Sentenza 22 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 22/05/2025, n. 425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 425 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 843/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel ricorso congiunto iscritto al n. v.g. 843/2025 promosso da: nata il [...] ad [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
BENNI ARIANNA;
e nato il [...] ad [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2
BENNI ARIANNA.
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ
GENITORIALE NEI CONFRONTI DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO.
CONCLUSIONI: “1) Il figlio verrà affidato ad entrambi i genitori con regime Per_1 dell'affidamento condiviso con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso l'abitazione materna;
2) Il SI. potrà esercitare il proprio diritto di visita per due Pt_2 pomeriggi infrasettimanali nella giornata del lunedì e mercoledì dall'uscita dall'asilo nido fino alle 20:45, oltre ad un weekend a settimane alternate;
tenuto conto della tenera età bisognerà valutare come reagirà il bambino a dormire lontano dalla mamma e, si opus, inserire gradualmente il pernotto, iniziando a far trascorrere una intera giornata con il papà, per poi implementare il tempo con la seconda giornata e il pernotto, nel rispetto dei tempi del minore;
organizzeranno per far coincidere il fine settimana di spettanza materna con quello in cui la sig.ra tiene con sé il figlio maggiore;
Pt_1
4) Allo stesso modo il sig. si impegna a far partecipare il figlio a eventi e Pt_2 Per_1
occasioni relative al fratello anche qualora essi si verifichino nelle giornate di sua Per_2
spettanza;
5) Le parti forniscono la piena disponibilità ed elasticità a modificare le giornate di competenza e i già individuati pomeriggi infrasettimanali, previo congruo anticipo di almeno una settimana: in tal caso saranno le parti ad attivarsi per pervenire ad una soluzione condivisa che tuteli il diritto del bambino a poter avere una relazione sana ed equilibrata con entrambe le figure genitoriali, garantendo continuità e senza opporsi alle richieste di modifica delle giornate di visita in caso di impegni previamente comunicati.
6) Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati con elasticità tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali, delle volontà e nell'esclusivo interesse di oltre che degli improcrastinabili impegni materni. Per_1
7) Le festività verranno alternate tra i genitori ed organizzate in modo da farle coincidere con quelle del fratello (es: il 24 dicembre con un genitore e il 25 dicembre con Per_2
l'altro; il giorno di Pasqua con la madre e TT con il padre;
il 31 dicembre e il primo gennaio un anno con un genitore e l'anno successivo con l'altro genitore, così come il primo
Novembre e l'8 Dicembre;
25 Aprile e 1 Maggio).
8) In estate, quando il minore inizierà a pernottare presso l'abitazione paterna, il genitore non collocatario avrà la facoltà di trattenere con sé il bambino per 7 giorni anche non consecutivi (magari per due fine settimana o una vacanza di una settimana), poi andando avanti con l'età questi giorni arriveranno a 15 anche non consecutivi. Allo stesso modo la madre potrà tenere con sé il minore fino a 15 giorni anche non consecutivi durante il periodo di ferie, che andrà comunicato entro il 30 Giugno di ogni anno;
i genitori si impegnano reciprocamente a portare preventivamente a conoscenza dell'altro il luogo del loro trasferimento, anche occasionale, con i figli in altri luoghi, fornendo gli estremi della destinazione e, in caso di permanenza anche temporanea, quelli della zona di soggiorno;
9) contributo al mantenimento del genitore non collocatario: il sig. verserà alla SI.ra mediante bonifico bancario entro l'1 di ogni mese, Pt_2 Pt_1
l'importo di € 350,00 (trecentocinquanta/00), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici istat come per legge, a titolo di contributo al mantenimento ordinario del comune figlio Per_1 oltre al 50 % delle spese straordinarie individuate dal protocollo distrettuale, da intendersi qui integralmente riportato;
10) Le spese straordinarie saranno, previo consenso di entrambi i genitori (ovviamente l'eventuale dissenso deve essere debitamente motivato ferma la possibilità di ricorrere giudizialmente se si ritenga tale dissenso pregiudizievole per la minore), suddivise rispettivamente al 50 % a carico di entrambi i genitori;
il consenso per sostenere la spesa straordinaria dovrà essere richiesto per iscritto con ragionevole anticipo, via mail o via whatsapp, qualora entro tre giorni non sia rilasciato un valido motivo di dissenso, tale silenzio verrà considerato come un assenso alla spesa e il genitore che ha anticipato la spesa straordinaria verrà rimborsato entro 15 giorni dalla condivisione della prova dell'avvenuto pagamento.
11) I genitori presenzieranno alle cerimonie dei compleanni, comunioni e cresime dei figli minori, i cui eventuali festeggiamenti verranno preventivamente concordati e organizzati in comune dagli stessi, ripartendo i relativi costi nella misura del 50 % tra loro. 12) Le spese detraibili verranno portate in detrazione fiscale dalla sig.ra al 100%, così come Pt_1
eventuali detrazioni per figli a carico e/o al fine del percepimento di bonus bollette o simili concessi dall'azienda.
13) L'assegno unico e/o eventuali assegni familiari verranno percepiti al 100% dalla sig.ra
Pt_1
14) Le presenti condizioni saranno applicabili dal mese successivo alla sottoscrizione del presente accordo, ovvero da Marzo 2025”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e hanno chiesto di Parte_1 Parte_2
disciplinare le modalità di affidamento, visita e mantenimento del figlio nato fuori dal Per_1
matrimonio il 20/07/2023.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51
c.p.c..
4. Le condizioni prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi del figlio, del quale non viene disposto l'ascolto in considerazione della sua tenera età. Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
5. La definizione consensuale della vicenda costituisce valido motivo per la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 21/05/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi