Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 16/04/2025, n. 394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 394 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
RG 591 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FERRARA
In nome del Popolo Italiano, il Tribunale di Ferrara, nelle persone dei magistrati
Dott. Stefano Scati Presidente relatore
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
) con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._1
SCAGLIANTI PAOLO
) con il patrocinio dell'Avv. Controparte_2 C.F._2 ricorrenti
PUBBLICO MINISTERO intervenuto Oggetto: divorzio congiunto
Conclusioni delle parti:
Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio n.13 p.1 anno 2014 contratto in data 09.07.2014 presso il Comune di Argenta, fra i Sigg.ri e CP_1 CP_2
.
[...]
I ricorrenti provvederanno autonomamente al proprio mantenimento in quanto economicamente autosufficienti;
Pers Per_ i figli minori ed resteranno affidati congiuntamente ad entrambi i Per_2 genitori che ne cureranno l'educazione, l'istruzione e che continueranno entrambi ad essere titolari della responsabilità genitoriale, restando però a vivere con la madre in
Argenta, località Filo;
il padre potrà tenere con sé i figli, con pernottamento, dal sabato mattina, quando li andrà a prendere presso l'abitazione della madre, sino a lunedì mattina quando il padre li accompagnerà a scuola, tutti i fine settimana;
nel periodo non scolastico (vacanze estive), il padre potrà tenere con sé i figli, con pernottamento, per periodi prolungati, fino a 20 giorni anche non consecutivi;
i figli trascorreranno alternativamente ogni anno la vigilia con uno dei due genitori ed il giorno di Natale (25/12) con l'altro, in conformità con i desideri dei minori stessi;
per quanto riguarda le vacanze natalizie, i minori passeranno la settimana di Natale con un genitore e quella d'inizio anno con l'altro. Per quanto riguarda il periodo delle festività pasquali, i minori lo trascorreranno alternativamente con l'uno e con l'altro, sempre in conformità con i desideri dei minori stessi;
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il padre provvederà al versamento della somma mensile di € 450,00 a titolo di mantenimento in favore dei minori, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici
Istat, che verrà versata i primi dieci giorni del mese mediante bonifico bancario, oltre al
50% delle spese straordinarie.
Nel periodo dell'anno che va da novembre a marzo, la somma versata dal sig. CP_2
a titolo di mantenimento per i figli minori si riduce a euro 300;
Si precisa:
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
2) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
3) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
4) tickets sanitari;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
2) cure termali e fisioterapiche;
3) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
4) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) gite scolastiche senza pernottamento;
2) trasposto pubblico o scuolabus;
3) mensa;
4) libri scolastici;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati e/o pubblici;
2) corsi di specializzazione;
3) gite scolastiche con pernottamento;
4) viaggi di studio od istruzione;
5) corsi di recupero e lezioni private;
6) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; 2) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) corsi di istruzione, 2) spese di iscrizione e frequenza per attività sportive ed artistiche e ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
3) viaggi e vacanze) saranno sostenute dai genitori nella misura del 50%.
i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della prole con ciascuno di essi. Si impegnano inoltre a tutelare la figura paterna e materna evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli;
i coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni, che accettano e sottoscrivono e dichiarano di nulla avere a che pretendere l'un l'altro a qualsiasi titolo, fatta eccezione per quanto previsto dal presente atto;
le spese del presente procedimento saranno interamente compensate tra le parti.
Conclusioni del PM: conclude chiedendo che il Tribunale dichiari lo scioglimento del matrimonio adottando i migliori provvedimenti in ordine alla prole.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato il 10/3/2025 i coniugi esponevano che in data 9/7/2014 avevano contratto matrimonio civile in Argenta;
che dall'unione era Pers Per_ nati i figli e tutti minorenni;
che si erano separati in forza di Per_2
pagina 2 di 3 convenzione di negoziazione assistita conclusa il 4/9/2023; che non si erano più riconciliati vivendo separati;
che erano decorsi i termini di legge. Chiedevano quindi dichiararsi lo scioglimento del matrimonio alle condizioni in epigrafe. All'udienza di comparizione davanti al Tribunale i ricorrenti non si riconciliavano ed insistevano per l'accoglimento delle condizioni di cui al ricorso, di cui ricevevano integrale lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE La volontà concorde dei coniugi e l'ininterrotta separazione oltre i termini di cui all'art. 3 della legge n. 898 del 1970 dimostrano l'impossibilità di ricostruire il vincolo coniugale, non esistendo più alcuna comunione materiale e spirituale.
Il Tribunale, ritenuto che le condizioni relative ai figli non sono in contrasto con i loro interessi, ritiene di far proprie le concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis. 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. Va quindi pronunciato lo scioglimento del matrimonio alle condizioni concordate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Argenta in data 9/7/2014 da e e iscritto al numero 13 parte I del CP_1 Controparte_2 registro degli atti di matrimonio, alle condizioni concordate dai coniugi. Ordina all'ufficiale dello stato civile di Argenta di procedere all'annotazione della sentenza.
Ferrara, 15 aprile 2025
il presidente est.
Stefano Scati
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