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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 13/02/2025, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Federico Grillo Pasquarelli PRESIDENTE Rel.
Giuliana Melandri CONSIGLIERA
Maria Grazia Cassia CONSIGLIERA ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 310/2023 R.G.L. promossa da:
c.f. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante , rappresentato e difeso Parte_2
dall'avv. Marcello Ferrari per procura allegata al ricorso in appello
APPELLANTE
CONTRO
c.f. , Controparte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avv.ti
Federica Badellino e Fabio Miroglio per procura allegata alla memoria di costituzione in appello
APPELLATO
Oggetto: retribuzione CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da ricorso depositato il 20.9.2023
Per l'appellato: come da memoria depositata il 17.6.2024
FATTI DI CAUSA
ha chiamato in giudizio Controparte_1 Parte_1
davanti al Tribunale di Imperia esponendo di essere stato assunto dalla società convenuta il 17.7.2019 con contratto a tempo determinato con scadenza al 31.10.2019, con mansioni di aiuto cameriere ed inquadramento nel 5° livello del CCNL Pubblici
Esercizi, con orario di lavoro di 24 ore settimanali;
di avere lavorato dalle ore 17.00 sino alle 2.30 di notte per 7 giorni alla settimana, e che il rapporto era stato interrotto ante tempus il
22.9.2019 dal datore di lavoro, per ragioni oggettive;
ha chiesto, pertanto, l'accertamento dell'illegittimità del recesso datoriale in quanto non sorretto da giusta causa con conseguente condanna della società convenuta al pagamento della retribuzione contrattuale sino alla scadenza del contratto, nonché la condanna della stessa al pagamento delle differenze retributive derivanti dall'osservanza di un orario di lavoro superiore a quello contrattualmente pattuito.
Costituendosi in giudizio, ha contestato il Parte_1
fondamento della domanda, chiedendone il rigetto.
Con sentenza n. 16/2023, pubblicata il 20.3.2023, il Tribunale ha dichiarato l'illegittimità del recesso e condannato la convenuta a pagare al ricorrente le retribuzioni dalla data del licenziamento
(22.9.2019) fino alla scadenza del rapporto (31.10.2019) e a
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pagargli euro 2.651,34 per differenze retributive.
Propone appello resiste l'appellato. Parte_1
All'udienza del 13.2.2025 la causa è stata discussa oralmente e decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Tribunale ha motivato la sua decisione con le seguenti argomentazioni:
- dalle testimonianze assunte è emerso che il ricorrente abbia lavorato presso il locale della resistente per sette CP_2
giorni la settimana, per un orario che si colloca nella fascia
17.30 – 00.30;
- parimenti raggiunta deve dirsi la prova in ordine alla mancata fruizione di ferie e permessi da parte del
; CP_1
- Il Punto s.r.l.s. ha comunicato al ricorrente con r.a.r. a mano del 22.9.2019 il proprio recesso dal contratto a termine per giustificato motivo oggettivo (“impossibilità della riapertura dei locali”): si tratta di una causale del tutto avulsa dalla disposizione di cui all'art. 2119 c.c.;
- spetta, quindi, al lavoratore il risarcimento del danno subìto, pari all'ammontare delle retribuzioni contrattualmente pattuite e non percepite dal momento del recesso (22.9.2019) alla data di scadenza del contratto
(31.10.2019), parametrate alla retribuzione base mensile calcolata dal CTU in euro 1.412,51;
- le somme dovute dal resistente al lavoratore per
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svolgimento di orario superiore al dovuto, incidenza sulla
13a mensilità e TFR sono state quantificate dal CTU in euro 2.651,34.
Con il primo motivo la società appellante lamenta l'errata valutazione delle prove testimoniali e l'errata ricostruzione dei fatti compiute dal primo Giudice: i testi e Tes_1 Tes_2
clienti, hanno riferito di essere andati nel locale solo occasionalmente e il teste , dipendente, ha riferito della Tes_3
presenza del sig. solo nel mese di agosto 2019, CP_1
sicché potrebbe considerarsi provato solo che l'appellato abbia lavorato nel mese di agosto dalle 19.00 alle 23.00 e certamente non nel periodo in cui il locale era chiuso ed il sig. CP_1
in malattia (6/9/2019 - 22/9/2019).
Il motivo è solo in parte fondato.
Che il sig. abbia iniziato a lavorare alle dipendenze CP_1
dell'appellante il 17.7.2019 non può essere messo in discussione, perché documentalmente provato sia dal “contratto individuale di lavoro a tempo parziale determinato” sottoscritto dalle parti il
16.7.2019 (doc. 1 appellato) sia dalla busta paga di luglio 2019
(doc. 3 appellato).
Quanto all'orario di lavoro osservato dall'appellato, è significativo che la società appellante, in questo grado di giudizio, non tenti nemmeno più di sostenere che il sig.
abbia osservato l'orario contrattuale di 24 ore CP_1
settimanali (6 ore x 4 giorni), cioè non contesti specificamente che “il pub era aperto 7 giorni su 7” e che l'appellato lavorasse
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tutti i giorni, come dichiarato dal teste , e come è ovvio Tes_3
trattandosi di un pubblico esercizio sito in una località turistica
(Diano Marina), nel pieno della stagione estiva.
Il Tribunale ha poi ritenuto provato l'orario giornaliero dalle
17.30 alle 0.30 attraverso una valutazione prudenziale di quanto riferito dai testi. che lo ha portato ad escludere che il sig.
iniziasse a lavorare nel pub prima dell'orario di CP_1
apertura indicato dal teste (17,30) ed a delimitare la sua Tes_3
prestazione alle 0,30, sebbene tutti e tre i testimoni abbiano affermato che il pub chiudeva verso l'una (od anche alle 2 in alcuni giorni della settimana); la tesi dell'appellante, che il sig.
lavorasse solo dalle 19 alle 23, non ha alcun CP_1
riscontro testimoniale.
La sentenza impugnata deve essere corretta, invece, unicamente nella parte in cui non ha considerato che la teste Tes_4
consulente del lavoro della società appellante, ha riferito che il pub ha fatto registrare gli ultimi incassi il 6.9.2019, dopodiché
“non ha più aperto sino all'anno successivo”.
L'appellato ha quindi diritto alla sola retribuzione ordinaria dal
7.9.2019 alla data del licenziamento (22.9.2019) e non al compenso per lavoro straordinario, non prestato: sulla base del conteggio depositato dall'appellato il 27.9.2024, rimasto incontestato, le differenze retributive dovute ammontano ad euro
2.426,70 anziché ad euro 2.651,34.
Con il secondo motivo di appello, la società deduce che il
Tribunale non avrebbe potuto esaminare la legittimità o meno del
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licenziamento, perché il lavoratore non lo aveva impugnato.
Il motivo è inammissibile.
La decadenza dall'impugnazione del licenziamento dà luogo ad un'eccezione in senso stretto, che deve essere proposta dal datore di lavoro convenuto nella memoria di costituzione nel giudizio di primo grado: nulla in tal senso è stato eccepito nella memoria difensiva di primo grado della società . Pt_1
In parziale accoglimento dell'appello, la condanna dell'appellante al pagamento delle differenze retributive deve quindi essere ridotta ad euro 2.426,70; le spese del presente grado seguono la soccombenza, pressoché integrale, dell'appellante, liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
Visto l'art. 437 c.p.c., in parziale accoglimento dell'appello, riduce ad euro 2.426,70 la condanna dell'appellante al pagamento delle differenze retributive;
condanna l'appellante a rimborsare all'appellato le spese del presente grado, liquidate in euro 1.923,00 oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa, con distrazione a favore dei difensori.
Così deciso all'udienza del 13/02/2025
IL PRESIDENTE est.
Federico Grillo Pasquarelli
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