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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 11/02/2025, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE composto dai magistrati:
Lucia SEBASTIANI Presidente rel.
Ettore DI ROBERTO Giudice
Maurizio DRIGANI Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n. 849/2024 R.G.A.C. avente ad oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio e promossa
DA
nato il [...] alla Spezia ed ivi residente Parte_1
c.f. , C.F._1
Avv. COLAPIETRO DE MARIA DANI -RICORRENTE-
CONTRO
, nata il [...] alla Spezia ed ivi residente CP_1
c.f. C.F._2
Avv. FARNOCCHIA CAMILLA -CONVENUTA-
E con l'intervento necessario del Pubblico Ministero che ha apposto il visto in data
4.6.2024
1 sulle seguenti
CONCLUSIONI
precisate dalle parti congiuntamente all'udienza del 4.2.2025:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale della Spezia – sez. civile, in parziale riforma della sentenza del Tribunale della Spezia – sez. civile n. 258/2012 emessa in data
14.03.2012 e passata in giudicato:
1) ridurre l'assegno di mantenimento a carico del padre, in Parte_1
favore della figlia ormai maggiorenne, in euro 200,00 mensili (euro Persona_1 duecento,00) da versarsi entro il giorno 05 di ogni mese, sino a dicembre 2025 compreso, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla stessa figlia
e già comunicato al padre;
2) ferme le altre disposizioni di cui alla sentenza del Tribunale della Spezia n.
258/2012;
3) spese legali per il presente procedimento compensate tra le parti.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
con ricorso ex art. 473 bis 29 c.p.c. , a modifica delle condizioni Parte_1
di divorzio disposte con sentenza n. 258/2012 del 15.3.2012 del Tribunale della
Spezia (pacificamente passata in giudicato), ha chiesto la revoca dell'obbligo di Per_ contribuire al mantenimento della figlia , nata l'[...], ancora studentessa universitaria, con la quale da molti anni non ha più alcun rapporto per volontà della stessa figlia, allegando il peggioramento delle proprie condizioni reddituali.
Si è costituita in giudizio la convenuta, negando che la mancanza di rapporti padre e figlia sia da imputarsi a quest'ultima ma, anzi, ai comportamenti del padre, da sempre inadempiente agli obblighi genitoriali, anche sotto il profilo economico e chiedendo il rigetto delle domande di parte ricorrente.
2 All'udienza dell'8.10.2024 le parti hanno meglio precisato le rispettive situazioni Per_ economiche nonché la situazione universitaria e lavorativa di e l'udienza è stata rinviata per consentire alle stesse di valutare ipotesi transattive, perfezionate alla successiva udienza in data 28.11.2024.
Infine, all'udienza del 4.2.2025 le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo e, autorizzate dal Giudice, hanno precisato congiuntamente le conclusioni come in epigrafe, sulle quali la causa è stata contestualmente rimessa al Collegio per la decisione.
Nel merito, le modifiche concordate tra le parti sono conformi a legge e possono pertanto essere ratificate dal Tribunale.
Spese compensate, come richiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, a modifica delle condizioni di divorzio disposte con sentenza n.
258/2012, prende atto dell'accordo intervenuto tra le parti nei seguenti termini:
“1) l'assegno di mantenimento a carico del padre, in favore della Parte_1
figlia ormai maggiorenne, viene ridotto in euro 200,00 mensili (euro Persona_1 duecento,00) da versarsi entro il giorno 05 di ogni mese, sino a dicembre 2025 compreso, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla stessa figlia
e già comunicato al padre;
2) ferme le altre disposizioni di cui alla sentenza del Tribunale della Spezia n.
258/2012”
Spese integralmente compensate tra le parti
Così deciso alla Spezia nella camera di consiglio del 6.2.2025
Il Presidente est.
Lucia Sebastiani
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