Articolo 111 della Legge 23 dicembre 1976, n. 874
Articolo 110Articolo 112
Versione
15 gennaio 1977
Art. 111.
Il Ministro per il tesoro, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni, nello stato di previsione dell'entrata ed in quello della spesa del Ministero dei lavori pubblici, connesse con l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, articolo 21, primo comma , che disciplina la cessione in proprieta' degli alloggi di tipo economico e popolare e dell' articolo 3 della legge 2 aprile 1968, n. 516 , integrato dall' articolo 2 della legge 28 luglio 1971, n. 576 .
Entrata in vigore il 15 gennaio 1977