TRIB
Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/12/2025, n. 13033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13033 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
SECONDA SEZIONE LAVORO
N.R.G. 25221/2025
Il Giudice RO AS, all'udienza del 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. GIAMPAOLO D'ARCANGELO
ricorrente contro
( ), rappresentato e difeso dal funzionario LEONARDO CP_1 P.IVA_1
AZZARONE resistente
OGGETTO: liquidazione di ratei indennità di accompagnamento ex art.1 della legge n. 18/80
Conclusioni : come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La cessazione della materia del contendere
Risulta riscontrato documentalmente che: - con decreto del 17.07.2024 - notificato all' in data 13.02.2025 - il CP_1
Tribunale di Roma abbia omologato l'accertamento del requisito sanitario richiesto secondo le risultanze probatorie indicate nella consulenza tecnica d'ufficio effettuata nell'ambito del relativo procedimento di accertamento tecnico preventivo, sicché appare indubbia la sussistenza, in capo alla parte ricorrente, delle condizioni sanitarie per la concessione dell'indennità di accompagnamento ex art.1 della legge n. 18/80 a decorrere dal marzo 2024;
- l' abbia deliberato il pagamento della prestazione con provvedimento CP_1
del 23.9.2025; tale provvedimento – e il successivo pagamento - è stato accettato come satisfattivo della pretesa azionata in giudizio, tanto da fondare la richiesta di definizione del procedimento con la pronuncia di cessazione della materia del contendere.
Tanto premesso, deve essere emessa pronuncia meramente dichiarativa della cessazione della materia del contendere;
tale dichiarazione presuppone infatti che sopravvengano, nel corso del giudizio, eventi di natura fattuale o atti volontari delle parti idonei a determinare la totale eliminazione di ogni posizione di contrasto e che vi sia la dichiarazione di non voler proseguire la causa.
2. Le spese processuali
Pag. 2 di 3 Al fine della liquidazione delle spese processuali, appare necessario valorizzare, da una parte, che la corresponsione dei ratei arretrati è stata pacificamente deliberata successivamente al deposito e alla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio e, dall'altra, che l'istituto ha tenuto un comportamento processuale tale da consentire la rapida definizione del giudizio, comunque caratterizzato dall'assenza di particolari questioni giuridiche e connesso ad un mero ritardo dell'istituto nell'adempiere ai pagamenti dovuti, sicchè si ritiene equo porre a carico dell' le spese processuali, liquidate come in dispositivo visto quanto CP_1
disposto dal decreto 10 marzo 2014 n. 55, come modificato dai decreti nn.
37 dell'8/3/2018 e 147 del 13/08/2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia, caratterizzata dall'assenza di particolari questioni di fatto e diritto, nonché delle fasi del giudizio.
Per tali motivi, ritenuta superflua ogni ulteriore considerazione sulle diverse istanze ed eccezioni delle parti, in applicazione del criterio della
“ragione più liquida”
P.Q.M.
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- condanna l' al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano in CP_1
complessivi € 982,10, di cui € 128,10 a titolo di spese generali, oltre ad
I.V.A. e C.P.A., da distrarsi.
17/12/2025 Il Giudice
RO AS
(Provvedimento redatto con ausilio dell'Ufficio per il processo – Dott.ssa Mariacarla Marini Misterioso)
Pag. 3 di 3
SECONDA SEZIONE LAVORO
N.R.G. 25221/2025
Il Giudice RO AS, all'udienza del 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. GIAMPAOLO D'ARCANGELO
ricorrente contro
( ), rappresentato e difeso dal funzionario LEONARDO CP_1 P.IVA_1
AZZARONE resistente
OGGETTO: liquidazione di ratei indennità di accompagnamento ex art.1 della legge n. 18/80
Conclusioni : come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La cessazione della materia del contendere
Risulta riscontrato documentalmente che: - con decreto del 17.07.2024 - notificato all' in data 13.02.2025 - il CP_1
Tribunale di Roma abbia omologato l'accertamento del requisito sanitario richiesto secondo le risultanze probatorie indicate nella consulenza tecnica d'ufficio effettuata nell'ambito del relativo procedimento di accertamento tecnico preventivo, sicché appare indubbia la sussistenza, in capo alla parte ricorrente, delle condizioni sanitarie per la concessione dell'indennità di accompagnamento ex art.1 della legge n. 18/80 a decorrere dal marzo 2024;
- l' abbia deliberato il pagamento della prestazione con provvedimento CP_1
del 23.9.2025; tale provvedimento – e il successivo pagamento - è stato accettato come satisfattivo della pretesa azionata in giudizio, tanto da fondare la richiesta di definizione del procedimento con la pronuncia di cessazione della materia del contendere.
Tanto premesso, deve essere emessa pronuncia meramente dichiarativa della cessazione della materia del contendere;
tale dichiarazione presuppone infatti che sopravvengano, nel corso del giudizio, eventi di natura fattuale o atti volontari delle parti idonei a determinare la totale eliminazione di ogni posizione di contrasto e che vi sia la dichiarazione di non voler proseguire la causa.
2. Le spese processuali
Pag. 2 di 3 Al fine della liquidazione delle spese processuali, appare necessario valorizzare, da una parte, che la corresponsione dei ratei arretrati è stata pacificamente deliberata successivamente al deposito e alla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio e, dall'altra, che l'istituto ha tenuto un comportamento processuale tale da consentire la rapida definizione del giudizio, comunque caratterizzato dall'assenza di particolari questioni giuridiche e connesso ad un mero ritardo dell'istituto nell'adempiere ai pagamenti dovuti, sicchè si ritiene equo porre a carico dell' le spese processuali, liquidate come in dispositivo visto quanto CP_1
disposto dal decreto 10 marzo 2014 n. 55, come modificato dai decreti nn.
37 dell'8/3/2018 e 147 del 13/08/2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia, caratterizzata dall'assenza di particolari questioni di fatto e diritto, nonché delle fasi del giudizio.
Per tali motivi, ritenuta superflua ogni ulteriore considerazione sulle diverse istanze ed eccezioni delle parti, in applicazione del criterio della
“ragione più liquida”
P.Q.M.
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- condanna l' al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano in CP_1
complessivi € 982,10, di cui € 128,10 a titolo di spese generali, oltre ad
I.V.A. e C.P.A., da distrarsi.
17/12/2025 Il Giudice
RO AS
(Provvedimento redatto con ausilio dell'Ufficio per il processo – Dott.ssa Mariacarla Marini Misterioso)
Pag. 3 di 3