Versione
1 gennaio 2011
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15 marzo 2011
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Art. 7. ((Le compensazioni di crediti relativi a tributi erariali, esercitate dai contribuenti ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonche' il rimborso dei tributi da parte dello Stato a titolo di indebito, inesigibilita' ed altre cause, a favore di soggetti aventi il domicilio fiscale nel territorio regionale, fanno carico alla regione Valle d'Aosta in proporzione alle quote ad essa assegnate e tenuto conto delle quote devolute ad altri soggetti.)) Per la restituzione allo Stato delle somme rimborsate per conto della regione Valle d'Aosta ai sensi del comma precedente sono istituiti nel bilancio regionale appositi capitoli di spesa.
((1)) ------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.Lgs. 3 febbraio 2011, n. 12 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "Le disposizioni di cui alla presente legge hanno effetto dal 1° gennaio 2011".
((1)) ------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.Lgs. 3 febbraio 2011, n. 12 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "Le disposizioni di cui alla presente legge hanno effetto dal 1° gennaio 2011".
Giurisprudenza • 9
- 1. Corte Cost., sentenza 01/07/2015, n. 125Provvedimento: […] Il meccanismo di concorso al risanamento finanziario previsto, inoltre, inciderebbe unilateralmente sulle compartecipazioni ai tributi erariali, senza considerare come tale materia sia riservata alla normativa di attuazione contenuta negli articoli da 2 a 7 della legge n. 690 del 1981, che fissa le quote di compartecipazione al gettito dei tributi erariali da devolvere alla Regione. […]Leggi di più...
- contenimento dei costi nel settore sanitario·
- bilancio e contabilità pubblica·
- assorbimento di ulteriori motivi di censura.·
- illegittimità costituzionale in parte qua·
- misura rivolta anche alla regione valle d'aosta·
- violazione del principio di leale collaborazione·
- necessità di escludere la regione valle d'aosta dal novero dei destinatari della norma impugnata·
- ricorso della regione siciliana·
- difetto di chiarezza e completezza delle argomentazioni·
- riduzione del livello del fabbisogno del servizio sanitario nazionale e del correlato finanziamento·
- inammissibilità della questione.·
- necessità di escludere le province autonome dal novero dei destinatari della norma impugnata