Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00179/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00710/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 710 del 2025, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Anna Francesca Fazio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Cagliari, via Nuoro n. 50;
per l’ottemperanza
della sentenza n. 245/2024 emessa dalla Sezione prima di questo Tribunale Amministrativo il 2 aprile 2024, passata in giudicato, che in accoglimento del ricorso proposto dal ricorrente ha “ annullato il diniego impugnato e ordinato all’Amministrazione di riesaminare l’istanza, entro trenta giorni dalla notifica o dalla comunicazione della presente sentenza, in contradditorio con il ricorrente, alla luce dei principi sopra delineati, con riferimento alla rilevanza della riabilitazione del reato e dell’estinzione della pena nella fattispecie in esame e alla possibilità di riammettere il ricorrente alle procedure di avanzamento e di transito ”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2025 il dott. AR ON e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’odierno ricorso il sig. -OMISSIS-, militare dell’esercito italiano in servizio effettivo permanente presso il 1° RGT. -OMISSIS-, Caserma -OMISSIS-, agisce in ottemperanza lamentando la mancata esecuzione della sentenza n. 245 del 2 aprile 2024 di questo T.A.R., con cui è stato accolto il ricorso proposto dall’interessato avverso il diniego di reinserimento del medesimo nelle procedure di avanzamento e di transito da cui era stato precedentemente escluso, con ordine all’Amministrazione di procedere al riesame dell’istanza precedentemente respinta tenendo conto dell’intervenuta riabilitazione (relativa a reati per i quali il ricorrente aveva riportato una condanna che in precedenza ne aveva determinato l’esclusione dalle progressioni di carriera).
Nello specifico, la sentenza n. 245/2024, oltre ad annullare i diniego impugnato, ha statuito che “ l’Amministrazione dovrà riesaminare l’istanza, entro trenta giorni dalla notifica o dalla comunicazione della presente sentenza, in contraddittorio con il ricorrente, alla luce dei principi sopra delineati, con riferimento alla rilevanza della riabilitazione del reato e dell’estinzione della pena nella fattispecie in esame e alla possibilità di riammettere il ricorrente alle procedure di avanzamento e di transito ”.
1.1. Il ricorrente espone che:
- l’Amministrazione è stata sollecitata più volte ad ottemperare alle statuizioni contenute nella predetta sentenza, la prima, con PEC del 21 gennaio 2024, la seconda con PEC del 7 maggio 2024;
- solo con determinazione del -OMISSIS- la Direzione Generale del Personale Militare ha provveduto a riammettere il dipendente alle procedure di avanzamento, prevedendo la decorrenza dalla data di irrevocabilità della ordinanza di riabilitazione concessagli dal Tribunale di -OMISSIS-, e quindi, dall’anno 2015;
- il ricorrente ha chiesto la modifica di tale provvedimento, che lo “ ammetteva alle procedure di avanzamento a decorrere dal 2015 anziché dall’anno 2000 come statuito in sentenza ” e il Ministero ha accolto tale richiesta con determinazione del 12.7.2024 che, a parziale modifica della precedente, ha indicato, ai fini del calcolo dell’anzianità di grado del dipendente, la decorrenza del 22 ottobre 2000, invitando contestualmente la Commissione per la Valutazione dei Graduati, a “ valutare l’interessato tenendo conto di tutto il periodo di servizio maturato ”;
- la Direzione generale per il Personale militare, con decreto del -OMISSIS-, ha promosso il ricorrente al grado di “Graduato Capo” con decorrenza anzianità al 22.10.2005, seguendo nel ruolo il pari grado -OMISSIS-; inoltre l’Amministrazione, nella nota di accompagnamento a tale decreto, ha invitato il 1° Reggimento Corazzato ad aggiornare i flussi SIGE al fine di inserire il nominativo del dipendente sull’applicativo interno GEPA, aliquota 2024, per la valutazione al grado ulteriore quale pretermesso aliquota 2010;
Lamenta dunque il ricorrente che:
- l’Amministrazione non ha posto in essere alcun ulteriore atto per dare corretta esecuzione alla sentenza di questo TAR, non avendo provveduto ad inserire il dipendente nelle aliquote di avanzamento per gli anni successivi, né tantomeno a versargli i benefici economici discendenti dalla ricostruzione economica e giuridica della carriera in via retroattiva ai sensi dell’art. 921 COM;
- considerati i gradi gerarchici previsti ai sensi dell’art. 1306 COM per lo sviluppo della carriera dei
volontari in servizio permanente dell’Esercito, quindi, al ricorrente spetta ancora il riconoscimento del Grado di Primo Graduato Capo e di Graduato Aiutante, che avrebbero potuto essere conferiti con unica valutazione ai sensi dell’art. 1307- bis COM;
- “ ove il procedimento seguisse la formazione delle aliquote per ciascun anno, a decorrere dall’anno 2000, i tempi per definire la ricostruzione della carriera del ricorrente verrebbero inammissibilmente prolungati, in piena elusione e violazione dei principi espressi da questo Tribunale ”;
- “sussist[erebbero] i presupposti per porre a carico dell’amministrazione una somma di denaro a titolo di penalità di mora ai sensi dell’art. 114 comma 4 lett. e) CpA […] per il ritardo nell’esecuzione del giudicato, ove si consideri che il primo atto compiuto dall’amministrazione in adempimento alla sentenza (seppur parziale) risale a […] oltre un anno dal suo deposito e in ogni caso ben oltre il termine di trenta giorni indicato […] per riesaminare l’istanza”;
- inoltre, “ l’iter è stato riattivato senza instaurare il contradditorio con il ricorrente, circostanza che avrebbe - con tutta probabilità - persino evitato il presente procedimento ”.
Il ricorrente, quindi, conclude chiedendo al Tribunale l’adozione delle statuizioni più idonee per l’esecuzione della sentenza n. 245/2024, mediante integrale ricostruzione della sua carriera sia sotto il profilo giuridico che economico, a decorrere dall’anno 2000, ove occorra nominando un commissario ad acta che vi provveda in luogo dell’Amministrazione, fissando altresì la somma da versare a titolo di penalità di cui all’art. 114, comma 4, lett. e) del c.p.a.
1.2. Si è costituito il Ministero della Difesa, chiedendo la reiezione del ricorso.
1.3. In vista dell’udienza camerale il ricorrente, con memoria di replica, ha rappresentato che con la “ comunicazione pervenuta in data 20 ottobre u.s dal Centro Amministrativo dell’Esercito […] sono state determinate le spettanze economiche dovute al ricorrente in esito alla (parziale) ricostruzione della carriera, il cui procedimento, come detto non è stato comunque portato a termine ”, insistendo per l’accoglimento del gravame.
1.4. Alla camera di consiglio del 29 ottobre 2025 il difensore del ricorrente ha dichiarato che è intervenuta una parziale cessazione della materia del contendere, avendo in parte l’Amministrazione riconosciuto gli avanzamenti per cui è causa, ed ha eccepito la disparità di trattamento, perché i vari avanzamenti avrebbero dovuto essere riconosciuti con un unico provvedimento, così come è avvenuto per altri militari; indi la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Per parte del ricorso va dichiarata la cessazione della materia del contendere, per il resto il ricorso è infondato.
Al riguardo il Collegio osserva quanto segue.
2.1. Come riconosciuto dallo stesso ricorrente nella memoria di replica e nel corso dell’udienza, il Ministero, dopo che la Direzione generale per il Personale militare ha decretato la promozione al grado di Graduato Capo del ricorrente con decorrenza di anzianità in data 22 ottobre 2005, ha predisposto il prospetto di conguaglio individuando le relative spettanze, al fine di riallineare la posizione stipendiale dell’interessato.
Ciò determina in parte qua la cessata materia del contendere, avendo il ricorrente ottenuto il bene della vita anelato fino al grado di Graduato Capo.
2.2. Con riferimento invece alla successiva ricostruzione della carriera dell’istante le doglianze non meritano accoglimento.
La sentenza di questo T.A.R. n. 245/2024, infatti, non ha imposto all’Amministrazione di riconoscere al ricorrente gli avanzamenti auspicati con un’unica valutazione e indipendentemente dai tempi e dalle modalità delle procedure di avanzamento, ma si è limitata a porre a carico del Ministero l’obbligo di riesaminare l’istanza (entro trenta giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza, in contraddittorio con il ricorrente) tenendo conto dei principi delineati dal Tribunale con riferimento alla rilevanza della riabilitazione del reato e dell’estinzione della pena nonché alla possibilità di riammettere il ricorrente alle procedure di avanzamento e di transito.
Orbene, l’Amministrazione, come emerge dalla superiore ricostruzione in fatto, ha effettuato il prescritto riesame con la determinazione del -OMISSIS-, poi modificata in autotutela (sebbene oltre il termine assegnato dal TAR) ed ha riammesso il ricorrente alle procedure di avanzamento, quindi – sia pur tardivamente e senza contraddittorio con il ricorrente – ha dato esecuzione a quanto statuito nella ridetta sentenza.
Peraltro, il decreto di promozione del ricorrente al grado di Graduato Capo, come riconosciuto dal medesimo nelle proprie difese, è stato trasmesso al competente Comando in data -OMISSIS- per i successivi adempimenti riferiti all’aggiornamento dei flussi Sige, attività quest’ultima prodromica all’inserimento del nominativo dell’interessato nell’applicativo Gepa, aliquota 2024, per la valutazione al grado ulteriore: non vi è dubbio, dunque, sulla prossima promozione del ricorrente ai gradi successivi (ossia, come chiarito dalla difesa erariale, il conseguimento del grado di “ Primo Graduato con decorrenza 22 ottobre 2010 in occasione della valutazione riferita all’aliquota 2024, attualmente ancora in corso ”, ottenuto il quale l’istante “ potrà conseguire la qualifica speciale di Graduato Aiutante ”).
Infine, non avendo la sentenza n. 245/2024 stabilito, come visto sopra, alcuno specifico obbligo per l’Amministrazione di effettuare un’unica valutazione complessiva del ricorrente (essendo cosa diversa l’obbligo di riesaminare l’istanza ai fini della possibile riammissione del ricorrente alle procedure di avanzamento e di transito) non si configura alcuna disparità di trattamento rispetto ad altri casi evocati dall’istante (di cui peraltro non risulta nemmeno dimostrata l’identità di situazioni con la fattispecie per cui è causa).
2.3. In definitiva, va dichiarata in parte la cessazione della materia del contendere e per il resto il ricorso va respinto, nei sensi sopra esposti.
2.4. Le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti, attesa la peculiarità della vicenda nel suo complessivo sviluppo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara in parte la cessazione della materia del contendere e per il resto lo respinge, nei sensi esposti in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco CE, Presidente
AR ON, Consigliere, Estensore
Gabriele Serra, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR ON | Marco CE |
IL SEGRETARIO