Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 15/01/2025, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa Valentina Di Salvo, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 15.01.2025 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 3657 / 2021
promossa da
C.F. Parte_1
, in persona del liquidatore, rappresentata e difesa dall'avv. SCIASCIA P.IVA_1
CANNIZZARO GIUSEPPE, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CARLISI VIVIANA, giusta procura in atti,
-resistente-
Oggetto: impugnazione avviso di addebito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 30 dicembre 2021, la società indicata in epigrafe proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 36820210003498857000 notificato a mezzo pec in data 20.11.2021 emesso dall' eccependo, in via preliminare, la violazione dell'art. 3 CP_1
della Legge n. 241/1990, decadenza e/o prescrizione ex art. 14 L. 689/1981; nel merito,
vittoria di spese.
Si costituiva l' eccependo preliminarmente la tardività dell'eccezione sollevata;
nel CP_1
merito, argomentava variamente l'infondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto.
La causa, senza alcuna attività istruttoria e disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note scritte.
*****
Preliminarmente, vanno rigettate le eccezioni sollevate da parte ricorrente ed afferenti, da un lato, il difetto di motivazione dell'atto impugnato, stante che dallo stesso si evince il riferimento alle annualità oggetto di accertamento, alla normativa applicata, con dettaglio degli addebiti ed importi dovuti;
dall'altro, la decadenza ex art. 14 L. n. 689/1981, in quanto eccezione afferente un difetto formale dell'atto che doveva farsi valere nel termine di venti giorni dalla notifica dello stesso.
Nel merito, le pretese creditorie azionate, mediante l'atto opposto, dall' traggono CP_1
origine da un verbale di accertamento n. 2016025396/DDL del 03/07/2018, con cui, in estrema sintesi, è stata accertata una violazione delle regole dell'utilizzo dell'appalto/distacco,
rilevandosi l'esistenza di una piena delega al committente rispetto alla direzione delle attività del lavoratore distaccato, e, quindi, una indebita ingerenza nelle attività di organizzazione e direzione del prestatore di lavoro nell'esecuzione dell'appalto.
Più in dettaglio i verbalizzanti, sulla scorta degli accertamenti effettuati, hanno ritenuto che
“l'odierna ispezionata ha utilizzato le prestazioni dei lavoratori dei tre soggetti giuridici su
menzionati per lo svolgimento di appalti endoaziendali, (seppur definendoli impropriamente come
distacchi) non limitandosi all'affidamento ed alla verifica dei risultati dei lavori affidati
all'appaltatore, ma influendo, attraverso la propria struttura amministrativo/gestionale, in modo
incisivo e determinante nella direzione dei lavoratori impiegati in dette lavorazioni, organizzandone
le prestazioni secondo i propri bisogni e le proprie necessità, e la cui responsabilità organizzativa è
sempre stata in capo all'odierna ispezionata. La patologia di tale fattispecie, è intrinseca nella stessa struttura organizzativa delle ditte appaltatrici: infatti, tali soggetti giuridici, sebbene abbiano
dichiarato nelle proprie comunicazioni obbligatorie un assetto amministrativo autonomo, nella
quotidiana gestione delle attività hanno agito esclusivamente quali meri assuntori della titolarità dei
rapporti di lavoro dell'odierna ispezionata, travalicando, quest'ultima, dal punto di vista
dell'organizzazione del personale dipendente, i normali rapporti di verifica e controllo tipici del
committente, ma attuandosi, invece, una totale incorporazione delle attività del personale
apparentemente alle dipendenze dei diversi appaltatori all'interno della organizzazione dell'odierna
ispezionata che, nei fatti, utilizza il personale distaccato dagli appaltatori attraverso i propri
strumenti di organizzazione e direzione” ; ciò, segnatamente, emergerebbe dalle lettere di distacco, dal fatto che i lavoratori riconoscano la gerarchia della ricorrente, nonché
dall'utilizzo di strumenti di lavoro di proprietà della committente ed, infine, dal pagamento degli stipendi direttamente per mano sua.
Secondo la prospettazione dei verbalizzanti ci si trova, quindi, anziché di fronte a degli appalti genuini ad un'ipotesi di illecita somministrazione di manodopera.
In ordine alla distinzione fra appalto genuino ed illecito, giova richiamare l'art. 29 del D.
L.vo 276/2003, il quale prevede al comma 1°, che : “Ai fini della applicazione delle norme
contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo
1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi
necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del
servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei
lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del
rischio d'impresa…”.
Deve, quindi, valutarsi in relazione al rapporto di appalto intercorso fra l'opponente e l'appaltatore, la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 29 del D. L. vo n. 276/2003 per affermare la “genuinità” di un appalto, ovvero l'organizzazione da parte dell'appaltatore dei mezzi necessari per l'esecuzione dell'appalto e l'assunzione da parte di esso di un vero e proprio rischio d'impresa.
Tali requisiti, cristallizzati nella suddetta norma, altro non sono che il portato di una lunga elaborazione giurisprudenziale, formatasi nella vigenza dell'abrogata L. n. 1369/60. Non appare, quindi, ultroneo richiamare una massima della Suprema Corte (Cass. Sez. L,
Sentenza n. 15693 del 03/07/2009), emessa in una fattispecie assimilabile a quella odierna,
seppur nella vigenza dalla preesistente normativa, secondo cui: “In relazione al divieto di
intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro, sono leciti gli appalti di opere e servizi
che, pur espletabili con mere prestazioni di manodopera o con l'ausilio di attrezzature e mezzi
modesti, costituiscano un servizio in sé, svolto con organizzazione e gestione autonoma
dell'appaltatore e con assunzione da parte dello stesso dei relativi rischi economici, senza diretti
interventi dispositivi e di controllo dell'appaltante sulle persone dipendenti dall'altro soggetto. (Nella
specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso la illiceità dell'appalto avente
ad oggetto la prestazione di servizi di pulizia svolti dai soci lavoratori di una cooperativa a favore di
una società alberghiera, senza che fossero sottoposti al potere direttivo della committente che si era
limitata a fornire le direttive generali)”.
Nella motivazione della suddetta sentenza, la Corte precisa che: “L'indagine finalizzata
all'accertamento del carattere illecito o meno dell'appalto intervenuto fra la cooperativa e la società
appaltante deve svolgersi quindi secondo una duplice direttrice, essendo necessario accertare in primo
luogo se le operazioni demandate al socio lavoratore risultino estranee o meno all'oggetto dell'appalto
intercorso tra la cooperativa e la società appaltante, ed in secondo luogo se sia ravvisabile o meno
l'effettiva esistenza di una autonoma organizzazione con assunzione del relativo rischio in capo alla
cooperativa appaltatrice. Occorrerà, in pratica, procedere di volta in volta ad una dettagliata analisi
di tutti gli elementi che caratterizzano il rapporto instaurato tra le parti, allo scopo di accertare in
concreto se l'attività svolta dal socio lavoratore a seguito dell'intervenuto contratto di appalto rientri
o meno nell'oggetto dell'appalto suddetto, e se l'impresa appaltatrice operi concretamente in
condizioni di reale autonomia organizzativa e gestionale rispetto all'altra impresa committente o
meglio, in altre parole, se essa abbia una gestione a proprio rischio in relazione alla specifica opera o
servizio affidatole (Cass. sez. lav., 25.6.2001 n. 8643)”.
Sulla scorta di tali indicazioni ermeneutiche è possibile vagliare le prove raccolte in giudizio.
L'ente convenuto, che ne aveva l'onere, non ha adeguatamente provato che il contratto di appalto stipulato fra l'opponente e l'appaltatore non fosse genuino, dissimulando una mera somministrazione di manodopera. Invero, agli atti è stato soltanto prodotto il verbale unico di accertamento, privo di ogni tipo di allegato che possa suffragare le asserzioni dei verbalizzanti;
invero, non sono state prodotte né le lettere di distacco menzionate, né buste paga da cui possa desumersi il pagamento delle retribuzioni da parte della committente, né eventuali dichiarazioni rese dai lavoratori da cui emerga uno stato di soggezione alla direzione della stessa né l'utilizzo di strumentazione lavorativa a lei appartenente.
Pertanto, tutte le pretese creditorie azionate dall'istituto convenuto, in quanto fondate su tale prospettazione devono quindi ritenersi infondate e l'avviso d'addebito opposto va,
pertanto, annullato.
Le restanti spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso, annulla l'avviso di addebito opposto;
condanna l' alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte ricorrente che liquida, CP_1
in euro 6.873,00 per compensi professionali, oltre Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Agrigento, il 15/01/2025.
Il Giudice del Lavoro
Valentina Di Salvo