._5
art. 10 DPR 123/11, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli alla Via R. Bracco, 45.
Convenuta
Nonché
(C.F. ) Convenuto CP_2 C.F._6
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevato che la presente sentenza sarà redatta in ossequio alla nuova formulazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp att. C.p.c. .
Parte attrice, ha adito il giudice nei confronti di e della Parte_1 CP_2 [...]
deducendo che il 16/5/2016 alle ore 23.00 circa, in Napoli, alla via Ponti Rossi, era a CP_3
bordo, quale terzo trasportato, dello scooter IO ER tg. DT17815, di proprietà e condotto da che procedeva a forte velocità con direzione Capodimonte, quando giunto CP_2
all'altezza del civico 237, perdeva aderenza, sbandava e rovinava contro i paletti di ferro posti sul margine destro della carreggiata;
che, in particolare, il detto scooter, con a bordo il conducente e, sul sedile posteriore, quale terzo trasportato l'istante, finiva la sua corsa contro i detti paletti in ferro, ed i due venivano soccorsi poco dopo la mezzanotte del giorno 17/05/2016; ciò premesso in questa sede il chiede : Accogliere la domanda proposta dall'attore ed, in virtù di quanto Pt_1
disposto dall'art. 141 del D.Lgs. n. 209 del 07.09.2005 (Codice delle assicurazioni private),
accertare che il medesimo, per i motivi e le argomentazioni enucleati in narrativa e nella consulenza tecnica, va risarcito nell'importo di Euro 250.000,00, o in quella somma diversa quale emergerà dall'istruttoria praticanda, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
b) per
l'effetto, condannare i convenuti in solido al pagamento in favore dell'istante, a titolo di
risarcimento danni per le causali (risarcimento dei danni alla persona, in favore di parte attrice,
nella specie del danno biologico, danno patrimoniale, danno esistenziale, danno morale, danno
dinamico-relazionale, nessuna tipologia di danno escluso ed applicando, ove dovuta, la personalizzazione massima del danno, oltre I.T.T. e I.T.P.) in epigrafe e in narrativa, nell'importo
di Euro 250.000,00, o in quella diversa, quale emergerà a seguito della istruttoria ad espletarsi, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, entro l'importo di Euro 260.000,00; nel corso del processo depositata documentazione, si è costituita la sola sollevando eccezioni Controparte_4
di rito e merito e deducendo l'infondatezza delle domande risarcitorie.
Preliminarmente va dichiarata l'estinzione del giudizio ex art. 307 cpc terzo comma .
Va infatti evidenziato che sia l'azione ex art 141 CdA che l'azione ex art.144 CdA richiedono il litisconsorzio necessario con il responsabile civile ( art 144 terzo comma CdA , sent Cass
n.7755/2020 , ord n. 21896/2017 e n. 27078/2022) ma nella fattispecie in esame il processo si è
svolto con le seguenti modalità: in sede di costituzione in giudizio , il 26/4/2024, parte attrice omette di comprovare la notifica al litisconsorte necessario nonostante il lungo lasso di CP_2
tempo trascorso tra la costituzione attorea ed il decreto del Giudice ex art 171 bis cpc, il 23/9/2024,
il procuratore attoreo omette qualsiasi deposito e qualsiasi attività processuale di tal che il Giudice
prendendo atto dell'inesistenza della notifica all' ha fissato altra udienza , del 25/2/2025 CP_2
invitando a notificare una nuova citazione al responsabile civile nel rispetto dei termini a comparire;
il procuratore attoreo, lungi dall'attivarsi per le dovute verifiche anche attraverso il certificato di residenza, si è limitato a depositare, in data 11/12/2024, la relata di notifica all' del CP_2
12/6/2024, antecedente quindi al primo decreto Cartabia ma mai esibito a mani della madre convivente in Napoli via Tancredi Galimberti 11 ; solo in data 22/1/2025 , solo un mese prima della nuova udienza fissata dal Giudice, l'istante acquisisce il certificato di residenza della famiglia da cui emerge che in realtà lo stesso risiede in Viale Della Resistenza - Frazione: nei pressi CP_2
lotto M,isol.D3 Comune NAPOLI (NA) e in data 23/1/2025 ha formulato un'istanza per essere autorizzato alla rinnovazione della notifica.
Ora, se si considera che, come chiarito condivisibilmente dalla S.C. “In caso di notifica di atti
processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso
dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il
processo notificatorio entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi
necessari secondo la comune diligenza per conoscere l'esito negativo della notificazione e per
assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie”( sent Cass n. 16943/2018 e ord
Cass n. 23876/2022) , che nonostante il decreto ex art 171 bis cpc del 23/9/2024 ( di rinvio della prima udienza al 25/2/2025) l'attore è rimasto del tutto inerte senza mai acquisire come suo onere,
prima di qualsivoglia notifica, il certificato di residenza del convenuto , ne deriva che nessun nuovo termine ( il secondo dopo il decreto del 23/9/2024) poteva e può essere concesso per una notifica non coltivata in modo corretto, non verificata e del tutto trascurata di tal che, d'ufficio , va dichiarato estinto il giudizio per mancata integrazione del contraddittorio .
Stante il contenuto in rito della pronuncia ed il rilievo d'ufficio dell'estinzione, le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
Il Giudice, pronunziando nella causa promossa come in narrativa, così provvede :
Dichiara estinto il giudizio ex art. 307 cpc terzo comma.
Compensa le spese.
Napoli 17/6/2025 IL G.U.