Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 10/03/2025, n. 249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 249 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 4033/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di ConSIlio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro - Presidente -
Dott.ssa Cristiana Satta - Giudice rel./est. -
Dott. Fulvio Mastro - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4033 del Ruolo Generale della Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2024 riservata in decisione all'udienza cartolare del
09.01.2025, avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente
TRA
, c.f.: elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 come in atti presso lo studio dell'avv. Claudia Garganese, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
E
, c.f.: elettivamente domiciliato come Controparte_1 C.F._2 in atti presso lo studio dell'avv. Claudia Garganese, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
1
All'udienza del 09.01.2025, tenutasi in modalità cartolare, i difensori costituiti hanno chiesto pronunciarsi la separazione alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 23.10.2024, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio in Calvizzano (NA) il
28.10.2005 e che dalla loro unione era nata una LI, chiedevano pronunziarsi la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza del 09.01.2025 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c. p.c. e ribadivano la loro volontà di volersi separare, producendo dichiarazione sottoscritta con la quale dichiaravano di rinunciare alla partecipazione all'udienza e confermavano la volontà di non riconciliarsi e di separarsi alle condizioni indicate nel ricorso. Quindi, il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione sul visto del PM apposto in data 15.11.2024.
***
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. non essendo stata formulata dalle parti la domanda di addebito.
Ai sensi dell'art. 191, comma 2, c.c. si dichiara lo scioglimento della comunione legale tra i coniugi.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto di recepire l'accordo che di seguito si trascrive:
1) dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) che l'unità immobiliare adibita a domicilio coniugale, sita in Calvizzano (NA) alla
Via G. Salvemini n. 9, verrà abitata dalla IG.ra e dalla LI Parte_1
; Persona_1
2 3) che la LI minore venga affidata congiuntamente ad entrambi i genitori Per_1 con residenza privilegiata presso la madre;
quanto alla regolamentazione del diritto di visita, il IG. potrà vedere e tenere con sé la LI minore due Controparte_1 weekend al mese alternati dal pomeriggio del venerdì alle ore 20:00 sino alla domenica sera alle ore 20:00 e due pomeriggi alla settimana da concordarsi, anche
a mezzo comunicazione telefonica e/o di messaggistica, dalle ore 16.00 alle ore
20.00 in rapporto alle eSIenze scolastiche della minore;
durante le vacanze natalizie il padre terrà con sé la LI ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre ovvero dal 30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni la minore trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'Angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive la LI minore trascorrerà con il padre almeno due settimane consecutive da stabilirsi concordemente entro il
30 maggio di ogni anno;
per le altre festività e per il giorno di compleanno della LI minore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
4) la IG.ra rinuncia al suo mantenimento e, pertanto, il IG. Parte_1
non assumerà alcun onere verso il separando coniuge;
Controparte_1
5) il SI. si impegna a versare alla SI.ra , a Controparte_1 Parte_1 titolo di mantenimento della LI , la somma complessiva mensile Persona_1 di € 250,00 entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese oltre gli adeguamenti
ISTAT come per legge;
6) le spese straordinarie che si renderanno necessarie per l'educazione, la crescita
e la salute della LI minore (libri scolastici ed altri strumenti di studio;
attività didattiche individuali pomeridiane a titolo oneroso;
apparecchi per la salute;
attività ludico sportive;
spese e visite mediche specialistiche non coperte dal SSN) sono poste a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% e saranno preventivamente concordate con esonero dell'onere di documentazione per il coniuge che le anticipa;
7) l'assegno unico per la LI sarà Persona_1 percepito nella misura del 100% dalla madre, IG.ra ; Parte_1
8) i coniugi danno atto di aver già provveduto alla divisione dei beni mobili contenuti nella casa coniugale e il IG. ha prelevato i suoi oggetti Controparte_1 ed effetti personali;
9) i coniugi IG.ri e si impegnano sin d'ora a Parte_1 Controparte_1 comunicarsi le rispettive variazioni di residenza e domicilio. I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni
3 reciproca pendenza economica e, pertanto, dichiarano che, ad eccezione di quanto sopra previsto, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
Non apparendo gli accordi in contrasto con norme imperative ed essendo conformi all'interesse della minore, possono essere recepiti nella presente pronuncia.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) Pronuncia la separazione personale di (c.f.: . Parte_1
e (c.f.: ai C.F._1 Controparte_1 C.F._2 sensi dell'art. 151 c.p.c., con omologa delle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Calvizzano (NA) (atto n.13, Parte I, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2005) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238,
49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.
74;
c) manda all'Ufficiale di Stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione ai sensi dell'art. 191, comma 2, c.c.;
d) nulla per le spese.
Così deciso in Aversa in camera di conSIlio del 20.2.25
Il giudice est. dott.ssa Cristiana Satta
Il presidente dott.ssa Alessandra Tabarro
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