Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 02/04/2025, n. 254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 254 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. 300/2024 R.G.C
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MACERATA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice dott.ssa Germana Russo quale Giudice del Lavoro, all'udienza del 16-10-2024, ai sensi dell'art. 429 c. p. c., ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo, la seguente
SENTENZA nella causa n. 300/2024 R.G.C promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. Medori Paola ed elettivamente domiciliata Parte_1
presso il suo studio sito in Macerata, Via Garibaldi, n. 87, giusta procura allegata al ricorso;
RICORRENTE
nei confronti di
, in persona del Ministro pro tempore, con sede Controparte_1
in Roma, via Trastevere, n. 46/A, rappresentato in giudizio dall' Controparte_2
in persona del Direttore Generale pro tempore, ex art. 417 bis c.p.c., D.L. 9-1-2020 n. 1 e
[...]
s.m.i., D.P.C.M. 30-9-2020 n. 166, D.M. 18-12-2014 n. 917 e D.D.G. n. 6191 del 2-5-2015 ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC Email_1
CONVENUTO
Oggetto: diritto assegnazione carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione di personale docente a tempo determinato.
Le parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15-03-2024 la ricorrente in epigrafe, docente a tempo determinato, destinataria per l'a. s. 2023/2024 di un contratto di lavoro a tempo pieno e determinato presso l'Istituto
Professionale Industria e Artigianato “F. Corridoni” di Corridonia per un posto di sostegno psicofisico, esponeva quanto segue: la carta docente era una iniziativa del Controparte_1
prevista dalla L. n. 107 del 13-7-2015 (c.d. “Buona Scuola”), art. 1 co. 121, che aveva istituito la apposita Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche, per un importo nominale di € 500,00 per ciascun anno scolastico, al fine di sostenere la formazione continua dei docenti;
quindi, in attuazione dell'art. 1 co. 122 L. n. 107/15, era stato
1
pertanto, a decorrere dal 2-12-2016, il D.P.C.M. n. 32313 del 23-9-2015 era stato sostituito dal D.P.C.M. del 28-11-2016, il quale all'art. 3 co. 1 conteneva la medesima precisazione, secondo la quale la carta del docente era assegnata ai soli docenti di ruolo, con conferma dell'esclusione del personale docente a tempo determinato;
la carta docente era assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno sia a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'art. 514 del D. Lgs. 16-4-94 n. 297 e s.m.i., i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero e delle scuole militari;
l'importo nominale della carta era di € 500,00 annui per ciascun a. s.; alla ricorrente non era stato riconosciuto alcun diritto all'attribuzione della predetta Carta elettronica in relazione all'a. s.
2023/2024, pari alla somma di € 500,00; per ottenere la carta docente la ricorrente aveva inviato via pec lettera di diffida ricevuta dall'Amministrazione in data 02.10.2023; il contratto a tempo determinato che la stessa aveva stipulato con il convenuto non era stato dettato da esigenze CP_1
lavorative eccezionali e temporanee, ma istituzionali ed ordinarie, immutate e costanti nel tempo, destinate a soddisfare esigenze permanenti e durevoli della convenuta, con incarichi annuali o fino al termine delle attività didattiche su posti vacanti, prestati con continuità e durata;
infatti, l'unica differenza rispetto ai docenti di ruolo era costituita dal procedimento di individuazione dei destinatari di contratti a tempo determinato, che avveniva attingendo a graduatorie formate anche in base ai titoli, cosicché tale forma di reclutamento non era stata tale da riverberarsi sulle caratteristiche e sulle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, nonché sui connotati di professionalità derivante dall'anzianità maturata, cui si commisurava il trattamento retributivo del personale di ruolo;
la ricorrente, durante il servizio pre-ruolo, aveva prestato funzioni identiche ed analoghe a quelle svolte dai colleghi a tempo indeterminato.
La ricorrente, dopo aver richiamato il contenuto dell'art. 1 co. 121 della L. 107/2015, citava altresì il co. 124, il quale stabiliva che, nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo doveva essere obbligatoria, permanente e strutturale;
il sistema a “doppio binario” adottato dal (per i docenti di ruolo, una formazione obbligatoria, CP_1 permanente e strutturale e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, per i docenti non di ruolo, nessuna obbligatorietà, e dunque, nessun sostegno economico) violava le disposizioni costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione, discriminando i docenti non di ruolo con lesione del principio di buon andamento della P.A., vista l'opposta esigenza del sistema
2 scolastico a che tutto il personale docente (e non solo quello di ruolo) possedesse un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, onde garantire la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti;
in tal senso, si era espresso il Consiglio di Stato con la sentenza n.
1842/2022 pubblicata il 16.3.2022, con la quale erano stati annullati la nota del n. 15219 CP_3 del 15 ottobre 2015, nella parte in cui specificava che la “Carta del docente” e i relativi € 500,00 annui erano assegnati ai soli docenti di ruolo e non anche ai docenti con contratto a tempo determinato, nonché l'art. 2 del citato D.P.C.M. del 23-9-2015, sulla base delle seguenti affermazioni: “[…] la questione dei destinatari della Carte del docente va riguardata tenendo conto anche della disciplina prevista in tema di formazione dei docenti dal C.C.N.L. di categoria: questa va letta in chiave non di incompatibilità, ma di complementarietà rispetto al disposto dell'art. 1, commi da 121 a 124, della l. n. 107/2015. L'interpretazione di tali commi deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi
è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio – la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento – che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna.”; con ordinanza del 18.5.2022 (causa C-450/21), la Corte di
Giustizia Europea così si era espressa: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al Controparte_1
personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_1 dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica”; la Corte di Giustizia
Europea aveva rilevato come l'indennità in esame dovesse essere considerata come rientrante tra le
«condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'Accordo quadro perché versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne CP_1
le competenze professionali (cfr. Tribunale di Napoli, Sentenza n. 465/2023 del 25-01-2023); la
3 ricorrente richiamava altresì la ormai copiosa giurisprudenza di merito sul tema (tra le tante:
Tribunale di Macerata sent. 41/2024, oltre alle già citate Tribunale di Torino sent. 24.3.2022;
Tribunale di Marsala sent. n. 803/2022, Tribunale di Cosenza sent. del 21.12.2022), concorde nello stabilire che la disposizione introdotta dalla L. 107/2015 risultava palesemente illegittima giacché in contrasto con i principi di non discriminazione, parità di trattamento e buon andamento della Pubblica
Amministrazione previsti dagli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione, con la conseguenza che i commi
121 e ss. dell'art. 1 L. n. 107 del 2015 non potevano che essere interpretati nel senso di ricomprendere all'interno della cerchia di destinatari anche il personale docente a tempo determinato avendo l'amministrazione, ai sensi degli artt. 63 e 64 del CCNL di categoria del 27-11-2007, l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo determinato e indeterminato, strumenti, risorse e opportunità che garantissero la formazione in servizio, ivi compresa la Carta del docente;
la Corte di Cassazione con la sentenza n. 29961/2023 aveva statuito sul tema i seguenti principi di diritto:
“1. La Carta del Docente spetta anche ai titolari di un contratto fino al 30.06.2023; la Corte addirittura specifica come il diritto sussista indipendentemente dalla richiesta che possa aver fatto il lavoratore.
“2. Il diritto alla Carta sussisterebbe a prescindere dall'avere in essere un rapporto di lavoro. Infatti, alcuni tribunali avevano negato il riconoscimento in questione in quanto il docente, al momento della pronuncia della sentenza, non era titolare di un rapporto di lavoro presso la scuola statale. Per la
Suprema Corte sarà sufficiente che il docente sia inserito nelle graduatorie al fine di poter ottenere il riconoscimento del diritto al suddetto beneficio.
“3. Il diritto sussiste addirittura per tutto il personale che ha fatto il docente, anche se adesso svolge altra attività. Quindi, per coloro a cui sarebbe spettata l'erogazione della Carta docente, ma che attualmente sia fuori dal sistema scolastico per qualunque ragione, spetta un risarcimento pari al quantum di cui avrebbe avuto diritto se fosse ancora dipendente e dovrà essere ovviamente, accreditata dall'Amministrazione scolastica.
“4. La prescrizione è quinquennale e decorre dalla data del conferimento della nomina;
mentre diventa decennale per coloro che non rientrano più nel sistema scolastico (quindi per chi non è più docente o inserito in graduatoria)”.
Tutto ciò premesso, la ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni:
“Piaccia al Tribunale adito in funzione di Giudice Unico del lavoro, in accoglimento del presente ricorso, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa e previa eventuale disapplicazione della normativa italiana contrastante,
4 “IN VIA PRINCIPALE, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con condanna dell'Amministrazione convenuta a mettere a disposizione della ricorrente, tramite pagamento diretto o caricamento su carta o con altre modalità individuate dal Tribunale intestato per gli anni scolastici sopra indicati e comprovati dalla documentazione allegata, la somma di € 500,00 per ciascun rapporto di lavoro a tempo determinato,
o quella diversa accertata in corso di causa, oltre accessori come per legge;
“IN VIA SUBORDINATA, accertato e dichiarato il diritto della ricorrente a usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, condannare l'Amministrazione convenuta al pagamento della somma di € 500,00 per ciascun anno pari alla somma che sarebbe spettata per il servizio svolto a tempo determinato per gli anni scolastici sopra indicati e comprovati dalla documentazione allegata,
a titolo di risarcimento del danno subito o a qualsiasi titolo, anche per inadempimento contrattuale o arricchimento senza causa, o quella somma diversa accertata in corso di causa, oltre accessori come per legge. In ogni caso, con vittoria di spese …”.
Si costituiva ritualmente l'Amministrazione convenuta, la quale, dato atto che la ricorrente aveva proposto dinanzi al Tribunale adito le domande di cui sopra, contestava integralmente le pretese avversarie poiché infondate in fatto e in diritto e ne chiedeva il rigetto integrale esponendo: la era docente di scuola secondaria di II grado a tempo determinato, presso l'I.P.S.I.A. “F. Parte_1
Corridoni” di Corridonia (MC), inserita nelle G.P.S. della provincia di Macerata per l'insegnamento nella scuola secondaria di II grado per la c.c. B017 - Laboratori di scienze e tecnologie meccaniche;
in virtù di tale inserimento aveva ottenuto nel corrente a. s. 2023/2024 un incarico a tempo determinato come docente diplomata di secondaria di II grado per l'inserimento nella classe di concorso B017, come risultava dallo stato matricolare della stessa e dai dati pre-ruolo dei servizi svolti, e per quanto qui di interesse, per la sola annualità relativa all'a. s. 2023/2024; a parere dell'Amministrazione resistente, la richiesta di parte ricorrente di ottenere il beneficio economico della carta elettronica per l'anno scolastico di servizio reclamato doveva essere respinta, in quanto i riferimenti normativi (di fonte primaria e secondaria) che fondavano la distinzione di cui si discuteva erano frutto di una ragionevole voluntas legis;
oltretutto, la ricorrente non aveva in alcun modo dedotto, neppure in modo generico, di essere stata interessata ad attività formativa in generale né, tantomeno, all'attività formativa dell'Istituto scolastico presso cui aveva prestato servizio nell'anno di riferimento;
secondo la convenuta gli assunti avversari erano infondati perché: A) l'art. 1, co. 121,
L. 107 del 2015 aveva previsto: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma
5 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”; in attuazione di detto disposto, ai sensi dell'art. 1 co. 122 della sopra citata legge, erano stati emanati, prima, il DPCM del 23-9-2015 e, successivamente, il DPCM del 28-11-2016; il primo comma dell'art. 2 del DPCM del 23-9-2015, mediante una disposizione poi riproposta anche dall'art. 3 del successivo DPCM del 28-11-2016, precisava: “La carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”; ancora, il comma
4 stabiliva: “La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma I°”; dunque la normativa individuava tra i beneficiari del bonus formativo, di cui all'art. 1 co. 121 L.107, i soli docenti di ruolo;
infatti, con il beneficio di cui alla Carta Docente, il legislatore aveva inteso “… sostenere la formazione continua dei docenti …” in attuazione dell'art. 1 co. 124 della L.107, il quale aveva reso obbligatoria, permanente e strutturale la formazione in servizio dei docenti;
che tanto dovesse essere, era evidente:
(a) dal tenore testuale delle disposizioni sopra richiamate (entrambe si riferivano al “… docente di ruolo …” e alla “… formazione in servizio …”); (b) dalla interpretazione sistematica della normativa di cui alla L. 107/2015 cit;
(c) dal regime fiscale che la legge aveva attribuito all'incentivo de quo
(“La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”); al collegamento “obbligo di formazione - docente di ruolo - incentivo economico”, il
[...]
aveva dato seguito con nota-circolare n. 15219 del 15-10-2015, in cui era stato Controparte_1 ribadito, all'art. 2: “La Carta del docente è assegnata ai docenti di ruolo delle Istituzioni Scolastiche statali”; a dispetto di quanto sostenuto dalla ricorrente, la limitazione dell'incentivo ai soli docenti di ruolo appariva previsione del tutto ragionevole che fondava la sua ratio su principi di merito (ai sensi dell'art. 97 co. 3 della Costituzione), di opportunità (ai sensi degli artt. 5, 41 co. 3, 81 e 97 della
Costituzione) e di pari dignità (ai sensi dell'art. 3 commi 1 e 2 della Costituzione); innanzitutto di merito, di cui il convenuto aveva assunto, con il D. L. n. 173/22, il riferimento nominale CP_1 diretto, che, in via generale, non poteva che tener conto del disposto di cui all'art. 97, co. 3, Cost., alla stregua del quale: “Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.”, e che, dunque, attribuiva stabilità al rapporto con la Pubblica
Amministrazione, e che fondava, al contempo, quelle stesse ragioni di opportunità (di investimento) nell'aggiornamento e nello sviluppo delle competenze di chi, con quel merito, aveva legittimato la propria posizione di dipendenza;
all'opposto, infatti, ci si sarebbe potuto chiedere quale datore di lavoro “privato” avrebbe investito, con incentivi economici, sulla formazione di un dipendente la cui assunzione effettiva fosse subordinata a condizioni sospensive e risolutive afferenti a variabili di aleatorietà come quelle che si determinavano nell'ambito dei processi di assunzione presso le PP.AA.;
6 le ragioni di merito si collegavano quindi a ragioni di opportunità, entrambe declinate dal legislatore con le espressioni “docenti di ruolo” e “formazione obbligatoria, permanente e strutturale” - ovverosia, riferendosi, senza dubbio, a quel personale con cui era effettivamente possibile, oltreché proficuo, investire economicamente, per garantire l'obbligo formativo nella forma della permanenza e strutturalità; si sarebbe potuto tra l'altro sostenere, in via di massima approssimazione, come la previsione di un obbligo di formazione - nell'ambito del pubblico impiego - acquistasse valore primario e precipuo proprio con riguardo a quelle posizioni di dipendenza caratterizzate da stabilità; con ciò si intendeva scongiurare il rischio che la stabilità del posto si trasformasse in tedio di aggiornamento, con tutto quanto ne sarebbe disceso in termini di minor efficienza ed efficacia dell'azione pubblica;
sussistevano, inoltre, ragioni di pari dignità che imponevano di differenziare, ai fini dell'attribuzione del beneficio economico di cui alla carta elettronica, la figura del docente di ruolo da quello non di ruolo: il docente, per assumere il ruolo, e dunque la stabilità del rapporto, doveva risultare vincitore di concorso pubblico;
la partecipazione al concorso ordinario di ruolo era consentita a tutti i candidati in possesso del titolo di studio e/o di abilitazione e/o dei C.F.U. previsti in base alla classe di concorso;
riconoscere un incentivo economico a docenti in “attesa” di partecipare ad un concorso pubblico avrebbe significato, di fatto, avvantaggiarli rispetto a chi, invece, non aveva voluto, o peggio ancora, potuto, svolgere servizio in attesa del concorso stesso;
scendendo ancor più nel particolare, ben si sarebbe potuto inoltre sostenere che la “Carta del docente” compensasse proprio la maggiore gravosità del servizio svolto dai docenti di ruolo, per i quali la formazione in servizio era divenuta, in base alla L. 107/15 cit., attività obbligatoria, strutturale e permanente, obbligo questo, il cui inadempimento costitutiva, tra l'altro, fonte di addebito disciplinare, soprattutto, laddove le
Istituzioni scolastiche di riferimento avevano declinato e approvato un ben articolato e precipuo percorso formativo con riguardo ai propri docenti di ruolo;
la ricostruzione sopra operata evidenziava dunque come l'espressione “formazione a doppia trazione”, che il Consiglio di Stato aveva utilizzato nella sentenza n.1842 del 16.3.2022 richiamata da parte ricorrente, non corrispondesse affatto al quadro normativo in essere;
non vi era, infatti, nel panorama normativo scolastico una formazione che fosse fonte di medesimi effetti;
c'era un diritto alla formazione – valido per tutti – e un obbligo di formazione – previsto per i soli docenti di ruolo;
dunque, da un lato, facoltà/diritto, dall'altro obbligo/dovere; trattare in modo similare situazioni che davano luogo ad effetti diversi avrebbe significato operare un'ingiusta discriminazione;
secondo quell'espressione di civiltà alla stregua del quale si sostanziava il concetto di uguaglianza sostanziale (“il diritto alla differenza per riconoscere a tutti una pari dignità”).; la previsione che diversificava – ai fini dell'attribuzione del beneficio di cui alla Carta elettronica – tra docente di ruolo e non di ruolo, era dunque del tutto legittima e ragionevole;
tra l'altro, era del tutto ragionevole (anzi, auspicabile) che laddove lo Stato imponesse
7 nuovi obblighi contrattuali attribuisse anche incentivi economici per farvi fronte, aspetto quest'ultimo che trovava il proprio addentellato concettuale (e normativo) nel principio di proporzionalità dei mezzi rispetto ai fini, corollario dello stesso principio di ragionevolezza;
infine la sentenza del
Consiglio di Stato sopra richiamata aveva ad oggetto l'annullamento del DPCM 23-9-2015 e della
Nota prot. n. 15219 del 15-10-2015; sennonché le modalità di gestione della Carta Docenti di CP_3
cui alla detta nota erano state completamente sostituite dal DPCM del 28-11-2016 e relativa nota
3563 del 29-11-2016; la sentenza richiamata, quindi, non aveva attinenza con il caso di specie, CP_3
in quanto i provvedimenti in vigore non erano stati oggetto del pronunciamento dei giudici del
Consiglio di Stato;
infine, anche a voler sostenere che, con riguardo al caso di specie, si fosse determinata una effettiva discriminazione (… in rapporto agli altri docenti di ruolo in servizio presso l'Istituto scolastico di riguardo …) sarebbe stato quantomeno opportuno che parte ricorrente avesse indicato a quali “impegni” formativi avesse adempiuto durante il periodo di servizio;
non era dato sapere, né risultava dedotto in ricorso, quale fosse stato l'impegno formativo in servizio prestato dalla dipendente in relazione ai vari corsi organizzati dall'Istituto scolastico presso cui la stessa aveva svolto la propria attività di docente;
infatti, ai sensi del co. 124 dell'art. 1 della più volte cit. L. 107/15,
“Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche …”; se, dunque, ben poteva discutersi in merito alla portata generale e astratta dell'incentivo di cui al co. 121 dell'art. 1 L. 107/15, ovverosia alla ragionevolezza della distinzione tra docente di ruolo e non di ruolo, di certo non poteva ritenersi che, nel caso di specie, si fosse realizzata una effettiva discriminazione tra la ricorrente e gli altri docenti in servizio presso il singolo
Istituto scolastico interessato;
per tali motivi, la richiesta della ricorrente di vedersi riconosciuto il beneficio della Carta Elettronica, doveva dunque essere rigettata in quanto del tutto sproporzionata, non fondata, non provata, e comunque non dovuta;
B) nella denegata ipotesi di riconoscimento dell'avversa pretesa, l'Amministrazione resistente chiedeva che ciò avvenisse esclusivamente nella forma prevista dalla normativa, cioè attraverso il riconoscimento in forma specifica della “carta elettronica”: il D.P.C.M. del 28-11-2016 aveva infatti disciplinato in modo chiaro e preciso le modalità di assegnazione e di utilizzo del beneficio in questione;
l'art. 2 prevedeva che l'importo del valore nominale di € 500,00 venisse attribuito mediante “Carta Elettronica” utilizzabile tramite
“accesso alla rete Internet attraverso una piattaforma informatica dedicata (…)” e con cui era possibile “l'emissione, nell'area riservata di ciascuno beneficiario registrato, di buoni elettronici di spesa con codice identificativo, associati ad un acquisto di uno dei beni o servizi consentiti dall'art. 1, comma 121”; tale modalità di attribuzione del beneficio (attraverso sistema di riconoscimento SPID ed utilizzo dell'applicativo digitale) aveva lo scopo, come si leggeva nel preambolo del D.P.C.M.,
8 “di garantire al suo interno il sistema di rendicontazione”, rendicontazione che, ai sensi del D. Lgs.
n. 123/11, acquisiva rilevanza fondamentale ai fini della regolarità amministrativo-contabile; si trattava, tra l'altro, di evitare che l'importo di cui al beneficio potesse essere utilizzato per finalità estranee agli obblighi formativi e professionali, facendo leva su quel meccanismo di accreditamento che collegava gli esercenti espressamente abilitati con i docenti interessati;
la domanda, nella denegata ipotesi di accoglimento, andava conseguentemente limitata all'attribuzione del beneficio in forma specifica, cioè all'attribuzione della carta elettronica secondo l'importo che risultasse di giustizia e secondo quelle stesse modalità e condizionalità previste per tutti coloro che risultassero beneficiari del riconoscimento in oggetto;
in via ulteriormente subordinata, e nella denegata ipotesi di riconoscimento del beneficio di cui alla carta elettronica in forma equivalente, il CP_1 convenuto chiedeva ordinarsi alla ricorrente di presentare all'Ufficio di Ambito Territoriale provinciale competente (Macerata) l'originale della documentazione relativa all'utilizzo della somma corrisposta dall'Amministrazione scolastica ed utilizzata per le finalità di cui all'art. 1, co. 121-124
L. 107/15.
L'Amministrazione convenuta concludeva quindi chiedendo:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così decidere:
• nel merito, in via principale, rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto, per i motivi di cui al punto A;
• nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento di qualsivoglia pretesa, condannare il convenuto al riconoscimento del beneficio in forma specifica, ovverosia CP_1 mediante attribuzione alla ricorrente della Carta Elettronica per l'importo che dovesse risultare di giustizia;
• nel merito, in via ulteriormente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'avversa pretesa in forma equivalente, ordinare all'odierna ricorrente di presentare, entro il biennio successivo alla sua effettiva corresponsione, all'Ufficio di Ambito Territoriale provinciale competente, l'originale della documentazione relativa all'utilizzo della cifra corrisposta da questa
Amministrazione e impiegata per le finalità di cui all'art. 1, commi 121- 124 della legge 107/2015”, con vittoria delle spese di lite.
La causa, istruita sulla base delle sole produzioni documentali, all'odierna udienza, all'esito della discussione orale, ai sensi dell'art. 429 c. p. c., veniva decisa come da dispositivo depositato, con fissazione del termine di 60 giorni per il deposito della sentenza, stante la complessità delle questioni esaminate.
La domanda proposta dalla ricorrente è risultata fondata e meritevole di accoglimento.
9 Sulla questione esaminata non si può non prendere atto dei principi espressi dalla Corte di Cassazione
- Sezione Lavoro con la sentenza n. 29961 del 27-10-2023, secondo cui:
“N.N. ha agito davanti al Tribunale di Taranto esponendo di essere insegnante assunto a tempo indeterminato alle dipendenze del e di avere precedentemente prestato Controparte_1
servizio in forza di plurimi contratti di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche, per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019, senza ricevere il beneficio della c.d. Carta
Docente, pari a 500,00 euro annui per l'acquisito di beni o servizi formativi, ai sensi dell'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015.
“Egli sottolineava come Corte di Giustizia 18 maggio 2022 avesse ritenuto che la clausola 4 punto
1 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE fosse ostativa ad una normativa nazionale che riservasse al solo personale docente a tempo indeterminato il beneficio della menzionata Carta Docente e rimarcava come, ai sensi dell'art. 282 del d. lgs. n.
297/1994 e degli artt. 29, 63 e 64 del CCNL di comparto, anche i docenti precari avessero diritto alla formazione ed aggiornamento professionale. “Con ulteriori difese il ricorrente sosteneva che il suo diritto alla percezione della Carta del Docente discendesse dalla clausola 6 del menzionato
Accordo Quadro, secondo cui «i datori di lavoro dovrebbero agevolare l'accesso dei lavoratori a tempo determinato a opportunità di formazione adeguate, per aumentarne le qualifiche, promuoverne la carriera e migliorarne la mobilità occupazionale» e dall'art. 14 della Carta dei
Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, secondo cui «ogni persona ha diritto all'istruzione e all'accesso alla formazione professionale e continua», mentre l'art. 21, par. 2, del Trattato per il
Funzionamento dell'Unione Europea, secondo quanto si desumeva dall'interpretazione della Corte di Giustizia rispetto al pregresso art. 7 del Trattato CEE, era da intendere nel senso che la parità di trattamento nell'accesso alla formazione professionale non riguardava soltanto gli obblighi imposti all'istituto didattico, ma vietava altresì ogni misura atta ad ostacolare l'esercizio del diritto.
“Infine, il ricorrente affermava che il diniego di accesso alla Carta Docente si poneva in contrasto anche con i «principi generali del diritto U.E. di uguaglianza e parità di trattamento e di non discriminazione in materia di impiego e dei diritti fondamentali consacrati negli articoli 14, 20 e 21 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea».
“Su tali premesse, egli insisteva perché fosse disapplicata la normativa interna in contrasto con tali principi ed in via principale fosse accertato il suo «diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” …. di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 per gli anni scolastici 2016/17, 2017/18, 2018/19», con condanna del alla corresponsione del CP_1
totale importo di euro 1.500,00, oltre interessi o, in via subordinata, «al riconoscimento di tale somma a titolo di risarcimento del danno in forma specifica ex art. 1218 del c.c.».
10 “Nella resistenza del convenuto , il giudice del lavoro del Controparte_1
Tribunale di Taranto pronunciava ordinanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione ex art. 363-bis c.p.c., con la quale richiedeva, sul presupposto del trattarsi di questioni non ancora definite dalla S.C., necessarie a definire il giudizio ed inoltre tali da comportare gravi difficoltà interpretative e suscettibili di porsi in numerosi giudizi, che fossero fissati i principi di diritto relativamente ai seguenti profili: - se si possa giustificare una differenziazione di trattamento in ragione della durata della supplenza nel singolo anno scolastico;
- se il beneficio abbia carattere retributivo o riparatorio;
- se quella derivante dalla Carta Docente sia obbligazione pecuniaria o di quale altra natura;
- se abbiano rilievo i peculiari vincoli e modalità di esercizio che il DPCM 28 novembre 2016 pone rispetto all'esercizio del diritto da parte dei docenti di ruolo;
- se i diritti del docente, in ragione della natura dell'obbligazione, siano soggetti a prescrizione quinquennale ovvero decennale.
“Il Primo Presidente di questa S.C., con provvedimento del 29.5.2023 ha assegnato la questione a questa Sezione, per l'enunciazione dei principi di diritto.
“Fissata udienza pubblica, il Pubblico Ministero ha depositato requisitoria scritta con cui ha concluso nel senso che: - sono discriminatorie e vanno, perciò, disapplicate in parte qua, le disposizioni di rango primario e di attuazione che escludono gli insegnanti a termine dal diritto all'assegnazione della Carta, ritenendo peraltro che esuli dal presente giudizio la questione del “se”
e del “come” le ricadute interpretative, in riferimento alle supplenze brevi o brevissime, conseguenti all'ordinanza della Corte di Giustizia, possano eventualmente esser superate in sede di riconoscimento del diritto;
- la natura retributiva dell'obbligazione va esclusa per espressa indicazione della norma di riferimento;
- l'obbligazione ha natura pecuniaria, attenendo le modalità di attribuzione della Carta soltanto alle modalità di messa a disposizione della somma dovuta;
- la rimozione dell'effetto discriminatorio va attuata riconoscendo a favore dei docenti non di ruolo il medesimo importo assegnato ai docenti a tempo indeterminato, da impiegare negli stessi termini e con le medesime modalità; - il regime di prescrizione da applicare al diritto è quello quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., con decorrenza da quando è concretamente disponibile per l'anno scolastico di riferimento la somma annua pari al valore nominale della Carta.
“RAGIONI DELLA DECISIONE
“… La discussione orale è quindi da aversi per regolarmente tenuta.
“2. Tutto ciò posto, può quindi procedersi alla disamina delle questioni di diritto sostanziale sottoposte.
“La formazione e l'aggiornamento dei docenti: norme e principi generali.
“3. L'istituto della Carta Docente va inserito nel contesto del sistema della formazione degli insegnanti scolastici.
11 “L'art. 282 del d. lgs. n. 297/1994 stabilisce, al comma 1, che «l'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente (…) inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica;
come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica».
“Coerentemente, secondo l'art. 63 del CCNL di comparto, «la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane»; la disposizione aggiunge altresì che «l'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio» e che tale formazione si realizza «anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale»; precisandosi poi ancora, al comma 2, l'impegno a realizzare «una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo».
“L'art. 64 del medesimo CCNL afferma poi che «la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità».
“È indubbio che il diritto-dovere formativo proclamato e ribadito dalle norme citate riguardi non solo il personale di ruolo, ma anche i precari, non essendovi nessuna distinzione in tal senso nella normativa citata.
“Consiglio di Stato, sez. VII, 16 marzo 2022, n. 1842 è stato molto chiaro in tal senso, evidenziando l'esigenza di formazione dell'intero corpo docente, di ruolo e non, necessaria per l'erogazione del servizio scolastico.
“(segue): la L. 107/2015.
“4. L'indirizzo del sistema formativo è stato poi specificamente declinato dalla L. n. 107/2015.
“L'art. 1, co. 124 della L. n. 107/2015, stabilisce che «nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale» ed il principio, coerentemente con il diritto-dovere di base di cui all'art. 282 cit., non distingue tra obblighi del lavoratore ed obblighi datoriali.
“Nel prosieguo, tuttavia la norma si concentra sugli ampi obblighi datoriali esistenti in materia affermando che «le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano
12 nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del
[...]
, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria». Controparte_4
“(segue): la Carta Docente.
“5. È nell'ambito di tale sistema di principi che la stessa L. n. 107/2015 introduce l'istituto della
Carta Docente, prevedendo, all'art. 1, co. 121, che «al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Controparte_5
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo
[...]
professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma
124» ed aggiungendo che «la somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile».
“Un dato - onde evitare equivoci - va evidenziato, e cioè che la Carta ha riguardo precipuamente al piano formativo e di aggiornamento e non a quello delle dotazioni lavorative individuali in senso stretto.
“Il riferimento ai software, ma soprattutto agli hardware, potrebbe sviare, ma anche tali strumenti vanno intesi, nel contesto di un insieme di altri strumenti di valenza palesemente culturale, nella logica di un accrescimento professionale sul piano dell'uso degli strumenti elettronici, in una fase di definitiva evoluzione in tal senso che investe anche i docenti, in specie più anziani.
“Conclusione che non è contraddetta dal disposto dell'art. 2, co. 3, d. l. 22/2020, conv. con mod. in
L. 41/2020, secondo cui «in corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, potendo anche disporre per l'acquisto di servizi di connettività delle risorse di cui alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107».
13 “Infatti – essendo da escludere che chi non fosse beneficiario della Carta Docente o chi, pur essendolo, avesse già speso gli importi accreditati restasse al di fuori da quella didattica, perché evidentemente il datore avrebbe dovuto comunque sopperire rispetto alle dotazioni necessarie per tali casi – non si può certamente attribuire a quella previsione il senso di un mutamento di indirizzo dell'istituto, in ragione di tale estemporanea evenienza.
“Anche l'utilizzo per i costi di connettività a distanza non va dunque estraniato del tutto dalla ratio di fondo che resta quella di miglioramento delle conoscenze e capacità del docente e dunque formativo.
“5.1 Ciò posto, la norma di legge evidenzia due profili che fondano l'attribuzione secondo il disegno del legislatore.
“5.2 Da un lato, essa è destinata ai soli insegnanti di ruolo, manifestando un indirizzo che affonda le radici nella scelta di curare, attraverso quello strumento, la formazione ed aggiornamento del personale che rappresenta, proprio per il trattarsi di dipendenti a tempo indeterminato, la struttura di fondo attraverso cui viene fornito il servizio educativo.
“5.3 Per altro verso, la taratura di quell'importo di 500 euro in una misura “annua” e per “anno scolastico” evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima.
“D'altra parte, anche il recente intervento normativo di cui all'art. 15 d. l. n. 69 del 2023, conv., con mod., in L. n. 103/2023, qui fuori gioco ratione temporis, sul piano sistematico conferma il riferimento annuale, essendo il beneficio esteso «per l'anno 2023» ai «docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile».
“Il nesso tra la Carta Docente e la didattica è evidenziato altresì dall'incipit della norma istitutiva, ove si dice che la Carta è finalizzata a «sostenere la formazione continua dei docenti», ma vi si affianca l'aggiunta del fine di «valorizzarne le competenze professionali», il che indirizza verso un obiettivo di migliore svolgimento del servizio nella sua interezza proprio attraverso l'incremento di professionalità del personale e della didattica su base annua cui esso è stato rivolto.
“Assai significativo sul punto è altresì il fatto che la Carta docente venga associata, sempre dalla norma, ad «iniziative coerenti» con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (c.d. PTOF), ovverosia agli strumenti programmatici destinati alla fissazione e valutazione delle priorità strategiche del sistema di istruzione (art. 1, co. 14, L. 107/2015; art. 3 d.p.r. 275/1999; art. 2, co. 3, d.p.r. 80/2013) ed alla connessione integrata tra operato dei docenti e finalità educative.
“Infine, la connessione con la didattica annua si coordina pianamente con i tempi della programmazione didattico educativa cui il singolo docente è tenuto (art. 128 d. lgs. 297/194; art. 16
d.p.r. 275/1999), sulla scorta degli indirizzi del Collegio dei Docenti, ad individuare “annualmente”
14 (art. 7, co. 9 e 10, d. lgs. 297/1994), anche in ragione dell'organizzazione degli assetti degli orari di lavoro (art. 29, co. 1 e co. 3, lett. A, del CCNL 29.11.2007) ed in riferimento alle classi affidate.
“Tale indirizzo del legislatore di sostegno alla didattica “annua” esprime chiaramente una scelta di discrezionalità normativa, finalizzata al miglior perseguimento dell'interesse del servizio scolastico.
“L'intervento, da questo punto di vista, è espressione di un ipotizzato - in disparte ogni valutazione o condivisione di merito o politica che qui non interessano - miglioramento del servizio educativo rivolto alla comunità.
“La scelta - lo si dice per esemplificare - avrebbe potuto essere anche radicalmente opposta ed indirizzata al sostegno della formazione autonoma dei docenti precari, o in equivocamente destinata a tutti ed in pari misura o quant'altro.
“L'impostazione della norma è stata invece diversa, nei termini appunto di sostegno alla didattica su un piano di durata almeno annuale, ritenendosi (v. il collegamento con il PTOF) che fosse in tal modo da perseguire l'interesse ultimo all'educazione cui anche la formazione del docente è indubbiamente finalizzata (v. anche, sul nesso tra formazione attraverso Carta Docente e servizio scolastico, Cass. 31 ottobre 2022, n. 31104, con cui l'istituto è stato ritenuto da applicare anche ai c.d. “educatori”).
“5.4 È al contempo errato fare leva sulla Carta Docente come unico strumento di formazione, in ogni caso e per ogni durata dell'impegno didattico.
“La Carta, infatti - rileva il collegio - non esaurisce l'ambito dei possibili interventi formativi, essendo previsto dalle norme un più ampio novero di misure destinabili dal datore di lavoro alle varie tipologie di dipendenti, non rilevando qui - in quanto del tutto estranee alla disamina giuridica di un dato istituto – eventuali carenze nelle iniziative del Ministero datore di lavoro su tale diverso piano.
“Tali considerazioni escludono che possano avere immediato e decisivo rilievo i richiami del ricorrente a fonti eurounitarie - riepilogati nello storico di lite - riguardanti il diritto dei lavoratori alla formazione, che ovviamente non è in sé negato dall'ordinamento interno, dovendosi qui più limitatamente discutere se sia consentito riconoscere lo speciale beneficio solo ai lavoratori a tempo indeterminato.
“Il piano lavoristico
“6. La destinazione della Carta Docente ai soli insegnanti di ruolo, che si è detto costituire uno dei profili di indirizzo del nuovo istituto, intercetta tuttavia il tema, più intrinseco alla disciplina dei rapporti di lavoro, del divieto di discriminazione dei lavoratori a termine.
“Corte di Giustizia 18 maggio 2022, sulla premessa che il beneficio della Carta Docenti attenga all'ambito delle “condizioni di impiego” (punti 35-38) ed escludendo che il solo fatto della durata
15 dei rapporti possa costituire ragione obiettiva (punto 46), ha ritenuto che, in presenza di un «lavoro identico o simile» e quindi di comparabilità (punti 41-43), la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE ed il principio di non discriminazione ivi sancito ostino ad una normativa nazionale che riservi quel beneficio ai soli docenti a tempo indeterminato.
“In breve, la Carta Docente, pur introdotta con quei fini generali di tutela di una certa dimensione temporale del servizio educativo, che non vanno dimenticati perché frutto di una scelta del legislatore, si interseca con il piano dei rapporti di lavoro dei singoli, con quanto ciò comporta sotto il profilo della cura della parità di trattamento in questo ambito.
“È allora evidente che l'avere il legislatore riferito quel beneficio all'“anno scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura.
“Il convergere della scelta di politica educativa e del piano lavoristico: la didattica “annua”.
“7. Quanto appena detto consente dunque di dire, muovendosi lungo i concetti propri della Corte di
Giustizia, che sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari.
“Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento.
“7.1 L'indagine va allora indirizzata verso la ricerca di parametri giuridici che consentano di individuare quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni, in modo tale che l'obiettivo del legislatore non possa essere perseguito se non assicurando al contempo parità di trattamento.
“7.2 Non appaiono criteri idonei, da questo punto di vista, quelli calibrati su situazioni didattiche e lavorative del tutto particolari.
“Il riferimento va al caso del docente part time di ruolo, che ovviamente durante l'anno svolge meno giornate di lavoro, calcolate dal giudice del rinvio in centocinquanta e addirittura riducibili, secondo un calcolo elaborato nelle difese del ricorrente, a novanta giorni.
“Come si desume dall'Ordinanza Ministeriale 446/1997, integrativa (Cass. 14 marzo 2019, n. 7320) del CCNL di comparto (v. ad es. art. 46 CCNL normativo 1994-1997) e come tale conoscibile d'ufficio, il part time settimanale, nelle sue varianti orizzontale (meno ore tutti i giorni) e verticale
(lavoro solo su alcuni giorni) si tara sull'intero anno scolastico e dunque rientra nel concetto di didattica “annua” su cui si sta argomentando e che non necessariamente ricorre per qualunque tipo di supplenza.
16 “Quanto al part time verticale su periodi diversi, l'O.M. (art. 8, co.2, e 7, co. 2) lo ammette sulla base della «progettazione educativa di ciascuna istituzione scolastica e alla conseguente programmazione dell'attività didattica» e dunque su situazioni del tutto particolari e potenzialmente assai differenziate da caso a caso, che non consentono un'assimilazione alle supplenze conferite per la conduzione ordinaria dell'anno scolastico.
“7.3 Analogamente, non possono essere valorizzate particolari condizioni (inidoneità per motivi di salute;
docenti comandati, distaccati;
presa di servizio solo ad anno iniziato, come già previsto dal
DPCM 23.9.2015 – art. 8, co. 2 – per l'a. s. 2015/2016 etc.) in cui la Carta viene attribuita a docenti di ruolo nonostante essi non svolgano attualmente attività di insegnamento o non l'abbiano svolta per una parte dell'anno scolastico.
“Si tratta infatti ancora di situazioni peculiari, in cui il riconoscimento del beneficio trova fondamento sul trattarsi di docenti stabilmente inseriti nell'ambito del servizio scolastico, ma al contempo si riconnette a situazioni di fatto di solo provvisoria inattività didattica o di inizio successivo di essa, tali da escludere un idoneo paragone.
“7.4 Più in generale, un giudizio comparativo svolto su situazioni lavorative particolari finisce per astrarre completamente il raffronto da quanto sta alla base della scelta legislativa, il che non appare corretto.
“Vale a dire, la connessione dell'attribuzione della Carta ad una didattica annua verrebbe ingiustificatamente alterata se ad individuare i presupposti per il godimento del beneficio bastasse una mera sommatoria di giorni numericamente pari a quelli che un certo docente, con particolari condizioni di lavoro quali il part time, deve svolgere o se addirittura il raffronto andasse verso chi non svolge al momento attività didattica o se ancora dovesse valorizzarsi, al fine di estendere a tutti il beneficio, il fatto che un docente di ruolo occasionalmente inizi a prestare servizio ad anno scolastico in corso.
“Va ricordato che, secondo la Corte costituzionale, si è in presenza di una violazione dell'art. 3 Cost.
(principio di uguaglianza) solo «qualora situazioni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso e non quando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non assimilabili» (ex plurimis, Corte Costituzionale 24 luglio 2023, n. 161, con richiamo ad altri precedenti, tra cui le sentenze n. 71 del 2021, n. 85 del 2020, n. 13 del 2018 e n. 71 del 2015) ed il ragionamento comparativo deve muovere su basi analoghe.
“Lo strumento antidiscriminatorio, nella sua estrema delicatezza, non può fondarsi su raffronti tra sottocategorie di situazioni individuali, rischiando altrimenti, attraverso un'estensione a catena di una qualsivoglia migliore tutela, di interferire in modo ingestibile sulle regolazioni complessive di un fenomeno che il legislatore tenti di impostare.
17 “Va dunque tenuta in debito conto anche la logica delle scelte legislative, che appunto si muovono sul piano del sostegno pieno, con la Carta Docente, alla didattica “annua”, per le ragioni sopra ampiamente spiegate.
“Il ragionamento vale poi anche per i vari richiami, nelle difese del ricorrente - sopra riepilogati nello storico di lite - ad altre fonti eurounitarie che impongono parità di trattamento, analogo essendo il ragionamento da esse indotto.
“7.5 In sé inidoneo è anche il dato normativo dei 180 giorni valorizzato da alcune norme del sistema scolastico.
“Si tratta infatti di norme riguardanti specifici fenomeni (la ricostruzione della carriera al passaggio di ruolo: art. 489, co. 1, d. lgs. 297/1994, norma ora peraltro modificata;
la retribuzione nei mesi estivi: art. 527 del medesimo d. lgs.; l'idoneità del servizio ad essere valutato per il superamento dell'anno di prova), che non si prestano, per la singolarità dei fini per i quali sono dettate, a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso dell'”annualità” di una “didattica”.
“Semmai - ma come si dirà la questione non può essere definita in questa sede - il tema è se un termine sostanzialmente analogo non possa essere recuperato per supplenze temporanee che coprano un lasso temporale pari o superiore a quello che, per quanto si va ad argomentare, giustifica il pieno riconoscimento della Carta Docente in caso di supplenze ai sensi dell'art. 4, co. 1 e 2, L.
124/1999.
“7.6 Va dunque considerato il disposto dell'appena citato art. 4, commi 1 e 2, della L. 124/1999. “Il comma 1 di tale disposizione prevede che «alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico (c.d. vacanza su organico di diritto, n.d.r.), qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo».
“Il richiamo all'“annualità” della supplenza, intesa in senso di annualità didattica è qui esplicito.
“Ma, non diversamente, il comma 2 stabilisce che «alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico (c.d. vacanza su organico di fatto, n.d.r.) si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche», ivi compreso il caso in cui vi sia necessità di copertura per ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre
18 o posti orario. La relazione tra supplenze e didattica annua è dunque anche qui chiaramente enunciata.
“Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo.
“Rispetto a queste tipologie di incarico, che sono quelle che qui fa valere il ricorrente, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo.
“7.7 In estrema sintesi, l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano della “didattica annua” non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico-temporale e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento. “L'adeguamento del diritto interno al diritto eurounitario. “8. L'art. 1, co. 121 cit. è dunque in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro.
“È stato del resto ripetutamente affermato che la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (v. Cass. 28 novembre 2019, n. 31149, con richiamo a Corte di
Giustizia 8 novembre 2011, OS , quest'ultima da inserire in un costante indirizzo che in Per_1
ultima analisi risale fino a Corte di Giustizia 9 marzo 1978, Simmenthal;
in senso analogo, v., anche
Corte Costituzionale 11 luglio 1989, n. 389 e, ancor prima, Corte Costituzionale 5 giugno 1984, n.
170).
“Nel caso di specie, la disapplicazione non deve, però, essere totale, ma limitata, come indicato anche dal Pubblico Ministero, all'esclusione dei lavoratori precari - qui nei termini di cui si è detto
- dal beneficio.
“In altre parole, l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999).
“Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio.
19 “8.1 Va soggiunto che una valutazione di illegittima “discriminazione” nei confronti di un lavoratore che risulti pienamente “comparabile” con altri lavoratori “avvantaggiati”, rispetto ai quali si sviluppa il raffronto, costituisce palesemente una forma di attuazione del principio di uguaglianza
(art. 3 Cost.), fondante sia nel sistema giuridico interno che in quello eurounitario, sicché i diritti rispetto ai quali esso comporta un effetto espansivo risultano per ciò stesso incomprimibili.
“Vale pertanto il principio per cui è la garanzia di tali diritti a poter «incidere sul bilancio, e non l'equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione» (Corte Cost. sentenza n. 275 del 2016)
e pertanto sono «le scelte allocative di bilancio proposte dal Governo e fatte proprie dal
Parlamento», a vedere «naturalmente ridotto tale perimetro di discrezionalità dalla garanzia delle spese costituzionalmente necessarie» e non viceversa (Corte Cost. sentenze n. 62 del 2020, n. 275 e n. 10 del 2016).
“Del resto, anche per le Corti europee centrali, le ragioni di bilancio e di contenimento della spesa, pur costituendo uno scopo legittimo, non rispondono ai principi di proporzionalità nel momento in cui la loro applicazione determina la lesione di diritti fondamentali delle persone (vedi, Corte EDU,
7 giugno 2011, Agrati e altri
contro
Italia;
Corte EDU, 28 ottobre 1999, Per_2 Per_3 Per_4
contro
; nonché Corte di Giustizia 11 novembre 2014, Schmitzer, punto 41; Corte di Giustizia CP_6
24 febbraio 1994, . Per_5
“8.2 Deve infine rammentarsi, con rilievo per quanto attiene alla responsabilità da ritardo o ai profili risarcitori, che, secondo la Corte Costituzionale, in presenza di una Direttiva destinata ad essere applicata direttamente, «tutti i soggetti competenti nel nostro ordinamento a dare esecuzione alle leggi (e agli atti aventi forza o valore di legge) - tanto se dotati di poteri di dichiarazione del diritto, come gli organi giurisdizionali, quanto se privi di tali poteri, come gli organi amministrativi - sono giuridicamente tenuti a disapplicare le norme interne incompatibili» (sent. n. 389 del 1989, cit.); in senso analogo, v. anche Corte di Giustizia 9 settembre 2003, Consorzio Industrie Fiammiferi.
“L'estensione della questione pregiudiziale – rilevanza rispetto al giudizio a quo. “9. Il tema dell'estensione ai supplenti del beneficio della Carta Docente è estremamente complesso ed articolato.
“9.1. Nel giudizio a quo il ricorrente ha agito indicando come «oggetto: il diritto degli insegnanti con contratti annuali o con contratti fino al termine delle attività didattiche» ad usufruire del beneficio della carta Docente. Ha poi narrato di avere prestato servizio presso il in forza di CP_3
«plurimi contratti annuali o fino al termine delle attività di didattiche» indicando, per l'anno scolastico 2017/2018 un servizio dal 21.09.2016 al 30.06.2018, per l'anno 2018/2019 un servizio dal
27.09.2018 al 31.08.2019, per l'anno 2019/2020 un servizio dal 16.09.2019 al 31.08.2020, per l'anno
20 2020/2021 un servizio dal 23.09.2020 al 31.08.2021 e per l'anno 2021/2022 un servizio dal
10.09.2021 al 31.08.2022.
“Ciò è dunque quanto oggetto della pretesa quale in concreto dispiegata in quel giudizio.
“Si tratta quindi delle tipologie di incarichi di cui all'art.
4. co. 1 (per due anni scolastici) e co. 2
(per un anno scolastico) della L. n. 124/1999.
“Quindi, quanto si è detto rispetto all'attribuzione della Carta del Docente ai precari cui siano assegnati incarichi ai sensi dell'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999 è già in sé sufficiente a chiudere, rispetto all'an debeatur, il giudizio a quo.
“9.2 L'ordinanza di rimessione fa peraltro riferimento a tesi interpretative che porterebbero ad estendere la disamina anche a supplenze brevi;
spunti in tal senso vi sono poi nel provvedimento del
Primo Presidente e, quanto alle supplenze brevissime, anche nella requisitoria del Pubblico
Ministero e le parti hanno svolto difese ad ampio spettro.
“Il decreto del Primo Presidente di assegnazione a questa Sezione, fa riferimento all'assenza di pronunce della S.C. che risolvano la questione «in tutti i profili dianzi evidenziati», ma fa preciso riferimento al fatto che essa sia «rilevante ai fini della definizione del giudizio di merito».
“9.3 Il tema va misurato con la normativa processuale di riferimento.
“L'art. 363-bis, comma 1, c.p.c., individua, quali condizioni per la proposizione del rinvio il fatto che: «1) la questione è necessaria alla definizione anche parziale del giudizio e non è stata ancora risolta dalla Corte di cassazione;
2) la questione presenta gravi difficoltà interpretative;
3) la questione è suscettibile di porsi in numerosi giudizi».
“Proposta la questione è stabilito quindi che «il primo presidente, ricevuta l'ordinanza di rinvio pregiudiziale, entro novanta giorni assegna la questione alle sezioni unite o alla sezione semplice per l'enunciazione del principio di diritto, o dichiara con decreto l'inammissibilità della questione per la mancanza di una o più delle condizioni di cui al primo comma» (comma 3).
“9.4 Ciò posto, il collegio ritiene di dover calibrare il proprio operato sul presupposto, esplicitato dalla norma, che la questione da dirimere deve risultare «necessaria alla definizione anche parziale del giudizio» (art. 363-bis, co. 1, n. 1, c.p.c.), con dato rafforzato dall'ulteriore previsione che il principio di diritto è destinato ad essere «vincolante nel procedimento nell'ambito del quale è stata rimessa la questione» (art. 363-bis, u. c.). … .
“Il principio di diritto sulla spettanza della Carta Docente.
“10. Iniziando, dunque, dal profilo riguardante il tema della spettanza della Carta Docente, quanto si è in precedenza argomentato porta a concludere che, a chi sia stato incaricato di supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, della L. n. 124/1999, essa effettivamente spetti ed in misura piena e tale
21 conclusione è, come si è detto, sufficiente per quanto necessario alla definizione del giudizio da cui
è scaturito il rinvio pregiudiziale.
“Il tema delle supplenze temporanee sollecita, del resto, valutazioni ulteriori sul piano del diritto eurounitario.
“Vi può essere infatti da apprezzare quale sia la relazione tra le ragioni obiettive di politica scolastica perseguite dal legislatore interno nei termini sopra descritti e la minore o maggiore durata del rapporto di lavoro, considerando altresì il fatto che l'ordinamento non prevede quel beneficio come unica possibile misura formativa.
“Non potendosi poi trascurare, proprio in una tale logica di valutazione non parcellizzata, che l'art. 6 dell'Accordo Quadro prevede che è «nella misura del possibile» che i datori di lavoro sono indirizzati ad agevolare l'accesso dei lavoratori a tempo determinato a opportunità di formazione adeguate, per aumentarne le qualifiche, promuoverne la carriera e migliorarne la mobilità occupazionale, il che evidentemente apre, nella complessità anche finanziaria del sistema scolastico, ad inevitabili distinguo e diversificazioni.
“La complessità di tali ulteriori temi ed i possibili dubbi sul piano del diritto unionale, così come l'articolarsi di tali questioni su scenari che sono totalmente estranei al giudizio a quo consiglia pertanto di non affrontare qui i diversi profili del se, nei casi di supplenze temporanee, non spetti nulla oppure si applichi una regola pro rata temporis (art. 4, punto 2, dell'Accordo Quadro), tale da ricalibrare la misura del beneficio in ragione del ridursi dei periodi di insegnamento e dell'incidenza di esso sulla didattica;
oppure, ancora se, qualora si debba giungere ad un riconoscimento pro rata, esistano durate talmente minime dei rapporti che, sempre ed in ogni caso, escludano qualsivoglia attribuzione.
“Per analoghe ragioni di estraneità al giudizio a quo, e per alcuni tratti di possibile complessità che meritano di essere verificati all'eventuale sorgere dello specifico contenzioso, resta fuori dall'ambito del decidere la possibilità di assimilare estensivamente alla didattica “annuale”, di cui all'art. 4, co.
1 e 2 della L. 124/1999, il caso in cui la sommatoria di supplenze temporanee sia tale da completare un periodo pari a quello minimo proprio della figura tipica dei contratti fino al termine delle attività di didattiche;
così come resta parimenti al di fuori la questione sulla rilevanza delle “ore” svolte, perché comunque il ricorrente ha avuto complessivamente assegnate, negli anni di riferimento e per l'intera durata del periodo, diciotto ore o più.
“La natura del diritto e delle obbligazioni.
“11. Il provvedimento di rimessione richiede esplicitamente indicazioni sulla natura dell'obbligazione, sia sotto il profilo della sua natura retributiva o riparatoria, sia sotto il profilo del trattarsi o meno di obbligazione pecuniaria e, ad ampio spettro, sulle modalità di soddisfazione. “Si
22 tratta dunque di profili, sinteticamente richiamati anche nel provvedimento del Primo Presidente, su cui va portata l'attenzione. “(segue): obbligazione di pagamento a scopo vincolato. “12. Deve muoversi intanto dalla struttura dell'obbligazione.
“In proposito va fatto riferimento alla norma di legge e, con essa, al DPCM 28 novembre 2016 che vi ha dato esecuzione e che, avendo sostanzialmente ridisegnato il sistema del precedente DPCM, è in ogni caso destinato a regolare i provvedimenti di tutela giudiziaria sui diritti rivendicati che, venendo emessi all'attualità, non possono che ricalcare quelle forme.
“Il menzionato DPCM detta le disposizioni generali per il riconoscimento della Carta Docente, richiesta come tale dalla legge istitutiva, nelle forme di un diritto ad acquistare beni coerenti con le indicazioni della norma primaria.
“A tale fine è previsto che la Carta è realizzata in forma di applicazione web, attraverso un sistema che, utilizzabile mediante accesso alla rete Internet attraverso una piattaforma informatica dedicata, prevede l'iscrizione e la registrazione sia dei docenti che degli esercenti, ovverosia dei venditori dei beni o fornitori dei servizi.
“Tale sistema genera un codice di acquisto o buono a favore del docente, per i beni o servizi da lui prescelti, che l'esercente può accettare solo per prodotti coerenti con il disposto normativo.
In seguito all'acquisto, all'esercente è riconosciuto un credito di pari importo nei confronti del o, meglio, di chi (v. Consap) provvede per esso alla liquidazione. CP_1
“12.1 Il collegio ritiene che la pur complessa struttura dell'operazione, non porti a discostare la stessa da un'obbligazione, sotto il profilo sostanziale, di pagamento.
“La norma primaria fa riferimento all' «acquisto» di beni o servizi da parte del docente, ed è il pagamento di tale acquisto che è effettuato dal o da chi per lui. CP_1
“L'operazione ha nella sostanza l'effetto di rendere giuridicamente disponibile al docente l'importo necessario a pagare l'acquisto da lui eseguito presso l'esercente e dunque è finalizzata all'ottenimento, pur se attraverso un complesso meccanismo attuativo e di finanziamento, di una somma di denaro che il terzo (il o chi per lui) mette a disposizione nell'interesse del CP_1
docente-acquirente, in una sorta di espromissione (art. 1272 c.c.) o di adempimento del terzo (art. 1180 c.c.), classificazioni ulteriori che però qui non interessano, data la completezza ed autonomia della disciplina specifica.
“Nonostante le forme proprie dei nostri tempi e dell'evoluzione telematica, ciò cui mira l'obbligazione è comunque l'ottenimento in favore del docente di un importo in numerario, da accreditare in pagamento del suo acquisto e ciò basta, come in sostanza argomentano sia il giudice remittente, sia il Pubblico Ministero, a ritenere la natura pecuniaria e di pagamento.
23 “Tutto il complesso nesso di obblighi finalizzati ad ottenere quel risultato è in sostanza, come rileva ancora il giudice remittente, puramente strumentale, senza che ne resti alterata la natura ultima della prestazione.
“Il profilo del pagamento non esaurisce tuttavia le particolarità dell'obbligazione in esame.
“12.2 L'intera operazione è infatti condizionata dalla destinazione di quella somma a specifiche tipologie di acquisti e non ad altri.
“Tale scopo o funzione sono assolutamente qualificanti, perché, attribuendo al docente una somma liquida, gli si darebbe un'utilità diversa da quella voluta dalla legge e ne verrebbe vanificato l'impianto normativo finalizzato in modo stringente ad assicurare proprio beni e servizi formativi, e non somme in quanto tali.
“12.3 Inoltre, si rileva che, ai sensi dell'art. 6, co. 2 del DPCM 28 novembre 2016 (ma v. anche art. 2, co. 5, del precedente DPCM 23 settembre 2015), la cessazione dal servizio per qualsiasi causa comporta che «la Carta non è più fruibile» e quindi si realizza l'estinzione del diritto a utilizzare gli importi eventualmente ancora non consumati dal docente.
“Poiché la cessazione del servizio può avvenire per ragioni del tutto indipendenti da responsabilità del docente, ciò attesta il necessario obiettivo collegamento della fruizione in concreto del diritto con una prestazione didattica o quanto meno con un'esigenza formativa tuttora funzionale al sistema scolastico.
“12.4 In effetti, mentre il sorgere del diritto è connesso strettamente dal sistema allo svolgimento di attività di didattica nell'anno di riferimento, l'esercizio di tale diritto può essere spalmato anche sull'anno successivo.
“Ciò assicura strutturalmente il nesso tra Carta e didattica, ma poi consente al docente margini di scelta temporale nella fruizione del bonus.
“Resta dunque la ratio di fondo di sostegno alla didattica annua – lo si dice per evidenziare anche da questo punto di vista il persistere della coerenza di sistema - ma semplicemente si assicura al beneficiario una qualche flessibilità al fine di consentire la miglior utilizzazione del beneficio.
“(segue): la natura retributiva o meno.
“13. Quanto si è detto consente di sgomberare il campo, almeno ai fini che qui rilevano, dal tema della natura “retributiva” o “riparatoria” su cui fa leva l'ordinanza di rimessione.
“Già la legge esclude che l'accredito abbia natura retributiva a fini fiscali.
“La classificazione astratta del beneficio non è poi realmente necessaria per quanto qui interessa, ovverosia per stabilire le modalità di adempimento e dunque non va ulteriormente approfondita.
“Quella in esame è obbligazione sui generis, con le caratteristiche di cui si è detto, e tanto basta per i fini che qui interessano. “L'azione di adempimento.
24 “14. Il tema, sollecitato dalle conclusioni assunte in via principale nel giudizio a quo, è quello di una domanda di attribuzione in forma specifica della Carta Docente.
“Secondo principi generalissimi del diritto delle obbligazioni, il diritto all'adempimento sussiste fino a quando la prestazione sia possibile, a meno che risulti venir meno l'interesse cui essa è funzionale.
“Di converso, l'impossibilità di quell'adempimento o il venir meno di quell'interesse convertono il diritto all'adempimento in diritto al risarcimento del danno.
“(segue) la possibilità di adempimento.
“15. Iniziando dal tema dell'impossibilità, essendo la Carta Docente tuttora esistente come istituto ed essendo stata, anzi, estesa dal legislatore per il 2023 ai supplenti “annuali” (d. l. n. 69 del 2023 cit.), non vi è ragione per dubitare che essa possa funzionare – almeno in oggi - anche rispetto a periodi pregressi.
“Né è verosimile pensare ad impedimenti ad esercitare in quel modo il proprio diritto, trattandosi semplicemente di consentire l'accesso ad una piattaforma informatica ed al sistema di provvista per gli acquisti che ne consegue.
“Come giustamente rileva il giudice del rinvio è del tutto conforme ai doveri del debitore «che questi dia accesso al portale» agli aventi diritto «al fine di provvedere al pagamento (adempimento) di quanto ad essi dovuto».
“(segue) la persistenza degli interessi a fondamento dell'obbligazione “di scopo”.
“16. Nel valutare il tema dell'interesse rispetto all'adempimento dell'obbligazione oggetto del contenzioso deve muoversi dal richiamo, dal lato datoriale, alla natura “continua” del diritto-dovere alla formazione ed aggiornamento ed all'inserirsi di esso nel contesto di una ormai conclamata unitarietà non solo tra pre-ruolo e ruolo (Cass. 28 novembre 2019, n. 31149), ma anche del periodo pre-ruolo in sé considerato (Cass. 7 novembre 2016, n. 22558).
“Ciò porta a ritenere che la mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui siano state svolte le supplenze non significhi che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, che anzi deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo.
“Di converso, in tali casi, non viene meno neanche l'interesse datoriale ad adempiere con quelle modalità, proprio perché l'inserimento dell'insegnante nel sistema educativo giustifica anche l'attribuzione successiva del beneficio in relazione al permanere di esigenze formative.
“Si è del resto già detto che il sistema, mentre riconnette il sorgere del diritto alla concomitanza con l'attività didattica, consente poi un esercizio dilazionato di esso, che, nel caso fisiologico del regolare accredito in corso di anno scolastico, permette la fruizione entro l'anno scolastico successivo.
25 “Si deve allora valutare quale sia il funzionamento del sistema nel caso in cui l'attribuzione tempestiva non vi sia stata, caso che è poi quello dei precari, cui la norma interna non riconosceva il diritto.
“16.1 Va in proposito considerato, come si è già detto al punto 12.3, che la cessazione dal servizio, ai sensi dell'art. 3, co. 2, del DPCM del 2016, è causa di estinzione del diritto a fruire del beneficio, per ragioni intrinsecamente connesse con la struttura dell'obbligazione “di scopo”. “Tuttavia, nel valutare tale evenienza rispetto al personale precario, la nozione di “cessazione” va evidentemente adattata, perché altrimenti si dovrebbe dire che, con la cessazione della supplenza, cessando anche il servizio, non resti altro percorso che quello risarcitorio.
“Così però non è e lo dimostra - a fini argomentativi - il sopravvenuto d. l. 69/2023, cit.
“Infatti, l'art. 15 di tale d. l. consente l'accesso alla Carta a chi non è di ruolo.
“Poiché la Carta può comunque essere utilizzata nell'arco del biennio, ciò significa che, se anche, nell'anno successivo, a quel docente non fosse attribuita una supplenza, egli potrebbe ancora fruire di quanto accreditato in suo favore.
“Ciò è conseguenza del fatto che la cessazione della supplenza di regola non significa uscita dal sistema scolastico.
“Analogamente, l'effetto estintivo, nel caso di docenti precari a cui la Carta non sia stata tempestivamente attribuita, va definito in modo diverso.
“Il ragionamento va condotto tenendo conto appunto del nesso tra Carta e formazione.
“Tale nesso, se, per i docenti di ruolo, giustifica l'estinzione del diritto alla fruizione del bonus quando il servizio venga meno, nel caso di docenti precari cui la Carta non sia stata attribuita tempestivamente, impone di connettere l'effetto estintivo non all'ultimarsi della supplenza, ma alla fuoriuscita di essi dal sistema scolastico.
“È infatti in quel momento che si verifica il venir meno dell'interesse bilaterale alla formazione che governa appunto il momento estintivo del diritto alla fruizione delle utilità conseguenti all'attribuzione della Carta Docente.
“16.2 Quindi, se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo.
“Al contrario, se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico.
26 “In tal caso resta solo il diritto al risarcimento del danno, di cui si dirà più in dettaglio con riferimento al caso di cui al giudizio a quo.
“16.3 Dunque, in presenza di tali condizioni di permanente inserimento nel sistema scolastico, va riconosciuta l'azione di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della Carta Docente, per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame.
“L'esito finale, tra l'altro, coincide con quello fatto proprio da buona parte della giurisprudenza di merito nota, oltre che con la richiesta formulata in via principale dall'odierno ricorrente e con le argomentazioni sul punto del Pubblico Ministero, ove si afferma che la rimozione della discriminazione è da assicurare riconoscendo «il medesimo importo … da impiegare negli stessi termini e secondo le medesime modalità».
“Il principio di diritto qui inevitabilmente - lo si dice per coerenza rispetto a quanto precisato sul piano processuale al punto 9 - va esteso oltre l'ambito del giudizio a quo, in quanto altrimenti non si riescono a delineare con sufficiente chiarezza i tratti essenziali dell'assetto giuridico del particolare fenomeno oggetto del contenzioso. “(segue): le condizioni di cui al DPCM.
“17. Il giudice del rinvio chiede anche di chiarire i rapporti tra il diritto alla Carta Docente quale riconosciuto ex post ed alcune delle regole di esercizio del corrispondente diritto previste rispetto ai casi di fisiologico riconoscimento in corso di rapporto.
“17.1 Intanto è da escludere che il diritto degli assunti a tempo determinato possa essere paralizzato dal rilievo dell'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda al datore di lavoro. “È vero che il sistema prevede una registrazione sulla piattaforma web (art. 3, co. 2 del DPCM), sulla base di un'autenticazione attraverso il Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese, denominato «SPID» (art. 5, co. 1, e 3, co. 2, del DPCM).
“Si tratta però solo di modalità che condizionano in concreto l'esercizio del diritto, ma non di regole che onerino di una qualche formale istanza.
“Anche perché, evidentemente, i docenti non di ruolo non avrebbero certamente ottenuto dal sistema una valida autenticazione, visto che il nega l'esistenza di un loro diritto in proposito. CP_1
“17.2 Quanto alla decadenza per mancata utilizzazione nei fondi nel biennio, su cui parimenti si interroga il giudice del rinvio, è evidente che essa non può operare per fatto del creditore. “Dunque, essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della Carta docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice. “L'azione di risarcimento.
“18. Il caso di specie permette di definire anche un ulteriore aspetto.
27 “Le conclusioni assunte nel giudizio di merito sono infatti nel senso, in via principale, di una condanna del all'adempimento dell'obbligazione attraverso l'attribuzione di 500,00 euro CP_1
«tramite la Carta Elettronica» (v. anche, oltre alle conclusioni, il punto V, primo periodo, del ricorso di primo grado) e, in via subordinata, al risarcimento - indicato in forma specifica, ma tale da comprendere ipso iure il risarcimento per equivalente (Cass. 30 aprile 2021, n. 11438; Cass. 18 gennaio 2002, n. 552).
“Come si è detto, per chi non sia più interno al sistema scolastico l'unica azione è quella risarcitoria.
“Tale distinguo attiene al merito e dunque, come da principi tradizionali e consolidati del diritto processuale, non può che essere valutato al momento della pronuncia su di esso.
“Però, se è vero che oggi il ricorrente è in ruolo e dunque avrebbe diritto all'attribuzione in forma specifica con l'azione di adempimento chiesta in via principale, non si può tuttavia sapere quali saranno le sue condizioni quando si dovrà pronunciare sul merito, in quanto egli potrebbe appunto essere fuoriuscito dai ruoli.
“Pertanto, poiché la domanda subordinata abbraccia anche quell'ulteriore ipotesi, è anche su di essa che va portata la definizione dei principi di diritto.
“18.1 Quello che si manifesta, in proposito, è un pregiudizio a sfumature plurime, pur nella pochezza economica.
“Si tratta infatti, in tal caso, di un insieme di possibili esborsi (spese di formazione sostenute autonomamente con l'acquisto a tal fine di beni o servizi), di possibili perdite di chances formative e di una possibile menomazione non patrimoniale della professionalità, salvo altro.
“Il pregiudizio va allegato da chi agisca, come da principi generali, per quanto, oltre alla possibilità di prova di esso in via presuntiva, vada ammessa la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto
(tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi) ed entro il massimo pari al valore della Carta che sarebbe spettato, salva la prova,
a quel punto specifica, di un qualche concreto maggior pregiudizio.
“La prescrizione: misura del periodo.
“19. Nel valutare la questione sulla prescrizione deve intanto richiamarsi la natura pecuniaria dell'obbligazione, quale sopra ritenuta.
“Ciò consente di riportare la stessa alla fattispecie di cui all'art. 2948, n. 4 c.c. relativa appunto a ciò che deve “pagarsi”.
“Quanto al punto - in sé più delicato - della periodicità, quale tratto qualificante per l'applicazione della prescrizione breve, la valutazione non può avere riguardo al fatto che, rispetto al singolo docente, la maturazione del diritto si abbia in ragione di un singolo anno scolastico.
28 “Ci si deve riferire, in proposito, ai principi che ispirano il risalente orientamento per cui «criterio informatore della disciplina della prescrizione dei crediti previsti dal n. 1 al n. 4 dell'art. 2948 cod. civ. è quello di liberare il debitore dalle prestazioni scadute, non richieste tempestivamente dal creditore, quando le prestazioni siano periodiche in relazione ad un'unica causa», sicché tipiche prestazioni periodiche sono quelle relative alle retribuzioni e ad altri emolumenti, da pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi in dipendenza del rapporto di lavoro, che ne costituisce
«l'unica causa solutoria … non influendo sul suo decorso la saltuarietà o meno della prestazione lavorativa» (Cass. 4 dicembre 1982, n. 6615 e, poi, Cass. 11 gennaio 1988, n. 108).
“In breve, il pagamento “di scopo” di cui consiste la Carta Docente deve essere assicurato annualmente dal ai docenti che ne abbiano diritto e rispetto a ciò è dato meramente CP_1
occasionale che per taluni di essi ed in particolare per chi non è di ruolo, vi sia saltuarietà nella maturazione o meno dei presupposti del credito.
“D'altro canto questa Corte ha già affermato, ed il principio deve essere qui ribadito, che la domanda di adempimento contrattuale proposta dall'assunto a tempo determinato e fondata sulla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE soggiace alle medesime regole che valgono per la domanda che l'assunto a tempo indeterminato potrebbe, in ipotesi, azionare qualora quella stessa obbligazione non fosse correttamente adempiuta, il che comporta l'applicazione del termine quinquennale, non decennale, di prescrizione. Diversamente, si verificherebbe una discriminazione «alla rovescia», nel senso che al dipendente assunto a termine finirebbe per essere riservato un trattamento più favorevole rispetto a quello previsto per il lavoratore comparabile (Cass. 28 maggio 2020, n. 10219).
“19.1 La prescrizione della domanda risarcitoria, quando ad essa si possa ricorrere, non può che essere di durata decennale, come da principi generali in tema di responsabilità contrattuale.
“Né si può estendere il termine quinquennale previsto per la responsabilità dello Stato in attuazione di direttive euro unitarie dall'art. 1, co. 43, L. 183/2012, in quanto, anche per ciò che si andrà subito a dire di seguito, il principio di pari trattamento, rispetto alle supplenze annue, è di diretta applicazione e dunque il caso è diverso da quello di cui alla norma citata, in cui si fa riferimento alla mancata trasposizione di norme eurounitarie non immediatamente efficaci. “(segue) la decorrenza.
“20. Come si è appena detto, il diritto dei docenti titolari di supplenze annuali nei termini di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999 è da riconoscere sulla base di un'applicazione diretta, con disapplicazione parziale del diritto interno confliggente, della norma eurounitaria dell'art. 4 dell'Allegato all'Accordo Quadro.
29 “Ciò significa che il privato poteva agire ab origine in forza della norma eurounitaria e che, di converso, la P.A. era parimenti tenuta a dare applicazione, in forza di quell'efficacia diretta, alla norma stessa (Corte di Giustizia 9 settembre 2003, Consorzio Fiammiferi, punto 49).
“20.1 Da ciò deriva che la prescrizione dell'azione di adempimento decorre poi dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L.
124/1999, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al DPCM del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio.
“20.2 Il diritto al risarcimento del danno in favore del docente che sia fuoriuscito dal sistema scolastico decorre dalla data in cui il danno, con la cessazione dal servizio, ha acquisito attualità.
“Ritiene peraltro il collegio di dover precisare che se, nelle more, vi sia stata, in pendenza del rapporto, prescrizione dell'azione di adempimento ancora esperibile, nessun ristoro potrebbe essere richiesto, perché l'estinzione del diritto verificatasi per l'inerzia del titolare nel rivendicare l'adempimento in forma specifica, non può che comportare anche la perdita del diritto al risarcimento.
“
P.Q.M.
“La Corte, pronunciando sul rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Taranto con ordinanza del 24 aprile 2023, enuncia i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
“2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del
1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
“3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle
30 graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto
(tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
“4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.” (Corte di Cass. Sez. Lav. n. 29961 del 27-10-2023)”.
Conseguentemente la domanda della ricorrente deve essere accolta.
Alla soccombenza segue la condanna del convenuto al pagamento in favore della ricorrente CP_1
delle spese di lite, liquidate come da dispositivo (il cui importo è stato determinato con esclusione del compenso relativo alla fase istruttoria, attività non espletata, essendo stata la causa decisa nell'unica udienza di comparizione delle parti, ed operando la riduzione del 50% di cui all'art. 4, 1° co., D. M.
10-3-2014 n. 55 e s.m.i., considerati le caratteristiche, l'urgenza ed il pregio dell'attività prestata,
l'importanza, la natura, la difficoltà ed il valore della controversia, le condizioni soggettive del cliente, i risultati conseguiti, il numero e la complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate), da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei Parte_1 confronti del , come sopra rappresentato, con ricorso Controparte_1
depositato il 15-3-2024, nel contraddittorio delle parti, ogni ulteriore domanda, eccezione ed allegazione respinta, così provvede:
1) accertato il diritto della ricorrente, disapplicata la normativa in contrasto con l'art. 4 dell'Accordo
Quadro allegato alla Direttiva n. 1999/70/CE, in accoglimento del ricorso, condanna il CP_1
convenuto, come sopra rappresentato, all'attribuzione in favore della suddetta della Carta Elettronica per l'aggiornamento e la formazione di cui all'art. 1, co. 121, L. n. 107/15 dell'importo nominale
31 complessivo di € 500,00, in relazione all'a. s. 2023/2024, da utilizzare con le medesime modalità previste dalle disposizioni vigenti in relazione ai docenti di ruolo;
2) condanna il convenuto, come sopra rappresentato, al pagamento in favore della CP_1 ricorrente delle spese processuali, liquidate in complessivi € 515,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, CAP ed IVA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Fissa in 60 giorni il termine per il deposito della sentenza.
Macerata, 16-10-2024 Il Giudice dott.ssa Germana Russo
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